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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/08/2025, n. 1886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1886 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Martino Casavola Presidente rel.
dott. Patrizia Nigri Giudice
dott. Anna Carbonara Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2568 del R.G.
2014, avente ad oggetto: impugnazione di testamento, riduzione
per lesione di legittima e divisione ereditaria,
T R A
e elettivamente Parte_1 Parte_2 Parte_3
domiciliati presso l'avv. Pietro Di Serio, dal quale sono rappresentati e difesi per procura a margine dell'atto di citazione. ATTORI
E
1 elettivamente domiciliato presso Controparte_1
l'Avv. Giovanni Birtolo, dal quale è rappresentato e difeso per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta del
12.5.2025. CONVENUTO
All'udienza del 19.02.25 le parti precisavano le conclusioni.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La controversia ha ad oggetto l'impugnazione del testamento olografo redatto in data 13.10.2012, pubblicato con atto per notar del 03.10.2013, con cui , Persona_1 Parte_4
deceduto in Sava (TA) il 29.5.2013, ha disposto dell'intero suo patrimonio in favore del cugino . Controparte_1
Gli attori, , e , figli Parte_1 Parte_2 Parte_3
del de cuius, hanno dedotto, in vista della loro successione legittima, l'invalidità e/o nullità di tale testamento in quanto redatto in violazione dei requisiti prescritti dagli artt. 602 e 606 c.c. nonché in condizioni di incapacità di intendere e di volere del testatore, il quale, sottoposto a periodici controlli da parte del C.I.M. Centro Igiene Mentale
di Manduria, era stato inoltre assolto dal Tribunale Penale di
2 Taranto, Sez. Dist. di Manduria, con sentenza n. 145/2012 del
15.5.2012 per vizio totale di mente, in quanto persona socialmente pericolosa a causa del suo stato di infermità
psichica.
Instauratosi il contraddittorio, il convenuto ha resistito alla domanda attrice, deducendo che l'infermità mentale che affliggeva il de cuius all'epoca del compimento dei fatti,
risalenti all'anno 2009, descritti dalla sentenza penale di assoluzione, era progressivamente scemata a seguito delle cure prescrittegli dal dott. medico psichiatra in Persona_2
servizio presso il Centro Salute Mentale di Manduria, tanto che il negli ultimi tre anni di vita aveva potuto curare in Pt_1
prima persona i propri interessi.
Espletata consulenza grafologica, all'udienza del 19.2.2025 la causa è stata riservata per la decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
Passando alla trattazione del merito, è opportuno in primo luogo evidenziare che il consulente tecnico di ufficio, dott. Per_3
, all'esito della indagine grafologica espletata su
[...]
incarico del giudice istruttore del 26.11.25, ha concluso affermando testualmente, sulla scorta della documentazione di
3 comparazione a disposizione, che “la scheda testamentaria
oggetto di contestazione è risultata riconducibile al
testatore”.
La difesa attrice non ha sollevato alcuna contestazione con riferimento a tali conclusioni, ragion per cui può ritenersi accertato che il testamento redatto in data 13.10.2012 da
[...]
deceduto in Sava il 29.05.2013, sia Parte_4
effettivamente autentico ai sensi degli artt. 602 e 606 c.c..
Ciò premesso, rileva invece il collegio che tale scheda testamentaria debba ritenersi invalida in quanto redatta dal testatore in stato di conclamata incapacità di intendere e di volere.
Ed infatti, ai sensi dell'art. 591 n. 3 c.c. “sono incapaci di
testare …… quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere
stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di
intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento”.
Osserva il Tribunale che, ai fini dell'accoglimento della domanda di annullamento del testamento impugnato, appare ampiamente sufficiente l'inequivoco tenore della motivazione della sentenza penale di assoluzione del testatore dal reato di cui agli artt. 81, 635 n. 3 c.p. adottata dal Tribunale di
Taranto, Sezione Distaccata di Manduria, in data 15.5.2012,
4 nell'ambito della quale, il giudice penale, al fine di giustificare l'irrogazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno, ha ritenuto che l'imputato fosse ancora al momento della pronunzia “persona
socialmente pericolosa in considerazione del suo stato di
infermità”.
Tale giudice ha così fatto proprie le chiare conclusioni rassegnate dal perito di ufficio, dott. Persona_4
medico psichiatra, il quale nel corso dell'udienza del
15.4.2012, confermando il contenuto della relazione depositata in data 11.4.2012, ha affermato che il de cuius, persona pericolosa in senso psichiatrico, risultava “all'epoca dei fatti
ed attualmente affetto da infermità mentale (disturbo bipolare
– fase maniacale con aspetti confusionali) tale da escludere
totalmente le sue capacità di intendere e di volere”.
Tale sentenza non appare essere stata assoggettata ad impugnazione da parte dell'imputato e risulta essere divenuta irrevocabile il 30 marzo 2013.
Ritiene il collegio, alla luce di tali risultanze processuali,
che la significativa gravità e non transitorietà della infermità mentale che ha afflitto il ininterrottamente Pt_1
nel periodo intercorrente la data del reato (10.7.2009) e la
5 data della irrogazione della misura di sicurezza (15.5.2012)
escluda in radice ogni possibilità che egli potesse in qualche modo ritenersi capace di intendere di volere al momento della redazione del testamento impugnato (13.10.2012), immediatamente successiva alla pronunzia penale.
Occorre a tal proposito sottolineare la piena utilizzabilità
nell'ambito del presente procedimento civile di tali atti penali, alla luce di quel consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza del Supremo Collegio secondo il quale “il giudice civile può utilizzare come fonte del
proprio convincimento anche gli elementi probatori raccolti in
un giudizio penale, ed in particolare le risultanze della
relazione di una consulenza tecnica esperita nell'ambito delle
indagini preliminari, soprattutto quando la relazione abbia ad
oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i giudizi”
(Cass. 15714/2010).
Né può ritenersi utile a sconfessare tali risultanze processuali la prova per testi richiesta dal convenuto con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., atteso essa non appare in alcun modo idonea a provare che il de cuius abbia redatto la scheda oggetto di impugnazione in un momento di lucido intervallo ed appare inoltre in buona parte inammissibile in quanto
6 finalizzata ad ottenere giudizi e valutazioni da parte dei testi.
Alle argomentazioni che precedono consegue l'annullamento del testamento e la condanna del convenuto alla rifusione delle spese di lite.
La causa dovrà tornare in istruttoria per le ulteriori questioni controverse come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione collegiale, così provvede:
1) annulla il testamento olografo redatto in data 13.10.2012
da nato a [...] il [...] ed Parte_4
ivi deceduto il 29.5.2013, pubblicato con atto per notar del 03.10.2013, per incapacità di intendere e di Persona_1
volere del testatore;
2) condanna il convenuto a rifondere agli attori le spese di lite che liquida in euro 6.000,00 per compensi;
oltre RSG,
IVA e CAP;
3) rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso il 25.07.2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Taranto.
Il Presidente estensore
7 Dott. Martino Casavola
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