Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 28/05/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
RG 775 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei magistrati
Dott. Stefano Scati Presidente relatore
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
) con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. STABELLINI GIULIA
) con il Controparte_2 C.F._2 patrocinio dell'Avv. REMY MARIA RITA ricorrenti PUBBLICO MINISTERO intervenuto
Oggetto: divorzio congiunto
Conclusioni delle parti:
1) I coniugi continueranno ad abitare separati nelle rispettive residenze, fermo restando il solo obbligo del reciproco rispetto. 2) La figlia maggiorenne ma non ancora autonoma economicamente, Per_1 continuerà a risiedere, fino alla raggiunta indipendenza economica ovvero fintanto che lo vorrà, insieme alla madre, presso la casa familiare sita in Copparo, località Ambrogio, alla Via Faccini n. 167, già assegnata alla Sig.ra con sentenza di separazione e della CP_2 quale quest'ultima diverrà unica proprietaria in virtù del trasferimento immobiliare di cui al seguente punto 4). 3) Le parti convengono che il
Sig. continuerà a corrispondere alla Sig.ra entro il CP_1 CP_2 giorno 15 di ogni mese, la somma di € 100,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo ordinario per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie
– di cui al Protocollo del Tribunale di Ferrara per le cause in materia di famiglia siglato in data 25.10.2017 – che dovessero rendersi necessarie, fintanto che non raggiungerà la piena autonomia Per_1 economica. 4) Quale patto necessario ai fini del raggiungimento di un accordo congiunto volto ad addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Sig. si impegna a cedere, Controparte_1 ad ogni effetto previsto dalla legge, e pertanto trasferirà con separato pagina 1 di 4
Catasto Fabbricati del Comune di Copparo (FE) al foglio n. 60, part. 90, sub. 4; al foglio 60, part. 95 e al foglio 60, part. 115 - Cat. A/4, cl. 2, 6,5 vani, rendita € 328,98; nonché al Catasto Terreni del Comune di Copparo (FE) al foglio 60, part. 90; al foglio 60, part. 95 e al foglio
60, part. 115; B) immobile adibito a garage sito nel Comune di
Copparo alla Via Valerio Faccini, piano terra, individuato al Catasto
Fabbricati del Comune di Copparo (FE) al foglio 60, part. 103, sub. 1, nonché al Catasto Terreni del Comune di Copparo (FE) al foglio 60, part. 103 – Cat. C/6, cl. 1, 25 mq;
il tutto nello stato di fatto e di diritto conosciuto ed accettato dalla parte cessionaria e comprendente tutti i diritti accessori, con tutte le sue pertinenze, pesi, oneri, servitù attive e passive. L'atto notarile di trasferimento avverrà a fronte della corresponsione, da parte della Sig.ra a favore del Sig. CP_2 CP_1 della complessiva somma di € 14.500,00 (Quattordicimilacinquecento/00) secondo le modalità di seguito meglio precisate, trovando causa esclusivamente nella cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi ed in esecuzione del provvedimento per cui è ricorso. Le Parti concordano che la Sig.ra dovrà corrispondere al marito la già menzionata somma di € CP_2
14.500,00, al momento della stipula notarile del suddetto trasferimento, a mezzo di assegno circolare non trasferibile, ovvero, in pari data del rogito, a mezzo bonifico bancario su c/c intestato al signor Le parti si impegnano altresì a definire il Controparte_1 suddetto trasferimento di quota immobiliare entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, avendo pertanto cura la Sig.ra sin dal momento della sottoscrizione del CP_2 presente ricorso, di individuare un Notaio di sua fiducia al quale affidare tale incarico al fine di provvedere in tempi celeri all'impegno assunto. Le sottoscritte Parti ricorrenti dichiarano, assumendosene ogni relativa responsabilità, che il qui convenuto atto di trasferimento di quota immobiliare si è reso necessario per addivenire all'accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi Signori
e talché senza accordo su Controparte_2 Controparte_1 detto trasferimento non si sarebbe addivenuti al deposito di ricorso congiunto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale. Il trasferimento sarà formalizzato con separato atto notarile, in esenzione di imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali, giusto l'art. 19 della legge 74/87, pubblicata in G.U. l'11 marzo 1987 n. 58 e la sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10.05.1999 n. 154, pubblicata in
G.U. il 19 maggio 1999 n. 20. 5) In considerazione della circostanza pagina 2 di 4 che nei prossimi mesi il Sig. recederà dal contratto di CP_1 locazione ad uso abitativo ad oggi in essere al fine di trasferirsi presso l'immobile, a canone agevolato, che al medesimo verrà assegnato dall'A.C.E.R. di Ferrara, e che detta nuova abitazione sarà priva di mobilio, le parti convengono sin da ora di dividere tra loro in modo equo e paritario il mobilio ad oggi presente presso l'ex casa familiare, acquistato con i risparmi della coppia durante il corso della vita matrimoniale, che si impegnano ad inventariare e/o identificare autonomamente e di comune accordo in separata sede. 6) Eventuali lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che si rendessero necessari, presso l'abitazione coniugale, prima che la Sig.ra CP_2 ne diventi esclusiva proprietaria, dovranno essere necessariamente preventivamente concordati tra le parti;
in difetto, rimarranno ad esclusivo carico del soggetto che li ha fatti eseguire. 7) Le parti rinunciano a qualsiasi pretesa economica reciproca in termini di contributo al mantenimento personale e danno altresì atto che ogni altro aspetto di carattere economico è stato tra i medesimi già regolamentato e definito. 8) Le spese legali del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.
Conclusioni del PM: conclude chiedendo che il Tribunale dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio adottando i migliori provvedimenti in ordine alla prole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 28/3/2025 i coniugi esponevano che in data 29/9/1996 avevano contratto matrimonio in Ferrara;
che dall'unione era nata la figlia maggiorenne ma Per_1 autosufficiente sotto il profilo economico;
che con sentenza dell'11/7/2024 il Tribunale di Ferrara aveva pronunciato la separazione personale;
che non si erano più riconciliati vivendo separati;
che erano decorsi i termini di legge. Chiedevano quindi dichiararsi la cessazione degli effetti civili alle condizioni concordate ed indicate nel ricorso. All'udienza di comparizione davanti al Tribunale i ricorrenti non si riconciliavano ed insistevano nell'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE La volontà concorde dei coniugi e l'ininterrotta separazione oltre i termini di cui all'art. 3 della legge n. 898 del 1970 (udienza di comparizione nel procedimento di separazione in data 5/3/2024) dimostrano l'impossibilità di ricostruire il vincolo coniugale, non esistendo più alcuna comunione materiale e spirituale. Sussistono quindi i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Ferrara in data 29/9/1996 da e Controparte_1 CP_2
pagina 3 di 4 e trascritto al numero 282 parte II Serie A del CP_2 registro degli atti di matrimonio, alle condizioni concordate dai coniugi. Ordina all'ufficiale dello stato civile di Ferrara di procedere all'annotazione della sentenza.
Ferrara, 27 maggio 2025
il presidente est.
Stefano Scati
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