Sentenza 10 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/04/2003, n. 5678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5678 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Dott. Angel0 5678 /03 Risarcimento SEZIONE TERZA CIVILE danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 20969/99 Consigliere Dott. Antoni LIMONGELLI Consigliere Cron. 12607 Dott. Giovanni TI PETTI Consigliere Rep.1555 Dott. Mario FINOCCHIARO -CALABRESE Rel. Consigliere Ud. 22/10/02 Dott. Donato ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR PP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G MERCALLI 6, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO LEVANTI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato SANTINA CHIARA SEGHINI, giusta delega in atti;
ricorrente contro 匾 AN FA, ZI TO, ZI IS, nella loro qualità di soci titolari della VEPEL SNC, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PAOLO EMILIO 7, 2002 presso lo studio dell'avvocato PIETRO ANTONUCCIO, che 1983 li difende anche disgiuntamente all'avvocato CESARE 1 CORONEO, giusta delega in atti;
controricorrenti - avverso la sentenza n. 2862/98 della Corte d'Appello di MILANO, Sezione II Civile, emessa il 07/10/98 e depositata il 30/10/98 (R.G. 412/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/02 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato Alessandro LEVANTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 17.9.1990 CA PP conveniva davanti al Tribunale di Milano la società Vepel snc ed il Condominio di Via Mercato 24 di Milano, esponendo che il 13.11.1988 igno- ti ladri erano penetrati, forzando una finestra, nella sua abitazione, sottraendo valori e denaro per circa L. 10.000.000. Deduceva che i ladri avevano utilizzato una impalcatura priva di riparo, protezione ed illuminazio- ne eretta dalla Vepel per eseguire lavori di restauro della facciata di uno stabile adiacente al condominio cui سازه in abitava esso CA. Esponeva ancora che, suc- cessivamente, impadronitisi delle chiavi rinvenute 2 nell'appartamento, gli stessi ladri si erano introdotti n. 27 nel suo bar, sito nella vicina Via Madonnina asportando denaro per circa L. 10.000.000. Chiedeva, pertanto, la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni ai sensi degli artt. 2051 o 2043 c.c. I convenuti, costituitisi in giudizio, contestavano la loro responsabilità e chiedevano il rigetto della domanda. A sua volta la compagnia assicuratrice Assita- lia, chiamata in causa dal Condominio, eccepiva la non operatività della polizza per i danni da furto. Con sentenza del 17.6.1996 il Tribunale, dichiarata l'esclusiva responsabilità della Vepel, la condannava al pagamento della somma di L. 20.000.000, con rivalu- tazione e interessi. Riteneva essere la detta società का un responsabile per avere eretto il ponteggio privo di qualsiasi protezione e illuminazione proprio in prossi- mità della finestra dell'attore, così rendendone faci- lissimo l'uso per compiere il furto. Proposto appello dalla Vepel, la Corte d'appello di Milano con sentenza del 30.10.1998 escludeva la respon- sabilità di detta impresa e, quindi, rigettava la do- manda del CA, ritenendo inesistente il nesso causale fra la condotta dell'impresa stessa ed il veri- ficarsi del furto, nonché disattendeva gli appelli in- cidentali, in punto di spese, proposti dal Condominio. 3 Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cas- sazione CA PP, affidato a sei motivi, il- lustrati da memoria. Resistono con controricorso Vezza- ni ST, ZZ ON e ZZ AN TI, nella loro qualità di soci titolari della Vepel snc, mentre il Condominio di Via Mercato n. 24 di Milano non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Anzitutto va disatteso il primo motivo di censura relativo all'ammissione, da parte del giudice d'appello, della prova testimoniale dedotta in appello dalla Vepel, denunciandosi la mancanza del carattere della novità della prova stessa, e quindi la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 345 comma 2 c.p.c. 360 n. (vecchio rito), nonché, in violazione dell'art. 5 c.p.c., la carenza di motivazione sul punto. Di contro si osserva, infatti, che, come si ricava dalla narrativa della sentenza, la Corte d'appello ha ritenuto ammissibili entrambe le prove testimoniali, vale a dire sia quella dedotta dagli appellanti princi- pali (Vezzani/ZZ, attuali resistenti) sia quella dell'appellato (CA, odierno ricorrente), in quanto, con insindacabile apprezzamento, "relative a specifici temi probatori diversi da quelli delle prove già ammesse ed assunte in primo grado e quindi nuove>> 4 nel senso previsto dall'art. 345 c.p.c.". Nel merito, con il secondo motivo si denuncia la contraddittorietà della motivazione in ordine alla ri- tenuta inesistenza del nesso causale fra la condotta dell'impresa ed il verificarsi del furto. Con il terzo motivo si denuncia, ex art. 360 n . 5 c.p.c., omessa motivazione circa i principi di ordina- ria diligenza e perizia e neminem laedere in relazione ad un punto decisivo della controversia, ovvero, in so- stanza, non essere stato considerato se il ponteggio realizzato dall'impresa aveva creato la condizione sen- za la quale il furto non si sarebbe verificato e se, quindi, la stessa impresa non aveva usato la diligenza M e perizia necessarie. Col quarto motivo si denuncia la violazione dell'art. 2051 c.c., quanto al Condominio [quivi comun- que evidenziandosi che è stata esclusa la responsabili- tà dello stesso in quanto esclusa quella dell'impresa], e dell'art. 2053 c.c., quanto all'impresa, circa la de- claratoria di mancanza di responsabilità degli stessi. Col quinto motivo si censura la rilevanza probato- ria attribuita alla circostanza del luogo dal quale i ladri avevano avuto accesso all'impalcatura. Con il sesto motivo si lamenta che il giudice d'appello abbia basato il proprio convincimento sulla 5 deposizione incerta ed incompleta del teste Bellini. Tali motivi, da esaminare congiuntamente siccome strettamente connessi, vanno accolti per quanto di ra- gione, in specie relativamente all'omessa considerazio- ne se il ponteggio realizzato dall'impresa edile Vepel aveva creato la condizione senza la quale il furto non si sarebbe verificato. Ha la Corte territoriale invero osservato che, at- teso lo stato dei luoghi, anche senza avvalersi del ponteggio (un modesto trabatello) о di altri mezzi, i ladri (almeno due furono visti fuggire da una teste), aiutandosi reciprocamente, avrebbero potuto molto age- क volmente salire sulla tettoietta e di lì forzare la fi- nestra ed entrare nell'appartamento, concludendo -la Corte- che l'inesistenza nel caso in esame di idoneo nesso causale fra la condotta dell'impresa edile ed il verificarsi del furto imponeva di escludere la respon- sabilità della parte appellante [i Vezzani/ZZ, quali soci titolari della Vepel snc]. Ora, posto che la causa nel rapporto eziologico rappresenta una delle condizioni per la verificazione dell'evento, senza l'intervento della quale questo non si sarebbe verificato (con o senza il concorso di altri fattori che, ove presenti, assumono la qualità di «pari condizione»), è palese che nella specie andava, in ef- 6 fetti, valutata la presenza in loco del ponteggio eret- Vepel e se essa si era posta, to dall'impresa come condizione essenziale per nell'occasione, l'attingimento dell'abitazione del CA e la ri- uscita del furto, ovvero per altri termini- occorreva verificare, motivando al riguardo, le modalità in con- creto attuate dagli ignote ladri per compiere il furto, con le eventuali conseguenze in punto di responsabili- tà. Il ricorso va dunque accolto per quanto di ragione, nei limiti, cioè, sopra specificati. Conseguentemente, la sentenza impugnata va cassata in relazione e la causa rinviata per nuovo esame ad al- tra sezione della Corte d'appello di Milano, che prov- vederà anche in ordine alle spese del presente giudi- zio.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso. Cassa in relazione e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano. Così deciso, il 22.10.2002 IL PRESIDENTEPRESIDENTE Liane Cancelleria IL CONSIGLIERE EST. Angels quilis 03' Habiscus 20 R. in Depositata P A 1/0 IL CANCELLERS OF Dott.ssa Mana Aiello 0 Dothes Ma 7