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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 18/09/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Alessandra Dominici, all'udienza del 18.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 838 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2020 e vertente
TRA
Parte_1
(P.IVA. ), con sede legale in Fiumicino (RM), Via Alberto
[...] P.IVA_1
Nassetti, Palazzina NHQ, in persona della Dr.ssa in qualità di Direttore Parte_2
“Human Resources, Property & Facility Management” di Controparte_1
in Amministrazione Straordinaria, in virtù dei poteri conferiti in data 30 novembre 2020 con atto del Notaio di Roma, Rep. 62321 e Racc. 32194, rappresentata e difesa, per delega Persona_1
in calce al presente atto, dagli avv.ti Maurizio Marazza, Marco Marazza e Domenico De Feo, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via delle Tre Madonne n. 8
INPS SEDE DI ROMA - VIA CIRO IL GRANDE (C.F. ) rappresentato e P.IVA_2
difeso dall' Avv. Cinzia Eutizi, in forza di procura generali alle liti per atto notaio
[...]
di Roma, in repertorio al n. 80974/21569 del 21/07/2015 ed domiciliato – ai Per_2 CP_2
1 fini del presente giudizio - in Roma, presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale INPS di
Roma, via Cesare Beccaria, 29.
OPPONENTI
, nata a [...] il [...], C.F.: , residente in CP_3 C.F._1
PO (RM) alla Via Palermo n. 21, CAP 00055, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea
Mario Martucci, ,e presso lo Studio del medesimo elettivamente domiciliato, in Santa
MariaCapuaVetere (CE), alla Via Caduti di Nassiriya, Victoria Park, Scala B, indirizzo di posta elettronicacertificata: Email_1
OPPOSTA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso 38 del D. Lgs. 198 del 2006, depositato in data5 luglio 2019 , la ricorrente, premesso di essere dipendente di dal 1.3.2010 e di aver beneficiato di Controparte_1
un periodo di congedo per maternità (dal 1.10.2012 al 3.02.2014), ha dedotto di aver percepito una indennità di maternità di ammontare inferiore a quella previsto dalla normativa vigente, non avendo i resistenti computato per intero la voce retributiva c.d. “indennità di volo”.
Sostenendo la natura discriminatoria dei criteri di liquidazione adottati da INPS e datore di lavoro per la liquidazione della suddetta indennità, ha chiesto al Tribunale di:
“- accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 25,36 e 38 d.lgs. 198 del 2006, il realizzato comportamento discriminatorio posto in essere dei resistenti, ognuno per le proprie responsabilità, ai danni della lavoratrice;
- per l'effetto, accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere l'integrazione economica di quanto avrebbe dovuto percepire a titolo di indennità di maternità;
- per l'effetto, condannare i resistenti, ognuno per le proprie responsabilità, al pagamento in suo favore della somma complessiva di euro 12.690,00 , oltre interessi legali e spese di lite”.
2 in amministrazione straordinaria si è costituita e ha eccepito l'incompetenza Controparte_4
territoriale di questo Tribunale, la propria carenza di legittimazione passiva, la prescrizione dei crediti vantati, l'incompetenza funzionale del giudice del lavoro e chiesto, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato.
L'INPS si costituiva in giudizio, eccependo l'incompetenza del Tribunale di Civitavecchia, la decadenza sostanziale ex art. 47 d.p.r. 639 del 1970 e la prescrizione ex art. 6 l. n. 138 del 1943
e, comunque, rilevando l'insussistenza della denunciata condotta discriminatoria.
Con decreto del 29.5.2020 l'intestato tribunale ha :
-dichiarato l'improcedibilità della domanda di rimozione degli effetti della discriminazione avanzata nei confronti di TE
;
[...]
- dichiarato la natura discriminatoria del comportamento posto in essere dalla
[...]
nell'effettuare le TE
anticipazioni e dall'INPS nell'effettuare i pagamenti dell'indennità di maternità a favore della ricorrente;
- condannato l'INPS alla rimozione degli effetti della discriminazione con il pagamento in favore dalla ricorrente della somma di € 4.581,5, oltre interessi legali computati secondo i criteri indicati in motivazione;
- compensato le spese di lite tra le parti.
Con ricorso depositato il giorno 11.6.2020 ha proposto opposizione al CP_4 Pt_3
suddetto decreto chiedendone la riforma con conseguente rigetto delle domande di cui al ricorso introduttivo della sig.ra CP_3
A sostegno della domanda l'opponente ha riproposto l'eccezione di prescrizione e di decadenza in relazione alla natura previdenziale della causa, ha eccepito nuovamente il proprio difetto di legittimazione passiva quale mero adiectus solutionis causa, dell'INPS la carenza del requisito dell'attualità necessario per l'applicazione delle tutele antidiscriminatorie, l'incompetenza
3 funzionale del giudice adito, l'assenza della natura discriminatoria della condotta contestata,
poiché la quantificazione dell'indennità non è stata effettuata a causa dello stato di maternità, la legittimità della quantificazione dell'indennità di maternità alla luce di un'interpretazione sistematica delle norme in materia.
Si è costituito l'INPS chiedendo la riforma del decreto opposto e il rigetto della domanda della eccependo l'intervenuta prescrizione e la decadenza dell'azione avente natura CP_3
previdenziale e la correttezza del criterio di calcolo adottato con riferimento alla normativa vigente.
Parte opposta si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto inammissibile per genericità dei motivi indicati e infondata, per le ragioni già indicate nella prima fase del giudizio.
All'esito di un'istruttoria di natura documentale e dopo una serie di rinvii dovuti al mutamento del giudice titolare della causa, all'udienza del 18.9.2025 il giudice ha deciso la causa come da dispositivo.
Va, preliminarmente, rilevato che risulta infondata l'eccezione di incompetenza territoriale. Ed,
infatti, come correttamente rilevato nel decreto opposto, l'azione promossa dalla lavoratrice va inquadrata tra quelle di cui all'art. 38 d.lgs. 198 del 2006 e, dunque, deve essere individuato quale giudice competente il “tribunale in funzione di giudice del lavoro del luogo ove è avvenuto il comportamento denunziato”. Poiché, nel caso di specie, il comportamento censurato dalla lavoratrice consta nel pagamento da parte del datore di lavoro (quale adiectus solutionis causa di
INPS) dell'indennità di maternità, determinata in termini discriminatori, il luogo in cui è
avvenuto il comportamento denunciato come discriminatorio coincide con il luogo dove ha sede l'ufficio del personale che ha elaborato le buste paga e disposto i pagamenti. Ebbene, in mancanza di deduzioni contrarie, è possibile presumere che tale ufficio sia ubicato in Fiumicino
(ovvero presso la sede di lavoro della ricorrente, indicata nelle buste paga in atti) e, quindi,
all'interno del circondario del Tribunale di Civitavecchia.
4 Non è suscettibile di accoglimento neppure la doglianza avanzata da Controparte_6
a sostenere la propria carenza di legittimazione passiva, rivestendo il datore di lavoro la
[...]
mera qualità di adiectus solutionis causa, mentre il debitore della prestazione è soltanto l'INPS.
Tali considerazioni, a ben vedere, risultano pertinenti soltanto con riferimento alla domanda di pagamento dell'indennità di maternità ma non possono valere ad escludere la legittimazione passiva in capo a parte datoriale a fronte della richiesta di accertamento della condotta discriminatoria, asseritamente discendente dalla azione congiunta del datore di lavoro e dell'INPS.
Parimenti infondato, per le medesime ragioni già esposte nel decreto opposto, è il motivo di opposizione attraverso il quale AS, insiste per l'incompetenza funzionale del Controparte_6
giudice del lavoro. Invero, vale ribadire il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “Nel riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello del
fallimento il discrimine va individuato nelle rispettive speciali prerogative, spettando al primo
quale giudice del rapporto, le controversie riguardanti lo "status" del lavoratore, in riferimento
ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, della sua qualificazione e
qualità, volte ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di
annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro;
al fine di garantire la
parità tra i creditori, rientrano, viceversa, nella cognizione del giudice del fallimento, le
controversie relative all'accertamento ed alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal
rapporto di lavoro in funzione della partecipazione al concorso e con effetti esclusivamente
endoconcorsuali, ovvero destinate comunque ad incidere nella procedura concorsuale”
(Cassazione civile sez. lav., 30/03/2018, n.7990; per l'applicazione dei medesimi criteri anche in
caso di sottoposizione alla procedura di amministrazione straordinaria v. Cass. civ., sez. lav. ,
20/08/2013 n. 19271 ove si afferma “Questa Corte Suprema ha ripetutamente statuito - con
orientamento cui va data continuità - che non solo in caso di sottoposizione della società datrice
di lavoro a liquidazione coatta amministrativa, ma anche in quello di suo assoggettamento ad
5 amministrazione straordinaria, deve distinguersi tra le domande del lavoratore che mirano a
pronunce di mero accertamento oppure costitutive (ad es., domanda di annullamento del
licenziamento e reintegrazione nel posto di lavoro) e domande di condanna al pagamento di
somme di denaro (anche se accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi
funzione strumentale). Per le prime va riconosciuta, così come avviene in caso di fallimento, la
perdurante competenza del giudice del lavoro, mentre per le seconde opera (diversamente dal
caso del fallimento, in cui si rinviene l'attrazione del foro fallimentare) la regola della
improponibilità o improseguibilità della domanda, per difetto temporaneo di giurisdizione per
tutta la durata della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo davanti ai
competenti organi della procedura di liquidazione coatta amministrativa o dell'amministrazione
straordinaria, ferma restando l'assoggettabilità del provvedimento attinente allo stato passivo
ad opposizione od impugnazione davanti al Tribunale fallimentare ai sensi dell'art. 209 l.f.”).
Applicando tali principi al caso di specie, ritiene il Giudice che la richiesta di accertamento della discriminazione non possa essere considerata una azione meramente strumentale all'insorgenza di un diritto di credito, ben potendo essere volta, soltanto, a richiedere al Tribunale di emanare un ordine di cessazione del comportamento discriminatorio. Invero, l'accertamento della discriminazione risponde ad un interesse anche non patrimoniale del lavoratore e resta, pertanto,
estraneo alle finalità di tutela della par condicio creditorum, fondamento della competenza del
Tribunale fallimentare.
A ben vedere, devono essere tenute distinte l'azione di mero accertamento del comportamento discriminatorio dalle azioni – diverse anche se connesse – volte a richiedere il risarcimento dei danni oppure la rimozione degli effetti che la discriminazione stessa ha cagionato sul patrimonio del lavoratore.
Appare, allora, corretto ritenere che sussista la competenza funzionale del Giudice del lavoro con riferimento all'accertamento del comportamento discriminatorio datoriale nonché all'emissione dell'eventuale ordine di cessazione dello stesso, mentre rientrano nella cognizione del giudice
6 fallimentare e sono improcedibili per tutta la durata della fase di accertamento dello stato passivo le domande volte ad ottenere la condanna del datore di lavoro al pagamento di somme a titolo risarcitorio o a titolo di rimozione degli effetti della discriminazione.
Tanto acclarato, passando all'esame nel merito della questione controversa, osserva il Giudice
che tra le molteplici questioni sollevate dalle parti, occorre prendere le mosse dall'esame dell'eccezione di prescrizione ex art. 6 l. n. 138 del 1943, sollevata da AS. e Controparte_6
da INPS, alla luce del recente orientamento assunto dalla S.C. in materia.
Ed, infatti, proprio con riferimento ad una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio (assistente di volo che domandava, nell'ambito di un procedimento instaurato ex art. 38
d.lgs. 198 del 2006, l'accertamento della natura discriminatoria dei criteri utilizzati da INPS per la liquidazione dell'indennità di maternità), la Corte di Cassazione ha affermato che, pur nella difformità della causa petendi, il petitum di una azione di tal fatta coincide con quello dell'azione previdenziale volta a conseguire l'indennità di maternità: seppure “Il fatto generatore
della pretesa azionata in giudizio è identificato dalla lavoratrice nella "discriminazione di
genere", per l'effetto, oggettivo, che la liquidazione dell'indennità di maternità, in base ai criteri
seguiti dall'ente previdenziale, ha prodotto nella sua sfera giuridica, di donna lavoratrice, cui è
stato attribuito, durante il periodo di gravidanza obbligatorio, un trattamento economico
deteriore”, tuttavia “il petitum domandato, per rimuovere la situazione di svantaggio, e
riconosciuto dai giudici di merito, è stato individuato nella differenza economica, tra quanto
erogato a titolo di indennità di maternità dall'ente previdenziale in base a determinate modalità
di calcolo, e quanto ritenuto dovuto, in base alla disciplina di legge, secondo diversi criteri di
computo” (Cassazione civile sez. lav., 20/09/2021, n.25400).
Da tale coincidenza del bene della vita rivendicato discende, ad avviso della S.C., la conseguenza che “la domanda, sia pure fondata sulla discriminazione, resta comunque diretta
ad ottenere l'indennità di malattia nella misura di legge, ragion per cui non può che soggiacere
alle medesime regole che valgono per l'azione di adempimento di detta prestazione
7 previdenziale”, e quindi, nel caso di specie, al termine di prescrizione ex art. 6 l. n. 138 del
1943.
Aggiunge la S.C. che “Non deve suggestionare il fatto che, per lo specifico fattore di protezione
rappresentato dalla condizione di gravidanza, si è in presenza di una discriminazione diretta,
basata sul sesso, in relazione alla quale non viene in rilievo il tertium comparationis (per
l'evidente ragione che solo le donne sono in grado di rimanere incinte: v. CGUE, C-177/88,
Dekker del 14 Novembre 1989 e CGUE, C-179/88 Hoejesteret dell'8 novembre 1990).
La tenuta del principio va infatti valutata comparando la posizione di chi rivendica
l'adempimento di trattamenti previdenziali analoghi, seppure con contenuto e funzione
parzialmente diversi, ma sottoposti ad altrettanti e precisi regimi prescrizionali e decadenziali
(v., per esempio, l'indennità di malattia). Diversamente ragionando, risulterebbe alterata
proprio la finalità della tutela contro la discriminazione, finalità che è quella di garantire al
soggetto del gruppo sfavorito lo stesso trattamento riservato alle persone della categoria
privilegiata, non certo di attribuirgli vantaggi che produrrebbero, a ben vedere, uno squilibrio
al contrario”.
Alla luce di tali chiari principi di diritto, affermati dalla Corte di Cassazione in relazione a fattispecie analoga, ritiene questo Tribunale di dover rivedere il proprio precedente orientamento
– secondo cui la difformità della causa petendi (presenza di una condotta discriminatoria) ed anche del petitum (accertamento della discriminazione e rimozione dei relativi effetti)
impedivano di dare applicazione alle regole previste positivamente con riferimento alla sole azioni di adempimento di prestazioni previdenziali .
In ossequio alla funzione nomofilattica della Suprema Corte, che, seppur non a Sezioni Unite, è
intervenuta sulla materia a seguito dei contrasti giurisprudenziali emersi nei gradi di merito sulla questione, occorre, infatti, tener conto delle preminenti esigenze di certezza del diritto e di tutela della stabilità delle situazioni giuridiche, adeguandosi all'interpretazione del quadro normativo espressa nella menzionata pronuncia.
8 Pertanto, applicando i principi appena esposti al caso di specie, deve essere rilevato che non sussiste contestazione tra le parti in ordine alla circostanza che la lavoratrice, come indicato nel decreto opposto, abbia goduto del congedo per maternità dal 1.10.2012 al 3.02.2014.
Parte ricorrente ha depositato in atti una lettera di messa in mora tramite PEC ricevuta da parte resistente solo il 13.2.2019 , ovvero quanto il termine annuale di prescrizione del credito vantato era ormai inutilmente decorso ( cfr. allegati ricorso prima fase RG 1245 2019 ).
Deve pertanto esser accolta l'eccezione di prescrizione con riferimento all'intero periodo oggetto di causa e in riforma del decreto opposto, deve essere rigettata la domanda proposta dalla sig.ra
CP_3
Tale statuizione assume carattere assorbente rispetto a tutte le ulteriori questioni sollevate dalle parti e determina, a ben vedere, pure il difetto di interesse della parte ricorrente ad una pronuncia di mero accertamento della discriminazione, poiché la stessa, pacificamente, non è attualmente in essere (sicché non deve esserne ordinata la cessazione), non vi sono elementi tali da far ritenere che si verificherà nuovamente in un prossimo futuro, né è stata dedotta l'esistenza di pregiudizi ulteriori rispetto alla ridotta percezione dell'indennità di maternità, tali da richiedere l'intervento giudiziale per la rimozione.
La sussistenza di diversi indirizzi giurisprudenziali in merito alla questione della prescrizione,
dirimente ai fini del decidere, giustifica ai sensi dell'art. 92 c.p.c., l'integrale compensazione delle spese con riferimento ad entrambe le fasi del giudizio
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, in riforma del decreto opposto, così provvede
RIGETTA la domanda di accertamento del comportamento discriminatorio proposta da
Parte_4
il decreto emesso il 29.5.2020 nel procedimento RG 1245/2019
[...]
9 SPESE compensate
Civitavecchia li 18.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Dominici
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