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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 10/06/2025, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 10/06/2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1159/2022 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] M.llo il 15.05.1982 Parte_1
(CF: ) , elettivamente domiciliato in Brolo via C.F._1
C. Colombo n° 5 presso lo studio dell'Avv. Carmela Bonina che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. GINO MADONIA e ANTONELLO
MONORITI giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: indebito per DS agricola
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01/04/2022, parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricolo e di aver svolto attività lavorativa, nel 2017 per 102 giornate annue alle dipendenze della ditta “Mazzurco Masi Sebastiano”.
Lamentava che con nota del 14/04/2020 l' aveva comunicato un CP_1 indebito di € 5.358,26 con la seguente motivazione: “nel periodo che va dal 01/01/2017 al 31/12/2017 sono stati pagati €. 5.358,26 in più sulla sua prestazione di disoccupazione agricola n. 2018774913248, per i seguenti motivi: revoca dis.agricola ed eventuali prestazioni accessorie, a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione prot N 3 elenco var-15/12/2019”.
Deduceva l'irripetibilità dell'indebito e chiedeva l'annullamento dello stesso con la restituzione delle somme eventualmente trattenute ed il riconoscimento del lavoro agricolo per l'anno e le giornate dedotte, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva l' che eccepiva la decadenza ex art. 22DL 7/1970 e CP_1
l'infondatezza nel merito delle richieste di parte ricorrente poiché infondate e concludeva per il rigetto con vittoria di spese.
La causa veniva istruita documentalmente ed assegnata allo scrivente ex DP 50/2022 e provvedimento con cui lo stesso ha preso servizio presso questo Ufficio in data 30 novembre 2022.
All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente va evidenziato che tutte le eccezioni e le domande relative al riconoscimento del lavoro in agricoltura non possono, in questa sede, essere affrontate poiché oggetto di autonomo giudizio del
Tribunale di Patti RG. 2732/2020 definito con sentenza n. 1461/2023
2 pubblicata in data 07/07/2023, con la quale è stato riconosciuto il lavoro di quale bracciante agricolo alle dipendenze Parte_2 della ditta “Mazzurco Masi Sebastiano” per 102 giornate nell'anno
2017. Ciò assorbe anche l'eccezione di decadenza dall'impugnazione degli elenchi agricoli.
Orbene, in tema di impugnazione dell'indebito richiesto dall' è CP_1
comunque parte ricorrente a dover dimostrare, in applicazione dei criteri generali sull'onere probatorio in ambito previdenziale, i requisiti posseduti per la prestazione effettivamente erogata.
La disoccupazione agricola spetta ai lavoratori che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l'anno cui si riferisce la domanda;
che abbiano almeno 2 anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (anche tramite l'iscrizione negli elenchi agricoli); almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente.
Alla luce dell'accertamento di cui alla sentenza sopra richiamata, questione sulla quale emerge l'efficacia di giudicato che non può essere scalfita nel presente giudizio, per non violare il principio del ne bis in idem, parte ricorrente ha dimostrato il possesso dei presupposti sopra indicati per l'ottenimento della disoccupazione agricola per l'anno 2017, come risulta dalla documentazione allegata dall' . CP_1
Quanto sopra giustifica l'accoglimento della domanda di annullamento dell'indebito impugnato.
Le spese seguono la soccombenza, e vanno liquidate in dispositivo ex
D.M. n. 147/2022, parametri minimi e in ragione del valore della domanda e dell'entità delle questioni affrontate, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
3 Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro Parte_2
l' con ricorso depositato il 01/04/2022, disattesa ogni contraria CP_1
istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara l'illegittimità della richiesta di indebito per la somma di €.
5.358,26 per disoccupazione agricola erogata nel periodo dal
01/01/2017 al 31/12/2017 e per l'effetto, condanna l' alla CP_1
restituzione di detta somma al ricorrente, ove già trattenuta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16 L.
n. 412 del 1991;
- Condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, che liquida CP_1 in euro € 1.312,00, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge, da distrarre in favore del procuratore anticipatario.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 10/06/2025
Il Giudice
Carmelo Proiti
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