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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 08/07/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2542/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Luca Coppola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 2542/2024 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. BARBAGIOVANNI GASPARO Parte_1
ANDREA;
-ricorrente- nei confronti di rappresentato e difeso dall'avv. ADORNATO DARIO;
CP_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 17.06.2025
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- L'istante, lamentando l'ingiusto rigetto della domanda presentata in via amministrativa, proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. 18/1980), nonché domanda di accertamento dello status di handicap in condizioni di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992.
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1.1.- Nella resistenza dell'Istituto, veniva disposta ed espletata c.t.u. che escludeva in capo all'istante i requisiti sanitari necessari per la prestazione richiesta.
1.2.- Parte ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della c.t.u. e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento del beneficio.
1.3.- Nel corso del procedimento veniva disposta nuova consulenza tecnica d'ufficio.
2-. La domanda attorea è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
3.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non
è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario, e che l'attore in senso sostanziale resta il privato, anche ove sia l' ad avviare la contestazione. CP_1
4.- Nel merito, la CTU esperita in sede di ATPO aveva escluso la necessità di un'assistenza continua e l'esistenza di complicanze gravemente invalidanti. Ragion per cui, è stato ritenuto opportuno esperire una nuova CTU medico-legale che, invece, ha riconosciuto che l'istante appare bisognevole di una assistenza continua ed ha ritenuto sussistenti i requisiti per il riconoscimento dello status di handicap in condizione di gravità ex art. 3, comma 3, L. n. 104/92 dal
24.10.2024.
La nuova perizia appare sostenuta da motivazione esauriente.
Nella specie, il consulente ha rilevato che “In relazione ai quesiti posti dall'On.le Giudice del Lavoro e della Previdenza del Tribunale di Palmi, lo scrivente dichiara che il Sig. nato ad [...]
Anoia (RC) il 28.02.53 ivi residente alla via Michele Valenzise, N°
24, risulta affetto dalle seguenti patologie:
- encefalopatia vascolare ingravescente con declino delle funzioni cognitive, con severe turbe del comportamento di tipo aggressivo- oppositivo;
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- cardiopatia ischemico-ipertensiva, dislipidemia mista, ateromasia carotidea, steatosi epatica BPCO;
- deficit visivo da maculopatia;
- spondilodiscoartrosi L/S;
- insufficienza renale cronica III° Stadio (G3a) KDOQI.
Tuttavia, per effetto delle infermità riscontrate e sopra meglio descritte, il ricorrente Sig. può essere ritenuto Parte_1 soggetto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri dell'età con necessità di assistenza continua Classe: 100% (cento per cento) grave, con decorrenza dalla data del referto di visita neurologica 24,10.14, in quanto il quadro clinico complessivamente valutato, rende lo stesso periziato non autonomo e non autosufficiente tanto nella deambulazione, quanto nell'espletazioni delle comuni attività dell'ordinaria esistenza. Pertanto, lo scrivente ritiene che lo stesso risulta abbisognevole di assistenza continua e di un accompagnatore ai sensi della legge N° 18 del 1980. Inoltre, il periziato deve considerarsi soggetto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, c. 3, L.
104/1992”.
Pertanto, il consulente ha concluso ritenendo che parte ricorrente necessita di assistenza continua, in quanto impossibilitata a svolgere gli atti quotidiani della vita senza un accompagnatore, ed è portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, L. 104/1992, conseguentemente sussistendo i presupposti per il riconoscimento in capo alla stessa dei requisiti sanitari richiesti per l'indennità di accompagnamento, nonché per il riconoscimento in suo capo dello status di handicap in condizioni gi gravità ai sensi della predetta disposizione, con decorrenza dal 24.10.2024.
3.- Atteso il parziale accoglimento della domanda, avendo il ricorrente chiesto il riconoscimento del beneficio sin dall'epoca della presentazione della domanda amministrativa, le spese di lite devono essere compensate in misura pari alla metà.
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Le restanti spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore e della limitata attività svolta, in euro
950.00, comprensive della fase di ATPO, oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
Vanno, inoltre, poste a definitivo carico dell' le spese della CP_1 consulenza tecnica d'ufficio, liquidate separatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA che parte ricorrente possiede il requisito sanitario per fruire dell'indennità di accompagnamento e dello status di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992 dal 24.10.2024;
CONDANNA l' alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese CP_1 di giudizio, che liquida in 950,00, oltre spese generali, iva e cpa, distratte in favore del procuratore antistatario;
PONE definitivamente in capo all' le spese di CTU, liquidate con CP_1 separati provvedimenti.
Palmi, 08/07/2025
Il giudice
Luca Coppola
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