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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 28/01/2026, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 729/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ROTA MO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2651/2024 depositato il 27/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200062342882000 TARES 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso
Resistente: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il presente giudizio Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29320200062342882000, con cui l'Agenzia delle Entrate Riscossione gli ha chiesto il pagamento della somma di € 836,00, a titolo di
Tares per l'anno 2013: a fondamento del ricorso il contribuente ha dedotto sia l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito azionato e la decadenza dell'ente esattore dall'azione di riscossione, per non avere l'ente impositore fatti valere il proprio credito nel termine di prescrizione previsto dalla legge, sia la nullità della suddetta cartella di pagamento per indeterminatezza delle sanzioni, non avendo il concessionario indicato i fatti attribuiti al trasgressore, sia la nullità della cartella di pagamento per totale assenza di contraddittorio, dovendosi prescindere dalla distinzione fra tributi armonizzati e non, contraddittorio che sostanzia il principio di leale collaborazione di cui all'art. 10 dello Statuto del contribuente tra amministrazione e contribuente anche nella fase precontenziosa od endo-procedimentale e che risulta posto a salvaguardia del diritto di difesa del contribuente di cui all'art. 24 Costituzione nonché del principio di buon andamento dell'amministrazione previsto dall'art. 97 Costituzione, sia infine la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi applicati nonché l'incostituzionalità della determinazione dell'agio applicato.
Si è costituita in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione che ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso ai sensi del combinato disposto dagli artt. 19 e 21 del D.Lgs. n. 546/1992 in quanto esso era stato proposto, mediante notifica a mezzo p.e.c. del 26.02.2024, oltre il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla notifica cartella di pagamento impugnata n. 29320200062342882000 che era stata eseguita in data 09.12.2023, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 602/73, con notifica diretta della cartella ed invio di raccomandata A/R.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in funzione di Giudice Monocratico reputa di dovere dichiarare inammissibile il ricorso azionato da
Ricorrente_1 in quanto il gravame è stato proposto mediante notifica a mezzo p.e.c. al Concessionario della Riscossione avvenuta il 26.02.2024 oltre il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla notifica della cartella di pagamento impugnata n. 29320200062342882000 che il Concessionario ha provato essere stata eseguita a mani di un familiare del contribuente in data 09.12.2023: il mancato rispetto del termine entro cui impugnare l'atto non lascia altra scelta ed impedisce il vaglio di tutte le lagnanze che ER
Ricorrente_1 ha prospettato con riguardo alla cartella di pagamento n. 29320200062342882000 la quale deve pertanto essere nella presente sede confermata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno addossate a Ricorrente_1 nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in funzione di Giudice Monocratico, Sezione Ottava, così provvede:
1) Dichiara inammissibile il ricorso azionato da Ricorrente_1;
2) Condanna Ricorrente_1 al pagamento, in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione, delle spese di lite liquidate in Euro 500,00 oltre accessori di legge, spese da distrarre in favore dell'avv.
Difensore_2 dichiaratosi anticipatario.
Catania, 27 gennaio 2026 Il Giudice Monocratico
Dott. Giacomo Rota
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ROTA MO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2651/2024 depositato il 27/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200062342882000 TARES 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso
Resistente: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il presente giudizio Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29320200062342882000, con cui l'Agenzia delle Entrate Riscossione gli ha chiesto il pagamento della somma di € 836,00, a titolo di
Tares per l'anno 2013: a fondamento del ricorso il contribuente ha dedotto sia l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito azionato e la decadenza dell'ente esattore dall'azione di riscossione, per non avere l'ente impositore fatti valere il proprio credito nel termine di prescrizione previsto dalla legge, sia la nullità della suddetta cartella di pagamento per indeterminatezza delle sanzioni, non avendo il concessionario indicato i fatti attribuiti al trasgressore, sia la nullità della cartella di pagamento per totale assenza di contraddittorio, dovendosi prescindere dalla distinzione fra tributi armonizzati e non, contraddittorio che sostanzia il principio di leale collaborazione di cui all'art. 10 dello Statuto del contribuente tra amministrazione e contribuente anche nella fase precontenziosa od endo-procedimentale e che risulta posto a salvaguardia del diritto di difesa del contribuente di cui all'art. 24 Costituzione nonché del principio di buon andamento dell'amministrazione previsto dall'art. 97 Costituzione, sia infine la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi applicati nonché l'incostituzionalità della determinazione dell'agio applicato.
Si è costituita in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione che ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso ai sensi del combinato disposto dagli artt. 19 e 21 del D.Lgs. n. 546/1992 in quanto esso era stato proposto, mediante notifica a mezzo p.e.c. del 26.02.2024, oltre il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla notifica cartella di pagamento impugnata n. 29320200062342882000 che era stata eseguita in data 09.12.2023, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 602/73, con notifica diretta della cartella ed invio di raccomandata A/R.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in funzione di Giudice Monocratico reputa di dovere dichiarare inammissibile il ricorso azionato da
Ricorrente_1 in quanto il gravame è stato proposto mediante notifica a mezzo p.e.c. al Concessionario della Riscossione avvenuta il 26.02.2024 oltre il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla notifica della cartella di pagamento impugnata n. 29320200062342882000 che il Concessionario ha provato essere stata eseguita a mani di un familiare del contribuente in data 09.12.2023: il mancato rispetto del termine entro cui impugnare l'atto non lascia altra scelta ed impedisce il vaglio di tutte le lagnanze che ER
Ricorrente_1 ha prospettato con riguardo alla cartella di pagamento n. 29320200062342882000 la quale deve pertanto essere nella presente sede confermata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno addossate a Ricorrente_1 nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in funzione di Giudice Monocratico, Sezione Ottava, così provvede:
1) Dichiara inammissibile il ricorso azionato da Ricorrente_1;
2) Condanna Ricorrente_1 al pagamento, in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione, delle spese di lite liquidate in Euro 500,00 oltre accessori di legge, spese da distrarre in favore dell'avv.
Difensore_2 dichiaratosi anticipatario.
Catania, 27 gennaio 2026 Il Giudice Monocratico
Dott. Giacomo Rota