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Sentenza 4 giugno 2024
Sentenza 4 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/06/2024, n. 9587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9587 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE OTTAVA CIVILE
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, dr.ssa Andreina Gagliardi, ha pronunciato ex
art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n. R.G. 16866/2023 instaurata ai sensi e per gli effetti dell'art. 281
decies c.p.c. e vertente tra in persona Parte_1
legale rappresentante pro tempore e nella qualità di mandataria della
[...]
rappresentata e difesa dall' avv. Gianluigi Iannetti, giusta procura in Parte_2
calce al ricorso
RICORRENTE
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sergio Caporotundo e Carlo Leo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 281 decies e segg. c.p.c. depositato in data 8.3.2023 la Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore e nella qualità di mandataria della
[...]
ha agito in giudizio nei confronti della Parte_2 Controparte_1
nelle forme del procedimento semplificato di cognizione, al fine di ottenere la
[...]
condanna della predetta al rilascio in suo favore dell'unità immobiliare sita in Senigallia (AN), via Lippi – Via Cimabue snc, oggetto del contratto di locazione finanziaria immobiliare n.
AL/3118210009 del 28.4.2011, risoltosi di diritto in data 30.8.2021 in ragione del grave inadempimento dell'utilizzatrice (che risultava inadempiente all'obbligo di pagamento dei canoni periodici a far data dal mese di agosto 2020); si costituiva in giudizio l Controparte_1
che, nel contestare genericamente la domanda avversa, ne chiedeva il rigetto.
[...]
La causa, rientrante nella competenza del Tribunale in composizione monocratica e sussumibile nelle previsioni di cui all'art. 281 decies c.p.c. in considerazione della sua natura prettamente documentale e della possibilità di decisione immediata sulla base degli atti, è stata decisa nelle forme del rito semplificato per le motivazioni che seguono.
L'azione introdotta dalla nella qualità in atti, con il presente ricorso Parte_1
trae origine dalla vicenda relativa alla stipula del contratto di leasing immobiliare n.
AL/3118210009 del 28.4.2011, avente ad oggetto la locazione, da parte della resistente,
dell'unità immobiliare sita in Senigallia (AN), via Lippi – Via Cimabue e, sul presupposto del grave inadempimento della utilizzatrice (che ometteva il pagamento dei canoni di locazione a far data dall'agosto 2020) e della conseguente risoluzione di diritto del contratto alla data del
30.8.2021 ai sensi degli artt. 1456 c.c. e 19 CGC, ha ad oggetto la domanda di restituzione dell'immobile sopra descritto.
La domanda proposta dalla società ricorrente attrice risulta fondata e, come tale, meritevole di accoglimento.
Le circostanze fattuali su cui trova fondamento la domanda sono documentalmente comprovate,
oltre che avvalorate dal complessivo comportamento processuale della parte convenuta che,
aldilà di generiche censure alle condizioni economiche previste nel contratto di locazione finanziaria e fumose pretese in ordine alla sussistenza di un proprio controcredito, non ha, di fatto, mosso alcuna contestazione alla circostanza del proprio (grave) inadempimento contrattuale, consistito nel mancato pagamento dei canoni a far data dall'agosto del 2020.
A mente dell'art. 19 del contratto di locazione finanziaria in oggetto “…le parti espressamente
convengono che l'inadempimento da parte dell'utilizzatore anche di una sola delle clausole
appresso elencato, potrà dare luogo, in considerazione del valore essenziale alle stesse attribuito, alla risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c…art. 4
(corrispettivo, modalità di pagamento)…resta comunque salva per il concedente la facoltà di
avvalersi della diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 c.c. L'utilizzatore sarà tenuto a restituire
immediatamente i beni giusta le previsioni di cui al precedente art. 18…”
Risulta, quindi, provato dalla documentazione in atti (e non contestato dalla resistente, che si oppone all'avversa domanda di rilascio) l'inadempimento contrattuale della predetta all'obbligo di restituzione del bene scaturente dal contratto di locazione per cui è causa, pur a seguito della risoluzione del contratto;
a prescindere dal futuro accertamento della debenza delle somme indicate dalla ricorrente ovvero del controcredito vantato dalla resistente (che potrà rilevare nell'ambito dei rapporti di credito/debito sussistenti inter partes), il contratto in questione risulta essersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e risulta pertanto, dovuta la restituzione del bene immobile in oggetto ai sensi del menzionato art. 19, stante la risoluzione del vincolo negoziale e l'insussistenza di qualsivoglia titolo giustificativo della perdurante detenzione dell'immobile oggetto di contratto da parte della odierna resistente.
La richiesta di condanna della parte resistente al pagamento di una penale per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento di rilascio è fondata e meritevole di accoglimento.
Le misure ex art. 614 bis c.p.c. costituiscono uno strumento di coercizione indiretta, finalizzata ad incentivare l'adempimento spontaneo degli obblighi che derivano dal provvedimento giudiziale: nel caso di specie, tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione da adempiere (rilascio di immobile) e del prevedibile danno a carico della ricorrente per il caso di perdurante (ed illegittima) detenzione dell'immobile oggetto del contratto ormai risolto da parte della ex utilizzatrice, l'ammontare della somma da corrispondere per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di rilascio può essere stabilito in € 100,00.
Le spese di giudizio, liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, sono poste a carico di parte resistente, in ragione della sua soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla
[...]
in persona legale Parte_1
rappresentante pro tempore e nella qualità di mandataria della Parte_2
con ricorso ex art. 281 decies e segg. c.p.c. depositato in data 8.3.2023 nei confronti
[...]
dell , in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, ogni altra istanza ed eccezione disattese, così provvede:
1) in accoglimento della domanda, ordina all' Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, il rilascio, in favore della
[...]
ricorrente, nella qualità in atti, del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria immobiliare n. AL/3118210009 del 28.4.2011 (e precisamente immobile sito in Senigallia
(AN), via Lippi – Via Cimabue snc e precisamente porzione di fabbricato ad uso artigianale e commerciale, in corso di costruzione, piani terra e primo, censito in Catasto Fabbricati
del Comune di Senigallia al foglio 3, part. 1461, sub. 2, con la proporzionale quota di comproprietà delle parti comuni), libero da persone e cose entro il termine di trenta giorni dalla notifica della presente sentenza;
---
2) condanna, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., la resistente al pagamento della somma di €
100,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di rilascio di cui al precedente punto 1);
3) condanna la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 2.540,00 in favore di controparte, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.---
Roma, 30.5.2024
Il Giudice
dr.ssa Andreina Gagliardi