Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 13/03/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1815/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dott. Niccolo' Bencini GIUDICE
Dott. Veronica Zanin GIUDICE REL. ED EST. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. n. 1815/2024 promossa da:
, nato a [...] in data [...], c.f. Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Novara, via Sottile n. 18, presso lo studio dell'avv. DE GIORGI RAFFAELLA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e
, nata a [...] in data [...], c.f. Controparte_1
, residente in [...], elettivamente domiciliata in C.F._2
Maggiora, via Fornaci n. 7, presso lo studio dell'avv. ROMEO ALESSANDRO, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO -
avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“che l'Ill.mo Tribunale di Novara, Voglia disporre la comparizione delle parti avanti a sé affinchè venga dichiarata la separazione personale degli stessi, alle seguenti condizioni:
A) autorizzazione ai coniugi a vivere separati con l'obbligo al reciproco rispetto e impegno a mantenere un contegno di serena comunicazione genitoriale al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio minore con ciascuno di essi;
Per_1
B) la casa di domicilio coniugale, di comproprietà di entrambi i coniugi, gravato da mutuo, resterà nella disponibilità della signora che ivi vivrà unitamente al figlio minore , finchè la CP_1 Per_1 stessa non verrà venduta;
1
le spese straordinarie dell'immobile, saranno a carico dei ricorrenti nella misura del 50% finchè l'immobile non verrà venduto;
D) il conto corrente comune sul quale confluisce unicamente il mutuo afferente l'immobile, verrà mantenuto con un attivo di euro 2.000,00 e su di esso continueranno a confluire le rate del mutuo che i coniugi provvederanno a corrispondere nella misura del 50% ciascuno sino all'estinzione;
E) il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato presso Per_1 la madre, ove manterrà la propria residenza;
F) i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo, concordandole previamente, le decisioni relative all'istruzione, all'educazione e alle scelte delle attività sportive ed extrascolastiche che dovranno essere individuate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
G) pur in presenza dell'affidamento congiunto, al solo fine di meglio disciplinare i rapporti tra i coniugi e tra il padre e il figlio, il signor avrà la facoltà di vedere e tenere il figlio Parte_1
con sé, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici, con le seguenti Per_1 modalità: - a weekend alternati intesi dal venerdì dall'uscita di scuola sino alla domenica sera alle ore 18.30 quando lo riaccompagnerà presso il domicilio della madre;
quanto precede, con possibilità di pernotto anche la domenica sera e riaccompagno a scuola il lunedì mattina in caso di differenti accordi;
- dall'uscita di scuola di tutti i mercoledì alle ore 8 del giovedì allorquando il minore verrà riaccompagnato a scuola;
- il padre potrà tenere con sé il minore una settimana durante le vacanze natalizie dal mattino del 24 alle 18.30 del 30 dicembre e, l'anno dopo, dalle 18.30 del 30 dicembre alle ore 18.30 del 6 gennaio;
in ogni caso però, a prescindere dalla settimana di competenza di uno o dell'altro genitore, il minore trascorrerà il giorno di Natale con un genitore e il 26/12 con l'altro genitore ad anni alterni e il giorno di Capodanno con un genitore e il 06/01 con l'altro genitore e così via in alternanza di anno in anno;
- il giorno di Pasqua il figlio lo trascorrerà con un genitore e il giorno di Pasquetta con l'altro genitore e così via in alternanza di anno in anno;
- tutto quanto precede, fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori;
- il minore trascorrerà un periodo feriale estivo di 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore, periodo da concordarsi tra i coniugi e da comunicarsi entro la fine del mese di aprile di ogni anno;
H) il padre corrisponderà, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore , la somma Per_1 mensile di euro 300,00 (trecento/00), importo annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, che dovrà essere corrisposta a mezzo di bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente avente codice Iban: [...], acceso presso la Banca Intesa San
Paolo, agenzia di Alzo di Pella, intestato a;
Controparte_1
I) Il signor corrisponderà, il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo di Parte_1
Torino 15/03/2016, delle spese mediche non rimborsabili dal SSNN e scolastiche straordinarie, oltre alle spese per eventuali attività sportive e/o extrascolastiche da concordarsi previamente tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, da dividersi anch'esse tra i coniugi al 50%, con preventiva comunicazione di elenco scritto dettagliato, da scambiarsi tra i genitori anche via mail, spese tutte che si renderanno necessarie per il minore, previo accordo tra i genitori e dietro esibizione di idonea documentazione comprovante: a tal fine la signora si impegna a far pervenire, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese al Controparte_1 signor l'elenco dettagliato della spesa mensile da rimborsarsi;
tutte le voci di spesa che Pt_1
2 verranno inserite ai fini della dichiarazione dei redditi, verranno portate in detrazione nella misura del 50% da entrambi i genitori;
J) il signor continuerà a corrispondere l'importo mensile di euro 91,00 Parte_1
(novantuno/00) relativamente alla polizza nr. 03001678452 denominata "Mediolanum Capital New" dal medesimo stipulata, a favore del figlio , in data 05/05/2016 con scadenza 05/05/2029; Per_1
K) i beni mobili e gli arredi contenuti nella casa coniugale rimarranno a disposizione della signora e del figlio;
il signor provvederà entro il 31/03/2024 al recupero dei seguenti oggetti CP_1 Pt_1 personali: decespugliatore, incudine con relativo cavalletto di sostegno;
L) l'autovettura Ford Fiesta targata FT 894 XF, intestata al signor , rimane Parte_1 assegnata al medesimo;
M) l'autovettura VW T-cross targata GL003CH, intestata alla signora , rimane Controparte_1 assegnata alla medesima;
N) i genitori indicheranno il figlio a carico del 50% nelle dichiarazioni dei redditi;
O) ai fini dell'assegno unico e universale la divisione della quota dovrà essere al 50% tra i coniugi;
P) i coniugi si danno reciproco ed anticipato assenso alla concessione dei documenti validi per l'espatrio con l'iscrizione del figlio minore;
Persona_2
Q) ad eccezione di quanto previsto dalle condizioni sopra elencate i coniugi dichiarano di aver regolato e definito ogni questione economica e patrimoniale e che ogni altro loro rapporto patrimoniale risulta già definito prima del deposito del presente ricorso, quindi, di non avere nulla da pretendere reciprocamente per qualunque ragione o titolo nella presente sede;
R) le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti;
S) i coniugi dichiarano di rinunciare espressamente all'impugnazione del presente ricorso;
T) i coniugi dichiarano, altresì, di essere stati informati della facoltà di aderire alla mediazione familiare.”;
Per il P.M.:
“conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
BORGOMANERO, in data 19 settembre 2009, con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 27, parte II, serie A, anno 2009.
Dall'unione matrimoniale è nato il figlio minorenne (Borgomanero, 14/12/2011). Per_1
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al
Giudice relatore, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi.
Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole.
Come richiesto dalle parti, le spese di lite andranno interamente compensate.
La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi ato a NOVARA (NO) in Parte_1 data 09/12/1977 e ata a BORGOMANERO (NO) in data 02/06/1976; Controparte_1
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del
2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
21/2/2025
IL PRESIDENTE
Dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST.
Dott.ssa Veronica Zanin
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