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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/01/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2544/2024 r.g., introdotta da
(SA), 28/07/1972 Parte_1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. TUCCI FABRIZIO;
C.F._1
(CASTELLABATE (SA), 11/01/1967 Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. PICCIRILLO C.F._2
ALESSIO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto e , premesso di Parte_1 Controparte_1
essersi separati nell'anno 2019 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale
di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
- La casa coniugale sita in Roma, alla via Selinunte n. 28 Palazzo
94, scala C, interno n. 7, di proprietà di entrambi i coniugi, rimarrà nella esclusiva disponibilità della sig.ra e sarà a lei assegnata ed in essa Pt_1
continueranno ad abitare la sig.ra ed i figli , e Pt_1 Persona_1 Per_2
Tutte le tasse, imposte, utenze (luce, acqua gas ecc. ecc.) di Per_3
qualsivoglia natura e tutti gli oneri condominiali, ordinari, afferenti la casa coniugale sopra descritta cederanno ad esclusivo carico della sig.ra Pt_1
- Il sig. corrisponderà alla sig.ra presso il CP_1 Pt_1
domicilio della stessa a mezzo bonifico bancario a favore dei tre figli
[...]
, e entro il giorno cinque di ogni mese un importo pari Per_1 Per_2 Per_3
ad € 250,00 ( duecentocinquanta\00) per ogni figlio. Tale importo dovrà
essere rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
- Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori secondo Per_3
le disposizioni sull'affidamento condiviso, restando però a vivere con la madre, nella abitazione di proprietà di entrambi. Pertanto, le decisioni più
importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della prole. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
- Il Sig. avrà diritto a vedere e tenere con sè il figlio CP_1
minore nei fine settimana alternati a Roma o a Castellabate (SA) Per_3
tenendo conto del bisogno del medesimo, trascorrere le giornate delle festività
principali una volta con uno, un'altra con l'altro genitore, per metà in occasione delle festività scolastiche natalizie (il natale o il capodanno ad anni alterni), di tre giorni in occasione delle festività scolastiche pasquali (la pasqua o la pasquetta ad anni alterni); un periodo di 15 giorni che dovrà essere concordato con l'altro genitore entro il 30 aprile di ciascun anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli.
- Il Sig. rimborserà, inoltre, alla Sig.ra il CP_1 Pt_1
cinquanta per cento di tutte le spese straordinarie secondo quanto previsto dal
Protocollo in vigore presso l'intestato Tribunale e tutte le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante, dietro semplice richiesta e presentazione del documento comprovante la spesa.
- Il Sig. rimarrà obbligato a corrispondere il CP_1
sopraccitato contributo al mantenimento fintanto che i figli continueranno a convivere con la madre e/o non saranno economicamente indipendenti. Gli
obblighi patrimoniali a carico del Sig. verso i figli potranno CP_1
essere modificati e/o estinti, ove e quando, a prescindere dall'età, i figli stessi raggiungano un'autonoma indipendenza economica, e/o nel caso di mutamento delle condizioni economiche del Sig. stesso. CP_1
- I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
- Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 23/06/2001, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2544/2024 R.G., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma in data 23 giugno 2001 tra Parte_3
(SA), 28/07/1972) e (CASTELLABATE Controparte_1
(SA), 11/01/1967) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Castellabate (SA), anno 2001, parte II, serie A, n. 5 , alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma,
Il Presidente estensore
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2544/2024 r.g., introdotta da
(SA), 28/07/1972 Parte_1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. TUCCI FABRIZIO;
C.F._1
(CASTELLABATE (SA), 11/01/1967 Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. PICCIRILLO C.F._2
ALESSIO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto e , premesso di Parte_1 Controparte_1
essersi separati nell'anno 2019 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale
di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
- La casa coniugale sita in Roma, alla via Selinunte n. 28 Palazzo
94, scala C, interno n. 7, di proprietà di entrambi i coniugi, rimarrà nella esclusiva disponibilità della sig.ra e sarà a lei assegnata ed in essa Pt_1
continueranno ad abitare la sig.ra ed i figli , e Pt_1 Persona_1 Per_2
Tutte le tasse, imposte, utenze (luce, acqua gas ecc. ecc.) di Per_3
qualsivoglia natura e tutti gli oneri condominiali, ordinari, afferenti la casa coniugale sopra descritta cederanno ad esclusivo carico della sig.ra Pt_1
- Il sig. corrisponderà alla sig.ra presso il CP_1 Pt_1
domicilio della stessa a mezzo bonifico bancario a favore dei tre figli
[...]
, e entro il giorno cinque di ogni mese un importo pari Per_1 Per_2 Per_3
ad € 250,00 ( duecentocinquanta\00) per ogni figlio. Tale importo dovrà
essere rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
- Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori secondo Per_3
le disposizioni sull'affidamento condiviso, restando però a vivere con la madre, nella abitazione di proprietà di entrambi. Pertanto, le decisioni più
importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della prole. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
- Il Sig. avrà diritto a vedere e tenere con sè il figlio CP_1
minore nei fine settimana alternati a Roma o a Castellabate (SA) Per_3
tenendo conto del bisogno del medesimo, trascorrere le giornate delle festività
principali una volta con uno, un'altra con l'altro genitore, per metà in occasione delle festività scolastiche natalizie (il natale o il capodanno ad anni alterni), di tre giorni in occasione delle festività scolastiche pasquali (la pasqua o la pasquetta ad anni alterni); un periodo di 15 giorni che dovrà essere concordato con l'altro genitore entro il 30 aprile di ciascun anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli.
- Il Sig. rimborserà, inoltre, alla Sig.ra il CP_1 Pt_1
cinquanta per cento di tutte le spese straordinarie secondo quanto previsto dal
Protocollo in vigore presso l'intestato Tribunale e tutte le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante, dietro semplice richiesta e presentazione del documento comprovante la spesa.
- Il Sig. rimarrà obbligato a corrispondere il CP_1
sopraccitato contributo al mantenimento fintanto che i figli continueranno a convivere con la madre e/o non saranno economicamente indipendenti. Gli
obblighi patrimoniali a carico del Sig. verso i figli potranno CP_1
essere modificati e/o estinti, ove e quando, a prescindere dall'età, i figli stessi raggiungano un'autonoma indipendenza economica, e/o nel caso di mutamento delle condizioni economiche del Sig. stesso. CP_1
- I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
- Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 23/06/2001, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2544/2024 R.G., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma in data 23 giugno 2001 tra Parte_3
(SA), 28/07/1972) e (CASTELLABATE Controparte_1
(SA), 11/01/1967) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Castellabate (SA), anno 2001, parte II, serie A, n. 5 , alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma,
Il Presidente estensore
Dott.ssa Marta Ienzi