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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 20/01/2026, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 675/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
05/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
FR ELIANA, AT
PASTORE FRANCESCO, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2922/2024 depositato il 30/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Andreani Tributi RL - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 792/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 1 e pubblicata il 02/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 23399 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 23399 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 23399 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 23399 TARI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 37/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: ILLUSTRA LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'«avviso di accertamento per omesso/parziale versamento e contestuale irrogazione delle sanzioni TARI anno 2015-2016-2017-2018», emesso dalla RE UT S.R.L., quale concessionario della riscossione per il Comune di Benevento: si trattava di atto che conseguiva ad una bolletta emessa nel 2018, per lo stesso anno 2018: euro 684,00 di imposta, oltre alla sanzione ed alle spese di notificazione, in caso di mancato pagamento nei sessanta giorni.
Il contribuente, a sostegno del ricorso, eccepiva:
- «Nullità dell'avviso di accertamento oggi impugnato per difetto assoluto di sottoscrizione in quanto non risulta allegata la determina dirigenziale con cui il Comune di Benevento e/o la COMMISSIONE
STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE - delega il Concessionario all'emanazione dello stesso – VIOLAZIONE
E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART . 1, comma 87, della L. n. 549 del 1995»;
- «Illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 42, comma 2, lett. a) e f), in combinato disposto con l'art. 48, comma 3, del D.Lgs 267/2000 (T.U.E.L.).»: l'avviso di accertamento impugnato doveva essere annullato, perché, in base alle disposizioni richiamate, la competenza a determinare le aliquote delle tariffe per la fruizione di beni e servizi è della Giunta Comunale e non del Consiglio;
nel caso di specie, il
Regolamento TARI del Comune di Benevento, del 29 Settembre 2014, veniva adottato con deliberazione del Consiglio Comunale, e con lo stesso si determinavano le tariffe e le relative aliquote;
nell'atto impugnato manca un riferimento alle modalità di determinazione delle aliquote: lo stesso provvedimento impositivo richiama il Regolamento TARI del 2014 e la relativa Delibera C. C. n. 46, approvata dal Consiglio Comunale;
se non sono certe le modalità di calcolo delle aliquote, nemmeno può essere certo il calcolo delle sanzioni e degli interessi, che, comunque, si impugnavano;
prescrizione e decadenza per gli anni 2015 e 2016;
- «INDICAZIONE ERRATA DELLA P.E.C. NELL'ATTO OGGI IMPUGNATO A CUI
NOTIFICARE IL RICORSO/RECLAMO.»;
- «OMESSA AUTORIZZAZIONE DELLA RE UT RL AD INTRAPRENDERE
L'AZIONE ACCERTATIVA/ESECUTIVA DA PARTE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI
LIQUIDAZIONE DEL COMUNE DI BENEVENTO – MANCANZA DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA.»;
- «Illegittimità del l'avviso di accertamento, per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 comma 1 e 17
L. 212/2000 per omessa indicazione del metodo di calcolo degli oneri di riscossione e dell'aliquota posta a base del calcolo degli interessi, nonché della tariffa applicata per la determinazione della TARI.»;
- «Violazione e falsa applicazione del comma 162 dell'art.1 della L. n°296/2006 che indica i requisiti minimi che gli avvisi di accertamento di tributi locali devono contenere.»: in particolare, i presupposti di fatto e le ragioni di diritto a fondamento della propria pretesa nei confronti del contribuente;
le amministrazioni locali sono, altresì, obbligate ad allegare agli avvisi di accertamento l'atto eventualmente richiamato nella motivazione;
nell'avviso di accertamento, è riportata la dicitura «Il seguente AVVISO DI ACCERTAMENTO
PER OMESSO/PARZIALE PAGAMENTO di quanto dovuto a titolo di Tassa Rifiuti, così come da tabella che segue:»: con un prospetto recante una serie di numeri di difficile interpretazione, e senza l'indicazione degli identificativi catastali (foglio, particella, numero e sub).
Si costituiva in giudizio l'RE UT S.R.L. con proprie controdeduzioni contestando la fondatezza della domanda.
Con memorie illustrative il contribuente invocava la deliberazione Arera (Autorità di Regolazione per Energia
Reti e Ambienti) n. 444/2019 (testo integrato in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti), applicabile dal 2021 per tutti gli enti. Quest'ultima, all'articolo 4 dell'allegato 1, ha previsto espressamente che il gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ovvero il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti è tenuto a inviare agli stessi un documento di riscossione, contenente una serie di informazioni.
La Corte di primo grado rigettava il ricorso con condanna alle spese.
Il contribuente con il proposto appello ripropone tutti i motivi sollevati con il ricorso introduttivo, censurando diffusamente la sentenza impugnata.
L'Andreani Tributi si costituisce con proprie controdeduzioni chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
All'odierna udienza la Commissione si è riunita in camera di consiglio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza impugnata è immune da censure e, pertanto, va confermata condividendosi le motivazioni ivi espresse con conseguente rigetto dell'appello.
2. Con il primo ed il quarto motivo di impugnazione si denunciano l'erronea pronuncia della Corte di primo grado sull'eccezione di nullità per difetto assoluto di sottoscrizione e di difetto di legittimazione attiva, in capo a Andreani Tributi srl. e/o al Comune di Benevento ed il mancato annullamento dell'avviso di accertamento relativamente alla sollevata eccezione di legittimazione attiva della Andreani Tributi s.r.l. per omessa autorizzazione ad intraprendere l'azione accertativa/esecutiva da parte della commissione straordinaria di liquidazione del comune di Benevento.
L'appellante, in particolare, contesta la mancanza della determina dirigenziale, con la quale il Comune di
Benevento e/o la OSL abbia delegato il concessionario alla emissione dell'avviso di accertamento.
L'eccezione non merita pregio.
Al riguardo occorre rilevare che la legittimazione dell'Andreani Tributi deriva dal contratto stipulato con il
Comune di Benevento del 16/11/2018 rep. n. 15921, per il quale vi è obbligo di pubblicazione nel proprio sito informatico, per cui con tale sistema viene garantita la conoscenza o conoscibilità dell'atto da parte degli interessati, senza necessità di ulteriori allegazioni.
Viene in rilievo, inoltre, che nel caso di affidamento dell'incarico della riscossione ad una società diversa, il rappresentante legale della stessa, assume la responsabilità del tributo, per cui l'avvenuta sottoscrizione conferma la legittimità dell'atto.
Va rilevato che la sussistenza della legittimazione attiva in capo all'Andreani Tributi è stata anche già oggetto di valutazione da parte della CTR Campania che con la sentenza n. 6028/2021, ha confermato la validità del contratto sottoscritto con l'Ente locale ai fini della attività di riscossione, anche per le annualità rientranti nella dichiarazione di dissesto.
2.1. Infondata è anche l'eccezione sul difetto di sottoscrizione dell'atto impugnato.
Il provvedimento impugnato risulta sottoscritto a stampa da parte del legale rappresentante della società concessionaria, Nominativo_2, nominato anche responsabile del Tributo
Giova richiamare sul la giurisprudenza della Corte di Cassazione che, in tema di gestione dell'imposta da parte del concessionario, stabilisce: “qualora l'imposta sia gestita da un concessionario, sugli atti di liquidazione e di accertamento prodotti da sistemi informativi automatizzati la firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, purché tale nominativo, nonché la fonte dei dati, risultino indicati in un apposito atto sottoscritto dal concessionario (o da altro soggetto che da questi abbia ricevuto il relativo potere), destinato ad assolvere alla stessa funzione assolta, nell'ipotesi di gestione diretta dell'imposta da parte dell'ente pubblico impositore, dal provvedimento di livello dirigenziale di cui alla
Legge n.549/1995 art.3, comma 87 “ (cfr. Cass.Civ.Sez.V, 13.06.2012, n.9627).
Inoltre, per la Tari non si prevede alcuna particolare formalità per la sottoscrizione dell'atto accertativo, come invece stabilito, per esempio, ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi (cfr. art.42 del D.p.r.
n.600/1973; Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenze n.14626 del 10.11.2000 e n.14195 del
27.10.2000).
Inoltre, relativamente alla sottoscrizione degli atti impositivi formati con sistemi informatici, gli enti locali hanno la possibilità di sostituire la firma autografa del funzionario responsabile con l'indicazione del suo nominativo.
Infatti, il comma 87 dell'art.1 della legge n. 549 del 1995 dispone espressamente che "la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale ".
Peraltro, sul punto si è altresì pronunciata la Suprema Corte che in una fattispecie analoga ha ritenuto valido un avviso di accertamento contenente la riproduzione a stampa del nominativo del funzionario responsabile
(cfr. Corte di Cassazione sentenza n.23976 del 23.09.2008, conf. a Corte di Cassazione n.15079 del 2004).
La Suprema Corte ha stabilito che tale modalità di sottoscrizione è conforme alle disposizioni dell'art.1, comma 87, della Legge n.549/1995.
3. Con il secondo motivo di appello si denuncia l'illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 42, comma 2, lett. a) e f), in combinato disposto con l'art. 48, comma 3, del D.Lgs 267/2000 (T.U.E.L.): nella prospettazione dell'appellante il Consiglio comunale, pur avendo il potere di emanare regolamenti generali in materia di tributi locali, non ha il potere di stabilirne le aliquote.
Il motivo non è fondato in quanto, ai sensi dell'art. 1, co. 683, l. 147/2013, «Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI», come avvenuto nel caso in esame.
4. Con il terzo motivo di appello di denuncia Omessa e/o parziale pronuncia sulle eccezioni di intervenuta illegittimità dell'avviso di accertamento, per violazione e/o falsa applicazione dell'artt. 7
comma 1 e 17 L. 212/2000 per omessa indicazione del metodo di calcolo degli oneri di riscossione, dell'aliquota posta a base del calcolo degli interessi e dell'erroneo calcolo dell'imposta. - Violazione e falsa applicazione del comma 162 dell'art.1 della L. n°296/2006 che indica i requisiti minimi che gli avvisi di accertamento di tributi locali devono contenere.
Il motivo è infondato.
Al riguardo è sufficiente evidenziare che l'atto opposto è un avviso di accertamento per omesso/parziale pagamento mediante il quale si richiede al contribuente l'esatta somma portata dalla bolletta 2018 ivi espressamente indicata (e peraltro non contestata) la quale si riferisce all'immobile identificato nell'Allegato
A dell'avviso medesimo.
Del resto, l'avviso impugnato contiene gli elementi minimi indispensabili ad identificare l'immobile (in Benevento, giacché l'ente creditore è quel Comune, alla Indirizzo_1 ), il tipo di utenza (domestica), il numero dei componenti del nucleo familiare (uno), la superficie (108 mq), l'imposta (euro
651,17), l'addizionale (euro 32,56): il calcolo del tributo deriva dall'applicazione delle regole tariffarie, rese pubbliche alla cittadinanza: un'ancor migliore specificazione, ove presente nella bolletta, poteva essere ottenuta dal contribuente esercitando una propria condotta di collaborazione e buona fede, come già precisato.
5. Con il quinto motivo di appello di denuncia l'avvenuta decadenza o prescrizione del debito tributario.
Il motivo è infondato: il debito è riferito al solo anno 2018 in quanto riferita alla bolletta del 27.06.2018.
Frutto di errore materiale deve, quindi, ritenersi l'indicazione nel titolo dell'atto impugnato “'tari anni 2015,
2016, 2017 e 2018”. Per tutti i motivi esposti, pertanto, l'appello deve respingersi con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Al rigetto dell'appello segue la condanna al pagamento delle spese del grado, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata ON parte appellante al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 650,00 oltre IVA e CPA, se dovuti.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
05/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
FR ELIANA, AT
PASTORE FRANCESCO, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2922/2024 depositato il 30/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Andreani Tributi RL - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 792/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 1 e pubblicata il 02/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 23399 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 23399 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 23399 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 23399 TARI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 37/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: ILLUSTRA LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'«avviso di accertamento per omesso/parziale versamento e contestuale irrogazione delle sanzioni TARI anno 2015-2016-2017-2018», emesso dalla RE UT S.R.L., quale concessionario della riscossione per il Comune di Benevento: si trattava di atto che conseguiva ad una bolletta emessa nel 2018, per lo stesso anno 2018: euro 684,00 di imposta, oltre alla sanzione ed alle spese di notificazione, in caso di mancato pagamento nei sessanta giorni.
Il contribuente, a sostegno del ricorso, eccepiva:
- «Nullità dell'avviso di accertamento oggi impugnato per difetto assoluto di sottoscrizione in quanto non risulta allegata la determina dirigenziale con cui il Comune di Benevento e/o la COMMISSIONE
STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE - delega il Concessionario all'emanazione dello stesso – VIOLAZIONE
E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART . 1, comma 87, della L. n. 549 del 1995»;
- «Illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 42, comma 2, lett. a) e f), in combinato disposto con l'art. 48, comma 3, del D.Lgs 267/2000 (T.U.E.L.).»: l'avviso di accertamento impugnato doveva essere annullato, perché, in base alle disposizioni richiamate, la competenza a determinare le aliquote delle tariffe per la fruizione di beni e servizi è della Giunta Comunale e non del Consiglio;
nel caso di specie, il
Regolamento TARI del Comune di Benevento, del 29 Settembre 2014, veniva adottato con deliberazione del Consiglio Comunale, e con lo stesso si determinavano le tariffe e le relative aliquote;
nell'atto impugnato manca un riferimento alle modalità di determinazione delle aliquote: lo stesso provvedimento impositivo richiama il Regolamento TARI del 2014 e la relativa Delibera C. C. n. 46, approvata dal Consiglio Comunale;
se non sono certe le modalità di calcolo delle aliquote, nemmeno può essere certo il calcolo delle sanzioni e degli interessi, che, comunque, si impugnavano;
prescrizione e decadenza per gli anni 2015 e 2016;
- «INDICAZIONE ERRATA DELLA P.E.C. NELL'ATTO OGGI IMPUGNATO A CUI
NOTIFICARE IL RICORSO/RECLAMO.»;
- «OMESSA AUTORIZZAZIONE DELLA RE UT RL AD INTRAPRENDERE
L'AZIONE ACCERTATIVA/ESECUTIVA DA PARTE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI
LIQUIDAZIONE DEL COMUNE DI BENEVENTO – MANCANZA DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA.»;
- «Illegittimità del l'avviso di accertamento, per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 comma 1 e 17
L. 212/2000 per omessa indicazione del metodo di calcolo degli oneri di riscossione e dell'aliquota posta a base del calcolo degli interessi, nonché della tariffa applicata per la determinazione della TARI.»;
- «Violazione e falsa applicazione del comma 162 dell'art.1 della L. n°296/2006 che indica i requisiti minimi che gli avvisi di accertamento di tributi locali devono contenere.»: in particolare, i presupposti di fatto e le ragioni di diritto a fondamento della propria pretesa nei confronti del contribuente;
le amministrazioni locali sono, altresì, obbligate ad allegare agli avvisi di accertamento l'atto eventualmente richiamato nella motivazione;
nell'avviso di accertamento, è riportata la dicitura «Il seguente AVVISO DI ACCERTAMENTO
PER OMESSO/PARZIALE PAGAMENTO di quanto dovuto a titolo di Tassa Rifiuti, così come da tabella che segue:»: con un prospetto recante una serie di numeri di difficile interpretazione, e senza l'indicazione degli identificativi catastali (foglio, particella, numero e sub).
Si costituiva in giudizio l'RE UT S.R.L. con proprie controdeduzioni contestando la fondatezza della domanda.
Con memorie illustrative il contribuente invocava la deliberazione Arera (Autorità di Regolazione per Energia
Reti e Ambienti) n. 444/2019 (testo integrato in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti), applicabile dal 2021 per tutti gli enti. Quest'ultima, all'articolo 4 dell'allegato 1, ha previsto espressamente che il gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ovvero il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti è tenuto a inviare agli stessi un documento di riscossione, contenente una serie di informazioni.
La Corte di primo grado rigettava il ricorso con condanna alle spese.
Il contribuente con il proposto appello ripropone tutti i motivi sollevati con il ricorso introduttivo, censurando diffusamente la sentenza impugnata.
L'Andreani Tributi si costituisce con proprie controdeduzioni chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
All'odierna udienza la Commissione si è riunita in camera di consiglio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza impugnata è immune da censure e, pertanto, va confermata condividendosi le motivazioni ivi espresse con conseguente rigetto dell'appello.
2. Con il primo ed il quarto motivo di impugnazione si denunciano l'erronea pronuncia della Corte di primo grado sull'eccezione di nullità per difetto assoluto di sottoscrizione e di difetto di legittimazione attiva, in capo a Andreani Tributi srl. e/o al Comune di Benevento ed il mancato annullamento dell'avviso di accertamento relativamente alla sollevata eccezione di legittimazione attiva della Andreani Tributi s.r.l. per omessa autorizzazione ad intraprendere l'azione accertativa/esecutiva da parte della commissione straordinaria di liquidazione del comune di Benevento.
L'appellante, in particolare, contesta la mancanza della determina dirigenziale, con la quale il Comune di
Benevento e/o la OSL abbia delegato il concessionario alla emissione dell'avviso di accertamento.
L'eccezione non merita pregio.
Al riguardo occorre rilevare che la legittimazione dell'Andreani Tributi deriva dal contratto stipulato con il
Comune di Benevento del 16/11/2018 rep. n. 15921, per il quale vi è obbligo di pubblicazione nel proprio sito informatico, per cui con tale sistema viene garantita la conoscenza o conoscibilità dell'atto da parte degli interessati, senza necessità di ulteriori allegazioni.
Viene in rilievo, inoltre, che nel caso di affidamento dell'incarico della riscossione ad una società diversa, il rappresentante legale della stessa, assume la responsabilità del tributo, per cui l'avvenuta sottoscrizione conferma la legittimità dell'atto.
Va rilevato che la sussistenza della legittimazione attiva in capo all'Andreani Tributi è stata anche già oggetto di valutazione da parte della CTR Campania che con la sentenza n. 6028/2021, ha confermato la validità del contratto sottoscritto con l'Ente locale ai fini della attività di riscossione, anche per le annualità rientranti nella dichiarazione di dissesto.
2.1. Infondata è anche l'eccezione sul difetto di sottoscrizione dell'atto impugnato.
Il provvedimento impugnato risulta sottoscritto a stampa da parte del legale rappresentante della società concessionaria, Nominativo_2, nominato anche responsabile del Tributo
Giova richiamare sul la giurisprudenza della Corte di Cassazione che, in tema di gestione dell'imposta da parte del concessionario, stabilisce: “qualora l'imposta sia gestita da un concessionario, sugli atti di liquidazione e di accertamento prodotti da sistemi informativi automatizzati la firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, purché tale nominativo, nonché la fonte dei dati, risultino indicati in un apposito atto sottoscritto dal concessionario (o da altro soggetto che da questi abbia ricevuto il relativo potere), destinato ad assolvere alla stessa funzione assolta, nell'ipotesi di gestione diretta dell'imposta da parte dell'ente pubblico impositore, dal provvedimento di livello dirigenziale di cui alla
Legge n.549/1995 art.3, comma 87 “ (cfr. Cass.Civ.Sez.V, 13.06.2012, n.9627).
Inoltre, per la Tari non si prevede alcuna particolare formalità per la sottoscrizione dell'atto accertativo, come invece stabilito, per esempio, ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi (cfr. art.42 del D.p.r.
n.600/1973; Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenze n.14626 del 10.11.2000 e n.14195 del
27.10.2000).
Inoltre, relativamente alla sottoscrizione degli atti impositivi formati con sistemi informatici, gli enti locali hanno la possibilità di sostituire la firma autografa del funzionario responsabile con l'indicazione del suo nominativo.
Infatti, il comma 87 dell'art.1 della legge n. 549 del 1995 dispone espressamente che "la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale ".
Peraltro, sul punto si è altresì pronunciata la Suprema Corte che in una fattispecie analoga ha ritenuto valido un avviso di accertamento contenente la riproduzione a stampa del nominativo del funzionario responsabile
(cfr. Corte di Cassazione sentenza n.23976 del 23.09.2008, conf. a Corte di Cassazione n.15079 del 2004).
La Suprema Corte ha stabilito che tale modalità di sottoscrizione è conforme alle disposizioni dell'art.1, comma 87, della Legge n.549/1995.
3. Con il secondo motivo di appello si denuncia l'illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 42, comma 2, lett. a) e f), in combinato disposto con l'art. 48, comma 3, del D.Lgs 267/2000 (T.U.E.L.): nella prospettazione dell'appellante il Consiglio comunale, pur avendo il potere di emanare regolamenti generali in materia di tributi locali, non ha il potere di stabilirne le aliquote.
Il motivo non è fondato in quanto, ai sensi dell'art. 1, co. 683, l. 147/2013, «Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI», come avvenuto nel caso in esame.
4. Con il terzo motivo di appello di denuncia Omessa e/o parziale pronuncia sulle eccezioni di intervenuta illegittimità dell'avviso di accertamento, per violazione e/o falsa applicazione dell'artt. 7
comma 1 e 17 L. 212/2000 per omessa indicazione del metodo di calcolo degli oneri di riscossione, dell'aliquota posta a base del calcolo degli interessi e dell'erroneo calcolo dell'imposta. - Violazione e falsa applicazione del comma 162 dell'art.1 della L. n°296/2006 che indica i requisiti minimi che gli avvisi di accertamento di tributi locali devono contenere.
Il motivo è infondato.
Al riguardo è sufficiente evidenziare che l'atto opposto è un avviso di accertamento per omesso/parziale pagamento mediante il quale si richiede al contribuente l'esatta somma portata dalla bolletta 2018 ivi espressamente indicata (e peraltro non contestata) la quale si riferisce all'immobile identificato nell'Allegato
A dell'avviso medesimo.
Del resto, l'avviso impugnato contiene gli elementi minimi indispensabili ad identificare l'immobile (in Benevento, giacché l'ente creditore è quel Comune, alla Indirizzo_1 ), il tipo di utenza (domestica), il numero dei componenti del nucleo familiare (uno), la superficie (108 mq), l'imposta (euro
651,17), l'addizionale (euro 32,56): il calcolo del tributo deriva dall'applicazione delle regole tariffarie, rese pubbliche alla cittadinanza: un'ancor migliore specificazione, ove presente nella bolletta, poteva essere ottenuta dal contribuente esercitando una propria condotta di collaborazione e buona fede, come già precisato.
5. Con il quinto motivo di appello di denuncia l'avvenuta decadenza o prescrizione del debito tributario.
Il motivo è infondato: il debito è riferito al solo anno 2018 in quanto riferita alla bolletta del 27.06.2018.
Frutto di errore materiale deve, quindi, ritenersi l'indicazione nel titolo dell'atto impugnato “'tari anni 2015,
2016, 2017 e 2018”. Per tutti i motivi esposti, pertanto, l'appello deve respingersi con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Al rigetto dell'appello segue la condanna al pagamento delle spese del grado, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata ON parte appellante al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 650,00 oltre IVA e CPA, se dovuti.