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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 01/12/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI dr. Alessandro Chiauzzi
pronuncia la seguente
sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1173 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023, posta in deliberazione all'udienza del 5 novembre 2025, svoltasi nella modalità stabilita dall'art. 127 ter c.p.c., vertente
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
KA RR, in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione, attore opponente;
e
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti
IT BA e NT NI, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, convenuta opposta;
Oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” redatte in vista dell'udienza del 5 novembre 2025, svoltasi nella modalità stabilita dall'art. 127 ter
c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione ha proposto opposizione avverso il Parte_1 precetto intimatogli dalla deducendo l'inesistenza del titolo Controparte_1 esecutivo e l'illegittimità dell'intimazione.
In particolare, ha esposto che in data 18 agosto 2023 ha ricevuto atto di precetto, nel quale l'opposta richiamava il decreto ingiuntivo n. 514/2017 del Tribunale di
Chieti del 28 agosto 2017, indicava un originario credito di € 24.231,84, affermava la pendenza di una mediazione e l'intervenuto accordo ma, contraddittoriamente, dichiarava che “non era stata pagata alcuna somma” e, nonostante ciò, decurtava €
5.100,00, precettando la somma finale di € 20.235,43, comprensiva delle spese del precetto.
L'opponente ha dedotto che l'importo oggetto dell'ingiunzione era stato successivamente transatto, a seguito di mediazione (poi definita “fuori mediazione”), per l'importo complessivo e onnicomprensivo di € 9.000,00, con conseguente novazione della sorte del debito da € 24.231,84 a € 9.000,00, e che di tale importo la aveva dato atto dell'avvenuto pagamento parziale di € 5.100,00, benché CP_1 nel precetto si affermasse il contrario. Ne derivava, secondo l'opponente, che l'eventuale somma ancora azionabile non poteva comunque eccedere € 4.900,00.
Ha richiamato, inoltre, l'art. 5 dell'accordo transattivo prodotto, dal quale risulterebbe che l'inadempimento avrebbe dato diritto (non credito) a procedere alle azioni a tutela dei “rispettivi diritti” nascenti dalla controversia mediata;
conseguentemente, la base azionabile - ove del caso - sarebbe stata la transazione per
€ 9.000,00, al netto dei pagamenti, e non già il decreto ingiuntivo originario.
L'opponente ha sottolineato la discrasia lessicale tra quanto scritto nel precetto
(“credito”) e quanto previsto dall'art. 5 dell'accordo (“diritti”).
Soprattutto, il ha eccepito che la non disponeva più del Pt_1 CP_1 titolo esecutivo monitorio, avendo rinunciato al decreto ingiuntivo n. 514/2017 in forza della transazione del 1° marzo 2019 (art. 3 dell'accordo), circostanza - a suo dire
2 - taciuta nel precetto, con conseguente azione per una somma non più oggetto di ingiunzione. Da ciò ha tratto la conclusione che, una volta rinunciato il monitorio, un'eventuale pretesa residua avrebbe dovuto essere fatta valere con un nuovo (e distinto) ricorso per decreto ingiuntivo sulla base della transazione, per l'importo di €
9.000,00 al netto dei pagamenti (€ 5.100,00), e non già mediante precetto fondato sull'ingiunzione rinunciata. Ha rappresentato, inoltre, che la questione della rinuncia al decreto ingiuntivo aveva già formato oggetto di altra opposizione, successivamente abbandonata.
L'opponente ha evidenziato che l'accordo transattivo era stato sottoscritto dallo stesso legale poi procedente per il precetto, sì che non poteva invocarsi ignoranza della transazione;
ha aggiunto che la transazione aveva comunque novato la somma richiesta originariamente, sicché il precetto risultava “sine titulo” e l'intimazione nulla. Ha ribadito, peraltro, che la transazione era priva di esecutività in sé, e che, ai sensi del citato art. 5, difettava qualsivoglia comunicazione di risoluzione dell'accordo che potesse fondare l'azione esecutiva.
Sono state inoltre segnalate irregolarità nella rappresentanza e nelle procure richiamate nel precetto: in particolare, l'“anomalia” della mancata sottoscrizione dell'avv. Elisa Parenti e la firma dell'avv. NT NI - non indicata nell'intestazione dell'atto, né nella procura cui si riferiva l'avv. IT BA - sicché, non essendo allegata la procura al precetto opposto, non era dato comprendere chi fossero gli effettivi procuratori dell'opposta; l'opposizione è stata dunque notificata a tutti i difensori “quantomeno per la conoscenza legale”, ove rilevante.
Alla luce di tali premesse, l'opponente ha chiesto: di dichiarare l'intervenuta rinuncia al decreto ingiuntivo n. 514/2017 e la conseguente inidoneità di tale provvedimento a fungere da base del precetto opposto;
di dichiarare nullo/annullabile e comunque inefficace il precetto per mancanza del titolo esecutivo;
di accertare il pagamento di € 5.100,00 eseguito da in esecuzione della transazione Parte_1
e, per l'effetto, di determinare in € 4.900,00 la sola eventuale residua somma dovuta.
Costituendosi in giudizio, la società convenuta ha Controparte_1 premesso, in primo luogo, che l'atto di precetto oggetto d'opposizione è stato
3 notificato al in data 18 marzo 2023 e che il titolo posto a fondamento Pt_1 dell'iniziativa esecutiva era il decreto ingiuntivo n. 514/2017 - 1355/2017 RG, emesso dal Tribunale di Chieti il 28 agosto 2017, con il quale era stato ingiunto alla società ed al il pagamento della somma di € 24.231,84, oltre Parte_2 Pt_1 accessori e spese, come risultante dalla documentazione prodotta.
Dopo la notificazione del decreto, gli ingiunti avevano proposto opposizione, instaurando il giudizio n. 1740/2017 RG dinanzi al Tribunale di Chieti. In esecuzione dell'ordine del giudice, essi avevano attivato la procedura di mediazione obbligatoria, cui aveva aderito regolarmente il 3 dicembre 2018. Nel corso di tale CP_1 procedimento, le parti erano addivenute ad un accordo transattivo che prevedeva: il pagamento da parte di e della somma Parte_2 Parte_1 complessiva di € 9.000,00 mediante 30 rate mensili da € 300,00 a far data dal 28 febbraio 2019; la reciproca rinuncia, rispettivamente, al decreto ingiuntivo (da parte di ) ed al giudizio di opposizione (da parte degli ingiunti); la previsione CP_1 di una clausola risolutiva espressa, secondo cui l'inadempimento anche di una sola delle condizioni concordate avrebbe comportato la risoluzione dell'accordo e il ripristino della situazione antecedente.
La convenuta ha evidenziato che, in considerazione dell'accordo raggiunto, le parti avevano fatto decorrere l'estinzione del giudizio di opposizione al decreto monitorio mediante mancata comparizione ex art. 309 c.p.c. Tuttavia, gli obbligati avevano versato una sola rata, rendendosi inadempienti per la restante parte. Tale inadempimento, pur sollecitato più volte da , non era stato colmato;
di CP_1 conseguenza, nel maggio 2020, la convenuta aveva richiesto l'apposizione della formula esecutiva sul decreto ingiuntivo, così da poter riattivare l'azione esecutiva nei confronti dei debitori. Ottenuta l'esecutorietà, notificava un primo CP_1 precetto in data 16 e 23 giugno 2020, per l'importo complessivo di € 25.035,86, avverso il quale gli stessi debitori proponevano opposizione, instaurando il giudizio
RG 916/2020, conclusosi con estinzione per inattività delle parti il 19 maggio 2021 a seguito del raggiungimento di un ulteriore accordo.
4 Nel frattempo, l'opposta incassava l'importo complessivo di € 5.100,00, somma puntualmente indicata nel precetto oggetto dell'odierno giudizio, e posta in detrazione rispetto al credito azionato.
Quanto alle censure mosse dall'opponente, ha contestato in modo CP_1 netto che l'accordo transattivo potesse qualificarsi come novativo. Richiamandosi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha affermato che, in sede di opposizione all'esecuzione fondata su titolo giudiziale, potevano essere dedotti esclusivamente la carenza del titolo o i fatti estintivi o modificativi del diritto consacrato nel titolo, purché successivi alla sua formazione, tra cui rientrano solo la transazione novativa o quella completamente adempiuta. Ha aggiunto che, nel caso di specie, l'opponente non aveva in realtà allegato alcuna novazione in senso tecnico, ma si era limitato a prospettare una ricostruzione fattuale e giuridica errata e parziale.
La convenuta ha ribadito che, da un lato, il contenuto letterale della transazione non consentiva in alcun modo di attribuirle un'efficacia novativa, soprattutto alla luce della clausola che subordinava la rinuncia al decreto all'integrale pagamento delle 30 rate pattuite;
dall'altro, il comportamento tenuto dalle parti successivamente alla sottoscrizione dell'accordo - e, in particolare, la mancata restituzione del titolo monitorio, anzi trattenuto e utilizzato per l'apposizione della formula esecutiva - confermava che esse non avevano inteso eliminare la fonte obbligatoria originaria, ma solo disciplinare diversamente, e in via condizionata, la sua eventuale attivazione.
Secondo la , pertanto, la risoluzione dell'accordo per CP_1 inadempimento degli obbligati aveva determinato non già un effetto parziale, come sostenuto dall'opponente, ma la totale reviviscenza della situazione originaria, comprensiva della piena validità ed efficacia del decreto ingiuntivo, che costituiva, dunque, correttamente, il titolo esecutivo posto a fondamento del precetto opposto. La stessa risoluzione dell'accordo, peraltro, era - a dire della convenuta - incompatibile con qualsiasi qualificazione novativa della transazione, poiché la disciplina civilistica della risoluzione presuppone necessariamente la sopravvivenza della fonte obbligatoria originaria.
5 La convenuta ha sottolineato inoltre che l'inadempimento dei debitori era pacifico e non contestato, e che l'azione esecutiva intrapresa, già nei precedenti tentativi e ora con il precetto odierno, costituiva legittimo esercizio del diritto riconosciuto dal titolo giudiziale.
Alla luce delle ricostruzioni svolte, la ha chiesto di accertare CP_1
l'inadempimento degli opponenti, dichiarare la natura non novativa dell'accordo transattivo, affermare la piena validità ed efficacia del decreto ingiuntivo n. 514/2017
- 1355/2017 RG, nonché la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa.
Tanto premesso circa le posizioni delle parti, l'opposizione proposta da Pt_1
è infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata per le ragioni che
[...] seguono.
In tema di opposizione a precetto fondata su titolo esecutivo di formazione giudiziale, la giurisprudenza di legittimità ha consolidato il principio secondo cui il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito intervenuti anteriormente alla sua formazione e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione e dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, essendo riservata al giudice naturale della causa la cognizione di ogni questione di merito. Ne deriva che, quando l'azione esecutiva è fondata su un titolo giudiziale, il giudice dell'esecuzione può soltanto verificare la persistente validità del titolo, attribuendo rilevanza ai soli fatti successivi alla sua formazione, senza poter compiere un controllo intrinseco volto a invalidarne l'efficacia mediante eccezioni che avrebbero dovuto essere dedotte nel giudizio conclusosi con quel provvedimento
(Cass. 5 settembre 2022, n. 26110).
Dall'esame dell'accordo transattivo del 1° marzo 2019 emerge, innanzitutto,
l'assenza di carattere novativo, poiché la transazione si limita a regolare il rapporto preesistente attraverso reciproche concessioni, riducendo il debito da € 24.231,84 a €
9.000,00 e prevedendo un piano di pagamento rateale, senza dar luogo a quella situazione di oggettiva incompatibilità fra il rapporto originario e quello scaturente dall'accordo che la giurisprudenza richiede per configurare la novazione. L'accordo contiene inoltre clausole risolutive espresse: l'art. 5 stabilisce che il mancato rispetto
6 anche di una sola delle condizioni pattuite determina la facoltà per ciascuna parte di risolvere il contratto e di procedere alle azioni a tutela dei rispettivi diritti derivanti dalla controversia mediata;
l'art. 4 subordina poi gli effetti transattivi al puntuale rispetto di quanto pattuito, confermando la natura non novativa ma conservativa dell'accordo.
È pacifico che il sig. sia rimasto inadempiente rispetto agli specifici Pt_1 obblighi scaturenti dalla transazione (l'onere di dimostrare i pagamenti incombeva su di lui e l'opponente sul punto non ha fornito prova alcuna). Tale inadempimento ha legittimamente determinato la risoluzione dell'accordo. Secondo la consolidata giurisprudenza, nell'ipotesi in cui un rapporto sia regolato da una transazione priva di carattere novativo, il venir meno dell'accordo determina la reviviscenza del rapporto originario. La Corte di Cassazione ha chiarito che l'espressa previsione del diritto delle parti di risolvere l'accordo per inadempimento impedisce l'estinzione immediata dell'obbligazione originaria, la quale resta in uno stato di quiescenza sino al completo adempimento della transazione;
solo quest'ultimo determina l'effettiva estinzione della precedente obbligazione, mentre la risoluzione per inadempimento comporta la sua reviviscenza (Cass., Sez. II Civ., ord. n. 32109/2019).
Il decreto ingiuntivo n. 514/2017, non essendo mai stato opposto, è divenuto definitivo e ha riacquistato piena efficacia esecutiva a seguito della risoluzione della transazione. Il precetto per € 20.235,43 risulta quindi correttamente calcolato, in quanto corrispondente all'importo originario di € 24.231,84, detratte le somme versate dal debitore (€ 5.100,00) e maggiorato delle spese del precetto.
L'opposizione risulta dunque manifestamente infondata. Il titolo esecutivo esiste ed è pienamente efficace;
la transazione del 2019, avendo natura conservativa, non ha estinto il rapporto originario;
la sua risoluzione per inadempimento ha fatto rivivere il decreto ingiuntivo;
il precetto si fonda legittimamente sul titolo così reviviscente.
Deriva da quanto sopra che deve essere rigattata l'opposizione proposta da unitamente, come conseguenza dell'infondatezza, alla domanda di Parte_1 condanna della convenuta opposta al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
7 Le spese di lite, liquidate ai valori medi dello scaglione tariffario di riferimento
(senza computo dell'attività istruttoria, non svoltasi), seguono la soccombenza dell'attore.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
- rigetta la domanda, proposta dall'attore, di condanna della convenuta al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- condanna la parte attrice al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.397,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Chieti, 21 novembre 2025
Il Giudice
(dott. Alessandro Chiauzzi)
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI dr. Alessandro Chiauzzi
pronuncia la seguente
sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1173 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023, posta in deliberazione all'udienza del 5 novembre 2025, svoltasi nella modalità stabilita dall'art. 127 ter c.p.c., vertente
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
KA RR, in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione, attore opponente;
e
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti
IT BA e NT NI, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, convenuta opposta;
Oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” redatte in vista dell'udienza del 5 novembre 2025, svoltasi nella modalità stabilita dall'art. 127 ter
c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione ha proposto opposizione avverso il Parte_1 precetto intimatogli dalla deducendo l'inesistenza del titolo Controparte_1 esecutivo e l'illegittimità dell'intimazione.
In particolare, ha esposto che in data 18 agosto 2023 ha ricevuto atto di precetto, nel quale l'opposta richiamava il decreto ingiuntivo n. 514/2017 del Tribunale di
Chieti del 28 agosto 2017, indicava un originario credito di € 24.231,84, affermava la pendenza di una mediazione e l'intervenuto accordo ma, contraddittoriamente, dichiarava che “non era stata pagata alcuna somma” e, nonostante ciò, decurtava €
5.100,00, precettando la somma finale di € 20.235,43, comprensiva delle spese del precetto.
L'opponente ha dedotto che l'importo oggetto dell'ingiunzione era stato successivamente transatto, a seguito di mediazione (poi definita “fuori mediazione”), per l'importo complessivo e onnicomprensivo di € 9.000,00, con conseguente novazione della sorte del debito da € 24.231,84 a € 9.000,00, e che di tale importo la aveva dato atto dell'avvenuto pagamento parziale di € 5.100,00, benché CP_1 nel precetto si affermasse il contrario. Ne derivava, secondo l'opponente, che l'eventuale somma ancora azionabile non poteva comunque eccedere € 4.900,00.
Ha richiamato, inoltre, l'art. 5 dell'accordo transattivo prodotto, dal quale risulterebbe che l'inadempimento avrebbe dato diritto (non credito) a procedere alle azioni a tutela dei “rispettivi diritti” nascenti dalla controversia mediata;
conseguentemente, la base azionabile - ove del caso - sarebbe stata la transazione per
€ 9.000,00, al netto dei pagamenti, e non già il decreto ingiuntivo originario.
L'opponente ha sottolineato la discrasia lessicale tra quanto scritto nel precetto
(“credito”) e quanto previsto dall'art. 5 dell'accordo (“diritti”).
Soprattutto, il ha eccepito che la non disponeva più del Pt_1 CP_1 titolo esecutivo monitorio, avendo rinunciato al decreto ingiuntivo n. 514/2017 in forza della transazione del 1° marzo 2019 (art. 3 dell'accordo), circostanza - a suo dire
2 - taciuta nel precetto, con conseguente azione per una somma non più oggetto di ingiunzione. Da ciò ha tratto la conclusione che, una volta rinunciato il monitorio, un'eventuale pretesa residua avrebbe dovuto essere fatta valere con un nuovo (e distinto) ricorso per decreto ingiuntivo sulla base della transazione, per l'importo di €
9.000,00 al netto dei pagamenti (€ 5.100,00), e non già mediante precetto fondato sull'ingiunzione rinunciata. Ha rappresentato, inoltre, che la questione della rinuncia al decreto ingiuntivo aveva già formato oggetto di altra opposizione, successivamente abbandonata.
L'opponente ha evidenziato che l'accordo transattivo era stato sottoscritto dallo stesso legale poi procedente per il precetto, sì che non poteva invocarsi ignoranza della transazione;
ha aggiunto che la transazione aveva comunque novato la somma richiesta originariamente, sicché il precetto risultava “sine titulo” e l'intimazione nulla. Ha ribadito, peraltro, che la transazione era priva di esecutività in sé, e che, ai sensi del citato art. 5, difettava qualsivoglia comunicazione di risoluzione dell'accordo che potesse fondare l'azione esecutiva.
Sono state inoltre segnalate irregolarità nella rappresentanza e nelle procure richiamate nel precetto: in particolare, l'“anomalia” della mancata sottoscrizione dell'avv. Elisa Parenti e la firma dell'avv. NT NI - non indicata nell'intestazione dell'atto, né nella procura cui si riferiva l'avv. IT BA - sicché, non essendo allegata la procura al precetto opposto, non era dato comprendere chi fossero gli effettivi procuratori dell'opposta; l'opposizione è stata dunque notificata a tutti i difensori “quantomeno per la conoscenza legale”, ove rilevante.
Alla luce di tali premesse, l'opponente ha chiesto: di dichiarare l'intervenuta rinuncia al decreto ingiuntivo n. 514/2017 e la conseguente inidoneità di tale provvedimento a fungere da base del precetto opposto;
di dichiarare nullo/annullabile e comunque inefficace il precetto per mancanza del titolo esecutivo;
di accertare il pagamento di € 5.100,00 eseguito da in esecuzione della transazione Parte_1
e, per l'effetto, di determinare in € 4.900,00 la sola eventuale residua somma dovuta.
Costituendosi in giudizio, la società convenuta ha Controparte_1 premesso, in primo luogo, che l'atto di precetto oggetto d'opposizione è stato
3 notificato al in data 18 marzo 2023 e che il titolo posto a fondamento Pt_1 dell'iniziativa esecutiva era il decreto ingiuntivo n. 514/2017 - 1355/2017 RG, emesso dal Tribunale di Chieti il 28 agosto 2017, con il quale era stato ingiunto alla società ed al il pagamento della somma di € 24.231,84, oltre Parte_2 Pt_1 accessori e spese, come risultante dalla documentazione prodotta.
Dopo la notificazione del decreto, gli ingiunti avevano proposto opposizione, instaurando il giudizio n. 1740/2017 RG dinanzi al Tribunale di Chieti. In esecuzione dell'ordine del giudice, essi avevano attivato la procedura di mediazione obbligatoria, cui aveva aderito regolarmente il 3 dicembre 2018. Nel corso di tale CP_1 procedimento, le parti erano addivenute ad un accordo transattivo che prevedeva: il pagamento da parte di e della somma Parte_2 Parte_1 complessiva di € 9.000,00 mediante 30 rate mensili da € 300,00 a far data dal 28 febbraio 2019; la reciproca rinuncia, rispettivamente, al decreto ingiuntivo (da parte di ) ed al giudizio di opposizione (da parte degli ingiunti); la previsione CP_1 di una clausola risolutiva espressa, secondo cui l'inadempimento anche di una sola delle condizioni concordate avrebbe comportato la risoluzione dell'accordo e il ripristino della situazione antecedente.
La convenuta ha evidenziato che, in considerazione dell'accordo raggiunto, le parti avevano fatto decorrere l'estinzione del giudizio di opposizione al decreto monitorio mediante mancata comparizione ex art. 309 c.p.c. Tuttavia, gli obbligati avevano versato una sola rata, rendendosi inadempienti per la restante parte. Tale inadempimento, pur sollecitato più volte da , non era stato colmato;
di CP_1 conseguenza, nel maggio 2020, la convenuta aveva richiesto l'apposizione della formula esecutiva sul decreto ingiuntivo, così da poter riattivare l'azione esecutiva nei confronti dei debitori. Ottenuta l'esecutorietà, notificava un primo CP_1 precetto in data 16 e 23 giugno 2020, per l'importo complessivo di € 25.035,86, avverso il quale gli stessi debitori proponevano opposizione, instaurando il giudizio
RG 916/2020, conclusosi con estinzione per inattività delle parti il 19 maggio 2021 a seguito del raggiungimento di un ulteriore accordo.
4 Nel frattempo, l'opposta incassava l'importo complessivo di € 5.100,00, somma puntualmente indicata nel precetto oggetto dell'odierno giudizio, e posta in detrazione rispetto al credito azionato.
Quanto alle censure mosse dall'opponente, ha contestato in modo CP_1 netto che l'accordo transattivo potesse qualificarsi come novativo. Richiamandosi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha affermato che, in sede di opposizione all'esecuzione fondata su titolo giudiziale, potevano essere dedotti esclusivamente la carenza del titolo o i fatti estintivi o modificativi del diritto consacrato nel titolo, purché successivi alla sua formazione, tra cui rientrano solo la transazione novativa o quella completamente adempiuta. Ha aggiunto che, nel caso di specie, l'opponente non aveva in realtà allegato alcuna novazione in senso tecnico, ma si era limitato a prospettare una ricostruzione fattuale e giuridica errata e parziale.
La convenuta ha ribadito che, da un lato, il contenuto letterale della transazione non consentiva in alcun modo di attribuirle un'efficacia novativa, soprattutto alla luce della clausola che subordinava la rinuncia al decreto all'integrale pagamento delle 30 rate pattuite;
dall'altro, il comportamento tenuto dalle parti successivamente alla sottoscrizione dell'accordo - e, in particolare, la mancata restituzione del titolo monitorio, anzi trattenuto e utilizzato per l'apposizione della formula esecutiva - confermava che esse non avevano inteso eliminare la fonte obbligatoria originaria, ma solo disciplinare diversamente, e in via condizionata, la sua eventuale attivazione.
Secondo la , pertanto, la risoluzione dell'accordo per CP_1 inadempimento degli obbligati aveva determinato non già un effetto parziale, come sostenuto dall'opponente, ma la totale reviviscenza della situazione originaria, comprensiva della piena validità ed efficacia del decreto ingiuntivo, che costituiva, dunque, correttamente, il titolo esecutivo posto a fondamento del precetto opposto. La stessa risoluzione dell'accordo, peraltro, era - a dire della convenuta - incompatibile con qualsiasi qualificazione novativa della transazione, poiché la disciplina civilistica della risoluzione presuppone necessariamente la sopravvivenza della fonte obbligatoria originaria.
5 La convenuta ha sottolineato inoltre che l'inadempimento dei debitori era pacifico e non contestato, e che l'azione esecutiva intrapresa, già nei precedenti tentativi e ora con il precetto odierno, costituiva legittimo esercizio del diritto riconosciuto dal titolo giudiziale.
Alla luce delle ricostruzioni svolte, la ha chiesto di accertare CP_1
l'inadempimento degli opponenti, dichiarare la natura non novativa dell'accordo transattivo, affermare la piena validità ed efficacia del decreto ingiuntivo n. 514/2017
- 1355/2017 RG, nonché la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa.
Tanto premesso circa le posizioni delle parti, l'opposizione proposta da Pt_1
è infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata per le ragioni che
[...] seguono.
In tema di opposizione a precetto fondata su titolo esecutivo di formazione giudiziale, la giurisprudenza di legittimità ha consolidato il principio secondo cui il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito intervenuti anteriormente alla sua formazione e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione e dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, essendo riservata al giudice naturale della causa la cognizione di ogni questione di merito. Ne deriva che, quando l'azione esecutiva è fondata su un titolo giudiziale, il giudice dell'esecuzione può soltanto verificare la persistente validità del titolo, attribuendo rilevanza ai soli fatti successivi alla sua formazione, senza poter compiere un controllo intrinseco volto a invalidarne l'efficacia mediante eccezioni che avrebbero dovuto essere dedotte nel giudizio conclusosi con quel provvedimento
(Cass. 5 settembre 2022, n. 26110).
Dall'esame dell'accordo transattivo del 1° marzo 2019 emerge, innanzitutto,
l'assenza di carattere novativo, poiché la transazione si limita a regolare il rapporto preesistente attraverso reciproche concessioni, riducendo il debito da € 24.231,84 a €
9.000,00 e prevedendo un piano di pagamento rateale, senza dar luogo a quella situazione di oggettiva incompatibilità fra il rapporto originario e quello scaturente dall'accordo che la giurisprudenza richiede per configurare la novazione. L'accordo contiene inoltre clausole risolutive espresse: l'art. 5 stabilisce che il mancato rispetto
6 anche di una sola delle condizioni pattuite determina la facoltà per ciascuna parte di risolvere il contratto e di procedere alle azioni a tutela dei rispettivi diritti derivanti dalla controversia mediata;
l'art. 4 subordina poi gli effetti transattivi al puntuale rispetto di quanto pattuito, confermando la natura non novativa ma conservativa dell'accordo.
È pacifico che il sig. sia rimasto inadempiente rispetto agli specifici Pt_1 obblighi scaturenti dalla transazione (l'onere di dimostrare i pagamenti incombeva su di lui e l'opponente sul punto non ha fornito prova alcuna). Tale inadempimento ha legittimamente determinato la risoluzione dell'accordo. Secondo la consolidata giurisprudenza, nell'ipotesi in cui un rapporto sia regolato da una transazione priva di carattere novativo, il venir meno dell'accordo determina la reviviscenza del rapporto originario. La Corte di Cassazione ha chiarito che l'espressa previsione del diritto delle parti di risolvere l'accordo per inadempimento impedisce l'estinzione immediata dell'obbligazione originaria, la quale resta in uno stato di quiescenza sino al completo adempimento della transazione;
solo quest'ultimo determina l'effettiva estinzione della precedente obbligazione, mentre la risoluzione per inadempimento comporta la sua reviviscenza (Cass., Sez. II Civ., ord. n. 32109/2019).
Il decreto ingiuntivo n. 514/2017, non essendo mai stato opposto, è divenuto definitivo e ha riacquistato piena efficacia esecutiva a seguito della risoluzione della transazione. Il precetto per € 20.235,43 risulta quindi correttamente calcolato, in quanto corrispondente all'importo originario di € 24.231,84, detratte le somme versate dal debitore (€ 5.100,00) e maggiorato delle spese del precetto.
L'opposizione risulta dunque manifestamente infondata. Il titolo esecutivo esiste ed è pienamente efficace;
la transazione del 2019, avendo natura conservativa, non ha estinto il rapporto originario;
la sua risoluzione per inadempimento ha fatto rivivere il decreto ingiuntivo;
il precetto si fonda legittimamente sul titolo così reviviscente.
Deriva da quanto sopra che deve essere rigattata l'opposizione proposta da unitamente, come conseguenza dell'infondatezza, alla domanda di Parte_1 condanna della convenuta opposta al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
7 Le spese di lite, liquidate ai valori medi dello scaglione tariffario di riferimento
(senza computo dell'attività istruttoria, non svoltasi), seguono la soccombenza dell'attore.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
- rigetta la domanda, proposta dall'attore, di condanna della convenuta al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- condanna la parte attrice al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.397,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Chieti, 21 novembre 2025
Il Giudice
(dott. Alessandro Chiauzzi)
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