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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 10/06/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1714/2019
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1714/2019
Pendente tra
, con l'avv. BEVIONE SILVIA Parte_1
parte attrice
e
, con l'avv. BORLA Controparte_1
ALBERTO oggi sostituito dall'avv. Donatella Fassio parte convenuta per l'avv. Elena Grignolio oggi sostituita dall'avv. Giulia Gai CP_2
§§§
Oggi 10 giugno 2025, ad ore 11,10, innanzi al giudice dott. Gian Andrea Morbelli, sono comparsi i difensori delle parti sopra indicati.
Le parti rinunciano alle repliche e il giudice si ritira in camera di consiglio, rinviando per la lettura della sentenza alle ore 14,30, esonerando le parti dal comparire.
Alle ore 14,45 l'udienza viene ripresa. I difensori delle parti non sono presenti. Il giudice dà lettura della motivazione e del dispositivo della sentenza.
Il Giudice
dott. Gian Andrea Morbelli
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gian Andrea Morbelli ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1714/2019 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. BEVIONE SILVIA ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso il suo studio in Torino, corso Matteotti n. 0 parte attrice in opposizione contro rappresentato e difeso Controparte_1
dagli avv. BORLA ALBERTO e DONATELLA FASSIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Asti, via Gozzano n. 19
parte convenuta in opposizione
e contro rappresentata e difesa dall'avv. Elena Grignolio ed elettivamente domiciliata presso il suo CP_2 studio in Alessandria, piazza D'Annunzio n. 2
parte convenuta in opposizione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I
pagina 2 di 6 Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 cpc del 15 maggio 2019, Parte_1
evocava in giudizio dinanzi al tribunale di Asti la Controparte_3
e l , prov. di Asti, esponendo quanto segue: Controparte_4
in data 18 marzo 2019 le era stata notificata da , su richiesta della Controparte_4 [...]
, la cartella di pagamento n. 010 2019 0000899912 001 con cui veniva ingiunto Controparte_1
Parte all'esponente, in qualità di coobbligata, il pagamento della somma di €. 64.732,79 quale surroga
a seguito di garanzia sull'operazione n° 472022; la cartella era stata notificata alla in qualità di fideiussore ovvero coobbligato in solido Pt_1
presumibilmente di una società a responsabilità limitata ormai fallita, la Parte_3
[...
la notifica era nulla, in quanto effettuata alla PEC della ditta individuale dell'esponente e non alla stessa quale persona fisica;
la cartella era nulla in quanto non firmata digitalmente;
era parimenti nulla in quanto non prevedeva i termini e l'autorità avanti alla quale impugnarla per motivi di merito;
era altresì nulla per vizio di motivazione od omessa motivazione, non essendo dato comprendere a quale tipo di escussione di garanzia si riferisse: l'esponente riteneva trattarsi di fideiussione per un debito della nei confronti di ma tale Parte_3 CP_5
circostanza strideva con le richieste svolte dalla , che aveva chiesto il pagamento integrale del CP_5
debito dapprima in via stragiudiziale e poi con decreto ingiuntivo, senza alcuna decurtazione consequenziale all'escussione della garanzia;
ove l'escussione della garanzia dovesse essere riferita al credito vantato dalla , la CP_5
fideiussione era nulla per falsità della firma apposta: , in qualità di procuratore Persona_1 generale dell'esponente, aveva proposto querela di falso avverso la fideiussione omnibus n. 16200462 dell'11.11.2013, posta a base del decreto ingiuntivo ottenuto da , ed era pendente il giudizio di CP_5
opposizione a decreto dinanzi al tribunale di Milano;
non sussisteva prova dell'avvenuta escussione della garanzia fideiussoria.
Concludeva chiedendo al tribunale, in via preliminare, di sospendere il presente giudizio, ex art. 295 cpc, sino all'esito di quello pendente dinanzi al tribunale di Milano;
nel merito, di dichiarare nulla o, comunque, annullare, la cartella di pagamento impugnata.
Si costituiva la quale confermava che la Controparte_3 fideiussione era stata rilasciata a favore della ora a Controparte_6 CP_5 garanzia del finanziamento richiesto ed ottenuto da di cui all'epoca la Parte_3
pagina 3 di 6 Parte_
era legale rappresentante;
sosteneva che il finanziamento era stato garantito da il quale, a Pt_1 seguito dell'insolvenza della società finanziata, aveva corrisposto alla banca la somma garantita surrogandosi nei diritti della stessa;
contestava variamente le avversarie difese e chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa di per il caso in cui fosse stata accertata la nullità, CP_5
invalidità o inefficacia della fideiussione prestata dalla . Pt_1
, parimenti costituita eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva per essere CP_2 legittimato unicamente l'ente impositore;
contestava parimenti le difese avversarie.
II
Con ordinanza 23 ottobre2019 il precedente giudice istruttore sospendeva la presente causa stante la pendenza del giudizio di querela di falso pendente dinanzi al tribunale di Milano.
Con sentenza n. 2/2024 del 14.12.2023 – 2.01.2024, non impugnata e passata in giudicato, la
Corte d'Appello di Milano – per quanto qui interessa - accertava la falsità delle sottoscrizioni apposte sulla fideiussione omnibus datata 11.11.2013 e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo in quella sede ottenuto da
[...]
riassumeva il giudizio pendente dinanzi a questo tribunale, onde far dichiarare CP_7
la nullità della cartella [oggetto della presente opposizione] fondata sul titolo le cui firme sono state dichiarate apocrife.
Si costituiva nel giudizio , la quale insisteva nella chiamata in causa di Controparte_1
onde ottenere dalla stessa la restituzione di quanto versato a sua favore;
nel merito, a CP_5 seguito dell'accertamento con sentenza passata in giudicato della falsità della sottoscrizione della fideiussione costituente titolo del ruolo esattoriale e della cartella di pagamento opposti, chiedeva al tribunale di dichiarare nulli e di nessun effetto il ruolo esattoriale e la cartella di pagamento “de quibus”.
, parimenti costituita, chiedeva, preliminarmente, dichiararsi la propria carenza di CP_2
legittimazione passiva o quantomeno la mancanza di responsabilità; nel merito instava a che fossero rigettate le domande proposte nei suoi confronti e, in subordine, in caso di accoglimento della domanda attorea con condanna alle spese, formulava domanda di manleva nei confronti dell'ente impositore.
Con ordinanza 18 marzo 2025 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza del 27 maggio 2025 e quindi, per repliche all'udienza odierna.
III
In merito alla chiamata in causa di si richiamano le osservazioni formulate CP_5 nell'ordinanza del 18 marzo 2025.
pagina 4 di 6 A seguito del passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello di Milano, che ha accertato l'apocrifia delle sottoscrizioni a nome apposte alla fideiussione omnibus Parte_1
Parte_ datata 11.11.2013, su cui si fondano le pretese fatte valere da in questa sede, in accoglimento dell'opposizione va dichiarata l'insussistenza del diritto di credito oggetto della cartella di pagamento n° 01020190000899912001 del 18.03.2019, notificata in pari data;
conseguentemente, vanno dichiarati nulli il ruolo esattoriale e la cartella di pagamento testè indicata.
La stessa difesa di , del resto, costituendosi nel giudizio riassunto ha concluso in Controparte_1
questo senso.
I restanti motivi di opposizione formulati dall'attrice restano assorbiti.
IV
Le spese processuali tra e seguono la soccombenza, non Parte_1 CP_1
essendovi ragione per compensarle: qualora si accerti che in qualità di soggetto che ha CP_5
certificato la veridicità e validità dei documenti allegati dalla finanziata alla domanda di ammissione alla garanzia, tra cui la fideiussione oggetto di causa, ha agito negligentemente, ne risponderà nei confronti di in separato giudizio. CP_1
Tali spese sono liquidate in complessivi €. 7.052,00 per compensi – di cui €. 1.276,00 per la fase di studio, €. 814,00 per quella introduttiva, €. 2.835,00 per quella di trattazione ed €. 2.127,00 per quella decisionale – ed €. 786,00 per CU e marca, oltre accessori di legge (valore della causa €. 64.732,79; applicazione dei minimi di legge stante la prossimità del valore ai minimi dello scaglione).
ha sostenuto la propria carenza di legittimazione passiva per essere legittimato CP_2 unicamente l'ente impositore, ma così non è perché l'attrice ha sostenuto sotto vai aspetti altresì la nullità della cartella e della sua notificazione.
Tuttavia, avuto riguardo al fatto che l'opposizione è stata accolta per un profilo estraneo all'operato di
, le spese processuali tra l'opponente e quest'ultima possono essere compensate. CP_2
PqM
Il tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara insussistente il diritto di credito oggetto della cartella di pagamento n°
01020190000899912001 del 18.03.2019 e, per l'effetto, dichiara la nullità del ruolo esattoriale e della cartella di pagamento indicata;
condanna la a rimborsare ad le Controparte_3 Parte_1 spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi €. 7.052,00 per compensi ed €.
786,00 per CU e marca, oltre rimborso spese forfettarie 15%, cpa ed iva se dovuta per legge;
pagina 5 di 6 dichiara compensate le spese processuali tra e . Parte_1 Controparte_4
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Asti, lì 10 giugno 2025
Il Giudice dott. Gian Andrea Morbelli
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1714/2019
Pendente tra
, con l'avv. BEVIONE SILVIA Parte_1
parte attrice
e
, con l'avv. BORLA Controparte_1
ALBERTO oggi sostituito dall'avv. Donatella Fassio parte convenuta per l'avv. Elena Grignolio oggi sostituita dall'avv. Giulia Gai CP_2
§§§
Oggi 10 giugno 2025, ad ore 11,10, innanzi al giudice dott. Gian Andrea Morbelli, sono comparsi i difensori delle parti sopra indicati.
Le parti rinunciano alle repliche e il giudice si ritira in camera di consiglio, rinviando per la lettura della sentenza alle ore 14,30, esonerando le parti dal comparire.
Alle ore 14,45 l'udienza viene ripresa. I difensori delle parti non sono presenti. Il giudice dà lettura della motivazione e del dispositivo della sentenza.
Il Giudice
dott. Gian Andrea Morbelli
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gian Andrea Morbelli ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1714/2019 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. BEVIONE SILVIA ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso il suo studio in Torino, corso Matteotti n. 0 parte attrice in opposizione contro rappresentato e difeso Controparte_1
dagli avv. BORLA ALBERTO e DONATELLA FASSIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Asti, via Gozzano n. 19
parte convenuta in opposizione
e contro rappresentata e difesa dall'avv. Elena Grignolio ed elettivamente domiciliata presso il suo CP_2 studio in Alessandria, piazza D'Annunzio n. 2
parte convenuta in opposizione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I
pagina 2 di 6 Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 cpc del 15 maggio 2019, Parte_1
evocava in giudizio dinanzi al tribunale di Asti la Controparte_3
e l , prov. di Asti, esponendo quanto segue: Controparte_4
in data 18 marzo 2019 le era stata notificata da , su richiesta della Controparte_4 [...]
, la cartella di pagamento n. 010 2019 0000899912 001 con cui veniva ingiunto Controparte_1
Parte all'esponente, in qualità di coobbligata, il pagamento della somma di €. 64.732,79 quale surroga
a seguito di garanzia sull'operazione n° 472022; la cartella era stata notificata alla in qualità di fideiussore ovvero coobbligato in solido Pt_1
presumibilmente di una società a responsabilità limitata ormai fallita, la Parte_3
[...
la notifica era nulla, in quanto effettuata alla PEC della ditta individuale dell'esponente e non alla stessa quale persona fisica;
la cartella era nulla in quanto non firmata digitalmente;
era parimenti nulla in quanto non prevedeva i termini e l'autorità avanti alla quale impugnarla per motivi di merito;
era altresì nulla per vizio di motivazione od omessa motivazione, non essendo dato comprendere a quale tipo di escussione di garanzia si riferisse: l'esponente riteneva trattarsi di fideiussione per un debito della nei confronti di ma tale Parte_3 CP_5
circostanza strideva con le richieste svolte dalla , che aveva chiesto il pagamento integrale del CP_5
debito dapprima in via stragiudiziale e poi con decreto ingiuntivo, senza alcuna decurtazione consequenziale all'escussione della garanzia;
ove l'escussione della garanzia dovesse essere riferita al credito vantato dalla , la CP_5
fideiussione era nulla per falsità della firma apposta: , in qualità di procuratore Persona_1 generale dell'esponente, aveva proposto querela di falso avverso la fideiussione omnibus n. 16200462 dell'11.11.2013, posta a base del decreto ingiuntivo ottenuto da , ed era pendente il giudizio di CP_5
opposizione a decreto dinanzi al tribunale di Milano;
non sussisteva prova dell'avvenuta escussione della garanzia fideiussoria.
Concludeva chiedendo al tribunale, in via preliminare, di sospendere il presente giudizio, ex art. 295 cpc, sino all'esito di quello pendente dinanzi al tribunale di Milano;
nel merito, di dichiarare nulla o, comunque, annullare, la cartella di pagamento impugnata.
Si costituiva la quale confermava che la Controparte_3 fideiussione era stata rilasciata a favore della ora a Controparte_6 CP_5 garanzia del finanziamento richiesto ed ottenuto da di cui all'epoca la Parte_3
pagina 3 di 6 Parte_
era legale rappresentante;
sosteneva che il finanziamento era stato garantito da il quale, a Pt_1 seguito dell'insolvenza della società finanziata, aveva corrisposto alla banca la somma garantita surrogandosi nei diritti della stessa;
contestava variamente le avversarie difese e chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa di per il caso in cui fosse stata accertata la nullità, CP_5
invalidità o inefficacia della fideiussione prestata dalla . Pt_1
, parimenti costituita eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva per essere CP_2 legittimato unicamente l'ente impositore;
contestava parimenti le difese avversarie.
II
Con ordinanza 23 ottobre2019 il precedente giudice istruttore sospendeva la presente causa stante la pendenza del giudizio di querela di falso pendente dinanzi al tribunale di Milano.
Con sentenza n. 2/2024 del 14.12.2023 – 2.01.2024, non impugnata e passata in giudicato, la
Corte d'Appello di Milano – per quanto qui interessa - accertava la falsità delle sottoscrizioni apposte sulla fideiussione omnibus datata 11.11.2013 e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo in quella sede ottenuto da
[...]
riassumeva il giudizio pendente dinanzi a questo tribunale, onde far dichiarare CP_7
la nullità della cartella [oggetto della presente opposizione] fondata sul titolo le cui firme sono state dichiarate apocrife.
Si costituiva nel giudizio , la quale insisteva nella chiamata in causa di Controparte_1
onde ottenere dalla stessa la restituzione di quanto versato a sua favore;
nel merito, a CP_5 seguito dell'accertamento con sentenza passata in giudicato della falsità della sottoscrizione della fideiussione costituente titolo del ruolo esattoriale e della cartella di pagamento opposti, chiedeva al tribunale di dichiarare nulli e di nessun effetto il ruolo esattoriale e la cartella di pagamento “de quibus”.
, parimenti costituita, chiedeva, preliminarmente, dichiararsi la propria carenza di CP_2
legittimazione passiva o quantomeno la mancanza di responsabilità; nel merito instava a che fossero rigettate le domande proposte nei suoi confronti e, in subordine, in caso di accoglimento della domanda attorea con condanna alle spese, formulava domanda di manleva nei confronti dell'ente impositore.
Con ordinanza 18 marzo 2025 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza del 27 maggio 2025 e quindi, per repliche all'udienza odierna.
III
In merito alla chiamata in causa di si richiamano le osservazioni formulate CP_5 nell'ordinanza del 18 marzo 2025.
pagina 4 di 6 A seguito del passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello di Milano, che ha accertato l'apocrifia delle sottoscrizioni a nome apposte alla fideiussione omnibus Parte_1
Parte_ datata 11.11.2013, su cui si fondano le pretese fatte valere da in questa sede, in accoglimento dell'opposizione va dichiarata l'insussistenza del diritto di credito oggetto della cartella di pagamento n° 01020190000899912001 del 18.03.2019, notificata in pari data;
conseguentemente, vanno dichiarati nulli il ruolo esattoriale e la cartella di pagamento testè indicata.
La stessa difesa di , del resto, costituendosi nel giudizio riassunto ha concluso in Controparte_1
questo senso.
I restanti motivi di opposizione formulati dall'attrice restano assorbiti.
IV
Le spese processuali tra e seguono la soccombenza, non Parte_1 CP_1
essendovi ragione per compensarle: qualora si accerti che in qualità di soggetto che ha CP_5
certificato la veridicità e validità dei documenti allegati dalla finanziata alla domanda di ammissione alla garanzia, tra cui la fideiussione oggetto di causa, ha agito negligentemente, ne risponderà nei confronti di in separato giudizio. CP_1
Tali spese sono liquidate in complessivi €. 7.052,00 per compensi – di cui €. 1.276,00 per la fase di studio, €. 814,00 per quella introduttiva, €. 2.835,00 per quella di trattazione ed €. 2.127,00 per quella decisionale – ed €. 786,00 per CU e marca, oltre accessori di legge (valore della causa €. 64.732,79; applicazione dei minimi di legge stante la prossimità del valore ai minimi dello scaglione).
ha sostenuto la propria carenza di legittimazione passiva per essere legittimato CP_2 unicamente l'ente impositore, ma così non è perché l'attrice ha sostenuto sotto vai aspetti altresì la nullità della cartella e della sua notificazione.
Tuttavia, avuto riguardo al fatto che l'opposizione è stata accolta per un profilo estraneo all'operato di
, le spese processuali tra l'opponente e quest'ultima possono essere compensate. CP_2
PqM
Il tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara insussistente il diritto di credito oggetto della cartella di pagamento n°
01020190000899912001 del 18.03.2019 e, per l'effetto, dichiara la nullità del ruolo esattoriale e della cartella di pagamento indicata;
condanna la a rimborsare ad le Controparte_3 Parte_1 spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi €. 7.052,00 per compensi ed €.
786,00 per CU e marca, oltre rimborso spese forfettarie 15%, cpa ed iva se dovuta per legge;
pagina 5 di 6 dichiara compensate le spese processuali tra e . Parte_1 Controparte_4
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Asti, lì 10 giugno 2025
Il Giudice dott. Gian Andrea Morbelli
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