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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 09/10/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. Trib 236/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127-ter cpc con note da depositare entro il 23/09/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
(CF ) nata a Parte_1 C.F._1 Caltanissetta il 22/10/1964 ed ivi residente, rappresentata e difesa, giusta procura in formato analogico posta in calce al ricorso, dall'avv. RAMPULLA FILIPPO (cf:
con domicilio fisico eletto presso il suo studio a C.F._2 Caltanissetta, in Corso Umberto 133 e con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC:
Email_1
- ricorrente -
CONTRO
, con sede nella Controparte_1 Via Giacomo Cusmano n. 1, Caltanissetta (C.F. e P.I. ), in persona del P.IVA_1 suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta delibera di incarico n. 2681 del 14/12/2023 e in forza di procura in formato analogico posta in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Paola Ferrara (cf:
), con domicilio fisico eletto presso il suo studio a Mussomeli C.F._3 (CL) in Via Caltanissetta n. 21 e con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC
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- convenuta - CONCLUSIONI: come in atti.
* * * MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data 27/02/2023, la sig.ra Parte_1
ha agito in giudizio contro l'
[...] Controparte_1
(d'ora in avanti ), esponendo:
[...] Controparte_2
- essere stata assunta dalla predetta con due contratti di diritto privato CP_1 a tempo determinato (ex LSU), il primo stipulato in data 19/10/2004, il secondo risalente al 30/10/2009 [doc. 1 ric.], quest'ultimo successivamente rinnovato fino alla data della stabilizzazione intervenuta con delibera n. 1811/2018;
- di essere stata inquadrata nel profilo di “Collaboratore amministrativo cat. D” e di aver operato in tale qualità presso l Parte_2 appartenente all' ; Parte_3
- di non aver mai percepito l'indennità di produttività collettiva per i mesi dal gennaio 2018 al novembre 2018 [mese in cui è stata stabilizzata], pur avendo effettivamente contribuito al raggiungimento degli obiettivi previsti per l'unità operativa presso cui era impiegata;
1 - che l'estromissione dal sistema dei compensi premianti è dipesa unicamente dalla natura e qualità del rapporto di lavoro instaurato con l'azienda, essendo stata assunta ex LR 21/2003 come lavoratore socialmente utile;
- che la condotta datoriale ha dato luogo ad un'inammissibile trattamento discriminatorio, contrario dapprima all'art. 6 D.Lgs. n. 368/2001 e successivamente al disposto dell'art. 25 D.Lgs. 81/2015. Ritenendo illegittimo e discriminatorio il comportamento dell'Ente, parte ricorrente ha agito al fine di ottenere il riconoscimento del diritto a percepire i premi di produttività collettiva per il periodo gennaio 2016-novembre 2018, con condanna Cont dell' di Caltanissetta al pagamento degli stessi. Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è costituita in giudizio l'
[...]
, rilevando: Controparte_2
- l'errato inquadramento giuridico del rapporto di lavoro della ricorrente;
- l'infondatezza della domanda di condanna calibrata sull'art. 36 Cost;
- la prescrizione dei crediti;
- l'inaffidabilità del conteggio delle spettanze ex adverso effettuato; Terminata l'istruttoria, la causa è stata rinviata per discussione e decisione all'udienza del 23/09/2025. Non essendo necessaria la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalla parti, tale udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter cpc. Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione fuori udienza della sentenza.
2. Il ricorso è fondato per le ragioni di cui infra.
3. Parte ricorrente rivendica il proprio diritto a percepire i premi di produttività collettiva previsti in caso di raggiungimento degli obiettivi di performance da parte dell'unità operativa di appartenenza. Secondo la prospettazione attorea, l'estromissione da tale sistema premiante è illegittima in quanto fondata sulla discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori precari. Questi ultimi, nonostante lo svolgimento di mansioni qualitativamente e quantitativamente corrispondenti a quelle del personale dipendente, sarebbero stati esclusi dall'erogazione degli emolumenti in esame, unicamente, in virtù della natura del loro rapporto di lavoro. Il tema della discriminazione è rilevante ai fini della lettura della condotta della datrice di lavoro e dell'apprezzamento delle domande. L'art. 6 del D.Lgs. n. 368/2001 ha recepito la direttiva 99/70 CE secondo la quale “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. La norma afferma il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato ed i lavoratori a tempo indeterminato, oltre che l'estensione al lavoratore a tempo determinato di ogni trattamento non incompatibile con la natura del contratto a termine. Più precisamente l'articolo in questione recita: “al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili,
2 intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, e in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine”. La disposizione contiene, oltre all'elencazione di alcuni istituti contrattuali (ferie, gratifica natalizia o tredicesima, TFR) che devono essere riconosciuti anche ai lavoratori a tempo determinato, pena la violazione del principio europeo di non discriminazione, una clausola generale che estende ai lavoratori a tempo determinato
“ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili”. La questione controversa attiene dunque alla comparabilità delle prestazioni tra le due categorie di lavoratori e alla sussistenza di eventuali ragioni oggettive che giustifichino la disparità di trattamento. In proposito la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha osservato come, in mancanza di ragioni oggettive, non sia ammessa una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato (CGUE 13/9/2007 C-307/05). La Corte ha anzitutto richiamato la propria precedente giurisprudenza, secondo cui le prescrizioni dell'Accordo Quadro recepito dalla Direttiva 1999/70 sono applicabili anche “ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le Amministrazioni e con altri enti del settore pubblico”, trattandosi di “norme di diritto sociale comunitario di particolare importanza" che devono trovare applicazione a “tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro”.(v. CGUE sent. 04/07/2006 C-212/04). La Corte di Giustizia ha inoltre precisato che la nozione di “ragioni oggettive” che, secondo la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, possono giustificare la deroga al principio di non discriminazione in materia di periodi di anzianità, “non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo, ma solo quando la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità” Tali principi risultano ancora ribaditi, in via generale, dalla pronuncia CGUE 8/9/2011, C-177/10, attraverso l'affermazione che la Direttiva 1999/70/CE e l'Accordo Quadro “devono essere interpretati nel senso che, da un lato, essi si applicano ai contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le Amministrazioni e gli altri enti del settore pubblico e, dall'altro, richiedono che sia esclusa qualsiasi disparità di trattamento tra i dipendenti pubblici di ruolo e i dipendenti pubblici temporanei comparabili di uno Stato membro per il solo motivo che questi ultimi lavorano a tempo determinato, a meno che la disparità di trattamento non sia giustificata da ragioni oggettive nell'accezione di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro”. Sulla questione è intervenuta anche la Suprema Corte, la quale ha evidenziato che: “Il compenso incentivante di cui all'art. 32 del c.c.n.l. enti pubblici non economici 1999-2001, legato al raggiungimento di determinati e specifici obiettivi, non è incompatibile con la natura determinata del rapporto di lavoro, sicché la mancata corresponsione anche ai dipendenti a tempo determinato (nella specie,
3 della Croce Rossa Italiana) si pone in contrasto con la disciplina contrattuale di settore e, data l'assenza di ragioni oggettive che giustifichino il trattamento differenziato, con il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato sancito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368 del 2001, in attuazione della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato oggetto della direttiva n. 99/70/CEE”. (Cass. 196/2016). In conclusione, a parità di mansioni e in mancanza di ragione oggettive che giustifichino la disparità di trattamento, non sono ammissibili differenziazioni economiche correlate unicamente alla tipologia di contratto di lavoro. Nei precedenti sopra citati si fa riferimento ai contratti a termine, ma tali principi risultano applicabili a qualsiasi forma contrattuale di lavoro che sia precaria, ivi compresa quale del lavoro socialmente utile che viene qui in rilievo. In fattispecie sostanzialmente identica, la Suprema Corte ha affermato che “I contratti di lavoro a termine, volti alla stabilizzazione dei soggetti impiegati in lavori socialmente utili, stipulati da una P.A. sulla base di norme di legge regionale, non possono essere esclusi, in via di principio, dall'applicazione dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE del Consiglio, nonché del d.lgs. n. 368 del 2001 che l'ha recepito, atteso, da un lato, l'ambito di applicazione generale di cui al punto 1 della clausola 2 dell'Accordo, e dall'altro, l'ambito della facoltà di esclusione che il punto 2 della medesima clausola attribuisce agli Stati membri e/o alle parti sociali, sicché il giudice del merito non può trarre argomento dalle esigenze di natura politico-sociale poste a fondamento dei contratti in questione, né dalla peculiare finalità da essi perseguite, ma deve procedere all'esame del contratto e del concreto connotarsi del rapporto rispetto alla disciplina che prevede le fattispecie legali escluse” (vedi Cass. 25672/2017; nello stesso senso, tra le tante, CdA Caltanissetta, 56/2023). Si legge nella motivazione della Cassazione che “la affermata diversità strutturale dei contratti in questione rispetto agli ordinari contratti di lavoro a termine, che ne escluderebbe la riconducibilità all'accordo quadro, non può trarsi,
...né dalle generali esigenze di natura politico-sociale che ne avrebbero costituito l'origine, né dalla finalità .... di superare il rapporto assistenziale costituito dal lavoro socialmente utile contemperando l'esigenza di mantenere i livelli occupazionali e il contenimento della spesa pubblica con quella della stabilizzazione del personale precario proveniente dal regime transitorio dei lavoratori socialmente utili, da cui deriverebbe la causa tipica degli stessi, atteso che ai fini della non applicabilità dell'accordo quadro in ragione della clausola 2 dell'accordo quadro medesimo, deve procedersi all'esame del contratto e del concreto connotarsi del rapporto rispetto alla disciplina che prevede le fattispecie legali escluse”. Nel caso odierno, con riguardo ai diritti e doveri dei contraenti, il contratto sottoscritto tra le parti in data 14/01/2002 rinvia, per quanto in esso non espressamente previsto, alla disciplina del C.C.N.L. Sanità nonché alle “norme vigenti in materia di lavoro e in particolare le norme disciplinanti il lavoro a tempo determinato” (v. art. 11 e art. 10 della proroga 2007 sub doc. 1 ric.). Inoltre, vengono attribuiti qualifica e trattamento economico corrispondenti a quelli previsti dal CCNL del settore (v. art. 5). Vi è perciò un'equiparazione del rapporto a termine a quello dei lavoratori a tempo indeterminato presso il medesimo Ente, elemento manifestamente rivelatore della piena comparabilità delle mansioni svolte dalla sig.ra con quelle Pt_1 svolte dai dipendenti assunti a tempo indeterminato.
4 Viceversa, i contratti non menzionano alcuna legislazione previdenziale e non contengono alcun riferimento all'art. 38 Cost. Pertanto, “i rapporti instaurati da tali contratti non manifestano alcun elemento tipico del lavoro socialmente utile (in particolare la scissione fra ente utilizzatore delle prestazioni e quello, di regola l'INPS, che eroga il trattamento economico assistenziale connesso) e devono quindi essere qualificati – in conformità, del resto, allo stesso nomen iuris contrattuale – come rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato con una pubblica amministrazione, soggetti all'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE del Consiglio, nonché alle norme nazionali attuative. La nota Cont Cont assessoriale depositata dall' e, di conseguenza, l' medesima confondono le esigenze in senso lato politiche, sociali ed assistenziali tenute presente dal legislatore regionale nel prevedere la possibilità di stipula dei contratti a termine con la natura del rapporto che con essi si va ad instaurare, che altro non è, appunto, che un rapporto di lavoro subordinato a termine, strutturalmente e soggettivamente diverso dal pregresso rapporto di lavoro socialmente utile e perciò soggetto all'applicazione della normativa succitata” (CdA Caltanissetta, 53/2023; nello stesso senso, CdA Caltanissetta, 03/2023; id. 288/2022 e 286/2022).
4. Evidenziate le norme rilevanti nel caso di specie e la loro concreta portata applicativa per come interpretata dalla Corte di Giustizia e dalla Suprema Corte di Cassazione, può procedersi all'esame delle fonti di prova con le quali parte ricorrente ha inteso dimostrare il fatto di essere stata discriminata. Può ritenersi documentalmente provato che:
- le mansioni spiegate dalla ricorrente per l'intero periodo di causa attengono alla qualifica di “Collaboratore amministrativo cat. D” [doc. 1 ric.];
- all'U.O. di appartenenza sono stati assegnati obiettivi nell'ambito della produttività collettiva;
- gli obiettivi collettivi di che trattasi sono stati raggiunti (nella misura indicata nelle schede di budget), validati da parte dell'OIV e liquidati [cfr. allegati 2A, 2B, 3A e 3B]. Puntualizzato ciò, dall'attività istruttoria espletata emerge chiaramente come la ricorrente sia stata discriminata in quanto dipendente con contratto a tempo determinato e come l'organizzazione delle risorse umane sia stata strutturata assegnando ai lavoratori precari una posizione deteriore anche con riferimento alla remunerazione della prestazione lavorativa. All'uopo occorre dare atto degli esiti dell'attività istruttoria. La teste ha dichiarato di Testimone_1 conoscere la ricorrente <…perché lavorava presso l'Ufficio del Provveditorato dell' Caltanissetta di cui io ero dirigente;
dal 2020 sono dirigente all'Ufficio CP_2 Tecnico dell' , confermando che gli obiettivi assegnati all' Controparte_2 [...]
nell'ambito della produttività collettiva aziendale erano quelli Parte_4 contemplati nel documento sub n. 3B), dai lei stessa redatto personalmente (<ADR: Si, confermo. L'All. 3B è la relazione finale che ho redatto personalmente>>);
- ha sottolineato che <gli obiettivi erano dei target da raggiungere, ma tramite attività ordinaria, esempio numero di gare da svolgere nell'anno; ricordo che per quel periodo uno degli obiettivi era quello della riduzione delle Gare in proroga>> e che, nel 2018, la percentuale di raggiungimento dei suddetti obiettivi si è attestata alla soglia del 100%; Inoltre:
5 - ha riscontrato la verità del capitolato con cui le è stato chiesto se fosse vero che <per il detto arco temporale l'U.O. alla quale la ricorrente era addetta ha raggiunto i risultati stabiliti dalla produttività collettiva aziendale>>;
- ha riferito che, nel 2018, ha ottenuto, come tutti i dipendenti a tempo indeterminato appartenenti alla medesima articolazione della ricorrente, la liquidazione della retribuzione di risultato collegata al raggiungimento degli obiettivi di produttività aziendale, evidenziando che <i precari non la prendevano perché vi era una nota assessoriale che disponeva l'esclusione dalla produttività di tale categoria di lavoratori>>;
- ha confermato che il contributo alla produttività collettiva passava attraverso l'ordinaria prestazione lavorativa e di non aver fatto, in qualità di dirigente, schede valutative per il personale precario in ragione di quanto prescritto dalla citata nota assessoriale1. Evidenziato il pieno inserimento di parte ricorrente nella compagine organizzativa dell'azienda e il contributo positivo al raggiungimento degli obiettivi di performance aziendale, ad avviso di questo Giudice, non osta al riconoscimento del contributo la mancata valutazione della prestazione individuale, posto che la stessa è frutto di una scelta illegittima e discriminatoria dell'Azienda che, pur giovandosi dell'attività dei lavoratori ex LSU come il ricorrente, ha poi ritenuto di estrometterli dal meccanismo remunerativo correlato alla produttività collettiva. Con riguardo al contributivo offerto dal singolo dipendente, peraltro, giova richiamare – anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. – le puntuali considerazioni svolte dalla Corte d'appello di Caltanissetta in arresti che si sono occupati della medesima vicenda per cui è causa. La Corte distrettuale, in particolare, ha messo in luce che “il diritto soggettivo al premio di produttività oggetto di causa non risulta definito nei suoi elementi Cont costitutivi. L' , sebbene nel “Piano di Performance” per il triennio 2014 – 2016 fosse previsto come oggetto di valutazione anche il contributo del singolo individuo al raggiungimento dell'obiettivo (v. par. 7.3, all. 6/b ricorrente in primo grado: per inciso, nulla veniva previsto al riguardo nel Piano per il triennio precedente, v. all. 6/a), non ha mai specificato in ordini di servizio o comunque in atti gestionali dei rapporti di lavoro quali caratteristiche dovesse assumere la prestazione individuale per poter essere ritenuta contributo utile al raggiungimento dell'obiettivo, non ha mai fissato gli “standard” quantitativi e qualitativi della prestazione necessari per il conseguimento del compenso premiale ed incentivante. Ed infatti, nella documentazione depositata non esiste traccia di valutazione da parte dell'apposito nucleo sulle prestazioni lavorative individuali. Tale valutazione concerne soltanto la collettività dell'unità operativa considerata e non l'apporto dei singoli dipendenti, con una sorta di confusione e conseguente indistinguibilità delle prestazioni individuali di ciascuno di loro. Non viene neppure richiesta una precisa peculiarità della prestazione lavorativa in rapporto all'obiettivo da raggiungere, il relativo contributo non presenta tratti differenziali rispetto alle consuete incombenze proprie della mansione svolta.
[…] Tutti i lavoratori, a tempo determinato ed indeterminato, concorrevano al perseguimento degli obiettivi assegnati all'U.O. interessata, nella specie la Direzione medica di Presidio, e l'unica ragione di depennamento del ricorrente ed altri lavoratori dalla relazione di rendiconto è stata la sua qualità di lavoratore proveniente dal c.d. bacino dei lavori socialmente utili.
[…]
…per venire a ciò che rileva davvero in sede giurisdizionale, il collegamento del premio di produttività al risultato collettivo e, al contrario, il suo totale svincolo dalla prestazione individuale comportano che l'onere di allegazione, incombente sul dipendente che intenda conseguire il premio medesimo, si risolva soltanto nel prospettare di avere lavorato nell'unità operativa/produttiva cui siano stati assegnati obiettivi ed il loro raggiungimento di questi ultimi da parte della collettività dei lavoratori” [CdA Caltanissetta, 56/2023]. Con un recente decisione, sempre la Corte d'Appello di Caltanissetta ha ribadito la propria impostazione esegetica nell'ambito di un gravame concernente l'odierna materia controversa, chiarendo ulteriormente che <Con principio espresso con riferimento all'art. 32 CCNL Enti pubblici non economici 1999 – 2001, ma estensibile, per chiara identità di ratio, ad ogni fattispecie di compenso incentivante nel pubblico impiego, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che tale compenso non è incompatibile con la natura a tempo determinato del rapporto di lavoro e che la sua mancata corresponsione a dipendenti con contratto di lavoro a termine si pone in contrasto con il divieto di discriminazione di cui all'art. 6 L. n. 368 del 2001 (Cass. Sez. Lav. 11 gennaio 2016 n. 196, Cass. Sez. Lav. 15 gennaio 2020 n. 715, Cass. Sez. Lav. 31 marzo 2021 n. 8962).
[…] considerata la particolarità della fattispecie, un'applicazione assai rigida del pur fondamentale principio processuale di allegazione rischierebbe di attuare sul piano pratico – fattuale la discriminazione fra lavoratori a tempo determinato ed a tempo indeterminato vietata dal sistema normativo. Nel caso in esame, sia contestualmente al ricorso introduttivo, sia con produzione integrativa del 12 gennaio 2021, l'odierna appellata aveva depositato in primo grado copiosa documentazione (piani di prestazione, rendiconti, liquidazioni) riguardanti i compensi di produttività per gli anni in contestazione. Alla luce dell'indicazione giurisprudenziale sopra ricordata, la documentazione in parola non ha funzione solo probatoria, ma anche integrativa dell'esposizione dei fatti contenuta in ricorso e consente pertanto sia al giudice di delineare compiutamente il thema decidendum ed alla controparte di articolare tutte le proprie difese, ciò che, come esattamente rilevato dal primo giudice, è avvenuto nel caso in esame. Inoltre, ribadendo quanto osservato in fattispecie analoghe (ricordate sia nella sentenza impugnata, sia nella memoria di costituzione dell'appellata), questa Corte osserva che, sempre a livello di allegazione, non era neppure necessaria una specifica individuazione della prestazione lavorativa resa ai fini della partecipazione della lavoratrice al raggiungimento degli obiettivi perché si trattava di obiettivi di produttività collettiva, che prescindono dalla tipologia ed intensità del contributo individuale, che si fonde ed unifica con quello degli altri dipendenti coinvolti nell'attuazione dell'obiettivo. La valutazione sul raggiungimento degli obiettivi concerne soltanto la collettività dell'unità operativa considerata e non l'apporto dei singoli dipendenti, con una sorta di confusione e conseguente indistinguibilità delle prestazioni individuali di ciascuno di loro. Il collegamento del premio di produttività al risultato collettivo e, al contrario, il suo totale svincolo dalla prestazione individuale comportano che l'onere di allegazione, incombente sul dipendente che intenda conseguire il premio medesimo, si risolva soltanto nel prospettare di avere lavorato nell'unità
7 operativa/produttiva cui siano stati assegnati obiettivi ed il loro raggiungimento di questi ultimi da parte della collettività dei lavoratori. Il diritto soggettivo al premio di produttività oggetto di causa non risulta Cont definito nei suoi elementi costitutivi. L' , sebbene nel “Piano di Performance” per il triennio 2014 – 2016 fosse previsto come oggetto di valutazione anche il contributo del singolo individuo al raggiungimento dell'obiettivo, non ha mai specificato in ordini di servizio o comunque in atti gestionali dei rapporti di lavoro quali caratteristiche dovesse assumere la prestazione individuale per poter essere ritenuta contributo utile al raggiungimento dell'obiettivo, non ha mai fissato gli
“standard” quantitativi e qualitativi della prestazione necessari per il conseguimento del compenso premiale ed incentivante. Ed infatti, nella documentazione depositata non esiste traccia di valutazione da parte dell'apposito nucleo sulle prestazioni lavorative individuali. Non viene neppure richiesta una precisa peculiarità della prestazione lavorativa in rapporto all'obiettivo da raggiungere, il relativo contributo non presenta tratti differenziali rispetto alle consuete incombenze proprie della mansione svolta.>> [CdA Caltanissetta, 93/2025]. Alla luce delle superiori coordinate esegetiche, si può ritenere che, per come è stato concepito, strutturato ed attuato il sistema incentivante, parte ricorrente abbia partecipato al raggiungimento degli obiettivi assegnati all'U.O di appartenenza. Al riguardo va rilevato che una volta dimostrata l'inclusione di parte ricorrente nella struttura aziendale e l'apporto eziologico dalla stessa offerto al raggiungimento della produttività collettiva, la scelta di estrometterla dal meccanismo premiante per il solo fatto che fosse estranea alla pianta organica in quanto lavoratore ex LSU disvela una condotta ingiustificata e discriminatoria. Come già detto, infatti, la voce retributiva per cui è causa è stata riconosciuta
“a pioggia” e si pone in relazione sinallagmatica con la performance della struttura e non con l'apporto e la posizione dei singoli dipendenti, per cui non può essere disconosciuta facendo leva sul mero dato formale dell'appartenenza o meno alla dotazione organica.
Cont 5. Occorre ora scrutinare l'eccezione di prescrizione sollevata da Al riguardo deve essere ricordato che “Nell'impiego pubblico contrattualizzato la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 cod. civ. che decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento” (Cass 11379/2020). Orbene, parte ricorrente ha allegato di aver efficacemente interrotto il decorso della prescrizione con la diffida a mezzo PEC consegnata in data 12/12/2022 [doc. 4A]. Occorre puntualizzare, in linea generale, che le caratteristiche degli atti evocati dalla prima parte del quarto comma dell'art. 2943 cc si compendiano nella <chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo)” e nella “esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento
8 oggettivo)>> (così Cass 24913/2022; in termini, Cass 15140/2021 e Cass 15714/2018). Sebbene la Suprema Corte escluda l'uso di formule solenni o l'osservanza di particolari adempimenti ai fini del perfezionamento della mora accipiendi, è necessaria l'esplicitazione di una pretesa univocamente orientata all'esercizio del diritto di credito. Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al debitore (cfr., in particolare, Cass. 15174/2018). Guardando al caso di specie, l'evidenza documentale esibita dalla difesa attorea si caratterizza come atto di costituzione in mora e, pertanto, risulta idonea a comprovare l'avvenuta interruzione della prescrizione. In essa si riscontra l'inequivoca manifestazione di volontà tesa a rivendicare il riconoscimento e l'attribuzione degli incentivi per cui è causa. In questa situazione, la pretesa azionata in giudizio non può ritenersi incisa dalla prescrizione sicché l'eccezione solleva dal convenuto va respinta.
6. Deve concludersi pertanto che parte ricorrente ha maturato il diritto al compenso per produttività collettiva e di risultato per il periodo intercorso dal gennaio 2018 al novembre 2018 [mese in cui è intervenuta la stabilizzazione] nei termini definiti per l'U.O. di appartenenza. La misura di tale compenso dovrà essere determinata in relazione alle somme destinate dall'Azienda in sede di contrattazione decentrata alla produttività collettiva ed obiettivi di risultato, tenuto conto dei criteri stabiliti per la valutazione dei risultati raggiunti, ma includendo tra i soggetti aventi diritto anche i lavoratori a tempo determinato che abbiano partecipato. In tal modo verrà garantito il rispetto della misura dei fondi indicati in bilancio per la suddetta voce retributiva. Sulle somme dovute per sorte capitale dovrà essere corrisposta la maggior somma tra rivalutazione ed interessi in virtù del combinato disposto di cui all'art. 22, co. 36 L. n. 724/1994 e art. 16, co. 6 L 412/1991. Infatti va precisato che per i crediti di lavoro dei dipendenti pubblici, in caso di mora, deve essere aggiunto il maggiore importo, tra rivalutazione ed interessi legali, dal sorgere dei singoli crediti all'effettivo soddisfo, poiché la Corte Costituzionale con sentenza n. 459/2000, ha concluso che per i dipendenti degli enti pubblici opera legittimamente il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione avuto riguardo alle
“ragioni di contenimento della spesa pubblica” (v. sul punto anche Cass. 16284/2005 e 17071/2002).
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Tenuto conto della serialità del contenzioso nonché delle semplici questioni giuridiche e di fatto trattate, si ritiene equo applicare i valori tariffari minimi previsti per le cause di lavoro comprese nello scaglione da € 1101 ad € 5200, con distrazione in favore del procuratore della ricorrente dichiaratosi antistatario.
* * *
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: a) accerta e dichiara l'illegittimità dell'esclusione della sig.ra
[...]
, con qualifica di “Collaboratore Amministrativo cat. D”, dal Parte_1 riconoscimento del diritto al compenso per produttività collettiva per il periodo
9 intercorso dal gennaio 2018 al novembre 2018, nella misura riconosciuta per il citato periodo presso l'U.O. datrice presso l' appartenente Parte_2 all' Servizio Provveditorato;
Pt_3 b) per l'effetto, condanna l' al Controparte_1 pagamento del citato compenso sub a) alla cui determinazione dovrà provvedere, oltre la maggior somma tra rivalutazione ed interessi dal sorgere dei singoli crediti fino all'effettivo soddisfo ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 22, co. 36 L. n. 724/1994 e art. 16, co. 6 L 412/1991; c) condanna l' alla refusione Controparte_1 delle spese di lite in favore di parte ricorrente, spese liquidate nella complessiva somma di € 1314, oltre spese forfettarie al 15%, rimborso contributo unificato ed accessori di legge, con distrazione all'Avv. RAMPULLA FILIPPO procuratore antistatario.
Caltanissetta, 08/10/2025
IL GIUDICE Francesco Bongioanni
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. verbale ud. 12/12/2024
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127-ter cpc con note da depositare entro il 23/09/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
(CF ) nata a Parte_1 C.F._1 Caltanissetta il 22/10/1964 ed ivi residente, rappresentata e difesa, giusta procura in formato analogico posta in calce al ricorso, dall'avv. RAMPULLA FILIPPO (cf:
con domicilio fisico eletto presso il suo studio a C.F._2 Caltanissetta, in Corso Umberto 133 e con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC:
Email_1
- ricorrente -
CONTRO
, con sede nella Controparte_1 Via Giacomo Cusmano n. 1, Caltanissetta (C.F. e P.I. ), in persona del P.IVA_1 suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta delibera di incarico n. 2681 del 14/12/2023 e in forza di procura in formato analogico posta in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Paola Ferrara (cf:
), con domicilio fisico eletto presso il suo studio a Mussomeli C.F._3 (CL) in Via Caltanissetta n. 21 e con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC
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- convenuta - CONCLUSIONI: come in atti.
* * * MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data 27/02/2023, la sig.ra Parte_1
ha agito in giudizio contro l'
[...] Controparte_1
(d'ora in avanti ), esponendo:
[...] Controparte_2
- essere stata assunta dalla predetta con due contratti di diritto privato CP_1 a tempo determinato (ex LSU), il primo stipulato in data 19/10/2004, il secondo risalente al 30/10/2009 [doc. 1 ric.], quest'ultimo successivamente rinnovato fino alla data della stabilizzazione intervenuta con delibera n. 1811/2018;
- di essere stata inquadrata nel profilo di “Collaboratore amministrativo cat. D” e di aver operato in tale qualità presso l Parte_2 appartenente all' ; Parte_3
- di non aver mai percepito l'indennità di produttività collettiva per i mesi dal gennaio 2018 al novembre 2018 [mese in cui è stata stabilizzata], pur avendo effettivamente contribuito al raggiungimento degli obiettivi previsti per l'unità operativa presso cui era impiegata;
1 - che l'estromissione dal sistema dei compensi premianti è dipesa unicamente dalla natura e qualità del rapporto di lavoro instaurato con l'azienda, essendo stata assunta ex LR 21/2003 come lavoratore socialmente utile;
- che la condotta datoriale ha dato luogo ad un'inammissibile trattamento discriminatorio, contrario dapprima all'art. 6 D.Lgs. n. 368/2001 e successivamente al disposto dell'art. 25 D.Lgs. 81/2015. Ritenendo illegittimo e discriminatorio il comportamento dell'Ente, parte ricorrente ha agito al fine di ottenere il riconoscimento del diritto a percepire i premi di produttività collettiva per il periodo gennaio 2016-novembre 2018, con condanna Cont dell' di Caltanissetta al pagamento degli stessi. Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è costituita in giudizio l'
[...]
, rilevando: Controparte_2
- l'errato inquadramento giuridico del rapporto di lavoro della ricorrente;
- l'infondatezza della domanda di condanna calibrata sull'art. 36 Cost;
- la prescrizione dei crediti;
- l'inaffidabilità del conteggio delle spettanze ex adverso effettuato; Terminata l'istruttoria, la causa è stata rinviata per discussione e decisione all'udienza del 23/09/2025. Non essendo necessaria la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalla parti, tale udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter cpc. Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione fuori udienza della sentenza.
2. Il ricorso è fondato per le ragioni di cui infra.
3. Parte ricorrente rivendica il proprio diritto a percepire i premi di produttività collettiva previsti in caso di raggiungimento degli obiettivi di performance da parte dell'unità operativa di appartenenza. Secondo la prospettazione attorea, l'estromissione da tale sistema premiante è illegittima in quanto fondata sulla discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori precari. Questi ultimi, nonostante lo svolgimento di mansioni qualitativamente e quantitativamente corrispondenti a quelle del personale dipendente, sarebbero stati esclusi dall'erogazione degli emolumenti in esame, unicamente, in virtù della natura del loro rapporto di lavoro. Il tema della discriminazione è rilevante ai fini della lettura della condotta della datrice di lavoro e dell'apprezzamento delle domande. L'art. 6 del D.Lgs. n. 368/2001 ha recepito la direttiva 99/70 CE secondo la quale “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. La norma afferma il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato ed i lavoratori a tempo indeterminato, oltre che l'estensione al lavoratore a tempo determinato di ogni trattamento non incompatibile con la natura del contratto a termine. Più precisamente l'articolo in questione recita: “al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili,
2 intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, e in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine”. La disposizione contiene, oltre all'elencazione di alcuni istituti contrattuali (ferie, gratifica natalizia o tredicesima, TFR) che devono essere riconosciuti anche ai lavoratori a tempo determinato, pena la violazione del principio europeo di non discriminazione, una clausola generale che estende ai lavoratori a tempo determinato
“ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili”. La questione controversa attiene dunque alla comparabilità delle prestazioni tra le due categorie di lavoratori e alla sussistenza di eventuali ragioni oggettive che giustifichino la disparità di trattamento. In proposito la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha osservato come, in mancanza di ragioni oggettive, non sia ammessa una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato (CGUE 13/9/2007 C-307/05). La Corte ha anzitutto richiamato la propria precedente giurisprudenza, secondo cui le prescrizioni dell'Accordo Quadro recepito dalla Direttiva 1999/70 sono applicabili anche “ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le Amministrazioni e con altri enti del settore pubblico”, trattandosi di “norme di diritto sociale comunitario di particolare importanza" che devono trovare applicazione a “tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro”.(v. CGUE sent. 04/07/2006 C-212/04). La Corte di Giustizia ha inoltre precisato che la nozione di “ragioni oggettive” che, secondo la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, possono giustificare la deroga al principio di non discriminazione in materia di periodi di anzianità, “non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo, ma solo quando la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità” Tali principi risultano ancora ribaditi, in via generale, dalla pronuncia CGUE 8/9/2011, C-177/10, attraverso l'affermazione che la Direttiva 1999/70/CE e l'Accordo Quadro “devono essere interpretati nel senso che, da un lato, essi si applicano ai contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le Amministrazioni e gli altri enti del settore pubblico e, dall'altro, richiedono che sia esclusa qualsiasi disparità di trattamento tra i dipendenti pubblici di ruolo e i dipendenti pubblici temporanei comparabili di uno Stato membro per il solo motivo che questi ultimi lavorano a tempo determinato, a meno che la disparità di trattamento non sia giustificata da ragioni oggettive nell'accezione di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro”. Sulla questione è intervenuta anche la Suprema Corte, la quale ha evidenziato che: “Il compenso incentivante di cui all'art. 32 del c.c.n.l. enti pubblici non economici 1999-2001, legato al raggiungimento di determinati e specifici obiettivi, non è incompatibile con la natura determinata del rapporto di lavoro, sicché la mancata corresponsione anche ai dipendenti a tempo determinato (nella specie,
3 della Croce Rossa Italiana) si pone in contrasto con la disciplina contrattuale di settore e, data l'assenza di ragioni oggettive che giustifichino il trattamento differenziato, con il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato sancito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368 del 2001, in attuazione della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato oggetto della direttiva n. 99/70/CEE”. (Cass. 196/2016). In conclusione, a parità di mansioni e in mancanza di ragione oggettive che giustifichino la disparità di trattamento, non sono ammissibili differenziazioni economiche correlate unicamente alla tipologia di contratto di lavoro. Nei precedenti sopra citati si fa riferimento ai contratti a termine, ma tali principi risultano applicabili a qualsiasi forma contrattuale di lavoro che sia precaria, ivi compresa quale del lavoro socialmente utile che viene qui in rilievo. In fattispecie sostanzialmente identica, la Suprema Corte ha affermato che “I contratti di lavoro a termine, volti alla stabilizzazione dei soggetti impiegati in lavori socialmente utili, stipulati da una P.A. sulla base di norme di legge regionale, non possono essere esclusi, in via di principio, dall'applicazione dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE del Consiglio, nonché del d.lgs. n. 368 del 2001 che l'ha recepito, atteso, da un lato, l'ambito di applicazione generale di cui al punto 1 della clausola 2 dell'Accordo, e dall'altro, l'ambito della facoltà di esclusione che il punto 2 della medesima clausola attribuisce agli Stati membri e/o alle parti sociali, sicché il giudice del merito non può trarre argomento dalle esigenze di natura politico-sociale poste a fondamento dei contratti in questione, né dalla peculiare finalità da essi perseguite, ma deve procedere all'esame del contratto e del concreto connotarsi del rapporto rispetto alla disciplina che prevede le fattispecie legali escluse” (vedi Cass. 25672/2017; nello stesso senso, tra le tante, CdA Caltanissetta, 56/2023). Si legge nella motivazione della Cassazione che “la affermata diversità strutturale dei contratti in questione rispetto agli ordinari contratti di lavoro a termine, che ne escluderebbe la riconducibilità all'accordo quadro, non può trarsi,
...né dalle generali esigenze di natura politico-sociale che ne avrebbero costituito l'origine, né dalla finalità .... di superare il rapporto assistenziale costituito dal lavoro socialmente utile contemperando l'esigenza di mantenere i livelli occupazionali e il contenimento della spesa pubblica con quella della stabilizzazione del personale precario proveniente dal regime transitorio dei lavoratori socialmente utili, da cui deriverebbe la causa tipica degli stessi, atteso che ai fini della non applicabilità dell'accordo quadro in ragione della clausola 2 dell'accordo quadro medesimo, deve procedersi all'esame del contratto e del concreto connotarsi del rapporto rispetto alla disciplina che prevede le fattispecie legali escluse”. Nel caso odierno, con riguardo ai diritti e doveri dei contraenti, il contratto sottoscritto tra le parti in data 14/01/2002 rinvia, per quanto in esso non espressamente previsto, alla disciplina del C.C.N.L. Sanità nonché alle “norme vigenti in materia di lavoro e in particolare le norme disciplinanti il lavoro a tempo determinato” (v. art. 11 e art. 10 della proroga 2007 sub doc. 1 ric.). Inoltre, vengono attribuiti qualifica e trattamento economico corrispondenti a quelli previsti dal CCNL del settore (v. art. 5). Vi è perciò un'equiparazione del rapporto a termine a quello dei lavoratori a tempo indeterminato presso il medesimo Ente, elemento manifestamente rivelatore della piena comparabilità delle mansioni svolte dalla sig.ra con quelle Pt_1 svolte dai dipendenti assunti a tempo indeterminato.
4 Viceversa, i contratti non menzionano alcuna legislazione previdenziale e non contengono alcun riferimento all'art. 38 Cost. Pertanto, “i rapporti instaurati da tali contratti non manifestano alcun elemento tipico del lavoro socialmente utile (in particolare la scissione fra ente utilizzatore delle prestazioni e quello, di regola l'INPS, che eroga il trattamento economico assistenziale connesso) e devono quindi essere qualificati – in conformità, del resto, allo stesso nomen iuris contrattuale – come rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato con una pubblica amministrazione, soggetti all'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE del Consiglio, nonché alle norme nazionali attuative. La nota Cont Cont assessoriale depositata dall' e, di conseguenza, l' medesima confondono le esigenze in senso lato politiche, sociali ed assistenziali tenute presente dal legislatore regionale nel prevedere la possibilità di stipula dei contratti a termine con la natura del rapporto che con essi si va ad instaurare, che altro non è, appunto, che un rapporto di lavoro subordinato a termine, strutturalmente e soggettivamente diverso dal pregresso rapporto di lavoro socialmente utile e perciò soggetto all'applicazione della normativa succitata” (CdA Caltanissetta, 53/2023; nello stesso senso, CdA Caltanissetta, 03/2023; id. 288/2022 e 286/2022).
4. Evidenziate le norme rilevanti nel caso di specie e la loro concreta portata applicativa per come interpretata dalla Corte di Giustizia e dalla Suprema Corte di Cassazione, può procedersi all'esame delle fonti di prova con le quali parte ricorrente ha inteso dimostrare il fatto di essere stata discriminata. Può ritenersi documentalmente provato che:
- le mansioni spiegate dalla ricorrente per l'intero periodo di causa attengono alla qualifica di “Collaboratore amministrativo cat. D” [doc. 1 ric.];
- all'U.O. di appartenenza sono stati assegnati obiettivi nell'ambito della produttività collettiva;
- gli obiettivi collettivi di che trattasi sono stati raggiunti (nella misura indicata nelle schede di budget), validati da parte dell'OIV e liquidati [cfr. allegati 2A, 2B, 3A e 3B]. Puntualizzato ciò, dall'attività istruttoria espletata emerge chiaramente come la ricorrente sia stata discriminata in quanto dipendente con contratto a tempo determinato e come l'organizzazione delle risorse umane sia stata strutturata assegnando ai lavoratori precari una posizione deteriore anche con riferimento alla remunerazione della prestazione lavorativa. All'uopo occorre dare atto degli esiti dell'attività istruttoria. La teste ha dichiarato di Testimone_1 conoscere la ricorrente <…perché lavorava presso l'Ufficio del Provveditorato dell' Caltanissetta di cui io ero dirigente;
dal 2020 sono dirigente all'Ufficio CP_2 Tecnico dell' , confermando che gli obiettivi assegnati all' Controparte_2 [...]
nell'ambito della produttività collettiva aziendale erano quelli Parte_4 contemplati nel documento sub n. 3B), dai lei stessa redatto personalmente (<ADR: Si, confermo. L'All. 3B è la relazione finale che ho redatto personalmente>>);
- ha sottolineato che <gli obiettivi erano dei target da raggiungere, ma tramite attività ordinaria, esempio numero di gare da svolgere nell'anno; ricordo che per quel periodo uno degli obiettivi era quello della riduzione delle Gare in proroga>> e che, nel 2018, la percentuale di raggiungimento dei suddetti obiettivi si è attestata alla soglia del 100%; Inoltre:
5 - ha riscontrato la verità del capitolato con cui le è stato chiesto se fosse vero che <per il detto arco temporale l'U.O. alla quale la ricorrente era addetta ha raggiunto i risultati stabiliti dalla produttività collettiva aziendale>>;
- ha riferito che, nel 2018, ha ottenuto, come tutti i dipendenti a tempo indeterminato appartenenti alla medesima articolazione della ricorrente, la liquidazione della retribuzione di risultato collegata al raggiungimento degli obiettivi di produttività aziendale, evidenziando che <i precari non la prendevano perché vi era una nota assessoriale che disponeva l'esclusione dalla produttività di tale categoria di lavoratori>>;
- ha confermato che il contributo alla produttività collettiva passava attraverso l'ordinaria prestazione lavorativa e di non aver fatto, in qualità di dirigente, schede valutative per il personale precario in ragione di quanto prescritto dalla citata nota assessoriale1. Evidenziato il pieno inserimento di parte ricorrente nella compagine organizzativa dell'azienda e il contributo positivo al raggiungimento degli obiettivi di performance aziendale, ad avviso di questo Giudice, non osta al riconoscimento del contributo la mancata valutazione della prestazione individuale, posto che la stessa è frutto di una scelta illegittima e discriminatoria dell'Azienda che, pur giovandosi dell'attività dei lavoratori ex LSU come il ricorrente, ha poi ritenuto di estrometterli dal meccanismo remunerativo correlato alla produttività collettiva. Con riguardo al contributivo offerto dal singolo dipendente, peraltro, giova richiamare – anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. – le puntuali considerazioni svolte dalla Corte d'appello di Caltanissetta in arresti che si sono occupati della medesima vicenda per cui è causa. La Corte distrettuale, in particolare, ha messo in luce che “il diritto soggettivo al premio di produttività oggetto di causa non risulta definito nei suoi elementi Cont costitutivi. L' , sebbene nel “Piano di Performance” per il triennio 2014 – 2016 fosse previsto come oggetto di valutazione anche il contributo del singolo individuo al raggiungimento dell'obiettivo (v. par. 7.3, all. 6/b ricorrente in primo grado: per inciso, nulla veniva previsto al riguardo nel Piano per il triennio precedente, v. all. 6/a), non ha mai specificato in ordini di servizio o comunque in atti gestionali dei rapporti di lavoro quali caratteristiche dovesse assumere la prestazione individuale per poter essere ritenuta contributo utile al raggiungimento dell'obiettivo, non ha mai fissato gli “standard” quantitativi e qualitativi della prestazione necessari per il conseguimento del compenso premiale ed incentivante. Ed infatti, nella documentazione depositata non esiste traccia di valutazione da parte dell'apposito nucleo sulle prestazioni lavorative individuali. Tale valutazione concerne soltanto la collettività dell'unità operativa considerata e non l'apporto dei singoli dipendenti, con una sorta di confusione e conseguente indistinguibilità delle prestazioni individuali di ciascuno di loro. Non viene neppure richiesta una precisa peculiarità della prestazione lavorativa in rapporto all'obiettivo da raggiungere, il relativo contributo non presenta tratti differenziali rispetto alle consuete incombenze proprie della mansione svolta.
[…] Tutti i lavoratori, a tempo determinato ed indeterminato, concorrevano al perseguimento degli obiettivi assegnati all'U.O. interessata, nella specie la Direzione medica di Presidio, e l'unica ragione di depennamento del ricorrente ed altri lavoratori dalla relazione di rendiconto è stata la sua qualità di lavoratore proveniente dal c.d. bacino dei lavori socialmente utili.
[…]
…per venire a ciò che rileva davvero in sede giurisdizionale, il collegamento del premio di produttività al risultato collettivo e, al contrario, il suo totale svincolo dalla prestazione individuale comportano che l'onere di allegazione, incombente sul dipendente che intenda conseguire il premio medesimo, si risolva soltanto nel prospettare di avere lavorato nell'unità operativa/produttiva cui siano stati assegnati obiettivi ed il loro raggiungimento di questi ultimi da parte della collettività dei lavoratori” [CdA Caltanissetta, 56/2023]. Con un recente decisione, sempre la Corte d'Appello di Caltanissetta ha ribadito la propria impostazione esegetica nell'ambito di un gravame concernente l'odierna materia controversa, chiarendo ulteriormente che <Con principio espresso con riferimento all'art. 32 CCNL Enti pubblici non economici 1999 – 2001, ma estensibile, per chiara identità di ratio, ad ogni fattispecie di compenso incentivante nel pubblico impiego, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che tale compenso non è incompatibile con la natura a tempo determinato del rapporto di lavoro e che la sua mancata corresponsione a dipendenti con contratto di lavoro a termine si pone in contrasto con il divieto di discriminazione di cui all'art. 6 L. n. 368 del 2001 (Cass. Sez. Lav. 11 gennaio 2016 n. 196, Cass. Sez. Lav. 15 gennaio 2020 n. 715, Cass. Sez. Lav. 31 marzo 2021 n. 8962).
[…] considerata la particolarità della fattispecie, un'applicazione assai rigida del pur fondamentale principio processuale di allegazione rischierebbe di attuare sul piano pratico – fattuale la discriminazione fra lavoratori a tempo determinato ed a tempo indeterminato vietata dal sistema normativo. Nel caso in esame, sia contestualmente al ricorso introduttivo, sia con produzione integrativa del 12 gennaio 2021, l'odierna appellata aveva depositato in primo grado copiosa documentazione (piani di prestazione, rendiconti, liquidazioni) riguardanti i compensi di produttività per gli anni in contestazione. Alla luce dell'indicazione giurisprudenziale sopra ricordata, la documentazione in parola non ha funzione solo probatoria, ma anche integrativa dell'esposizione dei fatti contenuta in ricorso e consente pertanto sia al giudice di delineare compiutamente il thema decidendum ed alla controparte di articolare tutte le proprie difese, ciò che, come esattamente rilevato dal primo giudice, è avvenuto nel caso in esame. Inoltre, ribadendo quanto osservato in fattispecie analoghe (ricordate sia nella sentenza impugnata, sia nella memoria di costituzione dell'appellata), questa Corte osserva che, sempre a livello di allegazione, non era neppure necessaria una specifica individuazione della prestazione lavorativa resa ai fini della partecipazione della lavoratrice al raggiungimento degli obiettivi perché si trattava di obiettivi di produttività collettiva, che prescindono dalla tipologia ed intensità del contributo individuale, che si fonde ed unifica con quello degli altri dipendenti coinvolti nell'attuazione dell'obiettivo. La valutazione sul raggiungimento degli obiettivi concerne soltanto la collettività dell'unità operativa considerata e non l'apporto dei singoli dipendenti, con una sorta di confusione e conseguente indistinguibilità delle prestazioni individuali di ciascuno di loro. Il collegamento del premio di produttività al risultato collettivo e, al contrario, il suo totale svincolo dalla prestazione individuale comportano che l'onere di allegazione, incombente sul dipendente che intenda conseguire il premio medesimo, si risolva soltanto nel prospettare di avere lavorato nell'unità
7 operativa/produttiva cui siano stati assegnati obiettivi ed il loro raggiungimento di questi ultimi da parte della collettività dei lavoratori. Il diritto soggettivo al premio di produttività oggetto di causa non risulta Cont definito nei suoi elementi costitutivi. L' , sebbene nel “Piano di Performance” per il triennio 2014 – 2016 fosse previsto come oggetto di valutazione anche il contributo del singolo individuo al raggiungimento dell'obiettivo, non ha mai specificato in ordini di servizio o comunque in atti gestionali dei rapporti di lavoro quali caratteristiche dovesse assumere la prestazione individuale per poter essere ritenuta contributo utile al raggiungimento dell'obiettivo, non ha mai fissato gli
“standard” quantitativi e qualitativi della prestazione necessari per il conseguimento del compenso premiale ed incentivante. Ed infatti, nella documentazione depositata non esiste traccia di valutazione da parte dell'apposito nucleo sulle prestazioni lavorative individuali. Non viene neppure richiesta una precisa peculiarità della prestazione lavorativa in rapporto all'obiettivo da raggiungere, il relativo contributo non presenta tratti differenziali rispetto alle consuete incombenze proprie della mansione svolta.>> [CdA Caltanissetta, 93/2025]. Alla luce delle superiori coordinate esegetiche, si può ritenere che, per come è stato concepito, strutturato ed attuato il sistema incentivante, parte ricorrente abbia partecipato al raggiungimento degli obiettivi assegnati all'U.O di appartenenza. Al riguardo va rilevato che una volta dimostrata l'inclusione di parte ricorrente nella struttura aziendale e l'apporto eziologico dalla stessa offerto al raggiungimento della produttività collettiva, la scelta di estrometterla dal meccanismo premiante per il solo fatto che fosse estranea alla pianta organica in quanto lavoratore ex LSU disvela una condotta ingiustificata e discriminatoria. Come già detto, infatti, la voce retributiva per cui è causa è stata riconosciuta
“a pioggia” e si pone in relazione sinallagmatica con la performance della struttura e non con l'apporto e la posizione dei singoli dipendenti, per cui non può essere disconosciuta facendo leva sul mero dato formale dell'appartenenza o meno alla dotazione organica.
Cont 5. Occorre ora scrutinare l'eccezione di prescrizione sollevata da Al riguardo deve essere ricordato che “Nell'impiego pubblico contrattualizzato la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 cod. civ. che decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento” (Cass 11379/2020). Orbene, parte ricorrente ha allegato di aver efficacemente interrotto il decorso della prescrizione con la diffida a mezzo PEC consegnata in data 12/12/2022 [doc. 4A]. Occorre puntualizzare, in linea generale, che le caratteristiche degli atti evocati dalla prima parte del quarto comma dell'art. 2943 cc si compendiano nella <chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo)” e nella “esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento
8 oggettivo)>> (così Cass 24913/2022; in termini, Cass 15140/2021 e Cass 15714/2018). Sebbene la Suprema Corte escluda l'uso di formule solenni o l'osservanza di particolari adempimenti ai fini del perfezionamento della mora accipiendi, è necessaria l'esplicitazione di una pretesa univocamente orientata all'esercizio del diritto di credito. Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al debitore (cfr., in particolare, Cass. 15174/2018). Guardando al caso di specie, l'evidenza documentale esibita dalla difesa attorea si caratterizza come atto di costituzione in mora e, pertanto, risulta idonea a comprovare l'avvenuta interruzione della prescrizione. In essa si riscontra l'inequivoca manifestazione di volontà tesa a rivendicare il riconoscimento e l'attribuzione degli incentivi per cui è causa. In questa situazione, la pretesa azionata in giudizio non può ritenersi incisa dalla prescrizione sicché l'eccezione solleva dal convenuto va respinta.
6. Deve concludersi pertanto che parte ricorrente ha maturato il diritto al compenso per produttività collettiva e di risultato per il periodo intercorso dal gennaio 2018 al novembre 2018 [mese in cui è intervenuta la stabilizzazione] nei termini definiti per l'U.O. di appartenenza. La misura di tale compenso dovrà essere determinata in relazione alle somme destinate dall'Azienda in sede di contrattazione decentrata alla produttività collettiva ed obiettivi di risultato, tenuto conto dei criteri stabiliti per la valutazione dei risultati raggiunti, ma includendo tra i soggetti aventi diritto anche i lavoratori a tempo determinato che abbiano partecipato. In tal modo verrà garantito il rispetto della misura dei fondi indicati in bilancio per la suddetta voce retributiva. Sulle somme dovute per sorte capitale dovrà essere corrisposta la maggior somma tra rivalutazione ed interessi in virtù del combinato disposto di cui all'art. 22, co. 36 L. n. 724/1994 e art. 16, co. 6 L 412/1991. Infatti va precisato che per i crediti di lavoro dei dipendenti pubblici, in caso di mora, deve essere aggiunto il maggiore importo, tra rivalutazione ed interessi legali, dal sorgere dei singoli crediti all'effettivo soddisfo, poiché la Corte Costituzionale con sentenza n. 459/2000, ha concluso che per i dipendenti degli enti pubblici opera legittimamente il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione avuto riguardo alle
“ragioni di contenimento della spesa pubblica” (v. sul punto anche Cass. 16284/2005 e 17071/2002).
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Tenuto conto della serialità del contenzioso nonché delle semplici questioni giuridiche e di fatto trattate, si ritiene equo applicare i valori tariffari minimi previsti per le cause di lavoro comprese nello scaglione da € 1101 ad € 5200, con distrazione in favore del procuratore della ricorrente dichiaratosi antistatario.
* * *
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: a) accerta e dichiara l'illegittimità dell'esclusione della sig.ra
[...]
, con qualifica di “Collaboratore Amministrativo cat. D”, dal Parte_1 riconoscimento del diritto al compenso per produttività collettiva per il periodo
9 intercorso dal gennaio 2018 al novembre 2018, nella misura riconosciuta per il citato periodo presso l'U.O. datrice presso l' appartenente Parte_2 all' Servizio Provveditorato;
Pt_3 b) per l'effetto, condanna l' al Controparte_1 pagamento del citato compenso sub a) alla cui determinazione dovrà provvedere, oltre la maggior somma tra rivalutazione ed interessi dal sorgere dei singoli crediti fino all'effettivo soddisfo ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 22, co. 36 L. n. 724/1994 e art. 16, co. 6 L 412/1991; c) condanna l' alla refusione Controparte_1 delle spese di lite in favore di parte ricorrente, spese liquidate nella complessiva somma di € 1314, oltre spese forfettarie al 15%, rimborso contributo unificato ed accessori di legge, con distrazione all'Avv. RAMPULLA FILIPPO procuratore antistatario.
Caltanissetta, 08/10/2025
IL GIUDICE Francesco Bongioanni
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. verbale ud. 12/12/2024
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