CA
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 12/02/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'appello di Catania, composta dai Magistrati
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti ConIGliere rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano ConIGliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 422/2022 R.G. promossa
DA
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), ( ) C.F._2 Parte_3 C.F._3
tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Cinzia IA Turrisi;
Appellanti
CONTRO
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, anche quale P.IVA_1
mandatario della rappresentato e difeso, giusta procura generale alle Controparte_2
liti, dall'avv. Marco Luzi;
Appellato
OGGETTO: appello- accertamento lavoro subordinato agricolo- requisiti per l'iscrizione nella gestione coltivatori diretti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13.10.2017 ed iscritto al n. 10337/2017 R.G.,
[...]
adiva il Tribunale di Catania, proponendo opposizione avverso il verbale _1
di accertamento n. 4800000672569- con cui l' le aveva comunicato l'iscrizione CP_1
d'ufficio di e (figli della ricorrente) Parte_3 Parte_2
quali collaboratori coltivatori diretti della stessa chiedendo a tale titolo il pagamento della somma di €.35.089,00 comprensiva di sanzioni, quale contributo per regolarizzare l'omissione, nonché avverso il verbale di accertamento n.
4800000672564 con cui venivano dichiarati nulli i rapporti di lavoro subordinato tra la e i due figli. _1
La ricorrente chiedeva, previo annullamento degli avvisi di accertamento impugnati, che venissero dichiarate non dovute le somme intimate e che l' venisse CP_1
condannato a rimuovere l'iscrizione di e Parte_3 Parte_2
quali coltivatori diretti e/o coadiuvanti di azienda effettuata d'ufficio, ed a
[...]
reiscrivere gli stessi nell'elenco dei lavori dipendenti- braccianti agricoli.
Con successivo ricorso del 18.06.2018, iscritto al n. 5911/2018 R.G., , Parte_1
premesse le comunicazioni alla stessa pervenute dall in data 27.10.2017, CP_1
chiedeva che venisse annullata l'iscrizione di ufficio quali coltivatori diretti e/o coadiuvanti di azienda dei figli e . Parte_2 Parte_3
Con altro ricorso iscritto al n. 8012/2018 R.G., – premesso che Parte_3
l' aveva comunicato allo stesso che le domande di indennità di disoccupazione CP_1
agricola per gli anni 2011-2015 erano state esaminate e respinte in quanto non iscritto negli elenchi agricoli, e che la domanda di indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2016 era stata anch'essa respinta in quanto risultava iscritto negli elenchi CD/CM - chiedeva al Tribunale di Catania, previo accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato di bracciante agricolo, che l'Istituto previdenziale venisse condannato ad iscrivere negli elenchi dei lavoratori agricoli esso ricorrente e a rimuovere l'iscrizione quale coltivatore diretto e/o coadiuvante di azienda. Con analogo ricorso iscritto al n. 8013/2018 R.G. , premesso Parte_2
anch'ella di avere ricevuto dall' comunicazioni di avvenuto rigetto delle CP_1
domande di indennità di disoccupazione agricola relative agli anni 2011 -2016, chiedeva la condanna dell' ad essere reiscritta negli elenchi dei lavoratori CP_1
agricoli e a rimuovere l'iscrizione quale coltivatrice diretta e/o coadiuvante di azienda.
Con ricorso iscritto al n. 816/2020 R.G. proponeva opposizione Parte_1
avverso l'avviso di addebito n. 595 2019 0005351589, formato il 23.11.2019, con cui l' chiedeva il pagamento della somma di € 45.179,33, avente ad oggetto CP_1
contributi per gli anni 2011-2017 conseguenti agli accertamenti ispettivi sopra indicati.
Il Tribunale, con sentenza n. 4851/2021 del 22.11.2021, riuniti preliminarmente i ricorsi, rigettava tutte le domande e compensava interamente tra le parti le spese di lite.
Avverso la pronuncia proponevano appello le parti soccombenti.
Resisteva al gravame l'istituto.
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 16 gennaio 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, gli appellanti censurano la sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il Tribunale pronunciato solo ed esclusivamente sulla domanda di accertamento della sussistenza o meno del rapporto di lavoro subordinato di e , Persona_1 Parte_3
senza nulla disporre in merito alla richiesta di accertamento della sussistenza dei requisiti inerenti all'iscrizione d'ufficio, quali coltivatori diretti, dei medesimi. Gli appellanti assumono che non può parlarsi di rigetto implicito in quanto non vengono in rilievo domande tra loro dipendenti o radicalmente incompatibili;
la cancellazione dall'elenco dei braccianti agricoli non determina automaticamente l'iscrizione come coltivatore diretto e/o coadiuvante di azienda, essendo tale iscrizione subordinata al possesso di determinati requisiti;
l'onere della prova in merito alla sussistenza di tali requisiti incombe sull' , che tuttavia nulla ha CP_1
allegato al riguardo.
Gli appellanti rilevano che dalla prova per testi è emerso come la gestione dell'azienda fosse di competenza esclusiva di , la quale intratteneva Parte_1
i rapporti con i fornitori, impartiva gli ordini sulle modalità di esecuzione del lavoro mentre i due figli della stessa non sono mai stati iscritti negli appositi elenchi dal Comune quali coltivatori diretti come previsto dall'art. 11 della L. n.
9/63 in quanto non ne possiedono i requisiti.
2. Con il secondo motivo gli appellanti lamentano l'erronea valutazione delle istanze istruttorie in merito alla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato;
evidenziano al riguardo che i testi escussi hanno confermato che la gestione dell'azienda faceva capo solo a soggiungono che la Parte_1
documentazione prodotta è compatibile con quella inerente a un rapporto di lavoro subordinato.
Rilevano altresì che l' ha disconosciuto la sussistenza del vincolo della CP_1
subordinazione in quanto, come emerso nel corso dell'ispezione, la Sirna era solita corrispondere degli acconti sulla retribuzione;
tale elemento, tuttavia, si evidenzia nell'atto di appello, da solo non può ritenersi prova sufficiente della sussistenza o meno di un vincolo di subordinazione.
3. L'appello è fondato.
4. In ordine logico giuridico, va esaminato il secondo motivo di gravame, relativo alla sussistenza in capo a e di un Persona_1 Parte_3
rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di , titolare di Parte_1
impresa individuale con sede in Cesarò avente ad oggetto attività di coltivazioni agricole (frutteto) ed allevamento di animali.
La suddetta impresa è stata oggetto di ispezione da parte dell;
nel verbale CP_1
di accertamento n. 4800 000672569 del 6.6.2016 (così come nel verbale di accertamento n. 4800000672564) sono state raccolte le dichiarazioni rese dalla
Sirna agli ispettori, che di seguito si riportano: “… Sono titolare dal 1996 di una azienda agricola;
ho un frutteto a Cesarò in terreni di mia proprietà estesi circa
6 ettari coltivati a pere ed olive;
sono in contrada Borgonuovo. Poi ho dei bovini, attualmente sono 26 e più o meno questo è il numero medio degli animali che ho avuto negli anni. Vendo gli animali a commercianti vari, non sono sempre gli stessi;
le olive le uso per fare l'olio per uso familiare;
le pere le vendo a commercianti. Tutto è comunque fatturato. Prendo ogni anno dei contributi Agea che si aggirano intorno ai 2-3000 euro l'anno; fino a circa 5 -6 anni fa prendevo circa 9.000 euro di contributi perché avevo più terreni ed animali. Poi ho circa una trentina di ovini sempre allevati per la vendita. Nei terreni vi è una stalla però gli animali tendono sempre a stare fuori. C'è un magazzino e delle case e una stanza usata come cella frigorifera. I terreni sono recintati. Ogni tanto, quando avevo qualche animale in più, prendevo qualche terreno confinante in affitto per il pascolo. Ho sempre avuto due operai che sono i miei figli Parte_3
e , nel 2014 ha lavorato anche che si occupava Parte_2 Controparte_3
un pò di tutto. è agrotecnico e segue particolarmente il frutteto, mia Parte_3
figlia è laureata in informatica ma non ha trovato lavoro e collabora come dipendente quindi con me. Loro lavorano solo quando li assumo e li retribuisco ogni settimana con degli acconti e poi a fine anno facciamo i conti e saldo tutto.
I soldi glieli do sempre in contante. La raccolta delle pere la facciamo io ed i miei figli e va da settembre a fine ottobre di ogni anno. Io sono iscritta alla Gestione
Coltivatori Diretti dell' Sono pensionata di invalidità dall' da circa 5 CP_1 CP_1
anni. Quindi mi occupo sostanzialmente della conduzione dell'attività e negli ultimi anni difficilmente lavoro manualmente. Diciamo che questo lavoro lo faccio ormai per passione, non è che abbiamo un grande guadagno”.
Sulla base di tali dichiarazioni gli ispettori hanno disconosciuto i rapporti CP_1
di lavoro dei due figli della ed hanno iscritto d'ufficio gli stessi alla gestione _1
autonoma dei coltivatori diretti, concludendo in tal senso: “ I sottoscritti ritengono che la natura dei rapporti di lavoro instaurati tra la IG.ra
[...]
e i figli e , non sia da _1 Parte_3 Persona_1
considerarsi come un rapporto di lavoro di natura subordinata mancando agli stessi alcune connotazioni caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato: gli stessi condividono il rischio economico dell'impresa e come dichiarato dal titolare percepiscono delle paghe che di fatto rispecchiano l'andamento economico dell'azienda; inoltre la figlia IA è ancora convivente con la madre;
inoltre, ritengono che stante l'apporto lavorativo reso e lo stretto vincolo di parentela, sia più corretto ricondurre tali rapporti di lavoro alla collaborazione in ambito al nucleo familiare”.
5. In tema di riparto dell'onere della prova nell'ipotesi di disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo da parte dell' , va richiamato il consolidato CP_1
orientamento della Suprema Corte (si veda Cass. civ. sez. lav. n. 13769 del 2022, ma anche Cass. 19 maggio 2003 n.7845, Cass. 12.06.2000 n.7995, Cass. 5 aprile
2000 n.4232, Cass. n. 28716/2011; Cass. n. 2739/2016), secondo cui l'iscrizione del lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione ricognitiva della relativa situazione soggettiva e di agevolazione probatoria che, però, viene meno qualora l' , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza CP_1
del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.lgs n.375 del 1993, art.9). In tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio.
Nel caso in specie, sulla base di una disamina unitaria degli elementi istruttori acquisiti, che dimostrano che l'impresa agricola per gli anni oggetto di accertamento era gestita unicamente dalla , deve ritenersi provata la qualifica _1
di lavoratori subordinati dei due appellanti e Persona_1 Parte_3
.
[...] Nel corso del primo grado è stato escusso il teste , il quale ha Controparte_3
dichiarato di avere lavorato alle dipendenze della da giugno ad agosto 2014 _1
con mansioni di addetto alla custodia di animali, segnatamente mucche e pecore.
Ha affermato che i figli della erano sempre presenti in azienda con la madre, _1
ma di non sapere se gli stessi lavorassero nell'azienda stessa. Ha aggiunto che la
“… si interessava di tutte le questioni che riguardavano l'azienda e stabiliva _1
quello che occorreva fare. Non ho mai ricevuto istruzione sulle mansioni da svolgere dai figli della IG.ra . Io ricevevo istruzioni soltanto dalla IG.ra _1
”. _1
È stato altresì sentito il teste , il quale ha riferito di essere un Tes_1
imprenditore agricolo e di avere acquistato dalla per alcuni anni l'intera _1
produzione di pere, aggiungendo che “… Per l'acquisto della frutta e tutti gli adempimenti connessi io avevo contatti soltanto con la IG.ra , ma non sono _1
in grado di riferire sulle modalità di conduzione dell'azienda…”.
Come correttamente evidenziato nell'atto di appello, il disconoscimento effettuato dall'ente previdenziale in sede di accertamento risulta discendere in modo automatico dal rapporto di parentela senza che emergano elementi decisivi che escludano tale rapporto (si evidenzia che l' non ha neppure prodotto le CP_1
dichiarazioni rese in sede di accertamento ispettivo da e Persona_1
, di cui pure si fa menzione nel verbale). Parte_3
Dinanzi agli ispettori, l'appellante , come visto, ha affermato di Parte_1
essere l'unica ad occuparsi della gestione dell'azienda; tale circostanza non solo non è stata smentita da alcun elemento verificato dall'ente previdenziale (che comprovi un qualche atto di gestione posto in essere dai figli della stessa o comunque un qualche elemento da cui emerga che i due figli condividevano il rischio di impresa unitamente alla genitrice), ma anzi ha trovato riscontro nelle dichiarazioni dei testi escussi, i quali, sebbene non abbiano riferito nel dettaglio come si articolasse il rapporto di lavoro, hanno comunque confermato che tutte le decisioni venivano prese da , che era costei che dava le direttive Parte_1 nell'azienda e gestiva l'attività di vendita dei prodotti e del bestiame. I testimoni hanno entrambi riferito di avere interloquito solo ed esclusivamente con la _1
e non anche con i due figli della stessa.
La copiosa documentazione prodotta in primo grado, (buste paga certificazioni uniche relative al periodo 2011-2016), concorre – nella totale assenza di qualsivoglia elemento univocamente indicativo della partecipazione degli alla gestione dell'azienda in modo autonomo rispetto a ) Pt_3 Parte_1
- a dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra quest'ultima e i due figli.
6. È altresì fondato il primo motivo di appello, relativo alla carenza dei requisiti per l'iscrizione d'ufficio quali coltivatori diretti di e Persona_1 Parte_3
, su cui la sentenza impugnata nulla ha statuito in violazione dell'art.112
[...]
c.p.c.
Ai sensi degli artt.2 e 3 della legge n. 9/1963, sono coltivatori diretti coloro che si dedicano abitualmente e direttamente alla manuale coltivazione del fondo, sempre che questo richieda un fabbisogno annuo di lavoro non inferiore a 104 giornate e che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione.
L'ente appellato, sul quale incombeva l'onere di dimostrare la sussistenza dei requisiti sopra indicati, nulla ha allegato o provato, atteso che, come già detto, il verbale di accertamento è incentrato esclusivamente sulla inesistenza del rapporto di lavoro subordinato tra e i due figli;
nulla si dice sui requisiti Parte_1
richiesti dalla legge per l'iscrizione a coltivatore diretto, e cioè che la complessiva forza lavoro costituita dal nucleo familiare composto dalla e dai due figli _1
copra almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo.
Invero, dal verbale ispettivo è emerso che la , in quanto invalida e titolare di _1
pensione di invalidità da cinque anni, non svolge già da tempo lavori manuali e si limita a dirigere l'azienda; tale elemento fa ritenere, che effettivamente i due figli abbiano svolto nel periodo di interesse l'attività di braccianti agricoli.
Deve dunque concludersi che non sono stati provati i requisiti per l'iscrizione quali coltivatori diretti di e . Persona_1 Parte_3
In conseguenza, non vi è la prova della pretesa contributiva vantata dall'istituto appellato.
7. In conclusione, ed assorbita qualsiasi ulteriore questione, va dichiarato che i predetti e hanno intrattenuto rapporti Persona_1 Parte_3
di lavoro subordinato per gli anni 2011-2016 con;
non sussistendo Parte_1
gli estremi per l'iscrizione dei predetti lavoratori alla gestione CD/CM per gli anni
2011-2016, nulla è dovuto da a titolo di contributi richiesti con il Parte_1
verbale di accertamento impugnato nonché con l'avviso di addebito n. 595 2019
0005351589.
In riforma della sentenza impugnata, vanno pertanto accolte le domande formulate in primo grado dagli odierni appellanti e, per l'effetto: - va dichiarato che tra e è intercorso un rapporto di lavoro Parte_1 Parte_3
subordinato per gli anni 2011- 2016; - va dichiarato che tra e Parte_1
è intercorso un rapporto di lavoro subordinato per gli anni Parte_2
2011- 2016; - va ordinato all' di cancellare e CP_1 Parte_3 [...]
dalla gestione coltivatori diretti e/o coadiuvanti di azienda e di Parte_2
reiscrivere gli stessi nell'elenco dei lavori dipendenti- braccianti agricoli per gli anni 2011-2016; - va dichiarata non dovuta la somma di euro 35.089,00 richiesta dall' a di cui al verbale di accertamento n. 4800000672569; - CP_1 Parte_1
va annullato l'opposto avviso di addebito n. 595 2019 0005351589.
8. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano per entrambi i gradi come in dispositivo in relazione al valore della causa, con distrazione in favore dell'avv. Cinzia IA Turrisi, che ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata: dichiara che tra e è intercorso un rapporto di Parte_1 Parte_3
lavoro subordinato per gli anni 2011- 2016; dichiara che tra e è intercorso un rapporto Parte_1 Parte_2
di lavoro subordinato per gli anni 2011- 2016; ordina all' di cancellare e dalla CP_1 Parte_3 Parte_2
gestione coltivatori diretti e/o coadiuvanti di azienda e di reiscrivere gli stessi nell'elenco dei lavori dipendenti- braccianti agricoli per gli anni 2011-2016; dichiara non dovuta la somma di euro 35.089,00 richiesta dall' a CP_1 [...]
di cui al verbale di accertamento n. 4800000672569; _1
annulla l'opposto avviso di addebito n. 595 2019 0005351589.
Condanna l al pagamento, in favore degli appellanti, delle spese processuali CP_1
del giudizio che liquida per il primo grado in € 4.300,00 e per il presente grado in € 5.600,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Cinzia IA Turrisi.
Così deciso in Catania, nella camera di conIGlio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 16 gennaio 2025.
Il conIGliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'appello di Catania, composta dai Magistrati
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti ConIGliere rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano ConIGliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 422/2022 R.G. promossa
DA
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), ( ) C.F._2 Parte_3 C.F._3
tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Cinzia IA Turrisi;
Appellanti
CONTRO
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, anche quale P.IVA_1
mandatario della rappresentato e difeso, giusta procura generale alle Controparte_2
liti, dall'avv. Marco Luzi;
Appellato
OGGETTO: appello- accertamento lavoro subordinato agricolo- requisiti per l'iscrizione nella gestione coltivatori diretti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13.10.2017 ed iscritto al n. 10337/2017 R.G.,
[...]
adiva il Tribunale di Catania, proponendo opposizione avverso il verbale _1
di accertamento n. 4800000672569- con cui l' le aveva comunicato l'iscrizione CP_1
d'ufficio di e (figli della ricorrente) Parte_3 Parte_2
quali collaboratori coltivatori diretti della stessa chiedendo a tale titolo il pagamento della somma di €.35.089,00 comprensiva di sanzioni, quale contributo per regolarizzare l'omissione, nonché avverso il verbale di accertamento n.
4800000672564 con cui venivano dichiarati nulli i rapporti di lavoro subordinato tra la e i due figli. _1
La ricorrente chiedeva, previo annullamento degli avvisi di accertamento impugnati, che venissero dichiarate non dovute le somme intimate e che l' venisse CP_1
condannato a rimuovere l'iscrizione di e Parte_3 Parte_2
quali coltivatori diretti e/o coadiuvanti di azienda effettuata d'ufficio, ed a
[...]
reiscrivere gli stessi nell'elenco dei lavori dipendenti- braccianti agricoli.
Con successivo ricorso del 18.06.2018, iscritto al n. 5911/2018 R.G., , Parte_1
premesse le comunicazioni alla stessa pervenute dall in data 27.10.2017, CP_1
chiedeva che venisse annullata l'iscrizione di ufficio quali coltivatori diretti e/o coadiuvanti di azienda dei figli e . Parte_2 Parte_3
Con altro ricorso iscritto al n. 8012/2018 R.G., – premesso che Parte_3
l' aveva comunicato allo stesso che le domande di indennità di disoccupazione CP_1
agricola per gli anni 2011-2015 erano state esaminate e respinte in quanto non iscritto negli elenchi agricoli, e che la domanda di indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2016 era stata anch'essa respinta in quanto risultava iscritto negli elenchi CD/CM - chiedeva al Tribunale di Catania, previo accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato di bracciante agricolo, che l'Istituto previdenziale venisse condannato ad iscrivere negli elenchi dei lavoratori agricoli esso ricorrente e a rimuovere l'iscrizione quale coltivatore diretto e/o coadiuvante di azienda. Con analogo ricorso iscritto al n. 8013/2018 R.G. , premesso Parte_2
anch'ella di avere ricevuto dall' comunicazioni di avvenuto rigetto delle CP_1
domande di indennità di disoccupazione agricola relative agli anni 2011 -2016, chiedeva la condanna dell' ad essere reiscritta negli elenchi dei lavoratori CP_1
agricoli e a rimuovere l'iscrizione quale coltivatrice diretta e/o coadiuvante di azienda.
Con ricorso iscritto al n. 816/2020 R.G. proponeva opposizione Parte_1
avverso l'avviso di addebito n. 595 2019 0005351589, formato il 23.11.2019, con cui l' chiedeva il pagamento della somma di € 45.179,33, avente ad oggetto CP_1
contributi per gli anni 2011-2017 conseguenti agli accertamenti ispettivi sopra indicati.
Il Tribunale, con sentenza n. 4851/2021 del 22.11.2021, riuniti preliminarmente i ricorsi, rigettava tutte le domande e compensava interamente tra le parti le spese di lite.
Avverso la pronuncia proponevano appello le parti soccombenti.
Resisteva al gravame l'istituto.
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 16 gennaio 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, gli appellanti censurano la sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il Tribunale pronunciato solo ed esclusivamente sulla domanda di accertamento della sussistenza o meno del rapporto di lavoro subordinato di e , Persona_1 Parte_3
senza nulla disporre in merito alla richiesta di accertamento della sussistenza dei requisiti inerenti all'iscrizione d'ufficio, quali coltivatori diretti, dei medesimi. Gli appellanti assumono che non può parlarsi di rigetto implicito in quanto non vengono in rilievo domande tra loro dipendenti o radicalmente incompatibili;
la cancellazione dall'elenco dei braccianti agricoli non determina automaticamente l'iscrizione come coltivatore diretto e/o coadiuvante di azienda, essendo tale iscrizione subordinata al possesso di determinati requisiti;
l'onere della prova in merito alla sussistenza di tali requisiti incombe sull' , che tuttavia nulla ha CP_1
allegato al riguardo.
Gli appellanti rilevano che dalla prova per testi è emerso come la gestione dell'azienda fosse di competenza esclusiva di , la quale intratteneva Parte_1
i rapporti con i fornitori, impartiva gli ordini sulle modalità di esecuzione del lavoro mentre i due figli della stessa non sono mai stati iscritti negli appositi elenchi dal Comune quali coltivatori diretti come previsto dall'art. 11 della L. n.
9/63 in quanto non ne possiedono i requisiti.
2. Con il secondo motivo gli appellanti lamentano l'erronea valutazione delle istanze istruttorie in merito alla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato;
evidenziano al riguardo che i testi escussi hanno confermato che la gestione dell'azienda faceva capo solo a soggiungono che la Parte_1
documentazione prodotta è compatibile con quella inerente a un rapporto di lavoro subordinato.
Rilevano altresì che l' ha disconosciuto la sussistenza del vincolo della CP_1
subordinazione in quanto, come emerso nel corso dell'ispezione, la Sirna era solita corrispondere degli acconti sulla retribuzione;
tale elemento, tuttavia, si evidenzia nell'atto di appello, da solo non può ritenersi prova sufficiente della sussistenza o meno di un vincolo di subordinazione.
3. L'appello è fondato.
4. In ordine logico giuridico, va esaminato il secondo motivo di gravame, relativo alla sussistenza in capo a e di un Persona_1 Parte_3
rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di , titolare di Parte_1
impresa individuale con sede in Cesarò avente ad oggetto attività di coltivazioni agricole (frutteto) ed allevamento di animali.
La suddetta impresa è stata oggetto di ispezione da parte dell;
nel verbale CP_1
di accertamento n. 4800 000672569 del 6.6.2016 (così come nel verbale di accertamento n. 4800000672564) sono state raccolte le dichiarazioni rese dalla
Sirna agli ispettori, che di seguito si riportano: “… Sono titolare dal 1996 di una azienda agricola;
ho un frutteto a Cesarò in terreni di mia proprietà estesi circa
6 ettari coltivati a pere ed olive;
sono in contrada Borgonuovo. Poi ho dei bovini, attualmente sono 26 e più o meno questo è il numero medio degli animali che ho avuto negli anni. Vendo gli animali a commercianti vari, non sono sempre gli stessi;
le olive le uso per fare l'olio per uso familiare;
le pere le vendo a commercianti. Tutto è comunque fatturato. Prendo ogni anno dei contributi Agea che si aggirano intorno ai 2-3000 euro l'anno; fino a circa 5 -6 anni fa prendevo circa 9.000 euro di contributi perché avevo più terreni ed animali. Poi ho circa una trentina di ovini sempre allevati per la vendita. Nei terreni vi è una stalla però gli animali tendono sempre a stare fuori. C'è un magazzino e delle case e una stanza usata come cella frigorifera. I terreni sono recintati. Ogni tanto, quando avevo qualche animale in più, prendevo qualche terreno confinante in affitto per il pascolo. Ho sempre avuto due operai che sono i miei figli Parte_3
e , nel 2014 ha lavorato anche che si occupava Parte_2 Controparte_3
un pò di tutto. è agrotecnico e segue particolarmente il frutteto, mia Parte_3
figlia è laureata in informatica ma non ha trovato lavoro e collabora come dipendente quindi con me. Loro lavorano solo quando li assumo e li retribuisco ogni settimana con degli acconti e poi a fine anno facciamo i conti e saldo tutto.
I soldi glieli do sempre in contante. La raccolta delle pere la facciamo io ed i miei figli e va da settembre a fine ottobre di ogni anno. Io sono iscritta alla Gestione
Coltivatori Diretti dell' Sono pensionata di invalidità dall' da circa 5 CP_1 CP_1
anni. Quindi mi occupo sostanzialmente della conduzione dell'attività e negli ultimi anni difficilmente lavoro manualmente. Diciamo che questo lavoro lo faccio ormai per passione, non è che abbiamo un grande guadagno”.
Sulla base di tali dichiarazioni gli ispettori hanno disconosciuto i rapporti CP_1
di lavoro dei due figli della ed hanno iscritto d'ufficio gli stessi alla gestione _1
autonoma dei coltivatori diretti, concludendo in tal senso: “ I sottoscritti ritengono che la natura dei rapporti di lavoro instaurati tra la IG.ra
[...]
e i figli e , non sia da _1 Parte_3 Persona_1
considerarsi come un rapporto di lavoro di natura subordinata mancando agli stessi alcune connotazioni caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato: gli stessi condividono il rischio economico dell'impresa e come dichiarato dal titolare percepiscono delle paghe che di fatto rispecchiano l'andamento economico dell'azienda; inoltre la figlia IA è ancora convivente con la madre;
inoltre, ritengono che stante l'apporto lavorativo reso e lo stretto vincolo di parentela, sia più corretto ricondurre tali rapporti di lavoro alla collaborazione in ambito al nucleo familiare”.
5. In tema di riparto dell'onere della prova nell'ipotesi di disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo da parte dell' , va richiamato il consolidato CP_1
orientamento della Suprema Corte (si veda Cass. civ. sez. lav. n. 13769 del 2022, ma anche Cass. 19 maggio 2003 n.7845, Cass. 12.06.2000 n.7995, Cass. 5 aprile
2000 n.4232, Cass. n. 28716/2011; Cass. n. 2739/2016), secondo cui l'iscrizione del lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione ricognitiva della relativa situazione soggettiva e di agevolazione probatoria che, però, viene meno qualora l' , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza CP_1
del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.lgs n.375 del 1993, art.9). In tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio.
Nel caso in specie, sulla base di una disamina unitaria degli elementi istruttori acquisiti, che dimostrano che l'impresa agricola per gli anni oggetto di accertamento era gestita unicamente dalla , deve ritenersi provata la qualifica _1
di lavoratori subordinati dei due appellanti e Persona_1 Parte_3
.
[...] Nel corso del primo grado è stato escusso il teste , il quale ha Controparte_3
dichiarato di avere lavorato alle dipendenze della da giugno ad agosto 2014 _1
con mansioni di addetto alla custodia di animali, segnatamente mucche e pecore.
Ha affermato che i figli della erano sempre presenti in azienda con la madre, _1
ma di non sapere se gli stessi lavorassero nell'azienda stessa. Ha aggiunto che la
“… si interessava di tutte le questioni che riguardavano l'azienda e stabiliva _1
quello che occorreva fare. Non ho mai ricevuto istruzione sulle mansioni da svolgere dai figli della IG.ra . Io ricevevo istruzioni soltanto dalla IG.ra _1
”. _1
È stato altresì sentito il teste , il quale ha riferito di essere un Tes_1
imprenditore agricolo e di avere acquistato dalla per alcuni anni l'intera _1
produzione di pere, aggiungendo che “… Per l'acquisto della frutta e tutti gli adempimenti connessi io avevo contatti soltanto con la IG.ra , ma non sono _1
in grado di riferire sulle modalità di conduzione dell'azienda…”.
Come correttamente evidenziato nell'atto di appello, il disconoscimento effettuato dall'ente previdenziale in sede di accertamento risulta discendere in modo automatico dal rapporto di parentela senza che emergano elementi decisivi che escludano tale rapporto (si evidenzia che l' non ha neppure prodotto le CP_1
dichiarazioni rese in sede di accertamento ispettivo da e Persona_1
, di cui pure si fa menzione nel verbale). Parte_3
Dinanzi agli ispettori, l'appellante , come visto, ha affermato di Parte_1
essere l'unica ad occuparsi della gestione dell'azienda; tale circostanza non solo non è stata smentita da alcun elemento verificato dall'ente previdenziale (che comprovi un qualche atto di gestione posto in essere dai figli della stessa o comunque un qualche elemento da cui emerga che i due figli condividevano il rischio di impresa unitamente alla genitrice), ma anzi ha trovato riscontro nelle dichiarazioni dei testi escussi, i quali, sebbene non abbiano riferito nel dettaglio come si articolasse il rapporto di lavoro, hanno comunque confermato che tutte le decisioni venivano prese da , che era costei che dava le direttive Parte_1 nell'azienda e gestiva l'attività di vendita dei prodotti e del bestiame. I testimoni hanno entrambi riferito di avere interloquito solo ed esclusivamente con la _1
e non anche con i due figli della stessa.
La copiosa documentazione prodotta in primo grado, (buste paga certificazioni uniche relative al periodo 2011-2016), concorre – nella totale assenza di qualsivoglia elemento univocamente indicativo della partecipazione degli alla gestione dell'azienda in modo autonomo rispetto a ) Pt_3 Parte_1
- a dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra quest'ultima e i due figli.
6. È altresì fondato il primo motivo di appello, relativo alla carenza dei requisiti per l'iscrizione d'ufficio quali coltivatori diretti di e Persona_1 Parte_3
, su cui la sentenza impugnata nulla ha statuito in violazione dell'art.112
[...]
c.p.c.
Ai sensi degli artt.2 e 3 della legge n. 9/1963, sono coltivatori diretti coloro che si dedicano abitualmente e direttamente alla manuale coltivazione del fondo, sempre che questo richieda un fabbisogno annuo di lavoro non inferiore a 104 giornate e che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione.
L'ente appellato, sul quale incombeva l'onere di dimostrare la sussistenza dei requisiti sopra indicati, nulla ha allegato o provato, atteso che, come già detto, il verbale di accertamento è incentrato esclusivamente sulla inesistenza del rapporto di lavoro subordinato tra e i due figli;
nulla si dice sui requisiti Parte_1
richiesti dalla legge per l'iscrizione a coltivatore diretto, e cioè che la complessiva forza lavoro costituita dal nucleo familiare composto dalla e dai due figli _1
copra almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo.
Invero, dal verbale ispettivo è emerso che la , in quanto invalida e titolare di _1
pensione di invalidità da cinque anni, non svolge già da tempo lavori manuali e si limita a dirigere l'azienda; tale elemento fa ritenere, che effettivamente i due figli abbiano svolto nel periodo di interesse l'attività di braccianti agricoli.
Deve dunque concludersi che non sono stati provati i requisiti per l'iscrizione quali coltivatori diretti di e . Persona_1 Parte_3
In conseguenza, non vi è la prova della pretesa contributiva vantata dall'istituto appellato.
7. In conclusione, ed assorbita qualsiasi ulteriore questione, va dichiarato che i predetti e hanno intrattenuto rapporti Persona_1 Parte_3
di lavoro subordinato per gli anni 2011-2016 con;
non sussistendo Parte_1
gli estremi per l'iscrizione dei predetti lavoratori alla gestione CD/CM per gli anni
2011-2016, nulla è dovuto da a titolo di contributi richiesti con il Parte_1
verbale di accertamento impugnato nonché con l'avviso di addebito n. 595 2019
0005351589.
In riforma della sentenza impugnata, vanno pertanto accolte le domande formulate in primo grado dagli odierni appellanti e, per l'effetto: - va dichiarato che tra e è intercorso un rapporto di lavoro Parte_1 Parte_3
subordinato per gli anni 2011- 2016; - va dichiarato che tra e Parte_1
è intercorso un rapporto di lavoro subordinato per gli anni Parte_2
2011- 2016; - va ordinato all' di cancellare e CP_1 Parte_3 [...]
dalla gestione coltivatori diretti e/o coadiuvanti di azienda e di Parte_2
reiscrivere gli stessi nell'elenco dei lavori dipendenti- braccianti agricoli per gli anni 2011-2016; - va dichiarata non dovuta la somma di euro 35.089,00 richiesta dall' a di cui al verbale di accertamento n. 4800000672569; - CP_1 Parte_1
va annullato l'opposto avviso di addebito n. 595 2019 0005351589.
8. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano per entrambi i gradi come in dispositivo in relazione al valore della causa, con distrazione in favore dell'avv. Cinzia IA Turrisi, che ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata: dichiara che tra e è intercorso un rapporto di Parte_1 Parte_3
lavoro subordinato per gli anni 2011- 2016; dichiara che tra e è intercorso un rapporto Parte_1 Parte_2
di lavoro subordinato per gli anni 2011- 2016; ordina all' di cancellare e dalla CP_1 Parte_3 Parte_2
gestione coltivatori diretti e/o coadiuvanti di azienda e di reiscrivere gli stessi nell'elenco dei lavori dipendenti- braccianti agricoli per gli anni 2011-2016; dichiara non dovuta la somma di euro 35.089,00 richiesta dall' a CP_1 [...]
di cui al verbale di accertamento n. 4800000672569; _1
annulla l'opposto avviso di addebito n. 595 2019 0005351589.
Condanna l al pagamento, in favore degli appellanti, delle spese processuali CP_1
del giudizio che liquida per il primo grado in € 4.300,00 e per il presente grado in € 5.600,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Cinzia IA Turrisi.
Così deciso in Catania, nella camera di conIGlio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 16 gennaio 2025.
Il conIGliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Graziella Parisi