CA
Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/07/2025, n. 3935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3935 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Caterina di Martino - Consigliere - Relatore - ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2739/2019, pubblicata il 12 dicembre 2019, iscritto al n. 3089/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, pendente
TRA
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 con sede in S. Antonio Abate (NA), via Casa Varone n. 7/9, in persona dell'amministratore legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Macchia (c.f.
) C.F._1
APPELLANTE
E
(c.f. , con sede in Torre del ONroparte_1 P.IVA_2
Greco (NA), alla via Marconi n. 66, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Eduardo Martucci (c.f. ) e Biagio Cozzolino (c.f. C.F._2
) C.F._3
APPELLATA SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo la Parte_1 adiva il Tribunale di Torre Annunziata per ottenere dall' la somma di € 24.355,84, ONroparte_2
1 a saldo delle fatture n. 11477 del 6.12.2012 (pari a € 409,44), n. 249 del 6.12.2012 (pari a € 482,49),
n. 11076 dell'8.11.2013 (pari a € 2.357,52), n. 12106 del 9.12.2013 (pari a € 10.931,72) e 134 del
7.01.2014 (pari a € 9.807,65) nonché delle note di debito n. 1 dell'8.08.2012 (pari a € 193,17) e n. 1 del 7.02.2013 (pari a € 173,85), relative al corrispettivo di prestazioni sanitarie di riabilitazione eseguite negli anni 2012 e 2013 in virtù ai contratti annuali di cui all'art. 8-quinquies del D. Lgs.
502/1992. ON Con il decreto ingiuntivo n. 1283 del 2016, l'adito Tribunale intimava all' di corrispondere alla ricorrente la somma di € 24.355,84, “oltre gli interessi legali codicistici dalla data di notifica del presente decreto sino al soddisfo”. ON Ricevutane la notifica il 4 ottobre 2016, l' notificava al Centro un atto di citazione in opposizione a tale decreto ingiuntivo, deducendo, per quanto è d'interesse in questa sede, che: il contratto stipulato tra le parti relativamente all'annualità del 2013 prevedeva un limite di spesa pari a € 213.000,00; il ON fatturato del Centro relativo a tale annualità ammontava a € 231.445,88; l' aveva liquidato €
208.339,09 e stava “procedendo alla liquidazione di una ulteriore somma al centro di €. 4.660,91 con detta somma al centro e stato posto in liquidazione la somma complessiva di. 213.000,00 tutto quanto spettante per le prestazioni rese nell'anno 2013 “somma liquidata fino al raggiungimento del tetto, con detti importi il centro ha raggiunto ed esaurito l'intero tetto assegnatogli per l'anno 2013”
(pag. 14 dell'atto di citazione in opposizione al d.i.). Pertanto, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata nel giudizio di primo grado il 22 marzo 2017 il ON Centro resisteva all'opposizione, deducendo che: l'“ non ha fornito valida e tempestiva comunicazione dell'esaurimento del tetto di spesa” (pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta del nel giudizio di primo grado); il tetto di spesa previsto dal contratto corrisponde a un tetto CP_3 di spesa di macroarea e non di struttura.
Con la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2739/2019, pubblicata il 12 dicembre 2019, il primo Giudice accoglieva interamente l'opposizione, affermando – sul presupposto “che il mancato superamento del tetto di spesa, al pari del mancato superamento della COM, è elemento costitutivo del diritto di credito azionato dal soggetto accreditato presso il SSN” (pag. 4 della sentenza impugnata) – che “[l]'avvenuto sforamento, dunque, da parte della per l'anno 2013, Parte_1 del limite massimo annuale di spesa sostenibile, senza, peraltro, che detto abbia fornito nel CP_3 presente giudizio prova in senso opposto, fa sì che venga del tutto meno il presupposto per il riconoscimento di un diritto di credito in favore dello stesso, con conseguente revoca dell'opposto
D.I..” (pag. 5 della sentenza impugnata) e condannava il alla refusione delle spese del grado CP_3
ON in favore dell'
2 Pertanto, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava il Centro a rifondere alla controparte le spese del grado.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il Centro con atto di citazione notificato l'11 settembre
2020.
Con il primo motivo, ha censurato la decisione di primo grado affermando che: “nella parte in cui il
Giudice a quo ritiene applicabile al centro opposto la regressione tariffaria sulla scorta della mera affermazione di esaurimento del tetto di spesa;
omettendo, conseguentemente, di accertare se, nel corso del processo, sia stato dimostrato (rectius: provato) dalla medesima che un ONroparte_1
ON effettivo sforamento vi sia stato” (pag. 3); l' “non ha fornito la prova dei criteri seguiti per la determinazione della regressione tariffaria da applicarsi al centro opposto con la delibera n. 146/16”
(pagg. 2 e 3).
Con il secondo motivo ha criticato la pronuncia del Tribunale laddove ha rigettato integralmente la ON domanda monitoria, pari a € 24.355,84, nonostante, a suo avviso, l' si fosse limitata a contestare ON il parziale importo di € 18.614,38. Più in particolare, ha affermato che l' “ha riconosciuto, conseguentemente, l'importo di € 4.660,91 (per l'anno 2013) di cui ne afferma, tra l'altro, il pagamento in corso di esecuzione;
non ha inteso contestare, poi, l'ulteriore importo di € 1.085,10
(per l'anno 2012), nonché la nota debito n. 1/13 di € 173,85” (pag. 6). Sicché, ha evidenziato che il
Tribunale avrebbe quantomeno dovuto riconoscere una parte del credito reclamato, corrispondente alla somma di € 5.919,86.
Pertanto, nelle sue conclusioni, ha chiesto a questa Corte quanto segue: “-- in via principale, per tutti
i motivi suesposti, annullare e/o riformare integralmente la sentenza n. 2739/19 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, confermando, per l'effetto, in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 1283/16 con conseguente condanna dell al pagamento dell'importo ingiunto di € 24.355,84, oltre CP_2 interessi moratori ex D.lgs. 231/02; -- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di Appello ritenesse applicabile, al centro opposto, l'eccepito superamento limite di spesa, riformare, comunque, la sentenza, condannando la medesima , in virtù dell'espresso ONroparte_2 riconoscimento del debito dedotto in corso di causa e della mancata prova dell'estinzione dell'obbligazione, al pagamento dell'importo non contestato di € 5.919,86, oltre interessi moratori, ex D.lgs. 231/2002, dal dì del dovuto e sino all'effettivo soddisfo;
- in ogni caso, condannare l'
[...]
al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre rimborso CP_2 spese generali di difesa, I.V.A. e C.P.A., come per legge, facendone diretta attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.” ON L con comparsa di costituzione e risposta depositata il 23 febbraio 2021 nel giudizio di secondo grado, ha resistito all'appello ritenendolo inammissibile ex art. 342 e 348 bis c.p.c., nonché infondato,
3 specificando che “alcuna attendibile contrapposizione alle affermazioni della parte opponente, circa
l'imminente pagamento della residua somma di €. 4.660,91, veniva fornita dal Centro opposto, il quale neppure provava – prima dell'esaurimento del processo di primo grado – di aver neppure avanzato un'istanza ovvero richiesta di informazioni circa il predetto parziale soddisfo del credito ON ingiunto” (pag. 5 e 6 della comparsa di costituzione e risposta in appello dell' .
Pertanto, chiedeva la conferma della sentenza di primo grado, previo rigetto dell'appello, con vittoria delle spese del giudizio.
Alla prima udienza del 9 marzo 2021 il giudizio era veniva rinviato all'udienza di precisazione delle conclusioni, poi tenutasi il 4 marzo 2025, in cui la Corte assegnava alle parti i termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
Le parti non modificavano le proprie conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello è infondato.
Il ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure aveva CP_3 asseritamente ritenuto “applicabile al centro opposto la regressione tariffaria sulla scorta della mera affermazione di esaurimento del tetto di spesa” e, quindi, aveva ritenuto provato l'eccepito ON superamento del tetto di spesa relativo all'annualità del 2013, nonostante l' non avesse dato prova della regressione tariffaria applicabile al Centro per tale annualità.
ONrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il giudice di primo grado ha ritenuto provato l'eccepito superamento del tetto di spesa in virtù del fatto che il Centro non avesse “fornito nel presente giudizio prova in senso opposto”, assunto che: il contratto stipulato dalle parti per il 2013 non prevede un tetto di spesa di branca, bensì di struttura, rispetto a cui non è prevista alcuna ON regressione tariffaria unica;
l' nel suo atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, aveva affermato di aver corrisposto alla controparte la somma di € 208.339,09 e che stava
“procedendo alla liquidazione di una ulteriore somma al centro di €. 4.660,91” per raggiungere il limite di spesa pattuito;
a fronte di ciò, il Centro non aveva negato tali circostanze.
Il Tribunale non ha mai espressamente specificato di aver ritenuto provata l'eccezione del superamento del tetto di spesa del 2013 in ragione della prova della relativa regressione tariffaria unica, che nella parte motiva della sentenza non viene menzionata.
Dalla documentazione agli atti (cfr. contratto relativo all'anno 2013 allegato) è emerso che era ON previsto un tetto di struttura pari ad euro 213.000,00, e a fronte della deduzione della in ordine al superamento dello stesso, l'appellante nulla aveva contestato.
Il primo motivo di appello va pertanto rigettato.
4 II. È invece parzialmente fondato il secondo motivo, con cui il si è lamentato che il Tribunale CP_3
ON aveva errato nel ritenere non dovuto l'intero credito reclamato, benché l' avesse contestato solo una parte di esso.
ON Più specificamente, il Centro ha sostenuto che non era stata contestata dall' la somma
ON complessiva di € 5.919,86, in quanto l' con riferimento alle somme dovute al nel 2013, CP_3 aveva affermato che il pagamento della somma di € 4.660,91 era in corso di esecuzione;
con riferimento alle somme reclamate dal Centro per il 2012, pari a € 1.085,10, non aveva mosso alcuna contestazione;
infine, non aveva contestato neppure la nota debito n. 1/13 di € 173,85 azionata nel ricorso monitorio.
ON Nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, l' aveva ammesso, con riferimento alle prestazioni per l'anno 2013, la debenza della somma di € 4.660,91, dichiarando di essere in procinto di corrispondere tale somma al Centro al fine di esaurire il budget di spesa ad esso assegnato.
Tuttavia, non ha poi affermato, né documentato, di aver provveduto alla sua liquidazione, né nel primo grado, per contestare il credito reclamato nel ricorso monitorio, né nel giudizio di appello, per ON opporsi alle contestazioni mosse dall'appellante sul punto. Infatti, nel giudizio di gravame l' lungi dall'affermare di aver già pagato le somme in parola, dandone prova, si è limitata ad affermare, nella sua comparsa di costituzione e risposta in appello, che il Centro non aveva contestato
“l'imminente pagamento” preannunciato nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, né aveva “avanzato un'istanza ovvero richiesta di informazioni circa il predetto parziale soddisfo del credito ingiunto”.
Tali deduzioni appaiono prive di pregio poiché non può ritenersi provato, sulla base del principio di non contestazione, un evento che non si è ancora verificato, come nel caso del dedotto “imminente pagamento” di € 4.660,91; inoltre l'onere di provare l'avvenuto pagamento di una obbligazione grava sul debitore. ON Per tali ragioni, spettano all'appellante le somme riconosciute dovute dalla pari ad euro
4660,91.
Inoltre, con riferimento alle somme indicate nella nota di debito n. 1 dell'8 agosto 2012 e quelle a ON saldo delle fatture azionate relativamente all'annualità 2012, l nel giudizio di primo grado, pur essendo stato allegato il contratto relativo alle prestazioni sanitarie dell'anno 2012, non ne ha contestato la debenza.
Sicché, il Tribunale ha errato nel non riconoscere tali somme, complessivamente pari a € 1.085,10, al
Centro, in quanto risultavano incontestate ai sensi dell'art 115 c.p.c.
Non può riconoscersi, invece, l'importo di euro 173,85 indicato nella nota di debito del 7 febbraio
2023 in quanto non è possibile individuare il periodo cui si riferisce.
5 Spetta, pertanto, all'appellante la somma di euro 5746,01 oltre agli interessi ex D.lgs. 231/2002 con decorrenza dalla data della domanda giudiziale (notifica del decreto ingiuntivo in data 4 ottobre 2016)
e fino al saldo.
L'appello va parzialmente accolto ed in riforma della sentenza impugnata, la va condannata CP_4 al pagamento, in favore del centro appellante, della somma di euro 5.746,01, oltre interessi moratori, ex D.lgs. 231/2002, dal 4 ottobre 2016 e sino all'effettivo soddisfo.
All'accoglimento parziale dell'appello, consegue la condanna dell'appellata alla rifusione delle spese del primo e del secondo grado in favore dell'appellante, che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio – alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri fissati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati – tenuto conto del valore del decisum da collocare nello scaglione da €
5.200,01 a € 26.000,00: per il primo grado, nel complessivo importo di € 3450,00, di cui € 3000,00 per compensi professionali
(€ 500,00 per il compenso relativo alla fase di studio, € 400,00 per il compenso relativo alla fase introduttiva, € 1.000,00 per il compenso relativo alla fase istruttoria, € 1.100,00 per il compenso relativo alla cd. fase decisoria) oltre € 450,00 per il rimborso forfettario delle relative spese generali;
per il secondo grado, nel complessivo importo di € 3680,00 di cui € 3200,00 per compensi professionali ( di cui € 600,00 per il compenso relativo alla fase di studio, € 500,00 per il compenso relativo alla fase introduttiva, € 1.000,00 per il compenso relativo alla fase di trattazione, € 1.100,00 per il compenso relativo alla cd. fase decisoria) ed euro 480,00 per il rimborso forfettario delle relative spese generali, oltre al contributo unificato versato dall'appellante pari a € 355,50.
Va disposta la distrazione delle spese in favore del procuratore dell'appellante per dichiarazione di anticipo fattone.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre
Annunziata n. 2739/2019, pubblicata il 12 dicembre 2019, proposto dalla
[...] con citazione notificata all' Parte_1 ONroparte_1
l'11 settembre 2020:
a) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma la sentenza appellata, condanna l' Pt_2
a pagare all'appellante la somma di € 5.746,01, oltre agli interessi moratori di cui al D. Lgs.
[...]
231/2002, dal 4 ottobre 2016 al saldo;
b) condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese del primo e del secondo grado, che liquida nel complessivo importo di € 6200,00 per i compensi ed € 930,00 per il rimborso forfettario delle
6 spese generali, oltre al contributo unificato versato dall'appellante pari a € 355,50, da distrarre in favore del procuratore dell'appellante, avv. Vincenzo Macchia.
Così deciso in Napoli, il 1°luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Caterina di Martino Dott.ssa Caterina Molfino
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Caterina di Martino - Consigliere - Relatore - ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2739/2019, pubblicata il 12 dicembre 2019, iscritto al n. 3089/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, pendente
TRA
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 con sede in S. Antonio Abate (NA), via Casa Varone n. 7/9, in persona dell'amministratore legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Macchia (c.f.
) C.F._1
APPELLANTE
E
(c.f. , con sede in Torre del ONroparte_1 P.IVA_2
Greco (NA), alla via Marconi n. 66, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Eduardo Martucci (c.f. ) e Biagio Cozzolino (c.f. C.F._2
) C.F._3
APPELLATA SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo la Parte_1 adiva il Tribunale di Torre Annunziata per ottenere dall' la somma di € 24.355,84, ONroparte_2
1 a saldo delle fatture n. 11477 del 6.12.2012 (pari a € 409,44), n. 249 del 6.12.2012 (pari a € 482,49),
n. 11076 dell'8.11.2013 (pari a € 2.357,52), n. 12106 del 9.12.2013 (pari a € 10.931,72) e 134 del
7.01.2014 (pari a € 9.807,65) nonché delle note di debito n. 1 dell'8.08.2012 (pari a € 193,17) e n. 1 del 7.02.2013 (pari a € 173,85), relative al corrispettivo di prestazioni sanitarie di riabilitazione eseguite negli anni 2012 e 2013 in virtù ai contratti annuali di cui all'art. 8-quinquies del D. Lgs.
502/1992. ON Con il decreto ingiuntivo n. 1283 del 2016, l'adito Tribunale intimava all' di corrispondere alla ricorrente la somma di € 24.355,84, “oltre gli interessi legali codicistici dalla data di notifica del presente decreto sino al soddisfo”. ON Ricevutane la notifica il 4 ottobre 2016, l' notificava al Centro un atto di citazione in opposizione a tale decreto ingiuntivo, deducendo, per quanto è d'interesse in questa sede, che: il contratto stipulato tra le parti relativamente all'annualità del 2013 prevedeva un limite di spesa pari a € 213.000,00; il ON fatturato del Centro relativo a tale annualità ammontava a € 231.445,88; l' aveva liquidato €
208.339,09 e stava “procedendo alla liquidazione di una ulteriore somma al centro di €. 4.660,91 con detta somma al centro e stato posto in liquidazione la somma complessiva di. 213.000,00 tutto quanto spettante per le prestazioni rese nell'anno 2013 “somma liquidata fino al raggiungimento del tetto, con detti importi il centro ha raggiunto ed esaurito l'intero tetto assegnatogli per l'anno 2013”
(pag. 14 dell'atto di citazione in opposizione al d.i.). Pertanto, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata nel giudizio di primo grado il 22 marzo 2017 il ON Centro resisteva all'opposizione, deducendo che: l'“ non ha fornito valida e tempestiva comunicazione dell'esaurimento del tetto di spesa” (pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta del nel giudizio di primo grado); il tetto di spesa previsto dal contratto corrisponde a un tetto CP_3 di spesa di macroarea e non di struttura.
Con la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2739/2019, pubblicata il 12 dicembre 2019, il primo Giudice accoglieva interamente l'opposizione, affermando – sul presupposto “che il mancato superamento del tetto di spesa, al pari del mancato superamento della COM, è elemento costitutivo del diritto di credito azionato dal soggetto accreditato presso il SSN” (pag. 4 della sentenza impugnata) – che “[l]'avvenuto sforamento, dunque, da parte della per l'anno 2013, Parte_1 del limite massimo annuale di spesa sostenibile, senza, peraltro, che detto abbia fornito nel CP_3 presente giudizio prova in senso opposto, fa sì che venga del tutto meno il presupposto per il riconoscimento di un diritto di credito in favore dello stesso, con conseguente revoca dell'opposto
D.I..” (pag. 5 della sentenza impugnata) e condannava il alla refusione delle spese del grado CP_3
ON in favore dell'
2 Pertanto, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava il Centro a rifondere alla controparte le spese del grado.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il Centro con atto di citazione notificato l'11 settembre
2020.
Con il primo motivo, ha censurato la decisione di primo grado affermando che: “nella parte in cui il
Giudice a quo ritiene applicabile al centro opposto la regressione tariffaria sulla scorta della mera affermazione di esaurimento del tetto di spesa;
omettendo, conseguentemente, di accertare se, nel corso del processo, sia stato dimostrato (rectius: provato) dalla medesima che un ONroparte_1
ON effettivo sforamento vi sia stato” (pag. 3); l' “non ha fornito la prova dei criteri seguiti per la determinazione della regressione tariffaria da applicarsi al centro opposto con la delibera n. 146/16”
(pagg. 2 e 3).
Con il secondo motivo ha criticato la pronuncia del Tribunale laddove ha rigettato integralmente la ON domanda monitoria, pari a € 24.355,84, nonostante, a suo avviso, l' si fosse limitata a contestare ON il parziale importo di € 18.614,38. Più in particolare, ha affermato che l' “ha riconosciuto, conseguentemente, l'importo di € 4.660,91 (per l'anno 2013) di cui ne afferma, tra l'altro, il pagamento in corso di esecuzione;
non ha inteso contestare, poi, l'ulteriore importo di € 1.085,10
(per l'anno 2012), nonché la nota debito n. 1/13 di € 173,85” (pag. 6). Sicché, ha evidenziato che il
Tribunale avrebbe quantomeno dovuto riconoscere una parte del credito reclamato, corrispondente alla somma di € 5.919,86.
Pertanto, nelle sue conclusioni, ha chiesto a questa Corte quanto segue: “-- in via principale, per tutti
i motivi suesposti, annullare e/o riformare integralmente la sentenza n. 2739/19 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, confermando, per l'effetto, in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 1283/16 con conseguente condanna dell al pagamento dell'importo ingiunto di € 24.355,84, oltre CP_2 interessi moratori ex D.lgs. 231/02; -- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di Appello ritenesse applicabile, al centro opposto, l'eccepito superamento limite di spesa, riformare, comunque, la sentenza, condannando la medesima , in virtù dell'espresso ONroparte_2 riconoscimento del debito dedotto in corso di causa e della mancata prova dell'estinzione dell'obbligazione, al pagamento dell'importo non contestato di € 5.919,86, oltre interessi moratori, ex D.lgs. 231/2002, dal dì del dovuto e sino all'effettivo soddisfo;
- in ogni caso, condannare l'
[...]
al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre rimborso CP_2 spese generali di difesa, I.V.A. e C.P.A., come per legge, facendone diretta attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.” ON L con comparsa di costituzione e risposta depositata il 23 febbraio 2021 nel giudizio di secondo grado, ha resistito all'appello ritenendolo inammissibile ex art. 342 e 348 bis c.p.c., nonché infondato,
3 specificando che “alcuna attendibile contrapposizione alle affermazioni della parte opponente, circa
l'imminente pagamento della residua somma di €. 4.660,91, veniva fornita dal Centro opposto, il quale neppure provava – prima dell'esaurimento del processo di primo grado – di aver neppure avanzato un'istanza ovvero richiesta di informazioni circa il predetto parziale soddisfo del credito ON ingiunto” (pag. 5 e 6 della comparsa di costituzione e risposta in appello dell' .
Pertanto, chiedeva la conferma della sentenza di primo grado, previo rigetto dell'appello, con vittoria delle spese del giudizio.
Alla prima udienza del 9 marzo 2021 il giudizio era veniva rinviato all'udienza di precisazione delle conclusioni, poi tenutasi il 4 marzo 2025, in cui la Corte assegnava alle parti i termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
Le parti non modificavano le proprie conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello è infondato.
Il ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure aveva CP_3 asseritamente ritenuto “applicabile al centro opposto la regressione tariffaria sulla scorta della mera affermazione di esaurimento del tetto di spesa” e, quindi, aveva ritenuto provato l'eccepito ON superamento del tetto di spesa relativo all'annualità del 2013, nonostante l' non avesse dato prova della regressione tariffaria applicabile al Centro per tale annualità.
ONrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il giudice di primo grado ha ritenuto provato l'eccepito superamento del tetto di spesa in virtù del fatto che il Centro non avesse “fornito nel presente giudizio prova in senso opposto”, assunto che: il contratto stipulato dalle parti per il 2013 non prevede un tetto di spesa di branca, bensì di struttura, rispetto a cui non è prevista alcuna ON regressione tariffaria unica;
l' nel suo atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, aveva affermato di aver corrisposto alla controparte la somma di € 208.339,09 e che stava
“procedendo alla liquidazione di una ulteriore somma al centro di €. 4.660,91” per raggiungere il limite di spesa pattuito;
a fronte di ciò, il Centro non aveva negato tali circostanze.
Il Tribunale non ha mai espressamente specificato di aver ritenuto provata l'eccezione del superamento del tetto di spesa del 2013 in ragione della prova della relativa regressione tariffaria unica, che nella parte motiva della sentenza non viene menzionata.
Dalla documentazione agli atti (cfr. contratto relativo all'anno 2013 allegato) è emerso che era ON previsto un tetto di struttura pari ad euro 213.000,00, e a fronte della deduzione della in ordine al superamento dello stesso, l'appellante nulla aveva contestato.
Il primo motivo di appello va pertanto rigettato.
4 II. È invece parzialmente fondato il secondo motivo, con cui il si è lamentato che il Tribunale CP_3
ON aveva errato nel ritenere non dovuto l'intero credito reclamato, benché l' avesse contestato solo una parte di esso.
ON Più specificamente, il Centro ha sostenuto che non era stata contestata dall' la somma
ON complessiva di € 5.919,86, in quanto l' con riferimento alle somme dovute al nel 2013, CP_3 aveva affermato che il pagamento della somma di € 4.660,91 era in corso di esecuzione;
con riferimento alle somme reclamate dal Centro per il 2012, pari a € 1.085,10, non aveva mosso alcuna contestazione;
infine, non aveva contestato neppure la nota debito n. 1/13 di € 173,85 azionata nel ricorso monitorio.
ON Nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, l' aveva ammesso, con riferimento alle prestazioni per l'anno 2013, la debenza della somma di € 4.660,91, dichiarando di essere in procinto di corrispondere tale somma al Centro al fine di esaurire il budget di spesa ad esso assegnato.
Tuttavia, non ha poi affermato, né documentato, di aver provveduto alla sua liquidazione, né nel primo grado, per contestare il credito reclamato nel ricorso monitorio, né nel giudizio di appello, per ON opporsi alle contestazioni mosse dall'appellante sul punto. Infatti, nel giudizio di gravame l' lungi dall'affermare di aver già pagato le somme in parola, dandone prova, si è limitata ad affermare, nella sua comparsa di costituzione e risposta in appello, che il Centro non aveva contestato
“l'imminente pagamento” preannunciato nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, né aveva “avanzato un'istanza ovvero richiesta di informazioni circa il predetto parziale soddisfo del credito ingiunto”.
Tali deduzioni appaiono prive di pregio poiché non può ritenersi provato, sulla base del principio di non contestazione, un evento che non si è ancora verificato, come nel caso del dedotto “imminente pagamento” di € 4.660,91; inoltre l'onere di provare l'avvenuto pagamento di una obbligazione grava sul debitore. ON Per tali ragioni, spettano all'appellante le somme riconosciute dovute dalla pari ad euro
4660,91.
Inoltre, con riferimento alle somme indicate nella nota di debito n. 1 dell'8 agosto 2012 e quelle a ON saldo delle fatture azionate relativamente all'annualità 2012, l nel giudizio di primo grado, pur essendo stato allegato il contratto relativo alle prestazioni sanitarie dell'anno 2012, non ne ha contestato la debenza.
Sicché, il Tribunale ha errato nel non riconoscere tali somme, complessivamente pari a € 1.085,10, al
Centro, in quanto risultavano incontestate ai sensi dell'art 115 c.p.c.
Non può riconoscersi, invece, l'importo di euro 173,85 indicato nella nota di debito del 7 febbraio
2023 in quanto non è possibile individuare il periodo cui si riferisce.
5 Spetta, pertanto, all'appellante la somma di euro 5746,01 oltre agli interessi ex D.lgs. 231/2002 con decorrenza dalla data della domanda giudiziale (notifica del decreto ingiuntivo in data 4 ottobre 2016)
e fino al saldo.
L'appello va parzialmente accolto ed in riforma della sentenza impugnata, la va condannata CP_4 al pagamento, in favore del centro appellante, della somma di euro 5.746,01, oltre interessi moratori, ex D.lgs. 231/2002, dal 4 ottobre 2016 e sino all'effettivo soddisfo.
All'accoglimento parziale dell'appello, consegue la condanna dell'appellata alla rifusione delle spese del primo e del secondo grado in favore dell'appellante, che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio – alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri fissati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati – tenuto conto del valore del decisum da collocare nello scaglione da €
5.200,01 a € 26.000,00: per il primo grado, nel complessivo importo di € 3450,00, di cui € 3000,00 per compensi professionali
(€ 500,00 per il compenso relativo alla fase di studio, € 400,00 per il compenso relativo alla fase introduttiva, € 1.000,00 per il compenso relativo alla fase istruttoria, € 1.100,00 per il compenso relativo alla cd. fase decisoria) oltre € 450,00 per il rimborso forfettario delle relative spese generali;
per il secondo grado, nel complessivo importo di € 3680,00 di cui € 3200,00 per compensi professionali ( di cui € 600,00 per il compenso relativo alla fase di studio, € 500,00 per il compenso relativo alla fase introduttiva, € 1.000,00 per il compenso relativo alla fase di trattazione, € 1.100,00 per il compenso relativo alla cd. fase decisoria) ed euro 480,00 per il rimborso forfettario delle relative spese generali, oltre al contributo unificato versato dall'appellante pari a € 355,50.
Va disposta la distrazione delle spese in favore del procuratore dell'appellante per dichiarazione di anticipo fattone.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre
Annunziata n. 2739/2019, pubblicata il 12 dicembre 2019, proposto dalla
[...] con citazione notificata all' Parte_1 ONroparte_1
l'11 settembre 2020:
a) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma la sentenza appellata, condanna l' Pt_2
a pagare all'appellante la somma di € 5.746,01, oltre agli interessi moratori di cui al D. Lgs.
[...]
231/2002, dal 4 ottobre 2016 al saldo;
b) condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese del primo e del secondo grado, che liquida nel complessivo importo di € 6200,00 per i compensi ed € 930,00 per il rimborso forfettario delle
6 spese generali, oltre al contributo unificato versato dall'appellante pari a € 355,50, da distrarre in favore del procuratore dell'appellante, avv. Vincenzo Macchia.
Così deciso in Napoli, il 1°luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Caterina di Martino Dott.ssa Caterina Molfino
7