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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 30/10/2025, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE REL.
DOTT. BIAGIO POLITANO CONSIGLIERE
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2242/2019 R.G.A.C., assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza dell'11.06.2025, vertente
TRA
, in persona del suo procuratore generale Parte_1 Parte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla Via Crispi n.
[...] C.F._1
113, presso lo studio dell'Avv. Paolo Cafetzidakis, il quale lo rappresenta e lo difende giusta procura in calce all'atto di citazione in primo grado del 12.06.2015 nel giudizio n. 4022/2015 R.G.
Tribunale di Catanzaro;
APPELLANTE
E
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
), elettivamente domiciliati in Montepaone Lido (CZ), alla Via degli C.F._3
Aurunci n. 1/A, presso lo studio dell'Avv. Girolamo Milioto, il quale li rappresenta e li difende giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATI
CONCLUSIONI:
Per IB TO: “Si chiede che il giudice d'appello, acquisito il fascicolo Pt_1
d'ufficio del primo grado di giudizio, riformi integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, previo ogni accertamento già richiesto nello stesso primo grado, condanni i convenuti a corrispondere all'attore la restituzione delle somme percepite a qualunque titolo, oltre interessi, ovvero, in via subordinata indennizzo per ingiustificato arricchimento, oltre interessi”.
1 Con comparsa conclusionale del 16.09.2025: “In via principale, condannare i predetti convenuti
a restituire a tutte le somme in premessa da questo corrisposte a Parte_1 qualunque titolo, oltre interessi fino all'effettivo soddisfo, anche con risarcimento del maggior danno ex art. 1224 co.2 c.c.;
In via alternativa subordinata, condannare i convenuti medesimi, a corrispondergli indennità per arricchimento senza giusta causa, oltre interessi fino all'effettivo soddisfo;
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per e :“Voglia l'On. Le Tribunale adito, in accoglimento delle CP_1 Controparte_2 eccezioni e delle deduzioni sopra espresse, così statuire:
Nel merito della domanda
- accertare e dichiarare l'infondatezza, così in fatto come in diritto, delle do-mande di parte attrice per le motivazioni di cui alla narrativa e valutare l'eccezione ri-convenzionale sopra spiegata;
- di conseguenza rigettare l'appello proposto con conseguente conferma della sentenza impugnata;
- condannare parte appellante alla refusione delle spese e degli onorari di lite dei due gradi di giudizio”.
1. La vicenda controversa e la sentenza di primo grado.
Con atto di citazione notificato in data 20.07.2015, , in persona del suo Parte_1 procuratore generale , ha convenuto in giudizio e Parte_2 CP_1 [...]
rispettivamente fratello e cognata dello stesso, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, al CP_2 fine di chiedere la restituzione della somma di euro 725.960,60, oltre interessi e spese legali, a seguito del loro inadempimento del contratto di mandato immobiliare intercorso tra gli stessi.
In via subordinata, ha chiesto la condanna delle controparti alla corresponsione di una indennità a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
A fondamento della domanda, l'attore ha assunto che:
➢ Di avere incaricato il fratello e la cognata di reperirgli una casa a Davoli Marina in vista del suo definitivo rientro dall'Australia e di avere a tal fine versato tra gli anni 2009 e 2012 sul conto corrente intestato alla cognata la somma complessiva di euro Controparte_2
725.926,60, da destinare all'acquisto dell'immobile, ai lavori di costruzione e per coprire le spese di mandato;
➢ che dopo un primo periodo in cui è stato regolarmente informato dell'andamento della ricerca e anche del reperimento di un immobile, non ha poi ricevuto ulteriori notizie mentre
2 ha appreso che i propri congiunti avevano acquistato a proprio nome la villa di cui gli avevano in precedenza parlato.
Ritenuto inadempiuto il contratto di mandato intercorso tra le parti ha agito in giudizio per ottenere la restituzione delle somme ex artt. 1218 e 2043 c.c., con conseguente restituzione della somma corrisposta e risarcimento del maggior danno ex art. 1224 co. 2 c.c., e in subordine, per ottenere la condanna dei convenuti alla restituzione delle somme ai sensi dell'art. 2041 c.c. con comparsa depositata in data 18.11.2015 si sono costituiti in giudizio e CP_1 [...] per eccependo l'improcedibilità della domanda per mancanza del tentativo di CP_2 conciliazione e nel merito la sua infondatezza, posto che le somme erogate nel corso degli anni dal congiunto dovevano considerarsi quali atti di liberalità.
La causa è stata istruita documentalmente.
Con sentenza n. 1944/2019, pubblicata in data 23.10.2019, il Tribunale di Catanzaro ha così deciso: 1) ha rigettato tutte le domande proposte da nei confronti di Parte_1
e , 2) ha compensato integralmente fra le parti le spese di lite del CP_1 Controparte_2 giudizio.
In estrema sintesi, il Tribunale ha rigettato le due domande spiegate dall'attore per le ragioni di seguito indicate.
Il Tribunale ha ritenuto non provato il contratto di mandato, inidonea essendo sotto tale profilo la scarna documentazione prodotta dall'attore e considerato altresì che le causali non contenevano alcun riferimento al progetto di acquisito, recando in alcuni casi l'indicazione gift.
Ha ritenuto invece inammissibile la domanda di ingiustificato arricchimento per difetto di residualità
2. L'impugnazione e le determinazioni della Corte
2.1. Avverso la detta sentenza, , in persona del procuratore generale Parte_1
ha proposto appello con atto di citazione notificato a mezzo pec il Parte_2
21.11.2019, affidandolo al motivo che si esaminerà.
Radicatosi il contraddittorio, in data 15.01.2020 si sono costituiti in giudizio e CP_1
per resistere al gravame e chiederne il rigetto perché infondato in fatto e in Controparte_2 diritto.
Successivamente, con decreto presidenziale n. 57 del 25.10.2024 “di variazione urgente riguardante la soppressione della Terza Sezione Civile e la ripartizione dei relativi carichi di lavoro e dei magistrati ad essa assegnati tra le altre due Sezioni Civili”, la causa è stata assegnata
3 alla seconda sezione civile ed è stato nominato quale Consigliere relatore la dott.ssa Silvana
Ferriero.
In data 5.06.2025, il difensore dell'appellante ha depositato nuova procura rilasciata in favore della
, società tra avvocati, nella persona del legale Controparte_3 CP_4 rappresentante avvocato Paolo Cafetzidakis.
Precisate le conclusioni all'udienza dell'11.06.2025, sostituita con il deposito telematico delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento del 13.06.2025 depositato il
17.06.2025 la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Solo l'appellante ha depositato la comparsa conclusionale.
2.2. Le valutazioni della Corte
Con un unico motivo di gravame, ulteriormente specificato con la comparsa conclusionale depositata il 16.09.2025, l'appellante censura complessivamente la sentenza, sia, in relazione al rigetto della domanda formulata ai sensi degli artt. 1218 c.c., 1224 co. 2 c.c. 2043 c.c., e, sia, al rigetto della domanda formulata ex art. 2041 c.c.
In realtà, evidenzia parte appellante che contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure vi sono diversi elementi, tutti documentati, dai quali emerge la sussistenza dell'incarico per cui è causa. Nello specifico, essi sono: 1) la lettera di incarico, mai contestata dalle controparti, da lui sottoscritta e datata “febbraio 14 2009”, in cui si è chiesto espressamente di trovargli una villa a Davoli e che per la stessa i convenuti avrebbero ricevuto la somma necessaria per l'acquisto; 2) la lettera della figlia dei convenuti con cui è stato informato sull'andamento dei lavori di costruzione e alla quale hanno allegato la planimetria della casa;
3) le ricevute dei pagamenti effettuati.
Inoltre, in merito ai bonifici allegati dagli odierni appellati e posti a fondamento del rigetto,
l'appellante lamenta che tale decisione sia stata assunta senza tenere in considerazione che alcuni di essi sono stati specificatamente contestati dallo stesso, per evidenti difformità, nella prima memoria di cui all'art. 183 co. VI c.p.c.
In ogni caso anche aderendo alla tesi degli appellati, secondo i quali tali versamenti costituiscono una ipotesi di liberalità d'uso ex art. 770 co. 2 c.c., il giudice di prime cure avrebbe dovuto condannare le controparti alla restituzione degli importi versati perché: 1) proprio l'assenza di causali nei bonifici darebbe luogo alla nullità della donazione;
2) non sussistono i presupposti di cui all'art. 770 co. 2 c.c. atteso che gli appellati non hanno mai fornito la prova circa un elemento
4 fondamentale della liberalità d'uso, ossia l'accertamento sulla corrispondenza tra le condizioni economiche molto abbienti del donante e l'entità importante della liberalità.
Il motivo di censura è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito evidenziate.
Deve qui darsi atto del fatto che la vicenda controversa si inserisce in un contesto familiare, nel quale il conferimento di un mandato anche esclusivamente verbale sarebbe stato perfettamente plausibile: e sono due fratelli, il primo dei quali vive da anni Parte_1 CP_1 dall'altro capo del mondo ed è scarsamente alfabetizzato, appare assolutamente plausibile che avendo bisogno dell'aiuto del fratello per il reperimento di un immobile gli si rivolga in modo del tutto informale così come è indiscutibile che la missiva del 2009 < caro fratello ti chiedo CP_1
a te a tua moglie una bella villa davoli marina per soldi non ti preoccupare ti mando tutti come nabanca preso nacordo per telefono salutate famiglia tuo fratello > per quanto Parte_1 sgrammaticata e di lessico povero esprime la volontà di incaricare il fratello e la cognata del reperimento di una villa con l'assicurazione che egli aveva la necessaria disponibilità di denaro e che avrebbe provveduto a mandare ai congiunti. Peraltro la valutazione del contenuto di quella missiva deve avvenire in combinato disposto con tutti gli altri elementi istruttori a disposizione e valorizzando altresì la posizione difensiva della controparte. Va quindi presa in considerazione la missiva, anche questa mai disconosciuta, che la figlia dei convenuti, odierni appellati, inoltrò all'appellante e contenente il disegno e le foto di una villa in costruzione: nella missiva si precisa che alcuni particolari concreti della casa saranno diversi da come appaiono in pianta e che i dettagli saranno spiegati a voce a : è evidente che la nipote non avrebbe avuto alcun Parte_1 motivo di illustrare allo zio, spedendogli disegni e foto all'altro capo del mondo . le caratteristiche costruttive di una casa sin dall'inizio destinata ad essere acquista dagli appellati pe sé stessi. A questo si aggiungano tutti i bonifici versati in atti per i quali i convenuti, oggi appellati, non sono riusciti a fornire una spiegazione ragionevole limitandosi ad invocare la tesi, inverosimile dal punto di vista logico e insostenibile da quello giuridico di atti di liberalità. In particolare, nell'assunto degli appellati, la consegna nel giro di un paio d'anni di € 725.960 euro sarebbe da ascrive alla categoria della liberalità d'uso: la tesi viene evidentemente sostenuta per aggirare l'eventuale obiezione della carenza di forma richiesta per una donazione, ma gli appellati non forniscono, come sarebbe stato loro preciso onere, nessuna indicazione in ordine alla particolare ricorrenza o consuetudine che avrebbe giustificato così cospicue elargizioni di denaro né in ordine alla ricorrenza di un criterio di proporzionalità delle elargizioni con le condizioni economiche del donate, fondamentale al fine di sottrarre appunto quelle elargizioni al novero della donazione e ascriverle a quelle della liberalità d'uso: nulla di tutto questo in atti. Unico evanescente elemento
5 indiziario invocato dagli appellati è costituito dalla causale < gift > riportata peraltro solo su due dei dodici bonifici indicati dall'appellante e solo sulla copia proveniente dalla banca ricevente.
La complessiva valutazione degli elementi fattuali fin qui riassunti consente di affermare, attraverso l'utilizzo di un procedimento di inferenza logica, che tra le parti vi fu effettivamente un accordo in forza del quale versò ai congiunti in più riprese la somma Parte_1 di € 725.960 affinché i secondi reperissero per il primo una villa, ma il fratello e la cognata acquistarono invece in nome proprio la casa che in un primo momento avevano indicato al mandante come oggetto dell'esecuzione dell'incarico ricevuto. Detto contegno rappresenta senz'altro una violazione degli accordi presi, qualificabile in termini di inadempimento del mandato e giustifica quindi la revoca del mandato e la richiesta di restituzione delle somme fornite per l'esecuzione del medesimo.
Gli appellati vanno quindi condannati alla restituzione nei confronti dell'appellante della somma di € 725.960 oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo
L'accoglimento della domanda sotto il profilo contrattuale assorbe il diverso profilo relativo alla domanda ex art. 2041 c.c. ma appare doveroso qui evidenziare che la sentenza impugnata si rivela errata anche sotto tale profilo, poiché la residualità della domanda di cui all'art. 2042 c.c. preclude la sua proposizione solo in presenza di vizi sopravvenuti del contratto ma non invece laddove, come in questo caso, l'esistenza del contratto si ritenga non sufficientemente provata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al
DM n. 55 del 2014 come modificati dal DM n, 147 del 2022 applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , in persona del suo procuratore generale Parte_1 Parte_2
nei confronti di e avverso la sentenza n. 1944/2019
[...] CP_1 Controparte_2 del Tribunale di Catanzaro, pubblicata in data 23.10.2019, così provvede: in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata condanna e CP_1
alla restituzione in favore di dell'importo di € Controparte_2 Parte_1
725.960 oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo;
condanna gli appellati al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio che liquida per il primo grado in € 1713 per spese vive ed 29193 per compensi di avvocato e per il secondo grado in € 256 per spese vive ed € 26155 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%.
6 Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 20 ottobre 2025
La Presidente estensore
dott.ssa Silvana Ferriero
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE REL.
DOTT. BIAGIO POLITANO CONSIGLIERE
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2242/2019 R.G.A.C., assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza dell'11.06.2025, vertente
TRA
, in persona del suo procuratore generale Parte_1 Parte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla Via Crispi n.
[...] C.F._1
113, presso lo studio dell'Avv. Paolo Cafetzidakis, il quale lo rappresenta e lo difende giusta procura in calce all'atto di citazione in primo grado del 12.06.2015 nel giudizio n. 4022/2015 R.G.
Tribunale di Catanzaro;
APPELLANTE
E
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
), elettivamente domiciliati in Montepaone Lido (CZ), alla Via degli C.F._3
Aurunci n. 1/A, presso lo studio dell'Avv. Girolamo Milioto, il quale li rappresenta e li difende giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATI
CONCLUSIONI:
Per IB TO: “Si chiede che il giudice d'appello, acquisito il fascicolo Pt_1
d'ufficio del primo grado di giudizio, riformi integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, previo ogni accertamento già richiesto nello stesso primo grado, condanni i convenuti a corrispondere all'attore la restituzione delle somme percepite a qualunque titolo, oltre interessi, ovvero, in via subordinata indennizzo per ingiustificato arricchimento, oltre interessi”.
1 Con comparsa conclusionale del 16.09.2025: “In via principale, condannare i predetti convenuti
a restituire a tutte le somme in premessa da questo corrisposte a Parte_1 qualunque titolo, oltre interessi fino all'effettivo soddisfo, anche con risarcimento del maggior danno ex art. 1224 co.2 c.c.;
In via alternativa subordinata, condannare i convenuti medesimi, a corrispondergli indennità per arricchimento senza giusta causa, oltre interessi fino all'effettivo soddisfo;
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per e :“Voglia l'On. Le Tribunale adito, in accoglimento delle CP_1 Controparte_2 eccezioni e delle deduzioni sopra espresse, così statuire:
Nel merito della domanda
- accertare e dichiarare l'infondatezza, così in fatto come in diritto, delle do-mande di parte attrice per le motivazioni di cui alla narrativa e valutare l'eccezione ri-convenzionale sopra spiegata;
- di conseguenza rigettare l'appello proposto con conseguente conferma della sentenza impugnata;
- condannare parte appellante alla refusione delle spese e degli onorari di lite dei due gradi di giudizio”.
1. La vicenda controversa e la sentenza di primo grado.
Con atto di citazione notificato in data 20.07.2015, , in persona del suo Parte_1 procuratore generale , ha convenuto in giudizio e Parte_2 CP_1 [...]
rispettivamente fratello e cognata dello stesso, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, al CP_2 fine di chiedere la restituzione della somma di euro 725.960,60, oltre interessi e spese legali, a seguito del loro inadempimento del contratto di mandato immobiliare intercorso tra gli stessi.
In via subordinata, ha chiesto la condanna delle controparti alla corresponsione di una indennità a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
A fondamento della domanda, l'attore ha assunto che:
➢ Di avere incaricato il fratello e la cognata di reperirgli una casa a Davoli Marina in vista del suo definitivo rientro dall'Australia e di avere a tal fine versato tra gli anni 2009 e 2012 sul conto corrente intestato alla cognata la somma complessiva di euro Controparte_2
725.926,60, da destinare all'acquisto dell'immobile, ai lavori di costruzione e per coprire le spese di mandato;
➢ che dopo un primo periodo in cui è stato regolarmente informato dell'andamento della ricerca e anche del reperimento di un immobile, non ha poi ricevuto ulteriori notizie mentre
2 ha appreso che i propri congiunti avevano acquistato a proprio nome la villa di cui gli avevano in precedenza parlato.
Ritenuto inadempiuto il contratto di mandato intercorso tra le parti ha agito in giudizio per ottenere la restituzione delle somme ex artt. 1218 e 2043 c.c., con conseguente restituzione della somma corrisposta e risarcimento del maggior danno ex art. 1224 co. 2 c.c., e in subordine, per ottenere la condanna dei convenuti alla restituzione delle somme ai sensi dell'art. 2041 c.c. con comparsa depositata in data 18.11.2015 si sono costituiti in giudizio e CP_1 [...] per eccependo l'improcedibilità della domanda per mancanza del tentativo di CP_2 conciliazione e nel merito la sua infondatezza, posto che le somme erogate nel corso degli anni dal congiunto dovevano considerarsi quali atti di liberalità.
La causa è stata istruita documentalmente.
Con sentenza n. 1944/2019, pubblicata in data 23.10.2019, il Tribunale di Catanzaro ha così deciso: 1) ha rigettato tutte le domande proposte da nei confronti di Parte_1
e , 2) ha compensato integralmente fra le parti le spese di lite del CP_1 Controparte_2 giudizio.
In estrema sintesi, il Tribunale ha rigettato le due domande spiegate dall'attore per le ragioni di seguito indicate.
Il Tribunale ha ritenuto non provato il contratto di mandato, inidonea essendo sotto tale profilo la scarna documentazione prodotta dall'attore e considerato altresì che le causali non contenevano alcun riferimento al progetto di acquisito, recando in alcuni casi l'indicazione gift.
Ha ritenuto invece inammissibile la domanda di ingiustificato arricchimento per difetto di residualità
2. L'impugnazione e le determinazioni della Corte
2.1. Avverso la detta sentenza, , in persona del procuratore generale Parte_1
ha proposto appello con atto di citazione notificato a mezzo pec il Parte_2
21.11.2019, affidandolo al motivo che si esaminerà.
Radicatosi il contraddittorio, in data 15.01.2020 si sono costituiti in giudizio e CP_1
per resistere al gravame e chiederne il rigetto perché infondato in fatto e in Controparte_2 diritto.
Successivamente, con decreto presidenziale n. 57 del 25.10.2024 “di variazione urgente riguardante la soppressione della Terza Sezione Civile e la ripartizione dei relativi carichi di lavoro e dei magistrati ad essa assegnati tra le altre due Sezioni Civili”, la causa è stata assegnata
3 alla seconda sezione civile ed è stato nominato quale Consigliere relatore la dott.ssa Silvana
Ferriero.
In data 5.06.2025, il difensore dell'appellante ha depositato nuova procura rilasciata in favore della
, società tra avvocati, nella persona del legale Controparte_3 CP_4 rappresentante avvocato Paolo Cafetzidakis.
Precisate le conclusioni all'udienza dell'11.06.2025, sostituita con il deposito telematico delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento del 13.06.2025 depositato il
17.06.2025 la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Solo l'appellante ha depositato la comparsa conclusionale.
2.2. Le valutazioni della Corte
Con un unico motivo di gravame, ulteriormente specificato con la comparsa conclusionale depositata il 16.09.2025, l'appellante censura complessivamente la sentenza, sia, in relazione al rigetto della domanda formulata ai sensi degli artt. 1218 c.c., 1224 co. 2 c.c. 2043 c.c., e, sia, al rigetto della domanda formulata ex art. 2041 c.c.
In realtà, evidenzia parte appellante che contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure vi sono diversi elementi, tutti documentati, dai quali emerge la sussistenza dell'incarico per cui è causa. Nello specifico, essi sono: 1) la lettera di incarico, mai contestata dalle controparti, da lui sottoscritta e datata “febbraio 14 2009”, in cui si è chiesto espressamente di trovargli una villa a Davoli e che per la stessa i convenuti avrebbero ricevuto la somma necessaria per l'acquisto; 2) la lettera della figlia dei convenuti con cui è stato informato sull'andamento dei lavori di costruzione e alla quale hanno allegato la planimetria della casa;
3) le ricevute dei pagamenti effettuati.
Inoltre, in merito ai bonifici allegati dagli odierni appellati e posti a fondamento del rigetto,
l'appellante lamenta che tale decisione sia stata assunta senza tenere in considerazione che alcuni di essi sono stati specificatamente contestati dallo stesso, per evidenti difformità, nella prima memoria di cui all'art. 183 co. VI c.p.c.
In ogni caso anche aderendo alla tesi degli appellati, secondo i quali tali versamenti costituiscono una ipotesi di liberalità d'uso ex art. 770 co. 2 c.c., il giudice di prime cure avrebbe dovuto condannare le controparti alla restituzione degli importi versati perché: 1) proprio l'assenza di causali nei bonifici darebbe luogo alla nullità della donazione;
2) non sussistono i presupposti di cui all'art. 770 co. 2 c.c. atteso che gli appellati non hanno mai fornito la prova circa un elemento
4 fondamentale della liberalità d'uso, ossia l'accertamento sulla corrispondenza tra le condizioni economiche molto abbienti del donante e l'entità importante della liberalità.
Il motivo di censura è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito evidenziate.
Deve qui darsi atto del fatto che la vicenda controversa si inserisce in un contesto familiare, nel quale il conferimento di un mandato anche esclusivamente verbale sarebbe stato perfettamente plausibile: e sono due fratelli, il primo dei quali vive da anni Parte_1 CP_1 dall'altro capo del mondo ed è scarsamente alfabetizzato, appare assolutamente plausibile che avendo bisogno dell'aiuto del fratello per il reperimento di un immobile gli si rivolga in modo del tutto informale così come è indiscutibile che la missiva del 2009 < caro fratello ti chiedo CP_1
a te a tua moglie una bella villa davoli marina per soldi non ti preoccupare ti mando tutti come nabanca preso nacordo per telefono salutate famiglia tuo fratello > per quanto Parte_1 sgrammaticata e di lessico povero esprime la volontà di incaricare il fratello e la cognata del reperimento di una villa con l'assicurazione che egli aveva la necessaria disponibilità di denaro e che avrebbe provveduto a mandare ai congiunti. Peraltro la valutazione del contenuto di quella missiva deve avvenire in combinato disposto con tutti gli altri elementi istruttori a disposizione e valorizzando altresì la posizione difensiva della controparte. Va quindi presa in considerazione la missiva, anche questa mai disconosciuta, che la figlia dei convenuti, odierni appellati, inoltrò all'appellante e contenente il disegno e le foto di una villa in costruzione: nella missiva si precisa che alcuni particolari concreti della casa saranno diversi da come appaiono in pianta e che i dettagli saranno spiegati a voce a : è evidente che la nipote non avrebbe avuto alcun Parte_1 motivo di illustrare allo zio, spedendogli disegni e foto all'altro capo del mondo . le caratteristiche costruttive di una casa sin dall'inizio destinata ad essere acquista dagli appellati pe sé stessi. A questo si aggiungano tutti i bonifici versati in atti per i quali i convenuti, oggi appellati, non sono riusciti a fornire una spiegazione ragionevole limitandosi ad invocare la tesi, inverosimile dal punto di vista logico e insostenibile da quello giuridico di atti di liberalità. In particolare, nell'assunto degli appellati, la consegna nel giro di un paio d'anni di € 725.960 euro sarebbe da ascrive alla categoria della liberalità d'uso: la tesi viene evidentemente sostenuta per aggirare l'eventuale obiezione della carenza di forma richiesta per una donazione, ma gli appellati non forniscono, come sarebbe stato loro preciso onere, nessuna indicazione in ordine alla particolare ricorrenza o consuetudine che avrebbe giustificato così cospicue elargizioni di denaro né in ordine alla ricorrenza di un criterio di proporzionalità delle elargizioni con le condizioni economiche del donate, fondamentale al fine di sottrarre appunto quelle elargizioni al novero della donazione e ascriverle a quelle della liberalità d'uso: nulla di tutto questo in atti. Unico evanescente elemento
5 indiziario invocato dagli appellati è costituito dalla causale < gift > riportata peraltro solo su due dei dodici bonifici indicati dall'appellante e solo sulla copia proveniente dalla banca ricevente.
La complessiva valutazione degli elementi fattuali fin qui riassunti consente di affermare, attraverso l'utilizzo di un procedimento di inferenza logica, che tra le parti vi fu effettivamente un accordo in forza del quale versò ai congiunti in più riprese la somma Parte_1 di € 725.960 affinché i secondi reperissero per il primo una villa, ma il fratello e la cognata acquistarono invece in nome proprio la casa che in un primo momento avevano indicato al mandante come oggetto dell'esecuzione dell'incarico ricevuto. Detto contegno rappresenta senz'altro una violazione degli accordi presi, qualificabile in termini di inadempimento del mandato e giustifica quindi la revoca del mandato e la richiesta di restituzione delle somme fornite per l'esecuzione del medesimo.
Gli appellati vanno quindi condannati alla restituzione nei confronti dell'appellante della somma di € 725.960 oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo
L'accoglimento della domanda sotto il profilo contrattuale assorbe il diverso profilo relativo alla domanda ex art. 2041 c.c. ma appare doveroso qui evidenziare che la sentenza impugnata si rivela errata anche sotto tale profilo, poiché la residualità della domanda di cui all'art. 2042 c.c. preclude la sua proposizione solo in presenza di vizi sopravvenuti del contratto ma non invece laddove, come in questo caso, l'esistenza del contratto si ritenga non sufficientemente provata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al
DM n. 55 del 2014 come modificati dal DM n, 147 del 2022 applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , in persona del suo procuratore generale Parte_1 Parte_2
nei confronti di e avverso la sentenza n. 1944/2019
[...] CP_1 Controparte_2 del Tribunale di Catanzaro, pubblicata in data 23.10.2019, così provvede: in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata condanna e CP_1
alla restituzione in favore di dell'importo di € Controparte_2 Parte_1
725.960 oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo;
condanna gli appellati al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio che liquida per il primo grado in € 1713 per spese vive ed 29193 per compensi di avvocato e per il secondo grado in € 256 per spese vive ed € 26155 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%.
6 Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 20 ottobre 2025
La Presidente estensore
dott.ssa Silvana Ferriero
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