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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 13/10/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maurizio Paganelli ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 616/2024 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. CANCELLIERI Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, CP_1 Controparte_2 pr
[...]
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29 maggio 2024, la società ricorrente contestava la legittimità della cartella di pagamento n. 08220240003335923000 emessa dall' , notificata il 19.04.2024 per sanzioni Controparte_3
relative all'omessa comunicazione ad del volume d'affari IVA, per gli CP_1
anni dal 2015 al 2019, a seguito dell'iscrizione d'ufficio della società stessa nel registro delle società di ingegneria.
pagina 1 di 8 sosteneva che tale iscrizione fosse del tutto illegittima, poiché la società Pt_1
non aveva mai svolto attività di ingegneria o architettura, né aveva mai partecipato ad appalti pubblici, limitandosi invece alla produzione e commercializzazione di software per aziende private, senza alcun coinvolgimento di professionisti iscritti agli albi degli ingegneri o architetti. La ricorrente argomentava che l'inquadramento operato da si fondava su CP_1
un'erronea interpretazione dell'art. 46 del D.Lgs. 50/2016, che definiva le società di ingegneria in relazione a specifiche attività tipiche del settore dei lavori pubblici, attività che non erano mai state oggetto dell'operato di . Pt_1
Inoltre, la società evidenziava come lo statuto di e il relativo CP_1
regolamento generale prevedessero l'obbligo di iscrizione e di comunicazione solo per i soggetti effettivamente esercenti attività professionali di ingegneria o architettura, con il coinvolgimento di professionisti iscritti agli albi, circostanza del tutto assente nel caso di specie. deduceva altresì la decadenza della Pt_1
pretesa contributiva per tardiva iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 6, D.Lgs.
46/1999, e chiedeva in via cautelare la sospensione dell'esecutività della cartella, prospettando il periculum derivante dall'eventuale prosecuzione dell'azione esecutiva.
, costituendosi in giudizio, contestava integralmente le CP_1
argomentazioni della ricorrente, precisando che la cartella impugnata aveva ad oggetto esclusivamente sanzioni per omessa comunicazione del volume d'affari
IVA, e non contributi integrativi veri e propri. L'ente previdenziale sosteneva che la disciplina normativa e regolamentare imponeva l'obbligo di comunicazione annuale a tutte le società di ingegneria, individuate sulla base dell'oggetto sociale e della forma societaria, indipendentemente dall'effettivo svolgimento di attività di ingegneria o dalla presenza di soci iscritti agli albi pagina 2 di 8 professionali. richiamava la normativa di settore, in particolare l'art. CP_1
46 del D.Lgs. 50/2016 e l'art. 2 del Regolamento Generale di Previdenza, sottolineando che l'obbligo di comunicazione e la conseguente sanzione per omissione trovavano fondamento nel solo dato oggettivo della previsione statutaria di attività riconducibili a quelle tipiche delle società di ingegneria.
L'ente evidenziava inoltre che le società di ingegneria non venivano iscritte nei ruoli previdenziali di , ma solo censite in un apposito registro ai fini CP_1
dell'eventuale applicazione del contributo integrativo, dovuto solo in presenza di attività effettivamente svolte con il coinvolgimento di professionisti iscritti.
Inarcassa contestava altresì la dedotta decadenza della pretesa, rilevando che, in quanto ente di diritto privato, non era soggetta ai termini decadenziali previsti per gli enti pubblici previdenziali dall'art. 25 D.Lgs. 46/1999, come confermato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità. L'ente richiamava, a sostegno delle proprie tesi, numerose pronunce della Corte di Cassazione e dei tribunali di merito, che avevano ribadito la legittimità dell'obbligo di comunicazione e della conseguente sanzione anche in assenza di attività effettivamente svolte, nonché la natura meramente processuale della decadenza dall'iscrizione a ruolo, che non precludeva comunque l'azione giudiziaria per il recupero del credito.
***
La controversia si incentra sulla corretta interpretazione della normativa in materia di obblighi dichiarativi e contributivi delle società di ingegneria nei confronti di , con particolare riferimento alla rilevanza dell'oggetto CP_1
sociale rispetto all'effettivo svolgimento di attività professionali di ingegneria, alla natura e ai limiti dell'obbligo di comunicazione annuale del volume d'affari
IVA, nonché alla sussistenza o meno della decadenza della pretesa contributiva per tardiva iscrizione a ruolo.
pagina 3 di 8 ***
L'eccezione di decadenza proposta dalla ricorrente è infondata.
Indipendentemente dall'estensione alle casse di previdenza private dell'onere di tempestiva iscrizione a ruolo previsto dall'art.25 del d.lgs. 46/1999, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, “In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione alla cartella esattoriale introduce un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto il rapporto previdenziale, sicché, intervenuta la decadenza per tardiva iscrizione a ruolo dei crediti, l' pur non potendo più avvalersi CP_4
del suddetto titolo esecutivo, può chiedere la condanna al corrispondente adempimento nel medesimo giudizio, senza che ne risulti mutata la domanda.” (Cass. 3486/2016). Si tratta in sostanza di una decadenza che opera sul piano meramente processuale, impedendo la formazione del titolo esecutivo ma che non osta all'accertamento del credito, a cui il giudice deve comunque procedere.
***
Nel merito si ritiene di dover ribadire le ragioni adesive alla tesi resistente, già espresse nella ormai risalente decisione n. 175/2021, rilevando che in tal senso sembra orientarsi la maggioritaria giurisprudenza di merito, anche di secondo grado (v. App. MI, n. 605/2025; App. BO, n. 195/2025 e App. FI, 436/2024).
Le società di ingegneria sono descritte, ratione temporis in riferimento al caso di specie, dal D.lgs. 163/06 all'art. 90 comma 2 lett. b).
La ricorrente integra i presupposti previsti dalla norma, in considerazione della forma giuridica prescelta e dell'inclusione nell'oggetto sociale dell'astratta previsione di svolgere attività proprie delle società di ingegneria, in particolare
“l'analisi e la programmazione E.D.P., l'ideazione, progettazione, personalizzazione e realizzazione di sistemi informativi, lo studio dello stato delle aziende e del loro sviluppo, la elaborazione e la realizzazione di progetti finalizzati all'ottimizzazione della gestione di una
pagina 4 di 8 o più delle aree sopra menzionate” (v. visura CCIAA del 22.06.2021) che trova conferma nell'indicazione (sempre rilevabile nella visura camerale in atti) del codice ATECO 71.12 che comprende appunto le “Attività di ingegneria e altre consulenze tecniche connesse”.
Non rileva per contro l'assenza, all'interno della compagine sociale, di figure dotate di specifiche competenze professionali, ben potendo la società fare ricorso a forme di collaborazione esterna ovvero a rapporti di lavoro subordinato. Le fonti primarie e secondarie (il codice degli appalti, il codice dei contratti pubblici, i relativi regolamenti di esecuzione) stabiliscono che sono società di ingegneria “le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo
VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi” (D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 46.1, sostanzialmente riproduttivo del D.lgs. 163/06 all'art. 90 comma 2 lett. b) e che tali soggetti “sono tenuti a disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni ... ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria” (D.M. 2 dicembre 2016, n. 263, art. 3 comma 1) laddove, invece, ai fini Inarcassa la presenza del direttore tecnico e lo svolgimento di attività professionale non risultano necessari.
Si consideri a tale riguardo che il comma 5 del medesimo art. 3 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 specifica espressamente che le specifiche qualità professionali possono essere indifferentemente possedute tanto dai soci o dagli pagina 5 di 8 amministratori, quanto da eventuali dipendenti o consulenti esterni (“le società di ingegneria predispongono e aggiornano l'organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare: a) i soci;
b) gli amministratori;
c) i dipendenti;
d) i consulenti su base annua, muniti di partiva I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.”).
Non rileva neppure l'esercizio in concreto da parte delle società di ingegneria di attività protetta, essendo dovuta da parte delle stesse la comunicazione del complessivo volume di affari e della quota parte dello stesso derivante da attività professionale assoggettabile a contributo integrativo anche in mancanza delle dichiarazioni fiscali o in caso di dichiarazioni negative.
Ciò in base all'art.
2.1 secondo capoverso del Regolamento Inarcassa, al fine di consentire il controllo sull'adempimento degli ulteriori obblighi di applicazione e versamento della maggiorazione percentuale del volume di affari ai fini dell'I.V.A. relativo alle attività professionali.
L'insussistenza dell'obbligo di iscrizione delle società di ingegneria (e del conseguente obbligo di comunicazione del volume di affari) non può essere desunta dall'art. 7 dello Statuto, nella parte in cui stabilisce l'obbligatorietà dell'iscrizione “per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità.”
La disposizione è rivolta ai soli professionisti persone fisiche, come desumibile dai riferimenti alla mancanza di iscrizione a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato e alla mancata presenza di rapporto di lavoro subordinato all'estero, oltre che dai riferimenti agli iscritti pagina 6 di 8 membri del Parlamento e dei consigli regionali e ai presidenti delle province o sindaci dei comuni capoluoghi di provincia o con più di 50.000 abitanti.
La sussistenza del requisito di continuità dell'esercizio professionale, al pari di quello relativo alla mancata iscrizione a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata dà inoltre evidenza del fatto che la disposizione in oggetto è rivolta a disciplinare la posizione dei professionisti iscritti nei ruoli previdenziali in quanto destinatari di una specifica posizione previdenziale, laddove l'iscrizione delle società di ingegneria è invece rivolta a dare evidenza agli obblighi di comunicazione annuale del complessivo volume di affari e della quota assoggettabile a contribuzione, nonché di eventuale versamento del contributo integrativo sui corrispettivi relativi alle attività professionali.
In sostanza, la verifica del requisito oggettivo va accertato sulla base dell'oggetto sociale, risultante dalla visura camerale, non essendo necessario accertare l'effettività di esercizio di attività professionali attinenti alla ingegneria, la quale invece diventerebbe rilevante solo qualora si trattasse di verificare i presupposti per il pagamento del contributo integrativo da parte della società iscritta nei registri una volta che la comunicazione periodica abbia fatto emergere attività professionali di tipo ingegneristico.
Le spese di lite sono compensate avuto riguardo alla perdurante incertezza giurisprudenziale che caratterizza la materia, sulla quale non si è ancora espressa la Corte di Cassazione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, dichiara il diritto di al pagamento della somma di 605,00 a titolo di CP_1
sanzione per omessa comunicazione del volume di affari complessivo.
pagina 7 di 8 Compensa le spese di lite.
Pesaro, 13/10/2025.
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Paganelli
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maurizio Paganelli ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 616/2024 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. CANCELLIERI Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, CP_1 Controparte_2 pr
[...]
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29 maggio 2024, la società ricorrente contestava la legittimità della cartella di pagamento n. 08220240003335923000 emessa dall' , notificata il 19.04.2024 per sanzioni Controparte_3
relative all'omessa comunicazione ad del volume d'affari IVA, per gli CP_1
anni dal 2015 al 2019, a seguito dell'iscrizione d'ufficio della società stessa nel registro delle società di ingegneria.
pagina 1 di 8 sosteneva che tale iscrizione fosse del tutto illegittima, poiché la società Pt_1
non aveva mai svolto attività di ingegneria o architettura, né aveva mai partecipato ad appalti pubblici, limitandosi invece alla produzione e commercializzazione di software per aziende private, senza alcun coinvolgimento di professionisti iscritti agli albi degli ingegneri o architetti. La ricorrente argomentava che l'inquadramento operato da si fondava su CP_1
un'erronea interpretazione dell'art. 46 del D.Lgs. 50/2016, che definiva le società di ingegneria in relazione a specifiche attività tipiche del settore dei lavori pubblici, attività che non erano mai state oggetto dell'operato di . Pt_1
Inoltre, la società evidenziava come lo statuto di e il relativo CP_1
regolamento generale prevedessero l'obbligo di iscrizione e di comunicazione solo per i soggetti effettivamente esercenti attività professionali di ingegneria o architettura, con il coinvolgimento di professionisti iscritti agli albi, circostanza del tutto assente nel caso di specie. deduceva altresì la decadenza della Pt_1
pretesa contributiva per tardiva iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 6, D.Lgs.
46/1999, e chiedeva in via cautelare la sospensione dell'esecutività della cartella, prospettando il periculum derivante dall'eventuale prosecuzione dell'azione esecutiva.
, costituendosi in giudizio, contestava integralmente le CP_1
argomentazioni della ricorrente, precisando che la cartella impugnata aveva ad oggetto esclusivamente sanzioni per omessa comunicazione del volume d'affari
IVA, e non contributi integrativi veri e propri. L'ente previdenziale sosteneva che la disciplina normativa e regolamentare imponeva l'obbligo di comunicazione annuale a tutte le società di ingegneria, individuate sulla base dell'oggetto sociale e della forma societaria, indipendentemente dall'effettivo svolgimento di attività di ingegneria o dalla presenza di soci iscritti agli albi pagina 2 di 8 professionali. richiamava la normativa di settore, in particolare l'art. CP_1
46 del D.Lgs. 50/2016 e l'art. 2 del Regolamento Generale di Previdenza, sottolineando che l'obbligo di comunicazione e la conseguente sanzione per omissione trovavano fondamento nel solo dato oggettivo della previsione statutaria di attività riconducibili a quelle tipiche delle società di ingegneria.
L'ente evidenziava inoltre che le società di ingegneria non venivano iscritte nei ruoli previdenziali di , ma solo censite in un apposito registro ai fini CP_1
dell'eventuale applicazione del contributo integrativo, dovuto solo in presenza di attività effettivamente svolte con il coinvolgimento di professionisti iscritti.
Inarcassa contestava altresì la dedotta decadenza della pretesa, rilevando che, in quanto ente di diritto privato, non era soggetta ai termini decadenziali previsti per gli enti pubblici previdenziali dall'art. 25 D.Lgs. 46/1999, come confermato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità. L'ente richiamava, a sostegno delle proprie tesi, numerose pronunce della Corte di Cassazione e dei tribunali di merito, che avevano ribadito la legittimità dell'obbligo di comunicazione e della conseguente sanzione anche in assenza di attività effettivamente svolte, nonché la natura meramente processuale della decadenza dall'iscrizione a ruolo, che non precludeva comunque l'azione giudiziaria per il recupero del credito.
***
La controversia si incentra sulla corretta interpretazione della normativa in materia di obblighi dichiarativi e contributivi delle società di ingegneria nei confronti di , con particolare riferimento alla rilevanza dell'oggetto CP_1
sociale rispetto all'effettivo svolgimento di attività professionali di ingegneria, alla natura e ai limiti dell'obbligo di comunicazione annuale del volume d'affari
IVA, nonché alla sussistenza o meno della decadenza della pretesa contributiva per tardiva iscrizione a ruolo.
pagina 3 di 8 ***
L'eccezione di decadenza proposta dalla ricorrente è infondata.
Indipendentemente dall'estensione alle casse di previdenza private dell'onere di tempestiva iscrizione a ruolo previsto dall'art.25 del d.lgs. 46/1999, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, “In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione alla cartella esattoriale introduce un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto il rapporto previdenziale, sicché, intervenuta la decadenza per tardiva iscrizione a ruolo dei crediti, l' pur non potendo più avvalersi CP_4
del suddetto titolo esecutivo, può chiedere la condanna al corrispondente adempimento nel medesimo giudizio, senza che ne risulti mutata la domanda.” (Cass. 3486/2016). Si tratta in sostanza di una decadenza che opera sul piano meramente processuale, impedendo la formazione del titolo esecutivo ma che non osta all'accertamento del credito, a cui il giudice deve comunque procedere.
***
Nel merito si ritiene di dover ribadire le ragioni adesive alla tesi resistente, già espresse nella ormai risalente decisione n. 175/2021, rilevando che in tal senso sembra orientarsi la maggioritaria giurisprudenza di merito, anche di secondo grado (v. App. MI, n. 605/2025; App. BO, n. 195/2025 e App. FI, 436/2024).
Le società di ingegneria sono descritte, ratione temporis in riferimento al caso di specie, dal D.lgs. 163/06 all'art. 90 comma 2 lett. b).
La ricorrente integra i presupposti previsti dalla norma, in considerazione della forma giuridica prescelta e dell'inclusione nell'oggetto sociale dell'astratta previsione di svolgere attività proprie delle società di ingegneria, in particolare
“l'analisi e la programmazione E.D.P., l'ideazione, progettazione, personalizzazione e realizzazione di sistemi informativi, lo studio dello stato delle aziende e del loro sviluppo, la elaborazione e la realizzazione di progetti finalizzati all'ottimizzazione della gestione di una
pagina 4 di 8 o più delle aree sopra menzionate” (v. visura CCIAA del 22.06.2021) che trova conferma nell'indicazione (sempre rilevabile nella visura camerale in atti) del codice ATECO 71.12 che comprende appunto le “Attività di ingegneria e altre consulenze tecniche connesse”.
Non rileva per contro l'assenza, all'interno della compagine sociale, di figure dotate di specifiche competenze professionali, ben potendo la società fare ricorso a forme di collaborazione esterna ovvero a rapporti di lavoro subordinato. Le fonti primarie e secondarie (il codice degli appalti, il codice dei contratti pubblici, i relativi regolamenti di esecuzione) stabiliscono che sono società di ingegneria “le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo
VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi” (D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 46.1, sostanzialmente riproduttivo del D.lgs. 163/06 all'art. 90 comma 2 lett. b) e che tali soggetti “sono tenuti a disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni ... ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria” (D.M. 2 dicembre 2016, n. 263, art. 3 comma 1) laddove, invece, ai fini Inarcassa la presenza del direttore tecnico e lo svolgimento di attività professionale non risultano necessari.
Si consideri a tale riguardo che il comma 5 del medesimo art. 3 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 specifica espressamente che le specifiche qualità professionali possono essere indifferentemente possedute tanto dai soci o dagli pagina 5 di 8 amministratori, quanto da eventuali dipendenti o consulenti esterni (“le società di ingegneria predispongono e aggiornano l'organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare: a) i soci;
b) gli amministratori;
c) i dipendenti;
d) i consulenti su base annua, muniti di partiva I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.”).
Non rileva neppure l'esercizio in concreto da parte delle società di ingegneria di attività protetta, essendo dovuta da parte delle stesse la comunicazione del complessivo volume di affari e della quota parte dello stesso derivante da attività professionale assoggettabile a contributo integrativo anche in mancanza delle dichiarazioni fiscali o in caso di dichiarazioni negative.
Ciò in base all'art.
2.1 secondo capoverso del Regolamento Inarcassa, al fine di consentire il controllo sull'adempimento degli ulteriori obblighi di applicazione e versamento della maggiorazione percentuale del volume di affari ai fini dell'I.V.A. relativo alle attività professionali.
L'insussistenza dell'obbligo di iscrizione delle società di ingegneria (e del conseguente obbligo di comunicazione del volume di affari) non può essere desunta dall'art. 7 dello Statuto, nella parte in cui stabilisce l'obbligatorietà dell'iscrizione “per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità.”
La disposizione è rivolta ai soli professionisti persone fisiche, come desumibile dai riferimenti alla mancanza di iscrizione a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato e alla mancata presenza di rapporto di lavoro subordinato all'estero, oltre che dai riferimenti agli iscritti pagina 6 di 8 membri del Parlamento e dei consigli regionali e ai presidenti delle province o sindaci dei comuni capoluoghi di provincia o con più di 50.000 abitanti.
La sussistenza del requisito di continuità dell'esercizio professionale, al pari di quello relativo alla mancata iscrizione a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata dà inoltre evidenza del fatto che la disposizione in oggetto è rivolta a disciplinare la posizione dei professionisti iscritti nei ruoli previdenziali in quanto destinatari di una specifica posizione previdenziale, laddove l'iscrizione delle società di ingegneria è invece rivolta a dare evidenza agli obblighi di comunicazione annuale del complessivo volume di affari e della quota assoggettabile a contribuzione, nonché di eventuale versamento del contributo integrativo sui corrispettivi relativi alle attività professionali.
In sostanza, la verifica del requisito oggettivo va accertato sulla base dell'oggetto sociale, risultante dalla visura camerale, non essendo necessario accertare l'effettività di esercizio di attività professionali attinenti alla ingegneria, la quale invece diventerebbe rilevante solo qualora si trattasse di verificare i presupposti per il pagamento del contributo integrativo da parte della società iscritta nei registri una volta che la comunicazione periodica abbia fatto emergere attività professionali di tipo ingegneristico.
Le spese di lite sono compensate avuto riguardo alla perdurante incertezza giurisprudenziale che caratterizza la materia, sulla quale non si è ancora espressa la Corte di Cassazione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, dichiara il diritto di al pagamento della somma di 605,00 a titolo di CP_1
sanzione per omessa comunicazione del volume di affari complessivo.
pagina 7 di 8 Compensa le spese di lite.
Pesaro, 13/10/2025.
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Paganelli
pagina 8 di 8