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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/05/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3687/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3687/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANTOLI Parte_1 C.F._1
TO, elettivamente domiciliato in VIA G. MAZZINI N. 53/2 40137 BOLOGNA presso il difensore avv. SANTOLI TO
ATTORE
Contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio
[...] P.IVA_1 dell'avv. TIBOLLA CLAUDIA e dell'avv. CARAVITA CRISTINA ( ) VIA C.F._2 DE' CHIARI 2/A BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in VIA DE' CHIARI 2/A BOLOGNA presso il difensore avv. TIBOLLA CLAUDIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18-10-2024, conveniva in giudizio Parte_1
l' dinanzi al Tribunale di Bologna in Controparte_2 composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro.
pagina 1 di 13 Affermava di essere stato dipendente dell' l' Controparte_2 in qualità di Dirigente Medico, dal 13-01-2001 al 20-06-2024, data in cui era
[...] stato licenziato per asserita giusta causa.
Precisava di essere stato in regime di lavoro esclusivo, dalla data di assunzione fino al 31-12-2022, e di avere poi optato per il regime di non esclusività, a far data dal 01-01-2023. Affermava poi che in data 19-04-2022, l convenuta Controparte_2 aveva ricevuto la segnalazione da parte di un'altra dipendente, tale signora Per_1
con la quale la stessa comunicava di aver eseguito in data
[...]
29-03-2022, presso l'ACI di Castel Maggiore, Bologna, una visita medica per idoneità̀ alla guida per il rinnovo della patente, a seguito della quale aveva corrisposto al Medico che l'aveva eseguita, il dott. tramite pagamento con pos, la cifra di Parte_1
25,00 Euro. Precisava che a fronte di tale segnalazione, la stessa l' Controparte_2 convenuta, rilevato che il dott. aveva optato per il regime di esclusività, gli Parte_1 aveva contestato disciplinarmente tale condotta, con contestazione disciplinare del 14- 06-2022, ed in particolare gli aveva contestato disciplinarmente “di avere eseguito, in data 29-03-2022, una prestazione professionale medica dietro compenso, pur avendo optato fin dall'inizio della propria attività, per il regime di esclusività, con conseguente mancato rispetto delle norme di legge e contrattuali e del regolamento aziendale in materia di espletamento di attività̀ libero professionale, nonché́ la violazione del codice disciplinare e del codice di comportamento aziendale”. Precisava che nelle more del procedimento disciplinare, l
[...]
, aveva segnalato ai NAS, in data 24-06-2022, “che il Dott. Controparte_2
, dipendente del S.S.N. in qualità̀ di Dirigente Medico con Parte_1 rapporto di lavoro esclusivo ed in regime di libera professione intramoenia, con corresponsione dell'indennità̀ economica di esclusività̀, avrebbe esercitato, in almeno un episodio, attività̀ medica all'esterno dell'Azienda (extramoenia), omettendo di comunicarlo ed incassando personalmente il compenso della visita, avvenuta presso un ambulatorio medico privato di un'autoscuola nel Comune di Castel Maggiore”. Proseguiva affermando che lo stesso ricorrente, sentito a propria difesa in data
02-08-2022, aveva allegato di aver svolto l'attività̀ contestata in maniera assolutamente occasionale per venire incontro ad un collega e amico militare che gli aveva chiesto di sostituirlo per alcuni giorni, di non aver chiesto alcuna autorizzazione anche nella convinzione di poter svolgere questa attività̀ in considerazione del suo pregresso servizio di oltre 10 anni come ufficiale medico presso il Ministero della Difesa, nonché di essersi limitato a rinnovare la patente a qualche collega o amico, precisando che nell'ipotesi di persona conosciuta non vi è una reale necessità di visitarla, ma è sufficiente acquisire i dati, la foto e la firma e collegarsi al sito del portale per l'inserimento dei dati.
pagina 2 di 13 Aveva allegato altresì di aver svolto tale attività solo presso il proprio studio, nel corridoio dell'Ospedale o a casa propria, aggiungendo in un secondo momento di essersi recato talvolta anche presso l'ACI.
Affermava ancora che, all'esito del procedimento disciplinare iniziato con la contestazione disciplinare del 14-06-2022, l' Controparte_2 convenuta, gli aveva irrogato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un mese. Precisava che all'esito del procedimento disciplinare, con comunicazione del 7 novembre 2022, il ricorrente aveva comunicato all Controparte_2 datoriale, di optare per il rapporto di lavoro non esclusivo con effetto dall'1 gennaio 2023 per lo svolgimento di attività libero professionale extramuraria presso alcuni Uffici dell'ACI e le Agenzie indicate nella richiesta redatta dal medesimo ricorrente. Proseguiva affermando dalle indagini svolte dai NAS a seguito della segnalazione dell convenuta, era scaturito il procedimento penale Controparte_2
N°9999/2022 R.G.N.R., pendente innanzi al Tribunale di Bologna, ed il verbale di tale procedimento era stato consegnato all convenuta, Controparte_2 che, acquisiti gli atti del procedimento penale, gli aveva contestato disciplinarmente: “di aver svolto stabile e continuativa attività̀ lavorativa extramoenia, in costanza di rapporto di lavoro in regime di esclusiva, effettuando migliaia di prestazioni professionali mediche finalizzate al rinnovo o al conseguimento delle patenti di guida presso ambulatori privati, presso decine di ambulatori medici di autoscuole ubicate in comuni in provincia di Bologna, Ferrara e Ravenna, incassandone personalmente il compenso.
Come emerso in sede di indagine penale, dalla consultazione del Portale dell'Automobilista, gestito dal Ministero delle Infrastrutture, risulta che Lei abbia inserito, in qualità̀ di medico certificatore, al termine di ogni visita medica per il rilascio della patente di guida, l'esito della stessa, effettuando dal 1 gennaio 2014 al 30 Settembre 2022, numero 24.091 visite mediche, a cui vanno aggiunte ulteriori 59 visite mediche nell'anno 2012 ed altre 15 nell'anno 2013, non inserite nel portale, in quanto all'epoca non obbligatorio”. Nonché “Di aver percepito pertanto illegittimamente l'indennità̀ di esclusività̀ corrisposta dall' in tale periodo, inducendo così l'Ente in errore, e CP_2 procurandosi un ingiusto profitto con pari danno per l'amministrazione e per il Servizio Sanitario Nazionale, in aperto contrasto con gli obblighi inerenti il rapporto di lavoro in regime di esclusività̀ previsti dalle norme di legge e contrattuali disciplinate nell'Atto Aziendale in materia di espletamento di attività̀ libero professionale”. Ed ancora “di aver leso l'immagine aziendale, tenuto conto del ruolo e della posizione di Dirigente Medico nonché́ delle connesse responsabilità̀, tanto più che all'opzione è connessa la corresponsione dell'indennità̀ di esclusività̀ che è stata percepita nel medesimo periodo, in ragione del regime di intramoenia, senza soluzione di continuità̀.
pagina 3 di 13 Ai fini della contestazione della recidiva si precisa che Lei risulta essere stato sottoposto a precedente procedimento disciplinare a seguito del quale, con atto decisorio N°33859 del 28.9.22, è stato sanzionato con 30 giorni di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione”. Precisava che all'esito di tale ultimo procedimento disciplinare, l' Controparte_2
convenuta, con comunicazione del 20 giugno 2024, gli aveva irrogato la
[...] sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso, ai sensi dell'art. 49, comma 10 n. 2 del CCNL/2024 Area Sanità triennio 2019-2021. Eccepiva l'illegittimità del licenziamento in tronco intimato, per i motivi indicati in ricorso. In particolare, eccepiva in primo luogo l'asserita consunzione del potere disciplinare dell e l'asserita violazione del principio del ne bis in Controparte_2 idem, posto che i fatti oggetto della seconda contestazione disciplinare i medesimi già fatti oggetto della prima contestazione disciplinare, poi sfociata nella sanzione conservativa della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un mese. Eccepiva poi che l' avrebbe dovuto sospendere il Controparte_2 primo procedimento disciplinare, in attesa delle indagini dei Nas. Eccepiva ancora l'asserita esecuzione in buona fede del rapporto di lavoro e l'asserita insussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito disciplinare. Sul punto precisava che il ricorrente era sempre stato convinto di poter svolgere le contestate visite mediche per il rinnovo e il rilascio di patenti di guida in via contestuale con il proprio rapporto di lavoro di dirigente medico radiologo, in essere con l
[...]
, anche per la circostanza che il proprio consulente Controparte_2 fiscale che lo aveva rassicurato circa compatibilità e liceità delle due attività, nonché per la circostanza che le visite in oggetto, avvenivano al di fuori dell'orario di lavoro, ed i proventi delle stesse erano sempre stati dichiarati fiscalmente, con conseguente inconsapevolezza dell'antigiuridicità della condotta tenuta. Da ultimo eccepiva la insussistenza di recidiva, posto che i fatti oggetto della seconda contestazione disciplinare, erano antecedenti temporalmente a quello oggetto della prima contestazione disciplinare, poi sfociata nella sanzione conservativa irrogata all'esito del primo procedimento disciplinare. Chiedeva che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertasse e dichiarasse l'illegittimità del licenziamento disciplinare irrogato, e condannasse l' convenuta alla reintegra del ricorrente ed al Controparte_2 risarcimento del danno, in misura pari alle retribuzioni mensili globali di fatto dovute e non corrisposte dal giorno del licenziamento a quello di reintegra. Il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat dalla mora al saldo e con vittoria di spese di giudizio. Si costituiva in giudizio l , Controparte_3 affermando l'infondatezza delle domande di parte attrice, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta.
pagina 4 di 13 In particolare allegava che il dott. era stato dipendente dell Parte_1 [...]
, come Dirigente Medico di Radiodiagnostica, Controparte_1 presso la UOC Radiologia, dal 13-01-2001 al 20-06-2024, e fin dall'assunzione, era stato in regime di lavoro esclusivo, avendo dichiarato al momento della sottoscrizione del contratto, di “non svolgere alcuna attività oltre a quella di lavoro dipendente” e “ di impegnarsi a comunicare ogni possibile variazione che dovesse intervenire una volta assunto il servizio”, nonché “di essere consapevole che lo svolgimento di una doppia attività in contrasto con le norme sopra indicate costituisce giusta causa di recesso dal rapporto di lavoro”. Precisava che nel corso del rapporto di lavoro, fino al 07-11-2022 con decorrenza dal 01-01-2023, il dott. non aveva modificato l'opzione da lavoro esclusivo a Parte_1 lavoro non esclusivo ed aveva quindi percepito il trattamento economico aggiuntivo previsto dall'art.15-quater co.5 D.Lgs. 502/1992, c.d. indennità di esclusività, nella misura prevista dal CCNL, per i dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo. Allegava poi che in data 19-04-2022, l aveva ricevuto una segnalazione da CP_2 parte di una dipendente, la quale aveva dichiarato di avere effettuato, in data 29-03-2022, una visita medica per il rinnovo della patente di guida presso l'ACI di Castel Maggiore (BO), per la quale aveva versato direttamente al medico, dott.
[...]
l'importo di Euro 25,00 tramite POS e di essersi avveduta, successivamente, Parte_1 che si trattava di un medico dipendente dell' . Controparte_2
Allegava ancora che la dott.ssa Direttore della Struttura Supporto Testimone_1 alla gestione dei processi assistenziali dei DAI, verificato che il dipendente non aveva optato per l'attività libero-professionale extra-muraria e che non aveva richiesto l'autorizzazione allo svolgimento di attività extra-istituzionale, aveva trasmesso la segnalazione al Responsabile della UOC Radiologia, ove operava il dott. Parte_1 dott. , che, ravvisando la sussistenza di elementi di rilievo disciplinare, aveva Per_2 Parte richiesto all' l'attivazione del procedimento disciplinare. Parte Precisava che con contestazione disciplinare del 14-06-2022, l aveva contestato al dott. “di avere eseguito una prestazione professionale medica in data 29- Parte_1
03-2022, dietro compenso, pur risultando aver optato, senza alcuna variazione ad oggi, per il regime di esclusività, né risultando agli atti dell alcuna CP_2 richiesta di autorizzazione, né alcuna modifica dell'opzione da intramoenia a extramoenia”. Precisava poi che il dott. nell'audizione del 02-08-2022, aveva confermato di Parte_1 avere effettuato la visita medica contestata, affermando peraltro che si era trattato di un'attività occasionale, che gli si era presentata da un giorno all'altro, perché un suo collega e amico militare per problemi di servizio si era dovuto assentare e allora gli aveva chiesto di sostituirlo, riconoscendo di non avere chiesto l'autorizzazione per mancanza di tempo, e di avere incassato personalmente il corrispettivo per la visita medica. Precisava ancora che all'esito del procedimento disciplinare, l convenuta aveva CP_2 applicato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per pagina 5 di 13 un mese, dal 01-11-2022 al 30-11-2022, non impugnata dal ricorrente, che aveva poi optato per il regime extra moenia, con decorrenza dal 01-01-2023.
Proseguiva affermando che con nota del 24-05-2022, l'Azienda aveva segnalato ai NAS la vicenda, evidenziando che per tale episodio era stato chiesto l'avvio del procedimento disciplinare, evidenziando che la ricevuta rilasciata in occasione della visita contestata, recava il numero progressivo 643/2022 e ciò poteva essere indice dello svolgimento di ulteriori attività libero professionale esterna oltre a quella sanzionata disciplinarmente. Affermava poi che, acquisiti, in data 09-02-2024, dal fascicolo del procedimento penale promosso contro il dott. l'avviso di conclusione delle indagini ed il Verbale Parte_1 del NAS di Bologna, ritenendo che sulla base di tali atti, fosse stata accertata una ulteriore condotta illecita posta in essere dal ricorrente, in data 26-03-2024 aveva contestato disciplinarmente al dott. “di aver svolto stabile e continuativa Parte_1 attività lavorativa extramoenia, in costanza di rapporto di lavoro in regime di esclusiva, effettuando migliaia di prestazioni professionali mediche finalizzate al rinnovo o al conseguimento delle patenti di guida presso ambulatori privati, presso decine di ambulatori medici di autoscuole ubicate in comuni in provincia di Bologna, Ferrara e Ravenna, incassandone personalmente il compenso;
di avere inserito nel Portale dell'Automobilista gestito dal Ministero delle Infrastrutture, in qualità di medico certificatore, al termine di ogni visita medica per il rilascio della patente di guida, l'esito della stessa, effettuando dal 1gennaio 2014 al 30 settembre 2022, nu mero 24.091 visite mediche, a cui vanno aggiunte ulteriori 59 visite mediche nell'anno 2012 ed altre 15 nell'anno 2013, non inserite nel portale, in quanto all'epoca non obbligatorio;
di avere percepito pertanto illegittimamente l'indennità di esclusività corrisposta dall'Azienda in tale periodo inducendo così l'Ente in errore, e procurandosi un ingiusto profitto con pari danno per l'amministrazione e per il SSN, in aperto contrasto con gli obblighi inerenti il rapporto di lavoro in regime di esclusività previsto dalle norme di legge e contrattuali disciplinate nell'Atto Aziendale in materia di espletamento di attività libero professionale;
di aver leso l'immagine aziendale, tenuto conto del ruolo e della posizione di Dirigente Medico nonché delle connesse responsabilità, tanto più che all'opzione è connessa la corresponsione dell'indennità di esclusività che è stata percepita nel medesimo periodo, in ragione del regime di intramoenia, senza soluzione di continuità; la recidiva posto che, con atto decisorio N°33859 del 28-09-2022, all'esito di procedimento disciplinare, veniva comminata la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione.” Precisava che all'esito del procedimento disciplinare in oggetto, con atto decisorio del 20-06-2024, aveva irrogato la sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa. Ciò premesso in fatto, richiamato il quadro normativo di riferimento, affermava che non vi era stata alcuna consunzione del potere disciplinare dell'azienda, né sarebbe
pagina 6 di 13 stato violato il principio del ne bis in idem, poiché i fatti oggetto delle due distinte contestazioni disciplinari erano diversi, dal momento che nella prima contestazione disciplinare era stata addebitata un'unica condotta, posta in essere dal ricorrente in data 29-03-2022, mentre nella seconda contestazione disciplinare erano state addebitate plurime condotte, di analogo contenuto, poste in essere dal 1° Gennaio 2014 al 30 settembre 2022, le ultime delle quali successive alla condotta di cui alla prima contestazione disciplinare. Affermava poi che era tardiva ed inammissibile l'eccezione secondo cui l'Azienda convenuta avrebbe dovuto sospendere il primo procedimento disciplinare in attesa delle indagini dei Nas, posto che tale eccezione avrebbe dovuto essere proposta durante lo svolgimento del primo procedimento disciplinare. Affermava ancora che era infondata l'eccezione del ricorrente inerente un'asserita insussistenza dell'elemento soggettivo, posto che l'obbligo di esclusiva trovava fondamento in norme di legge ed in norme contrattuali, con la conseguenza che l'asserita buonafede si sarebbe sostanziata in una ignorantia legis, non scriminante. A ciò si aggiungeva che in sede di sottoscrizione del contratto di lavoro, il ricorrente aveva espressamente dichiarato di “non svolgere alcuna attività oltre a quella di lavoro dipendente” e “ di impegnarsi a comunicare ogni possibile variazione che dovesse intervenire una volta assunto il servizio”, nonché “di essere consapevole che lo svolgimento di una doppia attività in contrasto con le norme sopra indicate costituisce giusta causa di recesso dal rapporto di lavoro”, e ciò evidenziava la piena consapevolezza in capo al ricorrente, della offensività delle condotte tenute. Da ultimo affermava la liceità e sussistenza della recidiva contestata, posto che le condotte contestate al dott. erano proseguite anche dopo la prima Parte_1 contestazione disciplinare del 14-06-2022, e si erano protratte fino al 30 settembre. Il processo si svolgeva alle udienze del 27-01-2025 e 19-05-2025. Venivano acquisiti documenti prodotti dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Tribunale che l'istruttoria è stata svolta sulla base dei soli documenti prodotti dalle parti, posto che gli stessi provavano esaurientemente il fatto storico portato all'attenzione del Giudicante, ed in ogni caso non vi erano contestazioni di parte sulla genesi degli accadimenti storico fattuali, riportati dalle parti in modo omogeneo e conforme, come sopra indicato. A ciò si aggiunge che le condotte contestate disciplinarmente al ricorrente, non sono state oggetto di confutazione da parte del dott. che ha anzi riconosciuto Parte_1
l'esistenza e la sussistenza di tali condotte, ed ha proposto solo alcune eccezioni formali. Ai documenti depositati dalle parti con gli atti introduttivi, si è aggiunta solo, prima della discussione, la sentenza del Tribunale di Bologna quale Giudice Penale, N°334/2025 del 05-03-2025, pronunciata ex art. 444 cpp.
pagina 7 di 13 Ciò posto, osserva il Tribunale sotto il profilo normativo, è noto che il rapporto alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è caratterizzato dall'obbligo di esclusività, che trova il suo fondamento negli art. 97 e 98 della Costituzione, e su tale obbligo non ha inciso la privatizzazione del pubblico impiego. Nello specifico, l'obbligo di esclusività è poi disciplinato dall'art. 53 del D.lgs. N°165/2001, rubricato “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”, che prevede che i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.lgs. N°165/2001, fra cui vi sono le , sia a tempo pieno che a Parte_3 tempo parziale con prestazione lavorativa superiore al 50%, non possano svolgere
“incarichi retribuiti”, presso altre Pubbliche Amministrazioni o privati, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza. Gli incarichi retribuiti che le Pubbliche Amministrazioni possono conferire o autorizzare, sono quelli definiti dall'art. 53 commi 5° e 6° del medesimo D.lgs., ossia gli incarichi … occasionali … non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso, e provenienti da “amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale. I dipendenti pubblici full-time possono inoltre svolgere, senza necessità di autorizzazione, le attività derivanti: a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica. Da tale contesto normativo emerge che il pubblico dipendente full-time è vincolato in esclusiva all'Amministrazione di appartenenza, potendo svolgere, fermi i divieti di cui all'art. 60 DPR N°3/1957, solo gli incarichi extra-istituzionali previsti dall'art.53 comma 6°,oppure altri “incarichi retribuiti” previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza. Una deroga parziale è poi prevista solo per i dipendenti pubblici part-time con prestazione lavorativa sino al 50%, i quali, alla luce del combinato disposto dell'art. 53 del D.lgs. N°165/2001 e dell'art.1 commi 56 e ss. Della Legge N°662/1996, possono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo, non a favore di altre pubbliche amministrazioni, purché ciò non determini un “conflitto di interessi” con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente, ovvero un “pregiudizio alla funzionalità dell'Amministrazione”. pagina 8 di 13 Una ulteriore deroga è poi prevista per i dirigenti del ruolo sanitario. Infatti, l'art.15-quater del D.Lgs. N°502/1992, come modificato dal D.Lgs. N°229/1999, rubricato “Esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario”, prevede che tutti i dirigenti sanitari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, assunti in data successiva al 31-12-1998, sono
“assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo”. Il comma 4°, introdotto dall'art.
2-septies comma 1 del D.Lgs. N°81/2004, ha poi previsto che i dirigenti del ruolo sanitario possano optare, su richiesta da presentare entro il 30 novembre di ciascun anno, per il rapporto di lavoro non esclusivo, con effetto dal gennaio dell'anno successivo. Il comma 5° rinvia ai contratti collettivi di lavoro di settore per la determinazione del trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo. L'art. 15-quinquies del D.Lgs. N° 502/1992, rubricato “Caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari”, prevede che il rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari comporta la totale disponibilità nello svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite dall'azienda, nell'ambito della posizione ricoperta e della competenza professionale posseduta della disciplina di appartenenza, con impegno orario contrattualmente definito. Prevede altresì che il dirigente sanitario possa svolgere attività professionale cd.
“intramoenia”, specificata come: (a) attività libero professionale individuale, al di fuori dell'impegno di servizio, nell'ambito delle strutture aziendali individuate dal direttore generale d'intesa con il collegio di direzione;
(b) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività a pagamento svolta in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, all'interno delle strutture aziendali;
(c) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del Servizio Sanitario Nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture;
(d) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività professionali, richieste a pagamento da terzi all'azienda, quando le predette attività siano svolte al di fuori dell'impegno di servizio e consentano la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, sentite le équipes dei servizi interessati. Per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e attività libero professionale intramoenia, l'attività libero professionale non può comportare, per ciascun dipendente, un volume di prestazioni superiore a quella assicurato per i compiti istituzionali. L'attività istituzionale è prevalente rispetto a quella libero professionale, che viene esercitata nella salvaguardia delle esigenze del servizio e della prevalenza dei volumi orari di attività necessari per i compiti istituzionali;
devono essere rispettati i piani di pagina 9 di 13 attività previsti dalla programmazione regionale e aziendale e conseguentemente assicurati i relativi volumi prestazionali ed i tempi di attesa concordati con le équipe. L'attività libero professionale è soggetta a verifica e nello svolgimento dell'attività libero-professionale non è consentito l'uso del ricettario del SSN. L'art.15-sexies del D.Lgs. N°502/1992, rubricato “Caratteristiche del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari che svolgono attività libero-professionale extramuraria”, prevede che il rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari che abbiano comunicato l'opzione per l'esercizio della libera professione extramuraria comporta la totale disponibilità nell'ambito dell'impegno di servizio, per la realizzazione dei risultati programmati e lo svolgimento delle attività professionali di competenza. L'opzione può essere revocata entro il 31 dicembre di ogni anno. Per gli aspetti economici c'è un rinvio alla contrattazione collettiva, ma è comunque prevista la riduzione del trattamento economico accessorio, poiché la retribuzione variabile di posizione è ridotta del 50% e non si dà luogo alla retribuzione di risultato, e gli incarichi di struttura possono essere conferiti solo ai dirigenti sanitari con lavoro esclusivo, in forza dell'art. 72 della Legge N°448/1998. A ciò si aggiunge che l'art.1 comma 5°della Legge N°662/1996, statuisce che l'opzione per l'esercizio della libera professione intra-muraria, da parte del personale dipendente del SSN, da espletare dopo l'assolvimento del debito orario, è incompatibile con l'esercizio di attività libero professionale extra-muraria, mentre il comma 4° stabilisce che restano ferme le incompatibilità previste dall'art.4 comma 7° della Legge N°L.412/1991.
La normativa di settore prevede poi l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo al personale che abbia optato per l'esercizio della libera professione intramuraria, la riduzione del 15% della componente fissa di posizione della retribuzione per i dipendenti che abbiano optato per l'esercizio della libera professione extramuraria e la preferenza del lavoro esclusivo nell'attribuzione degli incarichi. L'art.72 della Legge N°448/1998 poi, ribadisce che i dirigenti sanitari che abbiano optato per l'esercizio della libera professione intramuraria, non possano esercitare altra attività sanitaria resa a titolo non gratuito, ad eccezione delle attività rese in nome e per conto dell'azienda sanitaria di appartenenza, e che la violazione degli obblighi connessi alla esclusività delle prestazioni … comporta la risoluzione del rapporto di lavoro e la restituzione dei proventi ricevuti. Con DPCM del 27-03-2000, rubricato “Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale”, sono stati fissati i principi ed i criteri direttivi per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria, delineata nel decreto, anche ai fini della riduzione delle liste d'attesa, rinviando ad apposito atto aziendale per la definizione delle modalità organizzative di tale attività, sia individuale che in equipe, ambulatoriale e/o di ricovero. I CCNL di settore del 08-06-2000 e del 03-11-2005, hanno ribadito che a tutto il personale medico con rapporto di lavoro esclusivo è consentito lo svolgimento pagina 10 di 13 dell'attività libero-professionale all'interno dell'azienda e ne hanno regolato le modalità d'esercizio. Il CCNL del 08-06-2000, ha altresì istituito, in attuazione delle norme indicate, l'indennità di esclusività, provvedendo alla sua commisurazione e all'individuazione delle fonti di finanziamento. Le modalità di svolgimento della libera professione intramuraria, sono state poi regolamentate dall , in linea con le disposizioni normative e Controparte_4 contrattuali in materia, con atto aziendale. Sulla abse della suddetta normativa, i Dirigenti Medici del SSN che abbiano optato per il rapporto di lavoro esclusivo, possono svolgere attività libero professionale intramuraria, ed è loro riconosciuto un trattamento economico aggiuntivo definito indennità di esclusività, regolato dalla contrattazione collettiva, mentre non possono svolgere attività professionale all'esterno dell'azienda, neanche occasionalmente, attività che non può neppure essere autorizzata, salvo le attività di cui all'art. 53 comma 6° sopra indicate. Tali attività possono essere svolte, previa autorizzazione dell'Azienda Sanitaria, che dovrà valutare se, in ragione della continuità e gravosità dell'impegno richiesto o degli emolumenti conseguiti, non siano incompatibili con l'attività e con gli impegni istituzionali. Anche il Regolamento Aziendale in materia di Incompatibilità, cumulo impieghi e incarichi extra-istituzionali, all'epoca vigente, chiariva che erano compatibili con il lavoro esclusivo, oltre “alle attività che costituiscono direttamente esplicitazione di diritti e libertà costituzionalmente garantiti, quali la partecipazione ad associazioni sportive, culturali, religiose, di opinioni e similari, sempreché non si concretizzino in attività di tipo professionale”, le seguenti attività: (a) collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
(b) utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'impegno e di invenzioni industriali;
(c) partecipazione (attiva e passiva) a convegni e seminari;
(d) attività per la quale è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
(e) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali;
(f) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione;
(g) attività di docenza;
(h) attività di ricerca scientifica;
(j) incarichi che per espressa disposizione normativa non sono soggetti ad autorizzazione. Tale breve escursus normativo, rende evidente la gravità delle violazioni poste in essere dal ricorrente. Per quanto riguarda le eccezioni mosse dal ricorrente, al fine di affermare l'illegittimità del licenziamento intimato, il Tribunale osserva quanto segue. Con riferimento all'eccezione secondo cui vi sarebbe stata la consunzione del potere disciplinare dell'azienda e sarebbe stato violato il principio del ne bis in idem, appare pagina 11 di 13 palese l'infondatezza dell'eccezione, poiché i fatti oggetto delle due distinte contestazioni disciplinari sono diversi, dal momento che nella prima contestazione disciplinare è stata addebitata un'unica condotta, posta in essere dal ricorrente in data
29-03-2022, mentre nella seconda contestazione disciplinare sono state addebitate plurime condotte, di analogo contenuto, poste in essere dal 1° Gennaio 2014 al 30 settembre 2022, le ultime delle quali successive alla condotta di cui alla prima contestazione disciplinare. Difetta quindi l'elemento dell'identità sostanziale dei fatti, intesa come identità spazio temporale e fenomenica delle condotte(Cass.N°8193/2018). Con riferimento all'eccezione secondo cui l convenuta avrebbe dovuto CP_2 sospendere il primo procedimento disciplinare in attesa delle indagini dei Nas, la stessa è inammissibile nel presente giudizio, poiché avrebbe potuto essere proposta solo durante lo svolgimento del primo procedimento disciplinare. In ogni caso, anche ipotizzando l'applicazione dell'istituto della continuazione tra tutte le condotte, sia del primo che del secondo procedimento disciplinare, la gravità complessiva della condotta reiterata, non poteva che condurre alla sanzione espulsiva. Con riferimento all'eccezione di parte ricorrente, inerente un'asserita insussistenza dell'elemento soggettivo, anche la stessa appare infondata, posto che l'obbligo di esclusiva trovava fondamento nelle norme di legge e nelle norme contrattuali sopra indicate, con la conseguenza che l'asserita buonafede si sarebbe sostanziata in una ignorantia legis, non scriminante. A ciò si aggiunge che in sede di sottoscrizione del contratto di lavoro, il ricorrente ha espressamente dichiarato di “non svolgere alcuna attività oltre a quella di lavoro dipendente” e “ di impegnarsi a comunicare ogni possibile variazione che dovesse intervenire una volta assunto il servizio”, nonché “di essere consapevole che lo svolgimento di una doppia attività in contrasto con le norme sopra indicate costituisce giusta causa di recesso dal rapporto di lavoro”, e ciò evidenzia la piena consapevolezza in capo al ricorrente, della offensività delle condotte tenute. Da ultimo, con riferimento all'eccezione di insussistenza della recidiva contestata, anche tale eccezione appare infondata, posto che le condotte contestate al dott.
sono proseguite anche dopo la prima contestazione disciplinare del Parte_1
14-06-2022, e si erano protratte fino al 30 settembre. Vi è stata quindi recidiva sull'episodio contestato in data 14-06-2022. Anche con riferimento a tale eccezione peraltro, anche ipotizzando l'esclusione della recidiva, la gravità complessiva della condotta reiterata del ricorrente, non poteva che condurre alla sanzione espulsiva. Pertanto le domande proposte dal dott contro il licenziamento Parte_1 intimatogli dall in data 20-06-2024, sono Controparte_2 infondate e vengono respinte. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate i Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
pagina 12 di 13
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, respinge il ricorso proposto da contro il licenziamento intimatogli dell' Parte_1 [...]
, liquidate i Euro 4.000,00 per compensi Controparte_2 professionali, oltre accessori di legge. Riserva nel termine di gg. 60, il deposito della motivazione.
Bologna 19-05-2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3687/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANTOLI Parte_1 C.F._1
TO, elettivamente domiciliato in VIA G. MAZZINI N. 53/2 40137 BOLOGNA presso il difensore avv. SANTOLI TO
ATTORE
Contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio
[...] P.IVA_1 dell'avv. TIBOLLA CLAUDIA e dell'avv. CARAVITA CRISTINA ( ) VIA C.F._2 DE' CHIARI 2/A BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in VIA DE' CHIARI 2/A BOLOGNA presso il difensore avv. TIBOLLA CLAUDIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18-10-2024, conveniva in giudizio Parte_1
l' dinanzi al Tribunale di Bologna in Controparte_2 composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro.
pagina 1 di 13 Affermava di essere stato dipendente dell' l' Controparte_2 in qualità di Dirigente Medico, dal 13-01-2001 al 20-06-2024, data in cui era
[...] stato licenziato per asserita giusta causa.
Precisava di essere stato in regime di lavoro esclusivo, dalla data di assunzione fino al 31-12-2022, e di avere poi optato per il regime di non esclusività, a far data dal 01-01-2023. Affermava poi che in data 19-04-2022, l convenuta Controparte_2 aveva ricevuto la segnalazione da parte di un'altra dipendente, tale signora Per_1
con la quale la stessa comunicava di aver eseguito in data
[...]
29-03-2022, presso l'ACI di Castel Maggiore, Bologna, una visita medica per idoneità̀ alla guida per il rinnovo della patente, a seguito della quale aveva corrisposto al Medico che l'aveva eseguita, il dott. tramite pagamento con pos, la cifra di Parte_1
25,00 Euro. Precisava che a fronte di tale segnalazione, la stessa l' Controparte_2 convenuta, rilevato che il dott. aveva optato per il regime di esclusività, gli Parte_1 aveva contestato disciplinarmente tale condotta, con contestazione disciplinare del 14- 06-2022, ed in particolare gli aveva contestato disciplinarmente “di avere eseguito, in data 29-03-2022, una prestazione professionale medica dietro compenso, pur avendo optato fin dall'inizio della propria attività, per il regime di esclusività, con conseguente mancato rispetto delle norme di legge e contrattuali e del regolamento aziendale in materia di espletamento di attività̀ libero professionale, nonché́ la violazione del codice disciplinare e del codice di comportamento aziendale”. Precisava che nelle more del procedimento disciplinare, l
[...]
, aveva segnalato ai NAS, in data 24-06-2022, “che il Dott. Controparte_2
, dipendente del S.S.N. in qualità̀ di Dirigente Medico con Parte_1 rapporto di lavoro esclusivo ed in regime di libera professione intramoenia, con corresponsione dell'indennità̀ economica di esclusività̀, avrebbe esercitato, in almeno un episodio, attività̀ medica all'esterno dell'Azienda (extramoenia), omettendo di comunicarlo ed incassando personalmente il compenso della visita, avvenuta presso un ambulatorio medico privato di un'autoscuola nel Comune di Castel Maggiore”. Proseguiva affermando che lo stesso ricorrente, sentito a propria difesa in data
02-08-2022, aveva allegato di aver svolto l'attività̀ contestata in maniera assolutamente occasionale per venire incontro ad un collega e amico militare che gli aveva chiesto di sostituirlo per alcuni giorni, di non aver chiesto alcuna autorizzazione anche nella convinzione di poter svolgere questa attività̀ in considerazione del suo pregresso servizio di oltre 10 anni come ufficiale medico presso il Ministero della Difesa, nonché di essersi limitato a rinnovare la patente a qualche collega o amico, precisando che nell'ipotesi di persona conosciuta non vi è una reale necessità di visitarla, ma è sufficiente acquisire i dati, la foto e la firma e collegarsi al sito del portale per l'inserimento dei dati.
pagina 2 di 13 Aveva allegato altresì di aver svolto tale attività solo presso il proprio studio, nel corridoio dell'Ospedale o a casa propria, aggiungendo in un secondo momento di essersi recato talvolta anche presso l'ACI.
Affermava ancora che, all'esito del procedimento disciplinare iniziato con la contestazione disciplinare del 14-06-2022, l' Controparte_2 convenuta, gli aveva irrogato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un mese. Precisava che all'esito del procedimento disciplinare, con comunicazione del 7 novembre 2022, il ricorrente aveva comunicato all Controparte_2 datoriale, di optare per il rapporto di lavoro non esclusivo con effetto dall'1 gennaio 2023 per lo svolgimento di attività libero professionale extramuraria presso alcuni Uffici dell'ACI e le Agenzie indicate nella richiesta redatta dal medesimo ricorrente. Proseguiva affermando dalle indagini svolte dai NAS a seguito della segnalazione dell convenuta, era scaturito il procedimento penale Controparte_2
N°9999/2022 R.G.N.R., pendente innanzi al Tribunale di Bologna, ed il verbale di tale procedimento era stato consegnato all convenuta, Controparte_2 che, acquisiti gli atti del procedimento penale, gli aveva contestato disciplinarmente: “di aver svolto stabile e continuativa attività̀ lavorativa extramoenia, in costanza di rapporto di lavoro in regime di esclusiva, effettuando migliaia di prestazioni professionali mediche finalizzate al rinnovo o al conseguimento delle patenti di guida presso ambulatori privati, presso decine di ambulatori medici di autoscuole ubicate in comuni in provincia di Bologna, Ferrara e Ravenna, incassandone personalmente il compenso.
Come emerso in sede di indagine penale, dalla consultazione del Portale dell'Automobilista, gestito dal Ministero delle Infrastrutture, risulta che Lei abbia inserito, in qualità̀ di medico certificatore, al termine di ogni visita medica per il rilascio della patente di guida, l'esito della stessa, effettuando dal 1 gennaio 2014 al 30 Settembre 2022, numero 24.091 visite mediche, a cui vanno aggiunte ulteriori 59 visite mediche nell'anno 2012 ed altre 15 nell'anno 2013, non inserite nel portale, in quanto all'epoca non obbligatorio”. Nonché “Di aver percepito pertanto illegittimamente l'indennità̀ di esclusività̀ corrisposta dall' in tale periodo, inducendo così l'Ente in errore, e CP_2 procurandosi un ingiusto profitto con pari danno per l'amministrazione e per il Servizio Sanitario Nazionale, in aperto contrasto con gli obblighi inerenti il rapporto di lavoro in regime di esclusività̀ previsti dalle norme di legge e contrattuali disciplinate nell'Atto Aziendale in materia di espletamento di attività̀ libero professionale”. Ed ancora “di aver leso l'immagine aziendale, tenuto conto del ruolo e della posizione di Dirigente Medico nonché́ delle connesse responsabilità̀, tanto più che all'opzione è connessa la corresponsione dell'indennità̀ di esclusività̀ che è stata percepita nel medesimo periodo, in ragione del regime di intramoenia, senza soluzione di continuità̀.
pagina 3 di 13 Ai fini della contestazione della recidiva si precisa che Lei risulta essere stato sottoposto a precedente procedimento disciplinare a seguito del quale, con atto decisorio N°33859 del 28.9.22, è stato sanzionato con 30 giorni di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione”. Precisava che all'esito di tale ultimo procedimento disciplinare, l' Controparte_2
convenuta, con comunicazione del 20 giugno 2024, gli aveva irrogato la
[...] sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso, ai sensi dell'art. 49, comma 10 n. 2 del CCNL/2024 Area Sanità triennio 2019-2021. Eccepiva l'illegittimità del licenziamento in tronco intimato, per i motivi indicati in ricorso. In particolare, eccepiva in primo luogo l'asserita consunzione del potere disciplinare dell e l'asserita violazione del principio del ne bis in Controparte_2 idem, posto che i fatti oggetto della seconda contestazione disciplinare i medesimi già fatti oggetto della prima contestazione disciplinare, poi sfociata nella sanzione conservativa della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un mese. Eccepiva poi che l' avrebbe dovuto sospendere il Controparte_2 primo procedimento disciplinare, in attesa delle indagini dei Nas. Eccepiva ancora l'asserita esecuzione in buona fede del rapporto di lavoro e l'asserita insussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito disciplinare. Sul punto precisava che il ricorrente era sempre stato convinto di poter svolgere le contestate visite mediche per il rinnovo e il rilascio di patenti di guida in via contestuale con il proprio rapporto di lavoro di dirigente medico radiologo, in essere con l
[...]
, anche per la circostanza che il proprio consulente Controparte_2 fiscale che lo aveva rassicurato circa compatibilità e liceità delle due attività, nonché per la circostanza che le visite in oggetto, avvenivano al di fuori dell'orario di lavoro, ed i proventi delle stesse erano sempre stati dichiarati fiscalmente, con conseguente inconsapevolezza dell'antigiuridicità della condotta tenuta. Da ultimo eccepiva la insussistenza di recidiva, posto che i fatti oggetto della seconda contestazione disciplinare, erano antecedenti temporalmente a quello oggetto della prima contestazione disciplinare, poi sfociata nella sanzione conservativa irrogata all'esito del primo procedimento disciplinare. Chiedeva che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertasse e dichiarasse l'illegittimità del licenziamento disciplinare irrogato, e condannasse l' convenuta alla reintegra del ricorrente ed al Controparte_2 risarcimento del danno, in misura pari alle retribuzioni mensili globali di fatto dovute e non corrisposte dal giorno del licenziamento a quello di reintegra. Il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat dalla mora al saldo e con vittoria di spese di giudizio. Si costituiva in giudizio l , Controparte_3 affermando l'infondatezza delle domande di parte attrice, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta.
pagina 4 di 13 In particolare allegava che il dott. era stato dipendente dell Parte_1 [...]
, come Dirigente Medico di Radiodiagnostica, Controparte_1 presso la UOC Radiologia, dal 13-01-2001 al 20-06-2024, e fin dall'assunzione, era stato in regime di lavoro esclusivo, avendo dichiarato al momento della sottoscrizione del contratto, di “non svolgere alcuna attività oltre a quella di lavoro dipendente” e “ di impegnarsi a comunicare ogni possibile variazione che dovesse intervenire una volta assunto il servizio”, nonché “di essere consapevole che lo svolgimento di una doppia attività in contrasto con le norme sopra indicate costituisce giusta causa di recesso dal rapporto di lavoro”. Precisava che nel corso del rapporto di lavoro, fino al 07-11-2022 con decorrenza dal 01-01-2023, il dott. non aveva modificato l'opzione da lavoro esclusivo a Parte_1 lavoro non esclusivo ed aveva quindi percepito il trattamento economico aggiuntivo previsto dall'art.15-quater co.5 D.Lgs. 502/1992, c.d. indennità di esclusività, nella misura prevista dal CCNL, per i dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo. Allegava poi che in data 19-04-2022, l aveva ricevuto una segnalazione da CP_2 parte di una dipendente, la quale aveva dichiarato di avere effettuato, in data 29-03-2022, una visita medica per il rinnovo della patente di guida presso l'ACI di Castel Maggiore (BO), per la quale aveva versato direttamente al medico, dott.
[...]
l'importo di Euro 25,00 tramite POS e di essersi avveduta, successivamente, Parte_1 che si trattava di un medico dipendente dell' . Controparte_2
Allegava ancora che la dott.ssa Direttore della Struttura Supporto Testimone_1 alla gestione dei processi assistenziali dei DAI, verificato che il dipendente non aveva optato per l'attività libero-professionale extra-muraria e che non aveva richiesto l'autorizzazione allo svolgimento di attività extra-istituzionale, aveva trasmesso la segnalazione al Responsabile della UOC Radiologia, ove operava il dott. Parte_1 dott. , che, ravvisando la sussistenza di elementi di rilievo disciplinare, aveva Per_2 Parte richiesto all' l'attivazione del procedimento disciplinare. Parte Precisava che con contestazione disciplinare del 14-06-2022, l aveva contestato al dott. “di avere eseguito una prestazione professionale medica in data 29- Parte_1
03-2022, dietro compenso, pur risultando aver optato, senza alcuna variazione ad oggi, per il regime di esclusività, né risultando agli atti dell alcuna CP_2 richiesta di autorizzazione, né alcuna modifica dell'opzione da intramoenia a extramoenia”. Precisava poi che il dott. nell'audizione del 02-08-2022, aveva confermato di Parte_1 avere effettuato la visita medica contestata, affermando peraltro che si era trattato di un'attività occasionale, che gli si era presentata da un giorno all'altro, perché un suo collega e amico militare per problemi di servizio si era dovuto assentare e allora gli aveva chiesto di sostituirlo, riconoscendo di non avere chiesto l'autorizzazione per mancanza di tempo, e di avere incassato personalmente il corrispettivo per la visita medica. Precisava ancora che all'esito del procedimento disciplinare, l convenuta aveva CP_2 applicato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per pagina 5 di 13 un mese, dal 01-11-2022 al 30-11-2022, non impugnata dal ricorrente, che aveva poi optato per il regime extra moenia, con decorrenza dal 01-01-2023.
Proseguiva affermando che con nota del 24-05-2022, l'Azienda aveva segnalato ai NAS la vicenda, evidenziando che per tale episodio era stato chiesto l'avvio del procedimento disciplinare, evidenziando che la ricevuta rilasciata in occasione della visita contestata, recava il numero progressivo 643/2022 e ciò poteva essere indice dello svolgimento di ulteriori attività libero professionale esterna oltre a quella sanzionata disciplinarmente. Affermava poi che, acquisiti, in data 09-02-2024, dal fascicolo del procedimento penale promosso contro il dott. l'avviso di conclusione delle indagini ed il Verbale Parte_1 del NAS di Bologna, ritenendo che sulla base di tali atti, fosse stata accertata una ulteriore condotta illecita posta in essere dal ricorrente, in data 26-03-2024 aveva contestato disciplinarmente al dott. “di aver svolto stabile e continuativa Parte_1 attività lavorativa extramoenia, in costanza di rapporto di lavoro in regime di esclusiva, effettuando migliaia di prestazioni professionali mediche finalizzate al rinnovo o al conseguimento delle patenti di guida presso ambulatori privati, presso decine di ambulatori medici di autoscuole ubicate in comuni in provincia di Bologna, Ferrara e Ravenna, incassandone personalmente il compenso;
di avere inserito nel Portale dell'Automobilista gestito dal Ministero delle Infrastrutture, in qualità di medico certificatore, al termine di ogni visita medica per il rilascio della patente di guida, l'esito della stessa, effettuando dal 1gennaio 2014 al 30 settembre 2022, nu mero 24.091 visite mediche, a cui vanno aggiunte ulteriori 59 visite mediche nell'anno 2012 ed altre 15 nell'anno 2013, non inserite nel portale, in quanto all'epoca non obbligatorio;
di avere percepito pertanto illegittimamente l'indennità di esclusività corrisposta dall'Azienda in tale periodo inducendo così l'Ente in errore, e procurandosi un ingiusto profitto con pari danno per l'amministrazione e per il SSN, in aperto contrasto con gli obblighi inerenti il rapporto di lavoro in regime di esclusività previsto dalle norme di legge e contrattuali disciplinate nell'Atto Aziendale in materia di espletamento di attività libero professionale;
di aver leso l'immagine aziendale, tenuto conto del ruolo e della posizione di Dirigente Medico nonché delle connesse responsabilità, tanto più che all'opzione è connessa la corresponsione dell'indennità di esclusività che è stata percepita nel medesimo periodo, in ragione del regime di intramoenia, senza soluzione di continuità; la recidiva posto che, con atto decisorio N°33859 del 28-09-2022, all'esito di procedimento disciplinare, veniva comminata la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione.” Precisava che all'esito del procedimento disciplinare in oggetto, con atto decisorio del 20-06-2024, aveva irrogato la sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa. Ciò premesso in fatto, richiamato il quadro normativo di riferimento, affermava che non vi era stata alcuna consunzione del potere disciplinare dell'azienda, né sarebbe
pagina 6 di 13 stato violato il principio del ne bis in idem, poiché i fatti oggetto delle due distinte contestazioni disciplinari erano diversi, dal momento che nella prima contestazione disciplinare era stata addebitata un'unica condotta, posta in essere dal ricorrente in data 29-03-2022, mentre nella seconda contestazione disciplinare erano state addebitate plurime condotte, di analogo contenuto, poste in essere dal 1° Gennaio 2014 al 30 settembre 2022, le ultime delle quali successive alla condotta di cui alla prima contestazione disciplinare. Affermava poi che era tardiva ed inammissibile l'eccezione secondo cui l'Azienda convenuta avrebbe dovuto sospendere il primo procedimento disciplinare in attesa delle indagini dei Nas, posto che tale eccezione avrebbe dovuto essere proposta durante lo svolgimento del primo procedimento disciplinare. Affermava ancora che era infondata l'eccezione del ricorrente inerente un'asserita insussistenza dell'elemento soggettivo, posto che l'obbligo di esclusiva trovava fondamento in norme di legge ed in norme contrattuali, con la conseguenza che l'asserita buonafede si sarebbe sostanziata in una ignorantia legis, non scriminante. A ciò si aggiungeva che in sede di sottoscrizione del contratto di lavoro, il ricorrente aveva espressamente dichiarato di “non svolgere alcuna attività oltre a quella di lavoro dipendente” e “ di impegnarsi a comunicare ogni possibile variazione che dovesse intervenire una volta assunto il servizio”, nonché “di essere consapevole che lo svolgimento di una doppia attività in contrasto con le norme sopra indicate costituisce giusta causa di recesso dal rapporto di lavoro”, e ciò evidenziava la piena consapevolezza in capo al ricorrente, della offensività delle condotte tenute. Da ultimo affermava la liceità e sussistenza della recidiva contestata, posto che le condotte contestate al dott. erano proseguite anche dopo la prima Parte_1 contestazione disciplinare del 14-06-2022, e si erano protratte fino al 30 settembre. Il processo si svolgeva alle udienze del 27-01-2025 e 19-05-2025. Venivano acquisiti documenti prodotti dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Tribunale che l'istruttoria è stata svolta sulla base dei soli documenti prodotti dalle parti, posto che gli stessi provavano esaurientemente il fatto storico portato all'attenzione del Giudicante, ed in ogni caso non vi erano contestazioni di parte sulla genesi degli accadimenti storico fattuali, riportati dalle parti in modo omogeneo e conforme, come sopra indicato. A ciò si aggiunge che le condotte contestate disciplinarmente al ricorrente, non sono state oggetto di confutazione da parte del dott. che ha anzi riconosciuto Parte_1
l'esistenza e la sussistenza di tali condotte, ed ha proposto solo alcune eccezioni formali. Ai documenti depositati dalle parti con gli atti introduttivi, si è aggiunta solo, prima della discussione, la sentenza del Tribunale di Bologna quale Giudice Penale, N°334/2025 del 05-03-2025, pronunciata ex art. 444 cpp.
pagina 7 di 13 Ciò posto, osserva il Tribunale sotto il profilo normativo, è noto che il rapporto alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è caratterizzato dall'obbligo di esclusività, che trova il suo fondamento negli art. 97 e 98 della Costituzione, e su tale obbligo non ha inciso la privatizzazione del pubblico impiego. Nello specifico, l'obbligo di esclusività è poi disciplinato dall'art. 53 del D.lgs. N°165/2001, rubricato “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”, che prevede che i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.lgs. N°165/2001, fra cui vi sono le , sia a tempo pieno che a Parte_3 tempo parziale con prestazione lavorativa superiore al 50%, non possano svolgere
“incarichi retribuiti”, presso altre Pubbliche Amministrazioni o privati, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza. Gli incarichi retribuiti che le Pubbliche Amministrazioni possono conferire o autorizzare, sono quelli definiti dall'art. 53 commi 5° e 6° del medesimo D.lgs., ossia gli incarichi … occasionali … non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso, e provenienti da “amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale. I dipendenti pubblici full-time possono inoltre svolgere, senza necessità di autorizzazione, le attività derivanti: a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica. Da tale contesto normativo emerge che il pubblico dipendente full-time è vincolato in esclusiva all'Amministrazione di appartenenza, potendo svolgere, fermi i divieti di cui all'art. 60 DPR N°3/1957, solo gli incarichi extra-istituzionali previsti dall'art.53 comma 6°,oppure altri “incarichi retribuiti” previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza. Una deroga parziale è poi prevista solo per i dipendenti pubblici part-time con prestazione lavorativa sino al 50%, i quali, alla luce del combinato disposto dell'art. 53 del D.lgs. N°165/2001 e dell'art.1 commi 56 e ss. Della Legge N°662/1996, possono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo, non a favore di altre pubbliche amministrazioni, purché ciò non determini un “conflitto di interessi” con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente, ovvero un “pregiudizio alla funzionalità dell'Amministrazione”. pagina 8 di 13 Una ulteriore deroga è poi prevista per i dirigenti del ruolo sanitario. Infatti, l'art.15-quater del D.Lgs. N°502/1992, come modificato dal D.Lgs. N°229/1999, rubricato “Esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario”, prevede che tutti i dirigenti sanitari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, assunti in data successiva al 31-12-1998, sono
“assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo”. Il comma 4°, introdotto dall'art.
2-septies comma 1 del D.Lgs. N°81/2004, ha poi previsto che i dirigenti del ruolo sanitario possano optare, su richiesta da presentare entro il 30 novembre di ciascun anno, per il rapporto di lavoro non esclusivo, con effetto dal gennaio dell'anno successivo. Il comma 5° rinvia ai contratti collettivi di lavoro di settore per la determinazione del trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo. L'art. 15-quinquies del D.Lgs. N° 502/1992, rubricato “Caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari”, prevede che il rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari comporta la totale disponibilità nello svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite dall'azienda, nell'ambito della posizione ricoperta e della competenza professionale posseduta della disciplina di appartenenza, con impegno orario contrattualmente definito. Prevede altresì che il dirigente sanitario possa svolgere attività professionale cd.
“intramoenia”, specificata come: (a) attività libero professionale individuale, al di fuori dell'impegno di servizio, nell'ambito delle strutture aziendali individuate dal direttore generale d'intesa con il collegio di direzione;
(b) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività a pagamento svolta in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, all'interno delle strutture aziendali;
(c) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del Servizio Sanitario Nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture;
(d) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività professionali, richieste a pagamento da terzi all'azienda, quando le predette attività siano svolte al di fuori dell'impegno di servizio e consentano la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, sentite le équipes dei servizi interessati. Per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e attività libero professionale intramoenia, l'attività libero professionale non può comportare, per ciascun dipendente, un volume di prestazioni superiore a quella assicurato per i compiti istituzionali. L'attività istituzionale è prevalente rispetto a quella libero professionale, che viene esercitata nella salvaguardia delle esigenze del servizio e della prevalenza dei volumi orari di attività necessari per i compiti istituzionali;
devono essere rispettati i piani di pagina 9 di 13 attività previsti dalla programmazione regionale e aziendale e conseguentemente assicurati i relativi volumi prestazionali ed i tempi di attesa concordati con le équipe. L'attività libero professionale è soggetta a verifica e nello svolgimento dell'attività libero-professionale non è consentito l'uso del ricettario del SSN. L'art.15-sexies del D.Lgs. N°502/1992, rubricato “Caratteristiche del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari che svolgono attività libero-professionale extramuraria”, prevede che il rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari che abbiano comunicato l'opzione per l'esercizio della libera professione extramuraria comporta la totale disponibilità nell'ambito dell'impegno di servizio, per la realizzazione dei risultati programmati e lo svolgimento delle attività professionali di competenza. L'opzione può essere revocata entro il 31 dicembre di ogni anno. Per gli aspetti economici c'è un rinvio alla contrattazione collettiva, ma è comunque prevista la riduzione del trattamento economico accessorio, poiché la retribuzione variabile di posizione è ridotta del 50% e non si dà luogo alla retribuzione di risultato, e gli incarichi di struttura possono essere conferiti solo ai dirigenti sanitari con lavoro esclusivo, in forza dell'art. 72 della Legge N°448/1998. A ciò si aggiunge che l'art.1 comma 5°della Legge N°662/1996, statuisce che l'opzione per l'esercizio della libera professione intra-muraria, da parte del personale dipendente del SSN, da espletare dopo l'assolvimento del debito orario, è incompatibile con l'esercizio di attività libero professionale extra-muraria, mentre il comma 4° stabilisce che restano ferme le incompatibilità previste dall'art.4 comma 7° della Legge N°L.412/1991.
La normativa di settore prevede poi l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo al personale che abbia optato per l'esercizio della libera professione intramuraria, la riduzione del 15% della componente fissa di posizione della retribuzione per i dipendenti che abbiano optato per l'esercizio della libera professione extramuraria e la preferenza del lavoro esclusivo nell'attribuzione degli incarichi. L'art.72 della Legge N°448/1998 poi, ribadisce che i dirigenti sanitari che abbiano optato per l'esercizio della libera professione intramuraria, non possano esercitare altra attività sanitaria resa a titolo non gratuito, ad eccezione delle attività rese in nome e per conto dell'azienda sanitaria di appartenenza, e che la violazione degli obblighi connessi alla esclusività delle prestazioni … comporta la risoluzione del rapporto di lavoro e la restituzione dei proventi ricevuti. Con DPCM del 27-03-2000, rubricato “Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale”, sono stati fissati i principi ed i criteri direttivi per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria, delineata nel decreto, anche ai fini della riduzione delle liste d'attesa, rinviando ad apposito atto aziendale per la definizione delle modalità organizzative di tale attività, sia individuale che in equipe, ambulatoriale e/o di ricovero. I CCNL di settore del 08-06-2000 e del 03-11-2005, hanno ribadito che a tutto il personale medico con rapporto di lavoro esclusivo è consentito lo svolgimento pagina 10 di 13 dell'attività libero-professionale all'interno dell'azienda e ne hanno regolato le modalità d'esercizio. Il CCNL del 08-06-2000, ha altresì istituito, in attuazione delle norme indicate, l'indennità di esclusività, provvedendo alla sua commisurazione e all'individuazione delle fonti di finanziamento. Le modalità di svolgimento della libera professione intramuraria, sono state poi regolamentate dall , in linea con le disposizioni normative e Controparte_4 contrattuali in materia, con atto aziendale. Sulla abse della suddetta normativa, i Dirigenti Medici del SSN che abbiano optato per il rapporto di lavoro esclusivo, possono svolgere attività libero professionale intramuraria, ed è loro riconosciuto un trattamento economico aggiuntivo definito indennità di esclusività, regolato dalla contrattazione collettiva, mentre non possono svolgere attività professionale all'esterno dell'azienda, neanche occasionalmente, attività che non può neppure essere autorizzata, salvo le attività di cui all'art. 53 comma 6° sopra indicate. Tali attività possono essere svolte, previa autorizzazione dell'Azienda Sanitaria, che dovrà valutare se, in ragione della continuità e gravosità dell'impegno richiesto o degli emolumenti conseguiti, non siano incompatibili con l'attività e con gli impegni istituzionali. Anche il Regolamento Aziendale in materia di Incompatibilità, cumulo impieghi e incarichi extra-istituzionali, all'epoca vigente, chiariva che erano compatibili con il lavoro esclusivo, oltre “alle attività che costituiscono direttamente esplicitazione di diritti e libertà costituzionalmente garantiti, quali la partecipazione ad associazioni sportive, culturali, religiose, di opinioni e similari, sempreché non si concretizzino in attività di tipo professionale”, le seguenti attività: (a) collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
(b) utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'impegno e di invenzioni industriali;
(c) partecipazione (attiva e passiva) a convegni e seminari;
(d) attività per la quale è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
(e) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali;
(f) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione;
(g) attività di docenza;
(h) attività di ricerca scientifica;
(j) incarichi che per espressa disposizione normativa non sono soggetti ad autorizzazione. Tale breve escursus normativo, rende evidente la gravità delle violazioni poste in essere dal ricorrente. Per quanto riguarda le eccezioni mosse dal ricorrente, al fine di affermare l'illegittimità del licenziamento intimato, il Tribunale osserva quanto segue. Con riferimento all'eccezione secondo cui vi sarebbe stata la consunzione del potere disciplinare dell'azienda e sarebbe stato violato il principio del ne bis in idem, appare pagina 11 di 13 palese l'infondatezza dell'eccezione, poiché i fatti oggetto delle due distinte contestazioni disciplinari sono diversi, dal momento che nella prima contestazione disciplinare è stata addebitata un'unica condotta, posta in essere dal ricorrente in data
29-03-2022, mentre nella seconda contestazione disciplinare sono state addebitate plurime condotte, di analogo contenuto, poste in essere dal 1° Gennaio 2014 al 30 settembre 2022, le ultime delle quali successive alla condotta di cui alla prima contestazione disciplinare. Difetta quindi l'elemento dell'identità sostanziale dei fatti, intesa come identità spazio temporale e fenomenica delle condotte(Cass.N°8193/2018). Con riferimento all'eccezione secondo cui l convenuta avrebbe dovuto CP_2 sospendere il primo procedimento disciplinare in attesa delle indagini dei Nas, la stessa è inammissibile nel presente giudizio, poiché avrebbe potuto essere proposta solo durante lo svolgimento del primo procedimento disciplinare. In ogni caso, anche ipotizzando l'applicazione dell'istituto della continuazione tra tutte le condotte, sia del primo che del secondo procedimento disciplinare, la gravità complessiva della condotta reiterata, non poteva che condurre alla sanzione espulsiva. Con riferimento all'eccezione di parte ricorrente, inerente un'asserita insussistenza dell'elemento soggettivo, anche la stessa appare infondata, posto che l'obbligo di esclusiva trovava fondamento nelle norme di legge e nelle norme contrattuali sopra indicate, con la conseguenza che l'asserita buonafede si sarebbe sostanziata in una ignorantia legis, non scriminante. A ciò si aggiunge che in sede di sottoscrizione del contratto di lavoro, il ricorrente ha espressamente dichiarato di “non svolgere alcuna attività oltre a quella di lavoro dipendente” e “ di impegnarsi a comunicare ogni possibile variazione che dovesse intervenire una volta assunto il servizio”, nonché “di essere consapevole che lo svolgimento di una doppia attività in contrasto con le norme sopra indicate costituisce giusta causa di recesso dal rapporto di lavoro”, e ciò evidenzia la piena consapevolezza in capo al ricorrente, della offensività delle condotte tenute. Da ultimo, con riferimento all'eccezione di insussistenza della recidiva contestata, anche tale eccezione appare infondata, posto che le condotte contestate al dott.
sono proseguite anche dopo la prima contestazione disciplinare del Parte_1
14-06-2022, e si erano protratte fino al 30 settembre. Vi è stata quindi recidiva sull'episodio contestato in data 14-06-2022. Anche con riferimento a tale eccezione peraltro, anche ipotizzando l'esclusione della recidiva, la gravità complessiva della condotta reiterata del ricorrente, non poteva che condurre alla sanzione espulsiva. Pertanto le domande proposte dal dott contro il licenziamento Parte_1 intimatogli dall in data 20-06-2024, sono Controparte_2 infondate e vengono respinte. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate i Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
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P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, respinge il ricorso proposto da contro il licenziamento intimatogli dell' Parte_1 [...]
, liquidate i Euro 4.000,00 per compensi Controparte_2 professionali, oltre accessori di legge. Riserva nel termine di gg. 60, il deposito della motivazione.
Bologna 19-05-2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini
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