Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 29/01/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA-SEZ. I CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 29 gennaio 2025, davanti al G.I. dott. Mauro Mirenna, chiamato il procedimento n. R.G. 4108/2014, alle ore 10,10 è comparso l' Avv.to Luca Michele
Bellomo in sostituzione dell'Avv. Tiziana Norrito per parte attrice Pt_1 che si riporta agli atti e discute oralmente la causa precisando le conclusioni in cui insiste e chiede la decisione
Il G.I.
dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dott. Mauro Mirenna, all'udienza del 29.1.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa civile, iscritta al n. 4108/2014
TRA
(C.F. P.IVA 1 ), in persona del Parte 2 legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Giovanna Norrito, elettivamente domiciliato in Messina, presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale, via Romagnosi n. 8, per procura in atti
- ATTORE -
CONTRO
Controparte 1 nato a [...] il [...] (c.f. C.F. 1 );
Avente ad oggetto: risarcimento danni da reato.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 29.1.2025, il procuratore della parte attrice discute oralmente la causa precisando le conclusioni, riportandosi ai propri atti, e la causa è stata decisa con la presente sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' Parte 2 conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale Controparte 1
[...]
,
al fine di vederlo condannare il danno quantificato nella misura di € 172.163,12, oltre accessori;
riferiva che lo stesso, in seguito a procedimento penale n. 2018/2013 davanti al Tribunale di Messina, esitatosi con sentenza n. 214/2013, era stato condannato per il delitto p. e p. dall'art. 416 c.p. perché, in associazione con altri, aveva realizzato un'organizzazione avente quale scopo la commissione di una serie indeterminate di truffe a carico dell' Pt 1 per l'erogazione di pensioni di reversibilità in assenza dei presupposti di legge;
che era stato pure condannato per il delitto p. e p. dagli artt. 110,61 n. 9, 640 comma 2, per la commissione delle singole truffe in concorso con il percipiente-tra cui quelle dirette ad ottenere finanziamenti da Istituti Finanziari, dietro cessione del quinto delle predette pensioni, nonché per il delitto p. e p. dagli artt. 476 e 479 c.p. per avere indotto in errore il pubblico ufficiale, in servizio presso l'Ente
Previdenziale, sulla sussistenza dei presupposti di legge per l'erogazione del trattamento pensionistico;
che, dunque, era stato accertato in sede penale che il Genitore aveva alterato atti e documenti del suo ufficio, nonché formato atti falsi al fine di fare erogare all'Istituto prestazioni indebite, effettivamente erogate, per come descritto;
che le somme indebitamente erogate risultavano dal prospetto analitico che allegava in atti, per un totale di € 172.163,12 e che di tale erogazione il convenuto andava ritenuto responsabile unitamente agli altri indebiti percipienti, con i quali era tenuto a rispondere solidamente;
che lo stesso, dal tenore della sentenza penale, risultava reo confesso;
che 1 Pt_1 non si era costituita parte civile nel citato giudizio penale e che, pertanto, aveva diritto al risarcimento dei danni subiti in sede civile nella suddetta misura, oltre accessori e vinte le spese.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva Controparte_1 che chiedeva il rigetto delle domande attoree in quanto prive di prova, per le ragioni che indicava, da intendersi qui integralmente riportate, per brevità, con vittoria di spese.
La causa, senza necessità di istruttoria, veniva interrotta e riassunta dall Pt 1 e sulle conclusioni in epigrafe indicate, riscontrata la mancata costituzione in giudizio del convenuto, veniva decisa con la presente sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE ,Va anzitutto dichiarata la contumacia di Controparte_1 pure ritualmente convenuto in sede di riassunzione e non comparso.
Ciò detto, la questione che occupa riguarda la richiesta formulata dall' Pt_1 che ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale Controparte_1 al fine di vederlo condannare al risarcimento del danno in suo favore, quantificato nella misura di € 172.163,12, oltre accessori;
ha riferito che lo stesso, in seguito a procedimento penale n. 2018/2013 davanti al Tribunale di Messina, esitatosi con sentenza n. 214/2013(cfr.),
è stato condannato per il delitto p. e p. dall'art. 416 c.p. perché, in associazione con altri, ha realizzato un'organizzazione avente quale scopo la commissione di una serie indeterminate di truffe a carico dell' Pt 1 per l'erogazione di prestazioni non dovute;
per il delitto p. e p. dagli artt. 110,61 n. 9, 640 comma 2, per la commissione delle singole truffe in concorso con il percipiente-tra cui quelle dirette ad ottenere finanziamenti da Istituti Finanziari, dietro cessione del quinto delle predette pensioni;
per il delitto p. e p. dagli artt. 476 e 479 c.p. per avere indotto in errore il pubblico ufficiale, in servizio presso l'Ente Previdenziale, sulla sussistenza dei presupposti di legge per l'erogazione del trattamento pensionistico (cfr. capi di imputazione).
In corso di causa parte attrice ha versato in atti la sentenza della Corte d'Appello di Messina -sez. Penale n. 363/2014 (n. R.G. 1810/2013) del 17.3/12.6.2014 con cui, su gravame del Controparte_1 la suddetta sentenza del Tribunale di Messina è stata confermata (cfr.).
Ancora, è stata prodotta in atti la sentenza n. 14022/2016 del 21.12.2015(depositata in data 7.4.2016) con cui la Corte di Cassazione -quinta Sezione Penale- ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal Controparte 1 avverso alla predetta sentenza della Corte d'Appello di Messina -sez. Penale n. 363/2014(cfr.).
Ora quanto agli effetti delle suddette pronunzie, l'art. 651 cod. proc. pen. stabilisce che la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile promosso, per le restituzioni ed il risarcimento del danno, nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale. Il successivo art. 654 regola gli effetti, in altri giudizi civili o amministrativi, della sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione, nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale. La giurisprudenza della Corte di Cassazione, al riguardo, ha in più occasioni affermato che le norme che stabiliscono l'efficacia del giudicato penale in altri ambiti (giudizi civili o amministrativi) sono norme di stretta interpretazione, poichè stabiliscono eccezioni al principio generale di autonomia dei due giudizi (sentenze 8 giugno 2005, n. 11998, 31 maggio 2006, n. 13016). Ciò detto, e rilevato come non sussista contestazione sul carattere irrevocabile della condanna stabilita nei confronti del Genitore in due gradi di giudizio (oltre che nel giudizio di legittimità), ed a seguito di dibattimento i(cfr. richiamo fatto nelle motivazioni della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina, che qui si condivide nella valutazione delle risultanze istruttorie), non resta che procedere alla liquidazione del danno che, stante il carattere patrimoniale di quello prospettato, con particolare riferimento alle prestazioni illegittimamente erogate, non può che avvenire sulla scorta delle risultanze. documentali.
Nella specie, sono stati versati in atti estratto contabile riassuntivo, sottoscritto dal direttore pro-tempore della Sede Provinciale di Messina dell' Pt_1, che ha effettuato i pagamenti non dovuti, nonché i decreti di pensione di ogni singolo trattamento pensionistico erogato, con i certificati emessi dall' Pt 1, descritti in citazione e non debitamente contestati dal convenuto.
Per quanto sopra, Controparte_1 va condannato a risarcire all' Pt_1 il danno per la condotta già oggetto di accertamento in sede penale di cui sopra, corrispondendo allo stesso a tal titolo la complessiva somma di € 172.163,12, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali a decorrere dalla erogazione delle suddette somme, sino al soddisfo.
Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14, tenuto conto del valore della causa, seguono la soccombenza e gravano su Controparte 1 ed in favore della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. Mauro Mirenna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-condanna Controparte 1 a risarcire all Pt_1 il danno per la condotta già oggetto di accertamento in sede penale di cui sopra, corrispondendo allo stesso a tal titolo la complessiva somma di € 172.163,12, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali a decorrere dalla erogazione delle suddette somme, sino al soddisfo;
- condanna Controparte_1 alla rifusione delle spese processuali in favore dell' Pt_1 che si liquidano in complessivi € 14.103,00 oltre oneri e accessori, spese generali, come per legge, cui vanno aggiunti € 787,00 per contributo unificato.
Così deciso in Messina, il 29 gennaio 2025
IL GIUDICE
Dott. Mauro Mirenna