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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 3389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3389 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
dr.ssa Anna Carla Catalano - Presidente
dr.ssa Maristella Agostinacchio - Consigliere rel. dr.ssa Francesca Romana Amarelli - Consigliere
riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta, ha pronunciato in grado di appello il giorno 22 settembre 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1240/2023 R.G. sez. lav. vertente TRA
, con sede centrale Parte_1 in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Cuzzupoli in virtù di procura generale alle liti per atto notar di Roma del Per_1
23.01.2023 (rep. 37590 rogito 7131). L'avv. Cuzzupoli si dichiara disponibile a ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio al numero di fax 0823 425 613 e/o all'indirizzo di C PEC Email_1
Appellante
E
, C.F.. nata il [...] ad Controparte_1 C.F._2
Orta di Atella, in proprio e nella qualità di coniuge superstite e legale rappresentante dei figli nata ad [...] il [...], c.f. , e Controparte_2 C.F._3 [...]
, nato ad [...] il [...], c.f. residente in [...]di CP_3 C.F._4
Atella alla via Francesco Curia n.2, rappresentata e difesa dall'avv. Dionigi Magliulo, c.f.
, giusta procura in calce alla memoria difensiva del primo grado di C.F._5 giudizio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Villa di Briano (Ce) alla via Cassandra n. 22 (il procuratore ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni relative al presente procedimento al numero di fax 081/8122059 o pec
Email_2
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1420/2023 pubblicata il 28.03.2023
FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, depositato in data 28.06.2022, l' proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. 330/2022, Pt_1 2
emesso nel procedimento monitorio n. 7007/2022 R.G. e notificatogli in data 10.06.2022, con il quale gli era stato ingiunto, su istanza di che dichiarava di Controparte_1 agire in proprio e quale genitore dei minori e , il Controparte_2 Controparte_3 pagamento della somma complessiva di € 4.494,42 oltre interessi, a titolo di ratei del trattamento pensionistico cat. SO n. 29032182 relativi al periodo da ottobre 2021 a giugno 2022.
A tal fine, contestava il diritto di credito azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo e il diritto alla pensione ai superstiti, per mancanza del requisito contributivo.
In particolare, esponeva: che i contributi, tardivamente accreditati al coniuge defunto della ricorrente, relativi al periodo aprile 2007 – giugno 2007, erano stati Persona_2 annullati in autotutela, atteso che, dopo il verbale di conciliazione sindacale del 22.6.2016 tra l'erede del defunto lavoratore e la società datrice di lavoro, la denuncia di regolarizzazione contributiva del 23.09.2016 e la domanda di pensione del 14.10.2016 erano state inoltrate in epoca successiva alla scadenza del termine di prescrizione quinquennale, verificatasi ad aprile 2012; che, per effetto di tale annullamento, era venuto a mancare il requisito contributivo delle 156 settimane nel quinquennio antecedente al decesso (intervenuto in data 1.11.2010), residuando solo 150 settimane e mancando il requisito delle 780 settimane totali, con conseguente insussistenza dei presupposti per il godimento della pensione;
che, nell'esercizio dei propri poteri di autotutela, l' aveva annullato, come da missiva del 9.8.2021 che Pt_1 allegava, il provvedimento di natura meramente ricognitiva e non costitutiva con il quale aveva riconosciuto la pensione ai superstiti.
Si costituiva e deduceva di aver ottenuto dal Tribunale di Napoli Controparte_1
Nord sei decreti ingiuntivi aventi il medesimo oggetto di quello opposto con l'avverso ricorso, ossia il pagamento dei ratei della pensione cat. SO n. 29032182, sebbene relativi ad altri periodi, mai opposti dall' e portati ad esecuzione. Pt_1
Eccepiva, pertanto, la sussistenza di un giudicato sostanziale sul diritto fatto valere e chiedeva il rigetto dell'avversa opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo.
Con la sentenza in oggetto il Tribunale rigettava il ricorso dell' e, per l'effetto, Pt_1 confermava il decreto ingiuntivo opposto, che dichiarava esecutivo;
quanto alle spese di lite, le poneva a carico dell'istituto soccombente.
A sostegno della decisione, il giudice di primo grado, dato atto che parte opposta aveva allegato e provato di aver ottenuto dal Tribunale di Napoli Nord sei decreti ingiuntivi, mai opposti e muniti di formula esecutiva, rilevava l'incidenza del giudicato formatosi sul diritto di credito oggetto del giudizio per effetto dei precedenti decreti ingiuntivi non opposti e dichiarati esecutivi, richiamando, altresì, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “Il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione, mentre non si estende ai fatti successivi al giudicato e a quelli che comportino un mutamento del petitum ovvero della 3
causa petendi in seno alla domanda rispetto al ricorso esaminato dal decreto esecutivo. ...”. Nel caso in esame, non avendo l' proposto opposizione avverso alcuno dei precedenti Pt_1 decreti ottenuti dall'opposta (e in particolare, avverso il primo degli stessi, quello recante n. 680/2017), doveva rilevarsi la formazione del giudicato sostanziale “sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione”, tra i quali senza dubbio rientrava la prescrizione dei contributi accreditati al coniuge della la quale avrebbe dovuto essere CP_1 eccepita dall' tramite lo strumento dell'opposizione al primo decreto ingiuntivo Pt_1 emesso.
Avverso la sentenza proponeva appello, con ricorso a questa Corte depositato in data 29.05.2023, l' e ne invocava la riforma con revoca del decreto ingiuntivo opposto, Pt_1 rigetto di ogni domanda dell'appellata e vittoria di spese.
Ricostituito il contraddittorio, l'appellata contestava la fondatezza del gravame e ne invocava il rigetto, con vittoria di spese.
Nelle more del procedimento era disposta la trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con sostituzione, da ultimo, dell'udienza del giorno 22 settembre 2025 attraverso lo scambio di note di trattazione.
Infine, acquisite le note e riservata la causa in decisione, all'esito della camera di consiglio il procedimento era definito nei termini di seguito esposti.
*****
L'appello è fondato e va accolto per le motivazioni di seguito espresse, con espresso richiamo
-ai sensi dell'art. 118 disp.att.c.p.c.- al precedente di questa stessa Corte n. 1518/024 (rel Cortigiano) emesso in una controversia tra le stesse parti ed attinente a ratei maturati in precedenza, precedente cui si aderisce per la persuasività degli argomenti addotti-
L' censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che il giudicato, Pt_1 rappresentato dai decreti ingiuntivi non opposti, abbia inciso anche sul diritto di credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto, relativo al diverso periodo decorrente da ottobre 2021 sino a giugno 2022.
Rileva l'appellante che nei decreti ingiuntivi non opposti e passati in giudicato non vi è stato alcun accertamento “in motivazione” della sussistenza delle ragioni creditorie proposte dalla appellata e richiama, sul punto, giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale “Il provvedimento giurisdizionale di merito, anche quando sia passato in giudicato, non è vincolante in altri giudizi aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto o di diritto, se da esso non sia dato ricavare le ragioni della decisione ed i principi di diritto che ne costituiscono il fondamento. Pertanto, quando il giudicato si sia formato per effetto di mancata opposizione a decreto ingiuntivo recante condanna al pagamento di un credito con carattere di periodicità, il debitore non può più contestare il proprio obbligo relativamente al periodo indicato nel ricorso monitorio, ma — in mancanza di esplicita motivazione sulle questioni di diritto nel provvedimento monitorio — non gli è inibito contestarlo per le periodicità successive” (Cassazione civile sez. lav., 25/11/2010, n.23918). 4
In mancanza di un accertamento in ordine alla situazione giuridica ovvero a questioni di fatto o di diritto relative ad un punto fondamentale comune alle precedenti cause e a quella in corso e considerata, altresì, la circostanza che dal rapporto previdenziale non scaturisce una singola e complessiva obbligazione avente ad oggetto una prestazione unitaria da assolvere ratealmente bensì plurime obbligazioni a cadenza periodica, ciascuna delle quali realizza l'intera prestazione dovuta per quel determinato periodo (cfr. Cass S.U. 26.06.1996 n.5895), sostiene l'appellante che alcun giudicato si sia formato sul diritto di credito oggetto di questo giudizio. Ribadisce, inoltre, che l' nell'esercizio dei suoi poteri di autotutela è Pt_1 legittimato ed, anzi, ha il dovere di compiere verifiche ed annullare ex tunc precedenti provvedimento che, come nel caso in esame, hanno natura meramente ricognitiva e non costitutiva del diritto alla prestazione ed allega la missiva del 9 agosto 2021, già depositata in primo grado, con la quale ha comunicato l'annullamento della pensione per insussistenza del requisito richiesto per il riconoscimento del diritto .
Osserva la Corte che, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite dei giudici di legittimità,
“il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di cosa giudicata solo in relazione al diritto consacrato” (Cass. civ., S.U. primo marzo 2006, n.4510; nello stesso senso, 16 novembre 2006, n.24373).
E', dunque, necessario determinare quale fosse, nel caso in esame, “il diritto consacrato” in forza del quale i precedenti decreti ingiuntivi, a suo tempo emessi in favore dell'odierna appellata, hanno acquistato autorità di cosa giudicata.
Occorre, cioè, individuare l'estensione del giudicato esterno fatto valere in primo grado, nel corso del giudizio di opposizione, dall'interessata Controparte_1
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, “l'efficacia del giudicato esterno non può giungere fino al punto di far ritenere vincolante, nel giudizio avente ad oggetto le medesime questioni di fatto e di diritto, la sentenza definitiva di merito priva di una specifica "ratio decidendi", che, cioè, accolga o rigetti la domanda, senza spiegare in alcun modo le ragioni della scelta, poiché, pur non essendo formalmente inesistente e nemmeno nulla (coprendo il passaggio in giudicato, quanto alle nullità, il dedotto e il deducibile), essa manca di un supporto argomentativo che possa spiegare effetti oltre i confini della specifica fattispecie. L'attribuzione di efficacia di giudicato esterno ad una siffatta decisione comporterebbe d'altronde, in riferimento al giudizio di legittimità, una rinuncia della Corte di cassazione alla propria funzione nomofilattica, dovendo essa subire l'imposizione da parte del giudice di merito di un principio di diritto che non risulta neppure formulato in maniera espressa” (Cass. civ., 6 agosto 2009, n. 18041).
Nel caso in esame, dai decreti ingiuntivi richiamati in primo grado dall'opposta
[...] non appaiono evincibili le ragioni della decisione e i principi di diritto posti a CP_1 fondamento della decisione;
mancano un supporto argomentativo che possa spiegare effetti oltre i confini della singola fattispecie e la formulazione espressa di un principio di diritto da applicare alla risoluzione della controversia in esame, che attiene alla sussistenza o meno dei requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti. 5
Deve, pertanto, applicarsi il principio generale, enunciato da Cass. Sez. lav. n. 23918 del 25.11.2010 e più recentemente ribadito da Cass., III sez., sentenza n. 12111 del 22.6.2020, secondo cui "il provvedimento giurisdizionale di merito, anche quando sia passato in giudicato, non è vincolante in altri giudizi aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto o di diritto, se da esso non sia dato ricavare le ragioni della decisione ed i princìpi di diritto che ne costituiscono il fondamento. Pertanto, quando il giudicato si sia formato per effetto di mancata opposizione a decreto ingiuntivo recante condanna al pagamento di un credito con carattere di periodicità, il debitore non può più contestare il proprio obbligo relativamente al periodo indicato nel ricorso monitorio, ma - in mancanza di esplicita motivazione sulle questioni di diritto nel provvedimento monitorio - non gli è inibito contestarlo per le periodicità successive" (cfr. Cass., III sez., sentenza n. 12111/2020).
Ne consegue che, in assenza di esplicita motivazione sulla sussistenza dei presupposti per l'insorgenza del diritto alla pensione ai superstiti, il giudicato derivato dai decreti emessi a favore dell'attuale appellata blinda l'obbligo di corresponsione dei ratei relativi ai periodi ivi considerati, ma non può estendersi anche alla corresponsione di quelli futuri.
Esclusa l'efficacia del giudicato esterno e venendo al merito della questione, non esaminata dal giudice di primo grado, in quanto ritenuta assorbita dagli effetti spiegati dal giudicato, rileva la Corte che la circostanza dedotta e documentata dall' in ordine alla insussistenza Pt_1 del requisito contributivo delle 156 settimane nel quinquennio antecedente al decesso (in considerazione dell'annullamento in autotutela dei contributi tardivamente versati relativi al periodo aprile 2007 – giugno 2007, per intervenuta prescrizione quinquennale, essendo stata la denuncia di regolarizzazione contributiva del 23.09.2016 inoltrata dopo la scadenza del termine predetto, intervenuta ad aprile 2012) non è stata specificamente contestata in primo grado dall'opposta, sulla quale, comunque, ricadeva l'onere della prova della sussistenza di detto requisito a fondamento della domanda avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Sulla specifica questione, la Suprema Corte ha precisato che “la scelta del lavoratore di presentare la suddetta denuncia - cui viene collegato l'effetto di allungare il termine di prescrizione - ancorché per le suindicate ragioni non debba essere comunicata al datore di lavoro, tuttavia - dato l'effetto ad essa riconnesso di impedimento dell'acquisto da parte del debitore del "diritto potestativo" di provocare l'estinzione del rapporto - deve essere effettuata in modo da garantire adeguatamente il diritto di difesa del datore di lavoro stesso. Ciò comporta che la suddetta presentazione debba avvenire entro un termine congruo che, in assenza di indicazione legislativa, si può far coincidere - in base ad un criterio finalistico e nel rispetto del generale principio di razionalità - con il medesimo termine - quinquennale - entro il quale il datore di lavoro potrebbe chiedere l'accertamento negativo del proprio debito contributivo e così ottenere il riconoscimento giudiziale del suddetto diritto potestativo. In altre parole, il termine di prescrizione "si allunga" a dieci anni purché l'atto interruttivo - consistente nella denuncia del lavoratore (o dei suoi superstiti) - intervenga prima dell'estinzione del diritto alla contribuzione (cioè prima del decorso del nuovo termine di cinque anni). Del resto, come si è detto, la presentazione della denuncia in oggetto è meramente facoltativa, essendo posto a carico degli enti previdenziali il controllo e l'accertamento delle omissioni o delle evasioni contributive, compito che deve essere svolto 6
con rigore, ma pur sempre nel rispetto dei generali principi della correttezza e della buona fede” (cfr. Cass., sez. Lavoro, n. 23237/2013).
Applicati i principi sopra enunciati al caso in esame, deve concludersi che la denuncia di regolarizzazione contributiva del 23.09.2016 sia stata inoltrata quando era già scaduto il termine di prescrizione, sicchè devono escludersi dal computo dei contributi le settimane relative al periodo aprile 2007 – giugno 2007.
In assenza della prova del sussistenza del requisito contributivo, il decreto ingiuntivo n. 330/22 deve essere revocato.
La natura prettamente giuridica delle questioni trattate, la qualità delle parti e le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado.
P.Q.M.
la Corte così decide:
in accoglimento dell'appello, in riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n. 330/2022 emesso dal Tribunale di Napoli Nord;
compensa tra le parti le spese di lite del doppio grado.
Così deciso in Napoli, all'esito della camera di consiglio del giorno 22 settembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
dr.ssa Anna Carla Catalano - Presidente
dr.ssa Maristella Agostinacchio - Consigliere rel. dr.ssa Francesca Romana Amarelli - Consigliere
riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta, ha pronunciato in grado di appello il giorno 22 settembre 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1240/2023 R.G. sez. lav. vertente TRA
, con sede centrale Parte_1 in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Cuzzupoli in virtù di procura generale alle liti per atto notar di Roma del Per_1
23.01.2023 (rep. 37590 rogito 7131). L'avv. Cuzzupoli si dichiara disponibile a ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio al numero di fax 0823 425 613 e/o all'indirizzo di C PEC Email_1
Appellante
E
, C.F.. nata il [...] ad Controparte_1 C.F._2
Orta di Atella, in proprio e nella qualità di coniuge superstite e legale rappresentante dei figli nata ad [...] il [...], c.f. , e Controparte_2 C.F._3 [...]
, nato ad [...] il [...], c.f. residente in [...]di CP_3 C.F._4
Atella alla via Francesco Curia n.2, rappresentata e difesa dall'avv. Dionigi Magliulo, c.f.
, giusta procura in calce alla memoria difensiva del primo grado di C.F._5 giudizio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Villa di Briano (Ce) alla via Cassandra n. 22 (il procuratore ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni relative al presente procedimento al numero di fax 081/8122059 o pec
Email_2
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1420/2023 pubblicata il 28.03.2023
FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, depositato in data 28.06.2022, l' proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. 330/2022, Pt_1 2
emesso nel procedimento monitorio n. 7007/2022 R.G. e notificatogli in data 10.06.2022, con il quale gli era stato ingiunto, su istanza di che dichiarava di Controparte_1 agire in proprio e quale genitore dei minori e , il Controparte_2 Controparte_3 pagamento della somma complessiva di € 4.494,42 oltre interessi, a titolo di ratei del trattamento pensionistico cat. SO n. 29032182 relativi al periodo da ottobre 2021 a giugno 2022.
A tal fine, contestava il diritto di credito azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo e il diritto alla pensione ai superstiti, per mancanza del requisito contributivo.
In particolare, esponeva: che i contributi, tardivamente accreditati al coniuge defunto della ricorrente, relativi al periodo aprile 2007 – giugno 2007, erano stati Persona_2 annullati in autotutela, atteso che, dopo il verbale di conciliazione sindacale del 22.6.2016 tra l'erede del defunto lavoratore e la società datrice di lavoro, la denuncia di regolarizzazione contributiva del 23.09.2016 e la domanda di pensione del 14.10.2016 erano state inoltrate in epoca successiva alla scadenza del termine di prescrizione quinquennale, verificatasi ad aprile 2012; che, per effetto di tale annullamento, era venuto a mancare il requisito contributivo delle 156 settimane nel quinquennio antecedente al decesso (intervenuto in data 1.11.2010), residuando solo 150 settimane e mancando il requisito delle 780 settimane totali, con conseguente insussistenza dei presupposti per il godimento della pensione;
che, nell'esercizio dei propri poteri di autotutela, l' aveva annullato, come da missiva del 9.8.2021 che Pt_1 allegava, il provvedimento di natura meramente ricognitiva e non costitutiva con il quale aveva riconosciuto la pensione ai superstiti.
Si costituiva e deduceva di aver ottenuto dal Tribunale di Napoli Controparte_1
Nord sei decreti ingiuntivi aventi il medesimo oggetto di quello opposto con l'avverso ricorso, ossia il pagamento dei ratei della pensione cat. SO n. 29032182, sebbene relativi ad altri periodi, mai opposti dall' e portati ad esecuzione. Pt_1
Eccepiva, pertanto, la sussistenza di un giudicato sostanziale sul diritto fatto valere e chiedeva il rigetto dell'avversa opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo.
Con la sentenza in oggetto il Tribunale rigettava il ricorso dell' e, per l'effetto, Pt_1 confermava il decreto ingiuntivo opposto, che dichiarava esecutivo;
quanto alle spese di lite, le poneva a carico dell'istituto soccombente.
A sostegno della decisione, il giudice di primo grado, dato atto che parte opposta aveva allegato e provato di aver ottenuto dal Tribunale di Napoli Nord sei decreti ingiuntivi, mai opposti e muniti di formula esecutiva, rilevava l'incidenza del giudicato formatosi sul diritto di credito oggetto del giudizio per effetto dei precedenti decreti ingiuntivi non opposti e dichiarati esecutivi, richiamando, altresì, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “Il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione, mentre non si estende ai fatti successivi al giudicato e a quelli che comportino un mutamento del petitum ovvero della 3
causa petendi in seno alla domanda rispetto al ricorso esaminato dal decreto esecutivo. ...”. Nel caso in esame, non avendo l' proposto opposizione avverso alcuno dei precedenti Pt_1 decreti ottenuti dall'opposta (e in particolare, avverso il primo degli stessi, quello recante n. 680/2017), doveva rilevarsi la formazione del giudicato sostanziale “sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione”, tra i quali senza dubbio rientrava la prescrizione dei contributi accreditati al coniuge della la quale avrebbe dovuto essere CP_1 eccepita dall' tramite lo strumento dell'opposizione al primo decreto ingiuntivo Pt_1 emesso.
Avverso la sentenza proponeva appello, con ricorso a questa Corte depositato in data 29.05.2023, l' e ne invocava la riforma con revoca del decreto ingiuntivo opposto, Pt_1 rigetto di ogni domanda dell'appellata e vittoria di spese.
Ricostituito il contraddittorio, l'appellata contestava la fondatezza del gravame e ne invocava il rigetto, con vittoria di spese.
Nelle more del procedimento era disposta la trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con sostituzione, da ultimo, dell'udienza del giorno 22 settembre 2025 attraverso lo scambio di note di trattazione.
Infine, acquisite le note e riservata la causa in decisione, all'esito della camera di consiglio il procedimento era definito nei termini di seguito esposti.
*****
L'appello è fondato e va accolto per le motivazioni di seguito espresse, con espresso richiamo
-ai sensi dell'art. 118 disp.att.c.p.c.- al precedente di questa stessa Corte n. 1518/024 (rel Cortigiano) emesso in una controversia tra le stesse parti ed attinente a ratei maturati in precedenza, precedente cui si aderisce per la persuasività degli argomenti addotti-
L' censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che il giudicato, Pt_1 rappresentato dai decreti ingiuntivi non opposti, abbia inciso anche sul diritto di credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto, relativo al diverso periodo decorrente da ottobre 2021 sino a giugno 2022.
Rileva l'appellante che nei decreti ingiuntivi non opposti e passati in giudicato non vi è stato alcun accertamento “in motivazione” della sussistenza delle ragioni creditorie proposte dalla appellata e richiama, sul punto, giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale “Il provvedimento giurisdizionale di merito, anche quando sia passato in giudicato, non è vincolante in altri giudizi aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto o di diritto, se da esso non sia dato ricavare le ragioni della decisione ed i principi di diritto che ne costituiscono il fondamento. Pertanto, quando il giudicato si sia formato per effetto di mancata opposizione a decreto ingiuntivo recante condanna al pagamento di un credito con carattere di periodicità, il debitore non può più contestare il proprio obbligo relativamente al periodo indicato nel ricorso monitorio, ma — in mancanza di esplicita motivazione sulle questioni di diritto nel provvedimento monitorio — non gli è inibito contestarlo per le periodicità successive” (Cassazione civile sez. lav., 25/11/2010, n.23918). 4
In mancanza di un accertamento in ordine alla situazione giuridica ovvero a questioni di fatto o di diritto relative ad un punto fondamentale comune alle precedenti cause e a quella in corso e considerata, altresì, la circostanza che dal rapporto previdenziale non scaturisce una singola e complessiva obbligazione avente ad oggetto una prestazione unitaria da assolvere ratealmente bensì plurime obbligazioni a cadenza periodica, ciascuna delle quali realizza l'intera prestazione dovuta per quel determinato periodo (cfr. Cass S.U. 26.06.1996 n.5895), sostiene l'appellante che alcun giudicato si sia formato sul diritto di credito oggetto di questo giudizio. Ribadisce, inoltre, che l' nell'esercizio dei suoi poteri di autotutela è Pt_1 legittimato ed, anzi, ha il dovere di compiere verifiche ed annullare ex tunc precedenti provvedimento che, come nel caso in esame, hanno natura meramente ricognitiva e non costitutiva del diritto alla prestazione ed allega la missiva del 9 agosto 2021, già depositata in primo grado, con la quale ha comunicato l'annullamento della pensione per insussistenza del requisito richiesto per il riconoscimento del diritto .
Osserva la Corte che, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite dei giudici di legittimità,
“il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di cosa giudicata solo in relazione al diritto consacrato” (Cass. civ., S.U. primo marzo 2006, n.4510; nello stesso senso, 16 novembre 2006, n.24373).
E', dunque, necessario determinare quale fosse, nel caso in esame, “il diritto consacrato” in forza del quale i precedenti decreti ingiuntivi, a suo tempo emessi in favore dell'odierna appellata, hanno acquistato autorità di cosa giudicata.
Occorre, cioè, individuare l'estensione del giudicato esterno fatto valere in primo grado, nel corso del giudizio di opposizione, dall'interessata Controparte_1
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, “l'efficacia del giudicato esterno non può giungere fino al punto di far ritenere vincolante, nel giudizio avente ad oggetto le medesime questioni di fatto e di diritto, la sentenza definitiva di merito priva di una specifica "ratio decidendi", che, cioè, accolga o rigetti la domanda, senza spiegare in alcun modo le ragioni della scelta, poiché, pur non essendo formalmente inesistente e nemmeno nulla (coprendo il passaggio in giudicato, quanto alle nullità, il dedotto e il deducibile), essa manca di un supporto argomentativo che possa spiegare effetti oltre i confini della specifica fattispecie. L'attribuzione di efficacia di giudicato esterno ad una siffatta decisione comporterebbe d'altronde, in riferimento al giudizio di legittimità, una rinuncia della Corte di cassazione alla propria funzione nomofilattica, dovendo essa subire l'imposizione da parte del giudice di merito di un principio di diritto che non risulta neppure formulato in maniera espressa” (Cass. civ., 6 agosto 2009, n. 18041).
Nel caso in esame, dai decreti ingiuntivi richiamati in primo grado dall'opposta
[...] non appaiono evincibili le ragioni della decisione e i principi di diritto posti a CP_1 fondamento della decisione;
mancano un supporto argomentativo che possa spiegare effetti oltre i confini della singola fattispecie e la formulazione espressa di un principio di diritto da applicare alla risoluzione della controversia in esame, che attiene alla sussistenza o meno dei requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti. 5
Deve, pertanto, applicarsi il principio generale, enunciato da Cass. Sez. lav. n. 23918 del 25.11.2010 e più recentemente ribadito da Cass., III sez., sentenza n. 12111 del 22.6.2020, secondo cui "il provvedimento giurisdizionale di merito, anche quando sia passato in giudicato, non è vincolante in altri giudizi aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto o di diritto, se da esso non sia dato ricavare le ragioni della decisione ed i princìpi di diritto che ne costituiscono il fondamento. Pertanto, quando il giudicato si sia formato per effetto di mancata opposizione a decreto ingiuntivo recante condanna al pagamento di un credito con carattere di periodicità, il debitore non può più contestare il proprio obbligo relativamente al periodo indicato nel ricorso monitorio, ma - in mancanza di esplicita motivazione sulle questioni di diritto nel provvedimento monitorio - non gli è inibito contestarlo per le periodicità successive" (cfr. Cass., III sez., sentenza n. 12111/2020).
Ne consegue che, in assenza di esplicita motivazione sulla sussistenza dei presupposti per l'insorgenza del diritto alla pensione ai superstiti, il giudicato derivato dai decreti emessi a favore dell'attuale appellata blinda l'obbligo di corresponsione dei ratei relativi ai periodi ivi considerati, ma non può estendersi anche alla corresponsione di quelli futuri.
Esclusa l'efficacia del giudicato esterno e venendo al merito della questione, non esaminata dal giudice di primo grado, in quanto ritenuta assorbita dagli effetti spiegati dal giudicato, rileva la Corte che la circostanza dedotta e documentata dall' in ordine alla insussistenza Pt_1 del requisito contributivo delle 156 settimane nel quinquennio antecedente al decesso (in considerazione dell'annullamento in autotutela dei contributi tardivamente versati relativi al periodo aprile 2007 – giugno 2007, per intervenuta prescrizione quinquennale, essendo stata la denuncia di regolarizzazione contributiva del 23.09.2016 inoltrata dopo la scadenza del termine predetto, intervenuta ad aprile 2012) non è stata specificamente contestata in primo grado dall'opposta, sulla quale, comunque, ricadeva l'onere della prova della sussistenza di detto requisito a fondamento della domanda avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Sulla specifica questione, la Suprema Corte ha precisato che “la scelta del lavoratore di presentare la suddetta denuncia - cui viene collegato l'effetto di allungare il termine di prescrizione - ancorché per le suindicate ragioni non debba essere comunicata al datore di lavoro, tuttavia - dato l'effetto ad essa riconnesso di impedimento dell'acquisto da parte del debitore del "diritto potestativo" di provocare l'estinzione del rapporto - deve essere effettuata in modo da garantire adeguatamente il diritto di difesa del datore di lavoro stesso. Ciò comporta che la suddetta presentazione debba avvenire entro un termine congruo che, in assenza di indicazione legislativa, si può far coincidere - in base ad un criterio finalistico e nel rispetto del generale principio di razionalità - con il medesimo termine - quinquennale - entro il quale il datore di lavoro potrebbe chiedere l'accertamento negativo del proprio debito contributivo e così ottenere il riconoscimento giudiziale del suddetto diritto potestativo. In altre parole, il termine di prescrizione "si allunga" a dieci anni purché l'atto interruttivo - consistente nella denuncia del lavoratore (o dei suoi superstiti) - intervenga prima dell'estinzione del diritto alla contribuzione (cioè prima del decorso del nuovo termine di cinque anni). Del resto, come si è detto, la presentazione della denuncia in oggetto è meramente facoltativa, essendo posto a carico degli enti previdenziali il controllo e l'accertamento delle omissioni o delle evasioni contributive, compito che deve essere svolto 6
con rigore, ma pur sempre nel rispetto dei generali principi della correttezza e della buona fede” (cfr. Cass., sez. Lavoro, n. 23237/2013).
Applicati i principi sopra enunciati al caso in esame, deve concludersi che la denuncia di regolarizzazione contributiva del 23.09.2016 sia stata inoltrata quando era già scaduto il termine di prescrizione, sicchè devono escludersi dal computo dei contributi le settimane relative al periodo aprile 2007 – giugno 2007.
In assenza della prova del sussistenza del requisito contributivo, il decreto ingiuntivo n. 330/22 deve essere revocato.
La natura prettamente giuridica delle questioni trattate, la qualità delle parti e le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado.
P.Q.M.
la Corte così decide:
in accoglimento dell'appello, in riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n. 330/2022 emesso dal Tribunale di Napoli Nord;
compensa tra le parti le spese di lite del doppio grado.
Così deciso in Napoli, all'esito della camera di consiglio del giorno 22 settembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano