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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/08/2025, n. 7559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7559 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - X sezione civile - in persona del giudice unico dott. Antonio
Attanasio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 22414 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
(CF-P.IVA P.IVA_1 ), in persona del Direttore generale p.t., Parte_1
rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente come in atti dagli avv. ti Gel-
somina D'Antonio ed Armando Vitiello, elett.te dom.ta come in atti,
OPPONENNTE
E
con sede in Pt_1 in via Canonico Scherillo, n. Controparte_1
,
8/A, P. IVA P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, dott.ssa
,
elettivamente domiciliata in Pt_1 via S. Lucia, n. 15, presso lo stu- Parte_2
dio dell'avvocato Luca Rubinacci, giusta procura in atti e presso di lui dom.to,
OPPOSTO
CONCLUSIONI - Come da verbale di ultima udienza, in trattazione scritta. Ragioni di Fatto e Diritto
Con citazione notificata il 27-9-22 a mezzo PEC, Parte_1 si opponeva al
"...al decreto ingiuntivo n° 4852/22 - reso dal Tribunale di Napoli e notificato in data
Controparte_1 con il quale 18.07.2022 in favore della società ricorrente [
'il pagamento della somma di € veniva ingiunto all' Controparte_2
39.077,64 per sorta capitale, relativa a prestazioni di "assistenza specialistica ambula-
toriale branca di cardiologia" mesi ottobre, novembre e dicembre 2016, oltre interessi moratori oltre esborsi per euro 286,00 e compensi per euro 1305,00 (più forfettarie -
cpa-iva come per legge". A riguardo, in sintesi, l'istante eccepisce :
1. il difetto di giurisdizione, l'inesistenza dei titoli (deducendo tra l'altro che, “A riprova di ciò, si legga la nota prot. n. 184747 del 25.07.2022, in atti depositata come prova e rubricata al n. 4, a firma del Responsabile della Uoc Gestione Economico Finanziaria
...si rappresenta che le fatture nn. 1548 del 04/10/2016 e n. 1682 del dell Part
06/12/2016, da un controllo sul programma contabile in uso a questa Azienda, non ri-
sultano presenti in contabilità mentre la fattura n. 1765 del 31/12/2016, allo stato, non risulta liquidata".";
2. che, inoltre, "non ha fornito alcuna prova in giudizio sia in ordine all'esecuzione del-
le prestazioni delle quali richiede il pagamento, che pertanto si contestano e sia in or-
dine alla regolare esecuzione delle stesse e quindi al mancato superamento, nel periodo in questione, del tetto di spesa, attesa, per Giurisprudenza unanime, l'invalicabilità del predetto limite.";
3. la conclusione solo nell'anno 2017 del contratto relativo alle azionate prestazioni rese nel precedente anno 2016, precisando che tra l'altro che “nel caso di specie, avendo il centro sottoscritto il contratto, in data successiva all'esaurimento dei limiti di spesa,
senza aver effettuato alcuna contestazione, ha di fatto dimostrato di avere accettato i limiti di spesa e tutte le clausole in esso contenute");
4. che, ancora, la domanda è infondata nell'an in quanto "...il credito ingiunto che a di-
re della società risulterebbe certo, liquido ed esigibile, non può essere considerato va- lidamente azionato semplicemente perché costruito artificiosamente con atti non defini-
tivi; Esso è un credito non accertato non liquidato e quindi non esigibile. Tanto, come da orientamento costante della giurisprudenza per cui "un documento proveniente dal-
la parte che voglia giovarsene, non può costituire prova in favore della stessa, né de-
termina inversione dell'onere probatorio, nel caso in cui la parte contro la quale è pro-
dotto, contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esisten-
za"; precisando ancora che “in tema di onere della prova, è noto che compete a chi fa valere un qualsiasi diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a so-
stegno della propria pretesa e, in particolare, la corrispondenza delle prestazioni effet-
tuate a quelle rientranti in regime di accreditamento e, conseguentemente, di non aver sforato il tetto di spesa allegando prove documentali idonee in riferimento alla doman-
da di pagamento delle prestazioni sanitarie erogate)", nonché che "Nel caso specifico con comunicazione prot. n. 55691 del 21.10.2016 il Legale Rappresentante della [...]
centro ha provveduto ai Legali Rappresentanti dei Centri provvisoriamente Pt_1
accreditati per la branca di cardiologia la data di esaurimento dei limiti di spesa coin-
cidente con il 18 settembre 2016", con richiami di giurisprudenza anche in materia di regressione tariffaria;
5. che, infine, la domanda è infondata anche nel quantum, rispetto altresì alla applica-
zione degli interessi ex Dlgs 231/02 e ssmm, risultando in definitiva la pretesa creditoria mancante dei requisiti stessi di certezza-liquidità-esigibilità.
Parte Per tali riassunti motivi, l'istante chiedeva dunque caducarsi l'impugnato provve-
dimento monitorio (v., amplius, citazione oppositoria).
Controparte_1 in persona di Parte_2 (già di CP_3 ), all'uopo costituitasi, deduceva a sua volta la inammissibilità ed infondatezza della proposta op-
posizione di cui, pertanto, chiedeva il rigetto (v. comparsa di risposta).
In via preliminare, in ordine a detto punto 1. (questione di giurisdizione), occorre invero osservare -discutendosi in questa sede solo del pagamento o del mancato pagamento delle somme qui azionate, in chiave di dedotto inadempimento di parte opposta e senza che venga a tali fini in rilievo alcun esercizio di potere autoritativo da parte della P.A-
che si radica allora, pacificamente, la adita giurisdizione ordinaria.
In ordine al più articolato punto 2., ed anzitutto rispetto al fatto che la società istante non avrebbe fornito alcuna prova in giudizio circa l'esecuzione delle prestazioni delle quali
Parte richiede il pagamento e che qui l' contesta, deve evidenziarsi che risultano ab initio
allegati l'accreditamento, il contratto del 24/1/17 (salvo oltre) e le diverse fatture conta-
bili nella specie azionate, apparendo così idoneamente ricostruiti i fatti costitutivi della domanda (cfr. in generale per il principio Cass. 25584/18). A riguardo, l'opponente si limita a generiche deduzioni che, con le precisazioni che subito seguono, non appaiono idonee a confutare l'esecuzione e la natura delle rese prestazioni negoziali. Inoltre,
l'istante lamenta in sostanza, nel periodo, l'avvenuto superamento del tetto di spesa, ri-
sultante invece invalicabile come da costante e richiamata giurisprudenza di legittimità:
invero, occorre sul punto osservare, in generale, che, secondo la più recente interpreta-
zione della SupremaCorte (v. ad es. Cass. 4375/2023, con richiami), "...In tema di re-
munerazione delle prestazioni sanitarie fornite in regime di accreditamento, grava sulla
Part la dimostrazione del fatto, non costitutivo del diritto dell'attore ma impeditivo dell'accoglimento della pretesa della struttura sanitaria accreditata (v. Cass. Sez. I n.
5661-21), rappresentato dal superamento del tetto di spesa. In questo caso, ove cioe' la prova del superamento sia fornita, non e' possibile configurare alcun diritto della strut-
tura accreditata a ottenere il pagamento di prestazioni eseguite oltre tale limite (cfr.
ancora Cass. Sez. VI-2 n. 10182-21). IV. - Di nessun rilievo e' l'invocazione del princi-
pio di affidamento, perche' quello della regressione tariffaria e' un meccanismo conven-
zionalmente accettato dalle strutture sanitarie che operano nell'ambito del sistema sani-
tario nazionale, a prescindere dalle modalita' esecutive del monitoraggio suscettibile di essere demandato a eventuali tavoli tecnici. V. - Nel caso di specie la corte d'appello ha accertato che il tetto di spesa era stato superato, tanto che era stata disposta la regres-
sione tariffaria giusta Delib. 20 marzo 2009. La circostanza che tale Delib. fosse stata circostanza sulla quale ruota tutto l'argomentare della ricorrentecomunicata o meno- -non possiede alcuna incidenza sul profilo del pagamento della prestazione, proprio perche' l'elemento impeditivo della remunerazione e' integrato dal semplice fatto del superamento dei livelli di spesa. - Dopodiche' l'assunto incentrato sulla contestazione di tardivita' del monitoraggio svolto dal tavolo tecnico appositamente istituito implica una censura in fatto, oltre tutto non assistita dal necessario livello di autosufficienza a pro-
posito di cio' che era stato in effetti dedotto nelle fasi di merito. E in ogni caso impernia la tesi su un dato irrilevante. Deve essere affermato il principio per cui l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria al fine di osservare i limiti di spesa non e' su-
bordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, ne'
al ritardo o imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire i controlli per il tra-
mite dei cd. tavoli tecnici, perche' codesti - come riconosciuto anche dalla giurispru- denza amministrativa sono organi di fonte contrattuale a cui partecipano pure i rap-
-
presentanti aziendali e delle associazioni di categoria piu' rappresentative (per tutte,
Cons. Stato n. 207-16); sicche' hanno semplicemente lo scopo di contenere la remune-
razione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati e con impiego delle risorse di-
sponibili e programmate, le quali a loro volta recepiscono il quadro delle risorse e dei vincoli determinati con legge statale (v. Cons. Stato n. 4540-13 e Cons. Stato n. 679-
13). Viceversa il rapporto di accreditamento, pur avendo natura speciale, si fonda sulla valenza dei principi consensualistici e di partecipazione, anche a fronte della direzione e gestione del sistema assistenziale sanitario pubblico. Ne segue che non puo' trovare ingresso in questa sede la censura implicante la tardivita' del monitoraggio, ne' quella afferente all'attivita' imputabile al tavolo tecnico, perche' di nessuna rilevanza ai fini dell'obbligazione di pagamento correlata al rispetto dei tetti di spesa". Sicchè, per
Parte quanto qui interessi, è la a dover indicare e fornire la prova dello sforamento dei limiti di spesa e, inoltre, deve far ciò mediante l'adozione di una completa ed esaustiva delibera direttoriale. Infatti, come poi si osserva altresì in sede distrettuale, "...il con-
Part tratto demanda all il controllo in ordine al rispetto del limite di spesa (cfr. artt. 5 e
6, sia pure con la collaborazione, non essenziale, del tavolo tecnico), per cui è l'ente pubblico il soggetto in possesso dei dati attestanti l'eventuale superamento del budget annuale o trimestrale;
inoltre, il superamento dipende dall'insieme delle prestazioni eseguite dalle varie strutture accreditate,. sicché il singolo centro, in mancanza di co-
municazioni preventive...non è in grado di sapere quando si verificherà l'eventuale raggiungimento del limite di spesa Ciò posto, va rilevato che nel caso in esame, diver- samente di quanto affermato dal Tribunale, 1, Partnon ha assolto l'onere a suo carico, in quanto la nota prodotta n. 4757/2015 del 12 giugno 2015 costituisce una mera comuni-
cazione interna,... e, comunque, redatta successivamente alla notifica del decreto in-
giuntivo, come si rileva agevolmente dalla sua semplice lettura, tenuto conto che sulla stessa nota, con riferimento all'oggetto, si legge la dicitura "...per decreto ingiuntivo n.
955/2015/rif. 596/15 C.E.M. (notificato il...) Riscontro". Essa, indubbiamente, è di provenienza esclusiva dalla stessa parte che intende avvalersene a fini istruttori e, come tale, non è dotata di adeguata forza probatoria. Invero, la suddetta nota non presuppo-
ne, né fa riferimento alla regressione tariffaria unica, ma si limita ad affermare che nulla era dovuto in rapporto al richiamato decreto ingiuntivo. Né da altri documenti prodotti dall'opponente in primo grado può desumersi l'avvenuto espletamento del pro-
cedimento finalizzato ad applicare la regressione tariffaria regolata dall'allegato C del-
la delibera della delibera regionale n. 1268 del 2008 e richiamata dall'art. 5, comma 3,
del contratto, in mancanza di una nota trasmessa a mezzo pec.... Infine, non risulta prodotto l'unico atto in grado di dirimere in via definitiva la questione, ossia una deli-
bera del direttore generale dell Pt_3 preso atto dei dati a consuntivo e dei lavori del tavolo tecnico, e quindi previa apposita istruttoria, attestava lo sforamento del tetto e la data in cui esso si sarebbe verificato e indicava la parte di fatturato di ciascun cen-
tro non remunerabile perché resa ultra budget. In base al comma 3 dell'art. 5 del con-
Part tratto (articolo rubricato "criteri di remunerazione delle prestazioni"), I avrebbe
dovuto comunicare a ciascun centro privato “la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa" e "la data prevedibile di raggiungimento del 10% di consumo del limite di spesa nonché la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo". Il comma 3 enuncia anche la seguente regola: "ai fini della remunerazione delle pre-
stazioni subito prima e dopo l'eventuale superamento del limite di spesa, si applicherà
la seguente regola: a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a con-
Part suntivo prima della data prevista nell'ultima comunicazione effettuata dalla _nei
mesi scorsi in base alla proiezione dei limiti di spesa dell'anno precedente, a tutte le
Part prestazioni di quella / branca erogate dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa, si applicherà la regressione tariffaria di cui all'allegato C) alla delibera n. 1268/08, in modo da far rientrare la spesa nei limiti pre-
fissati; mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di in-
dennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa;
b) qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia veri-
ficato a consuntivo in una data successiva rispetto all'ultima data di previsione di esau-
rimento del limite di spesa comunicata...nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa". In forza del regolamento contrattuale sino ad ora illustrato, 1 Part avrebbe dovuto comunicare tempestivamente la data prevedibile di raggiungimento del 100% di consumo del limite di spesa nonché
la data finale di raggiungimento di dette percentuali di consumo. Alla luce di quanto precede deve concludersi che l'##### non ha provato il fatto estintivo della pretesa credi-
toria, diversamente da quanto opinato dal giudice di primo grado. Né potrebbe ritener-
si che quanto precede sia incompatibile con il potere di programmazione economica in materia sanitaria attribuito alle singole ### né scalfisce il principio in base al quale le remunerazioni spettanti ai centri non possono superare il tetto di branca: ed infatti, alla base della ricostruzione di questo Collegio vi è l'evidente considerazione che con la sti-
pula dei contratti le ### sanitarie locali si vincolano al regolamento contrattuale, con la conseguenza che, per riportare la spesa nei limiti del tetto, devono osservare quanto stabilito in contratto (in armonia con il principio pacta sunt servanda)..." (App.Napoli
n. 510/2024, con ampi richiami) (enfasi aggiunte) : in pratica, come sopra, se il supera- mento dipende dall'insieme delle prestazioni eseguite dalle varie strutture accreditate occorrerà allora l'indicazione e refertazione non della isolata percentuale (e data) di as-
sunto sforamento del singolo centro accreditato quanto, piuttosto, quelle di tutti i centri accreditati di macroarea che, nell'insieme, generino appunto la eventuale eccedenza di spesa, non potendo invero nemmeno escludersi, a priori, che il contributo di spesa in-
dotto dal solo centro considerato non riesca però a bucare e violare, senza il calcolo contestuale della percentuale riferibile a tutte le altre strutture di settore, il complessivo limite di spesa sanitaria. Né bastano allo scopo, come si è parimenti detto, mere note o atti di parti che, come tali, mancano di adeguata forza probatoria, mancando, anche nel-
la specie, l'unico atto in grado di dirimere in via definitiva la questione, ossia una deli-
Parte bera del direttore generale dell' rivolta e riferita a tutte le strutture di macroarea (v.
App.Napoli 510/2024 cit. con richiami). In sintesi, ed in ogni caso, serve soprattutto una tale dell'organo rappresentativo, unitaria e completa, comprensiva della indicazione di tutte le strutture di settore che dettagli a consuntivo, precisamente, sia la data di sfo-
ramento che la percentuale di contributo individuale da ciascuna di esse fornito, sì da avere altresì l'indicazione della intera somma eventualmente debordante il fissato tetto di spesa. Un tale documento proveniente dal legale rapp.te dell'ente sanitario, munito delle indicate descrizioni, e quindi dotato di una siffatta esaustività soggettiva/oggettiva,
non risulta però in atti (v. oltre), ciò che, in via di indimostrata eccezione, non consente perciò di paralizzare la esercitata pretesa creditoria, fondata costitutivamente sull'accreditamento del centro convenzionato (giusto decreto commissariale del
4/11/16), sull'allegato contratto del 24/1/2017 (per l'esercizio 2016), sulle premesse fat-
ture elettroniche (fattura n. 1548 del 4 ottobre 2016 ottobre - di € 6.809,80, fattura n.
1682 del 6 dicembre 2016 novembre- di € 18.633,07; fattura n. 1765 del 31 dicembre
2016 dicembre- di €13.634,77) e sulla concomitante circostanza per cui l'effettivo svolgimento delle rese prestazioni sanitarie non risulta efficacemente contrastato. In
pratica, e come si è appena visto, le note asline non sono munite di adeguata forza pro-
batoria, occorrendo piuttosto, in loro luogo, una dirimente attestazione del direttore ge- nerale dell'ente pubblico sanitario -da egli rappresentato- nelle quali si dia appunto atto,
in base alla espletata istruttoria, delle percentuali di sforamento del tetto di spesa impu-
tabili sia al centro accreditato/interessato sia, nell'insieme, alle altre strutture conven-
zionate di comune macroarea, sì da conseguire, sul riferito piano oggettivo/soggettivo,
una completa ed esaustiva verifica, idonea, in tal modo, ad accertare ed indicare la parte di fatturato di ciascun centro non remunerabile perché resa ultra budget. In particola-
re, la invocata e suindicata nota direttoriale del 21/10/16 (n. 55691), che rileva al 18
settembre 2016 il superamento del tetto di spesa della branca di cardiologia in base ai dati informatici aziendali, non indica però il numero dei centri eccedenti, la per-
centuale e la porzione in danaro di tale eccedenza imputabile a ciascuno di essi e,
dunque, non consente di verificare, in virtù dei riferiti principii giurisprudenziali,
se, chi e in quale entità abbia in concreto sforato il limite di spesa. Di qui la sua inadeguatezza probatoria in sede processuale.
Né risulta idonea regressione tariffaria.
Quanto poi al premesso punto 3., l'opponente ritiene che, avendo il centro sottoscritto il contratto, in data successiva all'esaurimento dei limiti di spesa, senza aver effettuato alcuna contestazione, ha di fatto dimostrato di avere accettato i limiti di spesa e tutte le clausole in esso contenute (v. sopra): ma, invero, la circostanza di aver finalmente sti-
pulato un negozio solo (nel 2017) oltre l'anno solare delle rese prestazioni (2016) non equivale, non automaticamente od immediatamente, ad un contegno creditorio di non contestazione dei limiti di spesa e -quindi- non equivale alla accettazione di un tale de-
dotto superamento, avendo piuttosto il centro convenzionato prioritario interesse a con-
cludere e stipulare la scrittura in origine appunto mancante, specie in tempi in cui, e fi-
no a pronunce più recenti, non si erano ancora formati univoci principii di legittimità.
Allora la questione per così dire si sposta, nel senso cioè di dover verificare se sia valido o idoneo un tale modus procedentdi, connotato dalla successiva stipula del negozio inter partes. Ebbene, secondo la più recente interpretazione di nomofilachia -Cass. 17/4/25,
Parte unitamente ad altre-, la obbligata è vincolata al pagamento delle prestazioni rese nei limiti del previsto tetto di spesa anche nella iniziale assenza di un formale contratto scritto, potendo poi sostanzialmente operare il successivo contratto in forma retroattiva
Parte (cfr. Cass. 16687/25 e Cass. 16221/25). Ma, può aggiungersi, a condizione che la a ciò onerata, provi idoneamente che l'integrale adempimento e quindi il superamento del tetto stesso siano effettivamente intervenuti per l'anno di riferimento, tenendo inol-
tre presente che la clausola di salvaguardia non paralizza le azioni volte ad ottenere la remunerazione delle prestazioni rese, non incidendo infatti ciò sulla fase di attuazione del rapporto e sulle problematiche inerenti al superamento “in concreto" dei limiti di esborso in parola (v. Cass. 3181/25). In particolare, come si è detto più volte a proposi-
to di siffatta necessaria modalità con cui provare l'extrabudget, APP. Pt 1 510/2024
cit. ribadisce che l'ente sanitario deve produrre "...l'unico atto in grado di dirimere in via definitiva la questione, ossia una delibera del direttore generale dell Pt_3 pre-
so atto dei dati a consuntivo e dei lavori del tavolo tecnico, e quindi previa apposita istruttoria, attestava lo sforamento del tetto e la data in cui esso si sarebbe verificato e indicava la parte di fatturato di ciascun centro non remunerabile perché resa ultra budget" questo necessario e specifico atto, tuttavia, non risulta emesso, non nelle mo-
dalità richieste e, quindi, non con le occorrenti caratteristiche descrittive e funzionali (v.
prima).
In ordine poi al suindicato punto 4., deve evidenziarsi che la certezza-liquidità-
esigibilità del credito è ben data, nel caso in esame, dal ricordato insieme, sul piano co-
stitutivo qui non idoneamente confutato, di accreditamento/contratto/fatturazione, non occorrendo affatto dei dedotti atti definitivi per agire in via monitoria laddove inoltre, in particolare, non sono presenti solo atti creditorii unilaterali (fatture) ma anche atti di propria provenienza pubblicisticaa (accreditamento) ed atto di volontà comune (contrat-
to), risultando in tal modo infondata, o almeno improvata, anche la censura in rassegna.
Infine, quanto al premesso punto 5., gli interessi ex DLGS 231/02 e ssmm sono ormai ritenuti pienamente applicabili anche al tipo di fattispecie in esame quali transazioni commerciali (cfr. ad es. SSUU 35092/23, con ampi richiami), con il generale effetto, dunque, che la opposta consistenza creditoria appare nell'insieme dovuta.
Ne discende che il centro convenzionato abbia documentato i fatti costitutivi della pro-
pria domanda mentre che, dal canto suo, l'ente pubblico opponente non ha invece suffi-
cientemente comprovato le proprie contrarie eccezioni.
Da ciò deriva la legittimità della ingiunta debenza di euro 39.077,64 oltre interessi ex
DLGS 231/02 come richiesti in ricorso monitorio e in tale guisa riconosciuti in decreto ingiuntivo, con richiamo appunto al ricorso medesimo (nel cui corpo si domandano proprio gli interessi ex DLGS 231/02, a decorrere dalla maturazione di ciascun credito).
In definitiva, la proposta opposizione monitoria deve essere rigetta, dichiarandosi per l'effetto la esecutività dell'impugnato provvedimento di pagamento.
Le spese di lite, della fase oppositoria, seguono infine la soccombenza di parte opponen-
te e si liquidano, come in dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore opposto dichiaratosi antistatario.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla opposizione monitoria proposta con ci-
tazione notificata il 27-9-22 a mezzo PEC da Parte_1 così provvede:
a)respinge la proposta opposizione monitoria e dichiara la esecutività del decreto in-
giuntivo n. 4852/22;
b)condanna Parte_1 a pagare le spese di giudizio oppositorio che liquida in complessivi euro 2.500,00, oltre forfettarie-CPA-IVA come per legge, con attribuzio-
ne in favore del procuratore opposto dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli in data 31/7/25. Il giudice unico
Antonio Attanasio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - X sezione civile - in persona del giudice unico dott. Antonio
Attanasio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 22414 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
(CF-P.IVA P.IVA_1 ), in persona del Direttore generale p.t., Parte_1
rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente come in atti dagli avv. ti Gel-
somina D'Antonio ed Armando Vitiello, elett.te dom.ta come in atti,
OPPONENNTE
E
con sede in Pt_1 in via Canonico Scherillo, n. Controparte_1
,
8/A, P. IVA P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, dott.ssa
,
elettivamente domiciliata in Pt_1 via S. Lucia, n. 15, presso lo stu- Parte_2
dio dell'avvocato Luca Rubinacci, giusta procura in atti e presso di lui dom.to,
OPPOSTO
CONCLUSIONI - Come da verbale di ultima udienza, in trattazione scritta. Ragioni di Fatto e Diritto
Con citazione notificata il 27-9-22 a mezzo PEC, Parte_1 si opponeva al
"...al decreto ingiuntivo n° 4852/22 - reso dal Tribunale di Napoli e notificato in data
Controparte_1 con il quale 18.07.2022 in favore della società ricorrente [
'il pagamento della somma di € veniva ingiunto all' Controparte_2
39.077,64 per sorta capitale, relativa a prestazioni di "assistenza specialistica ambula-
toriale branca di cardiologia" mesi ottobre, novembre e dicembre 2016, oltre interessi moratori oltre esborsi per euro 286,00 e compensi per euro 1305,00 (più forfettarie -
cpa-iva come per legge". A riguardo, in sintesi, l'istante eccepisce :
1. il difetto di giurisdizione, l'inesistenza dei titoli (deducendo tra l'altro che, “A riprova di ciò, si legga la nota prot. n. 184747 del 25.07.2022, in atti depositata come prova e rubricata al n. 4, a firma del Responsabile della Uoc Gestione Economico Finanziaria
...si rappresenta che le fatture nn. 1548 del 04/10/2016 e n. 1682 del dell Part
06/12/2016, da un controllo sul programma contabile in uso a questa Azienda, non ri-
sultano presenti in contabilità mentre la fattura n. 1765 del 31/12/2016, allo stato, non risulta liquidata".";
2. che, inoltre, "non ha fornito alcuna prova in giudizio sia in ordine all'esecuzione del-
le prestazioni delle quali richiede il pagamento, che pertanto si contestano e sia in or-
dine alla regolare esecuzione delle stesse e quindi al mancato superamento, nel periodo in questione, del tetto di spesa, attesa, per Giurisprudenza unanime, l'invalicabilità del predetto limite.";
3. la conclusione solo nell'anno 2017 del contratto relativo alle azionate prestazioni rese nel precedente anno 2016, precisando che tra l'altro che “nel caso di specie, avendo il centro sottoscritto il contratto, in data successiva all'esaurimento dei limiti di spesa,
senza aver effettuato alcuna contestazione, ha di fatto dimostrato di avere accettato i limiti di spesa e tutte le clausole in esso contenute");
4. che, ancora, la domanda è infondata nell'an in quanto "...il credito ingiunto che a di-
re della società risulterebbe certo, liquido ed esigibile, non può essere considerato va- lidamente azionato semplicemente perché costruito artificiosamente con atti non defini-
tivi; Esso è un credito non accertato non liquidato e quindi non esigibile. Tanto, come da orientamento costante della giurisprudenza per cui "un documento proveniente dal-
la parte che voglia giovarsene, non può costituire prova in favore della stessa, né de-
termina inversione dell'onere probatorio, nel caso in cui la parte contro la quale è pro-
dotto, contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esisten-
za"; precisando ancora che “in tema di onere della prova, è noto che compete a chi fa valere un qualsiasi diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a so-
stegno della propria pretesa e, in particolare, la corrispondenza delle prestazioni effet-
tuate a quelle rientranti in regime di accreditamento e, conseguentemente, di non aver sforato il tetto di spesa allegando prove documentali idonee in riferimento alla doman-
da di pagamento delle prestazioni sanitarie erogate)", nonché che "Nel caso specifico con comunicazione prot. n. 55691 del 21.10.2016 il Legale Rappresentante della [...]
centro ha provveduto ai Legali Rappresentanti dei Centri provvisoriamente Pt_1
accreditati per la branca di cardiologia la data di esaurimento dei limiti di spesa coin-
cidente con il 18 settembre 2016", con richiami di giurisprudenza anche in materia di regressione tariffaria;
5. che, infine, la domanda è infondata anche nel quantum, rispetto altresì alla applica-
zione degli interessi ex Dlgs 231/02 e ssmm, risultando in definitiva la pretesa creditoria mancante dei requisiti stessi di certezza-liquidità-esigibilità.
Parte Per tali riassunti motivi, l'istante chiedeva dunque caducarsi l'impugnato provve-
dimento monitorio (v., amplius, citazione oppositoria).
Controparte_1 in persona di Parte_2 (già di CP_3 ), all'uopo costituitasi, deduceva a sua volta la inammissibilità ed infondatezza della proposta op-
posizione di cui, pertanto, chiedeva il rigetto (v. comparsa di risposta).
In via preliminare, in ordine a detto punto 1. (questione di giurisdizione), occorre invero osservare -discutendosi in questa sede solo del pagamento o del mancato pagamento delle somme qui azionate, in chiave di dedotto inadempimento di parte opposta e senza che venga a tali fini in rilievo alcun esercizio di potere autoritativo da parte della P.A-
che si radica allora, pacificamente, la adita giurisdizione ordinaria.
In ordine al più articolato punto 2., ed anzitutto rispetto al fatto che la società istante non avrebbe fornito alcuna prova in giudizio circa l'esecuzione delle prestazioni delle quali
Parte richiede il pagamento e che qui l' contesta, deve evidenziarsi che risultano ab initio
allegati l'accreditamento, il contratto del 24/1/17 (salvo oltre) e le diverse fatture conta-
bili nella specie azionate, apparendo così idoneamente ricostruiti i fatti costitutivi della domanda (cfr. in generale per il principio Cass. 25584/18). A riguardo, l'opponente si limita a generiche deduzioni che, con le precisazioni che subito seguono, non appaiono idonee a confutare l'esecuzione e la natura delle rese prestazioni negoziali. Inoltre,
l'istante lamenta in sostanza, nel periodo, l'avvenuto superamento del tetto di spesa, ri-
sultante invece invalicabile come da costante e richiamata giurisprudenza di legittimità:
invero, occorre sul punto osservare, in generale, che, secondo la più recente interpreta-
zione della SupremaCorte (v. ad es. Cass. 4375/2023, con richiami), "...In tema di re-
munerazione delle prestazioni sanitarie fornite in regime di accreditamento, grava sulla
Part la dimostrazione del fatto, non costitutivo del diritto dell'attore ma impeditivo dell'accoglimento della pretesa della struttura sanitaria accreditata (v. Cass. Sez. I n.
5661-21), rappresentato dal superamento del tetto di spesa. In questo caso, ove cioe' la prova del superamento sia fornita, non e' possibile configurare alcun diritto della strut-
tura accreditata a ottenere il pagamento di prestazioni eseguite oltre tale limite (cfr.
ancora Cass. Sez. VI-2 n. 10182-21). IV. - Di nessun rilievo e' l'invocazione del princi-
pio di affidamento, perche' quello della regressione tariffaria e' un meccanismo conven-
zionalmente accettato dalle strutture sanitarie che operano nell'ambito del sistema sani-
tario nazionale, a prescindere dalle modalita' esecutive del monitoraggio suscettibile di essere demandato a eventuali tavoli tecnici. V. - Nel caso di specie la corte d'appello ha accertato che il tetto di spesa era stato superato, tanto che era stata disposta la regres-
sione tariffaria giusta Delib. 20 marzo 2009. La circostanza che tale Delib. fosse stata circostanza sulla quale ruota tutto l'argomentare della ricorrentecomunicata o meno- -non possiede alcuna incidenza sul profilo del pagamento della prestazione, proprio perche' l'elemento impeditivo della remunerazione e' integrato dal semplice fatto del superamento dei livelli di spesa. - Dopodiche' l'assunto incentrato sulla contestazione di tardivita' del monitoraggio svolto dal tavolo tecnico appositamente istituito implica una censura in fatto, oltre tutto non assistita dal necessario livello di autosufficienza a pro-
posito di cio' che era stato in effetti dedotto nelle fasi di merito. E in ogni caso impernia la tesi su un dato irrilevante. Deve essere affermato il principio per cui l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria al fine di osservare i limiti di spesa non e' su-
bordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, ne'
al ritardo o imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire i controlli per il tra-
mite dei cd. tavoli tecnici, perche' codesti - come riconosciuto anche dalla giurispru- denza amministrativa sono organi di fonte contrattuale a cui partecipano pure i rap-
-
presentanti aziendali e delle associazioni di categoria piu' rappresentative (per tutte,
Cons. Stato n. 207-16); sicche' hanno semplicemente lo scopo di contenere la remune-
razione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati e con impiego delle risorse di-
sponibili e programmate, le quali a loro volta recepiscono il quadro delle risorse e dei vincoli determinati con legge statale (v. Cons. Stato n. 4540-13 e Cons. Stato n. 679-
13). Viceversa il rapporto di accreditamento, pur avendo natura speciale, si fonda sulla valenza dei principi consensualistici e di partecipazione, anche a fronte della direzione e gestione del sistema assistenziale sanitario pubblico. Ne segue che non puo' trovare ingresso in questa sede la censura implicante la tardivita' del monitoraggio, ne' quella afferente all'attivita' imputabile al tavolo tecnico, perche' di nessuna rilevanza ai fini dell'obbligazione di pagamento correlata al rispetto dei tetti di spesa". Sicchè, per
Parte quanto qui interessi, è la a dover indicare e fornire la prova dello sforamento dei limiti di spesa e, inoltre, deve far ciò mediante l'adozione di una completa ed esaustiva delibera direttoriale. Infatti, come poi si osserva altresì in sede distrettuale, "...il con-
Part tratto demanda all il controllo in ordine al rispetto del limite di spesa (cfr. artt. 5 e
6, sia pure con la collaborazione, non essenziale, del tavolo tecnico), per cui è l'ente pubblico il soggetto in possesso dei dati attestanti l'eventuale superamento del budget annuale o trimestrale;
inoltre, il superamento dipende dall'insieme delle prestazioni eseguite dalle varie strutture accreditate,. sicché il singolo centro, in mancanza di co-
municazioni preventive...non è in grado di sapere quando si verificherà l'eventuale raggiungimento del limite di spesa Ciò posto, va rilevato che nel caso in esame, diver- samente di quanto affermato dal Tribunale, 1, Partnon ha assolto l'onere a suo carico, in quanto la nota prodotta n. 4757/2015 del 12 giugno 2015 costituisce una mera comuni-
cazione interna,... e, comunque, redatta successivamente alla notifica del decreto in-
giuntivo, come si rileva agevolmente dalla sua semplice lettura, tenuto conto che sulla stessa nota, con riferimento all'oggetto, si legge la dicitura "...per decreto ingiuntivo n.
955/2015/rif. 596/15 C.E.M. (notificato il...) Riscontro". Essa, indubbiamente, è di provenienza esclusiva dalla stessa parte che intende avvalersene a fini istruttori e, come tale, non è dotata di adeguata forza probatoria. Invero, la suddetta nota non presuppo-
ne, né fa riferimento alla regressione tariffaria unica, ma si limita ad affermare che nulla era dovuto in rapporto al richiamato decreto ingiuntivo. Né da altri documenti prodotti dall'opponente in primo grado può desumersi l'avvenuto espletamento del pro-
cedimento finalizzato ad applicare la regressione tariffaria regolata dall'allegato C del-
la delibera della delibera regionale n. 1268 del 2008 e richiamata dall'art. 5, comma 3,
del contratto, in mancanza di una nota trasmessa a mezzo pec.... Infine, non risulta prodotto l'unico atto in grado di dirimere in via definitiva la questione, ossia una deli-
bera del direttore generale dell Pt_3 preso atto dei dati a consuntivo e dei lavori del tavolo tecnico, e quindi previa apposita istruttoria, attestava lo sforamento del tetto e la data in cui esso si sarebbe verificato e indicava la parte di fatturato di ciascun cen-
tro non remunerabile perché resa ultra budget. In base al comma 3 dell'art. 5 del con-
Part tratto (articolo rubricato "criteri di remunerazione delle prestazioni"), I avrebbe
dovuto comunicare a ciascun centro privato “la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa" e "la data prevedibile di raggiungimento del 10% di consumo del limite di spesa nonché la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo". Il comma 3 enuncia anche la seguente regola: "ai fini della remunerazione delle pre-
stazioni subito prima e dopo l'eventuale superamento del limite di spesa, si applicherà
la seguente regola: a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a con-
Part suntivo prima della data prevista nell'ultima comunicazione effettuata dalla _nei
mesi scorsi in base alla proiezione dei limiti di spesa dell'anno precedente, a tutte le
Part prestazioni di quella / branca erogate dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa, si applicherà la regressione tariffaria di cui all'allegato C) alla delibera n. 1268/08, in modo da far rientrare la spesa nei limiti pre-
fissati; mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di in-
dennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa;
b) qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia veri-
ficato a consuntivo in una data successiva rispetto all'ultima data di previsione di esau-
rimento del limite di spesa comunicata...nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa". In forza del regolamento contrattuale sino ad ora illustrato, 1 Part avrebbe dovuto comunicare tempestivamente la data prevedibile di raggiungimento del 100% di consumo del limite di spesa nonché
la data finale di raggiungimento di dette percentuali di consumo. Alla luce di quanto precede deve concludersi che l'##### non ha provato il fatto estintivo della pretesa credi-
toria, diversamente da quanto opinato dal giudice di primo grado. Né potrebbe ritener-
si che quanto precede sia incompatibile con il potere di programmazione economica in materia sanitaria attribuito alle singole ### né scalfisce il principio in base al quale le remunerazioni spettanti ai centri non possono superare il tetto di branca: ed infatti, alla base della ricostruzione di questo Collegio vi è l'evidente considerazione che con la sti-
pula dei contratti le ### sanitarie locali si vincolano al regolamento contrattuale, con la conseguenza che, per riportare la spesa nei limiti del tetto, devono osservare quanto stabilito in contratto (in armonia con il principio pacta sunt servanda)..." (App.Napoli
n. 510/2024, con ampi richiami) (enfasi aggiunte) : in pratica, come sopra, se il supera- mento dipende dall'insieme delle prestazioni eseguite dalle varie strutture accreditate occorrerà allora l'indicazione e refertazione non della isolata percentuale (e data) di as-
sunto sforamento del singolo centro accreditato quanto, piuttosto, quelle di tutti i centri accreditati di macroarea che, nell'insieme, generino appunto la eventuale eccedenza di spesa, non potendo invero nemmeno escludersi, a priori, che il contributo di spesa in-
dotto dal solo centro considerato non riesca però a bucare e violare, senza il calcolo contestuale della percentuale riferibile a tutte le altre strutture di settore, il complessivo limite di spesa sanitaria. Né bastano allo scopo, come si è parimenti detto, mere note o atti di parti che, come tali, mancano di adeguata forza probatoria, mancando, anche nel-
la specie, l'unico atto in grado di dirimere in via definitiva la questione, ossia una deli-
Parte bera del direttore generale dell' rivolta e riferita a tutte le strutture di macroarea (v.
App.Napoli 510/2024 cit. con richiami). In sintesi, ed in ogni caso, serve soprattutto una tale dell'organo rappresentativo, unitaria e completa, comprensiva della indicazione di tutte le strutture di settore che dettagli a consuntivo, precisamente, sia la data di sfo-
ramento che la percentuale di contributo individuale da ciascuna di esse fornito, sì da avere altresì l'indicazione della intera somma eventualmente debordante il fissato tetto di spesa. Un tale documento proveniente dal legale rapp.te dell'ente sanitario, munito delle indicate descrizioni, e quindi dotato di una siffatta esaustività soggettiva/oggettiva,
non risulta però in atti (v. oltre), ciò che, in via di indimostrata eccezione, non consente perciò di paralizzare la esercitata pretesa creditoria, fondata costitutivamente sull'accreditamento del centro convenzionato (giusto decreto commissariale del
4/11/16), sull'allegato contratto del 24/1/2017 (per l'esercizio 2016), sulle premesse fat-
ture elettroniche (fattura n. 1548 del 4 ottobre 2016 ottobre - di € 6.809,80, fattura n.
1682 del 6 dicembre 2016 novembre- di € 18.633,07; fattura n. 1765 del 31 dicembre
2016 dicembre- di €13.634,77) e sulla concomitante circostanza per cui l'effettivo svolgimento delle rese prestazioni sanitarie non risulta efficacemente contrastato. In
pratica, e come si è appena visto, le note asline non sono munite di adeguata forza pro-
batoria, occorrendo piuttosto, in loro luogo, una dirimente attestazione del direttore ge- nerale dell'ente pubblico sanitario -da egli rappresentato- nelle quali si dia appunto atto,
in base alla espletata istruttoria, delle percentuali di sforamento del tetto di spesa impu-
tabili sia al centro accreditato/interessato sia, nell'insieme, alle altre strutture conven-
zionate di comune macroarea, sì da conseguire, sul riferito piano oggettivo/soggettivo,
una completa ed esaustiva verifica, idonea, in tal modo, ad accertare ed indicare la parte di fatturato di ciascun centro non remunerabile perché resa ultra budget. In particola-
re, la invocata e suindicata nota direttoriale del 21/10/16 (n. 55691), che rileva al 18
settembre 2016 il superamento del tetto di spesa della branca di cardiologia in base ai dati informatici aziendali, non indica però il numero dei centri eccedenti, la per-
centuale e la porzione in danaro di tale eccedenza imputabile a ciascuno di essi e,
dunque, non consente di verificare, in virtù dei riferiti principii giurisprudenziali,
se, chi e in quale entità abbia in concreto sforato il limite di spesa. Di qui la sua inadeguatezza probatoria in sede processuale.
Né risulta idonea regressione tariffaria.
Quanto poi al premesso punto 3., l'opponente ritiene che, avendo il centro sottoscritto il contratto, in data successiva all'esaurimento dei limiti di spesa, senza aver effettuato alcuna contestazione, ha di fatto dimostrato di avere accettato i limiti di spesa e tutte le clausole in esso contenute (v. sopra): ma, invero, la circostanza di aver finalmente sti-
pulato un negozio solo (nel 2017) oltre l'anno solare delle rese prestazioni (2016) non equivale, non automaticamente od immediatamente, ad un contegno creditorio di non contestazione dei limiti di spesa e -quindi- non equivale alla accettazione di un tale de-
dotto superamento, avendo piuttosto il centro convenzionato prioritario interesse a con-
cludere e stipulare la scrittura in origine appunto mancante, specie in tempi in cui, e fi-
no a pronunce più recenti, non si erano ancora formati univoci principii di legittimità.
Allora la questione per così dire si sposta, nel senso cioè di dover verificare se sia valido o idoneo un tale modus procedentdi, connotato dalla successiva stipula del negozio inter partes. Ebbene, secondo la più recente interpretazione di nomofilachia -Cass. 17/4/25,
Parte unitamente ad altre-, la obbligata è vincolata al pagamento delle prestazioni rese nei limiti del previsto tetto di spesa anche nella iniziale assenza di un formale contratto scritto, potendo poi sostanzialmente operare il successivo contratto in forma retroattiva
Parte (cfr. Cass. 16687/25 e Cass. 16221/25). Ma, può aggiungersi, a condizione che la a ciò onerata, provi idoneamente che l'integrale adempimento e quindi il superamento del tetto stesso siano effettivamente intervenuti per l'anno di riferimento, tenendo inol-
tre presente che la clausola di salvaguardia non paralizza le azioni volte ad ottenere la remunerazione delle prestazioni rese, non incidendo infatti ciò sulla fase di attuazione del rapporto e sulle problematiche inerenti al superamento “in concreto" dei limiti di esborso in parola (v. Cass. 3181/25). In particolare, come si è detto più volte a proposi-
to di siffatta necessaria modalità con cui provare l'extrabudget, APP. Pt 1 510/2024
cit. ribadisce che l'ente sanitario deve produrre "...l'unico atto in grado di dirimere in via definitiva la questione, ossia una delibera del direttore generale dell Pt_3 pre-
so atto dei dati a consuntivo e dei lavori del tavolo tecnico, e quindi previa apposita istruttoria, attestava lo sforamento del tetto e la data in cui esso si sarebbe verificato e indicava la parte di fatturato di ciascun centro non remunerabile perché resa ultra budget" questo necessario e specifico atto, tuttavia, non risulta emesso, non nelle mo-
dalità richieste e, quindi, non con le occorrenti caratteristiche descrittive e funzionali (v.
prima).
In ordine poi al suindicato punto 4., deve evidenziarsi che la certezza-liquidità-
esigibilità del credito è ben data, nel caso in esame, dal ricordato insieme, sul piano co-
stitutivo qui non idoneamente confutato, di accreditamento/contratto/fatturazione, non occorrendo affatto dei dedotti atti definitivi per agire in via monitoria laddove inoltre, in particolare, non sono presenti solo atti creditorii unilaterali (fatture) ma anche atti di propria provenienza pubblicisticaa (accreditamento) ed atto di volontà comune (contrat-
to), risultando in tal modo infondata, o almeno improvata, anche la censura in rassegna.
Infine, quanto al premesso punto 5., gli interessi ex DLGS 231/02 e ssmm sono ormai ritenuti pienamente applicabili anche al tipo di fattispecie in esame quali transazioni commerciali (cfr. ad es. SSUU 35092/23, con ampi richiami), con il generale effetto, dunque, che la opposta consistenza creditoria appare nell'insieme dovuta.
Ne discende che il centro convenzionato abbia documentato i fatti costitutivi della pro-
pria domanda mentre che, dal canto suo, l'ente pubblico opponente non ha invece suffi-
cientemente comprovato le proprie contrarie eccezioni.
Da ciò deriva la legittimità della ingiunta debenza di euro 39.077,64 oltre interessi ex
DLGS 231/02 come richiesti in ricorso monitorio e in tale guisa riconosciuti in decreto ingiuntivo, con richiamo appunto al ricorso medesimo (nel cui corpo si domandano proprio gli interessi ex DLGS 231/02, a decorrere dalla maturazione di ciascun credito).
In definitiva, la proposta opposizione monitoria deve essere rigetta, dichiarandosi per l'effetto la esecutività dell'impugnato provvedimento di pagamento.
Le spese di lite, della fase oppositoria, seguono infine la soccombenza di parte opponen-
te e si liquidano, come in dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore opposto dichiaratosi antistatario.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla opposizione monitoria proposta con ci-
tazione notificata il 27-9-22 a mezzo PEC da Parte_1 così provvede:
a)respinge la proposta opposizione monitoria e dichiara la esecutività del decreto in-
giuntivo n. 4852/22;
b)condanna Parte_1 a pagare le spese di giudizio oppositorio che liquida in complessivi euro 2.500,00, oltre forfettarie-CPA-IVA come per legge, con attribuzio-
ne in favore del procuratore opposto dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli in data 31/7/25. Il giudice unico
Antonio Attanasio