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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/05/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 387/2024
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliera Rel. all'udienza del 26 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di previdenza e assistenza obbligatoria avverso la sentenza del Tribunale di Como (est. Ortore) n. 220/2023, promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Raschellà ed Emanuele Fornelli, presso il cui studio in Como, via dei Mille n. 5, è elettivamente domiciliato,
- APPELLANTE - contro
CP1 rappresentato e difeso dall'avv. Italo Casagranda, con il quale è elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale dell'ente, in Milano, via Mazzini n. 7,
- APPELLATO -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, previe le declaratorie di Legge e del caso, in totale riforma della Sentenza n. 220/2023 pubblicata il 17/10/2023 dal Tribunale di Como, in persona del Dott. Giovanni Luca ORTORE, all'esito del giudizio RG n. 38/2023 ed in totale accoglimento del ricorso promosso dal Dott. , così Pt_1 pronunciare: IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE Accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di rigetto della pratica di infortunio professionale n. 517286159 del 15.3.2020 comunicato con lettera del 24.03.2021 a firma del Responsabile del provvedimento Tes_1 Persona_1 dell' di Como, per mancanza o insufficienza della motivazione Controparte_2 dell'atto amministrativo, per quanto indicato nel presente atto (premessa e paragrafo A in diritto). Per l'effetto, accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto all'accoglimento della pratica di infortunio professionale n. 517286159 del CP1
15.3.2020, con l'adozione di ogni conseguente provvedimento di rito e di merito. NEL MERITO Accertare e dichiarare (i) che sussistono in capo al ricorrente Dr. i requisiti di Pt_1 legge per il riconoscimento, da parte dell' dell'infortunio sul lavoro derivante da CP1 contagio COVID-19 per i fatti narrati e documentati, (ii) con il pieno accoglimento in favore del Dr. della pratica di infortunio professionale n. 517286159 del Pt_1 CP1
15.3.2020 ed ogni conseguente diritto, per quanto indicato nel presente atto e nel ricorso di primo grado, con l'adozione di ogni conseguente provvedimento di rito e di merito. Per l'effetto, condannare l' al riconoscimento in favore Dott. CP1 Parte_1 dell'inabilità temporanea assoluta per infortunio da Sars-Covid 19 dal 15.3.2020 al 5.3.2021, con pieno accoglimento della suddetta pratica n. 517286159 del 15.3.2020 ed ogni conseguente diritto in capo al lavoratore assicurato, per quanto indicato nel presente atto e nel ricorso di primo grado, con l'adozione di ogni conseguente provvedimento di rito e di merito. IN OGNI CASO Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre spese generali 15%, CPA e IVA, per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari, ex art. 93 c.p.c. IN VIA ISTRUTTORIA […]”.
Appellato: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita - Giudice del Lavoro - respingere l'appello avversario, assolvendo dalle domande avversarie. CP1
Spese come per legge (art. (art. 42 L. 24 novembre 2003, n. 362)”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 17 ottobre 2023 il Tribunale di Como in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 38/2023 R.G. CP promossa da contro l' ha così deciso: “
1. dichiara inammissibile la Parte_1 domanda di accertamento dell'origine professionale dell'infortunio;
2. spese compensate”.
Nel ricorso introduttivo del giudizio l'odierno appellante, premesso:
- di essere dipendente dell' , impiegato presso l'Ospedale Parte_2
Sant'Anna di Como - presidio di San Fermo della Battaglia, con qualifica di dirigente medico di medicina interna presso il Pronto Soccorso del medesimo nosocomio;
- di avere contratto una polmonite interstiziale da Covid-19 durante la pag. 2/11 propria attività lavorativa (essendo entrato in contatto in tale periodo con numerosi pazienti affetti da infezione Covid-19) a causa della quale era stato ricoverato in data 15 marzo 2020, con prognosi fino a tutto il 30 aprile 2020;
- che era stata aperta la pratica di infortunio professionale n. 517286159 CP presso la competente sede di Como;
- che l'infortunio si era protratto per circa un anno, sino al 5 marzo 2021, CP con pieno riconoscimento da parte dell' della somma di € 18.415,83 a titolo di indennità per inabilità temporanea assoluta;
- che, tuttavia, in data 24 marzo 2021 l'Istituto aveva comunicato il rigetto della pratica di infortunio professionale n. 517286159 del 15 marzo 2020 con la seguente motivazione: “il caso viene definito negativamente perché non esiste nesso causale tra l'evento denunciato e la lesione accertata”;
- che la datrice di lavoro aveva decurtato dall'importo Parte_2 CP precedentemente rimborsato dall' la somma complessiva di €. 8.526,39 al lordo delle quote a rimborso per oneri sociali e PE e aveva operato trattenute mensili sulla retribuzione del dr. di € 669,00 Pt_1 netti ciascuna a far data dal mese di giugno 2021, avendo riqualificato l'infortunio come malattia comune, sulla scorta della determinazione CP dell'
- di avere proposto in data 22 settembre 2021 opposizione ex art. 104 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 avverso la comunicazione di rigetto CP dell' chiedendo l'accoglimento della pratica di infortunio n. 517286159 del 15 marzo 2020; CP
- che l' non aveva dato alcun riscontro a detta opposizione;
tanto premesso, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN VIA
PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE
Accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di rigetto della pratica di infortunio professionale n. 517286159 del 15.3.2020 comunicato con lettera del
24.03.2021 a firma del Responsabile del provvedimento Testimone_2 dell' di Como, per mancanza o insufficienza della motivazione Controparte_2 dell'atto amministrativo, per quanto indicato nel presente atto (premessa e paragrafo
A in diritto). Per l'effetto, accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto all'accoglimento della pratica di infortunio professionale n. 517286159 del CP1
15.3.2020, con l'adozione di ogni conseguente provvedimento di rito e di merito. NEL MERITO
Accertare e dichiarare che sussistono in capo al ricorrente Dr. i requisiti Pt_1 di legge per il riconoscimento, da parte dell' dell'infortunio sul lavoro derivante CP1 da contagio COVID-19 per i fatti narrati e documentati;
per l'effetto, dichiarare in capo al medesimo Dr. il pieno accoglimento della pratica di infortunio professionale Pt_1
n. 517286159 del 15.3.2020 ed ogni conseguente diritto, per quanto indicato nel CP1
pag. 3/11 presente atto (premessa e paragrafo B in diritto), con l'adozione di ogni conseguente provvedimento di rito e di merito.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre spese generali 15%, CPA e
IVA, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari, ex art. 93 c.p.c.”. CP Costituendosi ritualmente nel giudizio di primo grado, l' ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso avversario, in quanto azione di mero accertamento senza la richiesta di specifica condanna dell' assicuratore Pt_3 pubblico all'erogazione di una delle prestazioni tipiche previste dal d.P.R. 30 giugno
1965 n. 1124 e dal d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38; nel merito ha contestato la fondatezza delle domande, di cui ha chiesto il rigetto. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di interesse ad CP agire, in quanto il ricorrente non aveva chiesto la condanna dell' ad alcuna prestazione economica, ma solo l'accertamento dell'origine professionale del contagio, necessario per ottenere dall' la restituzione della trattenuta sullo stipendio. Pt_2
Ha osservato al riguardo che “l'interesse ad agire dev'essere apprezzato in CP riferimento all'azione svolta nei confronti della parte convenuta in giudizio, cioè l'
e non invece, a quella proponibile nei riguardi di un altro soggetto, la che non è Pt_2 parte in causa e nei cui confronti si intendono estendere gli effetti della decisione che formalmente, non gli sarebbero neppure opponibili, proprio in quanto terzo.
Pertanto l'azione per l'accertamento dell'origine professionale del contagio CP dev'essere svolta dal ricorrente non nei confronti dell' perché, non dovendo chiedere alcuna prestazione all' , resterebbe un accertamento fine a se stesso, Pt_3 non riferibile ad alcun diritto sostanziale verso l , ma nei confronti della Pt_3 Pt_2 cioè il soggetto che, avendo disposto la trattenuta, è anche l'unico nei cui confronti il ricorrente ha un concreto interesse ad agire per ottenere l'accertamento richiesto e quindi, la restituzione di quanto trattenuto”. Ha perciò concluso che “non è proponibile una domanda di mero CP accertamento dell'origine professionale dell'infortunio nei confronti dell' se finalizzata a ottenere non una prestazione economica da detto Istituto, ma una qualsiasi altra erogazione di denaro da un diverso soggetto, seppur in dipendenza da un infortunio sul lavoro”. Avverso la sentenza ha proposto appello , affidandosi a quattro Parte_1 motivi.
Con il primo motivo impugna la pronuncia per illogica, contradditoria, inadeguata e non corretta motivazione.
Si duole che il primo giudice abbia travisato l'azione proposta dall'odierno CP appellante nei confronti dell' giungendo ad indicare nella datrice di lavoro il soggetto a cui rivolgere l'azione per ottenere la riqualificazione del periodo di assenza in infortunio.
pag. 4/11 Con il secondo motivo si duole che il primo giudice abbia posto a base della pronuncia di inammissibilità del ricorso principi giurisprudenziali del tutto inconferenti rispetto alla fattispecie oggetto di controversia, poiché riguardanti casi in cui il ricorrente aveva agito per l'accertamento dell'infortunio a fronte di un'inabilità CP permanente inferiore alla franchigia del 6%.
In tali casi – osserva l'appellante – l'accertamento dell'infortunio non avrebbe, in effetti, potuto attribuire alcun risultato utile alla parte, che agiva semplicemente per future ed eventuali conseguenze favorevoli discendenti dall'accertamento.
Il caso oggetto del presente giudizio sarebbe però differente, dal momento che “la pratica di infortunio professionale del Dott. […] era stata rigettata “in Pt_1 toto”, senza il riconoscimento di alcuna percentuale di inabilità, nè permanente (peraltro mai richiesta dal ricorrente), né temporanea (con decisione in netto contrasto rispetto alla comunicazione del 9.3.2021, cfr. doc. 5, mediante cui l' riconosceva al CP1
Dott. l'importo di Euro 18.415,83 A titolo di inabilità temporanea dal 15.3.2020 Pt_1 al 5.3.2021), senza la benché minima motivazione di tale atto amministrativo emesso dall' Ciò ha comportato […] la decurtazione dallo stipendio dell'importo di Euro CP1
8.526,39 da parte del datore di lavoro , prima provvisoriamente Parte_2 riconosciuto all'odierno appellante a titolo di inabilità temporanea per l'infortunio”.
Con il terzo motivo denuncia violazione ed errata applicazione degli artt. 99 e
113, comma 1, c.p.c., nonché degli artt. 420 e 116 c.p.c..
Critica la sentenza laddove ha statuito che “il ricorrente non ha chiesto la CP condanna dell' ad alcuna prestazione economica, ma solo l'accertamento dell'origine professionale del contagio, necessario per ottenere dalla la Pt_2 CP restituzione della trattenuta sullo stipendio, disposta proprio per aver l' respinto la domanda di riconoscimento dell'infortunio”, sull'assunto che la mancanza di un'esplicita domanda di condanna sia di per sé sufficiente a qualificare la domanda come di mero accertamento. A parere dell'appellante, l'interpretazione della domanda operata dal
Tribunale sarebbe superficiale, rigida e contraria all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, alla luce del combinato disposto degli artt. 99 e 113 c.p.c., nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda il giudice di merito, non condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella esercitata.
Se il giudice di prime cure avesse osservato tali principi, conclude parte appellante, “ben avrebbe potuto adottare - attraverso una corretta ricostruzione e
pag. 5/11 lettura dei fatti di causa - i provvedimenti più opportuni per tutelare il ricorrente. In particolare, il Tribunale di Como avrebbe quindi dovuto: accertare e dichiarare la piena accoglibilità della pratica di infortunio n. 517286159 del 15.3.2020 e, per CP1
l'effetto, il diritto in capo al Dott. all'emolumento economico previamente Pt_1 riconosciuto a titolo di inabilità temporanea (cfr. doc. 5); di conseguenza, condannare
l' al riconoscimento dell'inabilità temporanea da infortunio in relazione alla CP1 pratica n. 517286159 del 15.3.2020, con prognosi sino al 5.3.2021, per le ragioni ed alle condizioni già illustrate nella predetta comunicazione del 9.3.2021”. CP1
Con il quarto ed ultimo motivo censura la sentenza per violazione ed errata applicazione dell'art. 2, comma 1 e ss., d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, dell'art. 42 d.l.
17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27, e dell'art. 100 c.p.c.. Lamenta che il primo giudice abbia ignorato e disapplicato l'art. 42 d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27 e recepito dalla circolare CP 3 aprile 2020 n. 13, secondo cui, nei casi accertati di infezione da coronavirus CP (Sars-CoV-2) in occasione di lavoro, l' assicura la relativa tutela all'infortunato e, per gli operatori sanitari, vige la presunzione semplice di origine professionale del contagio, considerata l'elevatissima probabilità che gli stessi vengano a contatto con il virus.
Nell'ottica del gravame, dal chiaro tenore letterale della normativa richiamata CP si ricaverebbe che è l' (e non la datrice di lavoro ) l'unico legittimo Parte_2 destinatario delle azioni promosse da . Parte_1
D'altronde – evidenzia parte appellante - l'art. 70 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che il datore di lavoro anticipi, a richiesta e secondo le istruzioni dell'Istituto assicuratore, le prestazioni per l'inabilità temporanea da infortunio, proprio come avvenuto nel caso di specie. CP Da ciò, oltre all'evidente legittimazione passiva dell' emergerebbe con altrettanta evidenza l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. del dr. , “innanzitutto Pt_1 perché costui - sulla scorta del rigetto della sua pratica di infortunio datato 24.03.2021
– si era visto ingiustamente trattenere dallo stipendio, da parte del datore di lavoro
la somma complessiva di € 8.526,39, già riconosciuta provvisoriamente a Parte_2 titolo di inabilità temporanea, al lordo delle quote a rimborso per oneri sociali e PE
(cfr. docc. 8 e 9). Di conseguenza, il riconoscimento giudiziale della pratica di infortunio avrebbe consentito al ricorrente di ottenere quantomeno il rimborso di tale somma da parte del datore di lavoro”.
Sulla base dei motivi suesposti l'appellante ha chiesto la riforma Parte_1 della sentenza di primo grado e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte, riproponendo altresì tutte le questioni e istanze non esaminate dal giudice di primo grado, perché ritenute assorbite dall'accoglimento dell'eccezione preliminare.
pag. 6/11 CP Costituendosi ritualmente in giudizio, l'appellato ha chiesto il rigetto del gravame avversario e l'accoglimento delle conclusioni sopra richiamate.
La causa è stata istruita con escussione di due testimoni e con acquisizione dall' ex art. 210 c.p.c. dei turni di lavoro dell'appellante tra il 21 febbraio Parte_2
2020 e il 14 marzo 2020 e delle cartelle cliniche di alcuni pazienti.
All'udienza di discussione, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello proposto da è fondato e merita accoglimento nei limiti e Parte_1 per le ragioni di seguito esposti.
Preliminarmente, in accoglimento dell'eccezione formulata da parte appellata, va dichiarata inammissibile ex art. 437, comma 2, c.p.c. la domanda di CP condanna dell' al riconoscimento, in favore di , dell'inabilità Parte_1 temporanea assoluta dal 15 marzo 2020 al 5 marzo 2021, trattandosi di domanda nuova, proposta per la prima volta con il ricorso in appello.
Il ricorso introduttivo del giudizio non contiene, infatti, alcuna domanda di condanna e, contrariamente a quanto opinato da parte appellante, una simile domanda non può ritenersi implicitamente proposta, né è ricavabile in via interpretativa da una lettura integrata delle conclusioni dell'atto e delle difese articolate nella parte narrativa, che non fanno cenno a richieste condannatorie. Esula, pertanto, dal contenuto sostanziale della pretesa azionata in primo grado la domanda di condanna formulata in sede di gravame.
Tanto premesso, i motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente, per ragioni di connessione logica e giuridica.
Il Collegio ritiene fondata la censura avverso la sentenza di primo grado per aver escluso l'interesse ad agire dell'odierno appellante.
ha chiesto l'accertamento della natura professionale Parte_1 dell'infortunio da contagio da coronavirus occorsogli;
tale domanda implica CP l'accertamento dell'indennizzabilità dell'infortunio da parte dell' come da CP denuncia presentata all'ente (pratica n. 517286159 del 15 marzo 2020).
Ritiene il Collegio che l'accertamento in parola abbia ad oggetto non una mera situazione di fatto, ma una posizione giuridica soggettiva cui l'ordinamento riconnette CP effetti tipici: il diritto dell'appellante di essere indennizzato dall' in relazione all'infortunio denunciato.
Sussiste una situazione di obiettiva incertezza in ordine all'esistenza del diritto CP in esame, avendo l' dapprima riconosciuto (cfr. doc. 5 fascicolo appellante di primo grado) e poi negato la copertura assicurativa dell'infortunio di che trattasi (cfr. doc. 6 fascicolo appellante di primo grado). Da tale stato di incertezza è derivato al dr. un pregiudizio attuale e non Pt_1 meramente potenziale: infatti, proprio in conseguenza della riqualificazione della CP natura dell'infortunio operata dall' la datrice di lavoro, , ha trattenuto Parte_2
pag. 7/11 dalla retribuzione dell'appellante l'importo lordo di € 8.526,39 (cfr. doc. 8 fascicolo appellante di primo grado).
La rimozione di tale incertezza costituisce un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, cosicché risulta integrato l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c..
Per altro verso, reputa il Collegio che legittimato passivo dell'azione proposta CP sia l' e non l' , sia perché con detta azione non è chiesta la restituzione Parte_2 delle somme trattenute sulla retribuzione dell'appellante, sia perché il datore di lavoro si limita ad anticipare, in funzione di adiectus solutionis causa, il trattamento cui è CP tenuto l' in qualità di obbligato sostanziale.
L'art. 70 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 stabilisce, infatti, che il datore di lavoro è tenuto ad anticipare al lavoratore infortunato o colpito da malattia professionale l'indennità per inabilità temporanea “quando ne sia richiesto dall'Istituto assicuratore”
e “secondo le istruzioni date dallo stesso Istituto assicuratore”, con diritto ad ottenere il rimborso di quanto anticipato.
Come chiarito dalla Suprema Corte, “la lettera della norma rende evidente che spetta all' verificare i presupposti per l'erogazione della prestazione, dopo aver CP1 ricevuto la denuncia dell'evento dannoso da parte del datore di lavoro;
e chiedere a questi l'anticipazione del trattamento economico al dipendente” (Cass., 15 marzo 2006
n. 5641).
La norma non attribuisce, dunque, al datore di lavoro alcuna autonomia in CP ordine all'anticipazione del trattamento e rimette all' ogni determinazione al riguardo.
In conformità alle disposizioni richiamate, del resto, in data 13 luglio 2021
l' ha comunicato a parte appellante “che la qualificazione dell'evento, Parte_2 occorso al dr. , nei termini di un infortunio spetta per competenza all' e che Pt_1 CP1
l' si atterrà a quanto il detto Ente riterrà di riconoscere al dipendente” (cfr. doc. Pt_4
9 fascicolo appellante di primo grado).
Ritenuta l'ammissibilità, per le ragioni evidenziate, della domanda proposta da
, il Collegio ritiene che tale domanda sia nel merito fondata. Parte_1
L'art. 42, comma 2, d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020
n. 27, ha stabilito che l'infezione da coronavirus, se contratta in occasione di lavoro, è CP tutelata dall' quale infortunio sul lavoro (“Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all' che assicura, ai CP1 sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato”). CP L' tutela le patologie infettive contratte in occasione di lavoro inquadrandole, per l'aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro: in questi casi la causa virulenta è equiparata a quella violenta.
pag. 8/11 Con riguardo in particolare alla tutela assicurativa per infezione da CP coronavirus avvenuta in occasione di lavoro, la circolare del 3 aprile 2020 n. 13, richiamata da entrambe le parti del presente giudizio, ha chiarito che “nell'attuale situazione pandemica, l'ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus”.
Tanto premesso, è incontestato in causa e documentalmente provato (cfr. documentazione sanitaria allegata sub doc. 4 fascicolo appellante di primo grado) che giunse come paziente al Pronto Soccorso dell'Ospedale Sant'Anna di Como Parte_1
- Presidio di San Fermo della Battaglia il 15 marzo 2020 con febbre e dispnea e venne ricoverato con diagnosi di “polmonite interstiziale covid”.
Il giorno dell'accesso al Pronto Soccorso fu sottoposto a tampone e risultò positivo al Covid;
anche qualche giorno prima (l'11 marzo 2020) egli aveva eseguito un tampone, che aveva dato invece esito negativo. All'epoca dei fatti l'appellante era in servizio presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Sant'Anna di Como - Presidio di San Fermo della Battaglia, come medico di medicina interna. CP E' pacifico, alla luce della richiamata circolare del 3 aprile 2020 n. 13, che valga nei confronti del dr. - quale operatore sanitario - la presunzione semplice Pt_1 di origine professionale del contagio da coronavirus. CP Ad avviso dell' tuttavia, nel caso di specie tale presunzione sarebbe vinta dalla prova contraria rappresentata dalla circostanza che il figlio dell'appellante
( ) risultava positivo al Covid già l'11 marzo 2020 (mentre, come Persona_2 accennato, il tampone eseguito in quella data da aveva dati esito Parte_1 negativo); da ciò, secondo la tesi dell' , si desumerebbe che l'infezione da Covid- Pt_3
19 venne contratta dall'appellante in ambito familiare e non nell'ambiente lavorativo.
La tesi, ad avviso del Collegio, non è persuasiva.
La circostanza che sia risultato negativo al Covid-19 ed il figlio sia Parte_1 risultato positivo, in occasione del tampone eseguito da entrambi l'11 marzo 2020, non costituisce prova certa, né altamente probabile, del fatto che a quella data l'appellante non fosse già entrato in contatto con il virus;
è, infatti, notorio che i tamponi per la ricerca del Sars-Cov-2 scontano una quota importante di c.d. falsi negativi soprattutto nei giorni immediatamente successivi al contagio, come pure che il periodo di incubazione del virus varia anche sensibilmente da un soggetto all'altro.
L'esito dei tamponi eseguiti l'11 marzo 2020 non è, dunque, sufficiente a dimostrare che, con ragionevole probabilità, sia stato contagiato dal figlio Parte_1
e, dunque, che l'infezione sia avvenuta in ambito extra-professionale.
pag. 9/11 Ciò tanto più se si considera che dalle deposizioni dei testi escussi nel presente grado di giudizio ( e entrambi medici all'epoca Testimone_3 Testimone_4 dei fatti in servizio presso il Pronto Soccorso del Presidio di San Fermo della Battaglia), nonché dall'esame dei turni di servizio osservati dall'appellante dal 21 febbraio al 14 marzo 2020 e delle cartelle cliniche di alcuni pazienti ricoverati in Pronto Soccorso nello stesso periodo, emerge univocamente che, nelle settimane e nei giorni antecedenti al manifestarsi dell'infezione, ebbe plurimi contatti con Parte_1 pazienti positivi al Covid-19 durante l'attività lavorativa svolta in Pronto Soccorso.
Le cartelle cliniche acquisite dall' a seguito di ordine di esibizione Parte_2 ex art. 210 c.p.c. attestano che, nel periodo suindicato, l'appellante eseguì
l'accettazione in Pronto Soccorso e prestò ripetutamente cure a numerosi pazienti con infezione da Covid-19 diagnosticata.
Secondo quanto riferito dal teste , inoltre, “dal 21/02 al 14/03 Testimone_3 tutti i medici del pronto soccorso operavano a contatto con tutti i pazienti, compresi quelli che avevano sintomi di Covid. Dopo che veniva accertato che i pazienti erano affetti da Covid venivano dislocati in aree dedicate. A turnazione i medici del pronto soccorso, compreso il dott. , si dedicavano ai pazienti con Covid accertato. Pt_1
Nel periodo iniziale non c'erano dei percorsi di accesso dedicati ai pazienti
Covid, sono stati introdotti dopo circa un mese.
Inizialmente (per i primi 10 o 15 giorni dall'inizio della pandemia) il personale sanitario, compresi i medici dedicati ai pazienti Covid, aveva a disposizione solo la mascherina chirurgica, oltre ai guanti e al camice che utilizziamo sempre. [….] All'inizio della pandemia avevamo all'incirca 50/60 pazienti Covid al giorno che accedevano al pronto soccorso, almeno 30 o 35 di questi rimanevano in pronto soccorso”.
La teste ha ulteriormente precisato che “nei mesi di febbraio- Testimone_4 marzo 2020 il pronto soccorso del presidio ospedaliero di San Fermo della Battaglia era tutto dedicato ai pazienti COVID;
era stato deciso dalla direzione sanitaria che le altre urgenze (es. cardiache, traumi ecc.) venissero indirizzate verso il presidio di Varese, più grande e con maggiori spazi”.
Le risultanze probatorie richiamate confermano ed avvalorano la presunzione semplice di origine professionale del contagio, configurando esse stesse indizi “gravi precisi e concordanti” del fatto che, con alto grado di probabilità logica, sia Parte_1 venuto a contatto con il virus nello svolgimento dell'attività lavorativa presso il Pronto
Soccorso del Presidio di San Fermo della Battaglia, ove nelle settimane antecedenti al manifestarsi dei sintomi egli era stato a contatto con un elevato numero di pazienti positivi al Covid, tra l'altro disponendo di mezzi di protezione individuale (essenzialmente mascherine chirurgiche) insufficienti ad impedire il contagio.
Alla luce del quadro probatorio in atti appare, dunque, “più probabile che non” che il contagio si sia verificato nell'ambiente di lavoro e in considerazione delle pag. 10/11 mansioni svolte dall'appellante, anziché in ambito familiare, per trasmissione da parte del figlio.
Ciò a maggior ragione se si considera che il figlio dell'appellante (all'epoca studente di scuola superiore) aveva cessato di frequentare in presenza le lezioni scolastiche dal 24 febbraio 2020, essendo stato imposto dall'autorità pubblica – per esigenze di contenimento del virus - lo svolgimento della didattica a distanza (DAD) (cfr. dichiarazione scritta di e della madre , sub doc. 10 Persona_2 Parte_5 fascicolo appellante di primo grado.).
Ulteriore elemento che corrobora le conclusioni di cui sopra si ricava dalle dichiarazioni del teste , il quale ha riferito: “i medici del pronto soccorso Testimone_3 erano 17/18, nei primi mesi della pandemia solo in 2 o 3 non abbiamo contratto il Covid”.
Alla luce delle considerazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, in riforma della sentenza n. 220/2023 del Tribunale di Como va accertata la natura professionale dell'infortunio da contagio da Covid-19 occorso a CP
, di cui alla pratica n. 517286159 del 15 marzo 2020. Parte_1
Il regolamento delle spese di lite del doppio grado segue il criterio della soccombenza ed i relativi importi sono liquidati in dispositivo in applicazione del d.m.
10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dello svolgimento di attività istruttoria nel presente grado (€ 3.300,00 per il primo grado ed € 5.000,00 per l'appello), con distrazione in favore dei difensori dell'appellante ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
- in riforma della sentenza n. 220/2023 del Tribunale di Como, accerta la natura professionale dell'infortunio da contagio da Covid-19 occorso a , di Parte_1 cui alla pratica n. 517286159 del 15 marzo 2020; CP1 CP
- dichiara inammissibile la domanda di condanna dell' al riconoscimento, in favore di , dell'inabilità temporanea assoluta dal 15 marzo 2020 al 5 Parte_1 marzo 2021, svolta nel ricorso di appello;
- condanna parte appellata a rifondere a parte appellante le spese di lite del doppio grado, che liquida in complessivi € 8.300,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori ex art. 93 c.p.c.. Milano, 26 marzo 2025
Consigliera est. Presidente
Giulia Dossi Silvia Marina Ravazzoni
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 387/2024
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliera Rel. all'udienza del 26 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di previdenza e assistenza obbligatoria avverso la sentenza del Tribunale di Como (est. Ortore) n. 220/2023, promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Raschellà ed Emanuele Fornelli, presso il cui studio in Como, via dei Mille n. 5, è elettivamente domiciliato,
- APPELLANTE - contro
CP1 rappresentato e difeso dall'avv. Italo Casagranda, con il quale è elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale dell'ente, in Milano, via Mazzini n. 7,
- APPELLATO -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, previe le declaratorie di Legge e del caso, in totale riforma della Sentenza n. 220/2023 pubblicata il 17/10/2023 dal Tribunale di Como, in persona del Dott. Giovanni Luca ORTORE, all'esito del giudizio RG n. 38/2023 ed in totale accoglimento del ricorso promosso dal Dott. , così Pt_1 pronunciare: IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE Accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di rigetto della pratica di infortunio professionale n. 517286159 del 15.3.2020 comunicato con lettera del 24.03.2021 a firma del Responsabile del provvedimento Tes_1 Persona_1 dell' di Como, per mancanza o insufficienza della motivazione Controparte_2 dell'atto amministrativo, per quanto indicato nel presente atto (premessa e paragrafo A in diritto). Per l'effetto, accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto all'accoglimento della pratica di infortunio professionale n. 517286159 del CP1
15.3.2020, con l'adozione di ogni conseguente provvedimento di rito e di merito. NEL MERITO Accertare e dichiarare (i) che sussistono in capo al ricorrente Dr. i requisiti di Pt_1 legge per il riconoscimento, da parte dell' dell'infortunio sul lavoro derivante da CP1 contagio COVID-19 per i fatti narrati e documentati, (ii) con il pieno accoglimento in favore del Dr. della pratica di infortunio professionale n. 517286159 del Pt_1 CP1
15.3.2020 ed ogni conseguente diritto, per quanto indicato nel presente atto e nel ricorso di primo grado, con l'adozione di ogni conseguente provvedimento di rito e di merito. Per l'effetto, condannare l' al riconoscimento in favore Dott. CP1 Parte_1 dell'inabilità temporanea assoluta per infortunio da Sars-Covid 19 dal 15.3.2020 al 5.3.2021, con pieno accoglimento della suddetta pratica n. 517286159 del 15.3.2020 ed ogni conseguente diritto in capo al lavoratore assicurato, per quanto indicato nel presente atto e nel ricorso di primo grado, con l'adozione di ogni conseguente provvedimento di rito e di merito. IN OGNI CASO Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre spese generali 15%, CPA e IVA, per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari, ex art. 93 c.p.c. IN VIA ISTRUTTORIA […]”.
Appellato: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita - Giudice del Lavoro - respingere l'appello avversario, assolvendo dalle domande avversarie. CP1
Spese come per legge (art. (art. 42 L. 24 novembre 2003, n. 362)”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 17 ottobre 2023 il Tribunale di Como in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 38/2023 R.G. CP promossa da contro l' ha così deciso: “
1. dichiara inammissibile la Parte_1 domanda di accertamento dell'origine professionale dell'infortunio;
2. spese compensate”.
Nel ricorso introduttivo del giudizio l'odierno appellante, premesso:
- di essere dipendente dell' , impiegato presso l'Ospedale Parte_2
Sant'Anna di Como - presidio di San Fermo della Battaglia, con qualifica di dirigente medico di medicina interna presso il Pronto Soccorso del medesimo nosocomio;
- di avere contratto una polmonite interstiziale da Covid-19 durante la pag. 2/11 propria attività lavorativa (essendo entrato in contatto in tale periodo con numerosi pazienti affetti da infezione Covid-19) a causa della quale era stato ricoverato in data 15 marzo 2020, con prognosi fino a tutto il 30 aprile 2020;
- che era stata aperta la pratica di infortunio professionale n. 517286159 CP presso la competente sede di Como;
- che l'infortunio si era protratto per circa un anno, sino al 5 marzo 2021, CP con pieno riconoscimento da parte dell' della somma di € 18.415,83 a titolo di indennità per inabilità temporanea assoluta;
- che, tuttavia, in data 24 marzo 2021 l'Istituto aveva comunicato il rigetto della pratica di infortunio professionale n. 517286159 del 15 marzo 2020 con la seguente motivazione: “il caso viene definito negativamente perché non esiste nesso causale tra l'evento denunciato e la lesione accertata”;
- che la datrice di lavoro aveva decurtato dall'importo Parte_2 CP precedentemente rimborsato dall' la somma complessiva di €. 8.526,39 al lordo delle quote a rimborso per oneri sociali e PE e aveva operato trattenute mensili sulla retribuzione del dr. di € 669,00 Pt_1 netti ciascuna a far data dal mese di giugno 2021, avendo riqualificato l'infortunio come malattia comune, sulla scorta della determinazione CP dell'
- di avere proposto in data 22 settembre 2021 opposizione ex art. 104 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 avverso la comunicazione di rigetto CP dell' chiedendo l'accoglimento della pratica di infortunio n. 517286159 del 15 marzo 2020; CP
- che l' non aveva dato alcun riscontro a detta opposizione;
tanto premesso, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN VIA
PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE
Accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di rigetto della pratica di infortunio professionale n. 517286159 del 15.3.2020 comunicato con lettera del
24.03.2021 a firma del Responsabile del provvedimento Testimone_2 dell' di Como, per mancanza o insufficienza della motivazione Controparte_2 dell'atto amministrativo, per quanto indicato nel presente atto (premessa e paragrafo
A in diritto). Per l'effetto, accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto all'accoglimento della pratica di infortunio professionale n. 517286159 del CP1
15.3.2020, con l'adozione di ogni conseguente provvedimento di rito e di merito. NEL MERITO
Accertare e dichiarare che sussistono in capo al ricorrente Dr. i requisiti Pt_1 di legge per il riconoscimento, da parte dell' dell'infortunio sul lavoro derivante CP1 da contagio COVID-19 per i fatti narrati e documentati;
per l'effetto, dichiarare in capo al medesimo Dr. il pieno accoglimento della pratica di infortunio professionale Pt_1
n. 517286159 del 15.3.2020 ed ogni conseguente diritto, per quanto indicato nel CP1
pag. 3/11 presente atto (premessa e paragrafo B in diritto), con l'adozione di ogni conseguente provvedimento di rito e di merito.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre spese generali 15%, CPA e
IVA, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari, ex art. 93 c.p.c.”. CP Costituendosi ritualmente nel giudizio di primo grado, l' ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso avversario, in quanto azione di mero accertamento senza la richiesta di specifica condanna dell' assicuratore Pt_3 pubblico all'erogazione di una delle prestazioni tipiche previste dal d.P.R. 30 giugno
1965 n. 1124 e dal d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38; nel merito ha contestato la fondatezza delle domande, di cui ha chiesto il rigetto. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di interesse ad CP agire, in quanto il ricorrente non aveva chiesto la condanna dell' ad alcuna prestazione economica, ma solo l'accertamento dell'origine professionale del contagio, necessario per ottenere dall' la restituzione della trattenuta sullo stipendio. Pt_2
Ha osservato al riguardo che “l'interesse ad agire dev'essere apprezzato in CP riferimento all'azione svolta nei confronti della parte convenuta in giudizio, cioè l'
e non invece, a quella proponibile nei riguardi di un altro soggetto, la che non è Pt_2 parte in causa e nei cui confronti si intendono estendere gli effetti della decisione che formalmente, non gli sarebbero neppure opponibili, proprio in quanto terzo.
Pertanto l'azione per l'accertamento dell'origine professionale del contagio CP dev'essere svolta dal ricorrente non nei confronti dell' perché, non dovendo chiedere alcuna prestazione all' , resterebbe un accertamento fine a se stesso, Pt_3 non riferibile ad alcun diritto sostanziale verso l , ma nei confronti della Pt_3 Pt_2 cioè il soggetto che, avendo disposto la trattenuta, è anche l'unico nei cui confronti il ricorrente ha un concreto interesse ad agire per ottenere l'accertamento richiesto e quindi, la restituzione di quanto trattenuto”. Ha perciò concluso che “non è proponibile una domanda di mero CP accertamento dell'origine professionale dell'infortunio nei confronti dell' se finalizzata a ottenere non una prestazione economica da detto Istituto, ma una qualsiasi altra erogazione di denaro da un diverso soggetto, seppur in dipendenza da un infortunio sul lavoro”. Avverso la sentenza ha proposto appello , affidandosi a quattro Parte_1 motivi.
Con il primo motivo impugna la pronuncia per illogica, contradditoria, inadeguata e non corretta motivazione.
Si duole che il primo giudice abbia travisato l'azione proposta dall'odierno CP appellante nei confronti dell' giungendo ad indicare nella datrice di lavoro il soggetto a cui rivolgere l'azione per ottenere la riqualificazione del periodo di assenza in infortunio.
pag. 4/11 Con il secondo motivo si duole che il primo giudice abbia posto a base della pronuncia di inammissibilità del ricorso principi giurisprudenziali del tutto inconferenti rispetto alla fattispecie oggetto di controversia, poiché riguardanti casi in cui il ricorrente aveva agito per l'accertamento dell'infortunio a fronte di un'inabilità CP permanente inferiore alla franchigia del 6%.
In tali casi – osserva l'appellante – l'accertamento dell'infortunio non avrebbe, in effetti, potuto attribuire alcun risultato utile alla parte, che agiva semplicemente per future ed eventuali conseguenze favorevoli discendenti dall'accertamento.
Il caso oggetto del presente giudizio sarebbe però differente, dal momento che “la pratica di infortunio professionale del Dott. […] era stata rigettata “in Pt_1 toto”, senza il riconoscimento di alcuna percentuale di inabilità, nè permanente (peraltro mai richiesta dal ricorrente), né temporanea (con decisione in netto contrasto rispetto alla comunicazione del 9.3.2021, cfr. doc. 5, mediante cui l' riconosceva al CP1
Dott. l'importo di Euro 18.415,83 A titolo di inabilità temporanea dal 15.3.2020 Pt_1 al 5.3.2021), senza la benché minima motivazione di tale atto amministrativo emesso dall' Ciò ha comportato […] la decurtazione dallo stipendio dell'importo di Euro CP1
8.526,39 da parte del datore di lavoro , prima provvisoriamente Parte_2 riconosciuto all'odierno appellante a titolo di inabilità temporanea per l'infortunio”.
Con il terzo motivo denuncia violazione ed errata applicazione degli artt. 99 e
113, comma 1, c.p.c., nonché degli artt. 420 e 116 c.p.c..
Critica la sentenza laddove ha statuito che “il ricorrente non ha chiesto la CP condanna dell' ad alcuna prestazione economica, ma solo l'accertamento dell'origine professionale del contagio, necessario per ottenere dalla la Pt_2 CP restituzione della trattenuta sullo stipendio, disposta proprio per aver l' respinto la domanda di riconoscimento dell'infortunio”, sull'assunto che la mancanza di un'esplicita domanda di condanna sia di per sé sufficiente a qualificare la domanda come di mero accertamento. A parere dell'appellante, l'interpretazione della domanda operata dal
Tribunale sarebbe superficiale, rigida e contraria all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, alla luce del combinato disposto degli artt. 99 e 113 c.p.c., nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda il giudice di merito, non condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella esercitata.
Se il giudice di prime cure avesse osservato tali principi, conclude parte appellante, “ben avrebbe potuto adottare - attraverso una corretta ricostruzione e
pag. 5/11 lettura dei fatti di causa - i provvedimenti più opportuni per tutelare il ricorrente. In particolare, il Tribunale di Como avrebbe quindi dovuto: accertare e dichiarare la piena accoglibilità della pratica di infortunio n. 517286159 del 15.3.2020 e, per CP1
l'effetto, il diritto in capo al Dott. all'emolumento economico previamente Pt_1 riconosciuto a titolo di inabilità temporanea (cfr. doc. 5); di conseguenza, condannare
l' al riconoscimento dell'inabilità temporanea da infortunio in relazione alla CP1 pratica n. 517286159 del 15.3.2020, con prognosi sino al 5.3.2021, per le ragioni ed alle condizioni già illustrate nella predetta comunicazione del 9.3.2021”. CP1
Con il quarto ed ultimo motivo censura la sentenza per violazione ed errata applicazione dell'art. 2, comma 1 e ss., d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, dell'art. 42 d.l.
17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27, e dell'art. 100 c.p.c.. Lamenta che il primo giudice abbia ignorato e disapplicato l'art. 42 d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27 e recepito dalla circolare CP 3 aprile 2020 n. 13, secondo cui, nei casi accertati di infezione da coronavirus CP (Sars-CoV-2) in occasione di lavoro, l' assicura la relativa tutela all'infortunato e, per gli operatori sanitari, vige la presunzione semplice di origine professionale del contagio, considerata l'elevatissima probabilità che gli stessi vengano a contatto con il virus.
Nell'ottica del gravame, dal chiaro tenore letterale della normativa richiamata CP si ricaverebbe che è l' (e non la datrice di lavoro ) l'unico legittimo Parte_2 destinatario delle azioni promosse da . Parte_1
D'altronde – evidenzia parte appellante - l'art. 70 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che il datore di lavoro anticipi, a richiesta e secondo le istruzioni dell'Istituto assicuratore, le prestazioni per l'inabilità temporanea da infortunio, proprio come avvenuto nel caso di specie. CP Da ciò, oltre all'evidente legittimazione passiva dell' emergerebbe con altrettanta evidenza l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. del dr. , “innanzitutto Pt_1 perché costui - sulla scorta del rigetto della sua pratica di infortunio datato 24.03.2021
– si era visto ingiustamente trattenere dallo stipendio, da parte del datore di lavoro
la somma complessiva di € 8.526,39, già riconosciuta provvisoriamente a Parte_2 titolo di inabilità temporanea, al lordo delle quote a rimborso per oneri sociali e PE
(cfr. docc. 8 e 9). Di conseguenza, il riconoscimento giudiziale della pratica di infortunio avrebbe consentito al ricorrente di ottenere quantomeno il rimborso di tale somma da parte del datore di lavoro”.
Sulla base dei motivi suesposti l'appellante ha chiesto la riforma Parte_1 della sentenza di primo grado e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte, riproponendo altresì tutte le questioni e istanze non esaminate dal giudice di primo grado, perché ritenute assorbite dall'accoglimento dell'eccezione preliminare.
pag. 6/11 CP Costituendosi ritualmente in giudizio, l'appellato ha chiesto il rigetto del gravame avversario e l'accoglimento delle conclusioni sopra richiamate.
La causa è stata istruita con escussione di due testimoni e con acquisizione dall' ex art. 210 c.p.c. dei turni di lavoro dell'appellante tra il 21 febbraio Parte_2
2020 e il 14 marzo 2020 e delle cartelle cliniche di alcuni pazienti.
All'udienza di discussione, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello proposto da è fondato e merita accoglimento nei limiti e Parte_1 per le ragioni di seguito esposti.
Preliminarmente, in accoglimento dell'eccezione formulata da parte appellata, va dichiarata inammissibile ex art. 437, comma 2, c.p.c. la domanda di CP condanna dell' al riconoscimento, in favore di , dell'inabilità Parte_1 temporanea assoluta dal 15 marzo 2020 al 5 marzo 2021, trattandosi di domanda nuova, proposta per la prima volta con il ricorso in appello.
Il ricorso introduttivo del giudizio non contiene, infatti, alcuna domanda di condanna e, contrariamente a quanto opinato da parte appellante, una simile domanda non può ritenersi implicitamente proposta, né è ricavabile in via interpretativa da una lettura integrata delle conclusioni dell'atto e delle difese articolate nella parte narrativa, che non fanno cenno a richieste condannatorie. Esula, pertanto, dal contenuto sostanziale della pretesa azionata in primo grado la domanda di condanna formulata in sede di gravame.
Tanto premesso, i motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente, per ragioni di connessione logica e giuridica.
Il Collegio ritiene fondata la censura avverso la sentenza di primo grado per aver escluso l'interesse ad agire dell'odierno appellante.
ha chiesto l'accertamento della natura professionale Parte_1 dell'infortunio da contagio da coronavirus occorsogli;
tale domanda implica CP l'accertamento dell'indennizzabilità dell'infortunio da parte dell' come da CP denuncia presentata all'ente (pratica n. 517286159 del 15 marzo 2020).
Ritiene il Collegio che l'accertamento in parola abbia ad oggetto non una mera situazione di fatto, ma una posizione giuridica soggettiva cui l'ordinamento riconnette CP effetti tipici: il diritto dell'appellante di essere indennizzato dall' in relazione all'infortunio denunciato.
Sussiste una situazione di obiettiva incertezza in ordine all'esistenza del diritto CP in esame, avendo l' dapprima riconosciuto (cfr. doc. 5 fascicolo appellante di primo grado) e poi negato la copertura assicurativa dell'infortunio di che trattasi (cfr. doc. 6 fascicolo appellante di primo grado). Da tale stato di incertezza è derivato al dr. un pregiudizio attuale e non Pt_1 meramente potenziale: infatti, proprio in conseguenza della riqualificazione della CP natura dell'infortunio operata dall' la datrice di lavoro, , ha trattenuto Parte_2
pag. 7/11 dalla retribuzione dell'appellante l'importo lordo di € 8.526,39 (cfr. doc. 8 fascicolo appellante di primo grado).
La rimozione di tale incertezza costituisce un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, cosicché risulta integrato l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c..
Per altro verso, reputa il Collegio che legittimato passivo dell'azione proposta CP sia l' e non l' , sia perché con detta azione non è chiesta la restituzione Parte_2 delle somme trattenute sulla retribuzione dell'appellante, sia perché il datore di lavoro si limita ad anticipare, in funzione di adiectus solutionis causa, il trattamento cui è CP tenuto l' in qualità di obbligato sostanziale.
L'art. 70 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 stabilisce, infatti, che il datore di lavoro è tenuto ad anticipare al lavoratore infortunato o colpito da malattia professionale l'indennità per inabilità temporanea “quando ne sia richiesto dall'Istituto assicuratore”
e “secondo le istruzioni date dallo stesso Istituto assicuratore”, con diritto ad ottenere il rimborso di quanto anticipato.
Come chiarito dalla Suprema Corte, “la lettera della norma rende evidente che spetta all' verificare i presupposti per l'erogazione della prestazione, dopo aver CP1 ricevuto la denuncia dell'evento dannoso da parte del datore di lavoro;
e chiedere a questi l'anticipazione del trattamento economico al dipendente” (Cass., 15 marzo 2006
n. 5641).
La norma non attribuisce, dunque, al datore di lavoro alcuna autonomia in CP ordine all'anticipazione del trattamento e rimette all' ogni determinazione al riguardo.
In conformità alle disposizioni richiamate, del resto, in data 13 luglio 2021
l' ha comunicato a parte appellante “che la qualificazione dell'evento, Parte_2 occorso al dr. , nei termini di un infortunio spetta per competenza all' e che Pt_1 CP1
l' si atterrà a quanto il detto Ente riterrà di riconoscere al dipendente” (cfr. doc. Pt_4
9 fascicolo appellante di primo grado).
Ritenuta l'ammissibilità, per le ragioni evidenziate, della domanda proposta da
, il Collegio ritiene che tale domanda sia nel merito fondata. Parte_1
L'art. 42, comma 2, d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020
n. 27, ha stabilito che l'infezione da coronavirus, se contratta in occasione di lavoro, è CP tutelata dall' quale infortunio sul lavoro (“Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all' che assicura, ai CP1 sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato”). CP L' tutela le patologie infettive contratte in occasione di lavoro inquadrandole, per l'aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro: in questi casi la causa virulenta è equiparata a quella violenta.
pag. 8/11 Con riguardo in particolare alla tutela assicurativa per infezione da CP coronavirus avvenuta in occasione di lavoro, la circolare del 3 aprile 2020 n. 13, richiamata da entrambe le parti del presente giudizio, ha chiarito che “nell'attuale situazione pandemica, l'ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus”.
Tanto premesso, è incontestato in causa e documentalmente provato (cfr. documentazione sanitaria allegata sub doc. 4 fascicolo appellante di primo grado) che giunse come paziente al Pronto Soccorso dell'Ospedale Sant'Anna di Como Parte_1
- Presidio di San Fermo della Battaglia il 15 marzo 2020 con febbre e dispnea e venne ricoverato con diagnosi di “polmonite interstiziale covid”.
Il giorno dell'accesso al Pronto Soccorso fu sottoposto a tampone e risultò positivo al Covid;
anche qualche giorno prima (l'11 marzo 2020) egli aveva eseguito un tampone, che aveva dato invece esito negativo. All'epoca dei fatti l'appellante era in servizio presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Sant'Anna di Como - Presidio di San Fermo della Battaglia, come medico di medicina interna. CP E' pacifico, alla luce della richiamata circolare del 3 aprile 2020 n. 13, che valga nei confronti del dr. - quale operatore sanitario - la presunzione semplice Pt_1 di origine professionale del contagio da coronavirus. CP Ad avviso dell' tuttavia, nel caso di specie tale presunzione sarebbe vinta dalla prova contraria rappresentata dalla circostanza che il figlio dell'appellante
( ) risultava positivo al Covid già l'11 marzo 2020 (mentre, come Persona_2 accennato, il tampone eseguito in quella data da aveva dati esito Parte_1 negativo); da ciò, secondo la tesi dell' , si desumerebbe che l'infezione da Covid- Pt_3
19 venne contratta dall'appellante in ambito familiare e non nell'ambiente lavorativo.
La tesi, ad avviso del Collegio, non è persuasiva.
La circostanza che sia risultato negativo al Covid-19 ed il figlio sia Parte_1 risultato positivo, in occasione del tampone eseguito da entrambi l'11 marzo 2020, non costituisce prova certa, né altamente probabile, del fatto che a quella data l'appellante non fosse già entrato in contatto con il virus;
è, infatti, notorio che i tamponi per la ricerca del Sars-Cov-2 scontano una quota importante di c.d. falsi negativi soprattutto nei giorni immediatamente successivi al contagio, come pure che il periodo di incubazione del virus varia anche sensibilmente da un soggetto all'altro.
L'esito dei tamponi eseguiti l'11 marzo 2020 non è, dunque, sufficiente a dimostrare che, con ragionevole probabilità, sia stato contagiato dal figlio Parte_1
e, dunque, che l'infezione sia avvenuta in ambito extra-professionale.
pag. 9/11 Ciò tanto più se si considera che dalle deposizioni dei testi escussi nel presente grado di giudizio ( e entrambi medici all'epoca Testimone_3 Testimone_4 dei fatti in servizio presso il Pronto Soccorso del Presidio di San Fermo della Battaglia), nonché dall'esame dei turni di servizio osservati dall'appellante dal 21 febbraio al 14 marzo 2020 e delle cartelle cliniche di alcuni pazienti ricoverati in Pronto Soccorso nello stesso periodo, emerge univocamente che, nelle settimane e nei giorni antecedenti al manifestarsi dell'infezione, ebbe plurimi contatti con Parte_1 pazienti positivi al Covid-19 durante l'attività lavorativa svolta in Pronto Soccorso.
Le cartelle cliniche acquisite dall' a seguito di ordine di esibizione Parte_2 ex art. 210 c.p.c. attestano che, nel periodo suindicato, l'appellante eseguì
l'accettazione in Pronto Soccorso e prestò ripetutamente cure a numerosi pazienti con infezione da Covid-19 diagnosticata.
Secondo quanto riferito dal teste , inoltre, “dal 21/02 al 14/03 Testimone_3 tutti i medici del pronto soccorso operavano a contatto con tutti i pazienti, compresi quelli che avevano sintomi di Covid. Dopo che veniva accertato che i pazienti erano affetti da Covid venivano dislocati in aree dedicate. A turnazione i medici del pronto soccorso, compreso il dott. , si dedicavano ai pazienti con Covid accertato. Pt_1
Nel periodo iniziale non c'erano dei percorsi di accesso dedicati ai pazienti
Covid, sono stati introdotti dopo circa un mese.
Inizialmente (per i primi 10 o 15 giorni dall'inizio della pandemia) il personale sanitario, compresi i medici dedicati ai pazienti Covid, aveva a disposizione solo la mascherina chirurgica, oltre ai guanti e al camice che utilizziamo sempre. [….] All'inizio della pandemia avevamo all'incirca 50/60 pazienti Covid al giorno che accedevano al pronto soccorso, almeno 30 o 35 di questi rimanevano in pronto soccorso”.
La teste ha ulteriormente precisato che “nei mesi di febbraio- Testimone_4 marzo 2020 il pronto soccorso del presidio ospedaliero di San Fermo della Battaglia era tutto dedicato ai pazienti COVID;
era stato deciso dalla direzione sanitaria che le altre urgenze (es. cardiache, traumi ecc.) venissero indirizzate verso il presidio di Varese, più grande e con maggiori spazi”.
Le risultanze probatorie richiamate confermano ed avvalorano la presunzione semplice di origine professionale del contagio, configurando esse stesse indizi “gravi precisi e concordanti” del fatto che, con alto grado di probabilità logica, sia Parte_1 venuto a contatto con il virus nello svolgimento dell'attività lavorativa presso il Pronto
Soccorso del Presidio di San Fermo della Battaglia, ove nelle settimane antecedenti al manifestarsi dei sintomi egli era stato a contatto con un elevato numero di pazienti positivi al Covid, tra l'altro disponendo di mezzi di protezione individuale (essenzialmente mascherine chirurgiche) insufficienti ad impedire il contagio.
Alla luce del quadro probatorio in atti appare, dunque, “più probabile che non” che il contagio si sia verificato nell'ambiente di lavoro e in considerazione delle pag. 10/11 mansioni svolte dall'appellante, anziché in ambito familiare, per trasmissione da parte del figlio.
Ciò a maggior ragione se si considera che il figlio dell'appellante (all'epoca studente di scuola superiore) aveva cessato di frequentare in presenza le lezioni scolastiche dal 24 febbraio 2020, essendo stato imposto dall'autorità pubblica – per esigenze di contenimento del virus - lo svolgimento della didattica a distanza (DAD) (cfr. dichiarazione scritta di e della madre , sub doc. 10 Persona_2 Parte_5 fascicolo appellante di primo grado.).
Ulteriore elemento che corrobora le conclusioni di cui sopra si ricava dalle dichiarazioni del teste , il quale ha riferito: “i medici del pronto soccorso Testimone_3 erano 17/18, nei primi mesi della pandemia solo in 2 o 3 non abbiamo contratto il Covid”.
Alla luce delle considerazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, in riforma della sentenza n. 220/2023 del Tribunale di Como va accertata la natura professionale dell'infortunio da contagio da Covid-19 occorso a CP
, di cui alla pratica n. 517286159 del 15 marzo 2020. Parte_1
Il regolamento delle spese di lite del doppio grado segue il criterio della soccombenza ed i relativi importi sono liquidati in dispositivo in applicazione del d.m.
10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dello svolgimento di attività istruttoria nel presente grado (€ 3.300,00 per il primo grado ed € 5.000,00 per l'appello), con distrazione in favore dei difensori dell'appellante ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
- in riforma della sentenza n. 220/2023 del Tribunale di Como, accerta la natura professionale dell'infortunio da contagio da Covid-19 occorso a , di Parte_1 cui alla pratica n. 517286159 del 15 marzo 2020; CP1 CP
- dichiara inammissibile la domanda di condanna dell' al riconoscimento, in favore di , dell'inabilità temporanea assoluta dal 15 marzo 2020 al 5 Parte_1 marzo 2021, svolta nel ricorso di appello;
- condanna parte appellata a rifondere a parte appellante le spese di lite del doppio grado, che liquida in complessivi € 8.300,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori ex art. 93 c.p.c.. Milano, 26 marzo 2025
Consigliera est. Presidente
Giulia Dossi Silvia Marina Ravazzoni
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