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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/03/2025, n. 2304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2304 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6224/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona della dott.ssa Ada Favarolo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6224 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente
TRA
( ) rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata all'atto Parte_1 CodiceFiscale_1 di citazione di opposizione, dall'avv. Michele Coratella, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Andria alla Via Lorenzo Bonomo n. 5 e, quindi, presso l'indirizzo pec
Email_1
OPPONENTE
(C.F. ), rappresentata dalla società in CO P.IVA_1 Controparte_2 persona del dott. (C.F. e P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Renato Sardi Controparte_3 P.IVA_2 ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec del difensore in forza di Email_2 procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
OPPOSTA CONCLUSIONI parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Giudicante adito, respinta ogni avversa eccezione e deduzione, così provvedere: in via preliminare:
- Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione/titolarità passiva del sig. con conseguente revoca del decreto Parte_1 ingiuntivo n.187147/2023 del 13.12.2023 emesso dal Tribunale di Milano, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Guantario;
nel merito:
- Revocare il Decreto ingiuntivo nr. 187147/2023 del 13.12.2023 emesso dal Tribunale di Milano, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Guantario, in quanto infondato in fatto ed in diritto e per tutto quanto eccepito nella narrativa del presente atto;
- In ogni caso, sospendere ai sensi dell'art.649 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo concesso a norma dell'art.642 c.p.c., per tutte le ragioni spiegate nella narrativa del presente atto;
- Condannare la al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., in favore del sig. da CO Parte_1 liquidare in via equitativa e dunque, al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma non inferiore ad €500 e non superiore ad €5.0000, così come statuito ex art.96, IV cpc;
”
parte opposta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis:
pagina 1 di 6 - In via interinale: rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione non essendone ricorrenti i presupposti di legge attesa anche la evidente infondatezza del fumus della opposizione;
- Nel merito: rigettare integralmente la proposta opposizione in quanto a qualsiasi titolo (preliminare e di merito, anche risarcitoria) infondata in fatto e diritto, confermando il decreto opposto e comunque condannando l'opponente alla riconsegna del bene di cui alla ingiunzione opposta in favore di . CO
Respingere altresì la domanda ex-art. 96 cpc in quanto del tutto priva di fondamento ed (essa sì) davvero temeraria. Con integrale rifusione delle spese di lire.”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo la società ha chiesto di ingiungere a CO
, quale titolare dell'omonima impresa individuale, la restituzione del bene (pressa pneumatica Parte_1
PPC550 plus completa di accessori) oggetto del contratto di locazione finanziaria n. 1168219 stipulato tra le parti, in conseguenza della risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore. La ricorrente ha dedotto che:
- la società e , quale titolare dell'omonima impresa individuale, avevano CO Parte_1 stipulato il contratto di leasing n. 1168219, in forza del quale la prima aveva concesso in locazione al secondo un macchinario (pressa pneumatica PPC550 plus completa di accessori) fornito dalla società Parte_2
[...]
- il bene oggetto del contratto era stato regolarmente consegnato all'utilizzatore, come da verbale di consegna del 14 luglio 2021;
- a seguito del mancato pagamento dei canoni da parte dell'utilizzatore, la società con CO comunicazione del 6 aprile 2023, confermata con diffida inviata dal difensore della società in data 26 luglio 2023, aveva dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento, domandando l'immediata restituzione del bene;
- nonostante il signor avesse manifestato la disponibilità a restituire il bene, come da Parte_1 comunicazione inviata tramite pec in data 4 ottobre 2023, l'opponente non aveva provveduto alla restituzione, rappresentando un danno del macchinario e rilevando la necessità di sottoporre il bene all'intervento di periti per effettuare una stima dei danni.
- il bene non era mai stato riconsegnato.
1.2. Con decreto ingiuntivo n. 18714/2023 del 13 dicembre 2023, il Giudice designato ha ingiunto al signor di consegnare immediatamente il bene oggetto del contratto di leasing e di pagare le spese del Pt_1 procedimento monitorio.
1.3. L'ingiunto ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, eccependo: Parte_1
- in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva e di titolarità del rapporto controverso, atteso che in data 25 marzo 2022 l'opponente aveva conferito la propria impresa individuale nella società in accomandita semplice RU DA s.a.s. di DI LE PI & C”, come da atto costitutivo depositato presso il Registro delle Imprese di Foggia in data 30/03/2022, con ogni diritto e bene materiale e immateriale, credito e debito ad essa afferenti;
che in virtù dello specifico patto di accollo, la società RU DA s.a.s. di DI LE PI & C” aveva acquistato tutti i debiti dell'impresa individuale, ivi incluso quello derivante dal contratto di leasing n. 1168219; che la società di leasing ne era a conoscenza in quanto la dichiarazione di messa a disposizione del bene era stata redatta su carta intestata della ditta SO NO s.a.s.” e sottoscritta dal sig. Di Leo PI, legale rappresentante della suddetta società;
pagina 2 di 6 - nel merito, l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, atteso che: il sig. Pt_1 non aveva mai manifestato il diniego alla restituzione del bene e che in data 4 ottobre 2023 aveva inoltrato la dichiarazione di messa a disposizione del bene redatta su carta intestata della società, come richiesto dall'opposta; che in virtù di un danno tecnico riportato dal bene, il legale rappresentante della società SO NO s.a.s aveva provveduto a contattare il fornitore e che quest'ultimo individuava un Parte_2 danno alla membrana della pressa riconducibile a un fissaggio non corretto delle canaline interne;
che tale circostanza era stata rappresentata alla società concedente al fine di procedere, nel contraddittorio tra le parti, al sopralluogo con i tecnici e verificare i danni riportati, ferma in ogni caso la volontà di riconsegnare il bene;
- che il comportamento della società configurava una responsabilità aggravata ex art. 96 CO
c.p.c., in quanto quest'ultima aveva provveduto ad agire in sede monitoria per ottenere la consegna del bene, benché non fosse mai stato manifestato un diniego alla restituzione dello stesso. L'opponente ha quindi chiesto, previa sospensione della provvisoria esecuzione, la revoca del decreto ingiuntivo, in via preliminare, per il difetto di legittimazione passiva/titolarità del sig. e, nel Parte_1 merito, per l'infondatezza della domanda proposta in via monitoria, nonché la condanna di CP_1 al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.;
[...]
1.4. Si è costituita in giudizio l'opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo. A tal fine, il difensore di parte opposta ha:
- contestato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva , atteso che l'art. 11 del contratto di leasing prevedeva che anche in caso di cessione di azienda, il cedente sarebbe stato comunque responsabile dell'adempimento del contratto in solido con il cessionario;
che l'opponente non aveva mai comunicato formalmente la cessione di azienda alla società e che di tale circostanza la società non CO era venuta a conoscenza, posto che le fatture emesse dopo il 25 marzo 2022 erano state sempre emesse in favore dell'impresa individuale , senza che l'opponente avesse mai avanzato alcuna Parte_1 osservazione;
che l'impresa individuale risultava tutt'ora attiva, come da visura del 19.12.2024 e che in ogni caso mancava la prova che il contratto di leasing fosse rientrato nel conferimento di azienda;
- dedotto l'infondatezza delle asserzioni della parte opponente, atteso che la società di leasing aveva legittimamente preteso la restituzione del bene in conseguenza della risoluzione del contratto avvenuta in data 6 aprile 2023 per l'inadempimento dell'utilizzatore; che, benché l'opponente avesse manifestato inizialmente la volontà di riconsegnare il bene, in data 26 settembre 2023 aveva rappresentato la sussistenza di un danno tecnico e richiesto che la consegna venisse subordinata all'accertamento dello stato del bene, in contraddittorio tra le parti;
che legittimamente la società di leasing ha preteso che tale accertamento venisse espletato dopo la consegna;
che a far data dalla risoluzione del contratto, l'opponente non avrebbe dovuto in ogni caso utilizzare il bene;
che la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. era del tutto infondata, atteso che il bene non era stato consegnato senza alcun legittimo motivo. L'opposta ha quindi chiesto la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna alla consegna del bene oggetto di opposizione.
1.5. Con la memoria ex art. 171-ter c.p.c., parte opposta rappresentava inoltre che il signor Pt_1
aveva proposto anche opposizione all'esecuzione di riconsegna (Trib. Foggia, RGE 393/2024 sub 1)
[...]
e che con provvedimento del 6 maggio 2024, il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione. La società dava inoltre atto che in data 27 maggio 2024 era CO stata eseguita a mezzo dell'ufficiale giudiziario la riconsegna del bene oggetto della presente controversia, senza l'opposizione del signor SO, allegando il relativo verbale di consegna del 27 maggio 2024.
pagina 3 di 6 1.6. All'esito della prima udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza del 19 febbraio 2025 per la rimessione della causa in decisione ex art. 189 c.p.c., con assegnazione dei termini ivi previsti per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
in quella sede, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. In via preliminare devono essere rigettate le eccezioni di difetto di legittimazione passiva e di titolarità avanzate dalla parte opponente. L'opponente ha dedotto che l'impresa individuale di era stata oggetto di conferimento Parte_1 nella società in accomandita semplice RU DA s.a.s. di DI LE PI & C”, con conseguente trasferimento della titolarità del rapporto di leasing oggetto della presente controversia in capo a quest'ultima. A tal uopo ha prodotto l'atto costitutivo della società del 25/03/2022, depositato presso il Registro delle Imprese di Foggia in data 30/03/2022, dal quale evincere la prova dell'avvenuto trasferimento, posto che l'art. 5 di tale atto sanciva che il sig. aveva conferito alla predetta Parte_1 società la propria impresa individuale “con ogni diritto e bene materiale e immateriale, credito e debito ad essa afferenti, nello stato di fatto in cui attualmente si trova”. In proposito, la difesa della parte opposta ha però evidenziato come la clausola di cui all'art. 11 del contratto di leasing regolasse espressamente le ipotesi di cedibilità del contratto, stabilendo che lo stesso e i relativi diritti possono essere ceduti solo in caso di cessione, affitto o usufrutto di azienda dove è inserito il bene, ovvero previo ottenimento del consenso scritto da parte del concedente, salvo poi precisare che il successivo comma prevede che “l'utilizzatore resterà comunque responsabile dell'adempimento del contratto in solido con il cessionario”. Al riguardo si osserva anzitutto che la clausola di cui all'art. 11 è stata specificamente approvata per iscritto, anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. e che alcuna contestazione è sorta tra le parti in ordine alla validità ed efficacia della stessa. Ne discende che, a prescindere dal trasferimento della titolarità del rapporto mediante il conferimento di azienda in una società in accomandita semplice - che secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale configura un fenomeno che va qualificato nell'alveo della disciplina della cessione di azienda (Cassazione civile sez. I, 26/02/2024 n.5088) - per effetto di tale pattuizione, l'utilizzatore che ha ceduto la titolarità del rapporto, rimanendo obbligato in solido con il cessionario, non è liberato dall'adempimento delle obbligazioni discendenti dal contratto. Pertanto, stante l'operatività del citato art. 11, il sig. , nonostante la cessione dell'azienda, Parte_1 deve ritenersi obbligato alla riconsegna del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria in conseguenza della sua risoluzione. Con l'ulteriore conseguenza che, in caso di indisponibilità materiale del bene per effetto del conferimento di azienda - circostanza, in realtà, nemmeno allegata dall'opponente - il cedente per poter essere liberato sarebbe stato obbligato a procurare la restituzione del bene da parte del cessionario. Di qui l'infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa dell'opponente.
3. Passando all'esame del merito, l'opposizione proposta è infondata e va rigettata.
In effetti, la società opposta, al fine di sostenere il proprio diritto alla restituzione del bene, ha prodotto: il contratto di locazione finanziaria (doc. 2 del fascicolo monitorio), il verbale di consegna (doc. 3 del fascicolo monitorio) e la lettera di risoluzione del contratto del 6 aprile 2023 (doc. 5 del fascicolo monitorio). La difesa della società ha quindi prodotto tutti i documenti posti a fondamento del CO diritto azionato e ha allegato l'inadempimento dell'utilizzatore, conformemente a quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il creditore che agisca per l'adempimento, la risoluzione del pagina 4 di 6 contratto o il risarcimento del danno deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, potendosi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere (Cass. Sez. Un. 13533\2001; Cass. 3373\2010). Diversamente, il debitore non solo non ha fornito la prova di fatti estintivi dell'altrui pretesa ma non ha neanche genericamente contestato l'inadempimento del contratto di leasing che ha dato luogo alla risoluzione del contratto. Invero, la difesa dell'opponente ha segnalato che il signor aveva Parte_1 costantemente manifestato la volontà di restituire il bene, individuando proprio nell'assenza di un diniego alla riconsegna l'infondatezza della pretesa posta a fondamento dell'azione monitoria. Tuttavia, dallo scambio di corrispondenza via pec intercorso tra le parti prodotto nel corso del giudizio da entrambi i difensori, si evince che all'iniziale disponibilità alla restituzione del bene della parte opponente risalente al 26 settembre 2023 (doc. 5 fascicolo di parte opponente), formalizzata con le modalità richieste dalla società di leasing in data 4 ottobre 2023 (doc. 6 del fascicolo di parte opponente e doc. 7 del fascicolo di parte opposta), è seguita una comunicazione del 12 ottobre 2023 (doc. 8 fascicolo di parte opposta) in cui il difensore del signor , a fronte del danno tecnico riportato dal bene denunciato in data 26 Parte_1 settembre 2023, rappresentava la necessità di sottoporlo ad una perizia di stima in contraddittorio tra le parti, contestualmente diffidando la società opposta dall'intraprendere qualunque azione volta al recupero dello stesso prima del sopralluogo. La pretesa avanzata dal conduttore di posticipare la consegna all'esito di un intervento peritale volto alla valutazione e all'estimazione dei danni, oltre a contraddire l'asserita disponibilità alla restituzione della parte opponente, è peraltro priva di fondamento. Difatti, gli articoli 13 e 15 delle condizioni generali di contratto, che disciplinavano rispettivamente la restituzione del bene e gli effetti della risoluzione anticipata del contratto, non condizionavano la riconsegna al preliminare accertamento dello stato del bene, né attribuivano all'utilizzatore la facoltà di trattenerlo e di subordinare la restituzione all'espletamento di attività che le parti non si erano obbligate a compiere. Per completezza, si rileva che la denuncia dell'asserito danno al bene da arte dell'utilizzatore alla società è stata effettuata quando il contratto si era già risolto, circostanza quest'ultima che, oltre a far insorgere l'immediato obbligo restitutorio, avrebbe dovuto precludere ogni utilizzo del bene, come peraltro intimato espressamente dalla società di leasing nella lettera di risoluzione del 6 aprile 2023. Pertanto, in assenza di uno specifico obbligo contrattuale, il rifiuto della società di leasing di sottoporre preventivamente il bene alla stima dei danni deve ritenersi legittimo, così come è legittima la pretesa fatta valere dalla medesima società di leasing alla riconsegna del bene e fondata sul perdurante inadempimento dell'obbligo di consegna gravante sull'opponente.
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo n. 18714\2023 emesso dal Tribunale di Milano deve essere dichiarato definitivamente esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
Infine, con riguardo alla domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. avanzata confronti della società , si rileva che la domanda è senz'altro infondata, stante la soccombenza della dalla CO parte opponente.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vengono liquidate in dispositivo previsti dal d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del decreto, della scarsa complessità delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta con particolare riferimento all'assenza di attività inerente alla fase istruttoria.
pagina 5 di 6 Precisamente, le spese vanno liquidate in complessivi euro 9.142,00, pari ai valori medi di cui ai parametri citati per le fasi di studio e introduttiva e ai valori minimi per le fasi di trattazione e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 18714/2023 emesso dal Parte_1
Tribunale di Milano in favore della società così provvede: CO
a. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 18714/2023, emesso dal Tribunale di Milano, che dichiara definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c;
b. condanna a pagare, in favore di le spese di giudizio che Parte_1 CO liquida in euro 9.142,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre a CPA ed IVA come per legge. Così deciso a Milano, in data 19 marzo 2025 Il giudice Ada Favarolo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona della dott.ssa Ada Favarolo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6224 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente
TRA
( ) rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata all'atto Parte_1 CodiceFiscale_1 di citazione di opposizione, dall'avv. Michele Coratella, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Andria alla Via Lorenzo Bonomo n. 5 e, quindi, presso l'indirizzo pec
Email_1
OPPONENTE
(C.F. ), rappresentata dalla società in CO P.IVA_1 Controparte_2 persona del dott. (C.F. e P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Renato Sardi Controparte_3 P.IVA_2 ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec del difensore in forza di Email_2 procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
OPPOSTA CONCLUSIONI parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Giudicante adito, respinta ogni avversa eccezione e deduzione, così provvedere: in via preliminare:
- Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione/titolarità passiva del sig. con conseguente revoca del decreto Parte_1 ingiuntivo n.187147/2023 del 13.12.2023 emesso dal Tribunale di Milano, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Guantario;
nel merito:
- Revocare il Decreto ingiuntivo nr. 187147/2023 del 13.12.2023 emesso dal Tribunale di Milano, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Guantario, in quanto infondato in fatto ed in diritto e per tutto quanto eccepito nella narrativa del presente atto;
- In ogni caso, sospendere ai sensi dell'art.649 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo concesso a norma dell'art.642 c.p.c., per tutte le ragioni spiegate nella narrativa del presente atto;
- Condannare la al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., in favore del sig. da CO Parte_1 liquidare in via equitativa e dunque, al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma non inferiore ad €500 e non superiore ad €5.0000, così come statuito ex art.96, IV cpc;
”
parte opposta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis:
pagina 1 di 6 - In via interinale: rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione non essendone ricorrenti i presupposti di legge attesa anche la evidente infondatezza del fumus della opposizione;
- Nel merito: rigettare integralmente la proposta opposizione in quanto a qualsiasi titolo (preliminare e di merito, anche risarcitoria) infondata in fatto e diritto, confermando il decreto opposto e comunque condannando l'opponente alla riconsegna del bene di cui alla ingiunzione opposta in favore di . CO
Respingere altresì la domanda ex-art. 96 cpc in quanto del tutto priva di fondamento ed (essa sì) davvero temeraria. Con integrale rifusione delle spese di lire.”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo la società ha chiesto di ingiungere a CO
, quale titolare dell'omonima impresa individuale, la restituzione del bene (pressa pneumatica Parte_1
PPC550 plus completa di accessori) oggetto del contratto di locazione finanziaria n. 1168219 stipulato tra le parti, in conseguenza della risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore. La ricorrente ha dedotto che:
- la società e , quale titolare dell'omonima impresa individuale, avevano CO Parte_1 stipulato il contratto di leasing n. 1168219, in forza del quale la prima aveva concesso in locazione al secondo un macchinario (pressa pneumatica PPC550 plus completa di accessori) fornito dalla società Parte_2
[...]
- il bene oggetto del contratto era stato regolarmente consegnato all'utilizzatore, come da verbale di consegna del 14 luglio 2021;
- a seguito del mancato pagamento dei canoni da parte dell'utilizzatore, la società con CO comunicazione del 6 aprile 2023, confermata con diffida inviata dal difensore della società in data 26 luglio 2023, aveva dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento, domandando l'immediata restituzione del bene;
- nonostante il signor avesse manifestato la disponibilità a restituire il bene, come da Parte_1 comunicazione inviata tramite pec in data 4 ottobre 2023, l'opponente non aveva provveduto alla restituzione, rappresentando un danno del macchinario e rilevando la necessità di sottoporre il bene all'intervento di periti per effettuare una stima dei danni.
- il bene non era mai stato riconsegnato.
1.2. Con decreto ingiuntivo n. 18714/2023 del 13 dicembre 2023, il Giudice designato ha ingiunto al signor di consegnare immediatamente il bene oggetto del contratto di leasing e di pagare le spese del Pt_1 procedimento monitorio.
1.3. L'ingiunto ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, eccependo: Parte_1
- in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva e di titolarità del rapporto controverso, atteso che in data 25 marzo 2022 l'opponente aveva conferito la propria impresa individuale nella società in accomandita semplice RU DA s.a.s. di DI LE PI & C”, come da atto costitutivo depositato presso il Registro delle Imprese di Foggia in data 30/03/2022, con ogni diritto e bene materiale e immateriale, credito e debito ad essa afferenti;
che in virtù dello specifico patto di accollo, la società RU DA s.a.s. di DI LE PI & C” aveva acquistato tutti i debiti dell'impresa individuale, ivi incluso quello derivante dal contratto di leasing n. 1168219; che la società di leasing ne era a conoscenza in quanto la dichiarazione di messa a disposizione del bene era stata redatta su carta intestata della ditta SO NO s.a.s.” e sottoscritta dal sig. Di Leo PI, legale rappresentante della suddetta società;
pagina 2 di 6 - nel merito, l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, atteso che: il sig. Pt_1 non aveva mai manifestato il diniego alla restituzione del bene e che in data 4 ottobre 2023 aveva inoltrato la dichiarazione di messa a disposizione del bene redatta su carta intestata della società, come richiesto dall'opposta; che in virtù di un danno tecnico riportato dal bene, il legale rappresentante della società SO NO s.a.s aveva provveduto a contattare il fornitore e che quest'ultimo individuava un Parte_2 danno alla membrana della pressa riconducibile a un fissaggio non corretto delle canaline interne;
che tale circostanza era stata rappresentata alla società concedente al fine di procedere, nel contraddittorio tra le parti, al sopralluogo con i tecnici e verificare i danni riportati, ferma in ogni caso la volontà di riconsegnare il bene;
- che il comportamento della società configurava una responsabilità aggravata ex art. 96 CO
c.p.c., in quanto quest'ultima aveva provveduto ad agire in sede monitoria per ottenere la consegna del bene, benché non fosse mai stato manifestato un diniego alla restituzione dello stesso. L'opponente ha quindi chiesto, previa sospensione della provvisoria esecuzione, la revoca del decreto ingiuntivo, in via preliminare, per il difetto di legittimazione passiva/titolarità del sig. e, nel Parte_1 merito, per l'infondatezza della domanda proposta in via monitoria, nonché la condanna di CP_1 al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.;
[...]
1.4. Si è costituita in giudizio l'opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo. A tal fine, il difensore di parte opposta ha:
- contestato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva , atteso che l'art. 11 del contratto di leasing prevedeva che anche in caso di cessione di azienda, il cedente sarebbe stato comunque responsabile dell'adempimento del contratto in solido con il cessionario;
che l'opponente non aveva mai comunicato formalmente la cessione di azienda alla società e che di tale circostanza la società non CO era venuta a conoscenza, posto che le fatture emesse dopo il 25 marzo 2022 erano state sempre emesse in favore dell'impresa individuale , senza che l'opponente avesse mai avanzato alcuna Parte_1 osservazione;
che l'impresa individuale risultava tutt'ora attiva, come da visura del 19.12.2024 e che in ogni caso mancava la prova che il contratto di leasing fosse rientrato nel conferimento di azienda;
- dedotto l'infondatezza delle asserzioni della parte opponente, atteso che la società di leasing aveva legittimamente preteso la restituzione del bene in conseguenza della risoluzione del contratto avvenuta in data 6 aprile 2023 per l'inadempimento dell'utilizzatore; che, benché l'opponente avesse manifestato inizialmente la volontà di riconsegnare il bene, in data 26 settembre 2023 aveva rappresentato la sussistenza di un danno tecnico e richiesto che la consegna venisse subordinata all'accertamento dello stato del bene, in contraddittorio tra le parti;
che legittimamente la società di leasing ha preteso che tale accertamento venisse espletato dopo la consegna;
che a far data dalla risoluzione del contratto, l'opponente non avrebbe dovuto in ogni caso utilizzare il bene;
che la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. era del tutto infondata, atteso che il bene non era stato consegnato senza alcun legittimo motivo. L'opposta ha quindi chiesto la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna alla consegna del bene oggetto di opposizione.
1.5. Con la memoria ex art. 171-ter c.p.c., parte opposta rappresentava inoltre che il signor Pt_1
aveva proposto anche opposizione all'esecuzione di riconsegna (Trib. Foggia, RGE 393/2024 sub 1)
[...]
e che con provvedimento del 6 maggio 2024, il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione. La società dava inoltre atto che in data 27 maggio 2024 era CO stata eseguita a mezzo dell'ufficiale giudiziario la riconsegna del bene oggetto della presente controversia, senza l'opposizione del signor SO, allegando il relativo verbale di consegna del 27 maggio 2024.
pagina 3 di 6 1.6. All'esito della prima udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza del 19 febbraio 2025 per la rimessione della causa in decisione ex art. 189 c.p.c., con assegnazione dei termini ivi previsti per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
in quella sede, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. In via preliminare devono essere rigettate le eccezioni di difetto di legittimazione passiva e di titolarità avanzate dalla parte opponente. L'opponente ha dedotto che l'impresa individuale di era stata oggetto di conferimento Parte_1 nella società in accomandita semplice RU DA s.a.s. di DI LE PI & C”, con conseguente trasferimento della titolarità del rapporto di leasing oggetto della presente controversia in capo a quest'ultima. A tal uopo ha prodotto l'atto costitutivo della società del 25/03/2022, depositato presso il Registro delle Imprese di Foggia in data 30/03/2022, dal quale evincere la prova dell'avvenuto trasferimento, posto che l'art. 5 di tale atto sanciva che il sig. aveva conferito alla predetta Parte_1 società la propria impresa individuale “con ogni diritto e bene materiale e immateriale, credito e debito ad essa afferenti, nello stato di fatto in cui attualmente si trova”. In proposito, la difesa della parte opposta ha però evidenziato come la clausola di cui all'art. 11 del contratto di leasing regolasse espressamente le ipotesi di cedibilità del contratto, stabilendo che lo stesso e i relativi diritti possono essere ceduti solo in caso di cessione, affitto o usufrutto di azienda dove è inserito il bene, ovvero previo ottenimento del consenso scritto da parte del concedente, salvo poi precisare che il successivo comma prevede che “l'utilizzatore resterà comunque responsabile dell'adempimento del contratto in solido con il cessionario”. Al riguardo si osserva anzitutto che la clausola di cui all'art. 11 è stata specificamente approvata per iscritto, anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. e che alcuna contestazione è sorta tra le parti in ordine alla validità ed efficacia della stessa. Ne discende che, a prescindere dal trasferimento della titolarità del rapporto mediante il conferimento di azienda in una società in accomandita semplice - che secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale configura un fenomeno che va qualificato nell'alveo della disciplina della cessione di azienda (Cassazione civile sez. I, 26/02/2024 n.5088) - per effetto di tale pattuizione, l'utilizzatore che ha ceduto la titolarità del rapporto, rimanendo obbligato in solido con il cessionario, non è liberato dall'adempimento delle obbligazioni discendenti dal contratto. Pertanto, stante l'operatività del citato art. 11, il sig. , nonostante la cessione dell'azienda, Parte_1 deve ritenersi obbligato alla riconsegna del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria in conseguenza della sua risoluzione. Con l'ulteriore conseguenza che, in caso di indisponibilità materiale del bene per effetto del conferimento di azienda - circostanza, in realtà, nemmeno allegata dall'opponente - il cedente per poter essere liberato sarebbe stato obbligato a procurare la restituzione del bene da parte del cessionario. Di qui l'infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa dell'opponente.
3. Passando all'esame del merito, l'opposizione proposta è infondata e va rigettata.
In effetti, la società opposta, al fine di sostenere il proprio diritto alla restituzione del bene, ha prodotto: il contratto di locazione finanziaria (doc. 2 del fascicolo monitorio), il verbale di consegna (doc. 3 del fascicolo monitorio) e la lettera di risoluzione del contratto del 6 aprile 2023 (doc. 5 del fascicolo monitorio). La difesa della società ha quindi prodotto tutti i documenti posti a fondamento del CO diritto azionato e ha allegato l'inadempimento dell'utilizzatore, conformemente a quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il creditore che agisca per l'adempimento, la risoluzione del pagina 4 di 6 contratto o il risarcimento del danno deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, potendosi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere (Cass. Sez. Un. 13533\2001; Cass. 3373\2010). Diversamente, il debitore non solo non ha fornito la prova di fatti estintivi dell'altrui pretesa ma non ha neanche genericamente contestato l'inadempimento del contratto di leasing che ha dato luogo alla risoluzione del contratto. Invero, la difesa dell'opponente ha segnalato che il signor aveva Parte_1 costantemente manifestato la volontà di restituire il bene, individuando proprio nell'assenza di un diniego alla riconsegna l'infondatezza della pretesa posta a fondamento dell'azione monitoria. Tuttavia, dallo scambio di corrispondenza via pec intercorso tra le parti prodotto nel corso del giudizio da entrambi i difensori, si evince che all'iniziale disponibilità alla restituzione del bene della parte opponente risalente al 26 settembre 2023 (doc. 5 fascicolo di parte opponente), formalizzata con le modalità richieste dalla società di leasing in data 4 ottobre 2023 (doc. 6 del fascicolo di parte opponente e doc. 7 del fascicolo di parte opposta), è seguita una comunicazione del 12 ottobre 2023 (doc. 8 fascicolo di parte opposta) in cui il difensore del signor , a fronte del danno tecnico riportato dal bene denunciato in data 26 Parte_1 settembre 2023, rappresentava la necessità di sottoporlo ad una perizia di stima in contraddittorio tra le parti, contestualmente diffidando la società opposta dall'intraprendere qualunque azione volta al recupero dello stesso prima del sopralluogo. La pretesa avanzata dal conduttore di posticipare la consegna all'esito di un intervento peritale volto alla valutazione e all'estimazione dei danni, oltre a contraddire l'asserita disponibilità alla restituzione della parte opponente, è peraltro priva di fondamento. Difatti, gli articoli 13 e 15 delle condizioni generali di contratto, che disciplinavano rispettivamente la restituzione del bene e gli effetti della risoluzione anticipata del contratto, non condizionavano la riconsegna al preliminare accertamento dello stato del bene, né attribuivano all'utilizzatore la facoltà di trattenerlo e di subordinare la restituzione all'espletamento di attività che le parti non si erano obbligate a compiere. Per completezza, si rileva che la denuncia dell'asserito danno al bene da arte dell'utilizzatore alla società è stata effettuata quando il contratto si era già risolto, circostanza quest'ultima che, oltre a far insorgere l'immediato obbligo restitutorio, avrebbe dovuto precludere ogni utilizzo del bene, come peraltro intimato espressamente dalla società di leasing nella lettera di risoluzione del 6 aprile 2023. Pertanto, in assenza di uno specifico obbligo contrattuale, il rifiuto della società di leasing di sottoporre preventivamente il bene alla stima dei danni deve ritenersi legittimo, così come è legittima la pretesa fatta valere dalla medesima società di leasing alla riconsegna del bene e fondata sul perdurante inadempimento dell'obbligo di consegna gravante sull'opponente.
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo n. 18714\2023 emesso dal Tribunale di Milano deve essere dichiarato definitivamente esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
Infine, con riguardo alla domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. avanzata confronti della società , si rileva che la domanda è senz'altro infondata, stante la soccombenza della dalla CO parte opponente.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vengono liquidate in dispositivo previsti dal d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del decreto, della scarsa complessità delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta con particolare riferimento all'assenza di attività inerente alla fase istruttoria.
pagina 5 di 6 Precisamente, le spese vanno liquidate in complessivi euro 9.142,00, pari ai valori medi di cui ai parametri citati per le fasi di studio e introduttiva e ai valori minimi per le fasi di trattazione e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 18714/2023 emesso dal Parte_1
Tribunale di Milano in favore della società così provvede: CO
a. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 18714/2023, emesso dal Tribunale di Milano, che dichiara definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c;
b. condanna a pagare, in favore di le spese di giudizio che Parte_1 CO liquida in euro 9.142,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre a CPA ed IVA come per legge. Così deciso a Milano, in data 19 marzo 2025 Il giudice Ada Favarolo
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