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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/07/2025, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4965 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
Parte_1 con l'Avv. ZAGARESE ETTORE
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. Controparte_1
VARANI MANUELA;
Parte resistente OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 24.10.2022,
ha convenuto in giudizio CP_1 .Parte_1
Parte ricorrente ha descritto di aver lavorato alle dipendenze della società agricola "Le Cinque Stelle srls", con contratto di lavoro a tempo determinato come bracciante agricolo, nell'anno 2021, per un numero complessivo di 102 giornate e con orario di lavoro dalle 7:00 alle 16:00, con pausa pranzo di un'ora, dal lunedì al venerdì (solo eccezionalmente anche di sabato).
Ha dedotto di avere appreso, a seguito di comunicazione di disconoscimento
CP_1.2500.27/06/2022.0309457 del 27.6.2022 (ricevuta il 12.7.2022), dell'avvenuta cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli delle giornate indicate.
Altresì, di aver ricevuto provvedimento del 7.6.2022 con cui l' CP_1 testualmente comunicava che "...la domanda di disoccupazione agricola n. 2022915519041 relativa all'anno 2021 presentata il 24.01.2022 e liquidata il 06.06.2022 è stata respinta per i seguenti motivi: non risulta iscritto negli elenchi agricoli".
Proposti ricorsi amministrativi, non ricevendo risposta, parte ricorrente ha agito in giudizio chiedendo l'accertamento dell'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro come descritto in ricorso, del conseguente diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2021, nonché del suo diritto alle prestazioni previdenziali di cui è causa (disoccupazione agricola). Con vittoria di spese e distrazione a favore del procuratore antistatario.
L CP_1 convenuto si è costituito in giudizio, resistendo al ricorso con varie argomentazioni, eccependo l'inammissibilità del ricorso e l'intervenuta decadenza, chiedendo il rigetto della domanda in quanto nel merito infondata,
con vittoria di spese.
La controversia veniva istruita con l'assunzione di prove testimoniali.
***
Il ricorso va rigettato nel merito, sulla base delle seguenti motivazioni. È necessario premettere che l'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, nonché della spettanza delle prestazioni previdenziali e, quindi, anche (l'eventuale) accertamento negativo dell'indebito, presuppone un prius, costituito dall'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura.
In assenza di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, che costituisce uno strumento di agevolazione probatoria, parte ricorrente è tenuta a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura, pienamente e direttamente riconducibile al tipo legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa, nonostante la presenza di una specifica disciplina normativa di taluni suoi aspetti. Deve, quindi, farsi riferimento all'ordinaria nozione giuridica di lavoro subordinato, per la quale è rilevante la messa a disposizione da parte del lavoratore delle proprie energie a favore del datore di lavoro, sulla base di un rapporto di corrispettività con l'obbligazione retributiva di quest'ultimo, con l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro. Non costituiscono, invece, di per sé requisiti di tale tipo di rapporto, ma possono assumere a seconda delle circostanze il valore sintomatico della situazione di subordinazione, elementi quali la continuità dello svolgimento delle mansioni, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e l'esercizio concreto di poteri di controllo e disciplinari, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo aziendale, l'esecuzione del lavoro all'interno della struttura dell'impresa con materiali ed attrezzature proprie della stessa,
l'osservanza di un vincolo di orario, l'assenza di rischio economico (cfr., nell'ambito dell'ampia giurisprudenza della Corte di Cassazione in argomento,
Cass., n. 12033/1992, n. 11178/1996, n. 11502/2000, n. 14414/2000). Chiarita
l'articolazione dell'onere della prova che governa il presente giudizio, nonché
l'oggetto della prova, per cui se il lavoratore vuole ottenere l'iscrizione negli elenchi, o assume di avere diritto alle prestazioni previdenziali in assenza di iscrizione, è il lavoratore medesimo che deve dimostrare l'esistenza del rapporto di lavoro e del relativo diritto alla prestazione pretesa, è possibile passare all'analisi del caso di specie. Invia assorbente, si rileva come il ricorrente non abbia fornito prova del rapporto di lavoro di cui è causa, a fronte del disconoscimento operato da CP_1 con il verbale ispettivo in atti, relativo all'azienda "Le Cinque Stelle s.r.l.s.".
Nel corso del giudizio sono stati escussi i testi indicati dalla parte ricorrente,
(fratello del ricorrente) eTestimone_1 Testimone_2 che hanno confermato la ricostruzione del rapporto di lavoro di cui al ricorso. Deve, però, essere evidenziato che, come riscontrabile dal verbale ispettivo prodotto da
CP_1, si tratta di altri braccianti il cui rapporto di lavoro è stato oggetto del medesimo disconoscimento e che, come rilevabile dal verbale d'udienza del
23.4.2025, il teste ha "analoga causa
contro
CP_1". Quindi,Testimone_1 si tratta di testimoni la cui attendibilità è limitata e va valutata con particolare rigore, in quanto persone che hanno un interesse a vedere inficiata la solidità di un accertamento ispettivo che riguarda anche la loro vicenda lavorativa. Inoltre,
i testimoni si sono limitati a rendere dichiarazioni generiche e stereotipate, fornendo risposte astrattamente riproducibili in tutte le fattispecie analoghe in cui si fa questione di rapporti bracciantili. Si riprende, al riguardo, un passaggio della motivazione di sent. n. 1682/2017: "Parrebbe logica CP_2
l'obiezione che gli unici soggetti capaci di riferire sull'attività bracciantile della ricorrente sono coloro che con lei l'hanno condivisa e che, trattandosi di attività
elementare e ripetitiva, si presta ad essere descritta solo nei termini altrettanto elementari e ripetitivi con cui essi l'hanno fatto. Ma altrettanto logica appare la replica che proprio quei connotati delle fonti dichiarative (accomunate dal medesimo interesse) e quelle caratteristiche del contenuto testimoniale
(stereotipato e contraddittorio) si dimostrano insufficienti nel particolare contesto che è emerso dall'accertamento ispettivo (...)". In assenza di altri elementi di riscontro estrinseci, in grado di avvalorare la deposizione, le dichiarazioni rese dai testi escussi, quindi, non possono considerarsi prova sufficiente.
Il verbale ispettivo, invece, ha dato conto di come: - il titolare dell'azienda
( Testimone_3 - iscritto come IAP dal 14 gennaio 2002) non avesse fornito chiarimenti esaurienti riguardo l'utilizzo del personale e le mansioni degli assunti;
le dichiarazioni dei lavoratori fossero risultate contraddittorie ed- imprecise soprattutto riguardo i periodi di lavoro, le mansioni svolte, i luoghi di lavoro e gli orari di lavoro, la conoscenza dei colleghi di lavoro, sia quanto ai nominativi sia in riferimento al numero;
le colture e le attività svolte non
-
- la prova della giustificassero l'utilizzo di tutta la manodopera denunciata;
ingiustificata assunzione di manodopera emergesse dall'analisi della contabilità aziendale che rivelava, in modo incontrovertibile, la totale anti economicità
dell'attività per gli anni oggetto di accertamento.
Si rileva, altresì, che non assumono un valore dirimente ai fini della decisione i documenti prodotti dalla parte ricorrente (in particolare, contratto di lavoro, buste paga e certificazione unica 2022), in quanto si tratta di elementi documentali che non sono incompatibili con la natura fittizia del rapporto di lavoro, come comprovato da un'ampia casistica di questo Tribunale, la quale vede in numerosi casi il lavoratore agricolo soccombente, nonostante la produzione dei documenti in questione. Questo perché, in ossequio al descritto principio che governa l'onere della prova, l'unica strada per vedere accertato il diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici e alle prestazioni previdenziali è fornire la prova in fatto della reale esistenza del rapporto di lavoro, a fronte di un accertamento ispettivo dell' CP_1, dettagliato e circostanziato, che ne ha affermato la fittizietà.
In mancanza di tale imprescindibile prova non può ritenersi sussistente il rapporto di lavoro descritto dal ricorrente per il numero di giornate asseritamente svolte nell'anno 2021 per l'azienda "Le Cinque Stelle s.r.l.s." e, conseguentemente, manca ogni presupposto per esaminare l'eventuale sussistenza del diritto a beneficiare dell'indennità di disoccupazione, nonché di quelle (se del caso) accessorie.
Data l'assenza di questa prova, dunque, il proposto ricorso deve essere rigettato.
Le spese sono compensate, in considerazione delle vicissitudini processuali.
PQM
Il GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- Rigetta il ricorso
- Compensa le spese. Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Cesare
Sanzi - Addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge n.80 del 2021 convertito in legge n.113 del 2021.
Castrovillari, 17/07/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
Parte_1 con l'Avv. ZAGARESE ETTORE
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. Controparte_1
VARANI MANUELA;
Parte resistente OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 24.10.2022,
ha convenuto in giudizio CP_1 .Parte_1
Parte ricorrente ha descritto di aver lavorato alle dipendenze della società agricola "Le Cinque Stelle srls", con contratto di lavoro a tempo determinato come bracciante agricolo, nell'anno 2021, per un numero complessivo di 102 giornate e con orario di lavoro dalle 7:00 alle 16:00, con pausa pranzo di un'ora, dal lunedì al venerdì (solo eccezionalmente anche di sabato).
Ha dedotto di avere appreso, a seguito di comunicazione di disconoscimento
CP_1.2500.27/06/2022.0309457 del 27.6.2022 (ricevuta il 12.7.2022), dell'avvenuta cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli delle giornate indicate.
Altresì, di aver ricevuto provvedimento del 7.6.2022 con cui l' CP_1 testualmente comunicava che "...la domanda di disoccupazione agricola n. 2022915519041 relativa all'anno 2021 presentata il 24.01.2022 e liquidata il 06.06.2022 è stata respinta per i seguenti motivi: non risulta iscritto negli elenchi agricoli".
Proposti ricorsi amministrativi, non ricevendo risposta, parte ricorrente ha agito in giudizio chiedendo l'accertamento dell'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro come descritto in ricorso, del conseguente diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2021, nonché del suo diritto alle prestazioni previdenziali di cui è causa (disoccupazione agricola). Con vittoria di spese e distrazione a favore del procuratore antistatario.
L CP_1 convenuto si è costituito in giudizio, resistendo al ricorso con varie argomentazioni, eccependo l'inammissibilità del ricorso e l'intervenuta decadenza, chiedendo il rigetto della domanda in quanto nel merito infondata,
con vittoria di spese.
La controversia veniva istruita con l'assunzione di prove testimoniali.
***
Il ricorso va rigettato nel merito, sulla base delle seguenti motivazioni. È necessario premettere che l'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, nonché della spettanza delle prestazioni previdenziali e, quindi, anche (l'eventuale) accertamento negativo dell'indebito, presuppone un prius, costituito dall'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura.
In assenza di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, che costituisce uno strumento di agevolazione probatoria, parte ricorrente è tenuta a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura, pienamente e direttamente riconducibile al tipo legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa, nonostante la presenza di una specifica disciplina normativa di taluni suoi aspetti. Deve, quindi, farsi riferimento all'ordinaria nozione giuridica di lavoro subordinato, per la quale è rilevante la messa a disposizione da parte del lavoratore delle proprie energie a favore del datore di lavoro, sulla base di un rapporto di corrispettività con l'obbligazione retributiva di quest'ultimo, con l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro. Non costituiscono, invece, di per sé requisiti di tale tipo di rapporto, ma possono assumere a seconda delle circostanze il valore sintomatico della situazione di subordinazione, elementi quali la continuità dello svolgimento delle mansioni, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e l'esercizio concreto di poteri di controllo e disciplinari, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo aziendale, l'esecuzione del lavoro all'interno della struttura dell'impresa con materiali ed attrezzature proprie della stessa,
l'osservanza di un vincolo di orario, l'assenza di rischio economico (cfr., nell'ambito dell'ampia giurisprudenza della Corte di Cassazione in argomento,
Cass., n. 12033/1992, n. 11178/1996, n. 11502/2000, n. 14414/2000). Chiarita
l'articolazione dell'onere della prova che governa il presente giudizio, nonché
l'oggetto della prova, per cui se il lavoratore vuole ottenere l'iscrizione negli elenchi, o assume di avere diritto alle prestazioni previdenziali in assenza di iscrizione, è il lavoratore medesimo che deve dimostrare l'esistenza del rapporto di lavoro e del relativo diritto alla prestazione pretesa, è possibile passare all'analisi del caso di specie. Invia assorbente, si rileva come il ricorrente non abbia fornito prova del rapporto di lavoro di cui è causa, a fronte del disconoscimento operato da CP_1 con il verbale ispettivo in atti, relativo all'azienda "Le Cinque Stelle s.r.l.s.".
Nel corso del giudizio sono stati escussi i testi indicati dalla parte ricorrente,
(fratello del ricorrente) eTestimone_1 Testimone_2 che hanno confermato la ricostruzione del rapporto di lavoro di cui al ricorso. Deve, però, essere evidenziato che, come riscontrabile dal verbale ispettivo prodotto da
CP_1, si tratta di altri braccianti il cui rapporto di lavoro è stato oggetto del medesimo disconoscimento e che, come rilevabile dal verbale d'udienza del
23.4.2025, il teste ha "analoga causa
contro
CP_1". Quindi,Testimone_1 si tratta di testimoni la cui attendibilità è limitata e va valutata con particolare rigore, in quanto persone che hanno un interesse a vedere inficiata la solidità di un accertamento ispettivo che riguarda anche la loro vicenda lavorativa. Inoltre,
i testimoni si sono limitati a rendere dichiarazioni generiche e stereotipate, fornendo risposte astrattamente riproducibili in tutte le fattispecie analoghe in cui si fa questione di rapporti bracciantili. Si riprende, al riguardo, un passaggio della motivazione di sent. n. 1682/2017: "Parrebbe logica CP_2
l'obiezione che gli unici soggetti capaci di riferire sull'attività bracciantile della ricorrente sono coloro che con lei l'hanno condivisa e che, trattandosi di attività
elementare e ripetitiva, si presta ad essere descritta solo nei termini altrettanto elementari e ripetitivi con cui essi l'hanno fatto. Ma altrettanto logica appare la replica che proprio quei connotati delle fonti dichiarative (accomunate dal medesimo interesse) e quelle caratteristiche del contenuto testimoniale
(stereotipato e contraddittorio) si dimostrano insufficienti nel particolare contesto che è emerso dall'accertamento ispettivo (...)". In assenza di altri elementi di riscontro estrinseci, in grado di avvalorare la deposizione, le dichiarazioni rese dai testi escussi, quindi, non possono considerarsi prova sufficiente.
Il verbale ispettivo, invece, ha dato conto di come: - il titolare dell'azienda
( Testimone_3 - iscritto come IAP dal 14 gennaio 2002) non avesse fornito chiarimenti esaurienti riguardo l'utilizzo del personale e le mansioni degli assunti;
le dichiarazioni dei lavoratori fossero risultate contraddittorie ed- imprecise soprattutto riguardo i periodi di lavoro, le mansioni svolte, i luoghi di lavoro e gli orari di lavoro, la conoscenza dei colleghi di lavoro, sia quanto ai nominativi sia in riferimento al numero;
le colture e le attività svolte non
-
- la prova della giustificassero l'utilizzo di tutta la manodopera denunciata;
ingiustificata assunzione di manodopera emergesse dall'analisi della contabilità aziendale che rivelava, in modo incontrovertibile, la totale anti economicità
dell'attività per gli anni oggetto di accertamento.
Si rileva, altresì, che non assumono un valore dirimente ai fini della decisione i documenti prodotti dalla parte ricorrente (in particolare, contratto di lavoro, buste paga e certificazione unica 2022), in quanto si tratta di elementi documentali che non sono incompatibili con la natura fittizia del rapporto di lavoro, come comprovato da un'ampia casistica di questo Tribunale, la quale vede in numerosi casi il lavoratore agricolo soccombente, nonostante la produzione dei documenti in questione. Questo perché, in ossequio al descritto principio che governa l'onere della prova, l'unica strada per vedere accertato il diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici e alle prestazioni previdenziali è fornire la prova in fatto della reale esistenza del rapporto di lavoro, a fronte di un accertamento ispettivo dell' CP_1, dettagliato e circostanziato, che ne ha affermato la fittizietà.
In mancanza di tale imprescindibile prova non può ritenersi sussistente il rapporto di lavoro descritto dal ricorrente per il numero di giornate asseritamente svolte nell'anno 2021 per l'azienda "Le Cinque Stelle s.r.l.s." e, conseguentemente, manca ogni presupposto per esaminare l'eventuale sussistenza del diritto a beneficiare dell'indennità di disoccupazione, nonché di quelle (se del caso) accessorie.
Data l'assenza di questa prova, dunque, il proposto ricorso deve essere rigettato.
Le spese sono compensate, in considerazione delle vicissitudini processuali.
PQM
Il GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- Rigetta il ricorso
- Compensa le spese. Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Cesare
Sanzi - Addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge n.80 del 2021 convertito in legge n.113 del 2021.
Castrovillari, 17/07/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO