Decreto presidenziale 11 luglio 2022
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 10/12/2025, n. 4071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4071 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04071/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01254/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1254 del 2022, proposto da
Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Di Vita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Ministero Dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona dei Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
− della nota prot. n. 6949 in data 31 maggio 2022 con cui la Segreteria del C.T.A. ha trasmesso al Consorzio il parere espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta del 2 marzo 2022 con voto n. 7/MI in relazione a “Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca: Razionalizzazione degli usi irrigui sui comprensori irrigati con acque del fiume Serio finalizzato al risparmio della risorse idrica della Roggia Serio Lotto 1 – impianto irriguo Serio 4 – 6. Perizia di variante: importo contratto principale € 4.032.777,86 Importo variante € 2.012.222, 14 Importo complessivo € 6.045.000,00” e dello stesso parere negativo del C.T.A. (doc. 1);
− della nota prot. n. 7137 in data 7 giugno 2022 con cui la Segreteria del C.T.A. ha trasmesso al Consorzio il parere espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta del 2 marzo 2022 con voto n. 8/MI in relazione a “Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca: Razionalizzazione degli usi irrigui sui comprensori irrigati con acque del fiume Serio finalizzato al risparmio della risorse idrica della Roggia Borgogna – Lotto 2 – Impianto irriguo Serio 8 – 9. Perizia di variante: Importo contrattuale principale € 4.998.942,37 Importo variante € 2.496.057,63” e dello stesso parere negativo del C.T.A. (doc. 2);
− della nota prot. n. 7138 in data 7 giugno 2022 con cui la Segreteria del C.T.A. ha trasmesso al Consorzio il parere espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta del 2 marzo 2022 con voto n. 9/MI in relazione a “Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca: Razionalizzazione degli usi irrigui sui comprensori irrigati con acqua di falda per la salvaguardia della risorsa idrica sotterranea Lotto 3 – Impianto irriguo Caravaggio – Fontanili. Perizia di variante: Importo contrattuale principale € 4.222.598,52 Importo variante € 1.754.401,48 Importo complessivo € 5.977.000,00” e dello stesso parere negativo del C.T.A. (doc. 3);
− di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso;
nonché la domanda di condanna ex art. 30 c.p.a.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 23 ottobre 2025, tenutasi da remoto, il dott. RO VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con atto, notificato alle controparti e depositato in segreteria in prossimità della odierna udienza di trattazione, il ricorrente ha espressamente rinunziato al ricorso, con espressa adesione delle parti pubbliche resistenti.
L’atto, previamente notificato e quivi depositato dal consorzio ricorrente, integra una valida rinunzia al ricorso, ai sensi dell’art. 84 c.p.a., ricorrendo all’uopo i rigorosi requisiti formali ivi enumerati.
Si impone, indi, la declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell’articolo 35, comma 2, lett. c), c.p.a., con compensazione delle spese di lite tra le parti, siccome congiuntamente richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinunzia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025, tenutasi da remoto, con l'intervento dei signori magistrati:
GI CH, Presidente
RO VA, Primo Referendario, Estensore
Laura Patelli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO VA | GI CH |
IL SEGRETARIO