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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/03/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Domenica Maria Tiziana Latella ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 20613/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TRECATI Parte_1 P.IVA_1
JACOPO MA, elettivamente domiciliato in VIA ENRICO CIALDINI 25 10138 TORINO presso il difensore avv. TRECATI JACOPO MA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLONNA Controparte_1 P.IVA_2
GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. COLONNA GIUSEPPE
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Assicurazione contro i danni -cessione del credito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello del 14.11.2023, notificato in data 16.11.2023, la Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva appello per l'integrale riforma
[...] della sentenza n. 1327/2023 dell'11.04.2023, depositata in cancelleria in data 17.04.2023, emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Torino in persona del Giudice di Pace Avv. Maria Luisa Cultrera a definizione del giudizio n. R.G. 911/2021, con la quale, il Giudice di prime cure, decideva come di seguito testualmente riportato: “Accertata la fondatezza dell'eccezione preliminare della convenuta, di
1 carenza di legittimazione attiva dell'attrice, per l'effetto, rigetta le domande attoree, mandando assolta la convenuta da ogni pretesa;
condanna l'attrice soccombente al pagamento delle spese di lite della convenuta , spese determinate nella somma di euro 1265,00 per compenso del difensore , oltre rimborso forfettario al 15 % ed accessori di legge . Il costo della CTU, di € 1100,19, oltre accessori, viene posto integralmente a carico dell'attrice soccombente. Con sentenza esecutiva ex lege”.
Si costituiva in giudizio la convenuta, con comparsa del 30.04.2024, deducendo, in via pregiudiziale,
l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c., nonché l'inammissibilità del medesimo per violazione dell'art. 342 c.p.c.; nel merito, contestava il fondamento dei motivi di impugnazione e, comunque, le pretese avversarie, chiedendo la conferma della decisione impugnata, con il favore delle spese di lite.
All'udienza del 18.06.2024 parte appellante si opponeva alle eccezioni di improcedibilità e inammissibilità ex adverso avanzate e insisteva per l'ammissione delle istanze istruttorie dedotte nell'atto di appello. La parte appellata si opponeva alle istanze istruttorie avversarie.
Con ordinanza del 18.06.24, a scioglimento della riserva assunta, il Giudice formulava proposta ex art. 185 bis c.p.c. che veniva accettata soltanto dalla parte appellante e, con successiva ordinanza, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza ex art 281-sexies c.p.c. al 20.02.2025, poi differita al
24.02.2025 a seguito di riassegnazione del procedimento.
***
Con riferimento alle eccezioni preliminari di inammissibilità e improcedibilità poste in essere dalla appellata, sono condivisibili le argomentazioni di cui all'ordinanza del 18.06.2024 che si richiamano integralmente.
In particolare, quanto all'eccezione di improcedibilità dell'appello per tardiva iscrizione a ruolo della causa, si è rilevato che l'atto di citazione è stato notificato il 16.11.2023 e la causa iscritta a ruolo il
24.11.2024, entro il termine di cui all'art. 165 cpc.
In merito all'eccezione di inammissibilità per violazione del disposto di cui all'art 342 c.p.c., si precisa che, in base ai principi espressi nella sentenza Sez. U - , Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012,
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio
2 prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Come è chiaramente evincibile dalla lettura dell'atto di appello, l'appellante ha indicato le parti censurate della sentenza appellata, le modifiche richieste alla ricostruzione compiuta dal Giudice di primo grado, le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza specificando quale diversa decisione sarebbe conseguita accogliendo le modifiche richieste.
Non sussiste, pertanto, l'eccepita inammissibilità.
***
Sui motivi di appello.
Con il primo motivo di appello la sentenza di primo grado è stata censurata per aver erroneamente accolto l'eccezione preliminare avversaria di carenza di legittimazione attiva per nullità e/o inesistenza dell'atto di cessione di credito.
Lamenta l'appellante la contraddittorietà del ragionamento sul punto, nonché la contrarietà alle risultanze istruttorie e ai documenti acquisiti nel primo grado di Giudizio.
Va premesso che l'odierna appellante agiva, quale cessionaria del credito Parte_1 vantato dal sig. , al fine di ottenere l'indennizzo per i danni subiti dal veicolo Fiat CP_2
Abarth 500 tg FV900YP, a seguito dell'evento grandine avvenuto a Torino in data 18.06.2020.
La società appellante evidenzia come dapprima il giudice di prime cure riferisca la carenza di legittimazione attiva allo svolgimento da parte della cessionaria di “attività di consulenza tecnica nell'ambito delle autoriparazioni”, poi riconduca la predetta carenza alla circostanza per cui la carrozzeria (società terza che ha eseguito le riparazioni del veicolo su incarico dell'attrice) CP_3 non avrebbe potuto riparare veicoli avendo quale oggetto sociale quello di “intermediaria del commercio di autovetture e di autoveicoli in genere” ed infine affermi la nullità della cessione del credito a causa dello svolgimento da parte della società attrice di attività finanziaria non autorizzata.
Con il secondo motivo di appello la sentenza di primo grado è stata censurata per l'erronea interpretazione e/o valutazione delle prove acquisite e dell'onere probatorio a carico di parte attrice sia in punto an debeatur che in punto quantum.
Con il terzo motivo di appello lamenta l'appellante l'erronea interpretazione e/o valutazione della normativa di riferimento con riguardo all'attività di finanziamento – intermediazione finanziaria nel rapporto tra l'autocarrozzeria cessionaria ed il suo cliente.
Censura l'appellante il passaggio della sentenza impugnata ove il Giudice di prime cure afferma che la società attrice avrebbe svolto attività finanziaria non autorizzata da cui deriverebbe la nullità della cessione di credito. A tal proposito, parte appellante cita precedenti giurisprudenziali in forza dei quali
3 non integrerebbe attività di intermediazione finanziaria il rapporto tra l'autocarrozzeria ed il cliente, ciò in quanto l'attività di concessione di finanziamenti prevede la messa a disposizione a favore del finanziato di una somma di denaro. Sarebbe, dunque, errata l'affermazione del giudice di prime cure secondo cui la cessione del credito oggetto del caso in esame implichi attività finanziaria soggetta ad autorizzazione ex art 106 d.lgs. n. 385 del 1992.
Il primo e il terzo motivo meritano una trattazione congiunta.
Entrambi i motivi sono fondati.
La cessione del credito è valida non potendosi condividere le argomentazioni espresse dal giudice di prime cure in ordine alla nullità del contratto di cessione per svolgimento di attività finanziaria non autorizzata da parte della cessionaria società odierna appellante. Parte_1
Dai documenti di causa emerge: a) che l'atto di cessione del credito è stato firmato in Torino il
19.06.2020 da parte del cedente sig. (v. doc. 3 fasc. primo grado attoreo) nei confronti CP_2
[... di b) che le riparazioni sono state effettuate dalla società Parte_1 CP_3
su incarico della cessionaria c) che la fattura è stata Controparte_4 Parte_1 Parte_1
emessa dalla società esecutrice dei lavori di riparazione nei confronti della cessionaria in data
26.10.2020 per un importo pari ad € 3.450,00 (v. doc. 11 fasc. primo grado attoreo); d) che in data
27.10.2020 la cessionaria ha effettuato il pagamento di quanto richiesto Parte_1
da (v. doc. 12 fasc. primo grado attoreo). CP_3
L'istituto della cessione del credito, ai sensi dell'art. 1260 cc., prevede che “il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalle legge”.
La circostanza che nel caso di specie la società cessionaria svolga anche attività di “servizi di consulenza tecnica alle imprese nell'ambito delle autoriparazioni”, posto che risulta avere altresì
l'autorizzazione per svolgere attività di carrozzeria e meccanica anche per conto terzi (cfr. doc. 10 primo grado attore, visura CCIA) e che si sia avvalsa di un soggetto terzo per la realizzazione delle riparazioni, non inficia in alcun modo la validità della cessione non essendo rinvenibile alcuna prescrizione normativa volta ad inserire specifiche limitazioni o divieti in ordine alla cedibilità del credito in tali ipotesi (si richiamano i principi espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità, ex multis, Cass. n. 21765/19; Cass. n. 51/2012; Cass. n. 52/2012).
Si evidenzia, altresì, come alcuna rilevanza debba comunque ricondursi alla circostanza che dalla visura risulti quale codice ateco di lo svolgimento dell'attività di “intermediaria del CP_3 commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri” perché, da un lato, la classificazione relativa ai
4 codici ateco assume ruolo di “informazione di sola natura statistica”, dall'altro, nella medesima visura è riportata quale attività prevalentemente esercitata quella di “riparazione di carrozzerie di autoveicoli” (v. pag. 4 visura camerale di cui al doc. doc. 13 della memoria di replica di parte convenuta, doc. 2 parte odierna appellata).
Parimenti e comunque, alcun rilievo assumono le deduzioni della convenuta sulla situazione della società Gin Car di Ginestra Pietro, materiale esecutrice dei lavori di riparazione sul veicolo poiché la circostanza che la società risulti inattiva e, quindi, la situazione di irregolarità della stessa non è, di per sé, rilevante ai fini di cui trattasi, tenuto conto della fattura e della contabile di pagamento prodotte.
Peraltro, risulta argomento assorbente in merito alla questione di cui trattasi, il richiamo ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in situazioni analoghe laddove si è evidenziato che - come risulta confermato dai D.M. attuativi dell'art. 106 TUB - il finanziatore, nelle forme più varie, mette a disposizione del finanziato una disponibilità di denaro.
Ebbene nel caso di specie, la società cessionaria non pare aver finanziato alcunché, in quanto non ha acquistato il credito risarcitorio mettendo a disposizione del sig. una somma di denaro o CP_2
comunque una disponibilità finanziaria;
al contrario, essa ha effettuato una prestazione a favore del cedente, il quale ha pagato cedendo il proprio credito indennitario.
Invero, la cessione in esame rappresenta “non già un'operazione di finanziamento, bensì il mero mezzo di pagamento da parte del cedente della prestazione professionale di carrozziere svolta dalla cessionaria del credito (v. infra Cass. n. 21765/19 cit.), nella specie, subappaltando l'opera a terzi.
Più in particolare, la Cassazione, con la sentenza n. 27892 del 03/10/2023, ha altresì specificato che all'applicazione del predetto principio non osta il fatto che vi sia interposizione di un soggetto terzo tra il soggetto danneggiato e l'impresa di riparazione.
Inoltre, occorre considerare che l'art. 6 del TUB (d.lgs. 385/93) si riferisce all'“esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma”; trattandosi di norma che stabilisce limiti e vincoli (prevedendo l'autorizzazione e l'iscrizione), essa va interpretata in senso restrittivo, ragion per cui essa trova applicazione soltanto in presenza della concreta erogazione di prestiti e di aiuti economici, contraddistinti dalla corresponsione di “interessi” corrispettivi e di mora a carico del finanziato e in favore del finanziatore (cfr. Cass. 27892/19 cit.), situazione che non ricorre nella fattispecie in esame.
In conclusione, nel caso di specie, il danneggiato ha ricevuto la riparazione della vettura, quale prestazione in cambio della quale ha ceduto il proprio credito, l' non ha Parte_1 erogato alcuna provvidenza economica dietro pattuizione di “interessi” e, quindi, non vi è stata alcuna anticipazione finanziaria “nei confronti del pubblico”, come richiesto dall'art. 106 TUB.
5 Sul secondo motivo di appello
Il motivo di appello è fondato.
Il giudice di prime cure offre una motivazione alternativa affermando che, oltre ad essere carente di legittimazione processuale attiva, la società attrice non avrebbe ottemperato all'onere della prova sulla stessa gravante ex art 2697 c.c. sia con riferimento all'an debeatur che al quantum.
Occorre, innanzitutto, richiamare i principi giurisprudenziali in forza dei quale in tema di assicurazione contro i danni, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera;
pertanto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta al danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro (v.
Cass., 17/5/1997, n. 4426).
Con specifico riguardo al riparto dell'onere della prova fra assicurato e assicuratore, la S.C. ha ulteriormente precisato che “Fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato, nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo pattuito, è l'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza. L'assicurato, dunque, ha l'onere di dimostrare che si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza, che sia derivato dalle cause previste dalla polizza, e che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza.” (cfr. Cass. n. 1558/2018;
n. 30656/2017).
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame la domanda proposta dalla cessionaria avrebbe dovuto essere accolta, avendo la parte attrice sufficientemente dimostrato sia l'avverarsi dello specifico rischio previsto in polizza (grandine) nell'ambito spaziale e temporale di vigenza della polizza (ambito non oggetto di contestazione), sia la sussistenza dei danni che ne sono derivati.
Rilevante ai fini dell'onere probatorio è essenzialmente, nel caso di specie, che il veicolo Fiat Abarth
500 tg FV900YP risulta essere stato danneggiato dalla grandine, come risulta dalla documentazione fotografica prodotta da parte attrice/appellante (cfr doc. 6 fasc. primo grado attoreo) e dalla valutazione di compatibilità dei danni rispetto al fenomeno grandine riconosciuta dal CTU Ferraro nel giudizio di primo grado (cfr. pag.
9-10 della consulenza), compatibilità già constatata dal perito assicurativo (cfr. doc. 6 di parte convenuta in primo grado), oltre che Controparte_5 sulla base di documentazione fotografica in corso d'opera anche mediante ulteriore sopralluogo a riparazioni ultimate con utilizzo di strumento ET (cfr. pag. 3 consulenza).
La congiunta valutazione dei predetti elementi comporta che l'effettivo verificarsi dell'evento assicurato deve ritenersi certo, con conseguente irrilevanza delle generiche contestazioni di parte convenuta basate sulle asserite incongruenze delle dichiarazioni rese dal sig. e dal CP_2
6 nipote al fiduciario della compagnia assicuratrice sul luogo ove era parcheggiata l'autovettura in relazione all'entità del fenomeno temporalesco.
In merito alla quantificazione del danno oggetto di indennizzo, la CTU espletata nel corso del primo grado di giudizio ha consentito di accertare (v. pag. 12 CTU): a) che le riparazioni eseguite sulla vettura Fiat 500 Abarth dalla risultano ulteriori rispetto all'effettivo danno Parte_1
(visibile dalla documentazione fotografica) cagionato dal sinistro de quo; b) che la ricevuta fiscale emessa in data 28.10.2020, per un danno complessivo pari ad € 4.450,00 (iva compresa), non è accettabile, in quanto le ore di manodopera e conseguentemente i materiali di consumo impiegati risultano sproporzionati rispetto ai danni che risultano essere di lieve entità; c) che la riparazione del veicolo sarebbe dovuta avvenire semplicemente mediante la tecnica dei “levabolli”, non ritenendosi necessaria l'intera verniciatura del veicolo;
d) che, pertanto, il costo delle riparazioni e delle sostituzioni per le lavorazioni eseguite sul veicolo sono di € 2.506,25, importo comprensivo di IVA.
Va precisato che il CTU ha proceduto a una concreta disamina della situazione di fatto sulla base della documentazione prodotta ottemperando alle richieste del giudice di prime cure relativamente al punto del quesito relativo alle indicazione delle riparazioni effettivamente eseguite sul veicolo esaminato e, altresì, alla determinazione del “costo delle riparazioni (…) accertando le ore di manodopera occorrenti ed i prezzi della manodopera praticati sulla piazza delle aziende dello stesso tipo e categoria di quella che ha effettuato le riparazioni”.
Il consulente, contrariamente a quanto eccepito dalla appellante, non ha esulato dal mandato conferitogli ma ha risposto alle richieste del giudice rappresentando la sussistenza della tecnica di lavorazione da adottare rispetto ai danni rilevati che risultano essere di lieve entità.
Giova, a tal proposito, rammentare che secondo la giurisprudenza di legittimità “ (…) le spese sostenute per le riparazioni dell'autoveicolo, che abbia subito danni in un incidente stradale, sono rimborsabili solo per la parte che corrisponde ai correnti prezzi di mercato, a meno che il maggiore esborso non sia giustificato da particolari circostanze oggettive (quale l'esistenza nella zona di una sola autofficina qualificata) e queste siano state provate dall'interessato, che non può di conseguenza, a fondamento della sua pretesa risarcitoria, limitarsi a produrre la documentazione di spese, da lui sostenute, non corrispondenti ai costi correnti, secondo una valutazione del giudice di merito, fondata su nozioni di comune esperienza o su dati acquisiti con consulenza tecnica di ufficio” (cfr. Corte di Cassazione Sez.
6 - 3, Sentenza n. 9942 del 13/05/2016, ma anche in motivazione Cass. 1996 n. 970; Cass. 2004 n.
15197).
7 Nel caso che ci occupa la cessionaria non ha chiarito quali siano stati i motivi per i quali abbia proceduto ad una integrale verniciatura in luogo della cd tecnica a secco o “tirabolli”, risultando tale maggior esborso ingiustificato e dunque non indennizzabile.
Appare, poi, opportuno precisare che gli importi quantificati dal CTU tengono già conto dell'IVA (cfr.
CTU pag. 12) e che nel credito del cedente rientra anche l'IVA (dovuta dal cliente) che, quindi, va rimborsata da parte della compagnia assicuratrice.
A pagina 7 delle condizioni di polizza è poi previsto che “le garanzie Eventi Naturali e sociopolitici vengono prestate con uno scoperto, per ciascun sinistro, del 10% dell'importo indennizzabile con il minimo di €250,00 (duecentocinquanta/00) (…) elevato a € 500,00 (cinquecento/00) per i soli danni da grandine e atti vandalici. (…) I minimi non indennizzabili di € 250,00 (duecentocinquanta/00) ed €
500,00 (cinquecento/00) sopra indicati si intendono raddoppiati qualora l'assicurato non ripari il CP_ veicolo danneggiato o comunque non lo ripari nell'ambito della convenzionata con la CP_ Contraente”; nel caso di specie, poiché il veicolo non è stato riparato nell'ambito della convenzionata con la Contraente, lo scoperto ammonta a € 1000.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, essendo condivisibile la quantificazione del danno in € 2.506,25 offerta dal CTU e operata la decurtazione di €1000,00 sull'importo imponibile come previsto dalle condizioni di polizza, si ottiene la somma di € 1.506,25.
Il suddetto importo costituisce debito di valore e deve essere pertanto rivalutato ad oggi secondo indici
Istat conformemente a quanto statuito dalla Suprema Corte secondo cui “In tema di assicurazione contro i danni, il pagamento dell'indennizzo costituisce debito di valore poiché assolve ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, sicché è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore” (cfr. Cass. n. 15868/2015, Cass. n.
25046/2013, Cass. n. 10488/2009 e Cass. n. 395/2007). Sul predetto importo di € 1.506,25 vengono quindi riconosciuti la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e gli interessi al tasso legale sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data del sinistro alla data di deposito della sentenza;
la somma ad oggi dovuta risulta essere pari a complessivi € 1.935,64 oltre interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza sino al saldo.
****
All'esito del presente grado di giudizio e per le motivazioni esposte, attesa la riforma della pronuncia gravata si rende necessario provvedere ex novo sulle spese per entrambi i gradi del giudizio, le quali seguono la soccombenza e sono poste ex art. 91 c.p.c. a carico di senza Controparte_1
alcuna compensazione tenuto conto del rifiuto della proposta transattiva formulata dal Giudice
8 precedente assegnatario del procedimento che si attestava su proposta riduttiva rispetto a quanto riconosciuto in sede di decisione.
Anche le spese di CTU seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di parte appellata.
Alla relativa liquidazione si provvede in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, della natura delle questioni trattate, dei valori medi dei riferimenti per scaglione e dell'attività processuale effettivamente svolta (che non ha incluso la fase istruttoria nell'attuale giudizio), oltre che delle spese documentate.
In particolare, le predette spese sono quantificate, per il giudizio di primo grado in € 1.265,00 – di cui
236,00 per la fase di studio, € 252,00 per la fase introduttiva, €352,00 per la fase di trattazione ed €
425,00 per la fase decisoria – oltre ad € 125,00 per esborsi documentati, mentre per quanto riguarda il presente grado di giudizio in € 1.701,00 - di cui 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 851,00 per la fase decisoria - oltre ad € 174,00 per esborsi documentati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunziando in totale riforma della sentenza n. 1327/2023 del Giudice di Pace di Torino depositata il
17.04.2023 nel proc. R.G. n. 911/2021, accoglie l'appello proposto e, per l'effetto, condanna al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di € 1.935,64 oltre interessi legali dalla data della Parte_1
presente decisione al saldo;
dichiara tenuta e condanna a rimborsare in favore dell'attrice le spese di Controparte_1 lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in € 125,00 per esborsi ed €
1.265,00 per compensi, oltre 15% Spese Generali, IVA e CPA come per legge e quanto al presente grado in € 174,00 per esborsi ed € 1.701,00 per compensi, oltre 15% Spese Generali, IVA e CPA come per legge;
pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con separato decreto, definitivamente a carico di parte appellata.
Torino, 04/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Domenica Maria Tiziana Latella
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Domenica Maria Tiziana Latella ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 20613/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TRECATI Parte_1 P.IVA_1
JACOPO MA, elettivamente domiciliato in VIA ENRICO CIALDINI 25 10138 TORINO presso il difensore avv. TRECATI JACOPO MA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLONNA Controparte_1 P.IVA_2
GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. COLONNA GIUSEPPE
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Assicurazione contro i danni -cessione del credito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello del 14.11.2023, notificato in data 16.11.2023, la Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva appello per l'integrale riforma
[...] della sentenza n. 1327/2023 dell'11.04.2023, depositata in cancelleria in data 17.04.2023, emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Torino in persona del Giudice di Pace Avv. Maria Luisa Cultrera a definizione del giudizio n. R.G. 911/2021, con la quale, il Giudice di prime cure, decideva come di seguito testualmente riportato: “Accertata la fondatezza dell'eccezione preliminare della convenuta, di
1 carenza di legittimazione attiva dell'attrice, per l'effetto, rigetta le domande attoree, mandando assolta la convenuta da ogni pretesa;
condanna l'attrice soccombente al pagamento delle spese di lite della convenuta , spese determinate nella somma di euro 1265,00 per compenso del difensore , oltre rimborso forfettario al 15 % ed accessori di legge . Il costo della CTU, di € 1100,19, oltre accessori, viene posto integralmente a carico dell'attrice soccombente. Con sentenza esecutiva ex lege”.
Si costituiva in giudizio la convenuta, con comparsa del 30.04.2024, deducendo, in via pregiudiziale,
l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c., nonché l'inammissibilità del medesimo per violazione dell'art. 342 c.p.c.; nel merito, contestava il fondamento dei motivi di impugnazione e, comunque, le pretese avversarie, chiedendo la conferma della decisione impugnata, con il favore delle spese di lite.
All'udienza del 18.06.2024 parte appellante si opponeva alle eccezioni di improcedibilità e inammissibilità ex adverso avanzate e insisteva per l'ammissione delle istanze istruttorie dedotte nell'atto di appello. La parte appellata si opponeva alle istanze istruttorie avversarie.
Con ordinanza del 18.06.24, a scioglimento della riserva assunta, il Giudice formulava proposta ex art. 185 bis c.p.c. che veniva accettata soltanto dalla parte appellante e, con successiva ordinanza, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza ex art 281-sexies c.p.c. al 20.02.2025, poi differita al
24.02.2025 a seguito di riassegnazione del procedimento.
***
Con riferimento alle eccezioni preliminari di inammissibilità e improcedibilità poste in essere dalla appellata, sono condivisibili le argomentazioni di cui all'ordinanza del 18.06.2024 che si richiamano integralmente.
In particolare, quanto all'eccezione di improcedibilità dell'appello per tardiva iscrizione a ruolo della causa, si è rilevato che l'atto di citazione è stato notificato il 16.11.2023 e la causa iscritta a ruolo il
24.11.2024, entro il termine di cui all'art. 165 cpc.
In merito all'eccezione di inammissibilità per violazione del disposto di cui all'art 342 c.p.c., si precisa che, in base ai principi espressi nella sentenza Sez. U - , Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012,
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio
2 prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Come è chiaramente evincibile dalla lettura dell'atto di appello, l'appellante ha indicato le parti censurate della sentenza appellata, le modifiche richieste alla ricostruzione compiuta dal Giudice di primo grado, le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza specificando quale diversa decisione sarebbe conseguita accogliendo le modifiche richieste.
Non sussiste, pertanto, l'eccepita inammissibilità.
***
Sui motivi di appello.
Con il primo motivo di appello la sentenza di primo grado è stata censurata per aver erroneamente accolto l'eccezione preliminare avversaria di carenza di legittimazione attiva per nullità e/o inesistenza dell'atto di cessione di credito.
Lamenta l'appellante la contraddittorietà del ragionamento sul punto, nonché la contrarietà alle risultanze istruttorie e ai documenti acquisiti nel primo grado di Giudizio.
Va premesso che l'odierna appellante agiva, quale cessionaria del credito Parte_1 vantato dal sig. , al fine di ottenere l'indennizzo per i danni subiti dal veicolo Fiat CP_2
Abarth 500 tg FV900YP, a seguito dell'evento grandine avvenuto a Torino in data 18.06.2020.
La società appellante evidenzia come dapprima il giudice di prime cure riferisca la carenza di legittimazione attiva allo svolgimento da parte della cessionaria di “attività di consulenza tecnica nell'ambito delle autoriparazioni”, poi riconduca la predetta carenza alla circostanza per cui la carrozzeria (società terza che ha eseguito le riparazioni del veicolo su incarico dell'attrice) CP_3 non avrebbe potuto riparare veicoli avendo quale oggetto sociale quello di “intermediaria del commercio di autovetture e di autoveicoli in genere” ed infine affermi la nullità della cessione del credito a causa dello svolgimento da parte della società attrice di attività finanziaria non autorizzata.
Con il secondo motivo di appello la sentenza di primo grado è stata censurata per l'erronea interpretazione e/o valutazione delle prove acquisite e dell'onere probatorio a carico di parte attrice sia in punto an debeatur che in punto quantum.
Con il terzo motivo di appello lamenta l'appellante l'erronea interpretazione e/o valutazione della normativa di riferimento con riguardo all'attività di finanziamento – intermediazione finanziaria nel rapporto tra l'autocarrozzeria cessionaria ed il suo cliente.
Censura l'appellante il passaggio della sentenza impugnata ove il Giudice di prime cure afferma che la società attrice avrebbe svolto attività finanziaria non autorizzata da cui deriverebbe la nullità della cessione di credito. A tal proposito, parte appellante cita precedenti giurisprudenziali in forza dei quali
3 non integrerebbe attività di intermediazione finanziaria il rapporto tra l'autocarrozzeria ed il cliente, ciò in quanto l'attività di concessione di finanziamenti prevede la messa a disposizione a favore del finanziato di una somma di denaro. Sarebbe, dunque, errata l'affermazione del giudice di prime cure secondo cui la cessione del credito oggetto del caso in esame implichi attività finanziaria soggetta ad autorizzazione ex art 106 d.lgs. n. 385 del 1992.
Il primo e il terzo motivo meritano una trattazione congiunta.
Entrambi i motivi sono fondati.
La cessione del credito è valida non potendosi condividere le argomentazioni espresse dal giudice di prime cure in ordine alla nullità del contratto di cessione per svolgimento di attività finanziaria non autorizzata da parte della cessionaria società odierna appellante. Parte_1
Dai documenti di causa emerge: a) che l'atto di cessione del credito è stato firmato in Torino il
19.06.2020 da parte del cedente sig. (v. doc. 3 fasc. primo grado attoreo) nei confronti CP_2
[... di b) che le riparazioni sono state effettuate dalla società Parte_1 CP_3
su incarico della cessionaria c) che la fattura è stata Controparte_4 Parte_1 Parte_1
emessa dalla società esecutrice dei lavori di riparazione nei confronti della cessionaria in data
26.10.2020 per un importo pari ad € 3.450,00 (v. doc. 11 fasc. primo grado attoreo); d) che in data
27.10.2020 la cessionaria ha effettuato il pagamento di quanto richiesto Parte_1
da (v. doc. 12 fasc. primo grado attoreo). CP_3
L'istituto della cessione del credito, ai sensi dell'art. 1260 cc., prevede che “il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalle legge”.
La circostanza che nel caso di specie la società cessionaria svolga anche attività di “servizi di consulenza tecnica alle imprese nell'ambito delle autoriparazioni”, posto che risulta avere altresì
l'autorizzazione per svolgere attività di carrozzeria e meccanica anche per conto terzi (cfr. doc. 10 primo grado attore, visura CCIA) e che si sia avvalsa di un soggetto terzo per la realizzazione delle riparazioni, non inficia in alcun modo la validità della cessione non essendo rinvenibile alcuna prescrizione normativa volta ad inserire specifiche limitazioni o divieti in ordine alla cedibilità del credito in tali ipotesi (si richiamano i principi espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità, ex multis, Cass. n. 21765/19; Cass. n. 51/2012; Cass. n. 52/2012).
Si evidenzia, altresì, come alcuna rilevanza debba comunque ricondursi alla circostanza che dalla visura risulti quale codice ateco di lo svolgimento dell'attività di “intermediaria del CP_3 commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri” perché, da un lato, la classificazione relativa ai
4 codici ateco assume ruolo di “informazione di sola natura statistica”, dall'altro, nella medesima visura è riportata quale attività prevalentemente esercitata quella di “riparazione di carrozzerie di autoveicoli” (v. pag. 4 visura camerale di cui al doc. doc. 13 della memoria di replica di parte convenuta, doc. 2 parte odierna appellata).
Parimenti e comunque, alcun rilievo assumono le deduzioni della convenuta sulla situazione della società Gin Car di Ginestra Pietro, materiale esecutrice dei lavori di riparazione sul veicolo poiché la circostanza che la società risulti inattiva e, quindi, la situazione di irregolarità della stessa non è, di per sé, rilevante ai fini di cui trattasi, tenuto conto della fattura e della contabile di pagamento prodotte.
Peraltro, risulta argomento assorbente in merito alla questione di cui trattasi, il richiamo ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in situazioni analoghe laddove si è evidenziato che - come risulta confermato dai D.M. attuativi dell'art. 106 TUB - il finanziatore, nelle forme più varie, mette a disposizione del finanziato una disponibilità di denaro.
Ebbene nel caso di specie, la società cessionaria non pare aver finanziato alcunché, in quanto non ha acquistato il credito risarcitorio mettendo a disposizione del sig. una somma di denaro o CP_2
comunque una disponibilità finanziaria;
al contrario, essa ha effettuato una prestazione a favore del cedente, il quale ha pagato cedendo il proprio credito indennitario.
Invero, la cessione in esame rappresenta “non già un'operazione di finanziamento, bensì il mero mezzo di pagamento da parte del cedente della prestazione professionale di carrozziere svolta dalla cessionaria del credito (v. infra Cass. n. 21765/19 cit.), nella specie, subappaltando l'opera a terzi.
Più in particolare, la Cassazione, con la sentenza n. 27892 del 03/10/2023, ha altresì specificato che all'applicazione del predetto principio non osta il fatto che vi sia interposizione di un soggetto terzo tra il soggetto danneggiato e l'impresa di riparazione.
Inoltre, occorre considerare che l'art. 6 del TUB (d.lgs. 385/93) si riferisce all'“esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma”; trattandosi di norma che stabilisce limiti e vincoli (prevedendo l'autorizzazione e l'iscrizione), essa va interpretata in senso restrittivo, ragion per cui essa trova applicazione soltanto in presenza della concreta erogazione di prestiti e di aiuti economici, contraddistinti dalla corresponsione di “interessi” corrispettivi e di mora a carico del finanziato e in favore del finanziatore (cfr. Cass. 27892/19 cit.), situazione che non ricorre nella fattispecie in esame.
In conclusione, nel caso di specie, il danneggiato ha ricevuto la riparazione della vettura, quale prestazione in cambio della quale ha ceduto il proprio credito, l' non ha Parte_1 erogato alcuna provvidenza economica dietro pattuizione di “interessi” e, quindi, non vi è stata alcuna anticipazione finanziaria “nei confronti del pubblico”, come richiesto dall'art. 106 TUB.
5 Sul secondo motivo di appello
Il motivo di appello è fondato.
Il giudice di prime cure offre una motivazione alternativa affermando che, oltre ad essere carente di legittimazione processuale attiva, la società attrice non avrebbe ottemperato all'onere della prova sulla stessa gravante ex art 2697 c.c. sia con riferimento all'an debeatur che al quantum.
Occorre, innanzitutto, richiamare i principi giurisprudenziali in forza dei quale in tema di assicurazione contro i danni, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera;
pertanto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta al danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro (v.
Cass., 17/5/1997, n. 4426).
Con specifico riguardo al riparto dell'onere della prova fra assicurato e assicuratore, la S.C. ha ulteriormente precisato che “Fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato, nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo pattuito, è l'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza. L'assicurato, dunque, ha l'onere di dimostrare che si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza, che sia derivato dalle cause previste dalla polizza, e che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza.” (cfr. Cass. n. 1558/2018;
n. 30656/2017).
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame la domanda proposta dalla cessionaria avrebbe dovuto essere accolta, avendo la parte attrice sufficientemente dimostrato sia l'avverarsi dello specifico rischio previsto in polizza (grandine) nell'ambito spaziale e temporale di vigenza della polizza (ambito non oggetto di contestazione), sia la sussistenza dei danni che ne sono derivati.
Rilevante ai fini dell'onere probatorio è essenzialmente, nel caso di specie, che il veicolo Fiat Abarth
500 tg FV900YP risulta essere stato danneggiato dalla grandine, come risulta dalla documentazione fotografica prodotta da parte attrice/appellante (cfr doc. 6 fasc. primo grado attoreo) e dalla valutazione di compatibilità dei danni rispetto al fenomeno grandine riconosciuta dal CTU Ferraro nel giudizio di primo grado (cfr. pag.
9-10 della consulenza), compatibilità già constatata dal perito assicurativo (cfr. doc. 6 di parte convenuta in primo grado), oltre che Controparte_5 sulla base di documentazione fotografica in corso d'opera anche mediante ulteriore sopralluogo a riparazioni ultimate con utilizzo di strumento ET (cfr. pag. 3 consulenza).
La congiunta valutazione dei predetti elementi comporta che l'effettivo verificarsi dell'evento assicurato deve ritenersi certo, con conseguente irrilevanza delle generiche contestazioni di parte convenuta basate sulle asserite incongruenze delle dichiarazioni rese dal sig. e dal CP_2
6 nipote al fiduciario della compagnia assicuratrice sul luogo ove era parcheggiata l'autovettura in relazione all'entità del fenomeno temporalesco.
In merito alla quantificazione del danno oggetto di indennizzo, la CTU espletata nel corso del primo grado di giudizio ha consentito di accertare (v. pag. 12 CTU): a) che le riparazioni eseguite sulla vettura Fiat 500 Abarth dalla risultano ulteriori rispetto all'effettivo danno Parte_1
(visibile dalla documentazione fotografica) cagionato dal sinistro de quo; b) che la ricevuta fiscale emessa in data 28.10.2020, per un danno complessivo pari ad € 4.450,00 (iva compresa), non è accettabile, in quanto le ore di manodopera e conseguentemente i materiali di consumo impiegati risultano sproporzionati rispetto ai danni che risultano essere di lieve entità; c) che la riparazione del veicolo sarebbe dovuta avvenire semplicemente mediante la tecnica dei “levabolli”, non ritenendosi necessaria l'intera verniciatura del veicolo;
d) che, pertanto, il costo delle riparazioni e delle sostituzioni per le lavorazioni eseguite sul veicolo sono di € 2.506,25, importo comprensivo di IVA.
Va precisato che il CTU ha proceduto a una concreta disamina della situazione di fatto sulla base della documentazione prodotta ottemperando alle richieste del giudice di prime cure relativamente al punto del quesito relativo alle indicazione delle riparazioni effettivamente eseguite sul veicolo esaminato e, altresì, alla determinazione del “costo delle riparazioni (…) accertando le ore di manodopera occorrenti ed i prezzi della manodopera praticati sulla piazza delle aziende dello stesso tipo e categoria di quella che ha effettuato le riparazioni”.
Il consulente, contrariamente a quanto eccepito dalla appellante, non ha esulato dal mandato conferitogli ma ha risposto alle richieste del giudice rappresentando la sussistenza della tecnica di lavorazione da adottare rispetto ai danni rilevati che risultano essere di lieve entità.
Giova, a tal proposito, rammentare che secondo la giurisprudenza di legittimità “ (…) le spese sostenute per le riparazioni dell'autoveicolo, che abbia subito danni in un incidente stradale, sono rimborsabili solo per la parte che corrisponde ai correnti prezzi di mercato, a meno che il maggiore esborso non sia giustificato da particolari circostanze oggettive (quale l'esistenza nella zona di una sola autofficina qualificata) e queste siano state provate dall'interessato, che non può di conseguenza, a fondamento della sua pretesa risarcitoria, limitarsi a produrre la documentazione di spese, da lui sostenute, non corrispondenti ai costi correnti, secondo una valutazione del giudice di merito, fondata su nozioni di comune esperienza o su dati acquisiti con consulenza tecnica di ufficio” (cfr. Corte di Cassazione Sez.
6 - 3, Sentenza n. 9942 del 13/05/2016, ma anche in motivazione Cass. 1996 n. 970; Cass. 2004 n.
15197).
7 Nel caso che ci occupa la cessionaria non ha chiarito quali siano stati i motivi per i quali abbia proceduto ad una integrale verniciatura in luogo della cd tecnica a secco o “tirabolli”, risultando tale maggior esborso ingiustificato e dunque non indennizzabile.
Appare, poi, opportuno precisare che gli importi quantificati dal CTU tengono già conto dell'IVA (cfr.
CTU pag. 12) e che nel credito del cedente rientra anche l'IVA (dovuta dal cliente) che, quindi, va rimborsata da parte della compagnia assicuratrice.
A pagina 7 delle condizioni di polizza è poi previsto che “le garanzie Eventi Naturali e sociopolitici vengono prestate con uno scoperto, per ciascun sinistro, del 10% dell'importo indennizzabile con il minimo di €250,00 (duecentocinquanta/00) (…) elevato a € 500,00 (cinquecento/00) per i soli danni da grandine e atti vandalici. (…) I minimi non indennizzabili di € 250,00 (duecentocinquanta/00) ed €
500,00 (cinquecento/00) sopra indicati si intendono raddoppiati qualora l'assicurato non ripari il CP_ veicolo danneggiato o comunque non lo ripari nell'ambito della convenzionata con la CP_ Contraente”; nel caso di specie, poiché il veicolo non è stato riparato nell'ambito della convenzionata con la Contraente, lo scoperto ammonta a € 1000.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, essendo condivisibile la quantificazione del danno in € 2.506,25 offerta dal CTU e operata la decurtazione di €1000,00 sull'importo imponibile come previsto dalle condizioni di polizza, si ottiene la somma di € 1.506,25.
Il suddetto importo costituisce debito di valore e deve essere pertanto rivalutato ad oggi secondo indici
Istat conformemente a quanto statuito dalla Suprema Corte secondo cui “In tema di assicurazione contro i danni, il pagamento dell'indennizzo costituisce debito di valore poiché assolve ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, sicché è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore” (cfr. Cass. n. 15868/2015, Cass. n.
25046/2013, Cass. n. 10488/2009 e Cass. n. 395/2007). Sul predetto importo di € 1.506,25 vengono quindi riconosciuti la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e gli interessi al tasso legale sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data del sinistro alla data di deposito della sentenza;
la somma ad oggi dovuta risulta essere pari a complessivi € 1.935,64 oltre interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza sino al saldo.
****
All'esito del presente grado di giudizio e per le motivazioni esposte, attesa la riforma della pronuncia gravata si rende necessario provvedere ex novo sulle spese per entrambi i gradi del giudizio, le quali seguono la soccombenza e sono poste ex art. 91 c.p.c. a carico di senza Controparte_1
alcuna compensazione tenuto conto del rifiuto della proposta transattiva formulata dal Giudice
8 precedente assegnatario del procedimento che si attestava su proposta riduttiva rispetto a quanto riconosciuto in sede di decisione.
Anche le spese di CTU seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di parte appellata.
Alla relativa liquidazione si provvede in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, della natura delle questioni trattate, dei valori medi dei riferimenti per scaglione e dell'attività processuale effettivamente svolta (che non ha incluso la fase istruttoria nell'attuale giudizio), oltre che delle spese documentate.
In particolare, le predette spese sono quantificate, per il giudizio di primo grado in € 1.265,00 – di cui
236,00 per la fase di studio, € 252,00 per la fase introduttiva, €352,00 per la fase di trattazione ed €
425,00 per la fase decisoria – oltre ad € 125,00 per esborsi documentati, mentre per quanto riguarda il presente grado di giudizio in € 1.701,00 - di cui 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 851,00 per la fase decisoria - oltre ad € 174,00 per esborsi documentati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunziando in totale riforma della sentenza n. 1327/2023 del Giudice di Pace di Torino depositata il
17.04.2023 nel proc. R.G. n. 911/2021, accoglie l'appello proposto e, per l'effetto, condanna al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di € 1.935,64 oltre interessi legali dalla data della Parte_1
presente decisione al saldo;
dichiara tenuta e condanna a rimborsare in favore dell'attrice le spese di Controparte_1 lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in € 125,00 per esborsi ed €
1.265,00 per compensi, oltre 15% Spese Generali, IVA e CPA come per legge e quanto al presente grado in € 174,00 per esborsi ed € 1.701,00 per compensi, oltre 15% Spese Generali, IVA e CPA come per legge;
pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con separato decreto, definitivamente a carico di parte appellata.
Torino, 04/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Domenica Maria Tiziana Latella
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