CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 26/02/2026, n. 1262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1262 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1262/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
AR US, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8475/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249015542279000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249015542279000 BOLLO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249015542279000 BOLLO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249015542279000 BOLLO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190008151916000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210063553792000 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210075992041000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230012633531000 BOLLO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: quele di cui ad atti e verbali di causa.
Resistente (costituita solo Agenzia delle Entrate Riscossione): quelle di cui ad atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica il 23 dicembre 2024, unitamente alla attestazione di avvenuta notifica a mezzo PEC ad Agenzia delle Entrate Riscossione, eseguita il 27 novembre 2024, Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento dell'intimazione n. 29520249015542279000, con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 1.272,33 in relazione a quattro cartelle concernenti il diritto annuale camerale dovuto per l'anno 2015 e la tassa automobilistica dovuta per gli anni 2016, 2018 e 2020.
Il ricorrente deduceva l'avvenuto pagamento, in seguito a sollecito, della prima cartella, relativa al diritto camerale dell'anno 2015, e quanto al resto lamentava la mancata notifica delle cartelle ed eccepiva decadenza e prescrizione.
Si costituiva il 13 maggio 2025 Agenzia delle Entrate Riscossione, che eccepiva l'inammissibilità del ricorso, deducendo l'avvenuta notifica degli atti presupposti, e ne chiedeva in ogni caso il rigetto.
Dopo il deposito di una memoria, il 6 ottobre 2025, nell'interesse del ricorrente, la Corte con ordinanza del
4 novembre 2025 disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli enti impositori Regione Sicilia e Camera di commercio di Messina.
Avendo il ricorrente dato corso all'ordinanza con atto notificato il 5 novembre 2025, infine, dopo il deposito di una ulteriore memoria difensiva nell'interesse dello stesso ricorrente, all'udienza odierna la Corte ha posto in decisione il procedimento e pronunciato questa sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Regione Sicilia e Camera di commercio di Messina non si sono costituite, sebbene parte ricorrente abbia dato regolare esecuzione all'ordinanza del 4 novembre 2025 con la notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio, eseguita con PEC del 5 novembre 2025.
Ciò posto, va subito rilevato che, quanto alla prima delle quattro cartelle indicate nell'intimazione impugnata, la n. 29520190008151916000, relativa al diritto annuale dovuto per il 2015 alla Camera di commercio di
Messina, il ricorrente ha prodotto una ricevuta di pagamento, assumendo di avere provveduto dopo il ricevimento di un sollecito di pagamento che riguardava anche altra causale: il pagamento concerne una somma (€ 217,89) di poco inferriore a quella indicata nel sollecito (€ 217,93), ma risulta eseguito il 10 ottobre
2024, laddove il sollecito computa gli interessi dovuti alla data di poco successiva del 15 ottobre 2024, sicché, anche se la riferibilità del pagamento a quel sollecito non è documentalmente verificabile in mancanza di deposito dell'avviso di pagamento, trattasi di circostanza non contestata, e quindi, quanto alla cartella indicata, l'intimazione va annullata.
Analoga conclusione si impone anche relativamente alle altre cartelle, ma in accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente.
Per contrastare l'eccezione Agenzia delle Entrate Riscossione ha documentato la notifica delle cartelle nelle date indicate nell'atto impugnato. Tuttavia il ricorrente, ha eccepito, relativamente alla produzione di Agenzia delle Entrate Riscossione, la violazione dell'art. 25-bis del d.lgs. n. 546 del 1992 e l'assenza della necessaria attestazione di conformità, deducendo la inutilizzabilità della documentazione.
Orbene, secondo il comma 5-bis dell'art. 25-bis del d. lgs n. 546 del 1992, così come modificato, da ultimo e a decorrere dal 13 giugno 2025, dall'art. 16, comma 1, lett. a), del d. lgs. 12 giugno 2025, n. 81, “gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità al documento analogico detenuto dal difensore". La norma, introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. m), del d. Igs. 30 dicembre 2023, n.220, è stata modificata dall'art. 16, comma 1, lett. a), del d.lgs. 12 giugno 2025, n. 81, e. in virtù del correttivo apportato, la dizione originaria della frase finale ("munita di attestazione di conformità all'originale") è stata riveduta allo scopo di tenere conto del fatto che il più delle volte quanto è in possesso del difensore della parte non è l'originale, sicché l'attestazione è volta a garantire la corrispondenza tra il documento cartaceo analogico detenuto dal difensore (ad esempio, la fotocopia o l'originale consegnato dal cliente) e la sua riproduzione informatica depositata nel fascicolo telematico.
Il tenore letterale della disposizione lascia pochi margini di dubbio, e con il dato testuale deve necessariamente fare i conti qualunque tentativo di ridimensionare il senso della norma e soprattutto le conseguenze che ne derivano in termini di inutilizzabilità degli atti, soprattutto ove tale tentativo poggi su una normativa precedente di carattere generale (segnatamente il codice dell'amministrazione digitale di cui al d.lgs. n. 82 del 2005), destinata necessariamente a soccombere al cospetto di una norma successiva e specificamente dettata per il processo tributario. La conclusione si impone a maggior ragione alla luce del più recente intervento normativo, che, lasciando consapevolmente ferma la disposizione, ne ha reso più agevole l'applicazione tenendo conto di una delle criticità del testo originario, ma al tempo stesso, implicitamente, respingendo altri e più radicali rilievi posti a fondamento dei tentativi di una lettura adeguatrice del testo. È evidente che il legislatore ha inteso garantire soprattutto la fedeltà del processo di digitalizzazione del documento, valorizzando la responsabilità del difensore nel passaggio dalla carta al file inserito nel fascicolo telematico, a prescindere dal possesso o meno dell'atto originale, e da questa scelta è derivata a previsione di una conseguenza che utilizza una categoria a cui sempre più spesso anche le norme sul processo tributario fanno ricorso (v. ad es. l'art.
7-quinquies della legge 27 luglio 2000, n. 212, in vigore dal 18 gennaio 2024).
L'assenza di attestazione di conformità, che riguarda tutta la documentazione depositata nell'interesse di ADER, ne preclude l'utilizzabilità, sicché rimane incontrastata la circostanza della omessa notifica degli atti presupposti su cui poggia essenzialmente il ricorso.
Consegue all'accoglimento del ricorso la condanna delle parti resistenti in solido al pagamento delle spese processuali liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che ha reso la dichiarazione prescritta.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina, IX sezione, in composizione monocratica, in accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 700,00, oltre accessori, e di cui dispone la distrazione in favore del procuratore del ricorrente.
Messina, 24 febbraio 2026
Il giudice
(dott. Giuseppe AR)
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
AR US, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8475/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249015542279000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249015542279000 BOLLO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249015542279000 BOLLO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249015542279000 BOLLO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190008151916000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210063553792000 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210075992041000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230012633531000 BOLLO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: quele di cui ad atti e verbali di causa.
Resistente (costituita solo Agenzia delle Entrate Riscossione): quelle di cui ad atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica il 23 dicembre 2024, unitamente alla attestazione di avvenuta notifica a mezzo PEC ad Agenzia delle Entrate Riscossione, eseguita il 27 novembre 2024, Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento dell'intimazione n. 29520249015542279000, con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 1.272,33 in relazione a quattro cartelle concernenti il diritto annuale camerale dovuto per l'anno 2015 e la tassa automobilistica dovuta per gli anni 2016, 2018 e 2020.
Il ricorrente deduceva l'avvenuto pagamento, in seguito a sollecito, della prima cartella, relativa al diritto camerale dell'anno 2015, e quanto al resto lamentava la mancata notifica delle cartelle ed eccepiva decadenza e prescrizione.
Si costituiva il 13 maggio 2025 Agenzia delle Entrate Riscossione, che eccepiva l'inammissibilità del ricorso, deducendo l'avvenuta notifica degli atti presupposti, e ne chiedeva in ogni caso il rigetto.
Dopo il deposito di una memoria, il 6 ottobre 2025, nell'interesse del ricorrente, la Corte con ordinanza del
4 novembre 2025 disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli enti impositori Regione Sicilia e Camera di commercio di Messina.
Avendo il ricorrente dato corso all'ordinanza con atto notificato il 5 novembre 2025, infine, dopo il deposito di una ulteriore memoria difensiva nell'interesse dello stesso ricorrente, all'udienza odierna la Corte ha posto in decisione il procedimento e pronunciato questa sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Regione Sicilia e Camera di commercio di Messina non si sono costituite, sebbene parte ricorrente abbia dato regolare esecuzione all'ordinanza del 4 novembre 2025 con la notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio, eseguita con PEC del 5 novembre 2025.
Ciò posto, va subito rilevato che, quanto alla prima delle quattro cartelle indicate nell'intimazione impugnata, la n. 29520190008151916000, relativa al diritto annuale dovuto per il 2015 alla Camera di commercio di
Messina, il ricorrente ha prodotto una ricevuta di pagamento, assumendo di avere provveduto dopo il ricevimento di un sollecito di pagamento che riguardava anche altra causale: il pagamento concerne una somma (€ 217,89) di poco inferriore a quella indicata nel sollecito (€ 217,93), ma risulta eseguito il 10 ottobre
2024, laddove il sollecito computa gli interessi dovuti alla data di poco successiva del 15 ottobre 2024, sicché, anche se la riferibilità del pagamento a quel sollecito non è documentalmente verificabile in mancanza di deposito dell'avviso di pagamento, trattasi di circostanza non contestata, e quindi, quanto alla cartella indicata, l'intimazione va annullata.
Analoga conclusione si impone anche relativamente alle altre cartelle, ma in accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente.
Per contrastare l'eccezione Agenzia delle Entrate Riscossione ha documentato la notifica delle cartelle nelle date indicate nell'atto impugnato. Tuttavia il ricorrente, ha eccepito, relativamente alla produzione di Agenzia delle Entrate Riscossione, la violazione dell'art. 25-bis del d.lgs. n. 546 del 1992 e l'assenza della necessaria attestazione di conformità, deducendo la inutilizzabilità della documentazione.
Orbene, secondo il comma 5-bis dell'art. 25-bis del d. lgs n. 546 del 1992, così come modificato, da ultimo e a decorrere dal 13 giugno 2025, dall'art. 16, comma 1, lett. a), del d. lgs. 12 giugno 2025, n. 81, “gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità al documento analogico detenuto dal difensore". La norma, introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. m), del d. Igs. 30 dicembre 2023, n.220, è stata modificata dall'art. 16, comma 1, lett. a), del d.lgs. 12 giugno 2025, n. 81, e. in virtù del correttivo apportato, la dizione originaria della frase finale ("munita di attestazione di conformità all'originale") è stata riveduta allo scopo di tenere conto del fatto che il più delle volte quanto è in possesso del difensore della parte non è l'originale, sicché l'attestazione è volta a garantire la corrispondenza tra il documento cartaceo analogico detenuto dal difensore (ad esempio, la fotocopia o l'originale consegnato dal cliente) e la sua riproduzione informatica depositata nel fascicolo telematico.
Il tenore letterale della disposizione lascia pochi margini di dubbio, e con il dato testuale deve necessariamente fare i conti qualunque tentativo di ridimensionare il senso della norma e soprattutto le conseguenze che ne derivano in termini di inutilizzabilità degli atti, soprattutto ove tale tentativo poggi su una normativa precedente di carattere generale (segnatamente il codice dell'amministrazione digitale di cui al d.lgs. n. 82 del 2005), destinata necessariamente a soccombere al cospetto di una norma successiva e specificamente dettata per il processo tributario. La conclusione si impone a maggior ragione alla luce del più recente intervento normativo, che, lasciando consapevolmente ferma la disposizione, ne ha reso più agevole l'applicazione tenendo conto di una delle criticità del testo originario, ma al tempo stesso, implicitamente, respingendo altri e più radicali rilievi posti a fondamento dei tentativi di una lettura adeguatrice del testo. È evidente che il legislatore ha inteso garantire soprattutto la fedeltà del processo di digitalizzazione del documento, valorizzando la responsabilità del difensore nel passaggio dalla carta al file inserito nel fascicolo telematico, a prescindere dal possesso o meno dell'atto originale, e da questa scelta è derivata a previsione di una conseguenza che utilizza una categoria a cui sempre più spesso anche le norme sul processo tributario fanno ricorso (v. ad es. l'art.
7-quinquies della legge 27 luglio 2000, n. 212, in vigore dal 18 gennaio 2024).
L'assenza di attestazione di conformità, che riguarda tutta la documentazione depositata nell'interesse di ADER, ne preclude l'utilizzabilità, sicché rimane incontrastata la circostanza della omessa notifica degli atti presupposti su cui poggia essenzialmente il ricorso.
Consegue all'accoglimento del ricorso la condanna delle parti resistenti in solido al pagamento delle spese processuali liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che ha reso la dichiarazione prescritta.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina, IX sezione, in composizione monocratica, in accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 700,00, oltre accessori, e di cui dispone la distrazione in favore del procuratore del ricorrente.
Messina, 24 febbraio 2026
Il giudice
(dott. Giuseppe AR)