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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/11/2025, n. 1261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1261 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 250/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice LD CI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BLASI GIANLUCA Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente contro
(C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
Parte convenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il giudizio promosso con ricorso depositato il 31.1.2025, contesta la legittimità del Parte_1 provvedimento 25.9.2024 di esclusione dalla graduatoria provinciale ATA anno scolastico 2021-2022 e la conseguente revoca della nomina in ruolo nel profilo di collaboratore scolastico, nonché del successivo decreto 26.9.2024 della Dirigente Scolastica di I.C. di ET di risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, unitamente ai preliminari provvedimenti del 21.9.2023,
28.5.2024 e 30.5.2024, emessi rispettivamente dai Dirigenti Scolastici degli di Ome, Iseo e Pt_2
ET.
La ricorrente chiede che sia dichiarata la nullità e/o l'illegittimità dei suddetti provvedimenti e, per l'effetto, di essere reintegrata in forma specifica nella graduatoria e nel posto di lavoro presso di Pt_2
ET, nonché la condanna dell'amministrazione scolastica, a titolo di risarcimento del danno, al pagamento di tutte le retribuzioni che avrebbe maturato dal 26.9.2024 fino all'effettivo reintegro nel pagina 1 di 12 posto di lavoro.
Si è costituito il dando conto di come la controversia per cui è Controparte_1 causa rientri nel “fenomeno drammaticamente diffuso” nel contenzioso scolastico, afferente il commercio di titoli di studio e di servizio falsi posti in essere da alcune scuole private, abusando della qualifica di scuola paritaria;
ha quindi dato conto delle indagini penali svolte dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di OC IO, che ha scoperto un numero enorme di false assunzioni riconducibili ad un gruppo di scuole paritarie ubicate in particolare in provincia di Salerno;
a tal riguardo, ha prodotto estratto dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare del GIP presso il Tribunale di OC IO da cui emergono 420 regolarizzazioni a posteriori nel quadriennio
2011/2015 da parte di , che gestisce la scuola dell'infanzia paritaria Parte_3 denominata Scuola San Remigio, che occupa due stanze e che risulta avere impiegato, in quel quadriennio, un numero compreso tra tre e cinque dipendenti;
ha precisato che la posizione della ricorrente è stata archiviata dal GIP, pur avendo accertato i fatti e la sua responsabilità, per la ragione – non condivisa dalla parte convenuta - che il controvalore economico del beneficio conseguito attraverso il falso strumentale non superasse la soglia della rilevanza penale.
In diritto la parte convenuta ha contestato la fondatezza della domanda e ne ha chiesto il rigetto.
Celebrata l'udienza ex art.420 c.p.c., è stata fissata udienza ex art.127 ter c.p.c. all'esito della quale la parte ricorrente ha depositato note scritte datate 7.10.2025; quindi la causa è stata rimessa per la decisione.
***
La ricorrente in data 30.10.2017 ha inoltrato al , come da art.4 Controparte_1
D.M. 640/17, istanza di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio scolastico 2017/2019 per il personale ATA, dichiarando di avere svolto servizio, tra gli altri, presso la scuola di OC PE (SA) in qualità di collaboratore scolastico dal Parte_3
1.9.2014 al 31.8.2015 (doc. 5 ric.).
A seguito della presentazione dell'istanza, a partire da ottobre 2018, la ricorrente ha stipulato una serie di contratti di lavoro con il MIM in qualità di collaboratrice scolastica, sino all'anno scolastico 2020/21
(doc. 8 ric.).
In data 11.05.2021, avendo maturato il requisito di 24 mesi di servizio, la ricorrente ha inoltrato istanza di inserimento nella graduatoria provinciale permanente ATA in provincia di BR (doc. 9 ric.) e, in data 3.9.2021, ha sottoscritto contratto di lavoro a tempo indeterminato presso di ET (doc.8 Pt_2
pagina 2 di 12 ric.).
Con provvedimento 21.9.2023 il Dirigente Scolastico di (doc. 3 ric.), esaminata la nota CP_3 prot. N.5412 del 16/06/2023 con la quale l' ha dato atto delle Controparte_4 indagini penali presso il Tribunale di OC IO, nel corso delle quali è emerso che la S.V. ha inviato in data 30/10/2017 presso il , via RI LE 6 – BR la domanda Controparte_5 di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza per il personale ATA, nella quale ha dichiarato falsamente di avere prestato servizio presso la scuola dal 01/09/2014 al Parte_3
31/08/2025, nonché che il servizio dichiarato in domanda è stato valutato ai fini del punteggio ed è stato determinante per l'assunzione presso l'Istituto Comprensivo di Ome (…) dal 1/10/2018 al
30/6/2019 ha disposto l'esclusione della ricorrente ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art.7 e del comma 2 dell'art.8 D.M. n.640/2017 dalle graduatorie di istituto di terza fascia ATA del triennio 2018-2021 per il profilo di collaboratore scolastico, assistente tecnico e assistente amministrativo e ha dato atto che il servizio presso l'istituzione scolastica di Ome, nell'anno scolastico 2018/2019 dal 1.10.2018 al
30.6.2019, si intende prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che, per tale servizio, non è riconosciuto alcun punteggio.
Analoghi provvedimenti sono stati assunti in data 28.5.2024 dal Dirigente Scolastico di I.C. di Iseo e in data 30.5.2024 dal Dirigente Scolastico di I.C. di ET, i quali hanno dato atto che il servizio reso dalla rispettivamente nell'anno scolastico 2019/2020 dal 3.10.2019 al 9.8.2020 e nell'anno Pt_1 scolastico 2020/2021 dal 5.9.2020 al 31.8.2021, presso le rispettive istituzioni scolastiche, non sono giuridicamente rilevanti e sono di mero fatto, non riconoscibili ai fini del punteggio (doc. 3 ric.).
Con comunicazione 28.8.2024 di avvio di procedimento di decadenza dalla graduatoria permanente
Ata e dall'impiego, per mancanza del requisito di accesso dei 24 mesi di servizio nel profilo di collaboratore scolastico, l' Controparte_6
ha rappresentato alla ricorrente che, per effetto dei provvedimenti emessi dai Dirigenti
[...]
Scolastici 21.9.2023, 28.5.2024 e 30.5.2024 - (…) in considerazione di quanto emerso nel procedimento pen. n.4756/2018 R.G.N.R. e n.4779/2018 R.G. G.I.P. concernente un'associazione a delinquere operante nell'Agro Nocentino – Sarnese, finalizzata ad alterare le graduatorie del CP_7 per il personale docente e ATA. In particolare, nell'ordinanza cautelare, emessa dal GIP a carico di altre persone, è riportato che la S.V. in data 30.10.2017 ha presentato presso il Parte_4
RI LE 6 , domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di Parte_5 terza fascia per il personale ATA, nella quale ha dichiarato, falsamente, di aver prestato servizio
pagina 3 di 12 presso la scuola dal 1/9/2014 al 31/8/2015. Il servizio dichiarato in domanda è stato Parte_3 valutato ai fini del punteggio ed è stato determinante per l'assunzione presso l'Istituto Comprensivo,
Via Valle, 7–Ome (BR) dall'01/10/2018 al 30/06/2019. I servizi resi presso di Ome, Iseo e Pt_2
ET sono stati dichiarati dalla S.V. ai fini dell'inserimento nella graduatoria permanente Ata 24 mesi, relativa al profilo di collaboratore scolastico, con conseguente attribuzione di punteggio da parte di questo ufficio. (doc. 10 ric.).
Con provvedimento n.11478 del 25.09.2024 il Dirigente dell'
[...] ha disposto la decadenza di dalla Controparte_8 Parte_1 graduatoria permanente ATA 24 mesi della provincia di BR, per il profilo di collaboratore scolastico, approvata per l'anno scolastico 2021/2022, nonché dall'impiego, e, per l'effetto, ha disposto che I.C. di ET, presso il quale la era titolare, provvedesse a formalizzare la risoluzione Pt_1 del rapporto di lavoro, dando atto che il servizio prestato da dal 1.9.2021 alla data di Parte_1 risoluzione del contratto doveva intendersi prestato di fatto e non di diritto e non valutabile (all. 9 conv.) .
Con provvedimento 26.9.2024 il Dirigente Scolastico di I.C. di ET, preso atto della suddetta disposizione, ha disposto la risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato del 1.9.2021 a decorrere dalla notifica dell'atto (doc.2 ric.).
***
La ricorrente ha contestato la legittimità dei provvedimenti 21.9.2023, 28.05.2024 e 30.5.2024 di disconoscimento del servizio giuridico, emessi rispettivamente dai Dirigenti Scolastici di di Ome, Pt_2
Iseo e ET, del successivo provvedimento di depennamento dalla graduatoria permanente ATA
24 mesi, approvata per l'anno scolastico 2021-2022 e del conseguente provvedimento del 26.9.2024 di risoluzione del rapporto di lavoro adottato dal Dirigente Scolastico I.C. di ET lamentando che, pur avendo natura disciplinare, non sono stati adottati nel rispetto delle disposizioni in tema di licenziamento disciplinare ex art.55 quater D.lgs. 165/2001 che, alla lett. d) annovera tra le ipotesi di licenziamento proprio le “falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporti di lavoro ovvero si progressioni di carriera”.
Il richiamo alle disposizioni di cui agli artt.55 e ss. del D.lgs. 165/2001, relativi alle forme e termini del procedimento disciplinare, non è pertinente. Tali disposizioni disciplinano il procedimento per l'irrogazione di una sanzione per una condotta rilevante sotto il profilo disciplinare da parte del pubblico dipendente.
pagina 4 di 12 Non è questa l'ipotesi per cui è giudizio in quanto, nel caso di specie, viene in considerazione la decadenza della ricorrente dalla graduatoria permanente ATA 24 mesi, approvata per l'anno scolastico
2021/2022 per il profilo di collaboratore scolastico, da cui è derivata la risoluzione del contratto a tempo indeterminato. Non si tratta di provvedimento disciplinare, ma adottato in conseguenza dell'accertamento della mancanza del requisito di accesso dei 24 mesi di servizio, richiesto dall'art.
2.2 del bando di concorso prot. n.863/2021 nel profilo di collaboratore scolastico (all. 7 conv.).
Nella domanda presentata in data 30.10.2017, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2017/2019, la ricorrente ha dichiarato di avere svolto servizio, tra gli altri, presso l'istituto paritario “ ” di Parte_3
OC PE (SA) in qualità di collaboratore scolastico dal 1.9.2014 al 31.8.2015 (doc.5 ric.).
Come è pacifico, il periodo di servizio presso la scuola dal 1.9.2014 al 31.8.2015, Parte_3 dichiarato dalla ricorrente, è stato valutato ai fini del punteggio e determinante per l'assunzione presso le tre istituzioni scolastiche.
Come espressamente indicato nella intestazione della domanda, i dati riportati dall'aspirante assumono valore di dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all'articolo 76 che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per l'aspirante che non rilasci dichiarazioni corrispondenti a verità (…).
Trattandosi di dichiarazioni riconducibili alle “dichiarazioni sostitutive di certificazioni” ex art.46 DPR
445/2000, viene in considerazione la previsione dell'art.75 del suddetto DPR rubricato “decadenza dai benefici” ai sensi del quale, fermo restando quanto previsto dall'art.76, la non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata alla Pubblica Amministrazione comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, come affiancata da quanto previsto dall'art.8 DM 640/2017 che sancisce proprio l'esclusione dalla procedura e la decadenza dalle graduatorie, tra gli altri, nel caso di autodichiarazioni mendaci.
Alla luce di quanto precede, la decadenza non è una misura disciplinare, ma l'effetto dell'assenza, successivamente accertata, di un requisito richiesto per conseguire un dato beneficio.
Non avendo natura disciplinare il provvedimento di decadenza dalla graduatoria permanente ATA e dall'impiego, non vengono in considerazione le disposizioni di cui agli artt.55 e ss. del D.lgs. 165/2001 ed è inconferente il riferimento al principio di immutabilità sancito dall'art.7 L. 300/1970.
Priva di pregio è anche la doglianza afferente l'asserito difetto di motivazione del provvedimento, non vertendo il presente giudizio sull'atto amministrativo, bensì sulla sussistenza o meno della posizione pagina 5 di 12 soggettiva dedotta in giudizio e cioè sulla sussistenza del diritto della ricorrente a permanere nella graduatoria permanente e a ottenere la nomina in ruolo.
***
Passando al merito, la ricorrente lamenta che, il provvedimento di decadenza dalla graduatoria permanente ATA per mancanza del requisito di accesso, 24 mesi di servizio, e quello successivo di risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, preceduti dai provvedimenti con cui i
Dirigenti Scolastici di Ome, Iseo e ET hanno provveduto a disconoscere il servizio giuridico reso presso ciascuno degli istituti scolastici dagli stessi diretti negli anni scolastici 2018- 2021, siano Con stati assunti sulla scorta della nota di di BR – prot. nr 5412/2023, fondata a sua volta su un'ordinanza penale cautelare archiviata, avente ad oggetto l'illegittimo disconoscimento operato da CP_1
e relativo al servizio reso dalla ricorrente presso l'istituto paritario “ ”. Parte_3
La ricorrente rileva che il disconoscimento del servizio prestato alle dipendenze dell' Controparte_11
“ ” nell'anno scolastico 2014-2015 è stato operato solo a causa del mancato
[...] Parte_3 versamento da parte di quest'ultima dei contributi previdenziali. Osserva che l'assolvimento dell'onere contributivo nei rapporti di lavoro dipendente è a carico del soggetto datoriale che si avvale della prestazione lavorativa del dipendente ed a favore dell'ente previdenziale e che quindi è irragionevole far ricadere sul prestatore di lavoro, estraneo all'obbligazione contributiva, le conseguenze del suo eventuale inadempimento;
osserva inoltre che il mancato versamento dei contributi neppure è ostativo alla valutazione del servizio di lavoro effettivamente prestato e che quindi è illegittimo il provvedimento che disconosce il periodo lavorativo svolto dal candidato sulla base della certificazione di mancato versamento di contributi previdenziali per lo stesso periodo.
Lamenta che non sia stata considerata l'esistenza del certificato di servizio rilasciato dall'istituto paritario, in cui si dà atto che ha prestato servizio come collaboratrice scolastica nei periodi dedotti e delle buste paga, senza che sia stata proposta alcuna querela di falso, nonostante la certificazione rilasciata dalla scuola paritaria sia atto pubblico. Secondo la ricorrente, in definitiva, i provvedimenti di decadenza e risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato si fondano esclusivamente su circostanze inidonee e insufficienti a legittimare la loro emissione, tenuto conto che nella comunicazione di avvio del procedimento amministrativo del 28.8.2024 è considerato solo l'emissione di una misura cautelare penale poi archiviata e il disconoscimento dei servizi prestati presso CP_1
da parte di . Parte_3
I rilievi della ricorrente sono privi di pregio.
pagina 6 di 12 Occorre prendere le mosse dall'ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di
OC IO (all. D 1 conv.) con riferimento agli accertamenti effettuati presso la scuola dell'infanzia paritaria denominata Scuola San Remigio per il periodo 2011-2015.
La suddetta indagine ha preso l'avvio da alcuni controlli operati dall' di Controparte_12
OC IO presso alcuni istituti scolastici paritari, tra cui la Scuola San Remigio. CP_1 I controlli di sono stati determinati dall'anomalo incremento registrato nel mese di gennaio 2018
- in concomitanza con l'uscita del bando di concorso indetto con il Decreto 640/2017 relativo CP_7 all'aggiornamento degli elenchi del personale ATA per il triennio scolastico 2017/2020, con il quale si costituivano graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia riguardante i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere etc. - di regolarizzazioni di lavoratori, per lo più appartenenti alla qualifica di collaboratore scolastico/bidello, relative a periodi di lavoro significativamente pregressi.
Con specifico riferimento alla scuola dell'infanzia , operativa presso OC PE via Parte_3
Grotti Campo 8, nell'ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari sono riportate le dichiarazioni rese dal Consulente del Lavoro , il quale ha svolto il proprio incarico professionale Persona_1 per la suddetta scuola da settembre 2011 a tutto ottobre 2015. Ebbene il Consulente del Lavoro ha riferito che hanno lavorato alle dipendenze della scuola, nel periodo di svolgimento del suo incarico, quindici dipendenti (dei quali ha trasmesso regolarmente le comunicazioni Unilav al Ministero del CP_1 Lavoro e i flussi a ), tra i cui nominativi la ricorrente non figura. CP_13
Con particolare riguardo all'anno scolastico 2014/2015 – e cioè a quello in cui la ricorrente, nella domanda del 30.10.2017, dichiarava di avere prestato servizio presso la suddetta scuola – il Consulente del Lavoro ha riferito del cattivo andamento della scuola per la scarsità di iscrizioni di modo che, in quell'anno scolastico, in forza lavoro vi era stata una sola insegnante e un collaboratore scolastico, individuati nelle persone di e . Persona_2 Persona_3
Rispetto alla presenza nel periodo 2011/2015 di 419 dipendenti in forza nel periodo in cui il Consulente del Lavoro ha prestato la sua attività professionale si è così espresso: mi lascia fortemente meravigliato in quanto è evidente che tale rilevante forza lavoro sia fortemente sproporzionata in relazione alle a me note esigenze occupazionali dell . Ribadisco ancora una volta che i Parte_3 lavoratori in forza nel quinquennio 2011/2015 sono esclusivamente quella da me comunicati e sopra elencati, in numero complessivo pari a quindici unità.
pagina 7 di 12 La certezza di quanto affermo deriva dalle modalità di acquisizione dei dati utili all'espletamento del mio incarico di consulenza del lavoro. Infatti ero io che mi recavo personalmente presso la scuola paritaria di via Grotti Campo 4 – OC PE tutte le volte in cui si rendeva necessario provvedere a comunicazioni di assunzione, variazione e cessazione dei dipendenti e in tali occasioni constatavo anche la consistenza numerica dei dipendenti, congrua e coerente con i numeri dei dipendenti a me comunicati per l'incarico assunto.
Nell'ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari si dà poi atto della nomina, con lettera 1.9.2017 di incarico professionale avente ad oggetto regolarizzazione posizioni lavorative pregresse, del nuovo
Consulente del Lavoro nella persona di il quale, nel periodo dal 25.10.2017 al Persona_4
21.1.2019, ha trasmesso retroattivamente comunicazioni Unilav per 419 soggetti relativamente a periodi di lavoro, diversi per ogni singolo lavoratore, dal 2.1.2011 al 31.8.2017.
Ove si consideri che la scuola dell'infanzia è un istituto scolastico di dimensioni assai Parte_3 ridotte, che, come da pianta planimetrica allegata all'ordinanza, consta di tre sole aule, non può che ritenersi inverosimile l'assunzione di un tale imponente numero di lavoratori, peraltro “regolarizzati” in epoca smaccatamente tardiva rispetto alle tempistiche di legge che stabiliscono, in caso di instaurazione di rapporti di lavoro, la comunicazione al Centro per l'Impiego il giorno precedente l'instaurazione del rapporto. E' invece congruente con le dimensioni della scuola quanto riferito dal Consulente del
Lavoro relativamente al numero del personale effettivamente assunto dalla scuola. Persona_1
Non sfugge del resto, come nella memoria difensiva datata 7.10.2025, la ricorrente riconosca che la
“assoluta sproporzione tra assunzioni dichiarate ed assunzioni veritiere” sia fondata su “dati di fatto indubitabili”, rilevando che il “sovradimensionamento è pacificamente desumibile dal raffronto tra gli assunti dichiarati e gli effettivi dipendenti che la scuola avrebbe dovuto avere sulla base Parte_3 delle disposizioni ministeriali relative alla proporzione tra personale ed utenza”.
Secondo la ricorrente tuttavia non risulterebbero i dati in base ai quali proprio il suo specifico rapporto di lavoro sarebbe stato fittizio.
Al riguardo va anzitutto sgomberato il campo dall'archiviazione da parte del Giudice per le Indagini
Preliminari della posizione della ricorrente in quanto motivata con il mancato raggiungimento della soglia di punibilità sul piano del beneficio conseguito e non già per l'insussistenza del fatto.
In secondo luogo è sufficiente richiamare le dichiarazioni del Consulente del Lavoro Persona_1 laddove ha dato conto dei nominativi dei dipendenti che hanno lavorato presso la scuola nel periodo in pagina 8 di 12 cui ha svolto la propria opera professionale ed in particolare dei due dipendenti che hanno lavorato nell'anno scolastico 2014/2015, tra i quali la ricorrente non figura.
La circostanza che la non figuri tra i lavoratori menzionati dal Consulente del Lavoro Pt_1 Per_1
e che faccia parte del gruppo di quei 419 lavoratori “regolarizzati” dal Consulente del Lavoro
[...]
in evidente spregio alla normativa di riferimento, in epoca significativamente Persona_4 coincidente con l'uscita del bando di concorso 640/2017, rivela che nessun servizio abbia effettivamente prestato presso la scuola San Remigio IE IO.
Il disconoscimento del servizio della ricorrente presso la scuola nell'anno scolastico Parte_3
2014-2015 non è stato quindi operato, come sostiene la ricorrente, a causa del mancato versamento da parte di quest'ultima dei contributi previdenziali, ma sulla base del quadro probatorio sopra delineato, con particolare riferimento alle del tutto attendibili dichiarazioni rese dal Consulente del Lavoro
. Persona_1
A diversa conclusione non possono condurre le buste paga e il certificato di servizio rilasciato dal coordinatore didattico della scuola recante la data 13.8.2015, che “visti gli atti d'ufficio” Parte_3 certifica che - inquadrata come Collaboratore Scolastico Personale ATA – ha prestato Parte_1 servizio con incarico di collaboratore scolastico dal 1.9.2014 al 31.8.2015 (doc. 6 ric.).
Deve escludersi che il certificato di servizio, laddove riporta che la ha prestato servizio presso la Pt_1 scuola, debba essere contrastato con il procedimento per querela di falso.
Secondo la ricorrente alla suddetta certificazione deve riconoscersi valore di prova qualificata ex art. 2700 c.c., trattandosi di certificazione sottoscritta da soggetto che riveste la qualità di pubblico ufficiale e quindi di documento che fa piena prova sino a querela di falso, sia della provenienza del documento, sia della veridicità della dichiarazione nel medesimo contenuta. A dire della ricorrente pertanto l'efficacia probatoria del certificato rilasciato da Scuola San Remigio poteva essere disconosciuta solo previo esperimento della querela di falso, difettando la quale non poteva essere posta in discussione.
Con la querela di falso possono essere impugnate le risultanze estrinseche dell'atto pubblico ed in particolare la provenienza del documento dal pubblico ufficiale, le dichiarazioni rese dalle parti e contenute nell'atto e i fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti alla sua presenza;
l'efficacia probatoria dell'atto pubblico ex art.2700 c.c. non si estende invece al contenuto intrinseco del documento, per contestare il quale non deve essere presentata la querela di falso, potendo essere impiegato qualsiasi mezzo di prova.
pagina 9 di 12 Quanto precede è conforme al consolidato principio della Corte di Cassazione, come espresso nella ordinanza 20214/2019 secondo cui l'efficacia probatoria dell'atto pubblico, nella parte in cui esso fa fede sino a querela di falso, è limitata alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, ai fatti che il medesimo attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, alla provenienza delle dichiarazioni rese dalle parti ed alla firma di queste ultime;
ma non si estende alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni delle parti (in termini così generali il principio è espresso, in massima, da Cass. 12 giugno 1976, n. 2179): in altre parole, l'atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso per ciò che concerne i suoi elementi estrinseci e non relativamente al contenuto intrinseco, che può non essere veritiero ed è, pertanto, soggetto a qualsiasi prova contraria nei limiti consentiti dalla legge in ordine a quanto concerne la verità e l'esattezza delle dichiarazioni delle part».
Il certificato in esame quindi al più può costituire una prova fidefacente ex art.2700 c.c. della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, nonché dei fatti che lo stesso ha attestato essere avvenuti in sua presenza, che si sostanziano nella consultazione degli atti d'ufficio da parte del coordinatore didattico.
Il certificato cioè comprova che il coordinatore didattico ha consultato gli atti di ufficio da cui sarebbe risultata la prestazione da parte di del servizio di collaboratrice scolastica nel periodo Parte_1
1.9.2014 -31.8.2015, ma il valore di prova legale non si estende alla circostanza che le risultanze degli atti di ufficio – peraltro neppure prodotti in giudizio dalla ricorrente - corrispondano al reale accadimento dei fatti e cioè alla veridicità sostanziale di quanto in essi rappresentato, relativamente all'effettiva effettuazione del servizio nel periodo ivi indicato.
Esclusa la soggezione del certificato in esame alla presentazione della querela di falso, gli elementi di prova acquisiti conducono ad escludere che il servizio presso la scuola sia stato prestato Parte_3 dalla ricorrente nell'anno scolastico 2014/2015.
Sono prive di valore probatorio le buste paga in atti, che provengono da un operatore economico che pacificamente ha posto in essere – con comunicazioni Unilav e denunce Unimens postume - una complessa manovra per fare figurare una moltitudine di rapporti di lavoro, architettando l'estinzione CP_1 degli ingenti debiti , che ne sono derivati, attraverso la creazione di crediti ad hoc da porre in compensazione con i debiti contributivi. Tale essendo il modo di operare della scuola non Parte_3
è possibile affidare a documenti di provenienza della stessa la prova dei fatti di causa, non senza evidenziare che la ricorrente neppure si è premurata di offrire un qualche elemento di prova in merito pagina 10 di 12 all'effettivo svolgimento del servizio e al conseguente pagamento in suo favore di quanto indicato nelle buste paga.
Alla luce di tutto quanto esposto emerge un quadro probatorio che dimostra l'insussistenza del servizio da parte della ricorrente presso scuola e, per l'effetto, la non veridicità della dichiarazione Parte_3 di avere prestato servizio in qualità di collaboratrice scolastica dal 1.9.2014 al 31.8.2015, resa dalla ricorrente con l'istanza del 30.10.2017.
Ne deriva che correttamente sono stati assunti i provvedimenti qui censurati, conformi alle prescrizioni stabilite dall'art.8 commi 2 e 4 D.M. 640/2017, i quali rispettivamente prevedono l'esclusione dalle graduatorie degli aspiranti che abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci, nonché l'esclusione dalla procedura per tutti i profili professionali e per tutte le graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, qualora il mendacio o la falsità del titolo siano scoperte in un momento successivo all'inserimento dell'aspirante nelle graduatorie stesse, con espresso richiamo all'irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritte dagli artt. 75 e 76 DPR 445/2000.
Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, considerati i parametri per le cause di valore indeterminabile, complessità bassa.
Ricorrono le condizioni per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma ulteriore rispetto alle spese del giudizio ex art.96 III comma c.p.c. chiesta dal . Controparte_1
La ricorrente ha infatti agito con mala fede in quanto, venendo in considerazione una dichiarazione non veritiera resa proprio da essa, aveva la consapevolezza dell'infondatezza della pretesa dedotta in giudizio. La proposizione di una causa palesemente infondata arreca pregiudizio e al sistema giudiziario, determinando l'allungamento del tempo generale nella trattazione dei processi, e alla parte convenuta, ancor più nel contesto del fenomeno riguardante il contenzioso scolastico per effetto di situazioni sovrapponibili a quella per cui è causa, di cui ha dato conto Controparte_1
.
[...]
Ne deriva che la ricorrente deve essere condannata al pagamento di una somma determinata in via equitativa che, tenuto conto dell'intensità dell'elemento soggettivo della ricorrente e dell'impegno difensivo della parte convenuta nell'approntare le dovute difese, si liquida in €1.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda e/o eccezione rigettata, così dispone:
pagina 11 di 12 1) rigetta il ricorso;
2) condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del
[...]
che liquida in €2.300,00 per compenso professionale, oltre spese Controparte_1 generali al 15%, i.v.a., c.p.a.;
3) visto l'art.96 III comma c.p.c. condanna la ricorrente al pagamento in favore di
[...]
della somma di €1.000,00. Controparte_1
BR, 5 novembre 2025
La giudice
LD CI
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice LD CI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BLASI GIANLUCA Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente contro
(C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
Parte convenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il giudizio promosso con ricorso depositato il 31.1.2025, contesta la legittimità del Parte_1 provvedimento 25.9.2024 di esclusione dalla graduatoria provinciale ATA anno scolastico 2021-2022 e la conseguente revoca della nomina in ruolo nel profilo di collaboratore scolastico, nonché del successivo decreto 26.9.2024 della Dirigente Scolastica di I.C. di ET di risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, unitamente ai preliminari provvedimenti del 21.9.2023,
28.5.2024 e 30.5.2024, emessi rispettivamente dai Dirigenti Scolastici degli di Ome, Iseo e Pt_2
ET.
La ricorrente chiede che sia dichiarata la nullità e/o l'illegittimità dei suddetti provvedimenti e, per l'effetto, di essere reintegrata in forma specifica nella graduatoria e nel posto di lavoro presso di Pt_2
ET, nonché la condanna dell'amministrazione scolastica, a titolo di risarcimento del danno, al pagamento di tutte le retribuzioni che avrebbe maturato dal 26.9.2024 fino all'effettivo reintegro nel pagina 1 di 12 posto di lavoro.
Si è costituito il dando conto di come la controversia per cui è Controparte_1 causa rientri nel “fenomeno drammaticamente diffuso” nel contenzioso scolastico, afferente il commercio di titoli di studio e di servizio falsi posti in essere da alcune scuole private, abusando della qualifica di scuola paritaria;
ha quindi dato conto delle indagini penali svolte dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di OC IO, che ha scoperto un numero enorme di false assunzioni riconducibili ad un gruppo di scuole paritarie ubicate in particolare in provincia di Salerno;
a tal riguardo, ha prodotto estratto dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare del GIP presso il Tribunale di OC IO da cui emergono 420 regolarizzazioni a posteriori nel quadriennio
2011/2015 da parte di , che gestisce la scuola dell'infanzia paritaria Parte_3 denominata Scuola San Remigio, che occupa due stanze e che risulta avere impiegato, in quel quadriennio, un numero compreso tra tre e cinque dipendenti;
ha precisato che la posizione della ricorrente è stata archiviata dal GIP, pur avendo accertato i fatti e la sua responsabilità, per la ragione – non condivisa dalla parte convenuta - che il controvalore economico del beneficio conseguito attraverso il falso strumentale non superasse la soglia della rilevanza penale.
In diritto la parte convenuta ha contestato la fondatezza della domanda e ne ha chiesto il rigetto.
Celebrata l'udienza ex art.420 c.p.c., è stata fissata udienza ex art.127 ter c.p.c. all'esito della quale la parte ricorrente ha depositato note scritte datate 7.10.2025; quindi la causa è stata rimessa per la decisione.
***
La ricorrente in data 30.10.2017 ha inoltrato al , come da art.4 Controparte_1
D.M. 640/17, istanza di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio scolastico 2017/2019 per il personale ATA, dichiarando di avere svolto servizio, tra gli altri, presso la scuola di OC PE (SA) in qualità di collaboratore scolastico dal Parte_3
1.9.2014 al 31.8.2015 (doc. 5 ric.).
A seguito della presentazione dell'istanza, a partire da ottobre 2018, la ricorrente ha stipulato una serie di contratti di lavoro con il MIM in qualità di collaboratrice scolastica, sino all'anno scolastico 2020/21
(doc. 8 ric.).
In data 11.05.2021, avendo maturato il requisito di 24 mesi di servizio, la ricorrente ha inoltrato istanza di inserimento nella graduatoria provinciale permanente ATA in provincia di BR (doc. 9 ric.) e, in data 3.9.2021, ha sottoscritto contratto di lavoro a tempo indeterminato presso di ET (doc.8 Pt_2
pagina 2 di 12 ric.).
Con provvedimento 21.9.2023 il Dirigente Scolastico di (doc. 3 ric.), esaminata la nota CP_3 prot. N.5412 del 16/06/2023 con la quale l' ha dato atto delle Controparte_4 indagini penali presso il Tribunale di OC IO, nel corso delle quali è emerso che la S.V. ha inviato in data 30/10/2017 presso il , via RI LE 6 – BR la domanda Controparte_5 di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza per il personale ATA, nella quale ha dichiarato falsamente di avere prestato servizio presso la scuola dal 01/09/2014 al Parte_3
31/08/2025, nonché che il servizio dichiarato in domanda è stato valutato ai fini del punteggio ed è stato determinante per l'assunzione presso l'Istituto Comprensivo di Ome (…) dal 1/10/2018 al
30/6/2019 ha disposto l'esclusione della ricorrente ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art.7 e del comma 2 dell'art.8 D.M. n.640/2017 dalle graduatorie di istituto di terza fascia ATA del triennio 2018-2021 per il profilo di collaboratore scolastico, assistente tecnico e assistente amministrativo e ha dato atto che il servizio presso l'istituzione scolastica di Ome, nell'anno scolastico 2018/2019 dal 1.10.2018 al
30.6.2019, si intende prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che, per tale servizio, non è riconosciuto alcun punteggio.
Analoghi provvedimenti sono stati assunti in data 28.5.2024 dal Dirigente Scolastico di I.C. di Iseo e in data 30.5.2024 dal Dirigente Scolastico di I.C. di ET, i quali hanno dato atto che il servizio reso dalla rispettivamente nell'anno scolastico 2019/2020 dal 3.10.2019 al 9.8.2020 e nell'anno Pt_1 scolastico 2020/2021 dal 5.9.2020 al 31.8.2021, presso le rispettive istituzioni scolastiche, non sono giuridicamente rilevanti e sono di mero fatto, non riconoscibili ai fini del punteggio (doc. 3 ric.).
Con comunicazione 28.8.2024 di avvio di procedimento di decadenza dalla graduatoria permanente
Ata e dall'impiego, per mancanza del requisito di accesso dei 24 mesi di servizio nel profilo di collaboratore scolastico, l' Controparte_6
ha rappresentato alla ricorrente che, per effetto dei provvedimenti emessi dai Dirigenti
[...]
Scolastici 21.9.2023, 28.5.2024 e 30.5.2024 - (…) in considerazione di quanto emerso nel procedimento pen. n.4756/2018 R.G.N.R. e n.4779/2018 R.G. G.I.P. concernente un'associazione a delinquere operante nell'Agro Nocentino – Sarnese, finalizzata ad alterare le graduatorie del CP_7 per il personale docente e ATA. In particolare, nell'ordinanza cautelare, emessa dal GIP a carico di altre persone, è riportato che la S.V. in data 30.10.2017 ha presentato presso il Parte_4
RI LE 6 , domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di Parte_5 terza fascia per il personale ATA, nella quale ha dichiarato, falsamente, di aver prestato servizio
pagina 3 di 12 presso la scuola dal 1/9/2014 al 31/8/2015. Il servizio dichiarato in domanda è stato Parte_3 valutato ai fini del punteggio ed è stato determinante per l'assunzione presso l'Istituto Comprensivo,
Via Valle, 7–Ome (BR) dall'01/10/2018 al 30/06/2019. I servizi resi presso di Ome, Iseo e Pt_2
ET sono stati dichiarati dalla S.V. ai fini dell'inserimento nella graduatoria permanente Ata 24 mesi, relativa al profilo di collaboratore scolastico, con conseguente attribuzione di punteggio da parte di questo ufficio. (doc. 10 ric.).
Con provvedimento n.11478 del 25.09.2024 il Dirigente dell'
[...] ha disposto la decadenza di dalla Controparte_8 Parte_1 graduatoria permanente ATA 24 mesi della provincia di BR, per il profilo di collaboratore scolastico, approvata per l'anno scolastico 2021/2022, nonché dall'impiego, e, per l'effetto, ha disposto che I.C. di ET, presso il quale la era titolare, provvedesse a formalizzare la risoluzione Pt_1 del rapporto di lavoro, dando atto che il servizio prestato da dal 1.9.2021 alla data di Parte_1 risoluzione del contratto doveva intendersi prestato di fatto e non di diritto e non valutabile (all. 9 conv.) .
Con provvedimento 26.9.2024 il Dirigente Scolastico di I.C. di ET, preso atto della suddetta disposizione, ha disposto la risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato del 1.9.2021 a decorrere dalla notifica dell'atto (doc.2 ric.).
***
La ricorrente ha contestato la legittimità dei provvedimenti 21.9.2023, 28.05.2024 e 30.5.2024 di disconoscimento del servizio giuridico, emessi rispettivamente dai Dirigenti Scolastici di di Ome, Pt_2
Iseo e ET, del successivo provvedimento di depennamento dalla graduatoria permanente ATA
24 mesi, approvata per l'anno scolastico 2021-2022 e del conseguente provvedimento del 26.9.2024 di risoluzione del rapporto di lavoro adottato dal Dirigente Scolastico I.C. di ET lamentando che, pur avendo natura disciplinare, non sono stati adottati nel rispetto delle disposizioni in tema di licenziamento disciplinare ex art.55 quater D.lgs. 165/2001 che, alla lett. d) annovera tra le ipotesi di licenziamento proprio le “falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporti di lavoro ovvero si progressioni di carriera”.
Il richiamo alle disposizioni di cui agli artt.55 e ss. del D.lgs. 165/2001, relativi alle forme e termini del procedimento disciplinare, non è pertinente. Tali disposizioni disciplinano il procedimento per l'irrogazione di una sanzione per una condotta rilevante sotto il profilo disciplinare da parte del pubblico dipendente.
pagina 4 di 12 Non è questa l'ipotesi per cui è giudizio in quanto, nel caso di specie, viene in considerazione la decadenza della ricorrente dalla graduatoria permanente ATA 24 mesi, approvata per l'anno scolastico
2021/2022 per il profilo di collaboratore scolastico, da cui è derivata la risoluzione del contratto a tempo indeterminato. Non si tratta di provvedimento disciplinare, ma adottato in conseguenza dell'accertamento della mancanza del requisito di accesso dei 24 mesi di servizio, richiesto dall'art.
2.2 del bando di concorso prot. n.863/2021 nel profilo di collaboratore scolastico (all. 7 conv.).
Nella domanda presentata in data 30.10.2017, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2017/2019, la ricorrente ha dichiarato di avere svolto servizio, tra gli altri, presso l'istituto paritario “ ” di Parte_3
OC PE (SA) in qualità di collaboratore scolastico dal 1.9.2014 al 31.8.2015 (doc.5 ric.).
Come è pacifico, il periodo di servizio presso la scuola dal 1.9.2014 al 31.8.2015, Parte_3 dichiarato dalla ricorrente, è stato valutato ai fini del punteggio e determinante per l'assunzione presso le tre istituzioni scolastiche.
Come espressamente indicato nella intestazione della domanda, i dati riportati dall'aspirante assumono valore di dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all'articolo 76 che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per l'aspirante che non rilasci dichiarazioni corrispondenti a verità (…).
Trattandosi di dichiarazioni riconducibili alle “dichiarazioni sostitutive di certificazioni” ex art.46 DPR
445/2000, viene in considerazione la previsione dell'art.75 del suddetto DPR rubricato “decadenza dai benefici” ai sensi del quale, fermo restando quanto previsto dall'art.76, la non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata alla Pubblica Amministrazione comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, come affiancata da quanto previsto dall'art.8 DM 640/2017 che sancisce proprio l'esclusione dalla procedura e la decadenza dalle graduatorie, tra gli altri, nel caso di autodichiarazioni mendaci.
Alla luce di quanto precede, la decadenza non è una misura disciplinare, ma l'effetto dell'assenza, successivamente accertata, di un requisito richiesto per conseguire un dato beneficio.
Non avendo natura disciplinare il provvedimento di decadenza dalla graduatoria permanente ATA e dall'impiego, non vengono in considerazione le disposizioni di cui agli artt.55 e ss. del D.lgs. 165/2001 ed è inconferente il riferimento al principio di immutabilità sancito dall'art.7 L. 300/1970.
Priva di pregio è anche la doglianza afferente l'asserito difetto di motivazione del provvedimento, non vertendo il presente giudizio sull'atto amministrativo, bensì sulla sussistenza o meno della posizione pagina 5 di 12 soggettiva dedotta in giudizio e cioè sulla sussistenza del diritto della ricorrente a permanere nella graduatoria permanente e a ottenere la nomina in ruolo.
***
Passando al merito, la ricorrente lamenta che, il provvedimento di decadenza dalla graduatoria permanente ATA per mancanza del requisito di accesso, 24 mesi di servizio, e quello successivo di risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, preceduti dai provvedimenti con cui i
Dirigenti Scolastici di Ome, Iseo e ET hanno provveduto a disconoscere il servizio giuridico reso presso ciascuno degli istituti scolastici dagli stessi diretti negli anni scolastici 2018- 2021, siano Con stati assunti sulla scorta della nota di di BR – prot. nr 5412/2023, fondata a sua volta su un'ordinanza penale cautelare archiviata, avente ad oggetto l'illegittimo disconoscimento operato da CP_1
e relativo al servizio reso dalla ricorrente presso l'istituto paritario “ ”. Parte_3
La ricorrente rileva che il disconoscimento del servizio prestato alle dipendenze dell' Controparte_11
“ ” nell'anno scolastico 2014-2015 è stato operato solo a causa del mancato
[...] Parte_3 versamento da parte di quest'ultima dei contributi previdenziali. Osserva che l'assolvimento dell'onere contributivo nei rapporti di lavoro dipendente è a carico del soggetto datoriale che si avvale della prestazione lavorativa del dipendente ed a favore dell'ente previdenziale e che quindi è irragionevole far ricadere sul prestatore di lavoro, estraneo all'obbligazione contributiva, le conseguenze del suo eventuale inadempimento;
osserva inoltre che il mancato versamento dei contributi neppure è ostativo alla valutazione del servizio di lavoro effettivamente prestato e che quindi è illegittimo il provvedimento che disconosce il periodo lavorativo svolto dal candidato sulla base della certificazione di mancato versamento di contributi previdenziali per lo stesso periodo.
Lamenta che non sia stata considerata l'esistenza del certificato di servizio rilasciato dall'istituto paritario, in cui si dà atto che ha prestato servizio come collaboratrice scolastica nei periodi dedotti e delle buste paga, senza che sia stata proposta alcuna querela di falso, nonostante la certificazione rilasciata dalla scuola paritaria sia atto pubblico. Secondo la ricorrente, in definitiva, i provvedimenti di decadenza e risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato si fondano esclusivamente su circostanze inidonee e insufficienti a legittimare la loro emissione, tenuto conto che nella comunicazione di avvio del procedimento amministrativo del 28.8.2024 è considerato solo l'emissione di una misura cautelare penale poi archiviata e il disconoscimento dei servizi prestati presso CP_1
da parte di . Parte_3
I rilievi della ricorrente sono privi di pregio.
pagina 6 di 12 Occorre prendere le mosse dall'ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di
OC IO (all. D 1 conv.) con riferimento agli accertamenti effettuati presso la scuola dell'infanzia paritaria denominata Scuola San Remigio per il periodo 2011-2015.
La suddetta indagine ha preso l'avvio da alcuni controlli operati dall' di Controparte_12
OC IO presso alcuni istituti scolastici paritari, tra cui la Scuola San Remigio. CP_1 I controlli di sono stati determinati dall'anomalo incremento registrato nel mese di gennaio 2018
- in concomitanza con l'uscita del bando di concorso indetto con il Decreto 640/2017 relativo CP_7 all'aggiornamento degli elenchi del personale ATA per il triennio scolastico 2017/2020, con il quale si costituivano graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia riguardante i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere etc. - di regolarizzazioni di lavoratori, per lo più appartenenti alla qualifica di collaboratore scolastico/bidello, relative a periodi di lavoro significativamente pregressi.
Con specifico riferimento alla scuola dell'infanzia , operativa presso OC PE via Parte_3
Grotti Campo 8, nell'ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari sono riportate le dichiarazioni rese dal Consulente del Lavoro , il quale ha svolto il proprio incarico professionale Persona_1 per la suddetta scuola da settembre 2011 a tutto ottobre 2015. Ebbene il Consulente del Lavoro ha riferito che hanno lavorato alle dipendenze della scuola, nel periodo di svolgimento del suo incarico, quindici dipendenti (dei quali ha trasmesso regolarmente le comunicazioni Unilav al Ministero del CP_1 Lavoro e i flussi a ), tra i cui nominativi la ricorrente non figura. CP_13
Con particolare riguardo all'anno scolastico 2014/2015 – e cioè a quello in cui la ricorrente, nella domanda del 30.10.2017, dichiarava di avere prestato servizio presso la suddetta scuola – il Consulente del Lavoro ha riferito del cattivo andamento della scuola per la scarsità di iscrizioni di modo che, in quell'anno scolastico, in forza lavoro vi era stata una sola insegnante e un collaboratore scolastico, individuati nelle persone di e . Persona_2 Persona_3
Rispetto alla presenza nel periodo 2011/2015 di 419 dipendenti in forza nel periodo in cui il Consulente del Lavoro ha prestato la sua attività professionale si è così espresso: mi lascia fortemente meravigliato in quanto è evidente che tale rilevante forza lavoro sia fortemente sproporzionata in relazione alle a me note esigenze occupazionali dell . Ribadisco ancora una volta che i Parte_3 lavoratori in forza nel quinquennio 2011/2015 sono esclusivamente quella da me comunicati e sopra elencati, in numero complessivo pari a quindici unità.
pagina 7 di 12 La certezza di quanto affermo deriva dalle modalità di acquisizione dei dati utili all'espletamento del mio incarico di consulenza del lavoro. Infatti ero io che mi recavo personalmente presso la scuola paritaria di via Grotti Campo 4 – OC PE tutte le volte in cui si rendeva necessario provvedere a comunicazioni di assunzione, variazione e cessazione dei dipendenti e in tali occasioni constatavo anche la consistenza numerica dei dipendenti, congrua e coerente con i numeri dei dipendenti a me comunicati per l'incarico assunto.
Nell'ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari si dà poi atto della nomina, con lettera 1.9.2017 di incarico professionale avente ad oggetto regolarizzazione posizioni lavorative pregresse, del nuovo
Consulente del Lavoro nella persona di il quale, nel periodo dal 25.10.2017 al Persona_4
21.1.2019, ha trasmesso retroattivamente comunicazioni Unilav per 419 soggetti relativamente a periodi di lavoro, diversi per ogni singolo lavoratore, dal 2.1.2011 al 31.8.2017.
Ove si consideri che la scuola dell'infanzia è un istituto scolastico di dimensioni assai Parte_3 ridotte, che, come da pianta planimetrica allegata all'ordinanza, consta di tre sole aule, non può che ritenersi inverosimile l'assunzione di un tale imponente numero di lavoratori, peraltro “regolarizzati” in epoca smaccatamente tardiva rispetto alle tempistiche di legge che stabiliscono, in caso di instaurazione di rapporti di lavoro, la comunicazione al Centro per l'Impiego il giorno precedente l'instaurazione del rapporto. E' invece congruente con le dimensioni della scuola quanto riferito dal Consulente del
Lavoro relativamente al numero del personale effettivamente assunto dalla scuola. Persona_1
Non sfugge del resto, come nella memoria difensiva datata 7.10.2025, la ricorrente riconosca che la
“assoluta sproporzione tra assunzioni dichiarate ed assunzioni veritiere” sia fondata su “dati di fatto indubitabili”, rilevando che il “sovradimensionamento è pacificamente desumibile dal raffronto tra gli assunti dichiarati e gli effettivi dipendenti che la scuola avrebbe dovuto avere sulla base Parte_3 delle disposizioni ministeriali relative alla proporzione tra personale ed utenza”.
Secondo la ricorrente tuttavia non risulterebbero i dati in base ai quali proprio il suo specifico rapporto di lavoro sarebbe stato fittizio.
Al riguardo va anzitutto sgomberato il campo dall'archiviazione da parte del Giudice per le Indagini
Preliminari della posizione della ricorrente in quanto motivata con il mancato raggiungimento della soglia di punibilità sul piano del beneficio conseguito e non già per l'insussistenza del fatto.
In secondo luogo è sufficiente richiamare le dichiarazioni del Consulente del Lavoro Persona_1 laddove ha dato conto dei nominativi dei dipendenti che hanno lavorato presso la scuola nel periodo in pagina 8 di 12 cui ha svolto la propria opera professionale ed in particolare dei due dipendenti che hanno lavorato nell'anno scolastico 2014/2015, tra i quali la ricorrente non figura.
La circostanza che la non figuri tra i lavoratori menzionati dal Consulente del Lavoro Pt_1 Per_1
e che faccia parte del gruppo di quei 419 lavoratori “regolarizzati” dal Consulente del Lavoro
[...]
in evidente spregio alla normativa di riferimento, in epoca significativamente Persona_4 coincidente con l'uscita del bando di concorso 640/2017, rivela che nessun servizio abbia effettivamente prestato presso la scuola San Remigio IE IO.
Il disconoscimento del servizio della ricorrente presso la scuola nell'anno scolastico Parte_3
2014-2015 non è stato quindi operato, come sostiene la ricorrente, a causa del mancato versamento da parte di quest'ultima dei contributi previdenziali, ma sulla base del quadro probatorio sopra delineato, con particolare riferimento alle del tutto attendibili dichiarazioni rese dal Consulente del Lavoro
. Persona_1
A diversa conclusione non possono condurre le buste paga e il certificato di servizio rilasciato dal coordinatore didattico della scuola recante la data 13.8.2015, che “visti gli atti d'ufficio” Parte_3 certifica che - inquadrata come Collaboratore Scolastico Personale ATA – ha prestato Parte_1 servizio con incarico di collaboratore scolastico dal 1.9.2014 al 31.8.2015 (doc. 6 ric.).
Deve escludersi che il certificato di servizio, laddove riporta che la ha prestato servizio presso la Pt_1 scuola, debba essere contrastato con il procedimento per querela di falso.
Secondo la ricorrente alla suddetta certificazione deve riconoscersi valore di prova qualificata ex art. 2700 c.c., trattandosi di certificazione sottoscritta da soggetto che riveste la qualità di pubblico ufficiale e quindi di documento che fa piena prova sino a querela di falso, sia della provenienza del documento, sia della veridicità della dichiarazione nel medesimo contenuta. A dire della ricorrente pertanto l'efficacia probatoria del certificato rilasciato da Scuola San Remigio poteva essere disconosciuta solo previo esperimento della querela di falso, difettando la quale non poteva essere posta in discussione.
Con la querela di falso possono essere impugnate le risultanze estrinseche dell'atto pubblico ed in particolare la provenienza del documento dal pubblico ufficiale, le dichiarazioni rese dalle parti e contenute nell'atto e i fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti alla sua presenza;
l'efficacia probatoria dell'atto pubblico ex art.2700 c.c. non si estende invece al contenuto intrinseco del documento, per contestare il quale non deve essere presentata la querela di falso, potendo essere impiegato qualsiasi mezzo di prova.
pagina 9 di 12 Quanto precede è conforme al consolidato principio della Corte di Cassazione, come espresso nella ordinanza 20214/2019 secondo cui l'efficacia probatoria dell'atto pubblico, nella parte in cui esso fa fede sino a querela di falso, è limitata alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, ai fatti che il medesimo attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, alla provenienza delle dichiarazioni rese dalle parti ed alla firma di queste ultime;
ma non si estende alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni delle parti (in termini così generali il principio è espresso, in massima, da Cass. 12 giugno 1976, n. 2179): in altre parole, l'atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso per ciò che concerne i suoi elementi estrinseci e non relativamente al contenuto intrinseco, che può non essere veritiero ed è, pertanto, soggetto a qualsiasi prova contraria nei limiti consentiti dalla legge in ordine a quanto concerne la verità e l'esattezza delle dichiarazioni delle part».
Il certificato in esame quindi al più può costituire una prova fidefacente ex art.2700 c.c. della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, nonché dei fatti che lo stesso ha attestato essere avvenuti in sua presenza, che si sostanziano nella consultazione degli atti d'ufficio da parte del coordinatore didattico.
Il certificato cioè comprova che il coordinatore didattico ha consultato gli atti di ufficio da cui sarebbe risultata la prestazione da parte di del servizio di collaboratrice scolastica nel periodo Parte_1
1.9.2014 -31.8.2015, ma il valore di prova legale non si estende alla circostanza che le risultanze degli atti di ufficio – peraltro neppure prodotti in giudizio dalla ricorrente - corrispondano al reale accadimento dei fatti e cioè alla veridicità sostanziale di quanto in essi rappresentato, relativamente all'effettiva effettuazione del servizio nel periodo ivi indicato.
Esclusa la soggezione del certificato in esame alla presentazione della querela di falso, gli elementi di prova acquisiti conducono ad escludere che il servizio presso la scuola sia stato prestato Parte_3 dalla ricorrente nell'anno scolastico 2014/2015.
Sono prive di valore probatorio le buste paga in atti, che provengono da un operatore economico che pacificamente ha posto in essere – con comunicazioni Unilav e denunce Unimens postume - una complessa manovra per fare figurare una moltitudine di rapporti di lavoro, architettando l'estinzione CP_1 degli ingenti debiti , che ne sono derivati, attraverso la creazione di crediti ad hoc da porre in compensazione con i debiti contributivi. Tale essendo il modo di operare della scuola non Parte_3
è possibile affidare a documenti di provenienza della stessa la prova dei fatti di causa, non senza evidenziare che la ricorrente neppure si è premurata di offrire un qualche elemento di prova in merito pagina 10 di 12 all'effettivo svolgimento del servizio e al conseguente pagamento in suo favore di quanto indicato nelle buste paga.
Alla luce di tutto quanto esposto emerge un quadro probatorio che dimostra l'insussistenza del servizio da parte della ricorrente presso scuola e, per l'effetto, la non veridicità della dichiarazione Parte_3 di avere prestato servizio in qualità di collaboratrice scolastica dal 1.9.2014 al 31.8.2015, resa dalla ricorrente con l'istanza del 30.10.2017.
Ne deriva che correttamente sono stati assunti i provvedimenti qui censurati, conformi alle prescrizioni stabilite dall'art.8 commi 2 e 4 D.M. 640/2017, i quali rispettivamente prevedono l'esclusione dalle graduatorie degli aspiranti che abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci, nonché l'esclusione dalla procedura per tutti i profili professionali e per tutte le graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, qualora il mendacio o la falsità del titolo siano scoperte in un momento successivo all'inserimento dell'aspirante nelle graduatorie stesse, con espresso richiamo all'irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritte dagli artt. 75 e 76 DPR 445/2000.
Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, considerati i parametri per le cause di valore indeterminabile, complessità bassa.
Ricorrono le condizioni per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma ulteriore rispetto alle spese del giudizio ex art.96 III comma c.p.c. chiesta dal . Controparte_1
La ricorrente ha infatti agito con mala fede in quanto, venendo in considerazione una dichiarazione non veritiera resa proprio da essa, aveva la consapevolezza dell'infondatezza della pretesa dedotta in giudizio. La proposizione di una causa palesemente infondata arreca pregiudizio e al sistema giudiziario, determinando l'allungamento del tempo generale nella trattazione dei processi, e alla parte convenuta, ancor più nel contesto del fenomeno riguardante il contenzioso scolastico per effetto di situazioni sovrapponibili a quella per cui è causa, di cui ha dato conto Controparte_1
.
[...]
Ne deriva che la ricorrente deve essere condannata al pagamento di una somma determinata in via equitativa che, tenuto conto dell'intensità dell'elemento soggettivo della ricorrente e dell'impegno difensivo della parte convenuta nell'approntare le dovute difese, si liquida in €1.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda e/o eccezione rigettata, così dispone:
pagina 11 di 12 1) rigetta il ricorso;
2) condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del
[...]
che liquida in €2.300,00 per compenso professionale, oltre spese Controparte_1 generali al 15%, i.v.a., c.p.a.;
3) visto l'art.96 III comma c.p.c. condanna la ricorrente al pagamento in favore di
[...]
della somma di €1.000,00. Controparte_1
BR, 5 novembre 2025
La giudice
LD CI
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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