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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 22/07/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere relatore
Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in II grado iscritta al n° 115 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da:
(c.f.: , nella sua qualità di unico socio Parte_1 CodiceFiscale_1 della cessata società Murena S.r.l. unipersonale;
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Angelo Lancione e Valeria Saccuti appellante contro
(c.f. ); CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Di Bonaventura appellato
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Teramo n. 1213-2023, pubblicata in data 20 dicembre 2023.
All'udienza del 22 aprile 2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note di trattazione scritta e il
Collegio, con ordinanza resa in pari data, ha trattenuto la causa in decisione.
Conclusioni delle parti
Per l'appellante (come da atto di appello del 09.02.2024, non modificate)
“- rideterminare il compenso spettante all'Arch. per le prestazioni svolte CP_1 nell'interesse della cessata società Murena, sulla base del contratto con la stessa intercorso in data 27 marzo 2014, tenendo conto del consuntivo finale dei lavori pari ad
€ 116.759,00 ed escludendo il diritto dell'Arch. a ricevere un ulteriore CP_1 compenso per le attività specificate nella parcella sub All. 2 al fascicolo monitorio, come sopra illustrate;
- per l'effetto, accogliere l'opposizione e revocare l'opposto decreto ingiuntivo;
- revocare, in ogni caso, il decreto ingiuntivo, in quanto reso in difetto della prova scritta ex artt. 633 e ss. cpc. Il tutto con compensazione delle spese del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellato (come da comparsa di costituzione e risposta del 27.03.2024, non modificate):
“in via preliminare: dichiarare inammissibile e/o nullo l'appello proposto dal sig.
[...] per i motivi di cui in narrativa;
Parte_1 in via principale e nel merito: rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza n.1213/2023 resa Parte_1 nel giudizio iscritto al n. 3352/2015 r.g. dal Tribunale di Teramo il 2 dicembre 2023 e depositata in data 20 dicembre 2023 e per l'effetto confermare la medesima sentenza. in ogni caso: con vittoria nelle spese competenze ed onorario di avvocato in entrambi i gradi di giudizio”.
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 1213/2023, pubblicata in data 20 dicembre 2023, il Tribunale di Teramo rigettava l'opposizione proposta dalla società Murena s.r.l. avverso il decreto ingiuntivo n. 673/2015, con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore dell'opposto, Arch. della CP_1
pag. 2/11 somma di euro 33.401,68, oltre interessi e spese, a titolo di compenso per prestazioni professionali svolte in favore della società opponente.
1.1 Il primo giudice disattendeva in via preliminare l'eccezione di non conformità della copia del ricorso monitorio notificato alla parte a quella estraibile dal fascicolo informatico, ritenendo sufficiente ad accertare la corrispondenza tra i due files l'identica sequenza di bit. Anche l'eccezione di nullità della procura depositata telematicamente nel procedimento monitorio veniva rigettata, potendosi considerare valida la procura sebbene rilasciata su un documento informatico separato sottoscritto con firma digitale, purché congiunto all'atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati dal Ministero della giustizia con un apposito decreto, elementi questi che risultavano presenti nel caso di specie, dato che la procura alle liti era stata inserita nella medesima busta telematica contenente l'atto cui la stessa si riferiva.
1.2 Nel merito l'opposizione era ritenuta infondata poiché esisteva un valido contratto scritto tra l'arch. e la società Murena S.r.l. contenente CP_1
l'incarico professionale per lavori di ristrutturazione relativi allo chalet balneare “Murena”, con la previsione di un compenso di € 27.600,00 oltre accessori;
risultava provato lo svolgimento da parte dell'opposto dell'attività di progettazione, oltre che degli adempimenti amministrativi, ed inoltre società aveva riconosciuto il debito;
ciò con riferimento ad entrambe le parcelle senza che si potesse scorporare la prestazione di euro 9.620,42, nell'ipotesi non provata dalla società opponente che l'attività relativa fosse stata prestata in favore della sola , amministratrice e Persona_1 legale rappresentante della società all'epoca del conferimento dell'incarico.
Irrilevante veniva ritenuta la mancanza del visto del consiglio dell'ordine professionale sulle parcelle.
Nel disattendere la proposta opposizione il Tribunale di Teramo evidenziava come l'opponente non avesse, dal canto suo, fornito prove adeguate delle ragioni estintive o modificative del credito: i presunti acconti di € 3.000,00 non erano stati dimostrati ed anzi risultava che tali importi erano stati versati al professionista per incarichi diversi e pag. 3/11 comunque risalenti ad epoca successiva;
la sottoposizione a pignoramento delle quote societarie da parte della non Controparte_2 aveva impedito alla all'epoca amministratrice e legale rappresentante Persona_1 della società, di svolgere atti di ordinaria amministrazione di natura conservativa volti ad aumentare, nel caso di specie, il valore del bene, come il far eseguire lavori di ammodernamento nello stabilimento balneare.
L'opposizione veniva, pertanto, rigettata e il decreto ingiuntivo confermato. La condanna alle spese di lite seguiva la soccombenza.
2. L'appello
2.1 Avverso la sentenza di primo grado propone appello , nella sua Parte_1 qualità di socio unico della cessata società Murena S.r.l., sulla base del motivo di seguito indicato: “Mancata revoca del d.i. opposto benche' emesso in difetto di prova scritta ex artt.li 633 e 636 cpc. - determinazione del compenso spettante all'arch.
[...] sulla base dell'art. 8, ult. comma, della lettera di incarico professionale in data CP_1
27 marzo 2014, ovvero sulla base del conto consuntivo finale dei lavori e delle opere eseguite, di cui alla perizia giurata datata 15 maggio 2017 - esclusione dell'ulteriore compenso richiesto di € 9.620,42 per “disbrigo di pratiche amministrative non previste né prevedibili” di cui alla parcella “all. 2” del fascicolo monitorio”.
L'appellante, premesso che il compenso per la ristrutturazione era stato calcolato dalle parti in € 26.700,00 sulla base del costo presunto dell'opera stimato in € 300.000,00, censura la sentenza impugnata avendo il primo giudice omesso di valutare che il costo finale dei lavori era stato in realtà certificato in € 116.759,00, in sede di perizia giurata depositata dallo stesso Arch. nel procedimento recante n. r.g.a.c. 1697/2018 RG, CP_1 presso il Tribunale di Teramo, teso ad ottenere il pagamento dell'attività svolta per il conseguimento del contributo regionale, con la conseguenza che il compenso per le prestazioni professionali svolte avrebbe dovuto essere calcolato sulla base di tale consuntivo finale, come espressamente previsto dalle parti all'art. 8 del contratto di conferimento dell'incarico.
Sostiene, inoltre, l'appellante che al compenso dovuto non dovesse essere sommato l'ulteriore importo di € 9.620,42, richiesto dall'Arch. per le attività CP_1 specificate nella seconda parcella (all. 2 al fascicolo monitorio), peraltro intestata alla pag. 4/11 sig.ra e non alla soc. Murena, risultando l'adempimento di tali Persona_1 prestazioni ricompreso nelle obbligazioni assunte con il contratto originario, che agli artt. 1, 2 e 5 e nell'allegato “A” contemplava le pratiche edilizie e la perizia di stima come “prestazioni richieste al professionista”, non potendosene pertanto duplicare il corrispettivo.
2.2 Costituitosi in giudizio l'appellato eccepisce in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. e 163 c.p.c., non avendo l'appellante indicato in modo chiaro, sintetico e specifico i capi della decisione del giudice di prime cure che aveva inteso impugnare, né le violazioni di legge;
lamenta, inoltre, la nullità dell'atto di citazione in appello ai sensi dell'art. 163 comma III c.p.c. comma 3, stante l'omissione dei prescritti avvisi.
Nel merito contesta la fondatezza del proposto appello, chiedendone il rigetto.
3. Motivi della decisione.
3.1 In via preliminare pare opportuno in astratto ricordare che a fronte dei vizi della vocatio in ius, l'art. 164 c.p.c. prevede differenti alternative, a seconda, anzitutto, che il convenuto si costituisca o meno in giudizio. In caso di mancata costituzione, infatti, il giudice dispone d'ufficio la rinnovazione della citazione che, se eseguita entro il termine perentorio a tal fine assegnato, sanerà il vizio con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda. L'avvenuta costituzione sana invece i vizi della costituzione, “.. tuttavia,, se il convenuto deduce l'inosservanza dei termini a comparire o la mancanza dell'avvertimento previsto dal numero 7) dell'articolo 163, il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini”.
Nel caso di specie in sede di comparsa di costituzione ha eccepito l'appellante la mancanza degli “avvisi previsti dall'articolo 163 comma 3 paragrafo 7) (riferimenti agli articoli 168 bis, 38, 167 e e 86 c.p.c.)”.
Emerge, tuttavia, dall'esame della citazione in appello l'espresso invito all'appellato a costituirsi entro il termine di venti giorni prima dell'udienza, con l'avvertimento che la tardiva costituzione avrebbe comportato la pag. 5/11 decadenza dalla possibilità di proporre appello incidentale, mentre l'eventuale incompletezza degli specifici avvertimenti di cui all'articolo 163, comma 3, n. 7, c.p.c. in ordine alle decadenze di cui agli articoli 38 e 167
c.p.c. risulta irrilevante in sede di gravame atteso che queste ultime si riferiscono solo al regime delle decadenze nel giudizio di primo grado (Cass. ord. n. 10926 del 2023; Cass. ord. n. 7772 del 10/03/2022; Cass. sent. n. 341 del 13/01/2016; cass. Sez. U, sent. n. 9407 del 18/04/2013).
Quanto poi ai lamentati vizi riferiti all'art. 342 c.p.c., si osserva che la volontà della parte di impugnare la sentenza di primo grado non richiede di essere espressa con formule sacramentali, all'uopo essendo sufficiente l'esposizione delle ragioni dell'impugnazione, in modo tale da consentire al giudice di identificare i punti gravanti, nonché le ragioni di fatto e di diritto a sostegno dell'appello (Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 27199 del
16 novembre 2017).
Nel caso di specie, dal tenore generale del proposto gravame l'appellante è stato in grado di fornire a questa Corte elementi, seppure non articolati in distinti motivi di gravame ma complessivamente dedotti nel merito in un unico motivo di appello, tuttavia idonei a far comprendere le censure mosse alla sentenza impugnata permettendo anche alla controparte di predisporre adeguata difesa in relazione alle censure articolate, e ciò anche alla luce della modifica apportata all'art. 342 c.p.c. dalla recente riforma Cartabia.
L'eccezione è, pertanto, infondata
3.2 Nel merito l'appello è infondato per i seguenti motivi.
3.2.1. Irrilevante, in primo luogo, risulta la censura basata sulla carenza di documentazione depositata dal ricorrente in sede monitoria, articolata dall'opponente, odierno a appellante, a fondamento della sollecitata revoca del decreto ingiuntivo, posto che, come noto, con la proposta opposizione si apre un procedimento a cognizione ordinaria governato dalle regole processuali e probatorie ad esso proprie e caratterizzato, nel caso di specie, da produzione documentale a sostegno della pretesa creditoria ritenuta dal giudice di prime cure idonea a comprovarne la fondatezza.
pag. 6/11 3.2.2. Per quanto concerne l'an della pretesa azionata e il quantum debeatur, occorre partire dal contratto di “incarico semplificato per servizi di architettura” sottoscritto il
27.03.2014 da , nella qualità di legale rappresentante della Murena Persona_1
s.r.l., e dall'arch. con il quale il professionista veniva incaricato di CP_1 procedere a “RISTRUTTURAZIONE DELLO STABILIMENTO BALNEARE,
RIFACIMENTO DEI SERVIZI, IMPIANTI ED AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA
TURISTICA CON REALIZZAZIONE DI PISCINA, INTRATTENIMENTO DIURNO E
SERALE” – L.R. 77 DEL 28/04/2009 – PROGRAMMA DI ATTUAZIONE 201-2014
REDAZIONE DELLA PRATICA PER ACCESSO AL SOSTEGNO REGIONALE”, con specificazione delle prestazioni nell'allegato “A”: “rilievo e restituzione grafica dell'area/edificio/unità immobiliare – piante sezioni – prospetti;
studio di pre-fattibilità edilizia con verifica edilizia ed urbanistica presso Enti e Amministrazioni;
progetto di massima/definitivo, relazione tecnica, relazione L. 13/89; presentazione pratiche
Comune/titoli abilitativi di legge;
progetto esecutivo per realizzazione opera;
redazione di particolari costruttivi;
capitolati d'appalto, contratti d'appalto; direzione lavori/assistenza al collaudo/liquidazione; scelta delle finestre e dei materiali quali: rivestimenti, pavimenti, sanitari, tinteggi, serramenti interni/esterni ecc.; assistenza giornaliera/settimanale ai lavori;
presentazione fine lavori e pratica Abitabilità; scelta arredamento di commercializzazione corrente, complementi e corpi illuminanti;
disegno di arredamenti su misura;
redazione pratica edilizia variante finale;
richiesta parere Soprintendenza Beni Architettonici;
richiesta parere paesaggistico;
misura e contabilità dei lavori;
direzione artistica;
collaudo tecnico amministrativo;
prestazioni per perizie estimative (sommaria-particolareggiata-analitica); altre (autorizzazioni varie)”.
Quanto alla determinazione del compenso, emerge dall'art. 8 del contratto e dall'allegato B che le parti ne hanno previsto la quantificazione in euro 26.810,00, oltre
IVA e contributo intercassa, così calcolata in percentuale sulla base del costo presunto delle opere, quantificato nell'allegato B, per la parte di interesse con riferimento alla prestazioni professionali dell'arch. in euro 230.000,00, con la specificazione di CP_1 un compenso di euro 19.060,00 per competenze progettazione e direzione lavori, e di euro 7.750,00 per il disbrigo “PRATICHE-ISTANZE ecc connesse o collegate”, oltre pag. 7/11 IVA e cassa previdenza, con la pattuizione, contenuta nell'art. 8 del contratto, che
“Eventuali modifiche, varianti o aggiunte che fossero richieste dal Committente e/o che si rendessero necessarie, purchè non conseguenti ad errori del professionista, saranno compensate a parte secondo le modalità di cui al precedente art. 7.
Il compenso si intende fisso e invariabile a tutti gli effetti, fatte salve eventuali variazioni derivanti dalla diversa quantificazione a consuntivo dell'opera, come definito dal precedente art. 5”.
Sulla base di tali accordi, all'esito dell'espletamento dei lavori ed in assenza di contestazione il professionista incaricato correttamente ha domandato un compenso quantificato sulla base dell'importo complessivo delle opere di interesse, scomputando quindi dal costo complessivo di euro 295.671,75 l'importo di euro 69.170,00, inerente agli impianti tecnologico, elettrico e antincendio, estranei all'attività commissionata, e calcolando la parcella in percentuale sulla somma di euro 226.501,75.
Facendo applicazione dei criteri di computo concordati tra le parti nel contratto originario comprensivo dell'allegato B, il compenso per l'attività di progettazione e di direzione lavori è stato così quantificato in euro 18.874,00 (rispettivamente euro
[... 12.520,09 ed euro 6.353,93, come da parcella sottoscritta per accettazione da Per_1
all'epoca legale rappresentante della 1 fascicolo Per_1 Parte_2 monitorio-), mentre il compenso per il disbrigo delle “pratiche-istanze” relative alle opere è stato quantificato nella parcella professionale del 18.09.2014( di cui all'allegato
2 del fascicolo monitorio) nell'importo di euro 7635,00, oltre Iva e cassa previdenza;
risultano elencate, in particolare, quali competenze: “pratica edilizia-S.C.I.A. del
07.05.2014; pratica edilizia – sanatoria per scavo;
pratica edilizia variante in corso
d'opera; pratica edilizia per finanziamento legge 77-2000; redazione perizia di stima dell'immobile del 22.07.2014; pratica edilizia -sanatoria per chiosco bar;
pratica edilizia apertura via d'esodo per antincendio;
pratica edilizia diaframmi mobili lungo fronte ovest (pista -ciclo/pedonale) e solarium”.
A fronte di specifica censura mossa dall'appellante occorre evidenziare che le attività previste in tale parcella, per come dettagliata, rientravano nelle prestazioni di cui all'allegato A, vale a dire, ex multis: “presentazione pratiche Comune/titoli abilitativi di legge;
redazione pratica edilizia variante finale;
prestazioni per perizie estimative pag. 8/11 (sommaria-particolareggiata-analitica); altre – (specificare) autorizzazioni varie”, ed il compenso per le stesse si ritiene sia stato concordato tra le parti nell'allegato B come ulteriore rispetto al compenso per l'attività di progettazione e direzione lavori, alla voce disbrigo “pratiche-istanze” connesse o collegate.
Ne consegue che le due parcelle risultano correttamente redatte dal professionista con riguardo ai compensi spettanti in relazione alle diverse attività di progettazione, direzione lavori e disbrigo pratiche edilizie e burocratiche previste nel contratto di incarico e da remunerare separatamente, come ivi concordato.
3.2.3. Del pari infondato risulta il profilo di censura inerente alla base del computo delle percentuali dei compensi, che nella prospettazione dell'appellante avrebbe dovuto esser costituita dal costo finale dei lavori così come certificato in € 116.759,00, in sede di perizia giurata depositata dallo stesso Arch. nel procedimento recante n. r.g.a.c. CP_1
1697/2018 RG, presso il Tribunale di Teramo, teso ad ottenere il pagamento dell'attività svolta per il conseguimento del contributo regionale, con la conseguenza che il compenso per le prestazioni professionali svolte avrebbe dovuto essere calcolato sulla base di tale consuntivo finale, come espressamente previsto dalle parti all'art. 8 del contratto di conferimento dell'incarico.
Occorre in proposito osservare in primo luogo come il costo finale delle opere per la parte di interesse delle prestazioni professionali affidate con contratto all'arch. e CP_1 dallo stesso espletate è stato dal professionista quantificato in euro 226.501,75, in linea con le previsioni originarie, come indicato nella prima parcella, quella relativa ai compensi per attività di progettazione e di direzione dei lavori, espressamente sottoscritta per accettazione dalla legale rappresentante della Murena s.r.l., come già evidenziato.
Per quanto concerne la perizia giurata sottoscritta dall'arch. e depositata in altro Per_2 procedimento, contraddistinto al n. 1697-2018 R.g. c/o Trib. di Teramo, in via preliminare, a fronte dell'eccezione formulata dall'appellato, si ritiene di affermare l'ammissibilità della relativa produzione in primo grado il 9.6.2022, produzione che, sebbene avvenuta allorquando le preclusioni istruttorie previste dall'art. 183, co. 6,
c.p.c. risultavano ampiamente maturate sin dal dicembre del 2016, trovava legittimazione nell'esser sopravvenuta, recando la data del 15 maggio 2017. pag. 9/11 Nel merito tale produzione, non considerata dal giudice di primo grado, si rivela tuttavia irrilevante. Al fine di risolvere l'apparente contraddizione tra il costo complessivo finale indicato dall'arch. nella parcella accettata dalla legale rappresentante della CP_1
Murena s.r.l. e i costi indicati nella perizia, è sufficiente tener conto dei costi diretti e indiretti suscettibili di finanziamento tramite bando regionale;
tali costi differiscono da quelli totali che possono riguardare le opere complessivamente realizzate nello stabilimento, tanto che in perizia venivano limitati a quelli riguardanti le opere murarie e assimilabili (euro 45.500,00), agli impianti tecnologici (euro 21.435,00) e ai macchinari, arredi e attrezzature (euro 49.824,00), per un totale di euro 116.759,00, senza involgere tutte le voci relative all'appalto e alle pratiche connesse.
In conclusione, non può essere accolto l'assunto per cui la parcella vada calcolata sul diverso importo descritto in perizia giurata in separato procedimento, differendo nei due ambiti le prestazioni dettagliate, senza che da ciò possa dedursi la mancata effettuazione delle più ampie opere in relazione alle quali il mandato professionale è stato espletato.
4. Conclusivamente, assorbita ogni altra questione o eccezione sollevata nel presente grado di giudizio, alla luce del rigetto dell'appello proposto, la sentenza di primo grado deve essere confermata.
5. Le spese di lite vengono poste a carico dell'appellante soccombente secondo la liquidazione indicata in dispositivo, fatta esclusione per la fase istruttoria non svolta in secondo grado.
6. Trova applicazione la norma di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 30/05/2002 n.
115 che prevede l'obbligo di versamento da parte di chi ha proposto impugnazione dichiarata inammissibile, improcedibile o rigettata integralmente di versare un ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione;
pertanto parte appellante è altresì tenuta al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, nella sua qualità di unico socio della cessata società Murena S.r.l. Parte_1
pag. 10/11 unipersonale, contro la sentenza n. 1213/2023, resa dal Tribunale di Teramo, pubblicata il 20.12.2023, nei confronti di così provvede: CP_1
• rigetta l'appello;
• condanna parte appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 9.991,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
• dichiara parte appellante tenuta al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 21 luglio 2025
Consigliere est.
Francesca Coccoli
Presidente
Barbara Del Bono
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