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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 16/12/2025, n. 1145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1145 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa NI ET in funzione di giudice unico all'esito della discussione orale del 20/11/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art.281 sexies terzo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 830/2025 R.G. rito semplificato promossa DA
• P. IVA ) per il tramite della mandataria Parte_1 P.IVA_1
P.IVA ) rappresentata e Parte_2 P.IVA_2 difesa dall'avv. del Foro di Ferrara Parte_3
RICORRENTE CONTRO
• (C.F. ) CP_1 C.F._1
CONTUMACE
• (C.F. ) CP_2 C.F._2
CONTUMACE
• (C.F. ) CP_3 C.F._3
CONTUMACE
• (C.F. CP_4 C.F._4
CONTUMACE
• C.F. ) CP_5 C.F._5
CONTUMACE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§1. La società - a seguito del provvedimento della Banca d'Italia del 26 Parte_1 gennaio 2016, con il quale è stata disposta la cessione a dei Controparte_6 crediti in sofferenza risultanti dalle situazioni contabili individuali di Banca delle Marche S.p.A., Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A., Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. e Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., confluiti nel frattempo nelle rispettive
“Nuove Banche” ( Controparte_7 Controparte_8
e
[...] Controparte_9 [...]
- nel giugno 2017 ha acquistato da Controparte_10 Controparte_6 un blocco di crediti nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della
[...] Cont L. 130/1999. Nell'ambito della cartolarizzazione, ha assunto il ruolo di Pt_4 per la gestione e il recupero dei crediti, in base a un contratto stipulato con
[...] [...]
e Banca Finanziaria Internazionale. Parte_1
1 Dopo una scissione parziale dell'ottobre 2022, il contratto è stato trasferito a
[...]
che ha ricevuto procura speciale da per agire Parte_2 Parte_1 in suo nome. Tra i crediti oggetto di cessione rientra quello vantato nei confronti di e CP_2
derivante da un mutuo ipotecario del 2008 stipulato con Cassa di CP_11
Risparmio di Ferrara per € 120.000, di cui erogati € 70.000. ha avviato due procedure esecutive immobiliari dinanzi al Tribunale di Parte_1
Ferrara: la n. 178/2022, conclusasi nel luglio 2024 con la vendita del bene ipotecato e l'incasso di € 14.700; e la n. 142/2024, relativa al pignoramento di ulteriori immobili di
CP_2
La ricorrente ha aggiunto che a seguito della perizia redatta in seno all'esecuzione immobiliare n. 142/2024 sono state riscontrate alcune irregolarità nelle trascrizioni delle accettazioni di eredità relative ai beni pignorati - in particolare al lotto n.2, magazzini con area cortiliva esclusiva siti in Codigoro (FE), frazione Mezzogoro, via Gran Linea, identificati al catasto dei fabbricati del Comune di Codigoro al foglio 23, particella 311, sub. 1 e 2 ed al foglio 23, particella 310 - nei passaggi successori dal 1984 in poi, compromettendo il requisito della continuità delle trascrizioni. Parte ricorrente ha evidenziato che la prova dell'avvenuta accettazione dell'eredità è costituita, oltre che dalle allegate dichiarazioni di successione e dalla relazione notarile redatta dal Notaio del 9.10.2024, dell'atto di stralcio divisionale e Persona_1 vendita a rogito Notaio in Codigoro del 27.01.2007, registrato al rep. n. Persona_2
61469, matr. 17218, in cui i sig.ri , , Parte_5 Parte_6 CP_2 CP_1
, e avevano riconosciuto di essere
[...] CP_4 CP_3 CP_5 divenuti proprietari del bene in forza delle successioni di , e Parte_7 CP_12
. Parte_8
La società ricorrente ha quindi chiesto che, in relazione agli immobili oggetto di pignoramento, venisse accertata e dichiarata giudizialmente l'accettazione di eredità con conseguente assunzione della qualità di erede del defunto
- , nato a [...] il [...], deceduto il 4.5.1984, C.F. Parte_7
da parte della sig.ra nata a [...] il C.F._6 CP_12
12.09.1921, C.F. , del sig. , nato ad [...] C.F._7 Parte_8
(FE), il 15.09.1942, C.F. , del sig. , nato ad C.F._8 Parte_5
Ostellato il 21.06.1938, C.F. nonché della sig.ra C.F._9 CP_1
, nata ad [...], il [...], C.F. .
[...] C.F._10
- Della defunta sig.ra nata a [...] il [...], deceduta il CP_12
17.11.2000, C.F. : dei sig.ri , nato ad [...] C.F._7 Parte_8
(FE), il 15.09.1942, C.F. ; del sig. , nato ad C.F._8 Parte_5
Ostellato il 21.06.1938, C.F. ; della sig.ra C.F._9 CP_1 nata ad [...], il [...], C.F. ; C.F._10
- Del defunto sig. nato ad [...] il [...], deceduto il Parte_8
2.06.2006, C.F. , dei sig.ri: nato il C.F._8 CP_3
20.05.1978 in Codigoro (FE), C.F. ; sig.ra C.F._3 CP_4 nata il [...] in [...], C.F. del sig. C.F._4 Pt_8
2 nato il [...] in [...], C.F. ; della CP_2 C.F._2 sig.ra nata il [...] in [...], C.F. CP_5
; C.F._5 onde rendere possibile la trascrizione di tali atti nei registri immobiliari ed agire esecutivamente sugli immobili oggetto di garanzia per la soddisfazione del proprio credito, chiedendo altresì che venga ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari competenti di trascrivere la sentenza presso i relativi registri, ovvero con conseguente autorizzazione alla trascrizione. Con vittoria di spese e competenze di lite. I convenuti non si sono costituiti in giudizio e sono stati dichiarati contumaci.
***
§2. Il ricorso è meritevole di accoglimento alla luce delle considerazioni che seguono. Va preliminarmente rilevata la sussistenza dell'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, atteso che la discontinuità delle trascrizioni concernenti gli immobili in oggetto, derivante dall'assenza di trascrizione dell'accettazione di eredità, impedisce l'esito positivo della procedura esecutiva, conformemente a quanto previsto dall'art. 2650 c.c. La Suprema Corte ha chiarito infatti che, quando venga sottoposto a pignoramento un diritto reale su un immobile proveniente da eredità e l'accettazione dell'eredità non risulti trascritta dall'erede-debitore esecutato, prima di procedere alla vendita il creditore può richiedere la trascrizione dell'atto che comporta l'accettazione presunta dell'eredità, purché tale atto emerga da una sentenza, da un atto pubblico o da una scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente. Qualora, invece, l'atto che presuppone la volontà di accettare non sia trascrivibile, oppure l'acquisto della qualità di erede sia avvenuto “ex lege”, la vendita potrà essere disposta solo dopo che la qualità di erede del debitore sia stata accertata con sentenza (Cass. civ., n. 11638 del 26/05/2014). L'atto di stralcio divisionale e vendita del 27 gennaio 2007 redatto dal Notaio Per_2 in quanto atto idoneo a comportare l'accettazione presunta dell'eredità essendo un atto pubblico, sarebbe stato già idoneo ad essere trascritto. Tuttavia, tale atto, pur astrattamente trascrivibile, non è idoneo a sanare l'intera catena successoria, poiché la discontinuità delle trascrizioni risale al 1984. Per tale ragione, nel caso de quo, è opportuno e necessario l'accertamento giudiziale dell'intervenuta accettazione tacita nei molteplici passaggi successori, così da rendere pienamente opponibile la continuità ex art. 2650 c.c. Giova premettere che, ai sensi dell'art. 476 c.c. l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'accettazione tacita dell'eredità postula, ai sensi dell'art. 476 c.c., il compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e la qualificazione di tale atto, nel senso che ad esso non sia legittimato se non chi abbia la qualità di erede (Cass. civ., n. 5569 del 01/03/2021). Orbene, integrano accettazione tacita di eredità tutti quegli atti che per la loro natura e finalità siano incompatibili con la volontà di rinunciare e non siano 3 altrimenti giustificabili (Cass. civ., n. 10796 del 11/05/2009, Cass. civ., n. 11813 del 30/10/1992). Alla luce di tali principi, l'atto di stralcio divisionale e vendita stipulato in data 27 gennaio 2007 innanzi al Notaio è atto idoneo a dimostrare presuntivamente che Persona_2 tutti i soggetti ivi indicati hanno posto in essere comportamenti concludenti ed incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità, integrando pertanto accettazione tacita delle rispettive successioni. Tale atto – atto pubblico trascrivibile – riveste valore decisivo ai fini della prova dell'avvenuta accettazione. In tale sede, i comparenti , , Parte_5 CP_1 CP_5 CP_2
e hanno espressamente dichiarato di essere comproprietari CP_4 CP_3 del fondo sito in Comune di Codigoro, indicando con precisione le quote loro pervenute dalla successione rispettivamente di (deceduto nel 1984), Parte_7 CP_12
(deceduta nel 2000) e (deceduto nel 2006). Parte_8
La spendita della qualità di chiamati ed eredi, la spendita delle quote ereditarie e la stipula del negozio dispositivo e divisorio del bene relitto costituiscono atti pienamente idonei a integrare presuntivamente l'accettazione tacita dell'eredità, non essendo concepibili se non da parte di soggetti che si considerano eredi e agiscono come tali. Non costituisce titolo di accettazione dell'eredità, né è idonea a dimostrare un'accettazione tacita, l'ulteriore documentazione prodotta dalla ricorrente. In particolare, la dichiarazione di successione e la relazione notarile sostitutiva ex art. 567 c.p.c. perseguono rispettivamente finalità fiscali e di attestazione delle risultanze ipocatastali ai fini delle esecuzioni immobiliari. Finalità dunque inidonee a dimostrare accettazione tacita di eredità (cfr. Cass. civ., n. 10796 del 11/05/2009). Tuttavia, la denuncia di successione, pur essendo un atto preordinato a scopi essenzialmente fiscali e non implicando di per sé l'accettazione tacita dell'eredità, può costituire un elemento indiziario che il giudice del merito è libero di valutare ai fini del proprio convincimento (Cass. civ., n. 11813 del 30/10/1992). Alla luce di tali elementi, deve dunque ritenersi presuntivamente provato che: quanto alla successione di , deceduto nel 1984, i chiamati all'eredità – la Parte_7 coniuge e i figli e – abbiano accettato tacitamente e CP_12 Pt_8 Pt_5 CP_1 presuntivamente. Tale conclusione si fonda sul fatto che, con atto notarile di stralcio divisionale e vendita del 2007, e hanno dichiarato che il bene era loro Pt_5 CP_1 pervenuto per la quota di 12/27 in successione al padre e ne hanno disposto assegnando quote agli altri comproprietari del fondo sito in Codigoro, frazione di Mezzogoro, individuato al Catasto dei terreni di detto comune al foglio 23. Tale atto dispositivo è incompatibile con la qualità di semplice chiamato e presuppone la titolarità derivante dall'accettazione tacita. Da ciò si desume che anche avesse accettato CP_12 tacitamente l'eredità del marito, considerato che i figli, nello stesso atto, hanno dichiarato che il bene era pervenuto loro anche per la quota di 6/27 in successione alla madre e ne hanno disposto.
4 In relazione a ciò, a confortare la tesi qui sostenuta anche la richiesta di trascrizione alla Conservatoria dei Registri immobiliari di Ferrara di trascrivere contro l'eredità di
[...]
la denuncia di successione del medesimo a favore (anche) di Pt_7 CP_12
Per quanto riguarda la successione di deceduta nel 2000, i chiamati erano CP_12
, e L'atto del 2007, con cui e hanno disposto Parte_5 CP_1 Pt_8 Pt_5 CP_1 del bene ereditato, integra accettazione tacita anche dell'eredità materna.
essendo comproprietario e parte della comunione, deve ritenersi parimenti Parte_8 accettante, in via tacita e presuntiva dell'eredità di e , poiché Parte_7 CP_12
i suoi chiamati – la coniuge e i figli e – CP_5 CP_2 CP_4 CP_3 nell'atto di stralcio e vendita del 2007 hanno dichiarato di essere comproprietari del bene pervenuto loro per la quota di 9/27 in successione al marito e padre . Gli Parte_8 stessi hanno accettato tacitamente e presuntivamente l'eredità di in Parte_8 relazione a tale dichiarazione e al fatto di aver chiesto di essere estromessi dalla comunione del fondo, ricevendo quote a titolo di stralcio divisionale dell'immobile (3/9 alla coniuge, 2/9 ciascuno ai figli). Tale comportamento costituisce un atto dispositivo incompatibile con la qualità di semplice chiamato e presuppone l'accettazione tacita dell'eredità di , il quale a sua volta si presume avesse accettato tacitamente Parte_8 le eredità dei genitori, poiché i suoi chiamati hanno disposto dei beni ereditati. L'atto notarile di stralcio divisionale e vendita del 2007, dunque, integra accettazione tacita delle eredità pregresse di:
- , da parte di , e Parte_7 CP_12 Parte_8 Parte_5 CP_1
;
[...]
- da parte di , e;
CP_12 Parte_8 Parte_5 CP_1
- , da parte di Parte_8 CP_5 CP_2 CP_4 CP_3
[...]
La materiale partecipazione all'atto pubblico del 27 gennaio 2007 e la dichiarazione negoziale della qualità di comproprietari in forza delle rispettive successioni costituiscono condotte oggettivamente incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità e integrano pienamente l'accettazione tacita, con effetti ex tunc e suscettibile di trascrizione. Da tutto quanto sopra deriva l'accertamento dall'avvenuta accettazione presunta e tacita delle eredità de quo. La domanda di per il tramite della mandataria Parte_1 [...]
della deve essere pertanto accolta. Parte_2
Le spese della trascrizione verranno regolate in sede esecutiva.
§3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto, per quanto riguarda i compensi professionali, i parametri minimi previsti dal D.M. del 10 marzo 2014 n. 55, come aggiornati al D.M. del 13 agosto 2022 n. 147. La quantificazione avviene in relazione all'attività complessivamente svolta e allo scaglione di riferimento, tenendo conto delle diverse fasi (studio, introduttiva e decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta e dichiara che:
5 - relativamente all'eredità di nato a [...] il [...] e Parte_7 deceduto il 4.5.1984 (C.F. ), , C.F._6 CP_12 Parte_8
e hanno tacitamente e presuntivamente accettato Parte_5 CP_1
l'eredità;
- relativamente all'eredità di nata a [...] il [...] e CP_12 deceduta il 17.11.2000 (C.F. ), C.F._7 Parte_8 Pt_5
e hanno tacitamente e presuntivamente accettato l'eredità;
[...] CP_1
- relativamente all'eredità di nato ad [...] il [...] e Parte_8 deceduto il 02.06.2006 (C.F. ), C.F._8 CP_5 CP_3
e hanno tacitamente e presuntivamente
[...] CP_4 CP_2 accettato l'eredità; Ordina al Conservatore dei Registri immobiliari di trascrivere la presente sentenza dichiarativa della qualità di eredi di:
- , e rispetto all'eredità CP_12 Parte_8 Parte_5 CP_1 relitta da;
Parte_7
- , e rispetto all'eredità relitta da Parte_8 Parte_5 CP_1 CP_12
[...]
- , rispetto all'eredità CP_5 CP_3 CP_4 CP_2 relitta da . Parte_8
ON , , , e in CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 solido tra loro, alla refusione in favore di e per essa di Parte_1 [...] delle spese di lite, che liquida in euro 518,00 per contributo unificato e Parte_2
€ 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi, IVA e C.p.a. Ferrara, il 16 dicembre 2025.
Il Giudice
NI ET
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SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa NI ET in funzione di giudice unico all'esito della discussione orale del 20/11/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art.281 sexies terzo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 830/2025 R.G. rito semplificato promossa DA
• P. IVA ) per il tramite della mandataria Parte_1 P.IVA_1
P.IVA ) rappresentata e Parte_2 P.IVA_2 difesa dall'avv. del Foro di Ferrara Parte_3
RICORRENTE CONTRO
• (C.F. ) CP_1 C.F._1
CONTUMACE
• (C.F. ) CP_2 C.F._2
CONTUMACE
• (C.F. ) CP_3 C.F._3
CONTUMACE
• (C.F. CP_4 C.F._4
CONTUMACE
• C.F. ) CP_5 C.F._5
CONTUMACE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§1. La società - a seguito del provvedimento della Banca d'Italia del 26 Parte_1 gennaio 2016, con il quale è stata disposta la cessione a dei Controparte_6 crediti in sofferenza risultanti dalle situazioni contabili individuali di Banca delle Marche S.p.A., Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A., Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. e Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., confluiti nel frattempo nelle rispettive
“Nuove Banche” ( Controparte_7 Controparte_8
e
[...] Controparte_9 [...]
- nel giugno 2017 ha acquistato da Controparte_10 Controparte_6 un blocco di crediti nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della
[...] Cont L. 130/1999. Nell'ambito della cartolarizzazione, ha assunto il ruolo di Pt_4 per la gestione e il recupero dei crediti, in base a un contratto stipulato con
[...] [...]
e Banca Finanziaria Internazionale. Parte_1
1 Dopo una scissione parziale dell'ottobre 2022, il contratto è stato trasferito a
[...]
che ha ricevuto procura speciale da per agire Parte_2 Parte_1 in suo nome. Tra i crediti oggetto di cessione rientra quello vantato nei confronti di e CP_2
derivante da un mutuo ipotecario del 2008 stipulato con Cassa di CP_11
Risparmio di Ferrara per € 120.000, di cui erogati € 70.000. ha avviato due procedure esecutive immobiliari dinanzi al Tribunale di Parte_1
Ferrara: la n. 178/2022, conclusasi nel luglio 2024 con la vendita del bene ipotecato e l'incasso di € 14.700; e la n. 142/2024, relativa al pignoramento di ulteriori immobili di
CP_2
La ricorrente ha aggiunto che a seguito della perizia redatta in seno all'esecuzione immobiliare n. 142/2024 sono state riscontrate alcune irregolarità nelle trascrizioni delle accettazioni di eredità relative ai beni pignorati - in particolare al lotto n.2, magazzini con area cortiliva esclusiva siti in Codigoro (FE), frazione Mezzogoro, via Gran Linea, identificati al catasto dei fabbricati del Comune di Codigoro al foglio 23, particella 311, sub. 1 e 2 ed al foglio 23, particella 310 - nei passaggi successori dal 1984 in poi, compromettendo il requisito della continuità delle trascrizioni. Parte ricorrente ha evidenziato che la prova dell'avvenuta accettazione dell'eredità è costituita, oltre che dalle allegate dichiarazioni di successione e dalla relazione notarile redatta dal Notaio del 9.10.2024, dell'atto di stralcio divisionale e Persona_1 vendita a rogito Notaio in Codigoro del 27.01.2007, registrato al rep. n. Persona_2
61469, matr. 17218, in cui i sig.ri , , Parte_5 Parte_6 CP_2 CP_1
, e avevano riconosciuto di essere
[...] CP_4 CP_3 CP_5 divenuti proprietari del bene in forza delle successioni di , e Parte_7 CP_12
. Parte_8
La società ricorrente ha quindi chiesto che, in relazione agli immobili oggetto di pignoramento, venisse accertata e dichiarata giudizialmente l'accettazione di eredità con conseguente assunzione della qualità di erede del defunto
- , nato a [...] il [...], deceduto il 4.5.1984, C.F. Parte_7
da parte della sig.ra nata a [...] il C.F._6 CP_12
12.09.1921, C.F. , del sig. , nato ad [...] C.F._7 Parte_8
(FE), il 15.09.1942, C.F. , del sig. , nato ad C.F._8 Parte_5
Ostellato il 21.06.1938, C.F. nonché della sig.ra C.F._9 CP_1
, nata ad [...], il [...], C.F. .
[...] C.F._10
- Della defunta sig.ra nata a [...] il [...], deceduta il CP_12
17.11.2000, C.F. : dei sig.ri , nato ad [...] C.F._7 Parte_8
(FE), il 15.09.1942, C.F. ; del sig. , nato ad C.F._8 Parte_5
Ostellato il 21.06.1938, C.F. ; della sig.ra C.F._9 CP_1 nata ad [...], il [...], C.F. ; C.F._10
- Del defunto sig. nato ad [...] il [...], deceduto il Parte_8
2.06.2006, C.F. , dei sig.ri: nato il C.F._8 CP_3
20.05.1978 in Codigoro (FE), C.F. ; sig.ra C.F._3 CP_4 nata il [...] in [...], C.F. del sig. C.F._4 Pt_8
2 nato il [...] in [...], C.F. ; della CP_2 C.F._2 sig.ra nata il [...] in [...], C.F. CP_5
; C.F._5 onde rendere possibile la trascrizione di tali atti nei registri immobiliari ed agire esecutivamente sugli immobili oggetto di garanzia per la soddisfazione del proprio credito, chiedendo altresì che venga ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari competenti di trascrivere la sentenza presso i relativi registri, ovvero con conseguente autorizzazione alla trascrizione. Con vittoria di spese e competenze di lite. I convenuti non si sono costituiti in giudizio e sono stati dichiarati contumaci.
***
§2. Il ricorso è meritevole di accoglimento alla luce delle considerazioni che seguono. Va preliminarmente rilevata la sussistenza dell'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, atteso che la discontinuità delle trascrizioni concernenti gli immobili in oggetto, derivante dall'assenza di trascrizione dell'accettazione di eredità, impedisce l'esito positivo della procedura esecutiva, conformemente a quanto previsto dall'art. 2650 c.c. La Suprema Corte ha chiarito infatti che, quando venga sottoposto a pignoramento un diritto reale su un immobile proveniente da eredità e l'accettazione dell'eredità non risulti trascritta dall'erede-debitore esecutato, prima di procedere alla vendita il creditore può richiedere la trascrizione dell'atto che comporta l'accettazione presunta dell'eredità, purché tale atto emerga da una sentenza, da un atto pubblico o da una scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente. Qualora, invece, l'atto che presuppone la volontà di accettare non sia trascrivibile, oppure l'acquisto della qualità di erede sia avvenuto “ex lege”, la vendita potrà essere disposta solo dopo che la qualità di erede del debitore sia stata accertata con sentenza (Cass. civ., n. 11638 del 26/05/2014). L'atto di stralcio divisionale e vendita del 27 gennaio 2007 redatto dal Notaio Per_2 in quanto atto idoneo a comportare l'accettazione presunta dell'eredità essendo un atto pubblico, sarebbe stato già idoneo ad essere trascritto. Tuttavia, tale atto, pur astrattamente trascrivibile, non è idoneo a sanare l'intera catena successoria, poiché la discontinuità delle trascrizioni risale al 1984. Per tale ragione, nel caso de quo, è opportuno e necessario l'accertamento giudiziale dell'intervenuta accettazione tacita nei molteplici passaggi successori, così da rendere pienamente opponibile la continuità ex art. 2650 c.c. Giova premettere che, ai sensi dell'art. 476 c.c. l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'accettazione tacita dell'eredità postula, ai sensi dell'art. 476 c.c., il compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e la qualificazione di tale atto, nel senso che ad esso non sia legittimato se non chi abbia la qualità di erede (Cass. civ., n. 5569 del 01/03/2021). Orbene, integrano accettazione tacita di eredità tutti quegli atti che per la loro natura e finalità siano incompatibili con la volontà di rinunciare e non siano 3 altrimenti giustificabili (Cass. civ., n. 10796 del 11/05/2009, Cass. civ., n. 11813 del 30/10/1992). Alla luce di tali principi, l'atto di stralcio divisionale e vendita stipulato in data 27 gennaio 2007 innanzi al Notaio è atto idoneo a dimostrare presuntivamente che Persona_2 tutti i soggetti ivi indicati hanno posto in essere comportamenti concludenti ed incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità, integrando pertanto accettazione tacita delle rispettive successioni. Tale atto – atto pubblico trascrivibile – riveste valore decisivo ai fini della prova dell'avvenuta accettazione. In tale sede, i comparenti , , Parte_5 CP_1 CP_5 CP_2
e hanno espressamente dichiarato di essere comproprietari CP_4 CP_3 del fondo sito in Comune di Codigoro, indicando con precisione le quote loro pervenute dalla successione rispettivamente di (deceduto nel 1984), Parte_7 CP_12
(deceduta nel 2000) e (deceduto nel 2006). Parte_8
La spendita della qualità di chiamati ed eredi, la spendita delle quote ereditarie e la stipula del negozio dispositivo e divisorio del bene relitto costituiscono atti pienamente idonei a integrare presuntivamente l'accettazione tacita dell'eredità, non essendo concepibili se non da parte di soggetti che si considerano eredi e agiscono come tali. Non costituisce titolo di accettazione dell'eredità, né è idonea a dimostrare un'accettazione tacita, l'ulteriore documentazione prodotta dalla ricorrente. In particolare, la dichiarazione di successione e la relazione notarile sostitutiva ex art. 567 c.p.c. perseguono rispettivamente finalità fiscali e di attestazione delle risultanze ipocatastali ai fini delle esecuzioni immobiliari. Finalità dunque inidonee a dimostrare accettazione tacita di eredità (cfr. Cass. civ., n. 10796 del 11/05/2009). Tuttavia, la denuncia di successione, pur essendo un atto preordinato a scopi essenzialmente fiscali e non implicando di per sé l'accettazione tacita dell'eredità, può costituire un elemento indiziario che il giudice del merito è libero di valutare ai fini del proprio convincimento (Cass. civ., n. 11813 del 30/10/1992). Alla luce di tali elementi, deve dunque ritenersi presuntivamente provato che: quanto alla successione di , deceduto nel 1984, i chiamati all'eredità – la Parte_7 coniuge e i figli e – abbiano accettato tacitamente e CP_12 Pt_8 Pt_5 CP_1 presuntivamente. Tale conclusione si fonda sul fatto che, con atto notarile di stralcio divisionale e vendita del 2007, e hanno dichiarato che il bene era loro Pt_5 CP_1 pervenuto per la quota di 12/27 in successione al padre e ne hanno disposto assegnando quote agli altri comproprietari del fondo sito in Codigoro, frazione di Mezzogoro, individuato al Catasto dei terreni di detto comune al foglio 23. Tale atto dispositivo è incompatibile con la qualità di semplice chiamato e presuppone la titolarità derivante dall'accettazione tacita. Da ciò si desume che anche avesse accettato CP_12 tacitamente l'eredità del marito, considerato che i figli, nello stesso atto, hanno dichiarato che il bene era pervenuto loro anche per la quota di 6/27 in successione alla madre e ne hanno disposto.
4 In relazione a ciò, a confortare la tesi qui sostenuta anche la richiesta di trascrizione alla Conservatoria dei Registri immobiliari di Ferrara di trascrivere contro l'eredità di
[...]
la denuncia di successione del medesimo a favore (anche) di Pt_7 CP_12
Per quanto riguarda la successione di deceduta nel 2000, i chiamati erano CP_12
, e L'atto del 2007, con cui e hanno disposto Parte_5 CP_1 Pt_8 Pt_5 CP_1 del bene ereditato, integra accettazione tacita anche dell'eredità materna.
essendo comproprietario e parte della comunione, deve ritenersi parimenti Parte_8 accettante, in via tacita e presuntiva dell'eredità di e , poiché Parte_7 CP_12
i suoi chiamati – la coniuge e i figli e – CP_5 CP_2 CP_4 CP_3 nell'atto di stralcio e vendita del 2007 hanno dichiarato di essere comproprietari del bene pervenuto loro per la quota di 9/27 in successione al marito e padre . Gli Parte_8 stessi hanno accettato tacitamente e presuntivamente l'eredità di in Parte_8 relazione a tale dichiarazione e al fatto di aver chiesto di essere estromessi dalla comunione del fondo, ricevendo quote a titolo di stralcio divisionale dell'immobile (3/9 alla coniuge, 2/9 ciascuno ai figli). Tale comportamento costituisce un atto dispositivo incompatibile con la qualità di semplice chiamato e presuppone l'accettazione tacita dell'eredità di , il quale a sua volta si presume avesse accettato tacitamente Parte_8 le eredità dei genitori, poiché i suoi chiamati hanno disposto dei beni ereditati. L'atto notarile di stralcio divisionale e vendita del 2007, dunque, integra accettazione tacita delle eredità pregresse di:
- , da parte di , e Parte_7 CP_12 Parte_8 Parte_5 CP_1
;
[...]
- da parte di , e;
CP_12 Parte_8 Parte_5 CP_1
- , da parte di Parte_8 CP_5 CP_2 CP_4 CP_3
[...]
La materiale partecipazione all'atto pubblico del 27 gennaio 2007 e la dichiarazione negoziale della qualità di comproprietari in forza delle rispettive successioni costituiscono condotte oggettivamente incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità e integrano pienamente l'accettazione tacita, con effetti ex tunc e suscettibile di trascrizione. Da tutto quanto sopra deriva l'accertamento dall'avvenuta accettazione presunta e tacita delle eredità de quo. La domanda di per il tramite della mandataria Parte_1 [...]
della deve essere pertanto accolta. Parte_2
Le spese della trascrizione verranno regolate in sede esecutiva.
§3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto, per quanto riguarda i compensi professionali, i parametri minimi previsti dal D.M. del 10 marzo 2014 n. 55, come aggiornati al D.M. del 13 agosto 2022 n. 147. La quantificazione avviene in relazione all'attività complessivamente svolta e allo scaglione di riferimento, tenendo conto delle diverse fasi (studio, introduttiva e decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta e dichiara che:
5 - relativamente all'eredità di nato a [...] il [...] e Parte_7 deceduto il 4.5.1984 (C.F. ), , C.F._6 CP_12 Parte_8
e hanno tacitamente e presuntivamente accettato Parte_5 CP_1
l'eredità;
- relativamente all'eredità di nata a [...] il [...] e CP_12 deceduta il 17.11.2000 (C.F. ), C.F._7 Parte_8 Pt_5
e hanno tacitamente e presuntivamente accettato l'eredità;
[...] CP_1
- relativamente all'eredità di nato ad [...] il [...] e Parte_8 deceduto il 02.06.2006 (C.F. ), C.F._8 CP_5 CP_3
e hanno tacitamente e presuntivamente
[...] CP_4 CP_2 accettato l'eredità; Ordina al Conservatore dei Registri immobiliari di trascrivere la presente sentenza dichiarativa della qualità di eredi di:
- , e rispetto all'eredità CP_12 Parte_8 Parte_5 CP_1 relitta da;
Parte_7
- , e rispetto all'eredità relitta da Parte_8 Parte_5 CP_1 CP_12
[...]
- , rispetto all'eredità CP_5 CP_3 CP_4 CP_2 relitta da . Parte_8
ON , , , e in CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 solido tra loro, alla refusione in favore di e per essa di Parte_1 [...] delle spese di lite, che liquida in euro 518,00 per contributo unificato e Parte_2
€ 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi, IVA e C.p.a. Ferrara, il 16 dicembre 2025.
Il Giudice
NI ET
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