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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/01/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N 5356/2022 R.G.
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell' udienza del 23.1.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 5356/2022 promossa da
e Parte_1 Parte_1 rappr e difesi dall' avv Insalata Giulio
opponente contro
, rappr e difeso dall' avv Francesca Cursano Controparte_1
opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n 315/2022 del 31.3.2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16.5.22 la parte opponente proponeva opposizione avverso il D.I. n.315/22 del Tribunale di Lecce con il quale, su richiesta della odierna parte opposta, le si ingiungeva il pagamento della complessiva somma di € 11.381,78 (oltre interessi legali e spese della fase monitoria) a titolo di TFR maturato da in Controparte_1 relazione al rapporto di lavoro intercorso con ER di TE DO
& C SA dal 1.2.2001 al 31.12.2011.
A sostegno dell'opposizione, incontestata la sussistenza del rapporto di lavoro così come indicato nel ricorso per ingiunzione del 9.3.2022, la datrice di lavoro eccepiva che con riferimento alla quota di TFR maturata nel 2005 pari ad euro 690,74 nulla era dovuto in conseguenza dell' accordo transattivo sottoscritto tra le parti in data 4.10.2007 con il quale l' odierno opposto dichiarava di non avere nulla a pretendere per tale anno, tra le altre voci, a titolo di TFR;
che in data 30.12.2011 la ER di TE DO & C SA cedeva il ramo di azienda facente parte della complessiva azienda con sede in Leverano alla società sicchè CP in conseguenza di tale atto di cessione la Società era Controparte_2 subentrata nei rapporti con i lavoratori e quindi era responsabile in solido con la società cedente ai sensi del' art 2112 c.c.; che la CP aveva comunicato di aver corrisposto le somme di cui al decreto
[...] ingiuntivo opposto e di aver sottoscritto con il lavoratore un verbale di conciliazione in sede sindacale con il quale il lavoratore accettava di la somma complessiva di euro 7161,07 lordi (di cui euro 7061,07 lordi a titolo di TFR) da versare in cinque rate annuali sicchè ogni ulteriore doglianza eventualmente dovuta al lavoratore era stata transatta.
Sulla scorta di tanto, chiedeva revocarsi il predetto D.I.
Con memoria depositata in cancelleria il 14.09.2023 parte opposta si costituiva in giudizio contestando le avverse eccezioni ed evidenziando, in particolare, la mancanza di prova circa l'avvenuto pagamento.
Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto.
All'udienza del 23.1.2025 il Tribunale decideva con sentenza ex art 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e come tale deve essere rigettata.
Costituisce principio generale (coerentemente con il sistema delineato da Cass. S.U. n.13533 del 2001) quello per cui il lavoratore che agisce per ottenere il pagamento di proprie spettanze retributive ha l'onere di dimostrare la sussistenza del rapporto e di allegare l'altrui inadempimento. Incombe, invece, sul datore di lavoro, l'onere di dimostrare di aver correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.
Nel caso di specie, la sussistenza del rapporto e l' entità del credito maturato a titolo di TFR per il periodo dal 1.2.2001 al 31.12.2011 non solo risulta confermata dalla documentazione in atti (cfr. estratto contributivo e modello C2 storico prodotti dal lavoratore opposto) ma costituisce, in realtà, fatto pacifico tra le parti.
All'atto della propria costituzione nel giudizio di opposizione, infatti, il datore di lavoro non ha effettuato alcuna contestazione sul punto, opponendo all'avversa pretesa che: a) con riferimento alla quota di TFR maturata nel 2005 pari ad euro 690,74 nulla era dovuto in conseguenza dell' accordo transattivo sottoscritto tra le parti in data 4.10.2007 con il quale l' odierno opposto dichiarava di non avere nulla a pretendere per tale anno, tra le altre voci, a titolo di TFR;
b) la società CP
, cessionaria di ramo d' azienda di ER SA (cedente) e datrice
[...] di lavoro di dal 1.1.2012, avrebbe sottoscritto con il Controparte_1 lavoratore un verbale di conciliazione in sede sindacale in virtù del quale avrebbe poi versato la somma di euro 7061,07 a titolo di TFR. Tanto premesso le doglianze di parte opponente non possono essere accolte.
Va infatti rilevato che a) il verbale di conciliazione sottoscritto tra le parti il 4.10.2007 ha ad oggetto esclusivamente il saldo della tredicesima dell' anno 2005 e non può riguardare anche il TFR che a tale data era credito non esigibile.
Va inoltre rilevato che “Il diritto alla liquidazione del trattamento di fine rapporto del lavoratore ancora in servizio è un diritto futuro, la rinuncia effettuata dal lavoratore è radicalmente nulla ai sensi degli artt 1418 secondo comma e 1325 c.c. per mancanza dell' oggetto, non essendo ancora il diritto entrato nel patrimonio del lavoratore e non essendo sufficiente l' accantonamento delle somme già effettuato (In tal senso
Cass 11.11.2015 n 23087). Più di recente, con ordinanza n 14510 del 28 maggio 2019 la Corte di cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: ”il diritto alla liquidazione del trattamento di fine rapporto del lavoratore ancora in servizio è un diritto futuro per cui la rinuncia effettuata dal lavoratore è radicalmente nulla ai sensi dell' art 1418
c.c. comma 2 e 1325 c.c. per mancanza dell' oggetto, non essendo ancora il diritto entrato nel patrimonio del lavoratore e non essendo sufficiente l' accantonamento delle somme già effettuato (Cass n 23087 del 2015; Cass n
4822 del 2005).
Quanto invece b) al verbale di conciliazione sottoscritto il 16.11.2017 tra e (cessionaria) lo stesso si riferisce Controparte_1 CP esclusivamente al TFR maturato alle dipendenze di a far CP data dal 1.1.2012 atteso che l' importo di euro 7061,07 coincide con l' importo maturato dal lavoratore nel periodo dal 1.1.2012 al 31.12.2017 con la società (come può evincersi dal CUD 2018 allegato in CP atti). Inoltre l' accordo non contiene alcun riferimento al rapporto di lavoro con ER SA e al TFR maturato alle sue dipendenze) sicchè il predetto verbale di conciliazione costituisce “una transazione parziale” avente ad oggetto esclusivamente il TFR maturato alle dipendenze della società . CP
Ne consegue l' inapplicabilità dell' art 1304 c.c. secondo cui “i condebitori solidali possono dichiarare di voler profittare della transazione intercorsa tra uno di essi e il creditore solidale” atteso che
l' estensione dei benefici della transazione agli altri condebitori estranei può avvenire solo allorchè la transazione abbia ad oggetto l' intero debito solidale (v Cass SS UU n 30174 del 30 dicembre 2011; Cass civ sez I 17.11.2016 n 23418; Cass civ sez III 30.09.2015 n 19541).
Peraltro dall' analisi delle Certificazioni Uniche si evince che il TFR maturato da alle dipendenze di ER SA non è stato Controparte_1 oggetto di cessione poiché in tal caso la società cessionaria ( CP
) avrebbe dovuto indicare l' importo ceduto a tale titolo nel CUD (ove
[...] invece è indicato esclusivamente il TFR maturato alle dipendenze di
). Infine, l'avvenuto adempimento da parte di CP CP di parte delle somme ingiunte risulta soltanto dedotto ma non adeguatamente dimostrato.
***
A fronte di ciò, parte opposta ha prodotto in giudizio l' estratto contributivo comprovante l' importo maturato a titolo di TFR dal 1.2.2001 al 31.12.2011. Sull'esattezza dell'importo ivi indicato, dal punto di vista contabile, non vi sono contestazioni.
Tale importo risulta altresì esigibile alla luce dell' allegato modello C2 storico dal quale si evince che il rapporto di lavoro intercorso tra e Controparte_1 Parte_1
è cessato in data 31.12.2011 e a far data dal successivo 1.1.2012 il lavoratore è stato assunto ex novo alle dipendenze di . CP
Ne consegue che l'opposizione va rigettata, dovendosi invece confermare l'esistenza del credito nella misura indicata nel D.I. opposto.
Quanto al regime delle spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi € 1.500,00 oltre spese generali IVA e CPA, le stesse seguono la soccombenza e vengono pertanto poste a carico delle parti opponenti in favore dell' opposto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 16.5.2022, così decide:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il D.I. n.315/2022 emesso in data 31.3.2022 dal Tribunale di Lecce;
- condanna gli opponenti al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell' opposto, liquidate in complessivi € 1500,00 oltre spese generali IVA e CPA.
Lecce, 23.1.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Francesca Costa
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell' udienza del 23.1.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 5356/2022 promossa da
e Parte_1 Parte_1 rappr e difesi dall' avv Insalata Giulio
opponente contro
, rappr e difeso dall' avv Francesca Cursano Controparte_1
opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n 315/2022 del 31.3.2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16.5.22 la parte opponente proponeva opposizione avverso il D.I. n.315/22 del Tribunale di Lecce con il quale, su richiesta della odierna parte opposta, le si ingiungeva il pagamento della complessiva somma di € 11.381,78 (oltre interessi legali e spese della fase monitoria) a titolo di TFR maturato da in Controparte_1 relazione al rapporto di lavoro intercorso con ER di TE DO
& C SA dal 1.2.2001 al 31.12.2011.
A sostegno dell'opposizione, incontestata la sussistenza del rapporto di lavoro così come indicato nel ricorso per ingiunzione del 9.3.2022, la datrice di lavoro eccepiva che con riferimento alla quota di TFR maturata nel 2005 pari ad euro 690,74 nulla era dovuto in conseguenza dell' accordo transattivo sottoscritto tra le parti in data 4.10.2007 con il quale l' odierno opposto dichiarava di non avere nulla a pretendere per tale anno, tra le altre voci, a titolo di TFR;
che in data 30.12.2011 la ER di TE DO & C SA cedeva il ramo di azienda facente parte della complessiva azienda con sede in Leverano alla società sicchè CP in conseguenza di tale atto di cessione la Società era Controparte_2 subentrata nei rapporti con i lavoratori e quindi era responsabile in solido con la società cedente ai sensi del' art 2112 c.c.; che la CP aveva comunicato di aver corrisposto le somme di cui al decreto
[...] ingiuntivo opposto e di aver sottoscritto con il lavoratore un verbale di conciliazione in sede sindacale con il quale il lavoratore accettava di la somma complessiva di euro 7161,07 lordi (di cui euro 7061,07 lordi a titolo di TFR) da versare in cinque rate annuali sicchè ogni ulteriore doglianza eventualmente dovuta al lavoratore era stata transatta.
Sulla scorta di tanto, chiedeva revocarsi il predetto D.I.
Con memoria depositata in cancelleria il 14.09.2023 parte opposta si costituiva in giudizio contestando le avverse eccezioni ed evidenziando, in particolare, la mancanza di prova circa l'avvenuto pagamento.
Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto.
All'udienza del 23.1.2025 il Tribunale decideva con sentenza ex art 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e come tale deve essere rigettata.
Costituisce principio generale (coerentemente con il sistema delineato da Cass. S.U. n.13533 del 2001) quello per cui il lavoratore che agisce per ottenere il pagamento di proprie spettanze retributive ha l'onere di dimostrare la sussistenza del rapporto e di allegare l'altrui inadempimento. Incombe, invece, sul datore di lavoro, l'onere di dimostrare di aver correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.
Nel caso di specie, la sussistenza del rapporto e l' entità del credito maturato a titolo di TFR per il periodo dal 1.2.2001 al 31.12.2011 non solo risulta confermata dalla documentazione in atti (cfr. estratto contributivo e modello C2 storico prodotti dal lavoratore opposto) ma costituisce, in realtà, fatto pacifico tra le parti.
All'atto della propria costituzione nel giudizio di opposizione, infatti, il datore di lavoro non ha effettuato alcuna contestazione sul punto, opponendo all'avversa pretesa che: a) con riferimento alla quota di TFR maturata nel 2005 pari ad euro 690,74 nulla era dovuto in conseguenza dell' accordo transattivo sottoscritto tra le parti in data 4.10.2007 con il quale l' odierno opposto dichiarava di non avere nulla a pretendere per tale anno, tra le altre voci, a titolo di TFR;
b) la società CP
, cessionaria di ramo d' azienda di ER SA (cedente) e datrice
[...] di lavoro di dal 1.1.2012, avrebbe sottoscritto con il Controparte_1 lavoratore un verbale di conciliazione in sede sindacale in virtù del quale avrebbe poi versato la somma di euro 7061,07 a titolo di TFR. Tanto premesso le doglianze di parte opponente non possono essere accolte.
Va infatti rilevato che a) il verbale di conciliazione sottoscritto tra le parti il 4.10.2007 ha ad oggetto esclusivamente il saldo della tredicesima dell' anno 2005 e non può riguardare anche il TFR che a tale data era credito non esigibile.
Va inoltre rilevato che “Il diritto alla liquidazione del trattamento di fine rapporto del lavoratore ancora in servizio è un diritto futuro, la rinuncia effettuata dal lavoratore è radicalmente nulla ai sensi degli artt 1418 secondo comma e 1325 c.c. per mancanza dell' oggetto, non essendo ancora il diritto entrato nel patrimonio del lavoratore e non essendo sufficiente l' accantonamento delle somme già effettuato (In tal senso
Cass 11.11.2015 n 23087). Più di recente, con ordinanza n 14510 del 28 maggio 2019 la Corte di cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: ”il diritto alla liquidazione del trattamento di fine rapporto del lavoratore ancora in servizio è un diritto futuro per cui la rinuncia effettuata dal lavoratore è radicalmente nulla ai sensi dell' art 1418
c.c. comma 2 e 1325 c.c. per mancanza dell' oggetto, non essendo ancora il diritto entrato nel patrimonio del lavoratore e non essendo sufficiente l' accantonamento delle somme già effettuato (Cass n 23087 del 2015; Cass n
4822 del 2005).
Quanto invece b) al verbale di conciliazione sottoscritto il 16.11.2017 tra e (cessionaria) lo stesso si riferisce Controparte_1 CP esclusivamente al TFR maturato alle dipendenze di a far CP data dal 1.1.2012 atteso che l' importo di euro 7061,07 coincide con l' importo maturato dal lavoratore nel periodo dal 1.1.2012 al 31.12.2017 con la società (come può evincersi dal CUD 2018 allegato in CP atti). Inoltre l' accordo non contiene alcun riferimento al rapporto di lavoro con ER SA e al TFR maturato alle sue dipendenze) sicchè il predetto verbale di conciliazione costituisce “una transazione parziale” avente ad oggetto esclusivamente il TFR maturato alle dipendenze della società . CP
Ne consegue l' inapplicabilità dell' art 1304 c.c. secondo cui “i condebitori solidali possono dichiarare di voler profittare della transazione intercorsa tra uno di essi e il creditore solidale” atteso che
l' estensione dei benefici della transazione agli altri condebitori estranei può avvenire solo allorchè la transazione abbia ad oggetto l' intero debito solidale (v Cass SS UU n 30174 del 30 dicembre 2011; Cass civ sez I 17.11.2016 n 23418; Cass civ sez III 30.09.2015 n 19541).
Peraltro dall' analisi delle Certificazioni Uniche si evince che il TFR maturato da alle dipendenze di ER SA non è stato Controparte_1 oggetto di cessione poiché in tal caso la società cessionaria ( CP
) avrebbe dovuto indicare l' importo ceduto a tale titolo nel CUD (ove
[...] invece è indicato esclusivamente il TFR maturato alle dipendenze di
). Infine, l'avvenuto adempimento da parte di CP CP di parte delle somme ingiunte risulta soltanto dedotto ma non adeguatamente dimostrato.
***
A fronte di ciò, parte opposta ha prodotto in giudizio l' estratto contributivo comprovante l' importo maturato a titolo di TFR dal 1.2.2001 al 31.12.2011. Sull'esattezza dell'importo ivi indicato, dal punto di vista contabile, non vi sono contestazioni.
Tale importo risulta altresì esigibile alla luce dell' allegato modello C2 storico dal quale si evince che il rapporto di lavoro intercorso tra e Controparte_1 Parte_1
è cessato in data 31.12.2011 e a far data dal successivo 1.1.2012 il lavoratore è stato assunto ex novo alle dipendenze di . CP
Ne consegue che l'opposizione va rigettata, dovendosi invece confermare l'esistenza del credito nella misura indicata nel D.I. opposto.
Quanto al regime delle spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi € 1.500,00 oltre spese generali IVA e CPA, le stesse seguono la soccombenza e vengono pertanto poste a carico delle parti opponenti in favore dell' opposto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 16.5.2022, così decide:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il D.I. n.315/2022 emesso in data 31.3.2022 dal Tribunale di Lecce;
- condanna gli opponenti al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell' opposto, liquidate in complessivi € 1500,00 oltre spese generali IVA e CPA.
Lecce, 23.1.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Francesca Costa