Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 04/06/2025, n. 10802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10802 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 10802/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06368/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6368 del 2020, proposto da
Eurogroup Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Grosso, Marcello Coan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gse - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Campagnano, Antonio Pugliese, Fabio Garella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento del GSE SPA, prot. GSEWEB/P20200239680, del 19.5.2020, ricevuto in pari data tramite posta elettronica certificata, avente ad oggetto “Rigetto del Progetto a Consuntivo (PC) n. CB001542, presentato da EUROGROUP SPA” , nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, anche non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gse - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 16 maggio 2025 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La “Eurogroup S.p.A.” ha esposto di essere una energy service company – ESCO – il cui scopo, tra le altre cose, è l’esecuzione di progetti di efficientamento energetico in collaborazione con varie realtà commerciali, professionali e con Amministrazioni pubbliche.
1.1. In tale qualità ha curato per conto della “Acqua Minerale San Benedetto S.p.a.” (soggetto titolare), un progetto di efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione di due stabilimenti industriali, consistito nella sostituzione dei corpi illuminanti a scarica con moderne lampade a led. In data 16 novembre 2018, la ricorrente ha presentato al GSE il progetto a consuntivo n. CB001542, in qualità di soggetto proponente e a seguito di apposita delega ricevuta dal soggetto titolare dell’intervento.
Per quanto di interesse, la ricorrente ha esposto che il Gestore, dopo avere chiesto integrazioni documentali, ha rigettato il progetto standardizzato ritenendolo non conforme “[…] alle previsioni normative di cui al D.M. 11 gennaio 2017, in quanto non sono stati forniti i consumi nelle condizioni ante intervento riferiti ad almeno gli ultimi 12 mesi di esercizio con dettaglio almeno giornaliero, così come previsto dal punto 1.3, dell'Allegato 1 del D.M. 11 gennaio 2017, con descrizione dettagliata del programma di misura implementato e degli strumenti di misura utilizzati. In particolare, si rappresenta che i valori di consumo ante intervento forniti, relativi ad un solo mese di esercizio e in forma aggregata, non sono rappresentativi dei consumi annuali dei due stabilimenti oggetto di intervento” (v. provvedimento impugnato).
2. La ricorrente ha quindi domandando l’annullamento del provvedimento impugnato, lamentando:
I. la violazione ed errata interpretazione, la mancata applicazione dell’articolo 1.3, comma 2, all. 1 del DM 11 gennaio 2017. In sintesi, la ricorrente ha esposto che il Gestore, senza alcuna specifica motivazione, non ha considerato che il progetto è stato elaborato dando applicazione a tale norma, che prevede espressamente la possibilità di dimostrare che un periodo di misura ed una frequenza di campionamento inferiori (rispettivamente all'anno ed al giorno) sono comunque rappresentativi dei consumi annuali;
II. la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, la mancanza di motivazione, la violazione dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa. Nel dettaglio, premesso di avere preventivamente ottenuto il parere favorevole del Gestore circa le modalità di misurazione dei consumi utilizzate, la ricorrente ha evidenziato come nel provvedimento impugnato non siano state considerate le specifiche ragioni addotte a sostegno della rappresentatività dei consumi rilevati;
III. l’eccesso di potere e l’ulteriore difetto ovvero carenza di motivazione in quanto il provvedimento impugnato non spiega perché la misurazione riferita ad un mese di esercizio e i valori resi in forma aggregata non sarebbero rappresentativi dei consumi annuali. Nel concreto, il Gestore avrebbe dovuto considerare che entrambi gli stabilimenti svolgono la loro attività produttiva in orari costantemente ripartiti nell'arco dell'anno, di conseguenza le luci di tutti gli impianti delle 6 aree dei 2 stabilimenti si accendono e si spengono ogni giorno dell'anno nello stesso orario. Tale caratteristica renderebbe palese l'inutilità di una misurazione annuale e per contro confermerebbe che i valori rilevati in un mese di esercizio sono rappresentativi dei consumi annuali;
IV. l’eccesso di potere, l’illogicità, la contraddittorietà manifesta dell’agire del GSE e la violazione dell’affidamento considerato che la ricorrente aveva preventivamente ottenuto l’assenso del Gestore in ordine alla possibilità che un periodo di misurazione ex-ante di 1 mese, in presenza di lampade on-off, potesse essere ritenuto sufficientemente rappresentativo dei consumi.
3. Si è costituito in giudizio il Gestore dei Servizi Energetici, in data 31 agosto 2020, per resistere all’accoglimento del ricorso.
4. All’udienza straordinaria del 16 maggio 2025, svolta con modalità da remoto e in previsione della quale le parti hanno depositato documenti e memorie, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1. Procedendo con l’esame congiunto di tutti i motivi di impugnazione, in quanto strettamente correlati sotto il profilo logico – giuridico, il Collegio osserva che nell’ambito della specifica normativa di settore applicabile ai progetti di efficientamento energetico, il metodo a consuntivo si caratterizza per il fatto che i consumi di energia si misurano puntualmente, attraverso misuratori installati per tutto il perimetro dell’intervento, sia nella configurazione ex ante , sia in quella successiva alla sua esecuzione; quello standardizzato, invece, consiste nel misurare i consumi energetici soltanto di una porzione del perimetro dell’intervento, non essendo conveniente economicamente l’installazione di singoli misuratori per tutta l’area di intervento ed estendendo i consumi così ottenuti alla porzione di intervento non misurato.
L’esigenza comune, pertanto, è quella di rendere misurabili i consumi (e quindi i miglioramenti) registrati dall’impianto sottoposto al progetto di efficientamento energetico.
Nel caso di specie, il Collegio ritiene che la ricorrente abbia correttamente evidenziato che l’articolo 1.3, comma 2, all. 1 del DM 11 gennaio 2017 consente di predisporre il progetto di efficientamento energetico a consuntivo anche rilevando, ex ante, i consumi energetici tramite un periodo di misura ed una frequenza di campionamento inferiori (rispettivamente all'anno ed al giorno ossia agli intervalli ordinariamente previsti), ritenendoli comunque rappresentativi dei consumi annuali. In questa logica, la ricorrente ha preventivamente ottenuto dal Gestore una risposta favorevole (v. email del 29 novembre 2017, doc. 8 di parte ricorrente) in ordine alla possibilità di rappresentare i consumi annuali ex ante sulla base di un loro monitoraggio di un mese. Ciò è dovuto, essenzialmente, alle peculiarità del progetto proposto dalla ricorrente, da realizzare con riferimento ad un impianto di illuminazione di tipo “ON/OFF”, con cicli di lavoro costanti durante tutto l'anno (in tutti gli impianti, pertanto, le luci vengono accese e spente tutti i giorni, sempre negli stessi orari, durante tutto l'anno).
2. In questo quadro, è opinione del Collegio che il provvedimento negativo, successivamente adottato dal Gestore, sia illegittimo.
Invero, non si ravvisa in esso alcuna specifica motivazione, al di là dell’affermazione per la quale i consumi rilevati non sarebbero rappresentativi; né, tantomeno, il Gestore ha mostrato di avere valutato le peculiarità dell’intervento proposto, strutturato secondo le modalità già esaminate di rilevazione dei consumi in ragione delle indicazioni che erano pervenute alla ricorrente dallo stesso Gestore. Ne consegue che il provvedimento appare viziato sia sotto il profilo motivazionale, sia in quanto espressione di una condotta illogica e contraddittoria da parte della stessa Amministrazione.
3. Per le ragioni esposte, il provvedimento impugnato deve essere annullato. Il Gestore, nel rinnovato esercizio del potere, dovrà prendere in considerazione le caratteristiche specifiche del progetto della ricorrente, nonché le valutazioni che già aveva espresso in ordine alle modalità con le quali fornire un’indicazione rappresentativa dei consumi ex ante.
4. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite che si liquidano in 2.000,00 euro (duemila/00 euro), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Massimiliano Balloriani, Presidente FF
Benedetto Nappi, Consigliere
Andrea Gana, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | Massimiliano Balloriani |
IL SEGRETARIO