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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 03/07/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PISA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Teresa Guerrieri ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 3659 del RGAC dell'anno 2018 avente ad oggetto responsabilità extracontrattuale, vertente
TRA
(CF: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Serena Talini, presso il cui studio, sito in Pisa (PI), via G. Giusti, n. 18, elettivamente domicilia;
ATTORE
E
, in persona del Dirigente della Direzione Urbanistica CP_1
Arch. Controparte_2 Controparte_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Nunzia Guida, presso il cui studio in Pisa (PI), via San Martino n. 77, elettivamente domicilia;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 6.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con ordinanza del 17.03.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione depositato in data 28.08.2018 e ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1 CP_1 per sentire accertare la responsabilità dello stesso per il sinistro occorsogli a causa di una caduta dal proprio velocipede, causata da una buca presente sul manto stradale, e, di conseguenza, condannare lo stesso al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 21.876,72, oltre la personalizzazione del danno, gli interessi e la rivalutazione monetaria, nonché il rimborso spese di un'eventuale CTU o CTP. Con vittoria di spese e competenze di giudizio. In particolare, per quanto qui di interesse, deduceva che:
- in data 2.11.2014, mentre percorreva a bordo del proprio velocipede il viale del Tirreno in direzione Livorno, a causa di una buca presente sul manto stradale, cadeva rovinosamente a terra, riportando Parte_1 gravi lesioni personali;
- alla dinamica del sinistro assisteva che provvedeva a Parte_2 soccorrere il accompagnandolo al Pronto soccorso dell'Ospedale Pt_1
Santa Chiara di Pisa, dove veniva immediatamente ricoverato;
- in conseguenza del sinistro, il riportava la frattura dell'olecrano Pt_1 destro, per la quale in data 5.11.2014 veniva sottoposto a intervento chirurgico e dalla quale gli derivava un “reperto di blocco parziale della conduzione motoria del tratto sopra-sotto gomito e di riduzione in ampiezza dei potenziali sensitivi sul nervo ulnare destro”;
- a causa delle lesioni subite, si sottoponeva ad un lungo percorso di cure mediche e di trattamenti fisioterapici, nonostante i quali continuava a lamentare una parestesia all'apice del terzo, quarto e quinto dito della mano destra, nonché dolore e dolorabilità al gomito destro, con riduzione funzionale nell'estensione e riduzione della forza dell'arto in toto e ipostenie del pugno serrato;
- il sinistro, la cui responsabilità doveva essere ascritta al CP_1 ex art. 2051 c.c., veniva segnalato al comando della Polizia Municipale di Pisa, i cui agenti, a seguito di un sopralluogo, redigevano una relazione di servizio rilevando la presenza di una buca di circa 0,15 x 0,15 metri lineari, profonda 0,05 metri;
- del suddetto sopralluogo veniva data comunicazione all'ufficio Viabilità e Circolazione del che provvedeva a riparare e CP_1 ripristinare il manto stradale;
- i danni subiti dall'attore in conseguenza del sinistro venivano quantificati in € 21.876,72 e, per ottenere il risarcimento degli stessi, l'odierno attore avviava una procedura di negoziazione assistita, a cui il CP_1 riteneva di non aderire, motivo per cui si rendeva necessaria l'introduzione del presente giudizio. 2. Con comparsa depositata in data 19.12.2018, si costituiva in giudizio il
, contestando tutto quanto ex adverso dedotto dalla parte CP_1 attrice e chiedendo il rigetto della domanda attorea o, in subordine, l'accertamento dell'eventuale corresponsabilità di nella Parte_1 produzione del sinistro e la conseguente quantificazione del risarcimento alla luce del concorso del danneggiato. Deduceva, per quanto d'interesse, che:
- la dinamica del sinistro non risultava provata, in quanto la relazione della Polizia Municipale di Pisa versata in atti riguardava il solo accertamento delle condizioni del manto stradale, non avendo gli agenti redattori assistito alla verificazione del fatto;
- oltre alla dinamica del sinistro, non risultavano provati gli ulteriori elementi costitutivi della responsabilità dell' ex art. 2051 CP_4
c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c.;
- la sconnessione nel terreno era evitabile dal danneggiato, essendo il sinistro avvenuto di giorno e, quindi, in condizioni di piena visibilità;
- in ogni caso, concorreva nella causazione del sinistro, Parte_1 avendo tenuto una condotta contraria al Codice della Strada, perché circolava a bordo della propria bicicletta sulla sede stradale e non sulla pista ciclabile, che correva parallela al tratto di strada dove è avvenuto il sinistro. 3. Depositate le memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c. da parte dell'attore, la causa veniva istruita mediante prova per testi di , Testimone_1 Parte_2
e e disponendo una CTU medico-legale, affinché quantificasse il Testimone_2 danno biologico subito dall'attore in occasione del sinistro. Depositata la relazione finale, a firma della dott.ssa in data Per_1
11.09.2022, il giudice istruttore fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 30.11.2023, successivamente rinviata al 6.12.2024. A tale udienza, sostituita dal deposito di note scritte, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, il mutato giudice istruttore tratteneva la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. 4. La domanda attorea è fondata e merita accoglimento. 4.1. In punto di an debeatur, la responsabilità per il sinistro deve essere posta a carico del convenuto ex art. 2051 c.c. CP_1
Anzitutto, è pacifico in giurisprudenza che la norma di cui all'art. 2051 c.c. in materia di responsabilità per cose in custodia operi anche nei confronti della Pubblica amministrazione (Cass. civ. 15383/2006). Va recepito, inoltre, l'ormai consolidato indirizzo che qualifica l'art. 2051 c.c. come ipotesi di responsabilità oggettiva. Pertanto, l'onere probatorio sotteso alla norma in questione va inteso nel senso che il danneggiato ha il solo onere di dimostrare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno (ex multis, Cass. civ. n. 11152/2023), mentre grava sul custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, inteso come “un fatto (naturale, del danneggiato o di un terzo) connotato da imprevedibilità ed inevitabilità” (Cass. civ., ordinanza n. 20943/2022). La prova del nesso di causalità tra la buca presente sul manto stradale e la caduta di parte attrice è stata raggiunta, potendosi ricostruire la dinamica del sinistro alla luce della produzione in giudizio della relazione di servizio della Polizia Municipale del 11.11.2024 (allegato 1 all'atto di citazione) e l'escussione dei testi e della cui credibilità non vi è Testimone_1 Parte_2 motivo di dubitare. Con la suddetta relazione di servizio, confermata nel suo contenuto dell'agente
, sentito come teste all'udienza del 15.03.2021, è stata provata la Tes_1 presenza di una buca sul manto stradale, di circa 0,15 x 0,15 metri lineari e di profondità di circa 0,05 metri, localizzata in Calambrone, sulla via del Tirreno, cinquanta metri prima dell'ingresso del “Resort Regina del Mare”, sul lato destro della carreggiata in direzione Tirrenia-Livorno.
testimone oculare del sinistro, sentito all'udienza del Parte_2
15.03.2021, ha confermato di avere assistito alla caduta dell'odierno attore, che si verificava proprio mentre il teste percorreva con la propria auto la via del Tirreno in direzione Tirrenia-Livorno, all'altezza dell'ingresso del “Resort Regina del Mare”. Sono stati forniti, dunque, sufficienti elementi di prova per ritenere che il sinistro sia stato causato dalla sopra descritta sconnessione del manto stradale. Parte convenuta non ha assolto, invece, all'onere della prova liberatoria consistente nel caso fortuito. Non ha pregio, infatti, l'affermazione di parte convenuta secondo cui, essendosi il sinistro verificato in pieno giorno e, quindi, in condizioni di perfetta visibilità, il avvedendosene tempestivamente, avrebbe potuto evitare la Pt_1 sconnessione del manto stradale. Invero, quanto alla riconoscibilità della buca, dalla documentazione fotografica allegata alla relazione di servizio della Polizia Municipale, emerge che la stessa non era immediatamente percepibile, avendo lo stesso colore e materiale del manto stradale. Quanto, invece, alla sua evitabilità, dalla medesima documentazione fotografica si evince che la buca si trovava a margine della carreggiata, in prossimità del cordolo che delimita la pista ciclabile, con la conseguenza che l'odierno attore, per evitarla, avrebbe dovuto repentinamente spostarsi al centro della carreggiata percorsa dalle auto. 4.2. Deve essere riconosciuto il concorso del fatto colposo del danneggiato ex art. 1227, comma 1 c.c., nella misura del 50%, sull'assunto giurisprudenziale secondo cui la responsabilità civile della Pubblica amministrazione “è astrattamente compatibile con il concorso del fatto colposo del danneggiato tutte le volte in cui il fatto stesso non sia idoneo ad interrompere "tout court" il nesso causale tra l'evento ed il comportamento colposamente omissivo dell'Ente pubblico, non essendo predicabile, in astratto, l'opposto principio dell'interruzione del detto nesso causale per il solo fatto che l'utente abbia tenuto, a sua volta, un comportamento irregolare, ma dove ndosi, per converso, valutare in concreto (in sede di giudizio di merito) l'entità dell'apporto causale del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso” (Cass. civ. 17152/2002). Nel caso di specie, dalla comprovata localizzazione della buca e dalla documentazione fotografica versata in atti concernente lo stato dei luoghi, emerge che il al momento del sinistro, percorreva il viale del Tirreno Pt_1 occupando la carreggiata destinata alle auto e non la contigua pista ciclabile. Trattasi, indubbiamente, di comportamento colposo, perché posto in essere in violazione della regola cautelare di cui all'art. 182, comma 9 Codice della strada, secondo cui “i velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate ovvero sulle corsie ciclabili o sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, quando esistono”. Pertanto, rilevato che, se il avesse percorso viale del Tirreno Pt_1 collocandosi sulla pista ciclabile ivi esistente, in luogo che sulla carreggiata, il sinistro derivante dalla sconnessione del manto stradale non si sarebbe verificato, il suo comportamento costituisce presupposto per l'applicazione dell'art. 1227, comma 1 c.c., con conseguente riduzione del risarcimento del 50%. 4.3. In punto di quantum debeatur, l'odierno attore ha chiesto il risarcimento del danno biologico subito in conseguenza del sinistro, nonché il rimborso delle spese sostenute per i trattamenti medici e per la riparazione della bicicletta, che risultava danneggiata a seguito della caduta. Gli esiti della CTU, da ritenersi esenti da vizi logici, hanno evidenziato che lo stesso ha riportato la frattura dell'olecrano del gomito destro, produttivo di danno biologico sia temporaneo, che permanente, ritenendo, inoltre, che il quadro clinico apparisse stabilizzato e non più suscettibile di evoluzione. È stato così determinato un danno biologico permanente risarcibile nella misura del 6%. Deve essere riconosciuta, inoltre, l'inabilità, assoluta e temporanea, quantificata in complessivi 92 giorni, che devono essere ripartiti in 4 giorni di inabilità assoluta in relazione al ricovero presso il Pronto soccorso dal 2.11.2014 al 6.11.2014; 28 giorni di inabilità temporanea parziale al 75% della totale , corrispondenti al periodo di immobilizzazione con apparecchio gessato;
30 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% della totale per i trattamenti riabilitativi e fisioterapici;
30 giorni di inabilità temporanea parziale al 25% della totale per la ripresa graduale delle comuni attività quotidiane. In applicazione delle Tabelle di Milano, all'attore, che al momento del sinistro (2.11.2014) aveva 53 anni, dovrà essere riconosciuto a titolo di danno biologico permanente, ivi incluso l'incremento per la sofferenza soggettiva, l'importo di
€ 10.632 ed a titolo di danno biologico temporaneo complessivo la somma di € 5.462,50, cui deve aggiungersi la somma di € 680,37 per le spese mediche documentate e ritenute congrue dai C.T.U. e, così, complessivamente , la somma di € 16.774,87. Tale somma deve essere ridotta del 50%, riconoscendosi il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, comma 1 c.c. Non ricorrono indici e circostanze specifiche tali da comportare una personalizzazione del danno. Non sono dovute, in quanto non ne è stata fornita la prova, le spese sostenute per la riparazione della bici e per gli accessori. Invero, rispetto ai costi di riparazione della bicicletta, il teste sentito all'udienza del Testimone_2
31.05.2021, ha fatto dichiarazioni generiche dalle quali non è possibile ricavare se il e abbia effettivamente sostenute. Quanto agli accessori danneggiati Pt_1
(casco e scarpe), invece, non è stato provato che il li indossasse Pt_1 effettivamente al momento del sinistro. In definitiva, il deve essere condannato a rifondere a CP_1 Parte_1 la somma di € 8.387,45 a titolo di risarcimento del danno ex art. 2051
[...]
c.c. Sulla predetta somma già calcolata all'attualità, devalutata al dì del sinistro (2.11.2014) e rivalutata anno per anno in base all'indice Istat fino alla presente pronuncia, devono essere corrisposti gli interessi compensativi al tasso legale, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della ordinanza al soddisfo. 5. Le spese di lite, incluse quelle di CTU, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base dei parametri medi di cui al D.M. di riferimento, ridotti del 50%, tenuto conto della natura e del valore della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Teresa Guerrieri, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, come in epigrafe proposta, così provvede:
1) condanna il al risarcimento in favore di CP_1 dei danni subiti, che liquida in complessivi € Parte_1
8.387,45, oltre interessi compensativi, nella misura legale, sulla somma devalutata al momento della verificazione dell'illecito, da individuarsi nella data del 2.11.2014, ed anno per anno rivalutata sino alla data della pubblicazione della presente sentenza;
2) condanna il al pagamento delle spese di lite in CP_1 favore di che liquida in € 2.538,50 per onorari, Parte_1 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
3) pone definitivamente a carico del le spese di CTU CP_1 già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Pisa, il 02.07.2025
Il Giudice dott.ssa Teresa Guerrieri
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Teresa Guerrieri ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 3659 del RGAC dell'anno 2018 avente ad oggetto responsabilità extracontrattuale, vertente
TRA
(CF: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Serena Talini, presso il cui studio, sito in Pisa (PI), via G. Giusti, n. 18, elettivamente domicilia;
ATTORE
E
, in persona del Dirigente della Direzione Urbanistica CP_1
Arch. Controparte_2 Controparte_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Nunzia Guida, presso il cui studio in Pisa (PI), via San Martino n. 77, elettivamente domicilia;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 6.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con ordinanza del 17.03.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione depositato in data 28.08.2018 e ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1 CP_1 per sentire accertare la responsabilità dello stesso per il sinistro occorsogli a causa di una caduta dal proprio velocipede, causata da una buca presente sul manto stradale, e, di conseguenza, condannare lo stesso al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 21.876,72, oltre la personalizzazione del danno, gli interessi e la rivalutazione monetaria, nonché il rimborso spese di un'eventuale CTU o CTP. Con vittoria di spese e competenze di giudizio. In particolare, per quanto qui di interesse, deduceva che:
- in data 2.11.2014, mentre percorreva a bordo del proprio velocipede il viale del Tirreno in direzione Livorno, a causa di una buca presente sul manto stradale, cadeva rovinosamente a terra, riportando Parte_1 gravi lesioni personali;
- alla dinamica del sinistro assisteva che provvedeva a Parte_2 soccorrere il accompagnandolo al Pronto soccorso dell'Ospedale Pt_1
Santa Chiara di Pisa, dove veniva immediatamente ricoverato;
- in conseguenza del sinistro, il riportava la frattura dell'olecrano Pt_1 destro, per la quale in data 5.11.2014 veniva sottoposto a intervento chirurgico e dalla quale gli derivava un “reperto di blocco parziale della conduzione motoria del tratto sopra-sotto gomito e di riduzione in ampiezza dei potenziali sensitivi sul nervo ulnare destro”;
- a causa delle lesioni subite, si sottoponeva ad un lungo percorso di cure mediche e di trattamenti fisioterapici, nonostante i quali continuava a lamentare una parestesia all'apice del terzo, quarto e quinto dito della mano destra, nonché dolore e dolorabilità al gomito destro, con riduzione funzionale nell'estensione e riduzione della forza dell'arto in toto e ipostenie del pugno serrato;
- il sinistro, la cui responsabilità doveva essere ascritta al CP_1 ex art. 2051 c.c., veniva segnalato al comando della Polizia Municipale di Pisa, i cui agenti, a seguito di un sopralluogo, redigevano una relazione di servizio rilevando la presenza di una buca di circa 0,15 x 0,15 metri lineari, profonda 0,05 metri;
- del suddetto sopralluogo veniva data comunicazione all'ufficio Viabilità e Circolazione del che provvedeva a riparare e CP_1 ripristinare il manto stradale;
- i danni subiti dall'attore in conseguenza del sinistro venivano quantificati in € 21.876,72 e, per ottenere il risarcimento degli stessi, l'odierno attore avviava una procedura di negoziazione assistita, a cui il CP_1 riteneva di non aderire, motivo per cui si rendeva necessaria l'introduzione del presente giudizio. 2. Con comparsa depositata in data 19.12.2018, si costituiva in giudizio il
, contestando tutto quanto ex adverso dedotto dalla parte CP_1 attrice e chiedendo il rigetto della domanda attorea o, in subordine, l'accertamento dell'eventuale corresponsabilità di nella Parte_1 produzione del sinistro e la conseguente quantificazione del risarcimento alla luce del concorso del danneggiato. Deduceva, per quanto d'interesse, che:
- la dinamica del sinistro non risultava provata, in quanto la relazione della Polizia Municipale di Pisa versata in atti riguardava il solo accertamento delle condizioni del manto stradale, non avendo gli agenti redattori assistito alla verificazione del fatto;
- oltre alla dinamica del sinistro, non risultavano provati gli ulteriori elementi costitutivi della responsabilità dell' ex art. 2051 CP_4
c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c.;
- la sconnessione nel terreno era evitabile dal danneggiato, essendo il sinistro avvenuto di giorno e, quindi, in condizioni di piena visibilità;
- in ogni caso, concorreva nella causazione del sinistro, Parte_1 avendo tenuto una condotta contraria al Codice della Strada, perché circolava a bordo della propria bicicletta sulla sede stradale e non sulla pista ciclabile, che correva parallela al tratto di strada dove è avvenuto il sinistro. 3. Depositate le memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c. da parte dell'attore, la causa veniva istruita mediante prova per testi di , Testimone_1 Parte_2
e e disponendo una CTU medico-legale, affinché quantificasse il Testimone_2 danno biologico subito dall'attore in occasione del sinistro. Depositata la relazione finale, a firma della dott.ssa in data Per_1
11.09.2022, il giudice istruttore fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 30.11.2023, successivamente rinviata al 6.12.2024. A tale udienza, sostituita dal deposito di note scritte, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, il mutato giudice istruttore tratteneva la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. 4. La domanda attorea è fondata e merita accoglimento. 4.1. In punto di an debeatur, la responsabilità per il sinistro deve essere posta a carico del convenuto ex art. 2051 c.c. CP_1
Anzitutto, è pacifico in giurisprudenza che la norma di cui all'art. 2051 c.c. in materia di responsabilità per cose in custodia operi anche nei confronti della Pubblica amministrazione (Cass. civ. 15383/2006). Va recepito, inoltre, l'ormai consolidato indirizzo che qualifica l'art. 2051 c.c. come ipotesi di responsabilità oggettiva. Pertanto, l'onere probatorio sotteso alla norma in questione va inteso nel senso che il danneggiato ha il solo onere di dimostrare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno (ex multis, Cass. civ. n. 11152/2023), mentre grava sul custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, inteso come “un fatto (naturale, del danneggiato o di un terzo) connotato da imprevedibilità ed inevitabilità” (Cass. civ., ordinanza n. 20943/2022). La prova del nesso di causalità tra la buca presente sul manto stradale e la caduta di parte attrice è stata raggiunta, potendosi ricostruire la dinamica del sinistro alla luce della produzione in giudizio della relazione di servizio della Polizia Municipale del 11.11.2024 (allegato 1 all'atto di citazione) e l'escussione dei testi e della cui credibilità non vi è Testimone_1 Parte_2 motivo di dubitare. Con la suddetta relazione di servizio, confermata nel suo contenuto dell'agente
, sentito come teste all'udienza del 15.03.2021, è stata provata la Tes_1 presenza di una buca sul manto stradale, di circa 0,15 x 0,15 metri lineari e di profondità di circa 0,05 metri, localizzata in Calambrone, sulla via del Tirreno, cinquanta metri prima dell'ingresso del “Resort Regina del Mare”, sul lato destro della carreggiata in direzione Tirrenia-Livorno.
testimone oculare del sinistro, sentito all'udienza del Parte_2
15.03.2021, ha confermato di avere assistito alla caduta dell'odierno attore, che si verificava proprio mentre il teste percorreva con la propria auto la via del Tirreno in direzione Tirrenia-Livorno, all'altezza dell'ingresso del “Resort Regina del Mare”. Sono stati forniti, dunque, sufficienti elementi di prova per ritenere che il sinistro sia stato causato dalla sopra descritta sconnessione del manto stradale. Parte convenuta non ha assolto, invece, all'onere della prova liberatoria consistente nel caso fortuito. Non ha pregio, infatti, l'affermazione di parte convenuta secondo cui, essendosi il sinistro verificato in pieno giorno e, quindi, in condizioni di perfetta visibilità, il avvedendosene tempestivamente, avrebbe potuto evitare la Pt_1 sconnessione del manto stradale. Invero, quanto alla riconoscibilità della buca, dalla documentazione fotografica allegata alla relazione di servizio della Polizia Municipale, emerge che la stessa non era immediatamente percepibile, avendo lo stesso colore e materiale del manto stradale. Quanto, invece, alla sua evitabilità, dalla medesima documentazione fotografica si evince che la buca si trovava a margine della carreggiata, in prossimità del cordolo che delimita la pista ciclabile, con la conseguenza che l'odierno attore, per evitarla, avrebbe dovuto repentinamente spostarsi al centro della carreggiata percorsa dalle auto. 4.2. Deve essere riconosciuto il concorso del fatto colposo del danneggiato ex art. 1227, comma 1 c.c., nella misura del 50%, sull'assunto giurisprudenziale secondo cui la responsabilità civile della Pubblica amministrazione “è astrattamente compatibile con il concorso del fatto colposo del danneggiato tutte le volte in cui il fatto stesso non sia idoneo ad interrompere "tout court" il nesso causale tra l'evento ed il comportamento colposamente omissivo dell'Ente pubblico, non essendo predicabile, in astratto, l'opposto principio dell'interruzione del detto nesso causale per il solo fatto che l'utente abbia tenuto, a sua volta, un comportamento irregolare, ma dove ndosi, per converso, valutare in concreto (in sede di giudizio di merito) l'entità dell'apporto causale del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso” (Cass. civ. 17152/2002). Nel caso di specie, dalla comprovata localizzazione della buca e dalla documentazione fotografica versata in atti concernente lo stato dei luoghi, emerge che il al momento del sinistro, percorreva il viale del Tirreno Pt_1 occupando la carreggiata destinata alle auto e non la contigua pista ciclabile. Trattasi, indubbiamente, di comportamento colposo, perché posto in essere in violazione della regola cautelare di cui all'art. 182, comma 9 Codice della strada, secondo cui “i velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate ovvero sulle corsie ciclabili o sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, quando esistono”. Pertanto, rilevato che, se il avesse percorso viale del Tirreno Pt_1 collocandosi sulla pista ciclabile ivi esistente, in luogo che sulla carreggiata, il sinistro derivante dalla sconnessione del manto stradale non si sarebbe verificato, il suo comportamento costituisce presupposto per l'applicazione dell'art. 1227, comma 1 c.c., con conseguente riduzione del risarcimento del 50%. 4.3. In punto di quantum debeatur, l'odierno attore ha chiesto il risarcimento del danno biologico subito in conseguenza del sinistro, nonché il rimborso delle spese sostenute per i trattamenti medici e per la riparazione della bicicletta, che risultava danneggiata a seguito della caduta. Gli esiti della CTU, da ritenersi esenti da vizi logici, hanno evidenziato che lo stesso ha riportato la frattura dell'olecrano del gomito destro, produttivo di danno biologico sia temporaneo, che permanente, ritenendo, inoltre, che il quadro clinico apparisse stabilizzato e non più suscettibile di evoluzione. È stato così determinato un danno biologico permanente risarcibile nella misura del 6%. Deve essere riconosciuta, inoltre, l'inabilità, assoluta e temporanea, quantificata in complessivi 92 giorni, che devono essere ripartiti in 4 giorni di inabilità assoluta in relazione al ricovero presso il Pronto soccorso dal 2.11.2014 al 6.11.2014; 28 giorni di inabilità temporanea parziale al 75% della totale , corrispondenti al periodo di immobilizzazione con apparecchio gessato;
30 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% della totale per i trattamenti riabilitativi e fisioterapici;
30 giorni di inabilità temporanea parziale al 25% della totale per la ripresa graduale delle comuni attività quotidiane. In applicazione delle Tabelle di Milano, all'attore, che al momento del sinistro (2.11.2014) aveva 53 anni, dovrà essere riconosciuto a titolo di danno biologico permanente, ivi incluso l'incremento per la sofferenza soggettiva, l'importo di
€ 10.632 ed a titolo di danno biologico temporaneo complessivo la somma di € 5.462,50, cui deve aggiungersi la somma di € 680,37 per le spese mediche documentate e ritenute congrue dai C.T.U. e, così, complessivamente , la somma di € 16.774,87. Tale somma deve essere ridotta del 50%, riconoscendosi il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, comma 1 c.c. Non ricorrono indici e circostanze specifiche tali da comportare una personalizzazione del danno. Non sono dovute, in quanto non ne è stata fornita la prova, le spese sostenute per la riparazione della bici e per gli accessori. Invero, rispetto ai costi di riparazione della bicicletta, il teste sentito all'udienza del Testimone_2
31.05.2021, ha fatto dichiarazioni generiche dalle quali non è possibile ricavare se il e abbia effettivamente sostenute. Quanto agli accessori danneggiati Pt_1
(casco e scarpe), invece, non è stato provato che il li indossasse Pt_1 effettivamente al momento del sinistro. In definitiva, il deve essere condannato a rifondere a CP_1 Parte_1 la somma di € 8.387,45 a titolo di risarcimento del danno ex art. 2051
[...]
c.c. Sulla predetta somma già calcolata all'attualità, devalutata al dì del sinistro (2.11.2014) e rivalutata anno per anno in base all'indice Istat fino alla presente pronuncia, devono essere corrisposti gli interessi compensativi al tasso legale, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della ordinanza al soddisfo. 5. Le spese di lite, incluse quelle di CTU, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base dei parametri medi di cui al D.M. di riferimento, ridotti del 50%, tenuto conto della natura e del valore della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Teresa Guerrieri, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, come in epigrafe proposta, così provvede:
1) condanna il al risarcimento in favore di CP_1 dei danni subiti, che liquida in complessivi € Parte_1
8.387,45, oltre interessi compensativi, nella misura legale, sulla somma devalutata al momento della verificazione dell'illecito, da individuarsi nella data del 2.11.2014, ed anno per anno rivalutata sino alla data della pubblicazione della presente sentenza;
2) condanna il al pagamento delle spese di lite in CP_1 favore di che liquida in € 2.538,50 per onorari, Parte_1 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
3) pone definitivamente a carico del le spese di CTU CP_1 già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Pisa, il 02.07.2025
Il Giudice dott.ssa Teresa Guerrieri