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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 03/11/2025, n. 1565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1565 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1052/2025
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa AR OL Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa AR GR ER Consigliere rel. – est. ha pronunciato il seguente
ORDINANZA nel procedimento in epigrafe
TRA
, con il patrocinio dell'avv. LOVERRO ANNA MARIA Parte_1 Appellante contro
e Controparte_1 Controparte_2
Reclamati contumaci
PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO
Interventore necessario
Oggetto: reclamo ex art. 283, co. 8 D. Lgs. 14/2019 avverso il decreto in proc. nr. 4/2024 emesso dal
Tribunale di Bari, di diniego di accesso alla procedura di esdebitazione.
CONCLUSIONI
Con distinto atto il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del reclamo.
All'udienza collegiale del 21 ottobre 2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni delle parti private rassegnate in modalità cartolare.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il reclamo in scrutinio è proposto contro il decreto con cui il Tribunale di Bari ha respinto la richiesta di accesso alla procedura di esdebitazione domandata dalla odierna reclamante. pagina 1 di 6 La reclamante ha mosso le seguenti censure alla decisione invocandone l'annullamento con conseguente positivo apprezzamento dell'istanza, rinvio al Tribunale per gli adempimenti conseguenziali e vittoria di spese.
Eccone i motivi.
1.1 Con il primo motivo di reclamo (rubricato 'DELLA MERITEVOLEZZA DELLA SORANNO
NG E SUGLI EFFETTI DELLA MANCATA VALUTAZIONE DEL MERITO
CREDITIZIO'), la reclamante cerca di confutare la valutazione di immeritevolezza espressa dal
Tribunale secondo cui “la errata o colposa valutazione del merito creditizio del debitore se, da un lato, rende il finanziatore corresponsabile del sovraindebitamento, dall'altro non può di per sé sola considerarsi tale da elidere la colpa grave del debitore, specie allorquando alla negligenza de mutuante si accompagnino il silenzio, l'opacità informativa o la imprudenza del debitore” (cfr. ricorso che mutua le valutazioni del decreto reclamato).
1.2 Spiega in proposito che i debiti della Sig.ra non sono stati contratti dalla stessa Parte_1 personalmente (ad eccezione del mutuo contratto per l'acquisto della prima casa, oggetto di procedura esecutiva immobiliare e addirittura aggiudicato all'asta da terzo soggetto) dal momento che ella era garante del marito, unico soggetto percettore di reddito familiare. Ella infatti, con livello minimo di scolarizzazione si occupava della cura della famiglia mentre il coniuge provvedeva al sostentamento del nucleo familiare in quanto titolare di una ditta individuale “Angy ricamificio” di NT GI, aperta nel 1989 e chiusa in data 31.12.2000 con cancellazione dal Registro delle Imprese in data 08.01.2009.
Di conseguenza, a parere della reclamante, appare erronea la valutazione del Tribunale secondo cui la con “…silenzio, opacità informativa o imprudenza…” avrebbe concorso colposamente Pt_1
a costituire la debitoria, dal momento che in mancanza della sua fideiussione il marito non avrebbe potuto proseguire l'attività aziendale e sostenere la neo costituita famiglia. Non appare corretto, pertanto, ravvisare o il dolo o la colpa grave nell'assunzione delle obbligazioni, dolo o colpa preclusive alla domandata esdebitazione visto che le aziende creditisie avrebbero esse stesse potuto valutare il merito trattandosi di professionisti, a differenza della reclamante, casalinga con basso grado di scolarizzazione. A tal fine richiama (ma non allega) una sentenza di questa Corte che si sofferma sulla “…mancata valutazione del merito creditizio da parte della Banca creditrice” affermando che “quando viene richiesto un prestito, l'Istituto di credito effettua i dovuti controlli pagina 2 di 6 per comprendere in ordine alla capacità di restituzione da parte del richiedente alla scadenza, valutando, a tal fine, lo storico dei finanziamenti concessi, il reddito disponibile, il possedimento di mobili/immobili, la situazione economica al tempo della richiesta, la situazione lavorativa e tutte le altre informazioni utili per comprendere il potenziale ritorno dell'investimento”.
Ad avviso della ricorrente, quindi, gli istituti di credito non avrebbero adeguatamente valutato, omettendo di assolvere ad un loro preciso obbligo, il merito creditizio prendendo informazioni più precise sulla reclamante.
Circa, inoltre, le ulteriori ragioni a supporto della sostenuta meritevolezza, la reclamante significa che:
a) l'attività del marito della Sig.ra era proficua e redditizia e, pertanto, ella non Parte_1 poteva “…immaginare che a distanza di qualche anno i prodotti di manifattura cinese, avrebbero ucciso le piccole aziende italiane non capaci più di sostenere i costi della produzione”;
b) vi sono ulteriori fattori esterni, non imputabili alla debitrice, quali la “…a diagnosi nei confronti dell'unica sorella della odierna istante;
diagnosi che comportava degli effetti anche sul livello cognitivo della stessa, necessitanti non solo di visite specialistiche e di cure, ma anche e soprattutto di terapie di cui i genitori della (contadino il padre e casalinga la mamma) Pt_1 seppure all'epoca non anziani come ora, non potevano occuparsi vuoi anche per retaggi culturali collegati all'accettazione della diversità. A questo deve aggiungersi che la Sig.ra in data 01.10.1994 partoriva l'unica figlia a cui necessariamente doveva pure Parte_1 dedicarsi!” (cfr. testualmente dal reclamo).
c) Inoltre, parafrasando la relazione del gestore nominato, chiarisce che “…il vaglio sulla corretta valutazione del merito creditizio non potrà essere utilizzato per condurre ad automatici ed aprioristici giudizi di meritevolezza, potendo, al più, concorrere alla compiuta ricostruzione, case by case, della complessiva vicenda umana ed economica sottesa….la Sig.ra Pt_1
– come detto - non era titolare di reddito da lavoro dipendente, né tampoco proprietaria
[...] di beni mobili registrati e/o immobili e tanto doveva risultare sufficiente a fare le giuste valutazione agli Istituti di Credito finanziatori. Posto che la fideiussione è una garanzia personale, e come tale, rafforza la posizione creditoria nella misura in cui estende la garanzia patrimoniale del garantito ai beni, presenti e futuri, del garante, in ossequio a quanto disposto pagina 3 di 6 dal V comma dell'art. 283 CCII, si può affermare che i soggetti finanziatori non hanno tenuto conto del merito creditizio della ricorrente, la quale, per le proprie condizioni economiche, non poteva fornire alla banca alcuna garanzia aggiuntiva personale in relazione alla linea di credito concessa alla ditta individuale del coniuge sig. NT. Pertanto, poichè la meritevolezza del proponente deve essere esclusa soltanto laddove abbia procurato il proprio sovraindebitamento con un contegno particolarmente biasimevole o finanche riprovevole, connotato da colpa grave, malafede o persino frode, alla luce di quanto sopra non si ravvisa alcun elemento che possa configurare una colpa grave della ricorrente” (cfr. reclamo cit.).
1.3 Con il secondo motivo di reclamo (rubricato 'sulla mancata allegazione di prove circa: •
l'impegno da parte della signora per il rinvenimento di un'occupazione lavorativa che Pt_1 consentisse di contribuire al soddisfacimento dei debiti assunti • il non aver trovato alcuna prospettiva concreta di impiego'), censura il provvedimento impugnato nella parte in cui respinge l'istanza per non avere la ricorrente provato e neppure allegato di essersi adoperata per reperire una occupazione lavorativa che le consentisse di contribuire al soddisfacimento dei debiti assunti.
2. Con decreto presidenziale in data 03/07/2025, ex artt. 127 e 127 ter c.p.c., era fissata l'udienza del giorno 16/09/2025 in modalità cartolare, era nominato il consigliere relatore, era posto a carico del reclamante l'onere di notificare il ricorso ed il decreto alle parti interessate entro il termine del giorno
030/07/2025, erano assegnati le parti reclamate il termine di 10 giorni prima dell'udienza per la costituzione nel procedimento e a tutte le parti il termine perentorio delle ore 09:00 del giorno d'udienza per il deposito di note scritte.
3. Con provvedimento in data 16/09/2024, la reclamante era invitata a depositare la prova della notifica ai contraddittori non costituitisi e, rinviata la causa all'udienza del 21.10.2025, all'esito di udienza in pari data sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte, preso atto che la reclamante aveva depositato telematicamente note scritte, si riservava.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nessuno dei reclamati si è costituito e ne va dichiarata la contumacia.
4. La Corte d'Appello non è competente a decidere sul reclamo proposto.
Non sfugge al Collegio che, con precedenti pronunce, era stato dato ingresso al rimedio in scrutinio dinanzi a questo plesso giudiziario, tuttavia, la lettura sistematica degli artt. 283, co. 8 e 124 C.C.I.I., pagina 4 di 6 come novellati con D. Lgs. 136/2024, non consente di ritenere proponibile il reclamo dinanzi alla Corte di Appello.
Ed infatti, in forza del rinvio operato dall'attuale art. 283, co. 8 C.C.I.I. all'art. 124 C.C.I.I. (entrambi novellati dal D. Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, come detto), il reclamo alla Corte di Appello è proponibile solo se il provvedimento da reclamare è stato emesso dal Tribunale in composizione collegiale.
Se, invece, come nella specie, il provvedimento è stato emesso dal Giudice delegato, il reclamo va proposto al Tribunale in composizione collegiale.
Tale lettura è confortata dal fatto che il previgente art. 283, co. 8, C.C.I.I. prevedeva l'opponibilità del decreto sulla domanda di esdebitazione dinanzi al Tribunale che, investitone, poteva confermarlo o revocarlo con provvedimento soggetto a reclamo ex art. 50 C.C.I.I. (arg. ex art. 283, co. 8 cit. previgente), vale a dire dinanzi alla Corte di Appello.
Scomparsa la precedente disciplina, l'attuale rinvio tra il richiamato 283, co. 8 e il 124, come novellati, non lascia spazio all'impugnazione del decreto del giudice delegato dinanzi alla Corte di Appello.
5. Circa il contenuto della decisione da adottare, nella giurisprudenza di legittimità si fronteggiano due orientamenti contrapposti.
Secondo il primo orientamento, l'erronea individuazione del plesso giudiziario competente a scrutinare il reclamo non consente il 'salvataggio' dell'impugnazione non potendo operare il principio secondo cui la tempestiva proposizione del gravame a un giudice incompetente impedisce la decadenza della impugnazione, determinando la cd. "traslatio iudicii", dal momento che detto principio non trova applicazione in caso di incompetenza per grado, e, di conseguenza, non opera nella ipotesi di proposizione al tribunale, anziché alla corte d'appello, o viceversa. A tale orientamento conseguirebbe la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione che quindi non potrebbe essere riassunta davanti al giudice competente (cfr. Cass. Sez. 1, 12/06/1999, n. 5814, Rv. 527373 – 01, conf.
Sez. 1, Sentenza n. 18716 del 06/09/2007 (Rv. 600410 - 01) e
Sez. 3, Sentenza n. 2709 del 10/02/2005 (Rv. 581313 - 01) e, ancora, Cass. Sez. 6, 05/03/2018, n. 5092,
Rv. 649140 – 01).
A tale orientamento se ne contrappone uno più recente a tenore del quale l'impugnazione proposta davanti al giudice incompetente, non è inammissibile, in quanto comunque idonea a instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il pagina 5 di 6 meccanismo della "translatio iudicii” (cfr. Cass. Sez. 6, 21/07/2020, n. 15463, Rv. 658735 – 01 e, in seguito, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 24870 del 2024).
L'adesione della Corte a tale secondo orientamento, di maggiore garanzia per gli interessi sottesi al reclamo, dà causa alla declinatoria di competenza in favore del Tribunale di Bari, in composizione collegiale.
6. Circa il regolamento delle spese, non v'è da provvedere su quelle del presente reclamo dal momento che le parti reclamate sono rimaste contumaci.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, disatteso ogni diverso motivo, istanza, deduzione ed eccezione, decidendo sul reclamo ex artt. 283, co. 8, C.C.I.I. proposto da in data 20/06/2025 avverso il Parte_1 decreto del Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione monocratica (proc. n. 4/2024), emesso in data 20/05/2024, comunicato in data 21/05/2024, così provvede:
1) declina la competenza sul reclamo in favore del Tribunale di Bari;
2) assegna alle parti il termine perentorio di giorni trenta per la riassunzione del giudizio dinanzi al
Giudice ritenuto competente;
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 21 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
AR GR ER AR OL
pagina 6 di 6
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa AR OL Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa AR GR ER Consigliere rel. – est. ha pronunciato il seguente
ORDINANZA nel procedimento in epigrafe
TRA
, con il patrocinio dell'avv. LOVERRO ANNA MARIA Parte_1 Appellante contro
e Controparte_1 Controparte_2
Reclamati contumaci
PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO
Interventore necessario
Oggetto: reclamo ex art. 283, co. 8 D. Lgs. 14/2019 avverso il decreto in proc. nr. 4/2024 emesso dal
Tribunale di Bari, di diniego di accesso alla procedura di esdebitazione.
CONCLUSIONI
Con distinto atto il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del reclamo.
All'udienza collegiale del 21 ottobre 2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni delle parti private rassegnate in modalità cartolare.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il reclamo in scrutinio è proposto contro il decreto con cui il Tribunale di Bari ha respinto la richiesta di accesso alla procedura di esdebitazione domandata dalla odierna reclamante. pagina 1 di 6 La reclamante ha mosso le seguenti censure alla decisione invocandone l'annullamento con conseguente positivo apprezzamento dell'istanza, rinvio al Tribunale per gli adempimenti conseguenziali e vittoria di spese.
Eccone i motivi.
1.1 Con il primo motivo di reclamo (rubricato 'DELLA MERITEVOLEZZA DELLA SORANNO
NG E SUGLI EFFETTI DELLA MANCATA VALUTAZIONE DEL MERITO
CREDITIZIO'), la reclamante cerca di confutare la valutazione di immeritevolezza espressa dal
Tribunale secondo cui “la errata o colposa valutazione del merito creditizio del debitore se, da un lato, rende il finanziatore corresponsabile del sovraindebitamento, dall'altro non può di per sé sola considerarsi tale da elidere la colpa grave del debitore, specie allorquando alla negligenza de mutuante si accompagnino il silenzio, l'opacità informativa o la imprudenza del debitore” (cfr. ricorso che mutua le valutazioni del decreto reclamato).
1.2 Spiega in proposito che i debiti della Sig.ra non sono stati contratti dalla stessa Parte_1 personalmente (ad eccezione del mutuo contratto per l'acquisto della prima casa, oggetto di procedura esecutiva immobiliare e addirittura aggiudicato all'asta da terzo soggetto) dal momento che ella era garante del marito, unico soggetto percettore di reddito familiare. Ella infatti, con livello minimo di scolarizzazione si occupava della cura della famiglia mentre il coniuge provvedeva al sostentamento del nucleo familiare in quanto titolare di una ditta individuale “Angy ricamificio” di NT GI, aperta nel 1989 e chiusa in data 31.12.2000 con cancellazione dal Registro delle Imprese in data 08.01.2009.
Di conseguenza, a parere della reclamante, appare erronea la valutazione del Tribunale secondo cui la con “…silenzio, opacità informativa o imprudenza…” avrebbe concorso colposamente Pt_1
a costituire la debitoria, dal momento che in mancanza della sua fideiussione il marito non avrebbe potuto proseguire l'attività aziendale e sostenere la neo costituita famiglia. Non appare corretto, pertanto, ravvisare o il dolo o la colpa grave nell'assunzione delle obbligazioni, dolo o colpa preclusive alla domandata esdebitazione visto che le aziende creditisie avrebbero esse stesse potuto valutare il merito trattandosi di professionisti, a differenza della reclamante, casalinga con basso grado di scolarizzazione. A tal fine richiama (ma non allega) una sentenza di questa Corte che si sofferma sulla “…mancata valutazione del merito creditizio da parte della Banca creditrice” affermando che “quando viene richiesto un prestito, l'Istituto di credito effettua i dovuti controlli pagina 2 di 6 per comprendere in ordine alla capacità di restituzione da parte del richiedente alla scadenza, valutando, a tal fine, lo storico dei finanziamenti concessi, il reddito disponibile, il possedimento di mobili/immobili, la situazione economica al tempo della richiesta, la situazione lavorativa e tutte le altre informazioni utili per comprendere il potenziale ritorno dell'investimento”.
Ad avviso della ricorrente, quindi, gli istituti di credito non avrebbero adeguatamente valutato, omettendo di assolvere ad un loro preciso obbligo, il merito creditizio prendendo informazioni più precise sulla reclamante.
Circa, inoltre, le ulteriori ragioni a supporto della sostenuta meritevolezza, la reclamante significa che:
a) l'attività del marito della Sig.ra era proficua e redditizia e, pertanto, ella non Parte_1 poteva “…immaginare che a distanza di qualche anno i prodotti di manifattura cinese, avrebbero ucciso le piccole aziende italiane non capaci più di sostenere i costi della produzione”;
b) vi sono ulteriori fattori esterni, non imputabili alla debitrice, quali la “…a diagnosi nei confronti dell'unica sorella della odierna istante;
diagnosi che comportava degli effetti anche sul livello cognitivo della stessa, necessitanti non solo di visite specialistiche e di cure, ma anche e soprattutto di terapie di cui i genitori della (contadino il padre e casalinga la mamma) Pt_1 seppure all'epoca non anziani come ora, non potevano occuparsi vuoi anche per retaggi culturali collegati all'accettazione della diversità. A questo deve aggiungersi che la Sig.ra in data 01.10.1994 partoriva l'unica figlia a cui necessariamente doveva pure Parte_1 dedicarsi!” (cfr. testualmente dal reclamo).
c) Inoltre, parafrasando la relazione del gestore nominato, chiarisce che “…il vaglio sulla corretta valutazione del merito creditizio non potrà essere utilizzato per condurre ad automatici ed aprioristici giudizi di meritevolezza, potendo, al più, concorrere alla compiuta ricostruzione, case by case, della complessiva vicenda umana ed economica sottesa….la Sig.ra Pt_1
– come detto - non era titolare di reddito da lavoro dipendente, né tampoco proprietaria
[...] di beni mobili registrati e/o immobili e tanto doveva risultare sufficiente a fare le giuste valutazione agli Istituti di Credito finanziatori. Posto che la fideiussione è una garanzia personale, e come tale, rafforza la posizione creditoria nella misura in cui estende la garanzia patrimoniale del garantito ai beni, presenti e futuri, del garante, in ossequio a quanto disposto pagina 3 di 6 dal V comma dell'art. 283 CCII, si può affermare che i soggetti finanziatori non hanno tenuto conto del merito creditizio della ricorrente, la quale, per le proprie condizioni economiche, non poteva fornire alla banca alcuna garanzia aggiuntiva personale in relazione alla linea di credito concessa alla ditta individuale del coniuge sig. NT. Pertanto, poichè la meritevolezza del proponente deve essere esclusa soltanto laddove abbia procurato il proprio sovraindebitamento con un contegno particolarmente biasimevole o finanche riprovevole, connotato da colpa grave, malafede o persino frode, alla luce di quanto sopra non si ravvisa alcun elemento che possa configurare una colpa grave della ricorrente” (cfr. reclamo cit.).
1.3 Con il secondo motivo di reclamo (rubricato 'sulla mancata allegazione di prove circa: •
l'impegno da parte della signora per il rinvenimento di un'occupazione lavorativa che Pt_1 consentisse di contribuire al soddisfacimento dei debiti assunti • il non aver trovato alcuna prospettiva concreta di impiego'), censura il provvedimento impugnato nella parte in cui respinge l'istanza per non avere la ricorrente provato e neppure allegato di essersi adoperata per reperire una occupazione lavorativa che le consentisse di contribuire al soddisfacimento dei debiti assunti.
2. Con decreto presidenziale in data 03/07/2025, ex artt. 127 e 127 ter c.p.c., era fissata l'udienza del giorno 16/09/2025 in modalità cartolare, era nominato il consigliere relatore, era posto a carico del reclamante l'onere di notificare il ricorso ed il decreto alle parti interessate entro il termine del giorno
030/07/2025, erano assegnati le parti reclamate il termine di 10 giorni prima dell'udienza per la costituzione nel procedimento e a tutte le parti il termine perentorio delle ore 09:00 del giorno d'udienza per il deposito di note scritte.
3. Con provvedimento in data 16/09/2024, la reclamante era invitata a depositare la prova della notifica ai contraddittori non costituitisi e, rinviata la causa all'udienza del 21.10.2025, all'esito di udienza in pari data sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte, preso atto che la reclamante aveva depositato telematicamente note scritte, si riservava.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nessuno dei reclamati si è costituito e ne va dichiarata la contumacia.
4. La Corte d'Appello non è competente a decidere sul reclamo proposto.
Non sfugge al Collegio che, con precedenti pronunce, era stato dato ingresso al rimedio in scrutinio dinanzi a questo plesso giudiziario, tuttavia, la lettura sistematica degli artt. 283, co. 8 e 124 C.C.I.I., pagina 4 di 6 come novellati con D. Lgs. 136/2024, non consente di ritenere proponibile il reclamo dinanzi alla Corte di Appello.
Ed infatti, in forza del rinvio operato dall'attuale art. 283, co. 8 C.C.I.I. all'art. 124 C.C.I.I. (entrambi novellati dal D. Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, come detto), il reclamo alla Corte di Appello è proponibile solo se il provvedimento da reclamare è stato emesso dal Tribunale in composizione collegiale.
Se, invece, come nella specie, il provvedimento è stato emesso dal Giudice delegato, il reclamo va proposto al Tribunale in composizione collegiale.
Tale lettura è confortata dal fatto che il previgente art. 283, co. 8, C.C.I.I. prevedeva l'opponibilità del decreto sulla domanda di esdebitazione dinanzi al Tribunale che, investitone, poteva confermarlo o revocarlo con provvedimento soggetto a reclamo ex art. 50 C.C.I.I. (arg. ex art. 283, co. 8 cit. previgente), vale a dire dinanzi alla Corte di Appello.
Scomparsa la precedente disciplina, l'attuale rinvio tra il richiamato 283, co. 8 e il 124, come novellati, non lascia spazio all'impugnazione del decreto del giudice delegato dinanzi alla Corte di Appello.
5. Circa il contenuto della decisione da adottare, nella giurisprudenza di legittimità si fronteggiano due orientamenti contrapposti.
Secondo il primo orientamento, l'erronea individuazione del plesso giudiziario competente a scrutinare il reclamo non consente il 'salvataggio' dell'impugnazione non potendo operare il principio secondo cui la tempestiva proposizione del gravame a un giudice incompetente impedisce la decadenza della impugnazione, determinando la cd. "traslatio iudicii", dal momento che detto principio non trova applicazione in caso di incompetenza per grado, e, di conseguenza, non opera nella ipotesi di proposizione al tribunale, anziché alla corte d'appello, o viceversa. A tale orientamento conseguirebbe la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione che quindi non potrebbe essere riassunta davanti al giudice competente (cfr. Cass. Sez. 1, 12/06/1999, n. 5814, Rv. 527373 – 01, conf.
Sez. 1, Sentenza n. 18716 del 06/09/2007 (Rv. 600410 - 01) e
Sez. 3, Sentenza n. 2709 del 10/02/2005 (Rv. 581313 - 01) e, ancora, Cass. Sez. 6, 05/03/2018, n. 5092,
Rv. 649140 – 01).
A tale orientamento se ne contrappone uno più recente a tenore del quale l'impugnazione proposta davanti al giudice incompetente, non è inammissibile, in quanto comunque idonea a instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il pagina 5 di 6 meccanismo della "translatio iudicii” (cfr. Cass. Sez. 6, 21/07/2020, n. 15463, Rv. 658735 – 01 e, in seguito, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 24870 del 2024).
L'adesione della Corte a tale secondo orientamento, di maggiore garanzia per gli interessi sottesi al reclamo, dà causa alla declinatoria di competenza in favore del Tribunale di Bari, in composizione collegiale.
6. Circa il regolamento delle spese, non v'è da provvedere su quelle del presente reclamo dal momento che le parti reclamate sono rimaste contumaci.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, disatteso ogni diverso motivo, istanza, deduzione ed eccezione, decidendo sul reclamo ex artt. 283, co. 8, C.C.I.I. proposto da in data 20/06/2025 avverso il Parte_1 decreto del Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione monocratica (proc. n. 4/2024), emesso in data 20/05/2024, comunicato in data 21/05/2024, così provvede:
1) declina la competenza sul reclamo in favore del Tribunale di Bari;
2) assegna alle parti il termine perentorio di giorni trenta per la riassunzione del giudizio dinanzi al
Giudice ritenuto competente;
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 21 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
AR GR ER AR OL
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