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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/03/2025, n. 3345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3345 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Antonio Tizzano, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 19/3/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro, iscritta al n° 788/2024 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. CONDELLO PASQUALE Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
RESISTENTE
OGGETTO: lavoro carcerario-remunerazione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 409 c.p.c., depositato il 5.1.2024, parte ricorrente ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo:
- accertarsi e dichiararsi il proprio diritto alla corresponsione delle differenze retributive per il lavoro carcerario prestato alle dipendenze del;
Controparte_1
- condannarsi, di conseguenza, il convenuto a pagare, in CP_1 proprio favore, l'importo di € 4.034,32 quale “differenza tra i due terzi della retribuzione prevista dal CCNL di settore e quella di fatto corrisposta, o della diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia anche con valutazione equitativa”. Il ricorrente ha esposto quanto segue:
1 - in qualità di detenuto, presso la Casa Circondariale “G. Panzera” di Reggio Calabria (RC), egli ha prestato attività lavorativa dal mese di marzo 2021 al mese di aprile 2022 con mansioni di “aiuto addetto alla cucina”;
- la paga base per le suddette mansioni era pari ad € 932,25 come risulta dai prospetti paga in atti;
- il minimo retributivo previsto dal CCNL applicabile, il CCNL
“TURISMO PUBBLICI ESERCIZI, RISTORAZIONE COLLETTIVA E COMMERCIALE, ALBERGHI”, era di € 1.714,56, comprensivi di ratei di 13a e 14a mensilità;
- peraltro, egli è stato sempre impiegato per mansioni diverse e superiori rispetto a quelle riportate nei prospetti paga e per un numero di ore maggiori e non retribuite. Quindi, considerato che il ricorrente ha diritto di percepire un'equa retribuzione “adeguata ad ogni rinnovo contrattuale ex art. 22 L. n. 354/75 sulla base della percentuale di retribuzione minima prevista dalla commissione o sulla base dei 2/3 della retribuzione comprensiva della contingenza prevista dal CCNL” mentre la mercede ottenuta è stata calcolata secondo le determinazioni della commissione risalenti all'anno 1993 sulla base dei minimi tabellari allora previsti e mai più aggiornati, che il termine di prescrizione non decorre durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, in sé privo di stabilità, e che è pacifica la competenza territoriale del Tribunale di Roma “in quanto il Controparte_1 deve considerarsi il centro di direzione e coordinamento delle strutture aziendali che fanno capo agli Istituti penitenziari…”, parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni prima indicate. Instaurato ritualmente il contraddittorio, il si è Controparte_1 costituito in giudizio resistendo alla domanda e facendo rilevare:
- che “a partire dal 1° ottobre 2017…, con circolare n. 282390 del 6 settembre 2017 e successive circolari (all. 1)” ha provveduto ad aggiornare gli importi spettanti ai detenuti e loro corrisposti dagli Istituti penitenziari sicché “l'importo corrisposto… dopo tale data è perfettamente corretto”;
- che la quantificazione operata dal ricorrente è “evidentemente eccessiva in quanto comprensiva di alcune voci non dovute, quale la quattordicesima mensilità, non spettante perché espressione di un contratto collettivo che non va applicato direttamente, ma che deve solamente essere tenuto in considerazione come parametro di riferimento…”;
- che la rivalutazione monetaria non è dovuta;
2 - che la scelta del “CCNL Turismo sottoscritto da e CP_2 non è contemplata nell'elenco predisposto dalla CP_3
Commissione istituita con L. 354/1975 e pubblicato con circolare 2294-4748 del 9/3/1976, la quale ha fatto riferimento al CCNL Turismo Alberghi sottoscritto da e , CP_4 CP_5
(Addetto ai servizi vari d'Istituto – CCNL Turismo Pubblici Esercizi), e la mansione svolta è desumibile anche nell'allegato alla nota DAP 13626 del 1/9/2021 che fa riferimento alle tabelle allegate al verbale della Commissione Rivalutazioni Mercedi ex art. 22 O.P. del 23/5/2017”;
- che la mansione di “aiuto addetto alla cucina” è da “abbinare” al livello 6S;
- che, in ogni caso, l'importo della retribuzione lorda presa a riferimento è errato e gli stessi conteggi sono errati perché non tengono conto delle ore effettivamente svolte, secondo quanto meglio specificato nella memoria difensiva;
- che l'affermazione di aver svolto mansioni diverse e superiori è smentita dai documenti prodotti oltreché assolutamente generica;
- che “dalle superiori considerazioni consegue l'esattezza delle buste paga emesse in seguito all'avvenuto adeguamento da ottobre 2017 e l'erroneità dei conteggi ex adverso prodotti”. All'udienza del 19.3.2025, il procuratore di parte ricorrente ha insistito nelle proprie richieste ma “limitatamente all'importo come riconosciuto all'esito di CTU contabile e con rinunzia al resto”. Quindi, la causa, istruita per via documentale e per il tramite di CTU contabile, è stata discussa e decisa all'udienza odierna.
***
La domanda come ridotta deve essere accolta per i motivi di seguito specificati. Nella fattispecie, si discute dell'adeguamento della mercede prevista per i detenuti che svolgono attività lavorativa all'interno e/o all'esterno dell'istituto penitenziario agli incrementi del trattamento economico del contratto collettivo costituente parametro di riferimento ex art. 22 L. 354/1975 come stabiliti dai contratti collettivi susseguitisi nel tempo.
1. Giova premettere, quanto al lavoro carcerario, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, L. 354/1975 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), “Negli istituti penitenziari deve essere favorita in ogni modo la destinazione al lavoro dei detenuti e degli internati” (versione originaria). Il comma 1 è stato,
3 poi, sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 124/2018 che così recita:
“Negli istituti penitenziari e nelle strutture ove siano eseguite misure privative della libertà devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere organizzati e gestiti, all'interno e all'esterno dell'istituto, lavorazioni e servizi attraverso l'impiego di prestazioni lavorative dei detenuti e degli internati. Possono, altresì, essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da enti pubblici o privati e corsi di formazione professionale organizzati e svolti da enti pubblici o privati”. È rimasto invariato, invece, il comma 2 dell'art. 20 in base al quale “Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato” (comma 2). L'attuale comma 13, inoltre, stabilisce che “La durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e sono garantiti il riposo festivo, il riposo annuale retribuito e la tutela assicurativa e previdenziale” La finalità perseguita, attraverso il lavoro nelle carceri, è quella di agevolare il reinserimento sociale del detenuto (si legge, al comma 3 dell'articolo, che “L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale”). Riguardo alla remunerazione, l'art. 22 della L. citata, nella sua originaria versione, stabiliva:
“Le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto sono equitativamente stabilite in misura non inferiore ai due terzi delle tariffe sindacali da una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero del lavoro e previdenza sociale, e da un delegato per ciascuna delle CP_1 organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale. Segretario della commissione è il direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena.
…”.
4 Per effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs. 124/2018, art. 2, comma 1, lett. f), l'art. 22 della L. 354/1975 stabilisce ora che “La remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria è stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi”. Il legislatore ha, dunque, sostituito l'obsoleto termine “mercedi” con il termine “remunerazione”, ha soppresso l'apposita commissione che, secondo la previgente normativa, aveva il compito di stabilire i compensi, ha rinviato direttamente agli importi salariali della contrattazione collettiva ed ha previsto che la decurtazione della remunerazione rispetto al lavoro libero valga solo per il lavoro alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria recependo per tale ultimo aspetto l'approdo al quale era giunta in via interpretativa la Corte Costituzionale con la sentenza n. 1087/1988 della quale tra breve si dirà più diffusamente.
2. Ricordate le principali norme che rilevano per il caso in esame, l'eccezione di prescrizione sollevata dal va disattesa. CP_1
Sul tema della decorrenza della prescrizione, è di recente intervenuta Cass. 17484/2024 la quale ha chiarito che “In tema di lavoro svolto dai detenuti in regime carcerario, la prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore inizia a decorrere non già dalla cessazione dello stato detentivo, bensì dalla fine del rapporto di lavoro, il quale va considerato un unico rapporto, non essendo configurabili interruzioni intermedie, volontariamente concordate, nei periodi in cui la persona privata della libertà è in attesa della "chiamata al lavoro", rispetto alla quale il detenuto non ha alcun potere di controllo o di scelta e versa in una condizione di soggezione e di metus”. La conclusione cui è giunta la Corte, di non ritenere configurabili periodi di lavoro alla stregua dei rapporti di lavoro a termine,
“volontariamente concordati in un sistema legislativamente disciplinato quanto a causali, oggetto e durata” poggia, essenzialmente, sulla condizione del detenuto lavoratore di “soggezione alle determinazioni dell'istituto penitenziario ed ai disposti avvicendamenti per periodi limitati sul medesimo posto di lavoro con modalità necessarie a conciliare l'impegno sancito a carico dell'Amministrazione di «assicurare» ai detenuti il lavoro (art. 15, comma 2, ord. penitenz. cit.) con la… scarsità quantitativa dell'offerta di lavoro in carcere”. Nel caso di specie, considerato che i crediti azionati si riferiscono al periodo di lavoro continuativo da marzo 2021 ad aprile 2022,
5
considerato che
il dies a quo della prescrizione va individuato nel mese di aprile 2022, pur a prescindere dalla diffida del 26.6.2023 inoltrata a mezzo PEC al e ricevuta in data 29.11.2023 – la ricevuta di CP_1 avvenuta consegna è stata, tuttavia, prodotta in formato “.pdf” anziché in formato “.eml” oppure in formato “.msg” oltre che nell'apposito riepilogo in “xml” sicché risulta preclusa la verifica in ordine all'effettivo contenuto della notifica (all. senza numero al fasc. ricorrente) –, alla data di notifica dell'odierno ricorso quale indicata nella memoria di costituzione del , il 13.2.2024, alcuna Controparte_1 prescrizione era maturata.
3. Per il rapporto di lavoro in questione, scrutinata la domanda nel merito, premesso che non vi è contestazione né sui periodi né sulle mansioni, va considerato che la norma applicabile, l'art. 22 prima richiamato, individua la misura alla quale va parametrata la remunerazione del lavoro carcerario, i “due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi”; in origine, tale misura ha rappresentato il limite minimo inderogabile al quale la commissione ministeriale investita del compito di stabilire le mercedi avrebbe dovuto attenersi. È pacifico che non vi siano stati adeguamenti delle mercedi salvo l'aggiornamento alle tariffe dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti (con una percentuale media di aumento di circa l'83% rispetto agli importi all'epoca riconosciuti) di cui alla lettera circolare del 6.9.2017 del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria in all. 1 al fasc. del convenuto ed è chiaro che l'art. 22 prima citato, nella CP_1 sua attuale versione, individui direttamente quale termine parametrico quello dei “due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi” attraverso un rinvio da intendersi come un rinvio dinamico ai contratti collettivi di lavoro per tempo applicabili. Ora, la Corte Costituzionale – sentenza n. 1087/1988 – aveva ritenuto giustificata una compressione del corrispettivo fino ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro solo per i c.d. lavori domestici, ossia per i lavori prestati all'interno dell'istituto penitenziario, in ragione di una differenza non solo tipologica ma anche ontologica rispetto al lavoro esterno senza che ciò implichi l'esclusione delle garanzie costituzionali in materia di retribuzione. Nella sentenza della Corte, in particolare si legge che il lavoro svolto nello stabilimento alle dirette dipendenze dell'amministrazione penitenziaria “ha delle proprie peculiarità che incidono profondamente sulla struttura del rapporto e sui suoi elementi essenziali.
6 Il rapporto trae origine da un obbligo legale e non da un libero contratto;
ha una propria particolare regolamentazione tra cui assumono rilievo le qualità delle parti: quella del lavoratore che è un detenuto e quella del datore di lavoro che è l'amministrazione penitenziaria. Ma soprattutto rilevano le finalità da raggiungere: la redenzione ed il riadattamento del detenuto alla vita sociale;
l'acquisto o lo sviluppo dell'abitudine al lavoro e della qualificazione professionale che valgono ad agevolare il reinserimento nella vita sociale. Dette finalità sono assolutamente prevalenti. L'amministrazione non si prefigge né utili né guadagni;
si avvale di una mano d'opera disorganica, a volte non qualificata, disomogenea, variabile per le punizioni ed i trasferimenti da stabilimento a stabilimento;
i prodotti non sono sempre curati e sempre rifiniti;
essi, il più delle volte, si vendono sottocosto. Il compenso previsto per le prestazioni non si denomina retribuzione ma o remunerazione o mercede, determinata con una procedura particolare. È infatti stabilita con atto amministrativo da parte di una apposita commissione, variamente composita, della quale però fanno parte anche delegati di ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.”. Poste in risalto queste differenze, la Corte ha avvertito, però, che non si potesse prescindere dalla protezione offerta dai precetti costituzionali degli artt. 35 e 36 poiché “una remunerazione di gran lunga inferiore alla normale retribuzione sarebbe certamente diseducativa e controproducente;
il detenuto non troverebbe alcun incentivo ed interesse a lavorare e, se lavorasse egualmente, non avrebbe alcun interesse ad una migliore qualificazione professionale. Gran parte delle finalità attribuite al lavoro carcerario sarebbero frustrate e vanificate”. Così argomentando, si era di fatto stabilito che la disciplina di cui all'art. 22 L. cit. non fosse, viceversa, applicabile ai soggetti che svolgevano lavoro extramurario (vi rientrano le situazioni, diversa da quella in esame, del detenuto che si trova in semilibertà e lavora fuori dello stabilimento e del detenuto che lavora alle dipendenze di imprese private sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il detenuto o l'internato è assegnato) – detto rapporto risulta, infatti, disciplinato dal diritto comune (così, Corte Cost, sentenza prima citata)
– potendo essi esigere una retribuzione pari a quella prevista dai contratti collettivi di lavoro.
7 Ciò puntualizzato, è certamente sindacabile da parte del giudice l'eventuale violazione del precetto costituzionale di una remunerazione equa nonché del precetto legislativo che fissa la proporzione tra la remunerazione del lavoro libero e quella del lavoro carcerario. Come sostenuto, poi, da Cass, Sez. 1 Penale, 36250/2004, “In tema di determinazione della mercede corrisposta alle varie categorie dei lavoratori-detenuti per l'attività lavorativa inframuraria svolta (art. 22 legge 26.7.1975 n. 354), in mancanza di un aggiornamento delle tabelle ad opera dell'apposita commissione ministeriale prevista dalla citata disposizione, non si può automaticamente applicare il minimo di legge - prescindendo dalla valutazione dalla qualità e quantità del lavoro con riferimento alle peculiari caratteristiche dell'attività alla luce dei parametri indicati dalla Costituzione e dalla legge - e la percentuale precedentemente fissata dalla commissione deve essere calcolata in relazione alla retribuzione prevista dai contratti collettivi di lavoro, succedutisi durante il periodo di lavoro prestato dal detenuto. (Vedi Corte Costituzionale, sentenza n. 1087 del 1988)”. Il giudice apicale conferma, dunque, che la percentuale della mercede sia calcolata in relazione ai contratti collettivi che sono quelli via via succedutisi durante il periodo di lavoro “e non solo quello vigente al momento della determinazione della tabella della commissione”. Tutto ciò considerato, nell'ipotesi di specie (lavoro intramurario), non può non ritenersi violativo del precetto legislativo il mancato adeguamento delle mercedi agli incrementi retributivi medio tempore verificatisi.
4. In ordine alla quantificazione delle differenze retributive spettanti rispetto agli emolumenti di cui ai prospetti paga in all. senza numero al fasc. ricorrente, è stata disposta ed espletata, anche su istanza delle parti, CTU contabile. Al CTU nominato, dott. , consulente del lavoro, è stato Persona_1 chiesto, tenuto conto dei periodi e dell'entità del lavoro concretamente svolto e dei diversi istituti retributivi previsti dai contratti collettivi applicabili, di verificare tali eventuali differenze (ordinanza depositata in data 29.11.2024). Il consulente, alla cui ampia ed esaustiva motivazione si rimanda, ha, anzitutto, identificato il contratto collettivo di riferimento, ovvero il Contratto Collettivo del settore Turismo Pubblici Esercizi maggiormente rappresentativo delle parti sociali sul territorio nazionale, vale a dire quello siglato dalla Confcommercio in rappresentanza della parte
8 Cont datoriale e dalle associazioni sindacali e in CP_5 CP_5 rappresentanza della parte dei lavoratori. Dall'esame del contratto collettivo appena citato è emerso che “nel corso del periodo oggetto del ricorso, la retribuzione minima tabellare spettante ai dipendenti del settore ha subito uno scatto in aumento dal mese di dicembre del 2021”. Quindi, il consulente ha proceduto al calcolo, in base all'art. 22 della L. 354/1975 che individua la misura alla quale va parametrata la remunerazione del lavoro carcerario, i “due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi” ed ai giorni di lavoro effettivo quali indicati nei prospetti paga in all. senza numero al fasc. di parte ricorrente e da questa non contestati. Il CTU ha calcolato anche la c.d. “retribuzione differita” ossia i “ossia i ratei di mensilità aggiuntive previste dalla contrattazione collettiva (tredicesima e quattordicesima mensilità),” (si tratta, propriamente, della retribuzione indiretta che il lavoratore percepisce pur senza un'effettiva prestazione;
ne sono ulteriore esempio ferie, festività nazionali ed infrasettimanali, malattia ed infortuni, riduzioni di orario e festività soppresse), ed il rateo mensile del trattamento di fine rapporto (che costituisce, effettivamente, un “istituto di retribuzione differita che matura anno per anno attraverso il meccanismo dell'accantonamento e della rivalutazione”; così in Cass. 19291/2011 nella quale si cita, in special modo, “Cass., sez. I, 17 dicembre 2003. n. 19309” che ha parlato di “quota differita della retribuzione, condizionata sospensivamente, quanto alla riscossione, dalla risoluzione del rapporto di lavoro”). Alla luce del conteggio analitico elaborato, che include, come si è detto, il rateo mensile del TFR, sono risultate differenze per complessivi € 990,25 (vd. le conclusioni della relazione peritale depositata telematicamente in data 14.3.2025). Il consulente ha puntualmente replicato alle osservazioni della parte resistente, riguardanti:
- il “CCNL Turismo scelto per i conteggi” che non è contemplato nell'elenco predisposto dalla Commissione istituita con L. 354/1975 e “pubblicato con circolare 2294-4748 del 9/3/1976, la quale ha fatto riferimento al CCNL Turismo Alberghi sottoscritto da Federalberghi, Confcommercio e , (Addetti ai servizi CP_5 vari d'Istituto – CCNL Turismo Pubblici Esercizi)”; ha sostenuto di essersi attenuto al quesito che, tuttavia, non indicava gli estremi di un determinato contratto collettivo e, comunque, l'obiezione è
9 generica e imprecisa mentre appare giustificato il richiamo del consulente tenuto conto della “Circolare Ministero della Giustizia n. 282390 del 6 settembre 2017” avente ad oggetto gli adeguamenti retributivi (all. 1 al fasc. Ministero della Giustizia);
- il conteggio “predisposto tenendo conto dei giorni retribuiti indicati nel corpo della busta paga, invece delle ore effettivamente lavorate, distinte tra ordinarie, festive e straordinarie, indicate nella testata della busta paga…”. Su quest'ultimo aspetto, il dott. ha specificato quanto segue: Per_1
“… per quantificare le differenze retributive si è proceduto assumendo come dato di partenza il numero di giornate retribuite dichiarate dall'Amministrazione nei prospetti paga che mensilmente ha prodotto, non essendo tale dato oggetto di ricorso ed avendo rilevato, negli atti di causa, la variabilità mensile delle stesse”. La relazione peritale è esaustiva e congruamente motivata, quindi immune da censure, anche di ordine logico. Il andrà condannato al pagamento, in favore del ricorrente, CP_1 dell'importo sopra specificato. In relazione agli accessori, la Corte Suprema di Cassazione ha avuto modo di precisare che “In materia di lavoro dei detenuti, trattandosi di rapporto di lavoro con il Ministero della Giustizia, opera il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi poiché non ricorre la medesima "ratio" di cui alla pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale n. 459 del 2000 - che ha escluso il divieto per i crediti dei lavoratori privati - ma sussistono ragioni di contenimento della spesa pubblica, che giustificano la differenziazione della disciplina” (sentenza n. 17869/2014 che fa leva sulla qualificazione pubblica dell'amministrazione nel cui ambito operano i carcerati). Si applica, pertanto, l'art. 22, comma 36, L. 724/1994 che richiama l'art. 16, comma 6, L. 412/1991 nella parte in cui stabilisce che “L'importo dovuto a titolo di interesse è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”.
*** In conclusione, la domanda come ridotta all'udienza del 19.3.2025 deve essere accolto con l'accertamento del diritto di parte ricorrente di ricevere, per il rapporto di lavoro svoltosi nel periodo compreso fra il marzo 2021 a il mese di aprile 2022, il trattamento economico previsto dai contratti collettivi vigenti al momento dell'esecuzione delle prestazioni lavorative e la condanna del resistente a corrisponderle complessivi € € 990,25 CP_1
10 (inclusi gli istituti di retribuzione indiretta e le quote di TFR), oltre accessori ex art. 22, comma 36, L. 724/1994. L'esito del giudizio e la sensibile riduzione della somma richiesta con la domanda giudiziale (di € 4.034,32) giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali nonché delle competenze di CTU, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- accoglie la domanda come ridotta all'udienza del 19.3.2025 con l'accertamento del diritto di parte ricorrente di ricevere, per il rapporto di lavoro svoltosi nel periodo compreso fra il marzo 2021 a il mese di aprile 2022, il trattamento economico previsto dai contratti collettivi vigenti al momento dell'esecuzione delle prestazioni lavorative e la condanna del resistente a CP_1 corrisponderle complessivi € 990,25 (inclusi gli istituti di retribuzione indiretta e le quote di TFR), oltre accessori ex art. 22, comma 36, L. 724/1994;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite nonché le competenze di CTU, liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Roma il 19/3/2025
IL GIUDICE
Antonio Tizzano
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