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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 21/12/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica ed in persona del dott. Nicola Del Vecchio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1770/2024 R.G. promossa da
DA
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Luca Ruppen, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata come in atti;
- ricorrente -
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ) (registro commerciale bulgaro n. Controparte_1 P.IVA_1
207040412), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Varna (Bulgaria), rione
Primorsko, via d-r Georgi Dobrev n. 12 a, appartamento 2,
- resistente contumace -
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da note di trattazione scritta dell'udienza del 5.11.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma
17, legge 18.6.2009, n. 69.
1. Con atto di citazione notificato a mezzo posta, ha allegato che, nel 2017, ha Parte_1 convenuto in giudizio chiedendo accertarsi la linea di confine tra i fondi di Controparte_2 proprietà delle parti e che fosse ordinata la demolizione delle opere in parte realizzate dalla convenuta sulla proprietà attorea, che fosse regolarizzata la luce che la convenuta aveva realizzato in violazione delle prescrizioni codicistiche e che fosse ordinato alla convenuta il taglio dei rami di una pianta che sconfinavano nella proprietà attorea.
1 Con sentenza n. 243 del 2022, l'intestato Tribunale ha accertato che la linea di confine tra i fondi corrispondeva a quella indicata da parte attrice e confermata dalla CTU esperita in corso di causa;
per l'effetto, ha condannato la convenuta a rimuovere la porzione di parete in legno Controparte_2 realizzata sulla proprietà dell'attrice, nonché ad eliminare la lastra di plexiglass ed il tubo di scolo delle acque piovane posti sulla proprietà dell'attrice e condannò la convenuta a regolarizzare la finestra posta sull'immobile di proprietà della convenuta, trattandosi di una luce irregolare;
il Tribunale ha poi imposto alla convenuta di dare esecuzione agli ordini predetti entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza, disponendo che – in caso di ritardo – la convenuta corrispondesse, ex art. 614 bis cpc, la somma di Euro 10,00 per ogni giorno di ritardo.
La ricorrente ha precisato che la ha proposto appello avverso la predetta sentenza e, all'esito, la CP_2
Corte d'Appello di Venezia, accogliendo l'istanza di correzione dell'errore materiale formulata dalla ha corretto il dispositivo della sentenza di primo grado, aggiungendo la condanna della Parte_1 convenuta a potare i rami dell'albero sconfinanti nella proprietà di parte attrice, e ha respinto l'appello confermando la sentenza di primo grado.
Successivamente, richiesto l'adempimento, la non ha provveduto in tal senso e, dopo la CP_2 sentenza di primo grado, ha venduto la nuda proprietà dell'unità immobiliare alla società odierna resistente, il cui socio unico ed amministratore è la stessa riservandosi l'usufrutto vitalizio. CP_2
La ricorrente ha dedotto la necessità di munirsi di titolo opponibile anche alla nuova proprietaria e ha chiesto accogliersi le domande formulate in ricorso.
1.1 Nonostante la regolarità della notifica, la resistente non ha provveduto a costituirsi in giudizio, ragione per cui ne va dichiarata la contumacia.
1.2 La ricorrente ha così precisato le conclusioni: “1) accertare che la linea di confine tra i fondi di proprietà della parte attrice e della parte convenuta , è quella accertata Controparte_1 con sentenza del Tribunale di Rovigo n. 243/22 del 15/3/2022, ossia come individuata dal geom.
[...] all'esito dell'accertamento peritale esperito nell'ambito di detto procedimento e datata CP_3
30/03/2019, precisamente corrispondente alle misure riportate nell'elaborato grafico unito alla denuncia di cambiamento-tipo mappale n. 201 del 26/03/1987 (allegato 9 perizia del CTU);
2) per l'effetto, disporre che le parti appongano i termini a delimitazione dei fondi sopra de1 scritti, secondo il confine così come sopra accertato, con spese da porsi al 50% a carico di ciascuna proprietà;
3) per l'effetto della determinazione della linea di confine, accertare che la parete di legno rappresentata nelle fotografie 4-6-9, allegato 7, della CTU geom. del 30/03/2019, è Controparte_3
2 posta indebitamente sulla proprietà dell'attrice e condannare a Controparte_1 rimuoverla a sue spese;
4) accertare che la finestra posta sull'immobile di proprietà della convenuta e descritta nella relazione del CTU del 30/03/2019 allegata (sub. doc. 8, pag. 13-14) è una luce irregolare e Controparte_3 condannare la convenuta a regolarizzarla;
Controparte_1
5) condannare la convenuta ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., a corrispondere una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli ordini di demolizione, rimozione, apposizione della linea di confine e regolarizzazione dei manufatti di cui sopra”.
Dunque, a differenza del giudizio già intercorso tra l'odierna ricorrente e la dante causa della CP_4 resistente, la non ha chiesto, nell'ambito di questo processo, la rimozione della lastra di Parte_1 plexiglass e del tubo di scolo delle acque piovane, nonché la potatura dei rami al confine.
2. In via del tutto preliminare, si osserva che la ricorrente ha fornito prova dell'avvenuta compravendita dei beni oggetto di domanda, avvenuta in data 3.11.2022.
In particolare, la ha venduto alla società resistente la nuda proprietà. CP_2
Inoltre, dalla procura allegata all'atto di compravendita si ricava che al momento Controparte_2 della stipula dell'atto, era anche amministratrice e socio unico di GR ON LT (cfr. doc. n. 7 di parte ricorrente).
Tanto si ricava anche dalla visura prodotta (cfr. doc. n. 8 di parte ricorrente)
2.1 Ciò posto, la ricorrente ha chiarito che la necessità di ottenere la presente pronuncia deriva dalla circostanza per cui, con riferimento al precedente giudizio, non era stata trascritta la domanda, richiamando recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui “nel caso in cui colui che agisce per
l'accertamento o la tutela di un proprio diritto di servitù prediale che assume violato, non trascriva la relativa domanda giudiziale, la sentenza che definisce tale giudizio non è opponibile, a norma del combinato disposto degli artt. 111, quarto comma, c.p.c. e 2653, n. 1, c.c., a chi acquista il fondo servente nel corso del processo ed abbia trascritto il suo titolo (…)” (Cfr, Corte di Cassazione, Sez. 2,
Ordinanza n. 28779 del 17/10/2023).
3. Tanto premesso, si osserva che, nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova. Ne consegue che il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico - riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato - con le altre risultanze del processo.
In particolare, il giudice del merito può trarre elementi di convincimento anche dalla parte
3 della consulenza d'ufficio eccedente i limiti del mandato, ma non sostanzialmente estranea all'oggetto dell'indagine in funzione della quale è stata disposta (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5965 del 25/03/2004).
In applicazione di tali principi, è stato, ad esempio, affermato che, in materia civile, il giudice - in ossequio al principio del libero convincimento - può basare la propria decisione anche sull'assunzione della consulenza disposta in sede penale dal pubblico ministero, anche se alle operazioni peritali non abbia partecipato anche il consulente di parte. Infatti, in difetto di una norma che preveda tassativamente i mezzi di prova, il giudicante potrà valutare anche prove atipiche motivando adeguatamente in sentenza (Cfr. Tribunale Padova sez. II, 24/01/2024, n. 204 in www.deiure.it).
Nella specie, valga evidenziare che:
- la consulenza tecnica d'ufficio espletata nell'ambito del processo che ha avuto esito nella sentenza
243 del 2022 del Tribunale di Rovigo, confermata dalla Corte d'Appello di Venezia, attiene ai medesimi luoghi ed ai medesimi fatti oggetto del presente giudizio;
- non sono emersi elementi da cui desumere che lo stato dei luoghi sia mutato dal momento della verifica operata dall'ausiliario;
- non può trascurarsi la piena corrispondenza tra e la amministratrice, nonché socia, Controparte_2 della odierna resistente;
- l'espletamento di una C.T.U. anche nell'ambito del presente giudizio, in assenza di elementi di novità rispetto a quelli già oggetto di scrutinio, si risolverebbe non solo in una ingiustificata rinnovazione delle operazioni peritali, ma consisterebbe un una attività processualmente antieconomica;
- gli esiti della C.T.U. in questione sono stati ritenuti condivisili e scevri da contraddizioni logiche, metodologiche e scientifiche, in due distinti gradi di giudizio.
Dunque, questo giudicante reputa di potere fare proprie le argomentazioni e considerazioni dell'elaborato peritale depositato nell'ambito del procedimento n. 2043/2017 R.G..
4. Tanto premesso, nel merito si osserva quanto segue.
In via del tutto preliminare, occorre sottolineare come, è ben vero che l'art. 950, 3 comma c.c. in tema di azione di regolamento dei confini prevede che in assenza di diversi elementi, si possa fare riferimento alle risultanze delle mappe catastali per l'individuazione dei confini, tuttavia occorre sul punto richiamare quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che: “in tema di regolamento di confini, il ricorso al sistema di accertamento sussidiario costituito dalle mappe catastali è consentito al giudice non soltanto in caso di mancanza assoluta ed obiettiva di altri elementi, ma anche nell'ipotesi in cui questi (per la loro consistenza, o per ragioni attinenti alla loro attendibilità) risultino, secondo l'incensurabile apprezzamento svolto in sede di merito, comunque
4 inidonei alla determinazione certa del confine” (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 14020 del 6 giugno 2017).
Sul punto, quindi, quanto alla richiamata C.T.U., a firma del geom. (cfr. doc, n. 9 di Controparte_3 parte ricorrente) se ne condividono nel complesso gli accertamenti, in quanto frutto di sopralluoghi, esame di documenti e di argomentazioni prive di vizi logici.
Per quanto riguarda, quindi, l'accertamento della linea di confine tra i due fondi, l'indagine condotta dal C.t.u. ha fatto emergere che dal 1940, data della denuncia al Catasto Fabbricati delle due porzioni di edificio abitative di proprietà delle parti, le stesse hanno mantenuto inalterata la loro conformazione
(cfr. allegato n. 8 al doc. n. 9) ed il confine conteso è stato rappresentato, in tempi diversi e da tecnici diversi, sempre nella medesima posizione.
Il CTU, quindi, ha così concluso: “I fondi di proprietà delle parti, catastalmente individuati al punto
6.1.2 che precede, hanno il confine tra loro comune posto ad Ovest degli edifici abitativi che li sovrastano e, sempre ad Ovest, sono entrambi confinanti con terreno destinato a verde risultato catastalmente intestato al Consorzio di Bonifica Adige Po;
alle due abitazioni sono pertinenti corpi di fabbrica accessori staccati parimenti insistenti entro le due aree/particelle rispettivamente contraddistinte dai mappali nn. 96 - di proprietà parte attrice - e n. 95 di proprietà parte convenuta (v. allegato n.
6 - rappresentazione stato attuale dei luoghi;
allegato n. 7). L'attività tesa all'espressione della risposta al primo punto del quesito sopra riportato, è consistita nell'esame dei documenti versati in atti dai procuratori delle parti, nella presa visione e rilievo metrico e celerimetrico dello stato dei luoghi e, concordemente con i nominati consulenti tecnici di parte, nell'acquisizione di documentazione presso l'Agenzia Entrate – Ufficio Provinciale di Rovigo – Territorio – Servizi
Catastali e Cartografici. La disamina dei documenti, combinata con il risultato della restituzione grafica delle misure assunte in loco, ha permesso di dare indicazione a riguardo della posizione della linea di confine quale delimitazione delle porzioni scoperte delle due aree/particelle poste ad Ovest delle abitazioni, in particolare del tratto A-B per il quale è scaturito il contrasto (v. allegato n.
6 - rappresentazione stato attuale dei luoghi;
allegato n. 7 – documentazione fotografica nn. 1-4)”.
E ancora: “Le risultanze scaturite dall'attività di cui sopra, hanno evidenziato come vi sia continuità ed univocità del posizionamento del confine conteso, più precisamente: > le due particelle, risalenti alla formazione della mappa di impianto del Catasto Terreni, fatti salvi gli aggiornamenti dei sedimi dei soprastanti edifici e la divisione mediante frazionamento “interno” con attribuzione delle corti esclusive alle attuali porzioni dell'edificio – all'epoca ed oggi - contraddistinto dalla particella n.95, nella loro rispettiva porzione Ovest, hanno mantenuto inalterata la loro conformazione (v. allegato n.
5 8 – sovrapposizione delle misure assunte in loco alla mappa di impianto); > a fare tempo dalla denuncia al Catasto Fabbricati delle due porzioni di edificio abitative di proprietà delle odierne parti in causa, entrambe avvenute nell'anno 1940, il confine conteso è stato rappresentato, da tecnici diversi, nella medesima posizione (v. allegato n.
4 - planimetrie Catasto Fabbricati pregresse); > nell'elaborato grafico, di cui alla denuncia di cambiamento-tipo mappale n. 201 del 26/03/1987 redatta a cura di ulteriore professionista, utile per l'aggiornamento della mappa del Catasto Terreni mediante la rappresentazione dei sedimi degli edifici pertinenziali soprastanti la particella n. 95, all'epoca di proprietà di e , l'indicata linea di confine tra i due fondi Parte_2 Parte_3
è consona alle sopra richiamate rappresentazioni grafiche e la linea medesima – si deduce per il tratto dall'edificio accessorio fino ad intersecare il confine Ovest della particella – è indicata con la dicitura
“recinzione in rete metallica” (v. allegato n.
9 - denuncia di cambiamento-tipo mappale n. 201/1987);
> copia dell'attuale planimetria del Catasto Fabbricati, è unita all'atto di compravendita mediante il quale e , hanno alienato l'immobile a e , Parte_2 Pt_3 CP_5 Controparte_6 quest'ultima dante causa di che, quindi, lo ha venduto alla convenuta Persona_1 [...]
nell'anno 2005 (v. allegato n. 10 – atto compravendita ”. CP_2 Persona_2
Da ultimo, il CU quindi così conclude: “Pertanto, quale conclusione delle valutazioni di cui sopra, il confine dividente le aree di proprietà delle parti in lite poste ad Ovest degli edifici che le sovrastano, potrà essere indicato in loco avvalendosi delle misure riportate nell'elaborato grafico unito alla denuncia di cambiamento-tipo mappale n. 201 del 26/03/1987, sopra commentata. nitidezza della fotocopia, peraltro successivamente oggetto scannerizzazione, i numeri di maggiori dimensioni ivi riportati sono a pugno del sottoscritto, scritti sotto dettatura del funzionario dell'Agenzia Entrate addetto al servizio di visura”.
Considerate, quindi, le caratteristiche dei luoghi e le considerazioni svolte dal CTU, pienamente condivisibili per le ragioni sopra dette, il confine è quello individuato nella relazione peritale del
C.T.U., in particolare il confine dividente le aree di proprietà delle parti in lite poste ad Ovest degli edifici che le sovrastano, come individuato delle misure riportate nell'elaborato grafico unito alla denuncia di cambiamento-tipo mappale n. 201 del 26/03/1987 (allegato 9 al doc. n. 9 di parte ricorrente).
5. Dunque, va accolta anche la domanda di apposizione dei termini avanzata sul punto dalla ricorrente, in relazione al confine suddetto, ponendone le spese in capo ad entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, rispondendo la corretta individuazione dei confini ad un interesse di entrambe le parti del giudizio.
6 Coerentemente con l'individuazione della linea di confine nei termini di cui al punto precedente, valutato lo stato dei luoghi e la corposa documentazione fotografica, il C.t.u. ha anche accertato che la lastra di plexiglas ed il tubo, meglio indicato in ricorso, sconfinano nella proprietà della Parte_1
Il C.t.u. ha così concluso sul punto: “ferma restando la determinazione del confine tra le due proprietà di cui al punto 6.2. che precede, dalla visione dei luoghi e della documentazione fotografica prodotta dalla parte attrice e dell'ulteriore acquisita dal sottoscritto unita a questa relazione peritale, si evince come, anche a causa dello “spanciamento” derivante dal non corretto fissaggio, la lastra di plexiglass, in particolare in corrispondenza dello spigolo Sud-Est dell'edificio accessorio all'abitazione, insista in parte entro la proprietà dell'attrice; analoga risultanza, nella medesima posizione, ovvero lo spigolo
Sud-Est dell'edificio accessorio, da valere anche per quanto attiene al tubo del pluviale di smaltimento delle acque piovane del coperto di un edificio di proprietà della convenuta oggi demolito (v. allegato n.
– 6 rappresentazione stato attuale dei luoghi;
allegato n. 7 – documentazione fotografica nn. 5-12)”.
Medesime considerazioni possono essere svolte anche alla relazione alla parete di legno, rappresentata nelle fotografie 4-6-9, allegato 7, dell'elaborato peritale (cfr. doc. n. 9 di parte ricorrente).
Quindi, tenuto conto della domanda svolta dalla ricorrente, la parte di legno dovrà essere rimossa a cura e spese della parte resistente.
6. Come noto, l'art. 901 c.c. prevede che le luci che si aprono sul fondo del vicino devono: 1) essere munite di un'inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati;
2) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare luce e aria, se esse sono al piano terreno, e non minore di due metri se sono ai piani superiori;
3) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal suolo del fondo vicino, a meno che si tratti di locale che sia in tutto o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di osservare l'altezza stessa.
L'attrice ne ha assunto il carattere di luce irregolare, posta ad una distanza dal confine tale da impedire una sua trasformazione in veduta legittima. Per tali ragioni ne ha chiesto la regolarizzazione o la sua eliminazione.
Sul punto il C.t.u. ha precisato che: “Relativamente alla “finestrella” da descrivere - considerato che nelle fotografie richiamate nell'atto introduttivo compaiono due aperture, una soprastante all'altra (v. allegato n. 11 – fotografie parte attrice) - in occasione dei sopralluoghi si è avuta conferma dai consulenti tecnici delle parti che, il foro per il quale scrivere, è quello del vano posto al Piano Terra dell'abitazione della convenuta (v. allegato n. 7 – documentazione fotografica nn. 13-15). Le
7 caratteristiche dell'apertura, evidenti nell'elaborato grafico di cui all'allegato n. 12 – apertura contestata), sono le seguenti: > larghezza dell'apertura ml. 1,00 circa;
> altezza dell'apertura ml. 1,35 circa;
> altezza dal pavimento del lato inferiore-davanzale ml. 0,95 circa;
> distanza del lato destro della finestra dalla facciata dell'edificio di proprietà dell'attrice ml.
0.62 circa;
> apertura priva di grata, ovvero dell'inferriata visibile nelle fotografie nn. 1 e 2 del documento 11, n. 1 del documento 22
e documento 24, di cui all'allegato n. 11 a questa relazione peritale”.
Lo stesso ha quindi concluso: “le caratteristiche sopra elencate, portano a definire l'apertura quale
“veduta”, non quindi “luce”. Relativamente agli ulteriori aspetti normativi, atteso che la linea di confine determinata come indicato al punto 6.2 precedente cadrebbe pressoché nella mezzeria del foro praticato nella parete, nella fattispecie, secondo le indicazioni dettate dal codice civile, l'apertura può classificarsi parte quale “veduta diretta” e parte quale “veduta laterale” (v. allegato n. 6 – rappresentazione stato attuale dei luoghi). A riguardo dell'epoca di realizzazione dell'apertura, la stessa è rilevabile nelle planimetrie del Catasto Fabbricati di cui agli allegati nn. 2, 4, 10 e nei disegni
e nelle fotografie prodotti a corredo della domanda di condono edilizio inoltrata nell'anno 1986 dalle
Sig.re e , con l'avvertenza che, nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di Parte_2 Pt_3 notorietà e nella relazione tecnica pure allegate alla menzionata pratica edilizia, è riportato che
l'esecuzione dei lavori restauro e di risanamento dell'abitazione sono avvenuti nell'anno 1970 (v. allegato n. 13 – estratto documento 15 parte convenuta)”.
7. Per quanto riguarda la richiesta di fissazione di una somma di denaro da porsi in capo alla società resistente, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli ordini di demolizione, rimozione e regolarizzazione dei manufatti di cui sopra, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., la stessa merita accoglimento, trattandosi nel caso di specie di obbligazioni fungibili e risultando quindi pienamente applicabile il rimedio richiesto.
Tuttavia, considerate le operazioni preparatorie verosimilmente necessarie alle operazioni che la convenuta dovrà compiere, occorre assegnare alla stessa un congruo lasso di tempo prima della previsione e dell'operatività della sanzione economica richiesta, disponendo ex art. 614bis c.p.c. il pagamento da parte della convenuta di euro 15,00 (quindici) per ogni giorno di ritardo rispetto all'esecuzione degli ordini di cui alla presente sentenza, iniziandosi il computo in esame solo una volta che siano decorsi 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza.
8. Con riferimento alle determinazioni da assumersi ex art. 91 e ss. c.p.c., le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto dell'attività in concreto svolta e del valore della controversia.
8
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, nel procedimento n. 1770/2024 R.G. così provvede:
1) dichiara la contumacia della resistente;
2) accoglie la domanda di e accerta che la linea di confine tra i fondi di proprietà Parte_1 della parte ricorrente e della parte resistente, come descritti nella relazione del C.T.U. in atti (doc. n. 9 di parte ricorrente), da intendersi qui richiamata, è quella descritta dal C.T.U. nei propri elaborati grafici prodotti, ossia confine come individuato delle misure riportate nell'elaborato grafico unito alla denuncia di cambiamento-tipo mappale n. 201 del 26/03/1987 (allegato 9 all'elaborato peritale);
3) dispone che le parti appongano i termini a delimitazione dei fondi sopra descritti, secondo il confine così come sopra accertato, con spese da porsi al 50% a carico di ciascuna;
4) accerta che la parete di legno indicata dalla in ricorso (fotografie 4-6-9, allegato 7, della Parte_1
CTU) della resistente è posta sulla proprietà della ricorrente e condanna la società resistente a rimuoverla, con spese a carico di quest'ultima;
5) accerta che la finestra posta sull'immobile di proprietà della società resistente e descritta nella relazione del CTU è una luce irregolare e condanna la società resistente a regolarizzarla;
6) dispone ex art. 614 bis c.p.c. il pagamento da parte della convenuta di euro 15,00 per ogni giorno di ritardo rispetto all'esecuzione degli ordini di cui alla presente sentenza, iniziandosi il computo solo una volta decorsi 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza;
7) condanna la resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.552,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario al 15%, I.v.a. e C.p.a. come per legge, oltre spese di contributo unificato e di notifica.
Rovigo, 20.12.2025
Il Giudice
Dott. Nicola Del Vecchio
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica ed in persona del dott. Nicola Del Vecchio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1770/2024 R.G. promossa da
DA
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Luca Ruppen, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata come in atti;
- ricorrente -
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ) (registro commerciale bulgaro n. Controparte_1 P.IVA_1
207040412), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Varna (Bulgaria), rione
Primorsko, via d-r Georgi Dobrev n. 12 a, appartamento 2,
- resistente contumace -
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da note di trattazione scritta dell'udienza del 5.11.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma
17, legge 18.6.2009, n. 69.
1. Con atto di citazione notificato a mezzo posta, ha allegato che, nel 2017, ha Parte_1 convenuto in giudizio chiedendo accertarsi la linea di confine tra i fondi di Controparte_2 proprietà delle parti e che fosse ordinata la demolizione delle opere in parte realizzate dalla convenuta sulla proprietà attorea, che fosse regolarizzata la luce che la convenuta aveva realizzato in violazione delle prescrizioni codicistiche e che fosse ordinato alla convenuta il taglio dei rami di una pianta che sconfinavano nella proprietà attorea.
1 Con sentenza n. 243 del 2022, l'intestato Tribunale ha accertato che la linea di confine tra i fondi corrispondeva a quella indicata da parte attrice e confermata dalla CTU esperita in corso di causa;
per l'effetto, ha condannato la convenuta a rimuovere la porzione di parete in legno Controparte_2 realizzata sulla proprietà dell'attrice, nonché ad eliminare la lastra di plexiglass ed il tubo di scolo delle acque piovane posti sulla proprietà dell'attrice e condannò la convenuta a regolarizzare la finestra posta sull'immobile di proprietà della convenuta, trattandosi di una luce irregolare;
il Tribunale ha poi imposto alla convenuta di dare esecuzione agli ordini predetti entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza, disponendo che – in caso di ritardo – la convenuta corrispondesse, ex art. 614 bis cpc, la somma di Euro 10,00 per ogni giorno di ritardo.
La ricorrente ha precisato che la ha proposto appello avverso la predetta sentenza e, all'esito, la CP_2
Corte d'Appello di Venezia, accogliendo l'istanza di correzione dell'errore materiale formulata dalla ha corretto il dispositivo della sentenza di primo grado, aggiungendo la condanna della Parte_1 convenuta a potare i rami dell'albero sconfinanti nella proprietà di parte attrice, e ha respinto l'appello confermando la sentenza di primo grado.
Successivamente, richiesto l'adempimento, la non ha provveduto in tal senso e, dopo la CP_2 sentenza di primo grado, ha venduto la nuda proprietà dell'unità immobiliare alla società odierna resistente, il cui socio unico ed amministratore è la stessa riservandosi l'usufrutto vitalizio. CP_2
La ricorrente ha dedotto la necessità di munirsi di titolo opponibile anche alla nuova proprietaria e ha chiesto accogliersi le domande formulate in ricorso.
1.1 Nonostante la regolarità della notifica, la resistente non ha provveduto a costituirsi in giudizio, ragione per cui ne va dichiarata la contumacia.
1.2 La ricorrente ha così precisato le conclusioni: “1) accertare che la linea di confine tra i fondi di proprietà della parte attrice e della parte convenuta , è quella accertata Controparte_1 con sentenza del Tribunale di Rovigo n. 243/22 del 15/3/2022, ossia come individuata dal geom.
[...] all'esito dell'accertamento peritale esperito nell'ambito di detto procedimento e datata CP_3
30/03/2019, precisamente corrispondente alle misure riportate nell'elaborato grafico unito alla denuncia di cambiamento-tipo mappale n. 201 del 26/03/1987 (allegato 9 perizia del CTU);
2) per l'effetto, disporre che le parti appongano i termini a delimitazione dei fondi sopra de1 scritti, secondo il confine così come sopra accertato, con spese da porsi al 50% a carico di ciascuna proprietà;
3) per l'effetto della determinazione della linea di confine, accertare che la parete di legno rappresentata nelle fotografie 4-6-9, allegato 7, della CTU geom. del 30/03/2019, è Controparte_3
2 posta indebitamente sulla proprietà dell'attrice e condannare a Controparte_1 rimuoverla a sue spese;
4) accertare che la finestra posta sull'immobile di proprietà della convenuta e descritta nella relazione del CTU del 30/03/2019 allegata (sub. doc. 8, pag. 13-14) è una luce irregolare e Controparte_3 condannare la convenuta a regolarizzarla;
Controparte_1
5) condannare la convenuta ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., a corrispondere una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli ordini di demolizione, rimozione, apposizione della linea di confine e regolarizzazione dei manufatti di cui sopra”.
Dunque, a differenza del giudizio già intercorso tra l'odierna ricorrente e la dante causa della CP_4 resistente, la non ha chiesto, nell'ambito di questo processo, la rimozione della lastra di Parte_1 plexiglass e del tubo di scolo delle acque piovane, nonché la potatura dei rami al confine.
2. In via del tutto preliminare, si osserva che la ricorrente ha fornito prova dell'avvenuta compravendita dei beni oggetto di domanda, avvenuta in data 3.11.2022.
In particolare, la ha venduto alla società resistente la nuda proprietà. CP_2
Inoltre, dalla procura allegata all'atto di compravendita si ricava che al momento Controparte_2 della stipula dell'atto, era anche amministratrice e socio unico di GR ON LT (cfr. doc. n. 7 di parte ricorrente).
Tanto si ricava anche dalla visura prodotta (cfr. doc. n. 8 di parte ricorrente)
2.1 Ciò posto, la ricorrente ha chiarito che la necessità di ottenere la presente pronuncia deriva dalla circostanza per cui, con riferimento al precedente giudizio, non era stata trascritta la domanda, richiamando recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui “nel caso in cui colui che agisce per
l'accertamento o la tutela di un proprio diritto di servitù prediale che assume violato, non trascriva la relativa domanda giudiziale, la sentenza che definisce tale giudizio non è opponibile, a norma del combinato disposto degli artt. 111, quarto comma, c.p.c. e 2653, n. 1, c.c., a chi acquista il fondo servente nel corso del processo ed abbia trascritto il suo titolo (…)” (Cfr, Corte di Cassazione, Sez. 2,
Ordinanza n. 28779 del 17/10/2023).
3. Tanto premesso, si osserva che, nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova. Ne consegue che il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico - riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato - con le altre risultanze del processo.
In particolare, il giudice del merito può trarre elementi di convincimento anche dalla parte
3 della consulenza d'ufficio eccedente i limiti del mandato, ma non sostanzialmente estranea all'oggetto dell'indagine in funzione della quale è stata disposta (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5965 del 25/03/2004).
In applicazione di tali principi, è stato, ad esempio, affermato che, in materia civile, il giudice - in ossequio al principio del libero convincimento - può basare la propria decisione anche sull'assunzione della consulenza disposta in sede penale dal pubblico ministero, anche se alle operazioni peritali non abbia partecipato anche il consulente di parte. Infatti, in difetto di una norma che preveda tassativamente i mezzi di prova, il giudicante potrà valutare anche prove atipiche motivando adeguatamente in sentenza (Cfr. Tribunale Padova sez. II, 24/01/2024, n. 204 in www.deiure.it).
Nella specie, valga evidenziare che:
- la consulenza tecnica d'ufficio espletata nell'ambito del processo che ha avuto esito nella sentenza
243 del 2022 del Tribunale di Rovigo, confermata dalla Corte d'Appello di Venezia, attiene ai medesimi luoghi ed ai medesimi fatti oggetto del presente giudizio;
- non sono emersi elementi da cui desumere che lo stato dei luoghi sia mutato dal momento della verifica operata dall'ausiliario;
- non può trascurarsi la piena corrispondenza tra e la amministratrice, nonché socia, Controparte_2 della odierna resistente;
- l'espletamento di una C.T.U. anche nell'ambito del presente giudizio, in assenza di elementi di novità rispetto a quelli già oggetto di scrutinio, si risolverebbe non solo in una ingiustificata rinnovazione delle operazioni peritali, ma consisterebbe un una attività processualmente antieconomica;
- gli esiti della C.T.U. in questione sono stati ritenuti condivisili e scevri da contraddizioni logiche, metodologiche e scientifiche, in due distinti gradi di giudizio.
Dunque, questo giudicante reputa di potere fare proprie le argomentazioni e considerazioni dell'elaborato peritale depositato nell'ambito del procedimento n. 2043/2017 R.G..
4. Tanto premesso, nel merito si osserva quanto segue.
In via del tutto preliminare, occorre sottolineare come, è ben vero che l'art. 950, 3 comma c.c. in tema di azione di regolamento dei confini prevede che in assenza di diversi elementi, si possa fare riferimento alle risultanze delle mappe catastali per l'individuazione dei confini, tuttavia occorre sul punto richiamare quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che: “in tema di regolamento di confini, il ricorso al sistema di accertamento sussidiario costituito dalle mappe catastali è consentito al giudice non soltanto in caso di mancanza assoluta ed obiettiva di altri elementi, ma anche nell'ipotesi in cui questi (per la loro consistenza, o per ragioni attinenti alla loro attendibilità) risultino, secondo l'incensurabile apprezzamento svolto in sede di merito, comunque
4 inidonei alla determinazione certa del confine” (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 14020 del 6 giugno 2017).
Sul punto, quindi, quanto alla richiamata C.T.U., a firma del geom. (cfr. doc, n. 9 di Controparte_3 parte ricorrente) se ne condividono nel complesso gli accertamenti, in quanto frutto di sopralluoghi, esame di documenti e di argomentazioni prive di vizi logici.
Per quanto riguarda, quindi, l'accertamento della linea di confine tra i due fondi, l'indagine condotta dal C.t.u. ha fatto emergere che dal 1940, data della denuncia al Catasto Fabbricati delle due porzioni di edificio abitative di proprietà delle parti, le stesse hanno mantenuto inalterata la loro conformazione
(cfr. allegato n. 8 al doc. n. 9) ed il confine conteso è stato rappresentato, in tempi diversi e da tecnici diversi, sempre nella medesima posizione.
Il CTU, quindi, ha così concluso: “I fondi di proprietà delle parti, catastalmente individuati al punto
6.1.2 che precede, hanno il confine tra loro comune posto ad Ovest degli edifici abitativi che li sovrastano e, sempre ad Ovest, sono entrambi confinanti con terreno destinato a verde risultato catastalmente intestato al Consorzio di Bonifica Adige Po;
alle due abitazioni sono pertinenti corpi di fabbrica accessori staccati parimenti insistenti entro le due aree/particelle rispettivamente contraddistinte dai mappali nn. 96 - di proprietà parte attrice - e n. 95 di proprietà parte convenuta (v. allegato n.
6 - rappresentazione stato attuale dei luoghi;
allegato n. 7). L'attività tesa all'espressione della risposta al primo punto del quesito sopra riportato, è consistita nell'esame dei documenti versati in atti dai procuratori delle parti, nella presa visione e rilievo metrico e celerimetrico dello stato dei luoghi e, concordemente con i nominati consulenti tecnici di parte, nell'acquisizione di documentazione presso l'Agenzia Entrate – Ufficio Provinciale di Rovigo – Territorio – Servizi
Catastali e Cartografici. La disamina dei documenti, combinata con il risultato della restituzione grafica delle misure assunte in loco, ha permesso di dare indicazione a riguardo della posizione della linea di confine quale delimitazione delle porzioni scoperte delle due aree/particelle poste ad Ovest delle abitazioni, in particolare del tratto A-B per il quale è scaturito il contrasto (v. allegato n.
6 - rappresentazione stato attuale dei luoghi;
allegato n. 7 – documentazione fotografica nn. 1-4)”.
E ancora: “Le risultanze scaturite dall'attività di cui sopra, hanno evidenziato come vi sia continuità ed univocità del posizionamento del confine conteso, più precisamente: > le due particelle, risalenti alla formazione della mappa di impianto del Catasto Terreni, fatti salvi gli aggiornamenti dei sedimi dei soprastanti edifici e la divisione mediante frazionamento “interno” con attribuzione delle corti esclusive alle attuali porzioni dell'edificio – all'epoca ed oggi - contraddistinto dalla particella n.95, nella loro rispettiva porzione Ovest, hanno mantenuto inalterata la loro conformazione (v. allegato n.
5 8 – sovrapposizione delle misure assunte in loco alla mappa di impianto); > a fare tempo dalla denuncia al Catasto Fabbricati delle due porzioni di edificio abitative di proprietà delle odierne parti in causa, entrambe avvenute nell'anno 1940, il confine conteso è stato rappresentato, da tecnici diversi, nella medesima posizione (v. allegato n.
4 - planimetrie Catasto Fabbricati pregresse); > nell'elaborato grafico, di cui alla denuncia di cambiamento-tipo mappale n. 201 del 26/03/1987 redatta a cura di ulteriore professionista, utile per l'aggiornamento della mappa del Catasto Terreni mediante la rappresentazione dei sedimi degli edifici pertinenziali soprastanti la particella n. 95, all'epoca di proprietà di e , l'indicata linea di confine tra i due fondi Parte_2 Parte_3
è consona alle sopra richiamate rappresentazioni grafiche e la linea medesima – si deduce per il tratto dall'edificio accessorio fino ad intersecare il confine Ovest della particella – è indicata con la dicitura
“recinzione in rete metallica” (v. allegato n.
9 - denuncia di cambiamento-tipo mappale n. 201/1987);
> copia dell'attuale planimetria del Catasto Fabbricati, è unita all'atto di compravendita mediante il quale e , hanno alienato l'immobile a e , Parte_2 Pt_3 CP_5 Controparte_6 quest'ultima dante causa di che, quindi, lo ha venduto alla convenuta Persona_1 [...]
nell'anno 2005 (v. allegato n. 10 – atto compravendita ”. CP_2 Persona_2
Da ultimo, il CU quindi così conclude: “Pertanto, quale conclusione delle valutazioni di cui sopra, il confine dividente le aree di proprietà delle parti in lite poste ad Ovest degli edifici che le sovrastano, potrà essere indicato in loco avvalendosi delle misure riportate nell'elaborato grafico unito alla denuncia di cambiamento-tipo mappale n. 201 del 26/03/1987, sopra commentata. nitidezza della fotocopia, peraltro successivamente oggetto scannerizzazione, i numeri di maggiori dimensioni ivi riportati sono a pugno del sottoscritto, scritti sotto dettatura del funzionario dell'Agenzia Entrate addetto al servizio di visura”.
Considerate, quindi, le caratteristiche dei luoghi e le considerazioni svolte dal CTU, pienamente condivisibili per le ragioni sopra dette, il confine è quello individuato nella relazione peritale del
C.T.U., in particolare il confine dividente le aree di proprietà delle parti in lite poste ad Ovest degli edifici che le sovrastano, come individuato delle misure riportate nell'elaborato grafico unito alla denuncia di cambiamento-tipo mappale n. 201 del 26/03/1987 (allegato 9 al doc. n. 9 di parte ricorrente).
5. Dunque, va accolta anche la domanda di apposizione dei termini avanzata sul punto dalla ricorrente, in relazione al confine suddetto, ponendone le spese in capo ad entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, rispondendo la corretta individuazione dei confini ad un interesse di entrambe le parti del giudizio.
6 Coerentemente con l'individuazione della linea di confine nei termini di cui al punto precedente, valutato lo stato dei luoghi e la corposa documentazione fotografica, il C.t.u. ha anche accertato che la lastra di plexiglas ed il tubo, meglio indicato in ricorso, sconfinano nella proprietà della Parte_1
Il C.t.u. ha così concluso sul punto: “ferma restando la determinazione del confine tra le due proprietà di cui al punto 6.2. che precede, dalla visione dei luoghi e della documentazione fotografica prodotta dalla parte attrice e dell'ulteriore acquisita dal sottoscritto unita a questa relazione peritale, si evince come, anche a causa dello “spanciamento” derivante dal non corretto fissaggio, la lastra di plexiglass, in particolare in corrispondenza dello spigolo Sud-Est dell'edificio accessorio all'abitazione, insista in parte entro la proprietà dell'attrice; analoga risultanza, nella medesima posizione, ovvero lo spigolo
Sud-Est dell'edificio accessorio, da valere anche per quanto attiene al tubo del pluviale di smaltimento delle acque piovane del coperto di un edificio di proprietà della convenuta oggi demolito (v. allegato n.
– 6 rappresentazione stato attuale dei luoghi;
allegato n. 7 – documentazione fotografica nn. 5-12)”.
Medesime considerazioni possono essere svolte anche alla relazione alla parete di legno, rappresentata nelle fotografie 4-6-9, allegato 7, dell'elaborato peritale (cfr. doc. n. 9 di parte ricorrente).
Quindi, tenuto conto della domanda svolta dalla ricorrente, la parte di legno dovrà essere rimossa a cura e spese della parte resistente.
6. Come noto, l'art. 901 c.c. prevede che le luci che si aprono sul fondo del vicino devono: 1) essere munite di un'inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati;
2) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare luce e aria, se esse sono al piano terreno, e non minore di due metri se sono ai piani superiori;
3) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal suolo del fondo vicino, a meno che si tratti di locale che sia in tutto o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di osservare l'altezza stessa.
L'attrice ne ha assunto il carattere di luce irregolare, posta ad una distanza dal confine tale da impedire una sua trasformazione in veduta legittima. Per tali ragioni ne ha chiesto la regolarizzazione o la sua eliminazione.
Sul punto il C.t.u. ha precisato che: “Relativamente alla “finestrella” da descrivere - considerato che nelle fotografie richiamate nell'atto introduttivo compaiono due aperture, una soprastante all'altra (v. allegato n. 11 – fotografie parte attrice) - in occasione dei sopralluoghi si è avuta conferma dai consulenti tecnici delle parti che, il foro per il quale scrivere, è quello del vano posto al Piano Terra dell'abitazione della convenuta (v. allegato n. 7 – documentazione fotografica nn. 13-15). Le
7 caratteristiche dell'apertura, evidenti nell'elaborato grafico di cui all'allegato n. 12 – apertura contestata), sono le seguenti: > larghezza dell'apertura ml. 1,00 circa;
> altezza dell'apertura ml. 1,35 circa;
> altezza dal pavimento del lato inferiore-davanzale ml. 0,95 circa;
> distanza del lato destro della finestra dalla facciata dell'edificio di proprietà dell'attrice ml.
0.62 circa;
> apertura priva di grata, ovvero dell'inferriata visibile nelle fotografie nn. 1 e 2 del documento 11, n. 1 del documento 22
e documento 24, di cui all'allegato n. 11 a questa relazione peritale”.
Lo stesso ha quindi concluso: “le caratteristiche sopra elencate, portano a definire l'apertura quale
“veduta”, non quindi “luce”. Relativamente agli ulteriori aspetti normativi, atteso che la linea di confine determinata come indicato al punto 6.2 precedente cadrebbe pressoché nella mezzeria del foro praticato nella parete, nella fattispecie, secondo le indicazioni dettate dal codice civile, l'apertura può classificarsi parte quale “veduta diretta” e parte quale “veduta laterale” (v. allegato n. 6 – rappresentazione stato attuale dei luoghi). A riguardo dell'epoca di realizzazione dell'apertura, la stessa è rilevabile nelle planimetrie del Catasto Fabbricati di cui agli allegati nn. 2, 4, 10 e nei disegni
e nelle fotografie prodotti a corredo della domanda di condono edilizio inoltrata nell'anno 1986 dalle
Sig.re e , con l'avvertenza che, nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di Parte_2 Pt_3 notorietà e nella relazione tecnica pure allegate alla menzionata pratica edilizia, è riportato che
l'esecuzione dei lavori restauro e di risanamento dell'abitazione sono avvenuti nell'anno 1970 (v. allegato n. 13 – estratto documento 15 parte convenuta)”.
7. Per quanto riguarda la richiesta di fissazione di una somma di denaro da porsi in capo alla società resistente, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli ordini di demolizione, rimozione e regolarizzazione dei manufatti di cui sopra, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., la stessa merita accoglimento, trattandosi nel caso di specie di obbligazioni fungibili e risultando quindi pienamente applicabile il rimedio richiesto.
Tuttavia, considerate le operazioni preparatorie verosimilmente necessarie alle operazioni che la convenuta dovrà compiere, occorre assegnare alla stessa un congruo lasso di tempo prima della previsione e dell'operatività della sanzione economica richiesta, disponendo ex art. 614bis c.p.c. il pagamento da parte della convenuta di euro 15,00 (quindici) per ogni giorno di ritardo rispetto all'esecuzione degli ordini di cui alla presente sentenza, iniziandosi il computo in esame solo una volta che siano decorsi 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza.
8. Con riferimento alle determinazioni da assumersi ex art. 91 e ss. c.p.c., le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto dell'attività in concreto svolta e del valore della controversia.
8
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, nel procedimento n. 1770/2024 R.G. così provvede:
1) dichiara la contumacia della resistente;
2) accoglie la domanda di e accerta che la linea di confine tra i fondi di proprietà Parte_1 della parte ricorrente e della parte resistente, come descritti nella relazione del C.T.U. in atti (doc. n. 9 di parte ricorrente), da intendersi qui richiamata, è quella descritta dal C.T.U. nei propri elaborati grafici prodotti, ossia confine come individuato delle misure riportate nell'elaborato grafico unito alla denuncia di cambiamento-tipo mappale n. 201 del 26/03/1987 (allegato 9 all'elaborato peritale);
3) dispone che le parti appongano i termini a delimitazione dei fondi sopra descritti, secondo il confine così come sopra accertato, con spese da porsi al 50% a carico di ciascuna;
4) accerta che la parete di legno indicata dalla in ricorso (fotografie 4-6-9, allegato 7, della Parte_1
CTU) della resistente è posta sulla proprietà della ricorrente e condanna la società resistente a rimuoverla, con spese a carico di quest'ultima;
5) accerta che la finestra posta sull'immobile di proprietà della società resistente e descritta nella relazione del CTU è una luce irregolare e condanna la società resistente a regolarizzarla;
6) dispone ex art. 614 bis c.p.c. il pagamento da parte della convenuta di euro 15,00 per ogni giorno di ritardo rispetto all'esecuzione degli ordini di cui alla presente sentenza, iniziandosi il computo solo una volta decorsi 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza;
7) condanna la resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.552,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario al 15%, I.v.a. e C.p.a. come per legge, oltre spese di contributo unificato e di notifica.
Rovigo, 20.12.2025
Il Giudice
Dott. Nicola Del Vecchio
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