Art. 5.
Il burro non destinato al consumo diretto puo' essere preparato in pezzature di peso maggiore ad un chilogrammo e senza il confezionamento prescritto dal precedente art. 4.
In ciascun trasferimento il burro non destinato al consumo diretto deve essere accompagnato da un documento da cui risulti il nome della ditta speditrice, quello del vettore e quello della ditta destinataria, nonche' la denominazione, il peso netto del prodotto e la data di spedizione; mancando tale documento, la merce si intende destinata al consumo diretto in violazione alle norme di cui all'articolo precedente.
Il burro non destinato al consumo diretto puo' essere preparato in pezzature di peso maggiore ad un chilogrammo e senza il confezionamento prescritto dal precedente art. 4.
In ciascun trasferimento il burro non destinato al consumo diretto deve essere accompagnato da un documento da cui risulti il nome della ditta speditrice, quello del vettore e quello della ditta destinataria, nonche' la denominazione, il peso netto del prodotto e la data di spedizione; mancando tale documento, la merce si intende destinata al consumo diretto in violazione alle norme di cui all'articolo precedente.