Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/03/2025, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, all'udienza di discussione del giorno 25 marzo 2025 ha pronunciato, ex art. 429
c.p.c., dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7855/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, nato a [...] il giorno 09.08.1979, C.F: Parte_1
, residente in [...] C.F._1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Toty Condorelli per procura in atti
- Ricorrente -
CONTRO
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv.
Valentina Schilirò, giusta procura generale alle liti in Notar di Persona_1
Fiumicino ( Roma) del 22.3.2024 (rep n.. n.37875 Raccolta n.7313)
- Resistente -
Oggetto: Opposizione ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/08/2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dalla domanda amministrativa dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento, essendo la condizione di invalido con totale e permanente inabilità lavorativa : 100% nonché la condizione di handicap in situazione di gravità
(art. 3 comma 3 L. 104/92) già riconosciute in sede amministrativa e confermate dal CTU nella fase di ATP.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio resisteva in giudizio l' che CP_1 contestava la pretesa.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale.
La causa è stata discussa oralmente all'odierna udienza dalle parti presenti e sulle conclusioni delle parti come formulate e come trascritte negli atti difensivi e al termine della discussione è pronunciata sentenza della quale viene data lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che le patologie da cui è affetto il ricorrente “Paraparesi spastica familiare in terapia con tossina botulinica, visus OD no percezione luce OS 10/10, ipoacusia neurosensoriale bilaterale” e “NON sussistono le condizioni per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento” (Cfr Relazione di CTU – in atti), ferme rimanendo le valutazioni già espresse dal CTU in sede di ATP, che confermano le valutazioni di cui ai verbali impugnati.
La relazione di C.T.U., immune da vizi, tenuto conto della esaustività e condivisibilità delle argomentazioni svolte, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi e alla percentuale di invalidità riconosciuta.
Invero, il CTU ha dato conto della incidenza delle patologie e delle ragioni di ciò,
e in relazione alle osservazioni tecniche della parte ricorrente e alla ulteriore documentazione medica prodotta ha così argomentato: “Dalla visita emerge quanto espresso precedentemente, l'attuale stato di salute del ricorrente, non compromette in modo totale la deambulazione e la capacità di gestire e pianificare la quotidianità, non determinando la mancanza di autosufficienza, requisito basilare per la medesima richiesta” (cfr Relazione di CTU).
Pertanto il CTU è giunto alle predette conclusioni.
Le spese di lite – con riferimento ad entrambe le fasi del giudizio - vanno dichiarate irripetibili ex art. 152 disp.att. c.p.c., sussistendo in atti la relativa dichiarazione.
Le spese delle consulenze tecniche del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle di questa fase di opposizione, liquidate con separati decreti vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
PQM
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7855/2024 R.G.;
Disattesa ogni altra domanda ed eccezione, rigetta il ricorso, dichiarando che il ricorrente è soggetto invalido al 100%, senza necessità dell'aiuto permanente di un accompagnatore o di assistenza continua;
dichiara irripetibili le spese di lite con riferimento ad entrambe le fasi del giudizio;
pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche, CP_1 espletate nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e nel presente giudizio, liquidate con separati decreti.
Così deciso in Catania, in data 25 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
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