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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 14/12/2025, n. 2282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2282 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5700/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Laura Gaggiotti Presidente dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice relatore dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5700/2022 R.G. vertente tra: (C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Cesano Maderno, Via Santa Chiara n. 6, rappresentata e difesa dall'avv. Ermanno Lunardi e dall'avv. Valeria Lunghi, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo difensore in Cesano Maderno, Corso Libertà 93, giusta procura in atti;
e
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente a [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Grieco ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Monza, Piazza Diaz n. 1, giusta procura in atti;
nonché nei confronti di Avv. (C.F. ), quale curatore speciale dei minori CP_1 C.F._3 Persona_1
e , in virtù di decreto di nomina del Tribunale di Monza del 19.10.2023, rappresentata e Persona_2 difesa in proprio ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Monza, Via San
Martino n. 2; e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: separazione giudiziale CONCLUSIONI Causa assunta in decisione all'udienza del 12 novembre 2025 alle seguenti conclusioni:
“Parte ricorrente rinuncia alla domanda di addebito. Le parti concordano sulla necessità di mantenere l'affido all'Ente, collocamento di presso la Per_2 madre, collocamento di presso la struttura individuata dal Servizio/UONPIA, regolamentazione Per_1 del diritto di visita del padre con e con entrambi i genitori per per tramite dei Servizi Per_2 Per_1
Sociali. Le parti concordano a che la signora percepisca il 100% dell'assegno unico e che il signor Pt_2 verserà 250,00 euro + 50% delle spese straordinarie. Le parti chiedono spese compensate, concordano sul riparto al 50% delle spese relative al curatore speciale, pari a 2.000,00 euro oltre oneri di legge.” Ragioni di fatto e di diritto della decisione I. Con ricorso depositato in data 06.07.2022 dopo avere premesso di avere contratto Parte_1 matrimonio civile con in Paderno Dugnano il giorno 22.05.2010 (trascritto Parte_2 presso gli atti dello Stato civile del Comune di Paderno Dugnano, anno 2010, n. 16, Parte I) e che dall'unione sono nati i figli e (entrambi il 19.01.2011), chiedeva Persona_2 Persona_3 pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito. La ricorrente, più nello specifico, chiedeva l'affidamento esclusivo a sé dei figli minori con collocamento presso la stessa, l'assegnazione a sé della casa familiare, la regolamentazione delle visite paterne, la determinazione in € 400,00 del contributo che il resistente doveva ritenersi obbligato a corrisponderle a titolo di mantenimento dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie. Si costituiva con memoria depositata in data 02.03.2023 , il quale aderiva alla Parte_2 domanda di separazione e domandava l'affido condiviso dei minori, il collocamento dei figli presso la madre, la regolamentazione delle visite padre – figlia, l'assegnazione della casa coniugale a sé e che venisse determinato in € 400,00 l'assegno che doveva ritenersi obbligato a corrispondere alla ricorrente quale contributo al mantenimento dei figli minori oltre al 50% delle spese straordinarie. All'udienza presidenziale del 14.03.2023, il Presidente f.f. procedeva all'audizione delle parti e rinviava la causa al 13.04.2023 da tenersi mediante trattazione scritta. Con ordinanza del 15.05.2023 il Presidente f.f. adottava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 708 c.p.c.: I) autorizza i coniugi a vivere separati;
II) conferma il regime di affidamento dei minori e all'Ente territorialmente competente, Per_2 Per_1 che si individua nel Comune di Cesano Maderno, con collocazione dei medesimi presso la madre e con incarico all'Ente di regolamentare le visite tra padre e figli, anche con modalità protette e osservate;
III) conferma l'incarico all'Ente di predisporre un idoneo progetto educativo in favore dei minori e l'attivazione di un sostegno psicologico per entrambi;
IV) dispone che i Servizi Sociali del Comune di Cesano Maderno attivino e/o proseguano in tutti gli interventi già demandati con decreto del Tribunale per i Minorenni datato 13.10.2022; V) invita i Servizi Sociali del Comune di Cesano Maderno a trasmettere a questo Ufficio una relazione sugli aspetti sopra indicati nel termine del 30 dicembre 2023, segnalando, tempestivamente e senza indugio, eventuali pericoli di grave pregiudizio per il minore;
la relazione sarà inviata all'indirizzo in allegato formato word;
Email_1
VI) pone a carico di l'importo di euro 500 mensili (euro 250 per ciascun figlio) da Parte_2 versarsi a in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo Parte_1 di contributo al mantenimento dei figli. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo dal mese di maggio 2024 e con riferimento al mese di maggio 2023. VII) Pone, inoltre, a carico di il sessanta per cento delle spese mediche, scolastiche Parte_2
e sportive dei figli da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post- universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza. VIII) Dispone che l'assegno unico venga percepito integralmente da Parte_1
Visti gli artt. 708 e 709 c.p.c. Nomina G.I. la dott.ssa Caterina Caniato e fissa per la comparizione dei soli legali delle parti innanzi al predetto magistrato l'udienza del 25 gennaio 2024, ore 10:10 riservando al giudice istruttore la fissazione di eventuale udienza per la comparizione personale delle parti;
Assegna alla ricorrente termine sino a trenta giorni liberi prima dell'udienza per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, avente il contenuto di cui all'art. 163 terzo comma, n. 2), 3), 4),5) e 6); Assegna termine al resistente sino a dieci giorni liberi prima dell'udienza per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167 primo e secondo comma cod. proc. civ., nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio;” Con decreto del 18.10.2023 il Giudice, letta la relazione dei Servizi di Cesano Maderno, fissava udienza per il 24.10.2023 e con ordinanza del giorno successivo nominata l'avv. quale curatore CP_1 speciale dei minori. Con memoria del 24.10.2023 si costituiva in giudizio il Curatore speciale dei minori. All'udienza fissata alla presenza delle parti, del Curatore speciale e dei Servizi di Cesano Maderno il Giudice, si riservava. A scioglimento della riserva assunta in udienza il Giudice, con ordinanza resa in data 27.10.2023 fissava udienza per il 28.02.2024, poi differita al 17.04.2024 e adottava i seguenti provvedimenti:
“I. Conferma i provvedimenti di cui all'ordinanza presidenziale 15 maggio 2023 ed in particolare l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali del Comune di Cesano Maderno e gli interventi a sostegno dei genitori;
II. Dispone che i Servizi Sociali del Comune di Cesano Maderno, in coordinamento con il loro curatore speciale avv. , provvedano a collocare i minori e CP_1 Persona_3 Persona_4
in idonea Comunità;
[...]
III. Dispone che i Servizi Sociali del Comune di Cesano Maderno comunichino appena avvenuto l'inserimento e successivamente relazionino sull'andamento con atto depositato entro il 15 febbraio 2024; IV. Dispone che il presente provvedimento venga eseguito con le modalità più opportune nell'interesse dei minori, anche con l'ausilio della forza pubblica che si autorizza sin d'ora;” Al termine dell'udienza del 17.04.2024 il Giudice così stabiliva:
“I. In via provvisoria ed urgente e finché i minori saranno in Comunità – e vedranno quindi la maggior parte del loro mantenimento già corrisposto dalla Comunità – riducendolo a far data da oggi ad €150,00 a figlio con pagamento diretto da parte del datore di lavoro – Poltrone e Sofà con sede di lavoro a Busnago;
II. Si riserva di riferire al collegio sulla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello stato anche per le fasi di studio e introduttiva una volta depositata la documentazione;
CP_ III. Dispone che il comunichi i risultati degli accertamenti svolti sui genitori ai Servizi Sociali del Comune di BO CI per la madre e al Comune per il padre e al curatore speciale CP_3 avv. ; CP_1
IV. Fissa termine per le memorie ex art.183 VI comma cpc con decorrenza da oggi;
V. Dispone che i servizi proseguano negli incarichi già conferiti e che chiedano alla comunità di relazionare sull'episodio che quanto sarebbe accaduto fra ed un altro minorenne e circa eventuali Per_1 approfondimenti svolti, eventuali provvedimenti presi e le condizioni di in particolare se sia stata Per_1 fatta una segnalazione all'autorità giudiziaria. VI. Fissa udienza per valutazione delle istanze istruttorie al 18 settembre 2024 alle ore 10:00.” Al termine dell'udienza fissata, il Giudice si pronunciava sulle istanze istruttorie, conferiva nuovi incarichi ai Servizi Sociali competenti, ora del e e fissava nuova udienza per Controparte_4 CP_3 il 17.12.2024. Al termine di detta udienza il Giudice così provvedeva:
“I. Revoca il contributo al mantenimento in favore dei figli e dispone che entrambi i genitori contribuiscano alle spese ordinarie e straordinarie per e nella misura del 50% ciascuno. Per_2 Per_1
Dispone che i servizi e la comunità trasmettano le richieste di contenuto economico (incluse per rinnovo vestiario), sia per spese ordinarie che per spese straordinarie ad entrambi i legali e al curatore, con relative pezze giustificative. Beninteso se un genitore non pagasse la propria quota pari al 50% della spesa la Comunità potrà rivolgersi per l'intera somma all'altro genitore, che avrà diritto di rivalsa. Nel caso in cui il presente nuovo assetto del pagamento delle spese si rivelasse contrario all'interesse dei minori, il curatore potrà richiedere di ripristinare il mantenimento ordinario in misura fissa. II. Dispone la prosecuzione degli incarichi già conferiti ai Servizi ed il mantenimento dell'attuale situazione di affidamento e collocamento. Dispone che si valuti, unitamente all'equipe che ha in carico modalità di superamento dei traumi sia con terapie diverse dalle farmacologiche sia con Per_1 suggerimenti ai genitori circa specifici atti da compiere e comportamenti da tenere (ad esempio rinforzi positivi efficaci). In quanto a che appare allo stato maggiormente compensato, valutare se tale Per_2 stato possa prevedersi stabile o se sia da prevedere un percorso per una maggiore consapevolezza e un sostegno, ipotizzando che possa emergere un disagio anche a distanza di tempo. III. Dispone che il Servizio Sociale cui i minori sono affidati attivi incontri congiunti periodici con i due genitori almeno una volta al mese nei quali, in coordinamento con le Comunità che ospitano i minori, comunichino ai genitori lo stato dei minori, le loro esigenze ed i loro bisogni, ascoltino l'opinione di entrambi i genitori facilitando una comunicazione non aggressiva fra loro e focalizzata sui bisogni dei minori, rimanendo il potere di decidere in merito ai minori all'Ente affidatario. Ad esempio, entrambe i genitori devono venire avvisati della necessità di un figlio di una visita specialistica oculistica e coinvolti nell'acquisto degli occhiali. Entrambi i genitori devono poter essere messi in condizioni di effettuare un acquisto delle scarpe adatte alla misura del piede ed all'attività svolta. E' inoltre interesse dei figli sentire che entrambi i genitori provvedono ai loro bisogni. IV. Fissa termine per il deposito di relazione circa l'attività svolta sino al 30 maggio 2025, preferibilmente con deposito telematico della relazione tramite PCT, in subordine agli indirizzi di posta elettronica e ed agli indirizzi di Email_1 Email_2 CP_ comunicati dai difensori, inclusi rapporti al per entrambi i genitori. Comunichino senza indugio a questo Tribunale ed al curatore speciale eventuali ragioni di grave pregiudizio per i minori. V. Fissa udienza per il giorno 18 giugno 2025 alle ore 12:00.” Intanto, con decreto del 25.03.2025, il Giudice in temporanea sostituzione del Magistrato titolare del ruolo, esaminata la relazione di aggiornamento trasmessa da parte dei servizi sociali di BO CI a fronte del peggioramento repentino delle condizioni psicofisiche di fissava termini alle parti Per_1 per il deposito di brevi memorie difensive. Il Giudice in sostituzione, con ordinanza del 04.04.2025 adottava i seguenti provvedimenti:
“I) Dispone Consulenza Tecnica Neuropsichiatrica sul minore nominando quale Consulente la dott.
nota all'Ufficio, la quale dovrà rispondere al seguente quesito “dica la CTU, letti gli atti Persona_5
e i documenti di causa, acquisita presso la documentazione necessaria ai fini della valutazione, CP_5 sentiti i genitori e il minore con le forme maggiormente rispondenti alla valutazione del suo superiore interesse, quale sia l'attuale condizione psico-fisica del minore e quale l'eventuale patologia dalla quale lo stesso sia affetto, indicando anche quale sia il percorso di cure rispondenti all'interesse del minore, sia ai fini della somministrazione della terapia farmacologica che del cambio di comunità al termine del ciclo scolastico”; II) Fissa per l'inizio delle operazioni peritali la data del 24 aprile 2025 alle ore 10,00 presso lo studio della CTU per l'incontro con i genitori;
le ulteriori date di svolgimento delle operazioni peritali saranno le seguenti: 29 aprile 2025 ore 16 incontro con il minore;
6 maggio 2025 ore 17 incontro con il minore;
12 maggio 2025 ore 16 incontro con il minore;
22 maggio 2025 ore 17 colloquio di restituzione con i genitori;
III) Concede alla CTU termine fino al 30 maggio 2025 per trasmettere alle parti la bozza di elaborato peritale;
III) Concede alle parti termine fino all'inizio delle operazioni peritali per nominare eventuali Consulenti di parte nonché termine fino al 6 giugno 2025 per depositare eventuali osservazioni all'elaborato peritale;
IV) Concede al CTU termine fino al 13 giugno 2025 per depositare in giudizio mediante invio all'indirizzo la relazione conclusiva contente anche la replica alle Email_1 eventuali osservazioni formulate dalle parti;
V) Liquida al CTU fondo spese di € 800,00 e pone il pagamento in via provvisoria a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno con vincolo di solidarietà; VI) Autorizza i servizi sociali dell'Ente affidatario a valutare, all'esito, l'inserimento di in idonea Per_1 comunità terapeutica, previa rigorosa indagine circa la rispondenza del percorso di cure disponibile con la sindrome da cui è affetto il minore e con le terapie allo stesso somministrate alla luce dell'approfondimento peritale;
in caso di peggioramento del quadro clinico del minore i servizi sociali potranno trasferirlo in una comunità di pronta accoglienza disponibile sul territorio in attesa di individuare la migliore comunità terapeutica;
VII) Conferma l'udienza del 18 giugno 2025 alle ore 12,00 dinanzi al Magistrato titolare del ruolo.” Al termine dell'udienza del 18.06.2025 il Giudice così statuiva:
“Conferma l'incarico agli per la prosecuzione del programma di supporto in atto;
Parte_3
Dispone l'avvio dell'inserimento di in comunità terapeutica;
Per_1
Dispone il rientro di presso l'abitazione della madre, mantenendo il programma di supporto Per_2 anche domiciliare, con facoltà per il minore di decidere, in accordo con i genitori se mantenere il programma di vacanze stabilito dalla comunità o individuare una diversa organizzazione per la gestione del periodo estivo;
Dispone che i Servizi sociali del comune di provvedano a regolamentare secondo le disponibilità CP_3 dei minori le frequentazioni padre-figlio, prevedendo anche la possibilità di pernottamenti secondo un programma graduale, nonché ad organizzare opportuni interventi di supporto (ADM); Pone a carico del padre un contributo mensile di mantenimento per i figli di € 200,00 complessivi da versarsi con decorrenza dal 20 luglio 2025; Invita i servizi sociali a far pervenire una relazione di aggiornamento entro il 31 ottobre 2025; Rinvia anche per l'eventuale precisazione delle conclusioni all'udienza del 12 novembre 2025 ore 11.30.” Nell'ultima relazione del Servizio sociale di BO CI del 7.11.2025 emerge quanto segue.
- Per quanto riguarda o stesso risulta essere rientrato al domicilio materno dopo il periodo Per_2 trascorso in comunità educativa. Risulta iscritto al liceo delle Scienze umane di Cesano Persona_6
Maderno che frequenta con costanza. Il minore ha dichiarato di essersi inserito positivamente nel contesto sociale di BO CI;
non esce molto nel pomeriggio dopo la scuola, non facendo attività extrascolastiche o sportive. La madre si è attivata per cercare un sostegno in latino e matematica, dove ha mostrato difficoltà. Il Servizio evidenzia come il rientro a casa non abbia mostrato particolari criticità. Il Servizio riteneva necessaria l'attivazione di ADM, ma Per_2 appare poco propenso ad accettarlo, temendo che si possano riproporre situazioni negative antecedenti il suo collocamento in comunità. Per quanto concerne il padre, ha contatti liberi telefonici, in presenza si incontrano una volta ogni quindici giorni;
pur dichiarando di Per_2 essere sereno durante gli incontri con il padre, non ha chiesto un ampliamento;
il padre invece vorrebbe un ampliamento del tempo e la possibilità di pernottamento;
la rete dei Servizi ritiene opportuno l'inserimento prima della figura educativa per poi valutare modifiche all'attuale regolamentazione, per aiutare il ragazzo ad affrontare i propri vissuti emotivi anche rispetto alla nuova situazione familiare e alla relazione con il padre;
- la situazione di appare la più complessa. Il minore risulta essere stato inserito in comunità Per_1 terapeutica dopo il periodo trascorso in comunità educativa. La di BO CI CP_5 ha diagnosticato al ragazzo “una disregolazione emotiva, disturbo del pensiero con ideazione paranoidea e aggressività auto/etero diretta”. Lo stesso presenta difficoltà comportamentali acuite nel corso dei mesi con episodi di aggressività che hanno richiesto anche l'intervento delle FFOO. L'equipe sanitaria e il servizio sociale esprimono grande preoccupazione per la situazione di e la Per_1 necessità di una rivalutazione del suo quadro clinico, anche al fine di individuare una comunità maggiormente contenitiva, considerati gli agiti aggressivi posti in essere e risultando il ragazzo un pericolo per sé e per altri. L'equipe della comunità terapeutica dove si trova ora evidenzia come
“le interazioni con e le esperienze vissute non risultano da lui mentalizzate;
egli appare inconsapevole della Per_1 gravità dei propri comportamenti. Si rilevano inoltre tematiche sessuali preponderanti e pervasive che compromettono la qualità delle relazioni con i pari”. Tale discontrollo comportamentale ha comportato il coinvolgimento di in una rapina commessa con un compagno di comunità presso un Per_1 esercizio commerciale. Anche a scuola sono successi episodi di discontrollo, agiti autolesivi e pericolosi per altri, tanto che la scuola sta valutando l'espulsione. Quanto ai rapporti con i genitori, la madre lo incontra ogni settimana e in modalità libera, mentre il padre ogni quindici giorni con modalità osservata. Entrambi i genitori mostrano difficoltà a causa delle pressanti richieste di denaro, sigarette ed accessori, anche tramite continue telefonate. Rispetto alle problematiche del minore, la madre si mostra ambivalente: da un lato riconosce la gravità della situazione del figlio dall'altro cerca di proteggerlo da ciò che percepisce come un contesto esterno poco comprensivo. Per tali motivi i Servizi indicano come necessità per la madre di proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità in atto;
- quanto alla madre, gli ultimi controlli al SERD mostrano una positività alla cocaina a giugno 2025, una positività al THC a settembre 2025 e quanto agli esami delle urine di ottobre evidenziavano elementi che potevano far supporre che il campione fosse stato diluito. La signora ha sempre negato di aver assunto sostanze stupefacenti. Il Servizio confermava la prosecuzione della presa in carico e del percorso tossicologico;
Dalla relazione del Servizio sociale di del 3.11.2025, competente territorialmente per il padre, CP_3 emerge che il sig. si è mostrato partecipe agli interventi proposti e collaborativo con il Servizio. Pt_2
Confermava quanto già rappresentato in merito alla situazione di e ai rapporti tra e il Per_1 Per_2 padre;
riferiva inoltre che il padre riconosceva la fragilità del momento di esprimendo difficoltà, Per_1 condivise dalla madre, nel percepire un adeguato supporto da parte degli operatori della comunità, pur mantenendo con gli stessi un rapporto cordiale. Sussistono difficoltà comunicative con la madre, che lo blocca sui canali di messaggistica istantanea, mentre le comunicazioni avvengono via mail. I risultati degli esami al SERT di Trezzo risultano negativi e in ottobre si sarebbe svolto l'ultimo esame del capello (in udienza il sig. ha comunicato di dover fare ancora l'ultimo esame del capello) e il Servizio Pt_2 attendeva comunicazione formale di chiusura del percorso. Esprimendo profonda preoccupazione per condividevano con il Servizio sociale di BO Per_1
CI, Ente affidatario, il seguente progetto:
- prosecuzione del graduale ampliamento della frequentazione padre/Michael;
- attivazione di un affiancamento educativo presso il domicilio materno da estendere anche a quello paterno;
- riattivazione di un canale comunicativo tra i genitori;
- mantenimento di un monitoraggio della situazione. La consulenza tecnica disposta su depositata il 9.6.2025 evidenzia quanto segue: Per_1
“La valutazione psicodiagnostica effettuata su consente di affermare la presenza di un costrutto disfunzionale che, Per_1 data la giovane età del ragazzino, non può concorrere a diagnosticare un disturbo di personalità, definibile quale assetto strutturato delle componenti del 'carattere'. Sulla base del sistema di classificazione proposto dal PDM-2(0-18) il livello di organizzazione di è inquadrabile nella categoria moderatamente disfunzionale (PLA2), che si caratterizza per Per_1 una vulnerabilità nell'esame di realtà e nel senso di sé. Queste difficoltà possono tradursi in modalità disadattive di gestire i sentimenti relativi a se stessi e agli altri. E' presente la tendenza a far ricorso a meccanismi difensivi che implicano una distorsione della realtà e indicano un basso livello di mentalizzazione. In Gabriel ritroviamo tratti appartenenti allo spettro esternalizzante che si può declinare secondo tre macroaree: antisociali/psicopatiche, paranoidi e narcisistiche. Va da sé che queste macroaree non funzionano a compartimenti stagni ma, al contrario, sono ricche di sfumature e contaminazioni. Nettamente più corposi in son i tratti antisociali e Per_1 paranoidi, che si caratterizzano per una difficoltà di autoregolazione e una maggiore predisposizione a mettere in atto comportamenti gravi, pericolosi o aggressivi. Le fragilità sul piano identitario lo espongono sia al rischio di aderire a modelli disfunzionali optando per condotte di tipo antisociale, sia al rischio di dipendenza da sostanze. oscilla tra un funzionamento adattivo in cui tenta di aderire alle aspettative altrui e di uniformarsi alle relazioni Per_1 sociali, a momenti in cui, sotto la spinta di intense sollecitazioni emotive che non è in grado di mentalizzare, perde temporaneamente contatto con la realtà e, mosso da pulsioni primarie non integrate, si disregola con il rischio di porre in essere condotte eteroaggressive. […] I tratti personologici di pur non essendo rigidamente inquadrabili in una Per_1 specifica classificazione nosografica, impongono una riflessione sulla possibile evoluzione clinica in assenza di un percorso riabilitativo. Il funzionamento psichico attuale, caratterizzato da importanti aspetti dissociativi, reitera la pericolosità di Per_1 soprattutto nel contesto familiare dove la relazione triangolare con i genitori e il fratello rischia di slatentizzare fantasie edipiche irrisolte che possono fungere da potente detonatore per angosce e ideazioni di tipo paranoideo. La scissione tra contenuti emotivi ed ideativi gli consente di mantenere uno pseudo adattamento sociale garantito dalla maschera di un fragile Falso sé. L'evoluzione potrebbe essere in senso anticonservativo se dovessero sgretolarsi o crollare i rigidi meccanismi di fisa attraverso i quali l'Io si protegge da pulsioni troppo intense e entrasse in contatto con un doloroso vuoto affettivo. Viceversa, il Per_1 rischio, attualmente più concreto, è un consolidamento delle difese scissionali che, congelandone l'affettività, lo potrebbero indurre ad agiti eterodiretti, sostenuti e legittimati dal bisogno di nutrimento narcisistico. ha bisogno di vivere in un contesto “comunitario”, gruppale, per fare esperienza del legame, vissuto in una nuova e Per_1 positiva accezione, bonificandolo dalle sue proiezioni fantasmatiche. Contemporaneamente necessita che tali esperienze vengano elaborate e significate all'interno di un trattamento psicoterapeutico, che lavori sui contenuti psichici inconsci, affiancandogli in parallelo un monitoraggio psichiatrico per il controllo e l'adeguamento posologico del trattamento farmacologico, ad oggi imprescindibile. Si ritiene infine indispensabile un lavoro congiunto sulla famiglia, di supporto ad una genitorialità condivisa, bonificata dalle reciproche criticità di coppia che ad oggi non risultano del tutto elaborate. Si ritiene pertanto che una comunità terapeutica possa attualmente garantire il miglior supporto di cura per Per_1 rispondendo al meglio ai suoi bisogni assistenziali.
All'udienza del 12.11.2025, le parti, prendendo atto degli interventi finora effettuati sui minori e la gravità della situazione di giungevano ad accordi in punto di affido, collocamento, visite e mantenimento Per_1 dei minori nonché in punto di spese processuali e onorario del Curatore speciale. Altresì parte ricorrente rinunciava alla domanda di addebito;
le parti domandavano che la causa venisse trattenuta in decisione con rinuncia delle memorie 190 c.p.c. Il Giudice preso atto rimetteva gli atti al Collegio per la decisione. I. II. Tanto premesso in fatto, la domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata. Le parti hanno contratto matrimonio civile in Paderno Dugnano il giorno 22.05.2010 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Paderno Dugnano, anno 2010, n. 16, Parte I) Dalla loro unione sono nati i figli e (entrambi il 19.01.2011). Persona_2 Persona_3
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi e da recare pregiudizio all'educazione della prole. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nei rispettivi atti introduttivi, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. In merito alla domanda di addebito formulata dai nulla deve essere deciso, stante la Parte_1 conseguente rinuncia formulata nel corso dell'udienza del 12.11.2025. III. Deve, a questo punto, essere decisa la domanda di affidamento di e ai Persona_2 Persona_1 genitori. Al riguardo, è noto come il legislatore del 2006 abbia prescelto come prioritaria la modalità di affido condiviso della prole minore di età a entrambi i genitori, dovendosi sempre tutelare, ove possibile, il diritto alla c.d. bigenitorialità. Se questa è la regola, l'art. 337 quater c.c. consente al giudice di disporre l'affido esclusivo dei minori a un genitore quando l'affido all'altro sia contrario al superiore interesse del minore, interesse che deve ispirare ogni decisione del giudice nell'ambito dei procedimenti riguardanti minori e che trova la propria copertura normativa a livello primario, nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (art. 8) e nella Costituzione (artt. 2, 30 e 31). Tale regola, pertanto, è derogabile solo ove seriamente pregiudizievole per il minore. In tale logica, ove il Tribunale non abbia elementi sufficienti per formulare una prognosi favorevole circa l'idoneità di entrambi i genitori all'esercizio della responsabilità genitoriale, ben potrà adottare provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale (art. 333 c.c.) o, in ultima analisi, la decadenza dalla stessa (art. 330 c.c.). In particolare, l'art. 333 c.c. dispone che ove la condotta di uno o di entrambi i genitori sia pregiudizievole per il figlio minore – ancorché non sia tale da poter dare luogo, quanto meno nell'immediato, a una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale – il Tribunale può adottare gli opportuni provvedimenti che limitino l'esercizio della responsabilità genitoriale, quale l'attribuzione a un soggetto terzo – di regola Comune del luogo di residenza abituale dei minori – del potere di adottare le scelte ordinarie, o eventualmente anche quelle più importanti, nell'interesse dei minori stessi. Al fine di procedimentalizzare la disciplina del c.d. affidamento al Servizio Sociale, il legislatore della riforma Cartabia, mediante il d.lgs. 149/2022 ha introdotto all'interno della l. 184/1983 una norma apposita, ossia l'art. 5 bis, che riconosce al Tribunale il potere di disporre l'affidamento del minore al servizio sociale del luogo di residenza abituale quando si trova nella condizione prevista dall'articolo 333 del codice civile e gli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 della l. 184/1983 si sono rivelati inefficaci o i genitori non hanno collaborato alla loro attuazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 3 della medesima legge. Ritiene il Tribunale che alla luce sia del contenuto della relazione dei servizi sociali, nonché tenuto conto della richiesta congiunta formulata dalle parti all'udienza del 12.11.2025, nel superiore interesse dei minori debba essere confermato il regime di affidamento al Servizio Sociale in essere (con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale), che avrà durata di 24 mesi, alla cui scadenza l'Ente affidatario dovrà prontamente attivarsi presso l'Autorità Giudiziaria competente al fine di verificare l'opportunità di chiedere una proroga di tale regime di affidamento, diversamente, in mancanza di ulteriori provvedimenti, si riespanderà la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori. L'Ente affidatario dovrà portare avanti tutti gli interventi a tutela del nucleo familiare nei termini meglio specificati in parte dispositiva. Per quanto concerne le decisioni in punto sanitario saranno concordate dal Servizio sociale con Per_1 la che ha in carico il minore. CP_5
IV. Deve essere confermato l'attuale collocamento di presso la madre in continuità alla Persona_2 situazione attualmente in essere da qualche mese e tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 12.11.2025, che pare rispondente dell'interesse del minore. Il Tribunale, considerata la grave situazione in cui versa ritiene che allo stato non possa che essere disposto il collocamento Per_1 di presso una comunità terapeutica individuata dal Servizio UONPIA in collaborazione Persona_1 con l'Ente affidatario. In merito al diritto di visita, sempre anche tenuto conto delle conclusioni congiunte del 12.11.2025, il Tribunale dispone che sarà l'Ente affidatario a stabilire i tempi e le modalità di visita tra Persona_2
e il padre, nonché i tempi e le modalità di visita tra e i genitori, nell'esclusivo interesse degli Persona_1 stessi. V. Quanto al mantenimento dei figli minori da parte del padre, è noto come gli artt. 337 ter e sexies c.c. dispongano che ciascun genitore debba contribuire al mantenimento dei figli minorenni ovvero maggiorenni ma non economicamente autosufficienti in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice possa stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Nel determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori. Ove il figlio sia collocato in misura prevalente presso uno dei due genitori, in particolare, il genitore non collocatario non potrà ritenersi sollevato in tutto o in parte dell'obbligo di corrispondere l'assegno per il tempo in cui il minore si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento, dal momento che “il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno” (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 18869 dello 08.09.2014). Il Tribunale reputa equo che il padre contribuisca al mantenimento dei minori nella misura concordata tra le parti nelle conclusioni congiunte rassegnate all'udienza del 12.11.2025, tenuto altresì conto che allo stato i trova in comunità e che solo a casa con la madre (che lo gestisce in via esclusiva Per_1 Per_2 considerato che allo stato il padre vede senza pernotto). Per_2
VI. L'assegno unico per i figli minori sarà percepito in via esclusiva dalla madre, come da disponibilità espressa dalle parti in tal senso. VII. Le spese di lite, sono interamente compensate tra le parti tenuto conto delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti. VIII. Quanto al compenso del curatore speciale, si prende atto degli accordi raggiunti tra le parti in punto di liquidazione dello stesso all'udienza del 13 novembre 2025, nella misura di euro 2000,00, oltre oneri di legge, da sostenere ciascuno al 50%. IX) Le gravi condotte antisociali che risulta aver posto in essere implicano che copia della Per_1 presente sentenza, unitamente a copia della relazione del Servizio s BO CI e copia della CTU debbano essere trasmessi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano per le valutazioni in punto di apertura di procedimento a favore del minore, anche ai sensi dell'art. 25 R.D.L. 1404 del 1934.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
con ricorso depositato in data 06.07.2022, così provvede: Parte_2
I) Dichiara la separazione personale di e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio civile in Paderno Dugnano il giorno 22.05.2010 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Paderno Dugnano, anno 2010, n. 16, Parte I). II) Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Paderno Dugnano, dopo il suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
III) Conferma l'affido dei minori e all'Ente territorialmente Persona_2 Persona_1 competente in relazione alla residenza anagrafica, al momento BO CI, con limitazione della responsabilità genitoriale;
all'Ente affidatario sarà rimessa l'adozione delle scelte più importanti per i minori ivi incluse quelle in materia di salute, istruzione, residenza e educazione. La durata dell'affido all'Ente viene stabilita in 24 mesi dalla data della presente pronuncia;
allo scadere di tale termine l'Ente dovrà prontamente attivarsi per richiedere una conferma del regime di affido così disposto ove ritenuto opportuno nell'interesse dei minori formulando apposita istanza al Tribunale dei Minorenni competente;
IV) dispone che i Servizi Sociali dell'Ente Affidatario, allo stato individuato in BOVISIO MASCIAGO, di , ciascuno per la parte di Controparte_6 competenza e in stretta collaborazione tra loro, provvedano a:
- mantenere il minore collocato presso la madre;
Persona_2
- mantenere il minore collocato presso comunità terapeutica che la , che Persona_1 CP_5 ha in carico il minore, riterrà più idonea;
- proseguire il monitoraggio del nucleo familiare e l'attivazione dei sostegni e degli interventi a favore dei minori (allo stato ADM per e dei genitori (percorso di sostegno per la madre, Per_2 nonché percorsi presso SERD/SMI per entrambi i genitori, finché saranno valutati necessari dagli specialisti);
- regolamentare i rapporti tra i genitori e nonché tra il padre e Per_1 Per_2
- segnalare prontamente eventuali situazioni di pregiudizio per i minori alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Milano;
V) Pone a carico di , visto l'accordo tra le parti, l'importo di € 250,00 quale Parte_2 contributo al mantenimento dei figli minori, da versarsi a in via anticipata, entro il giorno Parte_1
10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno con decorrenza dal mese di novembre 2025. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby-sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat- costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da novembre 2026 e con riferimento al mese di novembre 2025. Pone altresì a carico di il 50% delle spese mediche, Parte_2 scolastiche e sportive di ciascuno figlio, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post- universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. VI) dispone che l'assegno unico per i figli a carico sia percepito in via esclusiva dalla madre su accordo delle parti;
VII) compensa le spese di lite tra le parti;
VIII) prende atto che, per quanto concerne il compenso del curatore speciale dei minori, le parti , come da accordi, corrisponderanno la somma di euro 2000,00 oltre oneri di legge, al 50% per ciascuna parte. IX) dispone che copia della presente sentenza sia trasmessa al Servizio sociale di BO CI, all' di BO CI, al Servizio sociale di per quanto di rispettiva competenza, CP_5 CP_3 nonché, unitamente alla relazione del Servizio sociale di BO CI e alla CTU depositata il 9.6.2025, alla Procura per i minorenni di Milano per le valutazioni di competenza in ordine all'apertura di un procedimento a tutela di Per_1
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13 novembre 2025 Il Giudice est. Michela Benedetta Bordieri Il Presidente Laura Gaggiotti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Laura Gaggiotti Presidente dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice relatore dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5700/2022 R.G. vertente tra: (C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Cesano Maderno, Via Santa Chiara n. 6, rappresentata e difesa dall'avv. Ermanno Lunardi e dall'avv. Valeria Lunghi, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo difensore in Cesano Maderno, Corso Libertà 93, giusta procura in atti;
e
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente a [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Grieco ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Monza, Piazza Diaz n. 1, giusta procura in atti;
nonché nei confronti di Avv. (C.F. ), quale curatore speciale dei minori CP_1 C.F._3 Persona_1
e , in virtù di decreto di nomina del Tribunale di Monza del 19.10.2023, rappresentata e Persona_2 difesa in proprio ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Monza, Via San
Martino n. 2; e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: separazione giudiziale CONCLUSIONI Causa assunta in decisione all'udienza del 12 novembre 2025 alle seguenti conclusioni:
“Parte ricorrente rinuncia alla domanda di addebito. Le parti concordano sulla necessità di mantenere l'affido all'Ente, collocamento di presso la Per_2 madre, collocamento di presso la struttura individuata dal Servizio/UONPIA, regolamentazione Per_1 del diritto di visita del padre con e con entrambi i genitori per per tramite dei Servizi Per_2 Per_1
Sociali. Le parti concordano a che la signora percepisca il 100% dell'assegno unico e che il signor Pt_2 verserà 250,00 euro + 50% delle spese straordinarie. Le parti chiedono spese compensate, concordano sul riparto al 50% delle spese relative al curatore speciale, pari a 2.000,00 euro oltre oneri di legge.” Ragioni di fatto e di diritto della decisione I. Con ricorso depositato in data 06.07.2022 dopo avere premesso di avere contratto Parte_1 matrimonio civile con in Paderno Dugnano il giorno 22.05.2010 (trascritto Parte_2 presso gli atti dello Stato civile del Comune di Paderno Dugnano, anno 2010, n. 16, Parte I) e che dall'unione sono nati i figli e (entrambi il 19.01.2011), chiedeva Persona_2 Persona_3 pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito. La ricorrente, più nello specifico, chiedeva l'affidamento esclusivo a sé dei figli minori con collocamento presso la stessa, l'assegnazione a sé della casa familiare, la regolamentazione delle visite paterne, la determinazione in € 400,00 del contributo che il resistente doveva ritenersi obbligato a corrisponderle a titolo di mantenimento dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie. Si costituiva con memoria depositata in data 02.03.2023 , il quale aderiva alla Parte_2 domanda di separazione e domandava l'affido condiviso dei minori, il collocamento dei figli presso la madre, la regolamentazione delle visite padre – figlia, l'assegnazione della casa coniugale a sé e che venisse determinato in € 400,00 l'assegno che doveva ritenersi obbligato a corrispondere alla ricorrente quale contributo al mantenimento dei figli minori oltre al 50% delle spese straordinarie. All'udienza presidenziale del 14.03.2023, il Presidente f.f. procedeva all'audizione delle parti e rinviava la causa al 13.04.2023 da tenersi mediante trattazione scritta. Con ordinanza del 15.05.2023 il Presidente f.f. adottava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 708 c.p.c.: I) autorizza i coniugi a vivere separati;
II) conferma il regime di affidamento dei minori e all'Ente territorialmente competente, Per_2 Per_1 che si individua nel Comune di Cesano Maderno, con collocazione dei medesimi presso la madre e con incarico all'Ente di regolamentare le visite tra padre e figli, anche con modalità protette e osservate;
III) conferma l'incarico all'Ente di predisporre un idoneo progetto educativo in favore dei minori e l'attivazione di un sostegno psicologico per entrambi;
IV) dispone che i Servizi Sociali del Comune di Cesano Maderno attivino e/o proseguano in tutti gli interventi già demandati con decreto del Tribunale per i Minorenni datato 13.10.2022; V) invita i Servizi Sociali del Comune di Cesano Maderno a trasmettere a questo Ufficio una relazione sugli aspetti sopra indicati nel termine del 30 dicembre 2023, segnalando, tempestivamente e senza indugio, eventuali pericoli di grave pregiudizio per il minore;
la relazione sarà inviata all'indirizzo in allegato formato word;
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VI) pone a carico di l'importo di euro 500 mensili (euro 250 per ciascun figlio) da Parte_2 versarsi a in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo Parte_1 di contributo al mantenimento dei figli. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo dal mese di maggio 2024 e con riferimento al mese di maggio 2023. VII) Pone, inoltre, a carico di il sessanta per cento delle spese mediche, scolastiche Parte_2
e sportive dei figli da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post- universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza. VIII) Dispone che l'assegno unico venga percepito integralmente da Parte_1
Visti gli artt. 708 e 709 c.p.c. Nomina G.I. la dott.ssa Caterina Caniato e fissa per la comparizione dei soli legali delle parti innanzi al predetto magistrato l'udienza del 25 gennaio 2024, ore 10:10 riservando al giudice istruttore la fissazione di eventuale udienza per la comparizione personale delle parti;
Assegna alla ricorrente termine sino a trenta giorni liberi prima dell'udienza per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, avente il contenuto di cui all'art. 163 terzo comma, n. 2), 3), 4),5) e 6); Assegna termine al resistente sino a dieci giorni liberi prima dell'udienza per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167 primo e secondo comma cod. proc. civ., nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio;” Con decreto del 18.10.2023 il Giudice, letta la relazione dei Servizi di Cesano Maderno, fissava udienza per il 24.10.2023 e con ordinanza del giorno successivo nominata l'avv. quale curatore CP_1 speciale dei minori. Con memoria del 24.10.2023 si costituiva in giudizio il Curatore speciale dei minori. All'udienza fissata alla presenza delle parti, del Curatore speciale e dei Servizi di Cesano Maderno il Giudice, si riservava. A scioglimento della riserva assunta in udienza il Giudice, con ordinanza resa in data 27.10.2023 fissava udienza per il 28.02.2024, poi differita al 17.04.2024 e adottava i seguenti provvedimenti:
“I. Conferma i provvedimenti di cui all'ordinanza presidenziale 15 maggio 2023 ed in particolare l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali del Comune di Cesano Maderno e gli interventi a sostegno dei genitori;
II. Dispone che i Servizi Sociali del Comune di Cesano Maderno, in coordinamento con il loro curatore speciale avv. , provvedano a collocare i minori e CP_1 Persona_3 Persona_4
in idonea Comunità;
[...]
III. Dispone che i Servizi Sociali del Comune di Cesano Maderno comunichino appena avvenuto l'inserimento e successivamente relazionino sull'andamento con atto depositato entro il 15 febbraio 2024; IV. Dispone che il presente provvedimento venga eseguito con le modalità più opportune nell'interesse dei minori, anche con l'ausilio della forza pubblica che si autorizza sin d'ora;” Al termine dell'udienza del 17.04.2024 il Giudice così stabiliva:
“I. In via provvisoria ed urgente e finché i minori saranno in Comunità – e vedranno quindi la maggior parte del loro mantenimento già corrisposto dalla Comunità – riducendolo a far data da oggi ad €150,00 a figlio con pagamento diretto da parte del datore di lavoro – Poltrone e Sofà con sede di lavoro a Busnago;
II. Si riserva di riferire al collegio sulla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello stato anche per le fasi di studio e introduttiva una volta depositata la documentazione;
CP_ III. Dispone che il comunichi i risultati degli accertamenti svolti sui genitori ai Servizi Sociali del Comune di BO CI per la madre e al Comune per il padre e al curatore speciale CP_3 avv. ; CP_1
IV. Fissa termine per le memorie ex art.183 VI comma cpc con decorrenza da oggi;
V. Dispone che i servizi proseguano negli incarichi già conferiti e che chiedano alla comunità di relazionare sull'episodio che quanto sarebbe accaduto fra ed un altro minorenne e circa eventuali Per_1 approfondimenti svolti, eventuali provvedimenti presi e le condizioni di in particolare se sia stata Per_1 fatta una segnalazione all'autorità giudiziaria. VI. Fissa udienza per valutazione delle istanze istruttorie al 18 settembre 2024 alle ore 10:00.” Al termine dell'udienza fissata, il Giudice si pronunciava sulle istanze istruttorie, conferiva nuovi incarichi ai Servizi Sociali competenti, ora del e e fissava nuova udienza per Controparte_4 CP_3 il 17.12.2024. Al termine di detta udienza il Giudice così provvedeva:
“I. Revoca il contributo al mantenimento in favore dei figli e dispone che entrambi i genitori contribuiscano alle spese ordinarie e straordinarie per e nella misura del 50% ciascuno. Per_2 Per_1
Dispone che i servizi e la comunità trasmettano le richieste di contenuto economico (incluse per rinnovo vestiario), sia per spese ordinarie che per spese straordinarie ad entrambi i legali e al curatore, con relative pezze giustificative. Beninteso se un genitore non pagasse la propria quota pari al 50% della spesa la Comunità potrà rivolgersi per l'intera somma all'altro genitore, che avrà diritto di rivalsa. Nel caso in cui il presente nuovo assetto del pagamento delle spese si rivelasse contrario all'interesse dei minori, il curatore potrà richiedere di ripristinare il mantenimento ordinario in misura fissa. II. Dispone la prosecuzione degli incarichi già conferiti ai Servizi ed il mantenimento dell'attuale situazione di affidamento e collocamento. Dispone che si valuti, unitamente all'equipe che ha in carico modalità di superamento dei traumi sia con terapie diverse dalle farmacologiche sia con Per_1 suggerimenti ai genitori circa specifici atti da compiere e comportamenti da tenere (ad esempio rinforzi positivi efficaci). In quanto a che appare allo stato maggiormente compensato, valutare se tale Per_2 stato possa prevedersi stabile o se sia da prevedere un percorso per una maggiore consapevolezza e un sostegno, ipotizzando che possa emergere un disagio anche a distanza di tempo. III. Dispone che il Servizio Sociale cui i minori sono affidati attivi incontri congiunti periodici con i due genitori almeno una volta al mese nei quali, in coordinamento con le Comunità che ospitano i minori, comunichino ai genitori lo stato dei minori, le loro esigenze ed i loro bisogni, ascoltino l'opinione di entrambi i genitori facilitando una comunicazione non aggressiva fra loro e focalizzata sui bisogni dei minori, rimanendo il potere di decidere in merito ai minori all'Ente affidatario. Ad esempio, entrambe i genitori devono venire avvisati della necessità di un figlio di una visita specialistica oculistica e coinvolti nell'acquisto degli occhiali. Entrambi i genitori devono poter essere messi in condizioni di effettuare un acquisto delle scarpe adatte alla misura del piede ed all'attività svolta. E' inoltre interesse dei figli sentire che entrambi i genitori provvedono ai loro bisogni. IV. Fissa termine per il deposito di relazione circa l'attività svolta sino al 30 maggio 2025, preferibilmente con deposito telematico della relazione tramite PCT, in subordine agli indirizzi di posta elettronica e ed agli indirizzi di Email_1 Email_2 CP_ comunicati dai difensori, inclusi rapporti al per entrambi i genitori. Comunichino senza indugio a questo Tribunale ed al curatore speciale eventuali ragioni di grave pregiudizio per i minori. V. Fissa udienza per il giorno 18 giugno 2025 alle ore 12:00.” Intanto, con decreto del 25.03.2025, il Giudice in temporanea sostituzione del Magistrato titolare del ruolo, esaminata la relazione di aggiornamento trasmessa da parte dei servizi sociali di BO CI a fronte del peggioramento repentino delle condizioni psicofisiche di fissava termini alle parti Per_1 per il deposito di brevi memorie difensive. Il Giudice in sostituzione, con ordinanza del 04.04.2025 adottava i seguenti provvedimenti:
“I) Dispone Consulenza Tecnica Neuropsichiatrica sul minore nominando quale Consulente la dott.
nota all'Ufficio, la quale dovrà rispondere al seguente quesito “dica la CTU, letti gli atti Persona_5
e i documenti di causa, acquisita presso la documentazione necessaria ai fini della valutazione, CP_5 sentiti i genitori e il minore con le forme maggiormente rispondenti alla valutazione del suo superiore interesse, quale sia l'attuale condizione psico-fisica del minore e quale l'eventuale patologia dalla quale lo stesso sia affetto, indicando anche quale sia il percorso di cure rispondenti all'interesse del minore, sia ai fini della somministrazione della terapia farmacologica che del cambio di comunità al termine del ciclo scolastico”; II) Fissa per l'inizio delle operazioni peritali la data del 24 aprile 2025 alle ore 10,00 presso lo studio della CTU per l'incontro con i genitori;
le ulteriori date di svolgimento delle operazioni peritali saranno le seguenti: 29 aprile 2025 ore 16 incontro con il minore;
6 maggio 2025 ore 17 incontro con il minore;
12 maggio 2025 ore 16 incontro con il minore;
22 maggio 2025 ore 17 colloquio di restituzione con i genitori;
III) Concede alla CTU termine fino al 30 maggio 2025 per trasmettere alle parti la bozza di elaborato peritale;
III) Concede alle parti termine fino all'inizio delle operazioni peritali per nominare eventuali Consulenti di parte nonché termine fino al 6 giugno 2025 per depositare eventuali osservazioni all'elaborato peritale;
IV) Concede al CTU termine fino al 13 giugno 2025 per depositare in giudizio mediante invio all'indirizzo la relazione conclusiva contente anche la replica alle Email_1 eventuali osservazioni formulate dalle parti;
V) Liquida al CTU fondo spese di € 800,00 e pone il pagamento in via provvisoria a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno con vincolo di solidarietà; VI) Autorizza i servizi sociali dell'Ente affidatario a valutare, all'esito, l'inserimento di in idonea Per_1 comunità terapeutica, previa rigorosa indagine circa la rispondenza del percorso di cure disponibile con la sindrome da cui è affetto il minore e con le terapie allo stesso somministrate alla luce dell'approfondimento peritale;
in caso di peggioramento del quadro clinico del minore i servizi sociali potranno trasferirlo in una comunità di pronta accoglienza disponibile sul territorio in attesa di individuare la migliore comunità terapeutica;
VII) Conferma l'udienza del 18 giugno 2025 alle ore 12,00 dinanzi al Magistrato titolare del ruolo.” Al termine dell'udienza del 18.06.2025 il Giudice così statuiva:
“Conferma l'incarico agli per la prosecuzione del programma di supporto in atto;
Parte_3
Dispone l'avvio dell'inserimento di in comunità terapeutica;
Per_1
Dispone il rientro di presso l'abitazione della madre, mantenendo il programma di supporto Per_2 anche domiciliare, con facoltà per il minore di decidere, in accordo con i genitori se mantenere il programma di vacanze stabilito dalla comunità o individuare una diversa organizzazione per la gestione del periodo estivo;
Dispone che i Servizi sociali del comune di provvedano a regolamentare secondo le disponibilità CP_3 dei minori le frequentazioni padre-figlio, prevedendo anche la possibilità di pernottamenti secondo un programma graduale, nonché ad organizzare opportuni interventi di supporto (ADM); Pone a carico del padre un contributo mensile di mantenimento per i figli di € 200,00 complessivi da versarsi con decorrenza dal 20 luglio 2025; Invita i servizi sociali a far pervenire una relazione di aggiornamento entro il 31 ottobre 2025; Rinvia anche per l'eventuale precisazione delle conclusioni all'udienza del 12 novembre 2025 ore 11.30.” Nell'ultima relazione del Servizio sociale di BO CI del 7.11.2025 emerge quanto segue.
- Per quanto riguarda o stesso risulta essere rientrato al domicilio materno dopo il periodo Per_2 trascorso in comunità educativa. Risulta iscritto al liceo delle Scienze umane di Cesano Persona_6
Maderno che frequenta con costanza. Il minore ha dichiarato di essersi inserito positivamente nel contesto sociale di BO CI;
non esce molto nel pomeriggio dopo la scuola, non facendo attività extrascolastiche o sportive. La madre si è attivata per cercare un sostegno in latino e matematica, dove ha mostrato difficoltà. Il Servizio evidenzia come il rientro a casa non abbia mostrato particolari criticità. Il Servizio riteneva necessaria l'attivazione di ADM, ma Per_2 appare poco propenso ad accettarlo, temendo che si possano riproporre situazioni negative antecedenti il suo collocamento in comunità. Per quanto concerne il padre, ha contatti liberi telefonici, in presenza si incontrano una volta ogni quindici giorni;
pur dichiarando di Per_2 essere sereno durante gli incontri con il padre, non ha chiesto un ampliamento;
il padre invece vorrebbe un ampliamento del tempo e la possibilità di pernottamento;
la rete dei Servizi ritiene opportuno l'inserimento prima della figura educativa per poi valutare modifiche all'attuale regolamentazione, per aiutare il ragazzo ad affrontare i propri vissuti emotivi anche rispetto alla nuova situazione familiare e alla relazione con il padre;
- la situazione di appare la più complessa. Il minore risulta essere stato inserito in comunità Per_1 terapeutica dopo il periodo trascorso in comunità educativa. La di BO CI CP_5 ha diagnosticato al ragazzo “una disregolazione emotiva, disturbo del pensiero con ideazione paranoidea e aggressività auto/etero diretta”. Lo stesso presenta difficoltà comportamentali acuite nel corso dei mesi con episodi di aggressività che hanno richiesto anche l'intervento delle FFOO. L'equipe sanitaria e il servizio sociale esprimono grande preoccupazione per la situazione di e la Per_1 necessità di una rivalutazione del suo quadro clinico, anche al fine di individuare una comunità maggiormente contenitiva, considerati gli agiti aggressivi posti in essere e risultando il ragazzo un pericolo per sé e per altri. L'equipe della comunità terapeutica dove si trova ora evidenzia come
“le interazioni con e le esperienze vissute non risultano da lui mentalizzate;
egli appare inconsapevole della Per_1 gravità dei propri comportamenti. Si rilevano inoltre tematiche sessuali preponderanti e pervasive che compromettono la qualità delle relazioni con i pari”. Tale discontrollo comportamentale ha comportato il coinvolgimento di in una rapina commessa con un compagno di comunità presso un Per_1 esercizio commerciale. Anche a scuola sono successi episodi di discontrollo, agiti autolesivi e pericolosi per altri, tanto che la scuola sta valutando l'espulsione. Quanto ai rapporti con i genitori, la madre lo incontra ogni settimana e in modalità libera, mentre il padre ogni quindici giorni con modalità osservata. Entrambi i genitori mostrano difficoltà a causa delle pressanti richieste di denaro, sigarette ed accessori, anche tramite continue telefonate. Rispetto alle problematiche del minore, la madre si mostra ambivalente: da un lato riconosce la gravità della situazione del figlio dall'altro cerca di proteggerlo da ciò che percepisce come un contesto esterno poco comprensivo. Per tali motivi i Servizi indicano come necessità per la madre di proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità in atto;
- quanto alla madre, gli ultimi controlli al SERD mostrano una positività alla cocaina a giugno 2025, una positività al THC a settembre 2025 e quanto agli esami delle urine di ottobre evidenziavano elementi che potevano far supporre che il campione fosse stato diluito. La signora ha sempre negato di aver assunto sostanze stupefacenti. Il Servizio confermava la prosecuzione della presa in carico e del percorso tossicologico;
Dalla relazione del Servizio sociale di del 3.11.2025, competente territorialmente per il padre, CP_3 emerge che il sig. si è mostrato partecipe agli interventi proposti e collaborativo con il Servizio. Pt_2
Confermava quanto già rappresentato in merito alla situazione di e ai rapporti tra e il Per_1 Per_2 padre;
riferiva inoltre che il padre riconosceva la fragilità del momento di esprimendo difficoltà, Per_1 condivise dalla madre, nel percepire un adeguato supporto da parte degli operatori della comunità, pur mantenendo con gli stessi un rapporto cordiale. Sussistono difficoltà comunicative con la madre, che lo blocca sui canali di messaggistica istantanea, mentre le comunicazioni avvengono via mail. I risultati degli esami al SERT di Trezzo risultano negativi e in ottobre si sarebbe svolto l'ultimo esame del capello (in udienza il sig. ha comunicato di dover fare ancora l'ultimo esame del capello) e il Servizio Pt_2 attendeva comunicazione formale di chiusura del percorso. Esprimendo profonda preoccupazione per condividevano con il Servizio sociale di BO Per_1
CI, Ente affidatario, il seguente progetto:
- prosecuzione del graduale ampliamento della frequentazione padre/Michael;
- attivazione di un affiancamento educativo presso il domicilio materno da estendere anche a quello paterno;
- riattivazione di un canale comunicativo tra i genitori;
- mantenimento di un monitoraggio della situazione. La consulenza tecnica disposta su depositata il 9.6.2025 evidenzia quanto segue: Per_1
“La valutazione psicodiagnostica effettuata su consente di affermare la presenza di un costrutto disfunzionale che, Per_1 data la giovane età del ragazzino, non può concorrere a diagnosticare un disturbo di personalità, definibile quale assetto strutturato delle componenti del 'carattere'. Sulla base del sistema di classificazione proposto dal PDM-2(0-18) il livello di organizzazione di è inquadrabile nella categoria moderatamente disfunzionale (PLA2), che si caratterizza per Per_1 una vulnerabilità nell'esame di realtà e nel senso di sé. Queste difficoltà possono tradursi in modalità disadattive di gestire i sentimenti relativi a se stessi e agli altri. E' presente la tendenza a far ricorso a meccanismi difensivi che implicano una distorsione della realtà e indicano un basso livello di mentalizzazione. In Gabriel ritroviamo tratti appartenenti allo spettro esternalizzante che si può declinare secondo tre macroaree: antisociali/psicopatiche, paranoidi e narcisistiche. Va da sé che queste macroaree non funzionano a compartimenti stagni ma, al contrario, sono ricche di sfumature e contaminazioni. Nettamente più corposi in son i tratti antisociali e Per_1 paranoidi, che si caratterizzano per una difficoltà di autoregolazione e una maggiore predisposizione a mettere in atto comportamenti gravi, pericolosi o aggressivi. Le fragilità sul piano identitario lo espongono sia al rischio di aderire a modelli disfunzionali optando per condotte di tipo antisociale, sia al rischio di dipendenza da sostanze. oscilla tra un funzionamento adattivo in cui tenta di aderire alle aspettative altrui e di uniformarsi alle relazioni Per_1 sociali, a momenti in cui, sotto la spinta di intense sollecitazioni emotive che non è in grado di mentalizzare, perde temporaneamente contatto con la realtà e, mosso da pulsioni primarie non integrate, si disregola con il rischio di porre in essere condotte eteroaggressive. […] I tratti personologici di pur non essendo rigidamente inquadrabili in una Per_1 specifica classificazione nosografica, impongono una riflessione sulla possibile evoluzione clinica in assenza di un percorso riabilitativo. Il funzionamento psichico attuale, caratterizzato da importanti aspetti dissociativi, reitera la pericolosità di Per_1 soprattutto nel contesto familiare dove la relazione triangolare con i genitori e il fratello rischia di slatentizzare fantasie edipiche irrisolte che possono fungere da potente detonatore per angosce e ideazioni di tipo paranoideo. La scissione tra contenuti emotivi ed ideativi gli consente di mantenere uno pseudo adattamento sociale garantito dalla maschera di un fragile Falso sé. L'evoluzione potrebbe essere in senso anticonservativo se dovessero sgretolarsi o crollare i rigidi meccanismi di fisa attraverso i quali l'Io si protegge da pulsioni troppo intense e entrasse in contatto con un doloroso vuoto affettivo. Viceversa, il Per_1 rischio, attualmente più concreto, è un consolidamento delle difese scissionali che, congelandone l'affettività, lo potrebbero indurre ad agiti eterodiretti, sostenuti e legittimati dal bisogno di nutrimento narcisistico. ha bisogno di vivere in un contesto “comunitario”, gruppale, per fare esperienza del legame, vissuto in una nuova e Per_1 positiva accezione, bonificandolo dalle sue proiezioni fantasmatiche. Contemporaneamente necessita che tali esperienze vengano elaborate e significate all'interno di un trattamento psicoterapeutico, che lavori sui contenuti psichici inconsci, affiancandogli in parallelo un monitoraggio psichiatrico per il controllo e l'adeguamento posologico del trattamento farmacologico, ad oggi imprescindibile. Si ritiene infine indispensabile un lavoro congiunto sulla famiglia, di supporto ad una genitorialità condivisa, bonificata dalle reciproche criticità di coppia che ad oggi non risultano del tutto elaborate. Si ritiene pertanto che una comunità terapeutica possa attualmente garantire il miglior supporto di cura per Per_1 rispondendo al meglio ai suoi bisogni assistenziali.
All'udienza del 12.11.2025, le parti, prendendo atto degli interventi finora effettuati sui minori e la gravità della situazione di giungevano ad accordi in punto di affido, collocamento, visite e mantenimento Per_1 dei minori nonché in punto di spese processuali e onorario del Curatore speciale. Altresì parte ricorrente rinunciava alla domanda di addebito;
le parti domandavano che la causa venisse trattenuta in decisione con rinuncia delle memorie 190 c.p.c. Il Giudice preso atto rimetteva gli atti al Collegio per la decisione. I. II. Tanto premesso in fatto, la domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata. Le parti hanno contratto matrimonio civile in Paderno Dugnano il giorno 22.05.2010 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Paderno Dugnano, anno 2010, n. 16, Parte I) Dalla loro unione sono nati i figli e (entrambi il 19.01.2011). Persona_2 Persona_3
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi e da recare pregiudizio all'educazione della prole. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nei rispettivi atti introduttivi, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. In merito alla domanda di addebito formulata dai nulla deve essere deciso, stante la Parte_1 conseguente rinuncia formulata nel corso dell'udienza del 12.11.2025. III. Deve, a questo punto, essere decisa la domanda di affidamento di e ai Persona_2 Persona_1 genitori. Al riguardo, è noto come il legislatore del 2006 abbia prescelto come prioritaria la modalità di affido condiviso della prole minore di età a entrambi i genitori, dovendosi sempre tutelare, ove possibile, il diritto alla c.d. bigenitorialità. Se questa è la regola, l'art. 337 quater c.c. consente al giudice di disporre l'affido esclusivo dei minori a un genitore quando l'affido all'altro sia contrario al superiore interesse del minore, interesse che deve ispirare ogni decisione del giudice nell'ambito dei procedimenti riguardanti minori e che trova la propria copertura normativa a livello primario, nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (art. 8) e nella Costituzione (artt. 2, 30 e 31). Tale regola, pertanto, è derogabile solo ove seriamente pregiudizievole per il minore. In tale logica, ove il Tribunale non abbia elementi sufficienti per formulare una prognosi favorevole circa l'idoneità di entrambi i genitori all'esercizio della responsabilità genitoriale, ben potrà adottare provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale (art. 333 c.c.) o, in ultima analisi, la decadenza dalla stessa (art. 330 c.c.). In particolare, l'art. 333 c.c. dispone che ove la condotta di uno o di entrambi i genitori sia pregiudizievole per il figlio minore – ancorché non sia tale da poter dare luogo, quanto meno nell'immediato, a una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale – il Tribunale può adottare gli opportuni provvedimenti che limitino l'esercizio della responsabilità genitoriale, quale l'attribuzione a un soggetto terzo – di regola Comune del luogo di residenza abituale dei minori – del potere di adottare le scelte ordinarie, o eventualmente anche quelle più importanti, nell'interesse dei minori stessi. Al fine di procedimentalizzare la disciplina del c.d. affidamento al Servizio Sociale, il legislatore della riforma Cartabia, mediante il d.lgs. 149/2022 ha introdotto all'interno della l. 184/1983 una norma apposita, ossia l'art. 5 bis, che riconosce al Tribunale il potere di disporre l'affidamento del minore al servizio sociale del luogo di residenza abituale quando si trova nella condizione prevista dall'articolo 333 del codice civile e gli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 della l. 184/1983 si sono rivelati inefficaci o i genitori non hanno collaborato alla loro attuazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 3 della medesima legge. Ritiene il Tribunale che alla luce sia del contenuto della relazione dei servizi sociali, nonché tenuto conto della richiesta congiunta formulata dalle parti all'udienza del 12.11.2025, nel superiore interesse dei minori debba essere confermato il regime di affidamento al Servizio Sociale in essere (con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale), che avrà durata di 24 mesi, alla cui scadenza l'Ente affidatario dovrà prontamente attivarsi presso l'Autorità Giudiziaria competente al fine di verificare l'opportunità di chiedere una proroga di tale regime di affidamento, diversamente, in mancanza di ulteriori provvedimenti, si riespanderà la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori. L'Ente affidatario dovrà portare avanti tutti gli interventi a tutela del nucleo familiare nei termini meglio specificati in parte dispositiva. Per quanto concerne le decisioni in punto sanitario saranno concordate dal Servizio sociale con Per_1 la che ha in carico il minore. CP_5
IV. Deve essere confermato l'attuale collocamento di presso la madre in continuità alla Persona_2 situazione attualmente in essere da qualche mese e tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 12.11.2025, che pare rispondente dell'interesse del minore. Il Tribunale, considerata la grave situazione in cui versa ritiene che allo stato non possa che essere disposto il collocamento Per_1 di presso una comunità terapeutica individuata dal Servizio UONPIA in collaborazione Persona_1 con l'Ente affidatario. In merito al diritto di visita, sempre anche tenuto conto delle conclusioni congiunte del 12.11.2025, il Tribunale dispone che sarà l'Ente affidatario a stabilire i tempi e le modalità di visita tra Persona_2
e il padre, nonché i tempi e le modalità di visita tra e i genitori, nell'esclusivo interesse degli Persona_1 stessi. V. Quanto al mantenimento dei figli minori da parte del padre, è noto come gli artt. 337 ter e sexies c.c. dispongano che ciascun genitore debba contribuire al mantenimento dei figli minorenni ovvero maggiorenni ma non economicamente autosufficienti in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice possa stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Nel determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori. Ove il figlio sia collocato in misura prevalente presso uno dei due genitori, in particolare, il genitore non collocatario non potrà ritenersi sollevato in tutto o in parte dell'obbligo di corrispondere l'assegno per il tempo in cui il minore si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento, dal momento che “il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno” (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 18869 dello 08.09.2014). Il Tribunale reputa equo che il padre contribuisca al mantenimento dei minori nella misura concordata tra le parti nelle conclusioni congiunte rassegnate all'udienza del 12.11.2025, tenuto altresì conto che allo stato i trova in comunità e che solo a casa con la madre (che lo gestisce in via esclusiva Per_1 Per_2 considerato che allo stato il padre vede senza pernotto). Per_2
VI. L'assegno unico per i figli minori sarà percepito in via esclusiva dalla madre, come da disponibilità espressa dalle parti in tal senso. VII. Le spese di lite, sono interamente compensate tra le parti tenuto conto delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti. VIII. Quanto al compenso del curatore speciale, si prende atto degli accordi raggiunti tra le parti in punto di liquidazione dello stesso all'udienza del 13 novembre 2025, nella misura di euro 2000,00, oltre oneri di legge, da sostenere ciascuno al 50%. IX) Le gravi condotte antisociali che risulta aver posto in essere implicano che copia della Per_1 presente sentenza, unitamente a copia della relazione del Servizio s BO CI e copia della CTU debbano essere trasmessi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano per le valutazioni in punto di apertura di procedimento a favore del minore, anche ai sensi dell'art. 25 R.D.L. 1404 del 1934.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
con ricorso depositato in data 06.07.2022, così provvede: Parte_2
I) Dichiara la separazione personale di e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio civile in Paderno Dugnano il giorno 22.05.2010 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Paderno Dugnano, anno 2010, n. 16, Parte I). II) Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Paderno Dugnano, dopo il suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
III) Conferma l'affido dei minori e all'Ente territorialmente Persona_2 Persona_1 competente in relazione alla residenza anagrafica, al momento BO CI, con limitazione della responsabilità genitoriale;
all'Ente affidatario sarà rimessa l'adozione delle scelte più importanti per i minori ivi incluse quelle in materia di salute, istruzione, residenza e educazione. La durata dell'affido all'Ente viene stabilita in 24 mesi dalla data della presente pronuncia;
allo scadere di tale termine l'Ente dovrà prontamente attivarsi per richiedere una conferma del regime di affido così disposto ove ritenuto opportuno nell'interesse dei minori formulando apposita istanza al Tribunale dei Minorenni competente;
IV) dispone che i Servizi Sociali dell'Ente Affidatario, allo stato individuato in BOVISIO MASCIAGO, di , ciascuno per la parte di Controparte_6 competenza e in stretta collaborazione tra loro, provvedano a:
- mantenere il minore collocato presso la madre;
Persona_2
- mantenere il minore collocato presso comunità terapeutica che la , che Persona_1 CP_5 ha in carico il minore, riterrà più idonea;
- proseguire il monitoraggio del nucleo familiare e l'attivazione dei sostegni e degli interventi a favore dei minori (allo stato ADM per e dei genitori (percorso di sostegno per la madre, Per_2 nonché percorsi presso SERD/SMI per entrambi i genitori, finché saranno valutati necessari dagli specialisti);
- regolamentare i rapporti tra i genitori e nonché tra il padre e Per_1 Per_2
- segnalare prontamente eventuali situazioni di pregiudizio per i minori alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Milano;
V) Pone a carico di , visto l'accordo tra le parti, l'importo di € 250,00 quale Parte_2 contributo al mantenimento dei figli minori, da versarsi a in via anticipata, entro il giorno Parte_1
10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno con decorrenza dal mese di novembre 2025. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby-sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat- costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da novembre 2026 e con riferimento al mese di novembre 2025. Pone altresì a carico di il 50% delle spese mediche, Parte_2 scolastiche e sportive di ciascuno figlio, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post- universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. VI) dispone che l'assegno unico per i figli a carico sia percepito in via esclusiva dalla madre su accordo delle parti;
VII) compensa le spese di lite tra le parti;
VIII) prende atto che, per quanto concerne il compenso del curatore speciale dei minori, le parti , come da accordi, corrisponderanno la somma di euro 2000,00 oltre oneri di legge, al 50% per ciascuna parte. IX) dispone che copia della presente sentenza sia trasmessa al Servizio sociale di BO CI, all' di BO CI, al Servizio sociale di per quanto di rispettiva competenza, CP_5 CP_3 nonché, unitamente alla relazione del Servizio sociale di BO CI e alla CTU depositata il 9.6.2025, alla Procura per i minorenni di Milano per le valutazioni di competenza in ordine all'apertura di un procedimento a tutela di Per_1
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13 novembre 2025 Il Giudice est. Michela Benedetta Bordieri Il Presidente Laura Gaggiotti