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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 01/07/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1758 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci, a seguito dell'udienza del 01.07.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I grado promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in Giulianova (TE), Lungomare Spalato n. 58 ed elettivamente domiciliata in
Teramo, Viale Bovio n. 27, presso lo studio dell'Avv. Stefania Dezio (C.F.
, che la rappresenta e CodiceFiscale_2 Email_1 difende giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro
(C.F.: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato ARMANDO GAMBINO (C.F.: pec: t), giusta procura CodiceFiscale_3 Email_2 generale alle liti Notar in Fiumicino (RM) in data 22.03.2024 n. rep. 37875 - Persona_1 raccolta 7313, ed elettivamente domiciliato con il sottoscritto procuratore presso l'Avvocatura
Periferica INPS in Teramo, al corso San Giorgio n. 14/16 – fax n. 0861/336410;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “-accertare e dichiarare la natura e l'entità delle infermità lamentate dalla sig.ra Parte_1
1 -accertare e dichiarare, quindi, che il quadro patologico riscontrato a carico della ricorrente rende quest'ultima INVALIDA in misura pari o superiore all'80% (requisito sanitario), con decorrenza dalla data di proposizione della domanda amministrativa (31.01.2023);
-accertare e dichiarare, pertanto, che in capo alla ricorrente sussistono, sin dalla data della domanda amministrativa, tutti i requisiti ex lege (anagrafico, contributivo e sanitario), richiesti per il riconoscimento del diritto ad ottenere dall'INPS, ai sensi dell'art. 1, comma 8, D. L.gsl. 503/92, l'anticipazione della pensione di vecchiaia;
-per l'effetto, condannare l'INPS, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede in Teramo, a corrispondere in favore della sig.ra la Pensione Parte_1 anticipata di vecchiaia, ex art. 1, comma 8, D.L.gsl. 503/92, con decorrenza trascorsi dodici mesi dal conseguimento dei requisiti di legge, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei scaduti, come per legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorario del giudizio.”
Parte resistente:
“nel merito,
-a) la infondatezza della domanda di accertamento del requisito sanitario ai fini del riconoscimento dell'invalidità pensionabile ai sensi dell'art. 1, comma 80, del Decreto Legislativo n. 503 del 30.12.1992, con ogni consequenziale pronuncia di legge;
-b) in via subordinata, l'applicazione della "finestra mobile" prevista dall'art. 12 del D.L. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 2010;
-c) in caso di accoglimento del ricorso, dichiarare il divieto di cumulo degli interessi legali con la rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 16, comma 61, della legge n. 412 del 1991;
-d) condannare la parte ricorrente alla refusione delle spese processuali.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 20.09.2024, , Parte_1 esperita negativamente la procedura amministrativa, ha convenuto in giudizio l'INPS per sentir accertare e dichiarare il riconoscimento del requisito dell'invalidità pensionabile ai sensi dell'art. 1, comma 8, del Decreto Legislativo n. 503 del 30/12/1992, con conseguente condanna dell'Istituto alla liquidazione della pensione di vecchiaia anticipata.
1.2. In data 20.11.2024 si costituiva in giudizio l'INPS di Teramo, contestando il fondamento della domanda e chiedendone il rigetto.
In particolare, assumeva che la ricorrente, pur essendone onerata, non aveva provato la preesistenza del cd. “requisito socio-economico”, costituito dal presupposto del possesso di una contribuzione non inferiore a venti anni, aggiungendo che comunque era necessario attendere una finestra mobile di 12 mesi per ottenere il primo rateo pensionistico a differenza di quanto accade attualmente nella normativa generale che ha soppresso le finestre annuali, sicchè in caso di riconoscimento del requisito sanitario, si sarebbe dovuto tener conto della
“finestra mobile” ai fini della decorrenza del trattamento pensionistico. In ordine al requisito sanitario assumeva che per ottenere il trattamento in parola il richiedente doveva sottoporsi ad
2 una visita medica presso le commissioni sanitarie dell'INPS ancorché fosse stato riconosciuto invalido civile, in quanto l'invalidità deve essere valutata ai sensi della legge n. 222/1984 (cd. invalidità specifica) e non ai sensi della legge n. 118/1971 sull'invalidità civile (cd. invalidità generica).
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, ammessa CTU medico legale, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e rinviata all'udienza del 01.07.2025 per discussione con termine per note fino a 10 giorni prima.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta, regolarmente comunicato alle parti, la parte ricorrente ha depositato le note di udienza, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. La parte ricorrente ha agito in giudizio allo scopo di ottenere il riconoscimento delle condizioni richieste ai fini del diritto all'anticipazione della pensione di vecchiaia ex articolo
1, comma 8, D. Lgs. 503/92, negata dall' resistente in ragione del difetto del requisito CP_1 sanitario.
In particolare, risulta che presentava, in data 31.01.2023 all'INPS, domanda Parte_1 di Pensione anticipata di vecchiaia per invalidità ex D.Lgs. n. 503 del 1992 (n.
2178952700103).
L'INPS sede di Atri, con nota datata 09.10.2023 respingeva la domanda con la seguente motivazione: “Lei non è stata riconosciuta invalida in misura pari o superiore all'80% e, pertanto, non può usufruire del requisito ridotto di età per la pensione di vecchiaia”.
La ragione del diniego della domanda trovava, dunque, fondamento nella ritenuta insussistenza del requisito della invalidità richiesto per poter beneficiare della prestazione invocata. In altri termini l' riconosceva alla ricorrente una invalidità Controparte_2 inferiore al requisito di legge dell'80% senza, invece, mettere in discussione il requisito contributivo ed anagrafico.
La ricorrente inoltrava poi ricorso in via amministrativa con allegata certificazione medica a cui seguiva provvedimento di reiezione del 22/04/2024.
Tanto premesso, è opportuna una breve disamina del contesto normativo di riferimento.
3 Come stabilito dall'articolo 1, comma 8, del Decreto Legislativo n. 503 del dicembre 1992, il riconoscimento dello status di invalido all'80% consente all'assicurato che ha maturato una certa età anagrafica, di accedere anticipatamente alla pensione, qualora sia soddisfatto il requisito contributivo di almeno 20 anni di contribuzione completa.
La pensione di vecchiaia all'80% consente, di fatto, al lavoratore disabile dipendente del settore privato iscritto all'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di poter andare in pensione con i contributi maturati al raggiungimento del predetto limite temporale fermo restando il requisito contributivo di almeno 20 anni di contribuzione completa;
l'erogazione della prestazione pensionistica potrà avvenire nell'arco di una finestra di 12 mesi successivi al riconoscimento dello status di invalido all'80% (cosiddetta disciplina delle finestre mobili).
Il presupposto medico legale che riconosce, dunque, al soggetto disabile, di accedere a questo vantaggio pensionistico è il raggiungimento di un grado di invalidità dell'80%.
Sulla natura di questo grado di invalidità sussiste contrasto tra le parti, nel senso che secondo l'INPS va rapportato alla capacità lavorativa in attività confacenti, come nello spirito della legge 222/1984, mentre secondo parte ricorrente va rapportato alla capacità lavorativa generica, come per l'invalidità civile in accordo alla legge 118/1971.
In linea generale con il termine di capacità lavorativa si indica il possesso dei requisiti di integrità psichica e fisica che rendono l'individuo idoneo ad esplicare un'attività lavorativa. La capacità di lavoro è definita generica quando si riferisce all'idoneità ad esplicare, in senso lato, un lavoro di natura prevalentemente manualistica, per il quale non è richiesta particolare preparazione tecnico formativa o culturale. La capacità lavorativa diviene specifica quando è rapportata all'esplicazione di un particolare tipo di lavoro. Tra i due concetti, anche se non equidistante dagli stessi, è inquadrabile la capacità lavorativa in occupazioni confacenti: è una sorta di capacità lavorativa “semi-specifica”, nella quale la capacità lavorativa viene parametrata sul ventaglio delle attività produttive che il soggetto ha svolto nella sua vita lavorativa.
A dirimere il contrasto è più volte intervenuta la Corte di Cassazione che ha ritenuto applicabile alla invalidità in oggetto il requisito della capacità lavorativa generica.
La sentenza n. 13495 del settembre 2003 della Suprema Corte di Cassazione, sezione
Lavoro, per la prima volta, ebbe a sancire come il parametro medico legale di riferimento fosse quello della riduzione della capacità lavorativa generica propria dell'invalidità civile. La sentenza rivedeva la nozione medico legale e giuridica di invalidità espressa nell'articolo 1 del
D. Lgs 503/1992 non riferendola alle attività confacenti ma, bensì, alla capacità lavorativa
4 generica, parametro con applicazione più estensiva e “standardizzata” perché legata a tabelle valutative, rispetto a quello più specifico proprio della legge 222/1984. La sentenza del 2003 fondava la bontà della propria interpretazione della norma giuridica sul fatto che la mancanza, nella formulazione del comma 8 dell'articolo 1 del decreto legge 503 del 1992, di una specificazione nel senso di capacità lavorativa in rapporto alle attività confacenti, deponesse a favore dell'interpretazione massimamente estensiva dello stesso concetto medico legale, cioè di capacità lavorativa generica.
Nella stessa direzione è andata la sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione
Lavoro, n. 9081 dell'aprile 2013; anche questa sentenza, partendo dal contraddittorio insorto nel merito del riconoscimento dell'invalidità all'80% che aveva coinvolto la Corte d'Appello di Torino, confermava come il Collegio giudicante al riguardo “... non dovesse discostarsi dal principio già fissato dal proprio ricordato arresto n. 13495/2003, ove è stato condivisibilmente rilevato che la percentualizzazione puntuale dell'invalidità in una misura fino ad allora estranea al regime pensionistico generale era già da sola significante dell'intento legislativo di riferirsi a una categoria di soggetti che non coincide con quella indicata nell'art. 1 della legge n. 222/84, il quale accoglie una nozione di invalidità che fa consistere genericamente nella riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo. In altri termini, il riferimento allo stato di invalidità (nella percentuale fissa indicata) senza il richiamo alla riduzione della “capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini”
(capacità di lavoro specifica), rilevante a mente dell'art. 1 legge 222/84 (...) conduce a ritenere che l'applicabilità della vecchia normativa in tema di età pensionabile è stata genericamente disposta in favore di tutti gli invalidi...”.
Alla luce di tali considerazioni si ritiene, dunque, corretto il parametro medico legale utilizzato dal CTU nominato al fine di accertare la sussistenza, nel caso concreto, del requisito della invalidità non inferiore all'80%.
Quanto, invece, alla data di decorrenza della prestazione previdenziale, di recente la Corte di Cassazione si è espressa nei seguenti termini: “trattandosi di pensione di vecchiaia, deve trovare applicazione la L. n. 155 del 1981, art. 6, secondo cui la pensione di vecchiaia a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, potendo decorrere successivamente solo nel caso in cui a tale data non sussistano i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva (cui è ovviamente da aggiungersi, nell'ipotesi prevista dal D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, quello
5 dell'invalidità in misura non inferiore all'ottanta per cento) ovvero sussista specifica istanza dell'interessato di posticipazione del trattamento pensionistico al primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa;
….che, pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, che si atterrà al principio di diritto secondo cui la posticipazione della decorrenza della pensione di vecchiaia anticipata di cui al D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, in applicazione del disposto di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12, (conv. con L. n.
122 del 2010), va calcolata in relazione alla previsione di cui alla L. n. 155 del 1981, art. 6, e dunque tenendo conto che il diritto alla pensione di vecchiaia matura normalmente con il realizzarsi del complesso dei requisiti richiesti dalla legge e non già a seguito della presentazione della domanda amministrativa, che costituisce mero atto d'impulso del procedimento finalizzato alla verifica e certazione dei requisiti di legge, finalizzato a rendere liquida ed esigibile la prestazione stessa;
che il giudice designato provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. (Cassazione civile sez. lav., 13/06/2023, (ud. 23/03/2023, dep. 13/06/2023), n.16829).
3. Trasponendo tali principi al caso di specie va subito rilevato che l'INPS ha rigetto la domanda amministrativa solo in relazione al requisito sanitario, senza in alcun modo contestare la sussistenza del requisito contributo o anagrafico.
Solo nel presente giudizio l'ente previdenziale ha eccepito che la ricorrente non abbia fornito dimostrazione della integrazione del requisito contributivo.
La contestazione, oltre che collimante con le determinazioni assunte in sede di diniego della domanda amministrativa, appare del tutto infondata alla luce delle risultanze dell'estratto contributivo da cui risulta la maturazione di 20 anni di contribuzione.
Passando, invece, al requisito sanitario, il CTU nominato, dott.ssa Persona_2 all'esito dell'esame della documentazione disponibile e dopo aver visitato la perizianda in data 14.01.2025, ha ritenuto la ricorrente affetta dalle seguenti patologie: “-Depressione
Cronica Maggiore in terapia farmacologica(antidepressivi ed ansiolitici) -
Spondilodiscoartrosi del rachide in toto in esiti stabilizzazione vertebrale lombare L3-L5 con barre e viti e cage L4-L5 in esiti di emilaminectomia destra , in paziente con stenosi del canale vertebrale lombare -Tendinopatia della cuffia dei rotatori spalle -Ernia iatale. -Varici arti inferiori -Sindrome del tunnel carpale bilaterale”, aggiungendo come le stesse, per le quali la è stata dichiarata invalida civile all'80% , “sono tutte patologie croniche, Parte_1
6 per le quali è possibile o una stazionarietà della sintomatologia oppure si può avere un andamento in senso peggiorativo ma mai di guarigione e/o di miglioramento”.
L'ausiliario ha pertanto concluso nel modo seguente: “La sig.ra nata in [...] [...] risulta invalido in misura non inferiore all'80%, ai fini dell'erogazione della pensione di vecchiaia ex art 1 comma 8 D.Lgs .30.12.92 n° 503 con decorrenza dalla data della domanda”.
Ritiene il giudicante di poter condividere il giudizio del CTU, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici ed è sorretto da adeguata e convincente motivazione, oltre a non risultare contestazioni da parte dell'INPS nel termine all'uopo assegnato.
In conclusione, va accertato che in capo alla ricorrente sussistono tutte le condizioni legalmente richieste che danno luogo al diritto ad ottenere dall'INPS, ai sensi dell'art. 1, comma 8, D. Lgs. 503/92, l'anticipazione della pensione di vecchiaia, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, con conseguente condanna dell'Ente previdenziale alla corresponsione del beneficio con applicazione della "finestra mobile" prevista dall'art. 12 del
D.L. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 2010.
Sui ratei arretrati vanno liquidati “ex lege” gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, a partire dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa o dalla data di reiezione della stessa, se anteriore, ovvero a partire dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412\1991.
La domanda va pertanto accolta nei termini indicati nel dispositivo.
4. Le spese processuali sono poste a carico di parte resistente e si liquidano secondo i valori tabellari di cui al d.m. 2022 n. 47 (scaglione cause previdenza valore indeterminato), come da dispositivo.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico dell'INPS nell'importo già liquidato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1758/2024, così provvede:
• In accoglimento della domanda accerta che in capo alla ricorrente sussistono le condizioni legalmente richieste che danno luogo al diritto ad ottenere dall'INPS, ai sensi dell'art. 1, comma 8, D. L.gsl. 503/92, l'anticipazione della pensione di
7 vecchiaia, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, con conseguente condanna dell'ente previdenziale a corrispondere in favore dell'istante i relativi ratei con applicazione della "finestra mobile" prevista dall'art. 12 del D.L. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 2010, oltre gli interessi legali e/o il maggior danno da svalutazione monetaria nei limiti risultanti dalla sentenza della
Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412\1991;
• condanna l'INPS a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in complessivi € 2.695,50 oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge;
• pone a carico dell'INPS le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Teramo, 01.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci, a seguito dell'udienza del 01.07.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I grado promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in Giulianova (TE), Lungomare Spalato n. 58 ed elettivamente domiciliata in
Teramo, Viale Bovio n. 27, presso lo studio dell'Avv. Stefania Dezio (C.F.
, che la rappresenta e CodiceFiscale_2 Email_1 difende giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro
(C.F.: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato ARMANDO GAMBINO (C.F.: pec: t), giusta procura CodiceFiscale_3 Email_2 generale alle liti Notar in Fiumicino (RM) in data 22.03.2024 n. rep. 37875 - Persona_1 raccolta 7313, ed elettivamente domiciliato con il sottoscritto procuratore presso l'Avvocatura
Periferica INPS in Teramo, al corso San Giorgio n. 14/16 – fax n. 0861/336410;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “-accertare e dichiarare la natura e l'entità delle infermità lamentate dalla sig.ra Parte_1
1 -accertare e dichiarare, quindi, che il quadro patologico riscontrato a carico della ricorrente rende quest'ultima INVALIDA in misura pari o superiore all'80% (requisito sanitario), con decorrenza dalla data di proposizione della domanda amministrativa (31.01.2023);
-accertare e dichiarare, pertanto, che in capo alla ricorrente sussistono, sin dalla data della domanda amministrativa, tutti i requisiti ex lege (anagrafico, contributivo e sanitario), richiesti per il riconoscimento del diritto ad ottenere dall'INPS, ai sensi dell'art. 1, comma 8, D. L.gsl. 503/92, l'anticipazione della pensione di vecchiaia;
-per l'effetto, condannare l'INPS, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede in Teramo, a corrispondere in favore della sig.ra la Pensione Parte_1 anticipata di vecchiaia, ex art. 1, comma 8, D.L.gsl. 503/92, con decorrenza trascorsi dodici mesi dal conseguimento dei requisiti di legge, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei scaduti, come per legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorario del giudizio.”
Parte resistente:
“nel merito,
-a) la infondatezza della domanda di accertamento del requisito sanitario ai fini del riconoscimento dell'invalidità pensionabile ai sensi dell'art. 1, comma 80, del Decreto Legislativo n. 503 del 30.12.1992, con ogni consequenziale pronuncia di legge;
-b) in via subordinata, l'applicazione della "finestra mobile" prevista dall'art. 12 del D.L. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 2010;
-c) in caso di accoglimento del ricorso, dichiarare il divieto di cumulo degli interessi legali con la rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 16, comma 61, della legge n. 412 del 1991;
-d) condannare la parte ricorrente alla refusione delle spese processuali.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 20.09.2024, , Parte_1 esperita negativamente la procedura amministrativa, ha convenuto in giudizio l'INPS per sentir accertare e dichiarare il riconoscimento del requisito dell'invalidità pensionabile ai sensi dell'art. 1, comma 8, del Decreto Legislativo n. 503 del 30/12/1992, con conseguente condanna dell'Istituto alla liquidazione della pensione di vecchiaia anticipata.
1.2. In data 20.11.2024 si costituiva in giudizio l'INPS di Teramo, contestando il fondamento della domanda e chiedendone il rigetto.
In particolare, assumeva che la ricorrente, pur essendone onerata, non aveva provato la preesistenza del cd. “requisito socio-economico”, costituito dal presupposto del possesso di una contribuzione non inferiore a venti anni, aggiungendo che comunque era necessario attendere una finestra mobile di 12 mesi per ottenere il primo rateo pensionistico a differenza di quanto accade attualmente nella normativa generale che ha soppresso le finestre annuali, sicchè in caso di riconoscimento del requisito sanitario, si sarebbe dovuto tener conto della
“finestra mobile” ai fini della decorrenza del trattamento pensionistico. In ordine al requisito sanitario assumeva che per ottenere il trattamento in parola il richiedente doveva sottoporsi ad
2 una visita medica presso le commissioni sanitarie dell'INPS ancorché fosse stato riconosciuto invalido civile, in quanto l'invalidità deve essere valutata ai sensi della legge n. 222/1984 (cd. invalidità specifica) e non ai sensi della legge n. 118/1971 sull'invalidità civile (cd. invalidità generica).
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, ammessa CTU medico legale, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e rinviata all'udienza del 01.07.2025 per discussione con termine per note fino a 10 giorni prima.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta, regolarmente comunicato alle parti, la parte ricorrente ha depositato le note di udienza, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. La parte ricorrente ha agito in giudizio allo scopo di ottenere il riconoscimento delle condizioni richieste ai fini del diritto all'anticipazione della pensione di vecchiaia ex articolo
1, comma 8, D. Lgs. 503/92, negata dall' resistente in ragione del difetto del requisito CP_1 sanitario.
In particolare, risulta che presentava, in data 31.01.2023 all'INPS, domanda Parte_1 di Pensione anticipata di vecchiaia per invalidità ex D.Lgs. n. 503 del 1992 (n.
2178952700103).
L'INPS sede di Atri, con nota datata 09.10.2023 respingeva la domanda con la seguente motivazione: “Lei non è stata riconosciuta invalida in misura pari o superiore all'80% e, pertanto, non può usufruire del requisito ridotto di età per la pensione di vecchiaia”.
La ragione del diniego della domanda trovava, dunque, fondamento nella ritenuta insussistenza del requisito della invalidità richiesto per poter beneficiare della prestazione invocata. In altri termini l' riconosceva alla ricorrente una invalidità Controparte_2 inferiore al requisito di legge dell'80% senza, invece, mettere in discussione il requisito contributivo ed anagrafico.
La ricorrente inoltrava poi ricorso in via amministrativa con allegata certificazione medica a cui seguiva provvedimento di reiezione del 22/04/2024.
Tanto premesso, è opportuna una breve disamina del contesto normativo di riferimento.
3 Come stabilito dall'articolo 1, comma 8, del Decreto Legislativo n. 503 del dicembre 1992, il riconoscimento dello status di invalido all'80% consente all'assicurato che ha maturato una certa età anagrafica, di accedere anticipatamente alla pensione, qualora sia soddisfatto il requisito contributivo di almeno 20 anni di contribuzione completa.
La pensione di vecchiaia all'80% consente, di fatto, al lavoratore disabile dipendente del settore privato iscritto all'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di poter andare in pensione con i contributi maturati al raggiungimento del predetto limite temporale fermo restando il requisito contributivo di almeno 20 anni di contribuzione completa;
l'erogazione della prestazione pensionistica potrà avvenire nell'arco di una finestra di 12 mesi successivi al riconoscimento dello status di invalido all'80% (cosiddetta disciplina delle finestre mobili).
Il presupposto medico legale che riconosce, dunque, al soggetto disabile, di accedere a questo vantaggio pensionistico è il raggiungimento di un grado di invalidità dell'80%.
Sulla natura di questo grado di invalidità sussiste contrasto tra le parti, nel senso che secondo l'INPS va rapportato alla capacità lavorativa in attività confacenti, come nello spirito della legge 222/1984, mentre secondo parte ricorrente va rapportato alla capacità lavorativa generica, come per l'invalidità civile in accordo alla legge 118/1971.
In linea generale con il termine di capacità lavorativa si indica il possesso dei requisiti di integrità psichica e fisica che rendono l'individuo idoneo ad esplicare un'attività lavorativa. La capacità di lavoro è definita generica quando si riferisce all'idoneità ad esplicare, in senso lato, un lavoro di natura prevalentemente manualistica, per il quale non è richiesta particolare preparazione tecnico formativa o culturale. La capacità lavorativa diviene specifica quando è rapportata all'esplicazione di un particolare tipo di lavoro. Tra i due concetti, anche se non equidistante dagli stessi, è inquadrabile la capacità lavorativa in occupazioni confacenti: è una sorta di capacità lavorativa “semi-specifica”, nella quale la capacità lavorativa viene parametrata sul ventaglio delle attività produttive che il soggetto ha svolto nella sua vita lavorativa.
A dirimere il contrasto è più volte intervenuta la Corte di Cassazione che ha ritenuto applicabile alla invalidità in oggetto il requisito della capacità lavorativa generica.
La sentenza n. 13495 del settembre 2003 della Suprema Corte di Cassazione, sezione
Lavoro, per la prima volta, ebbe a sancire come il parametro medico legale di riferimento fosse quello della riduzione della capacità lavorativa generica propria dell'invalidità civile. La sentenza rivedeva la nozione medico legale e giuridica di invalidità espressa nell'articolo 1 del
D. Lgs 503/1992 non riferendola alle attività confacenti ma, bensì, alla capacità lavorativa
4 generica, parametro con applicazione più estensiva e “standardizzata” perché legata a tabelle valutative, rispetto a quello più specifico proprio della legge 222/1984. La sentenza del 2003 fondava la bontà della propria interpretazione della norma giuridica sul fatto che la mancanza, nella formulazione del comma 8 dell'articolo 1 del decreto legge 503 del 1992, di una specificazione nel senso di capacità lavorativa in rapporto alle attività confacenti, deponesse a favore dell'interpretazione massimamente estensiva dello stesso concetto medico legale, cioè di capacità lavorativa generica.
Nella stessa direzione è andata la sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione
Lavoro, n. 9081 dell'aprile 2013; anche questa sentenza, partendo dal contraddittorio insorto nel merito del riconoscimento dell'invalidità all'80% che aveva coinvolto la Corte d'Appello di Torino, confermava come il Collegio giudicante al riguardo “... non dovesse discostarsi dal principio già fissato dal proprio ricordato arresto n. 13495/2003, ove è stato condivisibilmente rilevato che la percentualizzazione puntuale dell'invalidità in una misura fino ad allora estranea al regime pensionistico generale era già da sola significante dell'intento legislativo di riferirsi a una categoria di soggetti che non coincide con quella indicata nell'art. 1 della legge n. 222/84, il quale accoglie una nozione di invalidità che fa consistere genericamente nella riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo. In altri termini, il riferimento allo stato di invalidità (nella percentuale fissa indicata) senza il richiamo alla riduzione della “capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini”
(capacità di lavoro specifica), rilevante a mente dell'art. 1 legge 222/84 (...) conduce a ritenere che l'applicabilità della vecchia normativa in tema di età pensionabile è stata genericamente disposta in favore di tutti gli invalidi...”.
Alla luce di tali considerazioni si ritiene, dunque, corretto il parametro medico legale utilizzato dal CTU nominato al fine di accertare la sussistenza, nel caso concreto, del requisito della invalidità non inferiore all'80%.
Quanto, invece, alla data di decorrenza della prestazione previdenziale, di recente la Corte di Cassazione si è espressa nei seguenti termini: “trattandosi di pensione di vecchiaia, deve trovare applicazione la L. n. 155 del 1981, art. 6, secondo cui la pensione di vecchiaia a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, potendo decorrere successivamente solo nel caso in cui a tale data non sussistano i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva (cui è ovviamente da aggiungersi, nell'ipotesi prevista dal D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, quello
5 dell'invalidità in misura non inferiore all'ottanta per cento) ovvero sussista specifica istanza dell'interessato di posticipazione del trattamento pensionistico al primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa;
….che, pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, che si atterrà al principio di diritto secondo cui la posticipazione della decorrenza della pensione di vecchiaia anticipata di cui al D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, in applicazione del disposto di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12, (conv. con L. n.
122 del 2010), va calcolata in relazione alla previsione di cui alla L. n. 155 del 1981, art. 6, e dunque tenendo conto che il diritto alla pensione di vecchiaia matura normalmente con il realizzarsi del complesso dei requisiti richiesti dalla legge e non già a seguito della presentazione della domanda amministrativa, che costituisce mero atto d'impulso del procedimento finalizzato alla verifica e certazione dei requisiti di legge, finalizzato a rendere liquida ed esigibile la prestazione stessa;
che il giudice designato provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. (Cassazione civile sez. lav., 13/06/2023, (ud. 23/03/2023, dep. 13/06/2023), n.16829).
3. Trasponendo tali principi al caso di specie va subito rilevato che l'INPS ha rigetto la domanda amministrativa solo in relazione al requisito sanitario, senza in alcun modo contestare la sussistenza del requisito contributo o anagrafico.
Solo nel presente giudizio l'ente previdenziale ha eccepito che la ricorrente non abbia fornito dimostrazione della integrazione del requisito contributivo.
La contestazione, oltre che collimante con le determinazioni assunte in sede di diniego della domanda amministrativa, appare del tutto infondata alla luce delle risultanze dell'estratto contributivo da cui risulta la maturazione di 20 anni di contribuzione.
Passando, invece, al requisito sanitario, il CTU nominato, dott.ssa Persona_2 all'esito dell'esame della documentazione disponibile e dopo aver visitato la perizianda in data 14.01.2025, ha ritenuto la ricorrente affetta dalle seguenti patologie: “-Depressione
Cronica Maggiore in terapia farmacologica(antidepressivi ed ansiolitici) -
Spondilodiscoartrosi del rachide in toto in esiti stabilizzazione vertebrale lombare L3-L5 con barre e viti e cage L4-L5 in esiti di emilaminectomia destra , in paziente con stenosi del canale vertebrale lombare -Tendinopatia della cuffia dei rotatori spalle -Ernia iatale. -Varici arti inferiori -Sindrome del tunnel carpale bilaterale”, aggiungendo come le stesse, per le quali la è stata dichiarata invalida civile all'80% , “sono tutte patologie croniche, Parte_1
6 per le quali è possibile o una stazionarietà della sintomatologia oppure si può avere un andamento in senso peggiorativo ma mai di guarigione e/o di miglioramento”.
L'ausiliario ha pertanto concluso nel modo seguente: “La sig.ra nata in [...] [...] risulta invalido in misura non inferiore all'80%, ai fini dell'erogazione della pensione di vecchiaia ex art 1 comma 8 D.Lgs .30.12.92 n° 503 con decorrenza dalla data della domanda”.
Ritiene il giudicante di poter condividere il giudizio del CTU, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici ed è sorretto da adeguata e convincente motivazione, oltre a non risultare contestazioni da parte dell'INPS nel termine all'uopo assegnato.
In conclusione, va accertato che in capo alla ricorrente sussistono tutte le condizioni legalmente richieste che danno luogo al diritto ad ottenere dall'INPS, ai sensi dell'art. 1, comma 8, D. Lgs. 503/92, l'anticipazione della pensione di vecchiaia, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, con conseguente condanna dell'Ente previdenziale alla corresponsione del beneficio con applicazione della "finestra mobile" prevista dall'art. 12 del
D.L. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 2010.
Sui ratei arretrati vanno liquidati “ex lege” gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, a partire dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa o dalla data di reiezione della stessa, se anteriore, ovvero a partire dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412\1991.
La domanda va pertanto accolta nei termini indicati nel dispositivo.
4. Le spese processuali sono poste a carico di parte resistente e si liquidano secondo i valori tabellari di cui al d.m. 2022 n. 47 (scaglione cause previdenza valore indeterminato), come da dispositivo.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico dell'INPS nell'importo già liquidato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1758/2024, così provvede:
• In accoglimento della domanda accerta che in capo alla ricorrente sussistono le condizioni legalmente richieste che danno luogo al diritto ad ottenere dall'INPS, ai sensi dell'art. 1, comma 8, D. L.gsl. 503/92, l'anticipazione della pensione di
7 vecchiaia, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, con conseguente condanna dell'ente previdenziale a corrispondere in favore dell'istante i relativi ratei con applicazione della "finestra mobile" prevista dall'art. 12 del D.L. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 2010, oltre gli interessi legali e/o il maggior danno da svalutazione monetaria nei limiti risultanti dalla sentenza della
Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412\1991;
• condanna l'INPS a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in complessivi € 2.695,50 oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge;
• pone a carico dell'INPS le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Teramo, 01.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
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