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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 18/06/2025, n. 1643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1643 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Genova, sezione civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
- Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel. est.
- Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
- Dott. Matteo Gatti Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 6.6.2025 sentita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto a R.G. 8643/2022 pendente tra
Parte_1
( c.f. ) C.F._1
Difensore: avv. Fabio Batini
Domicilio eletto: Genova via Isonzo 38/16 presso il difensore
E
CP_1
( c.f. C.F._2
Difensore: avv. Tiziana Tamagno
1 Domicilio eletto: Genova via Brera 2/12 presso il difensore avente ad oggetto separazione giudiziale
CONCLUSIONI:
parte ricorrente e resistente come all'udienza del 5.6.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 5.6.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni così come precisate all'udienza del 5.6.2025
Con il ricorso introduttivo allegava in estrema sintesi e Parte_1 per quanto di rilevanza: di avere contratto matrimonio in Marocco, in data 25.1.2007, con;
che, dopo il matrimonio, la coppia si è trasferita CP_1
a Genova dove sono nati i due figli: in data 11.11.2008 e in Per_1 Per_2 data 27.8.2013; su tali premesse chiedeva la pronuncia di separazione e la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e dei connessi aspetti economici.
si costituiva mediante comparsa con la quale si associava alla CP_1 domanda di separazione ma concludeva in modo parzialmente difforme per gli aspetti di natura economica.
Esaurita la fase presidenziale, dovendo proseguire l'attività istruttoria, il ricorrente chiedeva emettersi sentenza parziale di stato e quindi le parti, su invito del giudice istruttore, precisavano le conclusioni all'udienza del 5.6.2025.
Come noto, l'art. 709 bis cpc ( l'art. 473 bis.22 comma quarto cpc ) consente al Tribunale di emettere sentenza non definitiva sullo stato delle persone quando il processo debba proseguire per la definizione delle ulteriori domande. Nel caso di specie, la causa non è matura per la decisione essendo in corso consulenza tecnica prodromica alle decisioni in punto di collocamento e frequentazioni e, di conseguenza, alle decisioni relative alle contribuzioni relative al mantenimento dei figli.
Sebbene contratto all'estero tra cittadini non appartenenti all'unione europea,
2 sussiste nel caso specifico la giurisdizione italiana attesa la residenza abituale dei coniugi in territorio italiano, giusta la previsione dell'art. 3 reg. CE n. 1111/2019 che, a partire dall'1.8.2022, ha sostituito, senza sostanziali innovazioni nella materia matrimoniale, il reg. CE n. 2201/2003 sul quale si è formata la consolidata giurisprudenza di merito ( cfr. ex multis Trib. Foggia n. 358/2023; Trib. Monza n. 3001/2018; Trib. Parma n. 7/2017 ) attributiva, in casi identici, della giurisdizione del giudice italiano. E' appena il caso di precisare che detti regolamenti sono applicabili anche quando i coniugi siano cittadini di stati terzi ( cfr. CGUE 29.11.2007 sentenza C-68/07 ).
Alla domanda di separazione si applica il diritto italiano luogo di residenza abituale dei coniugi al momento della presentazione della domanda di separazione ( art. 5 Reg. EU 1259/2010 ).
La eventuale mancata trascrizione del matrimonio nei registri di stato civile dello stato italiano non osta alla adozione di pronunce di separazione o divorzio, fermo il fatto che l' annotazione della separazione nei registri dello stato civile italiano sarà possibile solo in ipotesi di e previa trascrizione del matrimonio, come da consolidato orientamento giurisprudenziale ( cfr. Cass.
Civ. SS UU n. 5292/1985; Trib. Foggia n. 358/2022; Trib. Ancona n. 39/2022; Trib. Pisa n. 336/2020; Trib. Parma n. 7/2017 ): ai sensi dell'art. 28 n. 218/1995, infatti, il matrimonio considerato valido dalla legge del luogo di celebrazione è valido anche per l'ordinamento italiano senza la previsione di alcuna ulteriore condizione;
la trascrizione, pertanto, ha esclusivamente rilevanza ai fini della pubblicità ma non ha alcun carattere costitutivo. Nel caso specifico non vi è dubbio che, alla luce della documentazione prodotta dalla ricorrente, il matrimonio contratto tra le parti fosse valido per la legge albanese con conseguente validità anche per l'ordinamento italiano.
Sotto il profilo sostanziale si osserva come il tentativo di conciliazione abbia dato esito negativo, che di fatto i coniugi già più non coabitano da anni, e che tra gli stessi sussiste una forte conflittualità le cui conseguenze, peraltro, si sono riverberate sul rapporto di entrambi con i figli;
deve quindi prendersi atto che, quanto meno allo stato, la prosecuzione della convivenza risulta non più tollerabile ciò che, giusta la previsione dell'art. 151 c.c., rende fondata la domanda di separazione.
Spese al definitivo
PQM
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale non definitivamente pronunciando,
DICHIARA la separazione personale tra e Parte_1 CP_1 legati da matrimonio celebrato in Marocco il 25.1.2007 autorizzandoli a vivere separati.
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza
3 all'ufficio di Stato Civile del Comune di Genova per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge ( previa trascrizione del matrimonio laddove non ancora effettuata )
DISPONE rimettersi la causa sul ruolo come da separata ordinanza
SPESE al definitivo.
Così deciso in Genova nella sopra richiamata camera di consiglio del 16.5.2025
Il Presidente rel. est.
Dott. Giovanni Maddaleni
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