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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 24/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1536 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1536 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] (R ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1
O NA (C.F. C.F._2
e
nato a [...] ) con il Parte_2 CodiceFiscale_3
CO NA ( CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 19/09/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione non sono nati figli, ma che i ricorrenti hanno adottato , nato Persona_1
in data 31.01.2009 in Brasile e hanno preso in affidamento , nata a [...], in Persona_2
data 11.08.2009;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 20.12.2024 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 6 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla data dell'accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. autorizzare i signori e a vivere definitivamente separati, in virtù Parte_1 Parte_2
della cessazione degli effetti civili del matrimonio, ciascuno libero di stabilire la residenza ove meglio creda, ma con l'obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2. accertare e dichiarare che la signora perda l'uso del cognome del marito che Parte_1
aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. disporre che la casa coniugale sita in Rimini, Via Covignano n.168, interno 1, di proprietà della signora rimanga assegnata alla stessa, con tutti gli accessori, pertinenze, mobili, Parte_1
arredi e corredi;
QUANTO AL FIGLIO MINORE Persona_1
4. disporre che il figlio minore venga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_1
che si impegnano a curarlo, educarlo ed istruirlo con costanza e continuità, e collocamento prevalente presso la madre;
5. disporre che il minore continui a vivere stabilmente con madre e con la minore Persona_1
nella casa sita in Rimini, Via Covignano n.168, interno 1, ove manterrà la residenza Persona_2
anagrafica e che costituirà il luogo di prelievo e/o consegna del medesimo, salvo diverso e migliore accordo dei genitori;
6. disporre che entrambi i coniugi esercitino la responsabilità genitoriale separatamente sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza, e che tutte le decisioni di maggiore interesse per il minore riguardanti l'educazione, l'istruzione e la salute (scuola, sport, tempo libero, spese mediche, cure di ogni genere, etc.) vengano prese di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso;
pagina 2 di 6 7. disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio liberamente durante la settimana, previe intese con la madre ed avviso di almeno 24 ore prima e nel rispetto degli impegni scolastici e parascolastici del minore stesso, oltre che nei fine settimana alternati, nonché nelle festività secondo la regola dell'alternanza, oltre quindici giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo;
8. disporre che i coniugi abbiano l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico e comunque gli stessi siano sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé il minore, qualora tali spostamenti esulino dall'ordinarietà (sono spostamenti ordinari quelli per visite mediche, le uscite per spese di vario genere, etc.);
9. disporre che entrambi i genitori nei giorni di rispettiva spettanza si impegnino a far seguire al figlio gli impegni scolastici ed extrascolastici (feste di compleanno, cene di fine anno, riunioni scolastiche o impegni di partecipazione a gruppi parrocchiali, colloqui con i professori e gli insegnanti), curando l'inserimento dello stesso nei relativi gruppi e/o contesti e facendolo partecipare alle attività ludiche/sportive/ricreative;
10. disporre che ciascun genitore si impegni a non screditare l'altro nei confronti del figlio e distoglierlo da lui, e faccia in modo che il figlio lo frequentino volentieri, nei tempi e nei modi stabiliti negli articoli sopra esposti;
11. disporre che i genitori si impegnino a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire al minore di avere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, nonché di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
12. disporre che il signor versi alla signora l'assegno mensile di Parte_2 Parte_1
€.341,77= (euro trecentoquarantuno/77=) a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio che detto assegno venga rivalutato annualmente secondo la variazione degli indici ISTAT, Per_1
tenendo come base di calcolo l'importo di €.300,00= come concordato in sede di separazione, e che sia corrisposto in un'unica soluzione in via anticipata entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora e già noto al signor;
Pt_1 Pt_2
13. disporre inoltre che il signor contribuisca nella misura del 50% (cinquanta per Parte_2
cento) a tutte le spese straordinarie del figlio secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Per_1
Bologna - Protocollo che qui deve intendersi integralmente richiamato e trascritto (doc. n.22 –
22ProtocolloSpeseStraordinarie), salvo quanto concordato negli articoli 14. e 15. qui appresso indicati,
pagina 3 di 6 e che la detrazione di dette spese ai fini IRPEF sia operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle stesse (50 % ciascuno);
14. disporre che l'assegno unico sia attribuito per intero (100%) alla signora in aggiunta Pt_1
all'assegno di mantenimento di cui al punto 12. che precede;
15. disporre che la signora continui ad amministrare in autonomia l'indennità di Parte_1
frequenza riconosciuta al minore, utilizzandola per le necessità dello stesso e/o della famiglia e/o accantonandolo a titolo di risparmio;
disporre altresì che la signora possa far accreditare detta Pt_1
indennità direttamente sul suo conto corrente e/o libretto;
16. disporre che il signor rimanga obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi al Parte_2
mantenimento ordinario e straordinario fintanto che il figlio non sarà economicamente indipendente.
Gli obblighi economici a carico del signor verso il figlio potranno essere modificati e/o estinti Pt_2
soltanto nel caso di revoca e/o modifica da parte del Tribunale competente;
17. i coniugi convengono di concedersi reciprocamente il nulla osta al rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero e all'iscrizione su ciascuno di essi del figlio minore, con facoltà di condurre lo stesso all'estero per motivi di turismo;
QUANTO ALLA MINORE Persona_2
18. disporre che la minore continui ad essere affidata ad entrambi i genitori, che si Persona_2
impegnano a curarla, educarla ed istruirla con costanza e continuità, così come disposto nel decreto definitivo datato 4-7/03/2013 del Tribunale per i Minorenni di Bologna (R.G. 174/13 Vol.) e nel decreto datato 16-17/07/2013 del Giudice Tutelare del Tribunale di Rimini, nonché nel contratto di affido familiare dei Servizi Sociali;
19. disporre che la minore continui a vivere stabilmente con la signora e con il minore Pt_1 [...]
nella casa sita in Rimini, Via Covignano n.168, interno 1, di proprietà esclusiva della signora Per_1
ove manterrà la residenza anagrafica e che costituirà il luogo di prelievo e/o Parte_1
consegna della medesima, salvo diverso e migliore accordo degli affidatari, fermo restando quanto disposto nel decreto definitivo datato 4-7/03/2013 del Tribunale per i Minorenni di Bologna (R.G.
174/13 Vol.), nel decreto datato 16-17/07/2013 del Giudice Tutelare del Tribunale di Rimini e nel contratto di affido familiare dei Servizi Sociali;
20. disporre che i signori e decidano sulle questioni di ordinaria amministrazione, nei Pt_1 Pt_2
rispettivi periodi di convivenza, fermo restando quanto disposto nel decreto definitivo datato 4-
7/03/2013 del Tribunale per i Minorenni di Bologna (R.G. 174/13 Vol.), nel decreto datato 16- pagina 4 di 6 17/07/2013 del Giudice Tutelare del Tribunale di Rimini e nel contratto di affido familiare dei Servizi
Sociali;
21. disporre che il signor possa vedere e tenere con sé la minore liberamente durante la Parte_2
settimana, previe intese con la signora ed avviso di almeno 24 ore prima e nel rispetto degli Pt_1
impegni scolastici e parascolastici della minore stessa, oltre che nei fine settimana alternati, nonché nelle festività secondo la regola dell'alternanza, oltre quindici giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo, compatibilmente con quanto disposto nel decreto definitivo datato 4-7/03/2013 del
Tribunale per i Minorenni di Bologna (R.G. 174/13 Vol.), nel decreto datato 16- 17/07/2013 del
Giudice Tutelare del Tribunale di Rimini e nel contratto di affido familiare dei Servizi Sociali;
22. disporre che i signori e abbiano l'obbligo reciproco di comunicare sempre il proprio Pt_1 Pt_2
recapito, anche telefonico e comunque gli stessi siano sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la minore, qualora tali spostamenti esulino dall'ordinarietà (sono spostamenti ordinari quelli per visite mediche, le uscite per spese di vario genere, etc.), fermo restando quanto disposto nel decreto definitivo datato 4-7/03/2013 del Tribunale per i Minorenni di Bologna
(R.G. 174/13 Vol.), nel decreto datato 16-17/07/2013 del Giudice Tutelare del Tribunale di Rimini e nel contratto di affido familiare dei Servizi Sociali;
23. disporre che i signori e nei giorni di rispettiva spettanza si impegnino a far seguire Pt_1 Pt_2
alla minore gli impegni scolastici ed extrascolastici (feste di compleanno, cene di fine anno, riunioni scolastiche o impegni di partecipazione a gruppi parrocchiali, colloqui con i professori e gli insegnanti), curando l'inserimento della stessa nei relativi gruppi e/o contesti e facendola partecipare alle attività ludiche e sportive, fermo restando quanto disposto nel decreto definitivo datato 4-7/03/2013 del
Tribunale per i Minorenni di Bologna (R.G. 174/13 Vol.), nel decreto datato 16- 17/07/2013 del
Giudice Tutelare del Tribunale di Rimini e nel contratto di affido familiare dei Servizi Sociali;
24. disporre che la signora continui ad amministrare in autonomia ogni contributo e/ Parte_1
o emolumento e/o sussidio che dovesse essere riconosciuto e corrisposto nell'interesse del minore dallo stato o da altro ente pubblico, utilizzandolo per le necessità della minore stessa (ordinarie e/o straordinarie) e/o della famiglia e/o accantonandolo a titolo di risparmio;
disporre altresì che la signora possa far accreditare detto contributo e/o emolumento e/o sussidio direttamente sul suo conto Pt_1
corrente e/o libretto;
SUI CONIUGI
pagina 5 di 6 25. disporre che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento, essendo titolare di adeguati redditi;
26. il difensore rinuncia al vincolo di solidarietà previsto dalla legge professionale.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e il 30.09.2001 in Rimini (RN) alle condizioni di cui sopra da
[...] Parte_2
intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rimini (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 278 Parte II Serie A Anno 2001 ) ;
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 23.01.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1536 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] (R ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1
O NA (C.F. C.F._2
e
nato a [...] ) con il Parte_2 CodiceFiscale_3
CO NA ( CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 19/09/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione non sono nati figli, ma che i ricorrenti hanno adottato , nato Persona_1
in data 31.01.2009 in Brasile e hanno preso in affidamento , nata a [...], in Persona_2
data 11.08.2009;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 20.12.2024 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 6 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla data dell'accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. autorizzare i signori e a vivere definitivamente separati, in virtù Parte_1 Parte_2
della cessazione degli effetti civili del matrimonio, ciascuno libero di stabilire la residenza ove meglio creda, ma con l'obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2. accertare e dichiarare che la signora perda l'uso del cognome del marito che Parte_1
aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. disporre che la casa coniugale sita in Rimini, Via Covignano n.168, interno 1, di proprietà della signora rimanga assegnata alla stessa, con tutti gli accessori, pertinenze, mobili, Parte_1
arredi e corredi;
QUANTO AL FIGLIO MINORE Persona_1
4. disporre che il figlio minore venga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_1
che si impegnano a curarlo, educarlo ed istruirlo con costanza e continuità, e collocamento prevalente presso la madre;
5. disporre che il minore continui a vivere stabilmente con madre e con la minore Persona_1
nella casa sita in Rimini, Via Covignano n.168, interno 1, ove manterrà la residenza Persona_2
anagrafica e che costituirà il luogo di prelievo e/o consegna del medesimo, salvo diverso e migliore accordo dei genitori;
6. disporre che entrambi i coniugi esercitino la responsabilità genitoriale separatamente sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza, e che tutte le decisioni di maggiore interesse per il minore riguardanti l'educazione, l'istruzione e la salute (scuola, sport, tempo libero, spese mediche, cure di ogni genere, etc.) vengano prese di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso;
pagina 2 di 6 7. disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio liberamente durante la settimana, previe intese con la madre ed avviso di almeno 24 ore prima e nel rispetto degli impegni scolastici e parascolastici del minore stesso, oltre che nei fine settimana alternati, nonché nelle festività secondo la regola dell'alternanza, oltre quindici giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo;
8. disporre che i coniugi abbiano l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico e comunque gli stessi siano sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé il minore, qualora tali spostamenti esulino dall'ordinarietà (sono spostamenti ordinari quelli per visite mediche, le uscite per spese di vario genere, etc.);
9. disporre che entrambi i genitori nei giorni di rispettiva spettanza si impegnino a far seguire al figlio gli impegni scolastici ed extrascolastici (feste di compleanno, cene di fine anno, riunioni scolastiche o impegni di partecipazione a gruppi parrocchiali, colloqui con i professori e gli insegnanti), curando l'inserimento dello stesso nei relativi gruppi e/o contesti e facendolo partecipare alle attività ludiche/sportive/ricreative;
10. disporre che ciascun genitore si impegni a non screditare l'altro nei confronti del figlio e distoglierlo da lui, e faccia in modo che il figlio lo frequentino volentieri, nei tempi e nei modi stabiliti negli articoli sopra esposti;
11. disporre che i genitori si impegnino a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire al minore di avere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, nonché di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
12. disporre che il signor versi alla signora l'assegno mensile di Parte_2 Parte_1
€.341,77= (euro trecentoquarantuno/77=) a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio che detto assegno venga rivalutato annualmente secondo la variazione degli indici ISTAT, Per_1
tenendo come base di calcolo l'importo di €.300,00= come concordato in sede di separazione, e che sia corrisposto in un'unica soluzione in via anticipata entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora e già noto al signor;
Pt_1 Pt_2
13. disporre inoltre che il signor contribuisca nella misura del 50% (cinquanta per Parte_2
cento) a tutte le spese straordinarie del figlio secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Per_1
Bologna - Protocollo che qui deve intendersi integralmente richiamato e trascritto (doc. n.22 –
22ProtocolloSpeseStraordinarie), salvo quanto concordato negli articoli 14. e 15. qui appresso indicati,
pagina 3 di 6 e che la detrazione di dette spese ai fini IRPEF sia operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle stesse (50 % ciascuno);
14. disporre che l'assegno unico sia attribuito per intero (100%) alla signora in aggiunta Pt_1
all'assegno di mantenimento di cui al punto 12. che precede;
15. disporre che la signora continui ad amministrare in autonomia l'indennità di Parte_1
frequenza riconosciuta al minore, utilizzandola per le necessità dello stesso e/o della famiglia e/o accantonandolo a titolo di risparmio;
disporre altresì che la signora possa far accreditare detta Pt_1
indennità direttamente sul suo conto corrente e/o libretto;
16. disporre che il signor rimanga obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi al Parte_2
mantenimento ordinario e straordinario fintanto che il figlio non sarà economicamente indipendente.
Gli obblighi economici a carico del signor verso il figlio potranno essere modificati e/o estinti Pt_2
soltanto nel caso di revoca e/o modifica da parte del Tribunale competente;
17. i coniugi convengono di concedersi reciprocamente il nulla osta al rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero e all'iscrizione su ciascuno di essi del figlio minore, con facoltà di condurre lo stesso all'estero per motivi di turismo;
QUANTO ALLA MINORE Persona_2
18. disporre che la minore continui ad essere affidata ad entrambi i genitori, che si Persona_2
impegnano a curarla, educarla ed istruirla con costanza e continuità, così come disposto nel decreto definitivo datato 4-7/03/2013 del Tribunale per i Minorenni di Bologna (R.G. 174/13 Vol.) e nel decreto datato 16-17/07/2013 del Giudice Tutelare del Tribunale di Rimini, nonché nel contratto di affido familiare dei Servizi Sociali;
19. disporre che la minore continui a vivere stabilmente con la signora e con il minore Pt_1 [...]
nella casa sita in Rimini, Via Covignano n.168, interno 1, di proprietà esclusiva della signora Per_1
ove manterrà la residenza anagrafica e che costituirà il luogo di prelievo e/o Parte_1
consegna della medesima, salvo diverso e migliore accordo degli affidatari, fermo restando quanto disposto nel decreto definitivo datato 4-7/03/2013 del Tribunale per i Minorenni di Bologna (R.G.
174/13 Vol.), nel decreto datato 16-17/07/2013 del Giudice Tutelare del Tribunale di Rimini e nel contratto di affido familiare dei Servizi Sociali;
20. disporre che i signori e decidano sulle questioni di ordinaria amministrazione, nei Pt_1 Pt_2
rispettivi periodi di convivenza, fermo restando quanto disposto nel decreto definitivo datato 4-
7/03/2013 del Tribunale per i Minorenni di Bologna (R.G. 174/13 Vol.), nel decreto datato 16- pagina 4 di 6 17/07/2013 del Giudice Tutelare del Tribunale di Rimini e nel contratto di affido familiare dei Servizi
Sociali;
21. disporre che il signor possa vedere e tenere con sé la minore liberamente durante la Parte_2
settimana, previe intese con la signora ed avviso di almeno 24 ore prima e nel rispetto degli Pt_1
impegni scolastici e parascolastici della minore stessa, oltre che nei fine settimana alternati, nonché nelle festività secondo la regola dell'alternanza, oltre quindici giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo, compatibilmente con quanto disposto nel decreto definitivo datato 4-7/03/2013 del
Tribunale per i Minorenni di Bologna (R.G. 174/13 Vol.), nel decreto datato 16- 17/07/2013 del
Giudice Tutelare del Tribunale di Rimini e nel contratto di affido familiare dei Servizi Sociali;
22. disporre che i signori e abbiano l'obbligo reciproco di comunicare sempre il proprio Pt_1 Pt_2
recapito, anche telefonico e comunque gli stessi siano sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la minore, qualora tali spostamenti esulino dall'ordinarietà (sono spostamenti ordinari quelli per visite mediche, le uscite per spese di vario genere, etc.), fermo restando quanto disposto nel decreto definitivo datato 4-7/03/2013 del Tribunale per i Minorenni di Bologna
(R.G. 174/13 Vol.), nel decreto datato 16-17/07/2013 del Giudice Tutelare del Tribunale di Rimini e nel contratto di affido familiare dei Servizi Sociali;
23. disporre che i signori e nei giorni di rispettiva spettanza si impegnino a far seguire Pt_1 Pt_2
alla minore gli impegni scolastici ed extrascolastici (feste di compleanno, cene di fine anno, riunioni scolastiche o impegni di partecipazione a gruppi parrocchiali, colloqui con i professori e gli insegnanti), curando l'inserimento della stessa nei relativi gruppi e/o contesti e facendola partecipare alle attività ludiche e sportive, fermo restando quanto disposto nel decreto definitivo datato 4-7/03/2013 del
Tribunale per i Minorenni di Bologna (R.G. 174/13 Vol.), nel decreto datato 16- 17/07/2013 del
Giudice Tutelare del Tribunale di Rimini e nel contratto di affido familiare dei Servizi Sociali;
24. disporre che la signora continui ad amministrare in autonomia ogni contributo e/ Parte_1
o emolumento e/o sussidio che dovesse essere riconosciuto e corrisposto nell'interesse del minore dallo stato o da altro ente pubblico, utilizzandolo per le necessità della minore stessa (ordinarie e/o straordinarie) e/o della famiglia e/o accantonandolo a titolo di risparmio;
disporre altresì che la signora possa far accreditare detto contributo e/o emolumento e/o sussidio direttamente sul suo conto Pt_1
corrente e/o libretto;
SUI CONIUGI
pagina 5 di 6 25. disporre che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento, essendo titolare di adeguati redditi;
26. il difensore rinuncia al vincolo di solidarietà previsto dalla legge professionale.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e il 30.09.2001 in Rimini (RN) alle condizioni di cui sopra da
[...] Parte_2
intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rimini (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 278 Parte II Serie A Anno 2001 ) ;
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 23.01.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 6 di 6