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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 16/02/2026, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 948/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3750/2024 depositato il 25/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Tre Esse Italia Srl - 01625840606
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 195/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 2 e pubblicata il 08/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10-2022 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 615/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società Ricorrente_1 S.r.l.propone appello avverso la sentenza n. 195/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Latina, con la quale è stato rigettato il ricorso della contribuente avverso l'avviso di accertamento TARI relativo all'anno 2015, emesso dal Comune di Ponza per il tramite della concessionaria Tre Esse Italia S.r.l..
La società contribuente ha proposto appello deducendo plurimi motivi di censura:
1. Eccezione di decadenza e prescrizione
La società appellante deduce l'intervenuta decadenza dell'amministrazione dal potere impositivo, sostenendo che l'avviso sarebbe stato notificato oltre il termine quinquennale, che avrebbe dovuto ritenersi spirato al 30 giugno 2021, senza applicazione di proroghe connesse alla normativa emergenziale Covid-19.
2. Difetto di motivazione dell'avviso
Si contesta l'inadeguatezza della motivazione dell'atto, fondato esclusivamente su dati catastali (DOCFA) senza preventiva instaurazione del contraddittorio e senza distinzione tra superfici produttive e non produttive di rifiuti.
3. Erroneità della superficie imponibile e sproporzione del prelievo
L'appellante lamenta l'illegittima applicazione della tassa sull'intera superficie di mq 3.250, anziché sui mq
958 dichiarati, nonché la mancata applicazione delle riduzioni regolamentari per: uso stagionale dei locali, smaltimento autonomo dei rifiuti, distanza dai punti di raccolta.
4. Violazione del contraddittorio endoprocedimentale
Si deduce la violazione del diritto al contraddittorio nella fase istruttoria, che avrebbe inciso sulla legittimità dell'accertamento.
5. Illegittimità delle sanzioni
La società censura la duplice irrogazione delle sanzioni per infedele dichiarazione e per omesso versamento, deducendo la violazione del principio del cumulo giuridico.
In conclusione, la contribuente chiede la riforma integrale della sentenza impugnata, con annullamento dell'avviso ovvero, in subordine, la rideterminazione della superficie tassabile e l'applicazione delle riduzioni, nonché la revoca delle sanzioni.
La parte resistente, Tre Esse Italia S.r.l., ha chiesto il rigetto dell'appello, sostenendo la correttezza della decisione di primo grado.
Motivi delle controdeduzioni:
1. Tempestività dell'avviso
L'appellata afferma che la notifica, avvenuta il 23 marzo 2022, è intervenuta nel rispetto del termine quinquennale, prorogato di 85 giorniin forza della normativa Covid e decorrente dal 30 giugno 2016.
2. Adeguatezza della motivazione
Si sostiene la piena conformità dell'avviso all'art. 7 dello Statuto del Contribuente, recando esso i presupposti di fatto, le ragioni giuridiche e il prospetto di calcolo, tali da consentire al contribuente un consapevole esercizio del diritto di difesa.
3. Correttezza della superficie imponibile
Secondo l'appellata, il DOCFA utilizzato (mq 3.250) rappresenta fedelmente la superficie utile ai fini TARI.
Le aree esterne (terrazze, porticati) sono ritenute operative e dunque assoggettabili al tributo.
4. Inapplicabilità delle riduzioni
Le agevolazioni tariffarie non spettano in assenza di previa dichiarazione del contribuente e della relativa documentazione entro i termini regolamentari (30 maggio di ciascun anno).
5. Contraddittorio
La società resistente richiama la giurisprudenza che esclude l'obbligatorietà del contraddittorio preventivo per i tributi locali.
6. Legittimità delle sanzioni
Si afferma la correttezza della doppia sanzione, trattandosi di violazioni autonome;
non vi sarebbe spazio per l'applicazione del cumulo giuridico.
La parte appellata chiede la conferma della sentenza di primo grado e la dichiarazione di piena legittimità dell'avviso di accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1. Sulla dedotta decadenza e prescrizione
Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della L. 296/2006, gli enti locali devono notificare gli avvisi di accertamento relativi ai tributi di propria competenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Con riferimento all'anno d'imposta 2015, il termine di decadenza decorre, in forza dell'art. 26 del Regolamento
IUC comunale, dal 30 giugno 2016. Sulla complessiva durata del termine incide la sospensione pari a 85 giorni prevista dall'art. 67 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni.
Tenuto conto di tale sospensione, la notifica avvenuta in data 23 marzo 2022 deve ritenersi tempestiva e, pertanto, non maturata la decadenza dal potere impositivo.
In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, secondo cui il termine quinquennale ex art. 1, comma 161, L. 296/2006 è suscettibile delle sospensioni normative intervenute (Cass., sez. V, ord. nn.
31188/2023; 8222/2022).
2. Sulla dedotta carenza di motivazione dell'avviso
L'atto impositivo risulta adeguatamente motivato ai sensi dell'art. 7 della L. 212/2000, poiché reca l'esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche poste a fondamento della pretesa tributaria.
Secondo consolidata giurisprudenza, è sufficiente che la motivazione consenta al contribuente di conoscere l'an dell'imposizione e il quantum richiesto, in modo da permettere l'esercizio pieno del diritto di difesa (Cass. nn. 21564/2013; 20211/2013; 4516/2012).
Parimenti legittima è la motivazione per relationem, purché gli atti richiamati siano conoscibili dal destinatario o richiamati in modo tale da consentirne l'accesso (Cass. nn. 16122/2023; 10639/2022). Nel caso di specie tale condizione risulta pienamente soddisfatta.
3. Sulla determinazione delle superfici tassabili e sulle riduzioni richieste
L'accertamento si fonda sui dati catastali e sulle informazioni risultanti dalla procedura DOCFA, legittimamente utilizzati ai fini TARI.
Le riduzioni invocate dall'appellante (stagionalità, distanza dal centro di raccolta, smaltimento autonomo dei rifiuti) non possono essere riconosciute, poiché non risultano né dichiarate né documentate nei termini e con le modalità prescritte dagli artt. 52–66 del Regolamento comunale TARI.
In conformità ai principi affermati dalla Corte di Cassazione, l'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per beneficiare di riduzioni o esenzioni grava integralmente sul contribuente (Cass. nn.
31188/2023; 7647/2018; 18095/2017).
È inoltre irrilevante la produzione di MUD, fatture di smaltimento o altra documentazione se non accompagnata da una denuncia originaria o da una variazione TARI tempestivamente presentata (Cass. n.
29939/2023).
4. Sul contraddittorio endoprocedimentale
Non sussiste, per i tributi locali, un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo, se non nei casi espressamente previsti dalla legge. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha escluso l'applicabilità estensiva del principio del contraddittorio endoprocedimentale ai tributi comunali, salvo ipotesi tipizzate
(Cass. nn. 2192/2018; 24823/2015). Ne consegue che l'assenza di un previo confronto con il contribuente non determina alcuna invalidità dell'avviso.
5. Sulla legittimità delle sanzioni irrogate
Le sanzioni risultano correttamente applicate per infedele dichiarazione e per omesso versamento, trattandosi di violazioni autonome ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 471/1997 e dell'art. 12 del D.Lgs. 472/1997.
Pertanto non ricorrono, nella fattispecie, i presupposti per l'applicazione del cumulo giuridico, come ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione (Cass. nn. 8148/2019; 5744/2021; 1733/2018).
La Corte rigetta l'appello proposto dalla Ricorrente_1 S.r.l.; conferma integralmente la sentenza n. 195/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Latina;
dichiara la piena legittimità dell'avviso di accertamento TARI relativo all'anno 2015; condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.500,00, oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese di lite liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori se dovuti.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3750/2024 depositato il 25/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Tre Esse Italia Srl - 01625840606
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 195/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 2 e pubblicata il 08/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10-2022 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 615/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società Ricorrente_1 S.r.l.propone appello avverso la sentenza n. 195/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Latina, con la quale è stato rigettato il ricorso della contribuente avverso l'avviso di accertamento TARI relativo all'anno 2015, emesso dal Comune di Ponza per il tramite della concessionaria Tre Esse Italia S.r.l..
La società contribuente ha proposto appello deducendo plurimi motivi di censura:
1. Eccezione di decadenza e prescrizione
La società appellante deduce l'intervenuta decadenza dell'amministrazione dal potere impositivo, sostenendo che l'avviso sarebbe stato notificato oltre il termine quinquennale, che avrebbe dovuto ritenersi spirato al 30 giugno 2021, senza applicazione di proroghe connesse alla normativa emergenziale Covid-19.
2. Difetto di motivazione dell'avviso
Si contesta l'inadeguatezza della motivazione dell'atto, fondato esclusivamente su dati catastali (DOCFA) senza preventiva instaurazione del contraddittorio e senza distinzione tra superfici produttive e non produttive di rifiuti.
3. Erroneità della superficie imponibile e sproporzione del prelievo
L'appellante lamenta l'illegittima applicazione della tassa sull'intera superficie di mq 3.250, anziché sui mq
958 dichiarati, nonché la mancata applicazione delle riduzioni regolamentari per: uso stagionale dei locali, smaltimento autonomo dei rifiuti, distanza dai punti di raccolta.
4. Violazione del contraddittorio endoprocedimentale
Si deduce la violazione del diritto al contraddittorio nella fase istruttoria, che avrebbe inciso sulla legittimità dell'accertamento.
5. Illegittimità delle sanzioni
La società censura la duplice irrogazione delle sanzioni per infedele dichiarazione e per omesso versamento, deducendo la violazione del principio del cumulo giuridico.
In conclusione, la contribuente chiede la riforma integrale della sentenza impugnata, con annullamento dell'avviso ovvero, in subordine, la rideterminazione della superficie tassabile e l'applicazione delle riduzioni, nonché la revoca delle sanzioni.
La parte resistente, Tre Esse Italia S.r.l., ha chiesto il rigetto dell'appello, sostenendo la correttezza della decisione di primo grado.
Motivi delle controdeduzioni:
1. Tempestività dell'avviso
L'appellata afferma che la notifica, avvenuta il 23 marzo 2022, è intervenuta nel rispetto del termine quinquennale, prorogato di 85 giorniin forza della normativa Covid e decorrente dal 30 giugno 2016.
2. Adeguatezza della motivazione
Si sostiene la piena conformità dell'avviso all'art. 7 dello Statuto del Contribuente, recando esso i presupposti di fatto, le ragioni giuridiche e il prospetto di calcolo, tali da consentire al contribuente un consapevole esercizio del diritto di difesa.
3. Correttezza della superficie imponibile
Secondo l'appellata, il DOCFA utilizzato (mq 3.250) rappresenta fedelmente la superficie utile ai fini TARI.
Le aree esterne (terrazze, porticati) sono ritenute operative e dunque assoggettabili al tributo.
4. Inapplicabilità delle riduzioni
Le agevolazioni tariffarie non spettano in assenza di previa dichiarazione del contribuente e della relativa documentazione entro i termini regolamentari (30 maggio di ciascun anno).
5. Contraddittorio
La società resistente richiama la giurisprudenza che esclude l'obbligatorietà del contraddittorio preventivo per i tributi locali.
6. Legittimità delle sanzioni
Si afferma la correttezza della doppia sanzione, trattandosi di violazioni autonome;
non vi sarebbe spazio per l'applicazione del cumulo giuridico.
La parte appellata chiede la conferma della sentenza di primo grado e la dichiarazione di piena legittimità dell'avviso di accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1. Sulla dedotta decadenza e prescrizione
Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della L. 296/2006, gli enti locali devono notificare gli avvisi di accertamento relativi ai tributi di propria competenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Con riferimento all'anno d'imposta 2015, il termine di decadenza decorre, in forza dell'art. 26 del Regolamento
IUC comunale, dal 30 giugno 2016. Sulla complessiva durata del termine incide la sospensione pari a 85 giorni prevista dall'art. 67 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni.
Tenuto conto di tale sospensione, la notifica avvenuta in data 23 marzo 2022 deve ritenersi tempestiva e, pertanto, non maturata la decadenza dal potere impositivo.
In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, secondo cui il termine quinquennale ex art. 1, comma 161, L. 296/2006 è suscettibile delle sospensioni normative intervenute (Cass., sez. V, ord. nn.
31188/2023; 8222/2022).
2. Sulla dedotta carenza di motivazione dell'avviso
L'atto impositivo risulta adeguatamente motivato ai sensi dell'art. 7 della L. 212/2000, poiché reca l'esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche poste a fondamento della pretesa tributaria.
Secondo consolidata giurisprudenza, è sufficiente che la motivazione consenta al contribuente di conoscere l'an dell'imposizione e il quantum richiesto, in modo da permettere l'esercizio pieno del diritto di difesa (Cass. nn. 21564/2013; 20211/2013; 4516/2012).
Parimenti legittima è la motivazione per relationem, purché gli atti richiamati siano conoscibili dal destinatario o richiamati in modo tale da consentirne l'accesso (Cass. nn. 16122/2023; 10639/2022). Nel caso di specie tale condizione risulta pienamente soddisfatta.
3. Sulla determinazione delle superfici tassabili e sulle riduzioni richieste
L'accertamento si fonda sui dati catastali e sulle informazioni risultanti dalla procedura DOCFA, legittimamente utilizzati ai fini TARI.
Le riduzioni invocate dall'appellante (stagionalità, distanza dal centro di raccolta, smaltimento autonomo dei rifiuti) non possono essere riconosciute, poiché non risultano né dichiarate né documentate nei termini e con le modalità prescritte dagli artt. 52–66 del Regolamento comunale TARI.
In conformità ai principi affermati dalla Corte di Cassazione, l'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per beneficiare di riduzioni o esenzioni grava integralmente sul contribuente (Cass. nn.
31188/2023; 7647/2018; 18095/2017).
È inoltre irrilevante la produzione di MUD, fatture di smaltimento o altra documentazione se non accompagnata da una denuncia originaria o da una variazione TARI tempestivamente presentata (Cass. n.
29939/2023).
4. Sul contraddittorio endoprocedimentale
Non sussiste, per i tributi locali, un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo, se non nei casi espressamente previsti dalla legge. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha escluso l'applicabilità estensiva del principio del contraddittorio endoprocedimentale ai tributi comunali, salvo ipotesi tipizzate
(Cass. nn. 2192/2018; 24823/2015). Ne consegue che l'assenza di un previo confronto con il contribuente non determina alcuna invalidità dell'avviso.
5. Sulla legittimità delle sanzioni irrogate
Le sanzioni risultano correttamente applicate per infedele dichiarazione e per omesso versamento, trattandosi di violazioni autonome ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 471/1997 e dell'art. 12 del D.Lgs. 472/1997.
Pertanto non ricorrono, nella fattispecie, i presupposti per l'applicazione del cumulo giuridico, come ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione (Cass. nn. 8148/2019; 5744/2021; 1733/2018).
La Corte rigetta l'appello proposto dalla Ricorrente_1 S.r.l.; conferma integralmente la sentenza n. 195/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Latina;
dichiara la piena legittimità dell'avviso di accertamento TARI relativo all'anno 2015; condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.500,00, oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese di lite liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori se dovuti.