Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 15/12/2025, n. 1426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1426 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01426/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01277/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1277 del 2021, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso da sé medesimo e dall’avv. Massimo Sfregola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Massimo Sfregola in Bari, via Melo n. 120;
contro
Ministero dell'interno, Questura di Bari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
-del provvedimento prot. n. 30/2021 di ammonimento ex art. 3 Legge 119/2013, notificato al ricorrente il 29.09.2021, nonché
-del processo verbale di ammonimento di cui si allega copia originale recante i timbri del Commissariato di P.S. di Bitonto nonché
-di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso o comunque consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, se lesivo della sua sfera giuridica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno e della Questura Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2025 il dott. CA Dibello e uditi gli avvocati -OMISSIS- e Gabriele Bavaro, quest'ultimo su delega dell'avv. Massimo Sfregola, per il ricorrente, e l'avv. dello Stato Guido Operamolla, per la difesa erariale;
1.- Con il ricorso in esame, il signor-OMISSIS- ha impugnato gli atti meglio indicati in epigrafe e ne ha chiesto l’annullamento.
2.- La vicenda portata all’attenzione del Collegio riguarda il provvedimento di ammonimento emesso dalla Questura di Bari ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 119 del 2013 nei confronti del deducente in seguito a una richiesta di intervento inoltrata al 113 nel pomeriggio del 27 giugno 2021 dalla coniuge legalmente separata, -OMISSIS-. La richiesta di intervento sarebbe dipesa, secondo la ricostruzione dell’accaduto da parte della -OMISSIS-, dall’aggressione fisica e verbale patita per mano del coniuge separato. Quest’ultimo, nel pomeriggio del 27 giugno 2021, si sarebbe appostato nei pressi dello studio dentistico -OMISSIS- ove, di lì a poco, la figlia minore, -OMISSIS-, si sarebbe dovuta sottoporre a visita odontoiatrica accompagnata dalla madre; avvedutosi dell’arrivo sul posto della coniuge e della figlia, il ricorrente, avrebbe suggerito alla minore di avviarsi presso lo studio dentistico ed avrebbe richiesto alla coniuge chiarimenti circa l’educazione impartita alla figlia, ritenuta dal ricorrente non del tutto consona al rispetto delle regole e della genitorialità, così come si era verificato la sera precedente. Il ricorrente, nell’occasione, richiesto dalla moglie di rintracciare la minore al telefono nella tarda serata del 26, non riuscendovi, si sarebbe recato presso l’abitazione familiare sita a Bitonto dove avrebbe incrociato la stessa minore mentre era intenta a salire in macchina per trascorrere la notte a casa del fidanzato diciannovenne. Preso atto del comportamento recalcitrante della minore, il ricorrente avrebbe telefonato alla moglie chiedendole di avere appunto l’indomani un chiarimento in merito al comportamento della minore. Di qui l’incontro del giorno dopo, durante il quale la -OMISSIS-, accortasi dell’inattesa presenza del ricorrente, avrebbe iniziato a urlare per strada. Il ricorrente avrebbe cercato di calmare la coniuge appoggiandole una mano sulla spalla, la qual cosa veniva interpretata come tentativo di aggressione fisica. Proprio la signora -OMISSIS- dichiarava agli agenti di Pubblica sicurezza intervenuti sul posto di avere effettivamente subito ingiurie e offese – non meglio precisate – da parte del marito.
3.- Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di ammonimento per due motivi, il primo, consistente nell’errata applicazione dell’articolo 3 della legge 119 del 2013; il secondo, da rintracciare nella mancata comunicazione di avvio del procedimento avendo la Questura ritenuto “ che risultano sussistere sufficienti ragioni di celerità ed urgenza del procedimento amministrativo finalizzato all’ammonimento in esame, ex art.7 legge 241/90, consistenti nell’esigenza di frenare, nel prossimo futuro, la condotta violenta di -OMISSIS-…”.
4.- La Questura di Bari e il Ministero dell’interno si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso del quale hanno chiesto il respingimento siccome infondato in fatto e in diritto. Il Ministero dell’interno ha depositato una memoria difensiva in data 25 gennaio 2025 nell’ambito della quale ha evidenziato la finalità meramente preventiva della misura adottata dal Questore nei riguardi del ricorrente il cui impatto nella sfera giuridica del destinatario è assai meno afflittivo di un addebito penale per reati di minacce, percosse, e altre fattispecie analoghe e richiede, pertanto, uno standard probatorio meno consistente.
5.- Dopo la discussione orale, la controversia è passata in decisione all’udienza pubblica del 7 ottobre 2025.
6.- Il ricorso è fondato.
7.- Non ci sono dubbi che tra i due coniugi sia avvenuta una discussione dai toni accesi nel pomeriggio del 27 giugno 2021, allorquando la figlia minore veniva accompagnata dalla madre presso lo studio dentistico -OMISSIS- a Bari per una visita di controllo. Così come non ci sono dubbi che la sera prima la condotta della minore sia stata al centro di una telefonata del -OMISSIS- che, a tarda ora, richiedeva alla moglie di avere un incontro chiarificatore il giorno dopo sulle modalità educative da adottare nei riguardi della figlia, responsabile di un comportamento irriguardoso nei confronti del padre. Va, peraltro, rammentato che era stata la signora -OMISSIS- a chiedere al marito di rintracciare la figlia a telefono per dirle di fare rientro a casa la sera del 26 giugno 2021. Questa ricostruzione dell’antefatto può ritenersi altamente verosimile dal momento che non solo si tratta di una versione sulla quale non sono sorte contestazioni tra le parti in causa, ma anche perché la produzione di screenshot del telefono cellulare del ricorrente dimostra l’esistenza di una perdurante consuetudine di rapporti tra i due ex coniugi dettata, con tutta probabilità, dall’esigenza di una comune condivisione delle problematiche concernenti la figlia sedicenne. In un quadro di riferimento di questo tipo pare al Collegio potersi escludere, in primo luogo, che il ricorrente si sia “appostato” nei pressi dello studio dentistico di via -OMISSIS- a Bari, quasi che il suo intento fosse quello di cogliere di sorpresa la coniuge e di mortificarne la dignità personale in pubblico e per strada. L’incontro tra i due, contrariamente a quanto riferito dalla signora -OMISSIS-, è stato concordato con tutta probabilità, la sera prima, il che significa che non di appostamento si è trattato. La circostanza non è priva di significato dal momento che se la signora -OMISSIS- avesse percepito un clima di accesa conflittualità avrebbe avuto ogni possibilità di evitare di incontrarsi con l’ex coniuge ben sapendo di andare incontro a un contraddittorio caratterizzato da notevole tensione. Anche la riferita aggressione verbale e fisica, che la -OMISSIS- ha descritto agli agenti di Pubblica sicurezza intervenuti sul posto nel pomeriggio del 27 giugno 2021 non persuade il Collegio in merito alla reale entità degli accadimenti. Per un verso, non vi è prova di una aggressione verbale da parte del ricorrente dal momento che la coniuge separata, pur nell’immediatezza dell’intervento degli agenti del 113, non ha fornito alcun dettaglio circostanziato in ordine a espressioni ingiuriose rivoltele dal ricorrente; quanto alla aggressione fisica è ragionevole ritenere che la -OMISSIS- abbia mal interpretato il tentativo di avvicinamento dell’ex coniuge con una mano sulla spalla, fatto al solo scopo di indurla a più miti consigli. Né può trascurarsi il fatto che non siano stati indicati testimoni dell’accaduto, nonostante il “diverbio” sia avvenuto per strada.
8.- Ritiene, pertanto, il Collegio che la condotta tenuta in concreto dal ricorrente non potesse costituire il presupposto per il provvedimento di ammonimento. L’articolo 3, comma 1 della legge 119 del 2013 stabilisce, infatti, che “Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato, (in forma non anonima), un fatto che debba ritenersi riconducibile (ai reati di cui agli articoli 581, nonché 582, secondo comma, consumato o tentato, del codice penale) nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto. Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica (uno o più atti, gravi ovvero non episodici) di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare (o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva) indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.”. E’ ben vero che è costante l’insegnamento giurisprudenziale in forza del quale “In materia di Sicurezza Pubblica, i provvedimenti di ammonimento di cui all'art. 3 del D.L. n. 93 del 2013 sono adottati dal Questore nell'ambito di un potere valutativo, ampiamente discrezionale, di un quadro indiziario che rende verosimile l'esistenza di condotte di stalking o di violenza domestica, come nel caso di specie, rispetto al quale il sindacato del Giudice amministrativo non può che essere limitato ai casi di manifesta insussistenza dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento o di sua manifesta irragionevolezza e sproporzione” (cfr.: T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. IV, 05/08/2024, n. 2391). Ma è altrettanto vero che il quadro indiziario posto a base dell’ammonimento del Questore, per raggiungere un sufficiente livello di verosimiglianza, non può essere costituito esclusivamente dalle dichiarazioni della presunta vittima di atti di violenza domestica – per il rischio di indebite strumentalizzazioni ad altri fini che dette dichiarazioni possono perseguire - richiedendo, al contrario, elementi di riscontro forniti dalle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi relativamente ad altro episodio di presunta aggressione segnalato dalla -OMISSIS- e occorso oltre un anno prima della richiesta di intervento, rimasto del tutto privo di riscontri. La Questura ha pertanto erroneamente applicato la norma di disciplina della fattispecie facendo eccessiva professione di fede sulla richiesta di intervento da parte della ex moglie del ricorrente e sulle sue successive dichiarazioni, pur in presenza di una percorribile ricostruzione alternativa dotata di logicità intrinseca e di un grado di verosimiglianza sufficiente.
9.- Alla stregua delle argomentazioni su esposte, il ricorso va accolto, previo assorbimento della ulteriore censura, con conseguente annullamento del provvedimento di ammonimento impugnato. Le spese processuali possono essere compensate in considerazione della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI IG, Presidente
CA Dibello, Consigliere, Estensore
Danilo Cortellessa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA Dibello | RI IG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.