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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 10/07/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 9 LUGLIO 2025
Il GOP lette le note di trattazione scritte in atti, decide come da separata sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. .
Il GOP, all'esito della camera di consiglio alle ore 15,25, viene emeSA la sentenza
TRIBUNALE di L'AQUILA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE
Dott.SA Antonella CAMILLI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di primo grado promoSA, con atto di citazione ritualmente notificato, paSAta a decisione all'udienza del 9 luglio 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Fera e dall'avv. Marco Cinquegrana ed Parte_1 elettivamente domiciliato in Napoli, presso e nel loro studio, in virtù di procura ad litem allegata all'atto di citazione.
Attore
E
in persona del pro tempore, rappresentato e difeso ope legis Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura dello Stato di L'Aquila, domiciliata presso gli uffici siti in Portici di S. Bernardino n. 3 .
Convenuto
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Florindo Di Controparte_3
Lucente, ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuta
., in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_4 rappresentato e difeso dall'avv. Adriano Chiulli del foro di Pescara ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio, giusta procura allagata alla comparsa di costituzione e risposta.
Chiamata in garanzia da CP_1
Oggetto: risarcimento danni da fatto illecito ai sensi dell'art. 1218 c.c. .
Conclusioni:
parte attrice: di cui in atti
parti convenute: di cui in atti
parte chiamata in garanzia: di cui in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore conveniva in giudizio il , nonché Controparte_1 la società al fine di ottenere l'accertamento della loro responsabilità e la conseguente condanna CP_3 al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, dal medesimo subiti in occasione di un infortunio avvenuto nel corso del progetto di alternanza scuola-lavoro.
In particolare, esponeva che in data 16 maggio 2016 mentre si trovava all'interno dell'azienda della società convenuta, nell'ambito del percorso scuola-lavoro previsto dalla legge n. 107/2015, nell'utilizzare un macchinario subiva una lesione alla mano sx, con frattura della falange del dito V.
Rilevava che l'eventus damni si era verificato a causa della inidoneità del guanto di protezione, il cui lembo durante l'attività lavorativa era rimasto incastrato nel macchinario, in tal modo trascinando all'interno del macchinario anche la sua mano, così cagionandogli le lesioni ed i conseguenti pregiudizi per il cui risarcimento in questa sede agisce. Instauratosi regolarmente il contraddittorio, il , in primis, chiedeva la chiamata in Controparte_1 garanzia della compagnia assicurativa da cui essere manlevata in caso di condanna;
nel merito, CP_4 chiedeva il rigetto della domanda, evidenziando come l'infortuno verificatosi nell'ambito del progetto dell'attività di alternanza scuola-lavoro non poteva dirsi riconducibile allo svolgimento dell'attività didattica, ma era da ascrivere esclusivamente alla condotta della struttura ospitante, società Controparte_3
Costituitasi la compagnia assicurativa , insisteva per il rigetto della domanda. CP_4
La società contestava la domanda chiedendone il rigetto. Controparte_3
Tanto esposto, in ragione della natura della controversia, appare neceSArio esporre sinteticamente quelli che sono i principi di diritto che disciplinano il metodo formativo didattico conosciuto come alternanza scuola-lavoro.
Invero, tale percorso scolastico venne introdotto per la prima volta con la L. 28 marzo 2003, n. 53, che lo prevedeva come facoltativo, ma in seguito all'entrata in vigore della legge n. 107/2015, è divenuto obbligatorio per tutti gli studenti della terza, quarta e quinta superiore, i quali svolgono anche un periodo di formazione professionale presso aziende, enti, associazioni, ordini professionali o istituzioni.
Da ultimo la legge n. 30 dicembre 2018 ha previsto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola- lavoro in percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO).
Il percorso di formazione in argomento prevede la collaborazione tra la scuola e la struttura ospitante, per consentire agli studenti di imparare le arti del mestiere nella massima sicurezza e sotto la supervisione e la vigilanza di entrambi i soggetti, per cui il dirigente scolastico, conclude delle convenzioni con tali soggetti ed un patto formativo con lo studente, ovvero con il genitore se questi è minorenne.
Affinché tutto il percorso di formazione si svolga nella massima sicurezza per gli studenti, il tutor scolastico
(interno alla scuola), è tenuto a vigilare sugli studenti anche durante l'espletamento di tale attività formativa, tanto che deve cooperare con il tutor dell'azienda; dunque, deve assicurarsi che tutti gli studenti abbiano frequentato il corso in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, praticata all'interno dell'istituto scolastico, nonché che abbiano ricevuto la formazione specifica all'interno della struttura ospitante. (ex multis Cass. Civ.
n. 24576/2024; 10516/2017; 7093/2022).
Pertanto, durante in periodo in cui lo studente realizza il programma di alternanza scuola-lavoro, la scuola è sempre tenuta a vigilare sul corretto espletamento del percorso di formazione, ad assicurare ai ragazzi la formazione generale ed a cooperare con il tutor aziendale per la formazione specifica e, quindi, per assicurarsi che vengano rispettate le norme in materia di scurezza sui luoghi di lavoro.
Infatti, nell'ambito della struttura ospitante trovano applicazione tutte le norme in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto gli studenti (durante tale percorso professionale) ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. a) del D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni, sono equiparati ai lavoratori, per cui agli stessi deve essere erogata la formazione prevista ai sensi dell'art. 37 del citato decreto, e nel caso in cui la steSA sia carente ovvero incompleta si configura, in primis, la responsabilità del titolare della struttura ospitante.
Invero, l'art.1 del decreto legislativo n. 77/2015 prevede che il progetto di alternanza non dà luogo alla costituzione di rapporti di lavoro, ma poiché i tirocinanti sono esposti agli stessi rischi dei lavoratori operanti all'interno dell'azienda, in un'ottica di massima tutela della salute, l'art. 2, comma 1, lett. a) D.lgs. 81/2008, equipara lo studente al lavoratore, con conseguente applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Pertanto, ad ogni singolo studente deve essere fornita l'adeguata formazione, in relazione all'ambiente e alle mansioni che verranno affidate, strumenti di protezione idonei a prevenire il concretizzarsi di quei rischi che sono collegati a quella mansione. Da ciò discende la responsabilità del titolare della struttura ospitante, nel caso in cui vengano violate le regole cautelari riconducibili alla omeSA previsione del rischio a cui era esposto lo studente, nella lavorazione a cui era stato adibito, come previsto dagli artt. 28 e 17 D.lgs. 81/2008; alla omeSA formazione e informazione della tirocinante, come previsto dagli artt. 36, 37 D.lgs. 81/2008; alla omeSA fornitura di idonei dispositivi di protezione come previsto dall'art. 77 D.lgs. 81/2008.
Infatti, il titolare della struttura ospitante è tenuto per legge ad una previa valutazione del rischio prima di assegnare la mansione allo studente, la cui posizione come già esposto in narrativa è equiparata dalla legge al lavoratore per quanto detto sopra;
quindi, è tenuto a formare in modo specifico lo studente ed adottare tutte le neceSArie misure di sicurezza per evitare l'insorgenza di fattori di pericoli durante l'espletamento di tale percorso formativo.
Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che: “…, la valutazione del rischio, ai sensi dell'art. 17 d.lgs. 81/08,
è compito affidato al datore di lavoro, non delegabile. In tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro è tenuto a redigere e sottoporre ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del D.lgs. n. 81 del 2008, all'interno del quale deve indicare in modo specifico i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, in relazione alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro e le misure precauzionali ed i dispositivi adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori;
il conferimento a terzi della delega relativa alla redazione di suddetto documento non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di verificarne l'adeguatezza e l'efficacia, di informare i lavoratori dei rischi connessi alle lavorazioni in esecuzione e di fornire loro una formazione sufficiente ed adeguata”.(Cass. Civ. n. 27295 del
02/12/2016).
Pertanto, nel caso di infortuni degli studenti verificatesi durante l'espletamento delle attività didattiche previste nel progetto di alternanza scuola-lavoro, da un lato si configura la responsabilità del datore di lavoro, in forza del richiamato art. 2 D.lgs. 81/2008, ovvero in caso di violazione della normativa antinfortunistica e di sicurezza sui luoghi di lavoro;
dall'altro, la mancata formazione dello studente ed il mancato controllo da parte del tutor interno, il quale è tenuto a cooperare con il tutor aziendale, al fine di garantire agli studenti la formazione specifica ed il rispetto delle norme a tutela della sicurezza degli studenti-lavoratori, comporta una concorrente responsabilità del tutor scolastico e, quindi, della scuola in persona del dirigente.
Difatti proprio tale ultima figura è tenuta a mantenersi in costante rapporto con gli studenti al fine di verificare le condizioni di sicurezza connesse alla organizzazione del percorso formativo, assicurando anche le relative misure di prevenzione e gestione, ovvero assicurando la corretta formazione degli stessi sia a livello scolastico che aziendale e l'assenza di problematiche collegate all'attività lavorativa selezionata.
Ciò detto, in punto di diritto, si osserva che all'esito della compiuta istruttoria, in particolare, delle prove testimoniali e della documentazione versata ritualmente in atti, è emerso che l'attore, all'epoca dei fatti studente dell'istituto scolastico Patini Liberatore di Castel Di Sangro (CH), mentre si trovava all'interno dei locali della società convenuta Ecopedura, azienda individuata dall'istituto scolastico per lo svolgimento delle attività di Alternanza Scuola-Lavoro, ha riportato un importante trauma alla mano sinistra.
In particolare, i testimoni escussi hanno riferito che l'attore aveva indoSAto i guanti di sicurezza neceSAri per utilizzare il tornio, al medesimo consegnati dal responsabile dell'azienda.
Senonché, mentre stava utilizzando il tornio, sotto la supervisione di , altro dipendente Testimone_1 dell'azienda, un lembo del guanto rimaneva incastrato nel macchinario ed avvolgendosi intorno allo stesso, trascinava al suo interno la mano del ragazzo, così cagionandogli le lesioni certificate in atti.
La dinamica dei fatti, come in narrativa descritta, è stata riferita puntualmente dal testimone , Tes_2 compagno di classe dell'attore, il quale era presente all'evento, precisando che immediatamente il dipendente dell'azienda, indicato con il nome di , sentendo le grida dell'attore, aveva arrestato il Tes_1 macchinario.
Il responsabile del progetto di Alternanza Scuola-Lavoro, professore , escusso come Persona_1 testimone, ha riferito che tutti i ragazzi prima di recarsi in azienda avevano ricevuto un'adeguata preparazione ed avevano partecipato al corso obbligatorio relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
, dipendente della società Ecodepura S.r.., ha riferito che il giorno dell'incidente stava Testimone_1 vigilando sui ragazzi ed aveva fornito loro i guanti da saldatore neceSAri per lavorare con il macchinario, ma non era in grado di ricordare il modello.
Orbene, in via preliminare, occorre qualificare la domanda proposta dall'attore ai sensi dell'art. 1218 c.c., sia nei confronti del che nei confronti della società CP_1 CP_3
Nello specifico, l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione della allievo a scuola determina a carico dell'istituto scolastico l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e la incolumità dell'allievo, nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni e, quindi, anche durante il percorso formativo di cui trattasi, per cui la scuola risulta responsabile anche in caso di autolesioni, quanto esse siano conseguenza di una omeSA vigilanza, ovvero della mancata predisposizione di tutti gli accorgimenti neceSAri per evitare che durante il periodo in cui lo studente è affidato alle istituzioni scolastiche, poSA subire pregiudizi a causa della concretizzazione di quei rischi che sono conseguenza del mancato rispetto delle norme cautelari.
Per quanto concerne la struttura ospitante, ovvero il datore di lavoro individuato dalla scuola nell'ambito del progetto di Alternanza Scuola-Lavoro, già si è detto in narrativa che trovano applicazione le norme a tutela della salute dei lavoratori e della sicurezza sui luoghi di lavoro, la cui violazione configura la responsabilità contrattuale del primo.
Pertanto, applicando il regime probatorio di cui all'art. 1218 c.c., il creditore può allegare l'altrui inadempimento (cfr. Cass. SS.UU. n. 13533/2001), mentre la colpa si presume, in guisa che deve dimostrare soltanto la esistenza del contratto e del danno giuridicamente rilevante;
sarà il convenuto che se vuole andare esente da responsabilità, dovrà dimostrare che l'inadempimento non c'è stato o che non è dipeso da propria colpa.
L'attore ha dimostrato che all'epoca dei fatti frequentava il quinto anno dell' Statale Patini Liberatore CP_5
e durante il percorso formativo scolastico delle competenze trasversali, realizzato all'interno della società
ditta individuata dalla scuola, utilizzando un macchinario dell'azienda per lavorare il ferro, CP_3 riportava la lesione alla mano destra, in quanto un lembo del guanto fornito dalla struttura ospitante rimaneva incastrato nel trapano.
Non vi è dubbio che nella specie l'evento di danno è direttamente riferibile alla mansione lavorativa assegnata all'attore, il quale aveva indoSAto gli strumenti di protezione forniti dall'azienda, ma aveva subito un incidente more probably that not in quanto lo strumento di protezione non era idoneo all'uso stabilito, ovvero non aveva ricevuto la neceSAria formazione specifica prima di utilizzare il macchinario.
Orbene, nel caso di specie, risulta che la ditta è stata scelta in base ad un procedimento CP_3 amministrativo regolare ed ha fornito all'attore lo strumento di protezione neceSArio per utilizzare il macchinario, anche se in concreto si è rivelato inidoneo alla bisogna, per cui la scuola ha esercitato la vigilanza che incombeva su di eSA, ovvero ha garantito la formazione dello studente in ambito scolastico avendo previsto la obbligatorietà dei corsi sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;
ha selezionato la ditta CP_3 all'esito di una procedura amministrativa regolare;
ha controllato l'utilizzo degli strumenti di protezione, che infatti sono stati forniti agli studenti. Invero, l'eventus damni verificatosi in concreto fuoriusciva dalle sue capacità di tutela dell'alunno, in quanto
è stato causato da uno strumento di protezione inidoneo, di guisa che, in primis, non risultava esigibile una presenza continua dell'insegnante all'interno dell'azienda, che a differenza del tutor azienda non deve accompagnare gli studenti all'interno dei luoghi di lavoro;
ad ogni buon conto anche la presenza dell'insegnante in azienda non avrebbe consentito di evitare il verificarsi del sinistro, in ragione della professionalità richiesta per quella mansione specifica.
Pertanto, l'eventus damni risulta ascrivibile alla condotta della società convenuta, che ha violato le normative in materia di tutela dei lavoratori così cagionando l'eventus damni, che non si sarebbe verificato se avesse fornito al ragazzo strumenti di protezione idonei.
Infatti, la società convenuta non ha fornito la prova liberatoria richiesta dalla legge, ovvero che in concreto le lesioni sono state generate da una sequenza causale ad eSA non imputabile e, quindi, di aver adottato, in via preventiva, tutte quelle misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare prevedibili situazioni di pericolo, favorevoli all'insorgere di serie causali sfociante nella produzione del danno-evento.
E' certo che il rischio concretizzatosi nella specie, non si sarebbe verificato se fossero state rispettate dal datore di lavoro, titolare di una posizione di garanzia, le regole cautelari e di prescrizioni dettate in materia di salute e di sicurezza degli ambienti di lavoro;
dunque, il datore di lavoro, ha posto uno studente privo di esperienza in una situazione rischiosa in assenza di un idoneo strumento di protezione, per cui oltre alla causalità della condotta si configura anche la causalità della colpa. (ex multis Cass. Pen. n. 19402/2017)
Accertato l'an, occorre verificare la sussistenza del danno conseguenza nonché la causalità giuridica secondo le coordinate sul punto dettate dall'art. 1223 c.c. .
Nel nostro Ordinamento Giuridico non trova alcun riconoscimento il c.d. danno evento, essendo all'uopo neceSArio che il paziente dimostri ai sensi dell'art. 1223 c.c., il danno conseguenza, non essendo risarcibile la lesione del bene salute se non ha prodotto delle conseguenze immediate e dirette o, comunque, mediate ed indirette, purché regolari e naturali, secondo un giudizio che l'interprete deve formulare ex ante, in applicazione della teoria della causalità adeguata.
Nel caso de quo, sulla scorta della documentazione medica prodotta ritualmente in giudizio, il nominato CTU,
Dr.SA , ha accertato che in conseguenza dell'eventus damni di cui si discute, l'attore ha Persona_2 riportato un danno non patrimoniale nella misura del 5% nella veste biologica permanente, nonché temporaneo di giorni 8 a totale e giorni 20 nella veste biologica temporanea parziale al 75%; giorni 10 al 50%
e giorni 5 al 25% .
Orbene, considerato che all'epoca dei fatti l'attore aveva l'età di anni 18 (nato il [...]-fatto del
16.05.2019), e che il grado di invalidità permanente è del 5%, deve essere liquidata a titolo di danno non patrimoniale, nella sua configurazione biologica-invalidità permanente, la somma di euro 10.504,00, fatto riferimento alle Tabelle di Milano anno 2024
Deve, altresì, essere riconosciuto agli attori la complessiva somma di euro 920,00 (assoluta), giorni 20 al 75%
(1.725,00), giorni 10 al 50% (euro 575), giorni 5 al 25% (euro 143,75), ovvero la complessiva somma di euro
3.363,75 a titolo di danno biologico da invalidità temporanea (euro 115,00 x gg x %).
Dette somme, trattandosi di obbligazione di valore, dovranno essere rivalutate dal giorno del deposito della sentenza al soddisfo, atteso che la Tabella di Milano 2024, utilizzata da questo giudice al fine del calcolo del danno non patrimoniale, rivaluta automaticamente la somma;
sulla somma devalutata al momento del fatto e via via rivalutata, sino al soddisfo, andranno conteggiati gli interessi nella misura legale.
Non sono state documentate spese sostenute a causa dell'eventus damni per cui alcun risarcimento sul punto
è riconoscibile. In conclusione, la società deve essere condannata al risarcimento dei danni non patrimoniali Controparte_3 subito dall'attore, nella misura complessiva di euro 13.867,75, oltre rivalutazione monetaria ed interessi in narrativa indicati.
Le spese del giudizio tra l'attore e la società convenuta nonché il costo della CTU, devono Controparte_3 seguire la soccombenza di quest'ultima e vanno liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
Le spese tra l'attore ed il nonché la chiamata in garanzia , possono essere compensate CP_1 CP_4 in ragione della peculiarità della materia e della particolarità della situazione di fatto che poteva indurre l'attore a ritenere dovuto il risarcimento anche dal . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del GOP Dr.SA Antonella CAMILLI, definitivamente giudicando sulla causa civile promoSA, con atto di citazione ritualmente notificato da nei Parte_1 confronti del nonché e Controparte_6 Controparte_3 [...]
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, Controparte_4 così decide:
1. dichiara la responsabilità di ai sensi dell'art. 1218 c.c. e, per l'effetto la Controparte_3 condanna a corrispondere all'attore, la complessiva somma di euro di euro 13.867,75, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali in parte motiva indicati;
2. condanna la società a rimborsare all'attore le spese del giudizio, che liquida in Controparte_3 complessivi euro 3.000,00, oltre euro 237,00 per costo di iscrizione a ruolo ed oltre accessori di legge, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 (aggiornato al D.M. n. 147/2022), da corrispondere direttamente ai difensori in ragione della dichiarazione di antistatarietà;
3. pone a carico della società il costo della CTU;
CP_3
4. respinge la domanda nei confronti del . CP_1
5. Compensa tra le parti le spese del giudizio con il e con la compagnia assicurativa CP_1 [...]
. CP_4
L'Aquila 9 luglio 2025 Dr.SA Antonella CAMILLI
Il GOP lette le note di trattazione scritte in atti, decide come da separata sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. .
Il GOP, all'esito della camera di consiglio alle ore 15,25, viene emeSA la sentenza
TRIBUNALE di L'AQUILA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE
Dott.SA Antonella CAMILLI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di primo grado promoSA, con atto di citazione ritualmente notificato, paSAta a decisione all'udienza del 9 luglio 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Fera e dall'avv. Marco Cinquegrana ed Parte_1 elettivamente domiciliato in Napoli, presso e nel loro studio, in virtù di procura ad litem allegata all'atto di citazione.
Attore
E
in persona del pro tempore, rappresentato e difeso ope legis Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura dello Stato di L'Aquila, domiciliata presso gli uffici siti in Portici di S. Bernardino n. 3 .
Convenuto
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Florindo Di Controparte_3
Lucente, ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuta
., in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_4 rappresentato e difeso dall'avv. Adriano Chiulli del foro di Pescara ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio, giusta procura allagata alla comparsa di costituzione e risposta.
Chiamata in garanzia da CP_1
Oggetto: risarcimento danni da fatto illecito ai sensi dell'art. 1218 c.c. .
Conclusioni:
parte attrice: di cui in atti
parti convenute: di cui in atti
parte chiamata in garanzia: di cui in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore conveniva in giudizio il , nonché Controparte_1 la società al fine di ottenere l'accertamento della loro responsabilità e la conseguente condanna CP_3 al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, dal medesimo subiti in occasione di un infortunio avvenuto nel corso del progetto di alternanza scuola-lavoro.
In particolare, esponeva che in data 16 maggio 2016 mentre si trovava all'interno dell'azienda della società convenuta, nell'ambito del percorso scuola-lavoro previsto dalla legge n. 107/2015, nell'utilizzare un macchinario subiva una lesione alla mano sx, con frattura della falange del dito V.
Rilevava che l'eventus damni si era verificato a causa della inidoneità del guanto di protezione, il cui lembo durante l'attività lavorativa era rimasto incastrato nel macchinario, in tal modo trascinando all'interno del macchinario anche la sua mano, così cagionandogli le lesioni ed i conseguenti pregiudizi per il cui risarcimento in questa sede agisce. Instauratosi regolarmente il contraddittorio, il , in primis, chiedeva la chiamata in Controparte_1 garanzia della compagnia assicurativa da cui essere manlevata in caso di condanna;
nel merito, CP_4 chiedeva il rigetto della domanda, evidenziando come l'infortuno verificatosi nell'ambito del progetto dell'attività di alternanza scuola-lavoro non poteva dirsi riconducibile allo svolgimento dell'attività didattica, ma era da ascrivere esclusivamente alla condotta della struttura ospitante, società Controparte_3
Costituitasi la compagnia assicurativa , insisteva per il rigetto della domanda. CP_4
La società contestava la domanda chiedendone il rigetto. Controparte_3
Tanto esposto, in ragione della natura della controversia, appare neceSArio esporre sinteticamente quelli che sono i principi di diritto che disciplinano il metodo formativo didattico conosciuto come alternanza scuola-lavoro.
Invero, tale percorso scolastico venne introdotto per la prima volta con la L. 28 marzo 2003, n. 53, che lo prevedeva come facoltativo, ma in seguito all'entrata in vigore della legge n. 107/2015, è divenuto obbligatorio per tutti gli studenti della terza, quarta e quinta superiore, i quali svolgono anche un periodo di formazione professionale presso aziende, enti, associazioni, ordini professionali o istituzioni.
Da ultimo la legge n. 30 dicembre 2018 ha previsto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola- lavoro in percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO).
Il percorso di formazione in argomento prevede la collaborazione tra la scuola e la struttura ospitante, per consentire agli studenti di imparare le arti del mestiere nella massima sicurezza e sotto la supervisione e la vigilanza di entrambi i soggetti, per cui il dirigente scolastico, conclude delle convenzioni con tali soggetti ed un patto formativo con lo studente, ovvero con il genitore se questi è minorenne.
Affinché tutto il percorso di formazione si svolga nella massima sicurezza per gli studenti, il tutor scolastico
(interno alla scuola), è tenuto a vigilare sugli studenti anche durante l'espletamento di tale attività formativa, tanto che deve cooperare con il tutor dell'azienda; dunque, deve assicurarsi che tutti gli studenti abbiano frequentato il corso in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, praticata all'interno dell'istituto scolastico, nonché che abbiano ricevuto la formazione specifica all'interno della struttura ospitante. (ex multis Cass. Civ.
n. 24576/2024; 10516/2017; 7093/2022).
Pertanto, durante in periodo in cui lo studente realizza il programma di alternanza scuola-lavoro, la scuola è sempre tenuta a vigilare sul corretto espletamento del percorso di formazione, ad assicurare ai ragazzi la formazione generale ed a cooperare con il tutor aziendale per la formazione specifica e, quindi, per assicurarsi che vengano rispettate le norme in materia di scurezza sui luoghi di lavoro.
Infatti, nell'ambito della struttura ospitante trovano applicazione tutte le norme in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto gli studenti (durante tale percorso professionale) ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. a) del D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni, sono equiparati ai lavoratori, per cui agli stessi deve essere erogata la formazione prevista ai sensi dell'art. 37 del citato decreto, e nel caso in cui la steSA sia carente ovvero incompleta si configura, in primis, la responsabilità del titolare della struttura ospitante.
Invero, l'art.1 del decreto legislativo n. 77/2015 prevede che il progetto di alternanza non dà luogo alla costituzione di rapporti di lavoro, ma poiché i tirocinanti sono esposti agli stessi rischi dei lavoratori operanti all'interno dell'azienda, in un'ottica di massima tutela della salute, l'art. 2, comma 1, lett. a) D.lgs. 81/2008, equipara lo studente al lavoratore, con conseguente applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Pertanto, ad ogni singolo studente deve essere fornita l'adeguata formazione, in relazione all'ambiente e alle mansioni che verranno affidate, strumenti di protezione idonei a prevenire il concretizzarsi di quei rischi che sono collegati a quella mansione. Da ciò discende la responsabilità del titolare della struttura ospitante, nel caso in cui vengano violate le regole cautelari riconducibili alla omeSA previsione del rischio a cui era esposto lo studente, nella lavorazione a cui era stato adibito, come previsto dagli artt. 28 e 17 D.lgs. 81/2008; alla omeSA formazione e informazione della tirocinante, come previsto dagli artt. 36, 37 D.lgs. 81/2008; alla omeSA fornitura di idonei dispositivi di protezione come previsto dall'art. 77 D.lgs. 81/2008.
Infatti, il titolare della struttura ospitante è tenuto per legge ad una previa valutazione del rischio prima di assegnare la mansione allo studente, la cui posizione come già esposto in narrativa è equiparata dalla legge al lavoratore per quanto detto sopra;
quindi, è tenuto a formare in modo specifico lo studente ed adottare tutte le neceSArie misure di sicurezza per evitare l'insorgenza di fattori di pericoli durante l'espletamento di tale percorso formativo.
Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che: “…, la valutazione del rischio, ai sensi dell'art. 17 d.lgs. 81/08,
è compito affidato al datore di lavoro, non delegabile. In tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro è tenuto a redigere e sottoporre ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del D.lgs. n. 81 del 2008, all'interno del quale deve indicare in modo specifico i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, in relazione alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro e le misure precauzionali ed i dispositivi adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori;
il conferimento a terzi della delega relativa alla redazione di suddetto documento non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di verificarne l'adeguatezza e l'efficacia, di informare i lavoratori dei rischi connessi alle lavorazioni in esecuzione e di fornire loro una formazione sufficiente ed adeguata”.(Cass. Civ. n. 27295 del
02/12/2016).
Pertanto, nel caso di infortuni degli studenti verificatesi durante l'espletamento delle attività didattiche previste nel progetto di alternanza scuola-lavoro, da un lato si configura la responsabilità del datore di lavoro, in forza del richiamato art. 2 D.lgs. 81/2008, ovvero in caso di violazione della normativa antinfortunistica e di sicurezza sui luoghi di lavoro;
dall'altro, la mancata formazione dello studente ed il mancato controllo da parte del tutor interno, il quale è tenuto a cooperare con il tutor aziendale, al fine di garantire agli studenti la formazione specifica ed il rispetto delle norme a tutela della sicurezza degli studenti-lavoratori, comporta una concorrente responsabilità del tutor scolastico e, quindi, della scuola in persona del dirigente.
Difatti proprio tale ultima figura è tenuta a mantenersi in costante rapporto con gli studenti al fine di verificare le condizioni di sicurezza connesse alla organizzazione del percorso formativo, assicurando anche le relative misure di prevenzione e gestione, ovvero assicurando la corretta formazione degli stessi sia a livello scolastico che aziendale e l'assenza di problematiche collegate all'attività lavorativa selezionata.
Ciò detto, in punto di diritto, si osserva che all'esito della compiuta istruttoria, in particolare, delle prove testimoniali e della documentazione versata ritualmente in atti, è emerso che l'attore, all'epoca dei fatti studente dell'istituto scolastico Patini Liberatore di Castel Di Sangro (CH), mentre si trovava all'interno dei locali della società convenuta Ecopedura, azienda individuata dall'istituto scolastico per lo svolgimento delle attività di Alternanza Scuola-Lavoro, ha riportato un importante trauma alla mano sinistra.
In particolare, i testimoni escussi hanno riferito che l'attore aveva indoSAto i guanti di sicurezza neceSAri per utilizzare il tornio, al medesimo consegnati dal responsabile dell'azienda.
Senonché, mentre stava utilizzando il tornio, sotto la supervisione di , altro dipendente Testimone_1 dell'azienda, un lembo del guanto rimaneva incastrato nel macchinario ed avvolgendosi intorno allo stesso, trascinava al suo interno la mano del ragazzo, così cagionandogli le lesioni certificate in atti.
La dinamica dei fatti, come in narrativa descritta, è stata riferita puntualmente dal testimone , Tes_2 compagno di classe dell'attore, il quale era presente all'evento, precisando che immediatamente il dipendente dell'azienda, indicato con il nome di , sentendo le grida dell'attore, aveva arrestato il Tes_1 macchinario.
Il responsabile del progetto di Alternanza Scuola-Lavoro, professore , escusso come Persona_1 testimone, ha riferito che tutti i ragazzi prima di recarsi in azienda avevano ricevuto un'adeguata preparazione ed avevano partecipato al corso obbligatorio relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
, dipendente della società Ecodepura S.r.., ha riferito che il giorno dell'incidente stava Testimone_1 vigilando sui ragazzi ed aveva fornito loro i guanti da saldatore neceSAri per lavorare con il macchinario, ma non era in grado di ricordare il modello.
Orbene, in via preliminare, occorre qualificare la domanda proposta dall'attore ai sensi dell'art. 1218 c.c., sia nei confronti del che nei confronti della società CP_1 CP_3
Nello specifico, l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione della allievo a scuola determina a carico dell'istituto scolastico l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e la incolumità dell'allievo, nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni e, quindi, anche durante il percorso formativo di cui trattasi, per cui la scuola risulta responsabile anche in caso di autolesioni, quanto esse siano conseguenza di una omeSA vigilanza, ovvero della mancata predisposizione di tutti gli accorgimenti neceSAri per evitare che durante il periodo in cui lo studente è affidato alle istituzioni scolastiche, poSA subire pregiudizi a causa della concretizzazione di quei rischi che sono conseguenza del mancato rispetto delle norme cautelari.
Per quanto concerne la struttura ospitante, ovvero il datore di lavoro individuato dalla scuola nell'ambito del progetto di Alternanza Scuola-Lavoro, già si è detto in narrativa che trovano applicazione le norme a tutela della salute dei lavoratori e della sicurezza sui luoghi di lavoro, la cui violazione configura la responsabilità contrattuale del primo.
Pertanto, applicando il regime probatorio di cui all'art. 1218 c.c., il creditore può allegare l'altrui inadempimento (cfr. Cass. SS.UU. n. 13533/2001), mentre la colpa si presume, in guisa che deve dimostrare soltanto la esistenza del contratto e del danno giuridicamente rilevante;
sarà il convenuto che se vuole andare esente da responsabilità, dovrà dimostrare che l'inadempimento non c'è stato o che non è dipeso da propria colpa.
L'attore ha dimostrato che all'epoca dei fatti frequentava il quinto anno dell' Statale Patini Liberatore CP_5
e durante il percorso formativo scolastico delle competenze trasversali, realizzato all'interno della società
ditta individuata dalla scuola, utilizzando un macchinario dell'azienda per lavorare il ferro, CP_3 riportava la lesione alla mano destra, in quanto un lembo del guanto fornito dalla struttura ospitante rimaneva incastrato nel trapano.
Non vi è dubbio che nella specie l'evento di danno è direttamente riferibile alla mansione lavorativa assegnata all'attore, il quale aveva indoSAto gli strumenti di protezione forniti dall'azienda, ma aveva subito un incidente more probably that not in quanto lo strumento di protezione non era idoneo all'uso stabilito, ovvero non aveva ricevuto la neceSAria formazione specifica prima di utilizzare il macchinario.
Orbene, nel caso di specie, risulta che la ditta è stata scelta in base ad un procedimento CP_3 amministrativo regolare ed ha fornito all'attore lo strumento di protezione neceSArio per utilizzare il macchinario, anche se in concreto si è rivelato inidoneo alla bisogna, per cui la scuola ha esercitato la vigilanza che incombeva su di eSA, ovvero ha garantito la formazione dello studente in ambito scolastico avendo previsto la obbligatorietà dei corsi sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;
ha selezionato la ditta CP_3 all'esito di una procedura amministrativa regolare;
ha controllato l'utilizzo degli strumenti di protezione, che infatti sono stati forniti agli studenti. Invero, l'eventus damni verificatosi in concreto fuoriusciva dalle sue capacità di tutela dell'alunno, in quanto
è stato causato da uno strumento di protezione inidoneo, di guisa che, in primis, non risultava esigibile una presenza continua dell'insegnante all'interno dell'azienda, che a differenza del tutor azienda non deve accompagnare gli studenti all'interno dei luoghi di lavoro;
ad ogni buon conto anche la presenza dell'insegnante in azienda non avrebbe consentito di evitare il verificarsi del sinistro, in ragione della professionalità richiesta per quella mansione specifica.
Pertanto, l'eventus damni risulta ascrivibile alla condotta della società convenuta, che ha violato le normative in materia di tutela dei lavoratori così cagionando l'eventus damni, che non si sarebbe verificato se avesse fornito al ragazzo strumenti di protezione idonei.
Infatti, la società convenuta non ha fornito la prova liberatoria richiesta dalla legge, ovvero che in concreto le lesioni sono state generate da una sequenza causale ad eSA non imputabile e, quindi, di aver adottato, in via preventiva, tutte quelle misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare prevedibili situazioni di pericolo, favorevoli all'insorgere di serie causali sfociante nella produzione del danno-evento.
E' certo che il rischio concretizzatosi nella specie, non si sarebbe verificato se fossero state rispettate dal datore di lavoro, titolare di una posizione di garanzia, le regole cautelari e di prescrizioni dettate in materia di salute e di sicurezza degli ambienti di lavoro;
dunque, il datore di lavoro, ha posto uno studente privo di esperienza in una situazione rischiosa in assenza di un idoneo strumento di protezione, per cui oltre alla causalità della condotta si configura anche la causalità della colpa. (ex multis Cass. Pen. n. 19402/2017)
Accertato l'an, occorre verificare la sussistenza del danno conseguenza nonché la causalità giuridica secondo le coordinate sul punto dettate dall'art. 1223 c.c. .
Nel nostro Ordinamento Giuridico non trova alcun riconoscimento il c.d. danno evento, essendo all'uopo neceSArio che il paziente dimostri ai sensi dell'art. 1223 c.c., il danno conseguenza, non essendo risarcibile la lesione del bene salute se non ha prodotto delle conseguenze immediate e dirette o, comunque, mediate ed indirette, purché regolari e naturali, secondo un giudizio che l'interprete deve formulare ex ante, in applicazione della teoria della causalità adeguata.
Nel caso de quo, sulla scorta della documentazione medica prodotta ritualmente in giudizio, il nominato CTU,
Dr.SA , ha accertato che in conseguenza dell'eventus damni di cui si discute, l'attore ha Persona_2 riportato un danno non patrimoniale nella misura del 5% nella veste biologica permanente, nonché temporaneo di giorni 8 a totale e giorni 20 nella veste biologica temporanea parziale al 75%; giorni 10 al 50%
e giorni 5 al 25% .
Orbene, considerato che all'epoca dei fatti l'attore aveva l'età di anni 18 (nato il [...]-fatto del
16.05.2019), e che il grado di invalidità permanente è del 5%, deve essere liquidata a titolo di danno non patrimoniale, nella sua configurazione biologica-invalidità permanente, la somma di euro 10.504,00, fatto riferimento alle Tabelle di Milano anno 2024
Deve, altresì, essere riconosciuto agli attori la complessiva somma di euro 920,00 (assoluta), giorni 20 al 75%
(1.725,00), giorni 10 al 50% (euro 575), giorni 5 al 25% (euro 143,75), ovvero la complessiva somma di euro
3.363,75 a titolo di danno biologico da invalidità temporanea (euro 115,00 x gg x %).
Dette somme, trattandosi di obbligazione di valore, dovranno essere rivalutate dal giorno del deposito della sentenza al soddisfo, atteso che la Tabella di Milano 2024, utilizzata da questo giudice al fine del calcolo del danno non patrimoniale, rivaluta automaticamente la somma;
sulla somma devalutata al momento del fatto e via via rivalutata, sino al soddisfo, andranno conteggiati gli interessi nella misura legale.
Non sono state documentate spese sostenute a causa dell'eventus damni per cui alcun risarcimento sul punto
è riconoscibile. In conclusione, la società deve essere condannata al risarcimento dei danni non patrimoniali Controparte_3 subito dall'attore, nella misura complessiva di euro 13.867,75, oltre rivalutazione monetaria ed interessi in narrativa indicati.
Le spese del giudizio tra l'attore e la società convenuta nonché il costo della CTU, devono Controparte_3 seguire la soccombenza di quest'ultima e vanno liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
Le spese tra l'attore ed il nonché la chiamata in garanzia , possono essere compensate CP_1 CP_4 in ragione della peculiarità della materia e della particolarità della situazione di fatto che poteva indurre l'attore a ritenere dovuto il risarcimento anche dal . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del GOP Dr.SA Antonella CAMILLI, definitivamente giudicando sulla causa civile promoSA, con atto di citazione ritualmente notificato da nei Parte_1 confronti del nonché e Controparte_6 Controparte_3 [...]
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, Controparte_4 così decide:
1. dichiara la responsabilità di ai sensi dell'art. 1218 c.c. e, per l'effetto la Controparte_3 condanna a corrispondere all'attore, la complessiva somma di euro di euro 13.867,75, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali in parte motiva indicati;
2. condanna la società a rimborsare all'attore le spese del giudizio, che liquida in Controparte_3 complessivi euro 3.000,00, oltre euro 237,00 per costo di iscrizione a ruolo ed oltre accessori di legge, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 (aggiornato al D.M. n. 147/2022), da corrispondere direttamente ai difensori in ragione della dichiarazione di antistatarietà;
3. pone a carico della società il costo della CTU;
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4. respinge la domanda nei confronti del . CP_1
5. Compensa tra le parti le spese del giudizio con il e con la compagnia assicurativa CP_1 [...]
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L'Aquila 9 luglio 2025 Dr.SA Antonella CAMILLI