Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-nella persona del G.I., in funzione di Giudice
-sez. III civile Il Tribunale di Salerno -
Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3549 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2024, cui è stato riunito il giudizio iscritto con RG. n. 4033/2024, avente ad oggetto "opposizione ex artt. 615 c.p.c.", vertente
TRA
, rappresentata, difesa e C.F. C.F. 1 Parte 1
domiciliata, giusta procura in atti, dall'Avv. Tiziana Inglese;
Opponente
E
, rappresentato, difeso e C.F. C.F. 2 Controparte_1 و
domiciliato, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Gaetano Fulgione e Vincenzo Merola;
Opponente
Nonché
C.F. C.F. 3 Controparte_2 rappresentato, difeso e domiciliato, giusta procura in atti, dall'Avv. Fabrizio Boccia;
Opposto
CONCLUSIONI
Come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 30.04.2024 ed iscritto in data
09.05.2024, parte attorea, Parte 1 impugnava atto di precetto notificatole, in data 10.04.2024, recantequale erede testamentaria di PEsona_1 '
l'intimazione di pagare pro quota l'importo di € 48.821,43, di cui euro 29.723,92 per sorte capitale ed euro 11.847,22 a titolo di interessi come liquidati nel titolo costituito da sentenza n. 5785/2023 resa dal Tribunale di Salerno in data 19.12.2023, notificata in data
26.03.2024. Instava l'adito Tribunale affinché accogliesse le seguenti conclusioni: “In via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza presupposta al precetto opposto;
Accogliere
l'opposizione e per l'effetto dichiarare che le somme in esso indicate non sono dovute;
In via gradata rideterminare le somme dovute in conseguenza della sentenza. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di
[...] e che, nonostante tale circostanza, il processo si concludeva con la sentenza n.
5785/2023. Assumeva, inoltre, l'invalidità dell'atto di precetto anche sotto il profilo del quantum domandato, per essere ingiunto il pagamento di interessi in misura eccedente rispetto a quanto previsti dal titolo esecutivo. Infine, soggiungeva la non debenza delle somme richieste per la CTU espletata in corso di causa e asseritamente sostenute dall'odierno opposto. 1.1 Con propria memoria si costituiva parte convenuta che domandava il rigetto dell'avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto e per la vittoria delle spese di lite. Innanzitutto, domandava che la parte opponente provasse la propria legittimazione processuale;
quindi, eccepiva che il processo non dovesse interrompersi in caso di morte della parte convenuta rimasta contumace in giudizio. In ordine agli ulteriori motivi di contestazione, ne esponeva l'infondatezza, puntualizzando la debenza delle somme dovute dal per come accertate nel titolo posto in PEsona 1
esecuzione. Instava, sul piano processuale, per la riunione del presente giudizio con altro iscritto con RG. n. 4033/2024 per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva. 1.2 Difatti, con atto di citazione ritualmente notificato, veniva incardinato autonomo giudizio iscritto in data 28.05.2024 con RG n. 4033/2024, dall'opponente, CP 1
[...] il quale impugnava atto di precetto del 03.05.2024, intimante il pagamento di euro 48.821,23, sulla scorta della sentenza n. 5785/2023 emessa dall'Intestato Tribunale.
Segnatamente, instava affinché il Tribunale accogliesse le rassegnate conclusioni e procedesse a: "disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo;
- dichiarare che il sig. Controparte_2 non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa;
- condannare il creditore istante al pagamento delle spese di lite". A fondamento dell'opposizione, assumeva la nullità della sentenza sottesa all'atto di precetto opposto, in quanto adottata in violazione di contraddittorio attesa la morte sopravvenuta del convenuto contumace, nonché la nullità dell'elaborato peritale e conseguenzialmente della pronuncia resa, in quanto lesiva del diritto di difesa degli eredi del de cuius. 1.3 Il contraddittorio si instaurava nei confronti dell'opposto che articolava le medesime contestazioni già svolte nel giudizio incardinato anteriormente. Deduceva
l'infondatezza della censura afferente alla nullità del titolo esecutivo per mancata interruzione del processo, rilevando come la parte convenuta fosse rimasta contumace, nonostante la rituale notifica di atti del giudizio. Soggiungeva, inoltre, l'infondatezza del motivo concernente la nullità della relazione tecnica, in quanto l'inizio delle operazioni peritali non doveva essere preceduto dall'inoltro di alcuna comunicazione al convenuto contumace. Domandava, dunque, a questo giudicante di riunire questo giudizio a quello incardinato anteriormente e di rigettare l'opposizione, vinte le spese processuali. 1.4 All'udienza celebrata in data 30.10.2024, entrambi i giudizi venivano trattati e si disponeva la riunione al giudizio iscritto con RG 3549/2024 di quello iscritto con RG
4033/2024. Rinviate le cause riunite all'udienza di rimessione in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c., tenutasi in data 18.12.2024, le stesse venivano trattenuta in decisione. 2. Tanto premesso in punto di fatto, occorre scandagliare in ordine logico- sistematico i motivi di doglianza proposti dalle parti opponenti avverso gli atti di precetto opposti. In primo luogo, va rilevato come appaia contraddittoria ed infondata la censura di parte opposta, la quale nella propria memoria di costituzione paventa un difetto di legittimazione processuale in capo alla parte opponente, Al riguardo, Parte 1
va rilevato come sia la medesima parte opposta ad avere individuato gli eredi di Per 1
[...] quali destinatari dell'ingiunzione di pagamento come risultante dal titolo
,
esecutivo e formulata negli atti di precetto, ragion per cui non può evidenziarsi alcuna carenza di legittimazione processuale dell'opponente.
Sempre in limine litis, va rilevato come non colga nel segno ai fini di una declaratoria di inesistenza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata la circostanza che la sentenza n. 5785/2023 resa dal Tribunale di Salerno sia, allo stato, oggetto di gravame.
Al riguardo, giova premettere che il giudice dell'opposizione all'esecuzione è tenuto a compiere d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell'azione esecutiva, in quanto l'esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce presupposto dell'azione esecutiva stessa. Nella specie, è possibile verificare l'esistenza di un valido titolo esecutivo e la sua regolare notificazione al debitore.
Infatti, l'intimante ha agito in forza di titolo giudiziale esecutivo ex lege, sulla scorta del quale può validamente promuovere l'esecuzione forzata, non ostando a tanto il fatto che la sentenza sottesa all'atto di precetto sia sottoposta al vaglio del giudice dell'impugnazione. Infatti, la pendenza del giudizio di appello non costituisce di certo motivo di dichiarazione di nullità o inefficacia del precetto, in quanto la mera proposizione di un giudizio di appello non può costituire motivo di accoglimento di un'opposizione a precetto promossa sulla base della sentenza di primo grado, esecutiva ex lege, né possono essere riproposti, in sede di opposizione ad atto di precetto, motivi di impugnazione della sentenza che costituisce titolo esecutivo. PEtanto, tale profilo di doglianza non appare fondato.
3. Proseguendo, mette conto rilevare l'inammissibilità dei motivi che investono il merito della pretesa creditoria, che la parte opponente rappresenta di aver già proposto in sede di impugnazione del sotteso titolo esecutivo. ,Controparte_1 nei rispettivi atti di In dettaglio, gli opponenti Parte 1 e citazione, sollevano profili di contestazione che involgono il rituale svolgimento del processo in esito al quale è stata resa la pronuncia n. 5875/2023 sottesa ai precetti impugnati. Sostengono, infatti, la nullità della sentenza giacché resa in violazione del diritto di difesa e contraddittorio, stante il sopravvenuto decesso, pendente lite, del de il quale, come pacificamente ammesso dagli stessi attori,cuius Persona_1
,
aveva scelto di restare contumace in giudizio, benché evocato alla lite.
Ebbene, i profili concernenti il merito della pretesa sostanziale e il rapporto giuridico controverso non possono essere scrutinati da questo giudicante
Risolutivo è il principio a mente del quale nel caso di opposizione preventiva all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 co I c.p.c., la cognizione del giudice è limitata all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione stessa, mentre le eventuali ragioni incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza (o del diverso provvedimento giudiziale) che costituisca il titolo medesimo (cfr. Cass. Civ. sez. III
7/10/2008 n. 24752). Con l'opposizione avverso l'esecuzione fondata su titolo giudiziale l'opponente non può addurre (come, invece, è accaduto nel caso che ne occupa) motivi inerenti a fatti estintivi o impeditivi anteriori o coevi a quel titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo (Cass.
18/4/2006 n.8928). E, del pari, con l'opposizione all'esecuzione forzata fondata su un titolo esecutivo giurisdizionale possono farsi valere solo i fatti posteriori alla formazione del provvedimento costituente titolo esecutivo, non essendo ammissibile un controllo a ritroso della legittimità e della fondatezza del provvedimento stesso fuori della impugnazione tipica e del procedimento ad essa conseguente (Cass. Civ. sez. III
14/10/2011 n. 21293).
PE tanto milita la costante giurisprudenza, che è ferma nel sostenere che “la cognizione del giudice in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. è limitata all'accertamento della esistenza del titolo esecutivo e delle eventuali cause, successive alla sua formazione, che ne abbiano determinato la sua invalidità o inefficacia: l'opposizione all'esecuzione è, infatti, rimedio rigorosamente circoscritto alla situazione processuale da cui scaturisce il titolo esecutivo, per cui la pretesa esecutiva azionata in conformità al titolo può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto sostanziale successivi alla formazione del titolo e non anche in forza di vizi di nullità del provvedimento, di pretese ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto o di circostanze che, in quanto verificate in epoca anteriore, sono state (...), avrebbero potuto o potrebbero essere ancora fatte valere nel procedimento di cognizione chiuso con il giudicato o tuttora pendente, in virtù del principio che il giudicato copre il dedotto e il deducibile e di quello dell'assorbimento dei vizi di nullità in motivi di gravame" (cfr. Trib. Napoli, ord. 23 agosto 2010, proprio in un caso di opposizione a precetto;
in tal senso, anche Cass. 27159/06; Cass. 26089/05;
Cass. 10504/04); ancora "in sede di cognizione, la sussistenza del credito azionato in via monitoria, mentre con l'opposizione al precetto intimato in virtù dello stesso titolo si può contestare solo il diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata. Il Giudice dell'esecuzione, nel contesto di un'azione esecutiva avente origine in un titolo di natura giudiziale, non può far luogo al controllo in ordine alla legittimità del titolo stesso basato su questioni dedotte o deducibili nel corso del procedimento dal quale il titolo esecutivo si è formato. (...) All'uopo, deve invero rilevarsi che il Giudice dell'esecuzione può occuparsi unicamente di eventuali fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo, ovvero concernenti la interpretazione del medesimo, oltre che dei vizi propri dell'azione esecutiva"
(Tribunale di Campobasso n. 164 del 28/02/2012; similmente, secondo la Corte
d'Appello di Genova, con sentenza del 26/07/2006, “qualora l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva di un titolo di formazione giudiziale non passato in cosa giudicata venga proposta, stante la riforma realizzata dalla L. 80/2005, in sede di opposizione c.d.
a precetto, il giudice di una tale opposizione non potrà compiere valutazioni riservate al giudice chiamato a decidere di un'istanza di inibitoria della sentenza proposta in sede di impugnazione della stessa, ovvero quelle che attengono a contestazioni di merito o processuali che devono essere sollevate nel giudizio d'impugnazione"; Corte appello
Catanzaro sez. II, 17/01/2020, n.61: “il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui nel giudizio di opposizione all'esecuzione non è consentito rimettere in discussione la titolarità dell'azione esecutiva nei confronti del soggetto a favore del quale la sentenza ha accertato il diritto alla prestazione, al cui conseguimento è diretta l'azione esecutiva” (v. Cass. Sez. Un., 18 luglio 1973, n. 2099).
Ciò in quanto, con l'opposizione all'esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giurisdizionale possono farsi valere soltanto i fatti posteriori alla formazione del provvedimento costituente titolo esecutivo non essendo ammissibile un controllo a ritroso della legittimità e della fondatezza del provvedimento stesso fuori dell'impugnazione tipica e del procedimento che ad essa consegue"). Solo successivamente, qualora ricorrano fatti successivi al giudicato, comunque non deducibili in sede di impugnazione del titolo, sarà consentito al giudice dell'opposizione sospendere l'efficacia esecutiva del titolo per fatti successivi o esterni al titolo, incontrando altrimenti il limite generale ed assoluto determinato dal giudicato. Ne consegue che i motivi afferenti al merito della sentenza n. 5785/2023 resa in data
19.12.2023, costituente il titolo esecutivo supposto ai precetti, non possano scandagliarsi in tal sede, poiché avrebbero dovuto dedursi esclusivamente con la proposizione dell'appello.
4. Ulteriore motivo il cui esame è demandato a questo giudicante concerne l'indagine sulla debenza o meno degli interessi moratori per come richiesti nell'atto di precetto dalla parte opposta.
Al riguardo, parte opponente, Parte 1 lamenta di non essere tenuta a pagare interessi moratori sulla sorte capitale, in quanto non riconosciuti espressamente dal titolo giudiziale portato in esecuzione. Evidenzia, in particolare, come gli interessi legali riconosciuti fino al soddisfo siano quelli ex comma 1 art. 1284 c.c. e non già quelli più elevati previsti a titolo di mora. Parte opposta è rimasta silente su tale assunto, non spiegando difese sulle ragioni di computo di quegli interessi in precetto.
Dall'esame del dispositivo del titolo esecutivo richiamato in precetto, id est sentenza n.
5785/2023, si ricava che “accertata la responsabilità professionale del convenuto Persona 1
[...] lo condanna al pagamento a favore di parte attrice della somma di € 89.171,76, oltre interessi legali dal 12.10.2019 fino al soddisfo". Nella parte motiva è poi affermato che alla somma dovuta debbano aggiungersi gli interessi al tasso legale dal giorno della messa in mora fino al soddisfo. Il tenore letterale del titolo fornisce l'argomento decisivo a ritenere suffragata la prospettazione della parte opponente circa la non debenza degli interessi legali di mora per l'obbligazione pecuniaria in contestazione.
Al fine di dirimere tale questione controversa, giova ribadire quanto sopra affermato in ordine ai poteri di cognizione del giudice dell'esecuzione, i quali sono limitati all'esecuzione del comando cristallizzato nel titolo azionato esecutivamente, non essendo consentito al giudice dell'opposizione andare oltre la portata precettiva del titolo medesimo. Infatti, il giudice dell'esecuzione non ha poteri di cognizione e di accertamento dei fatti, ma deve limitarsi ad attuare il disposto contenuto nel titolo esecutivo, sicché ove il giudice della cognizione abbia omesso di indicare la specie degli interessi comminati ovvero non sia stato chiesto dalle parti un saggio diverso da quello legale, deve ritenersi che sia preclusa al giudice dell'esecuzione l'integrazione del titolo giudiziale.
Nel solco di tali argomentazioni, vanno richiamati gli esiti delle pronunce rese recentemente dalla giurisprudenza di legittimità che, indagando l'ipotesi della generica indicazione nel titolo giudiziale in termini di debenza di “interessi legali” o “di legge" accompagnata dalla richiesta degli ulteriori interessi moratori, domandati dalla parte nel convincimento che siano parimenti riconosciuti nel titolo stesso, fornisce le coordinate ermeneutiche necessarie alla risoluzione anche della presente controversia.
Al riguardo, la Suprema Corte ha enunciato il principio secondo cui "il giudice del merito deve indicare che specie di interessi legali sta comminando, non potendosi limitare alla generica qualificazione in termini di "interesse legale" o "di legge", con la conseguenza che qualora non vi abbia provveduto, si devono intendere dovuti solamente gli intessi di cui all'art. 1284 c.c., essendo quest'ultima norma di portata generale rispetto alla quale le altre varie ipotesi di interessi previste dalla legge hanno natura speciale (v. in tal senso, sia pure sotto la diversa angolazione della non eseguibilità nel territorio della Comunità Europea della sentenza che non contenga la superiore specificazione, Sez. 3, Sentenza n.
9862 del 07/05/2014, Rv. 630999). Difatti, l'applicazione di una qualsiasi delle varie ipotesi di interessi legali diversa da quelli di cui all'art. 1284 cod. civ. presuppone l'accertamento nel merito degli elementi costitutivi della relativa fattispecie speciale. Un simile accertamento attiene al merito della decisione e non può essere risolto in sede esecutiva" (cfr. Cass. 22457/2017). Cionondimeno, questo giudicante non intende sottacere gli esiti di quel filone interpretativo che sostiene come gli interessi stabiliti da norme speciali di legge, con riferimento a determinati crediti, in misura diversa da quella fissata in via generale dal codice civile, sono interessi legali, onde la richiesta di questi, ancorché senza indicazione della norma speciale che ne stabilisce la misura, ne impone la liquidazione ad opera del giudice, che, in base al principio "iura novit curia", è tenuto a conoscere e ad applicare la disciplina speciale che regola, in determinate materie, la misura degli interessi legali in maniera difforme da quella generale" (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11225 del 28/08/2000,
Rv. 539797 01; in senso analogo, cfr.: Cass., Sez. 5, Sentenza n. 17919 del 06/09/2004,
Rv. 576787 01; Sentenza n. 622 del 13/01/2006, Rv. 586409 01; con specifico riguardo agli interessi di mora nelle transazioni commerciali, di recente: Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 14911 dei 31/05/2019, Rv. 654099 - 01, ove è espressamente affermato che
"nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi del D.lgs. n. 231 del 2002, artt. 4 e 5 con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti").
Va, tuttavia, evidenziato che l'indirizzo appena richiamato trova il suo paradigma applicativo unicamente nel processo di cognizione, nel quale il giudice ha il compito, oltre che di interpretare la domanda, di accertare i fatti al fine di individuare ed applicare alla fattispecie concreta la norma giuridica per essa astrattamente prevista. La situazione che si verifica nel processo di esecuzione è radicalmente diversa. Tant'è che, laddove il giudice della cognizione non abbia egli stesso accertato e statuito che alla fattispecie concreta, è applicabile una norma di legge speciale che eventualmente regoli la misura degli interessi legali in maniera difforme da quella generale, non potrà in nessun caso farlo in sua vece il giudice dell'esecuzione. Quest'ultimo dovrà quindi limitarsi a riconoscere in favore del creditore gli interessi dovuti nella misura prevista dalla norma generale codicistica (cfr. Cass. 8128/2020).
Sul punto, ancor più di recente sono intervenute le Sezioni Unite con la pronuncia, n.
12449 del 07.05.2024, con cui sono giunte a chiarire che “l'evidenza della questione di diritto risiede nel fatto che il giudice dell'esecuzione, al cospetto del titolo esecutivo giudiziale, non ha poteri di cognizione, ma deve limitarsi a dare attuazione al comando contenuto nel titolo esecutivo medesimo, mediante un'attività che ha, sul punto, natura rigorosamente esecutiva. Si tratta pertanto di attività di interpretazione (latu sensu, perché svolta in sede esecutiva), e non di integrazione, in quanto volta ad estrarre il contenuto precettivo già incluso nel titolo esecutivo ed in funzione non di risoluzione di controversia, e cioè cognitiva in senso stretto, ma di esecuzione del comando disposto dal titolo. Se dunque il richiamo agli "interessi legali" nel titolo esecutivo giudiziale possa avere - dopo la proposizione della domanda - la valenza del saggio previsto per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, è questione che attiene a ciò che deve intendersi già incluso nel titolo esecutivo, senza che il suo riconoscimento da parte del giudice dell'esecuzione possa avere una valenza integrativa derivante da cognizione. Si tratta di un potere, in definitiva, che non è di accertamento (cognizione) in senso proprio, ma di precisazione dell'oggetto del titolo esecutivo, allo scopo di dare attuazione al relativo comando.
Come ricorda Cass. Sez. U. 6 aprile 2023, n. 9479, la distinzione fra il piano della cognizione e quello dell'esecuzione comporta che i poteri cognitivi riconosciuti dal codice di rito al giudice dell'esecuzione sono, comunque, funzionali all'espletamento dell'esecuzione stessa. La questione posta attiene, così, rigorosamente al profilo di identificazione del contenuto del titolo esecutivo giudiziale in funzione della sua esecuzione".
Dal punto di vista del giudice dell'esecuzione, la mera previsione, nel dispositivo e/o nella motivazione del titolo esecutivo, degli "interessi legali" è inidonea ad integrare l'accertamento sulla debenza automatica degli interessi moratori, in ragione della autonomia relativa della fattispecie produttiva degli interessi maggiorati rispetto alla ordinaria produzione degli interessi legali. Si tratta di una fattispecie (relativamente) autonoma, che cade nella controversia da risolvere e rispetto alla quale l'accertamento, suscettibile di diventare cosa giudicata, deve essere specificatamente svolto. Il Supremo
Consesso ha, pertanto, sostenuto che se il titolo esecutivo è silente, il creditore non può conseguire in sede di esecuzione forzata il pagamento degli interessi maggiorati, stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo, ma deve affidarsi al rimedio impugnatorio. Il titolo esecutivo giudiziale, nel dispositivo e/o nella motivazione, alla luce del principio di necessaria integrazione di dispositivo e motivazione ai fini dell'interpretazione della portata del titolo, deve così contenere la previsione della spettanza degli interessi maggiorati. A chiusura di questa articolata ricostruzione sistematica, la Cassazione ha, dunque, enunciato il seguente principio di diritto: "ove il giudice disponga il pagamento degli "interessi legali" senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali" (cfr. Cass. Sez. Un. n.
12449/2024).
Guardando al caso di specie, non può revocarsi in dubbio come tale arresto interpretativo possa spiegare efficacia risolutiva anche in ordine alle contestazioni sollevate da parte opponente, sulle somme quantificate dalla Parte 1 controparte a titolo di interessi dovuti, avendo quest'ultima ingiunto il pagamento di interessi ex art 1284 c.c. dal 18.12.2019, fino al soddisfo, per l'importo complessivo di euro 11.847,22. Ciò in quanto, il giudice del titolo esecutivo sotteso al precetto ivi opposto ha disposto la condanna della controparte al pagamento degli interessi legali, senza ulteriore riferimento all'applicazione di una speciale disciplina normativa per il credito scaturente dal rapporto controverso. Ebbene, qualora la parte opposta avesse avuto interesse al riconoscimento degli interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c., avrebbe avuto l'onere di impugnare la decisione di merito, non potendo intimare con l'atto di precetto il pagamento degli interessi di mora secondo il saggio maggiorato previsto ex art 1284 comma 4 c.c. Deve, anzi, ritenersi corretta la ricostruzione di parte opponente in ordine alla circostanza che gli interessi dovuti siano solo quelli legali ex art. 1284 comma 1 c.c.. Ne discende che tale motivo di censura avverso l'atto precetto del 10.04.2024 debba essere accolto, dovendosi ritenere suffragata la prospettazione di parte opponente in ordine alla circostanza che debba trovare applicazione il saggio di interesse legale- nei termini appena precisati - atteso che l'applicazione degli interessi legali di mora non può eseguirsi in mancanza di un'espressa menzione nel titolo esecutivo.
PEtanto, rilevato come il tema di indagine sulla misura dei tassi moratori non possa condurre ad uno sconfinamento dei poteri cognitivi spettanti al giudice dell'opposizione a precetto, nel caso in cui il giudice della cognizione non abbia accertato e statuito sull'applicazione di una norma di legge speciale che eventualmente regoli la misura degli interessi legali in maniera difforme da quella generale, va escluso in radice che il giudice dell'esecuzione possa sostituirsi a quello e riconoscere degli interessi moratori maggiorati non previsti dal titolo portato in esecuzione. L'accoglimento di tale censura avverso l'atto di precetto impugnato non inficia la validità del precetto medesimo, valendo, in proposito, l'orientamento a mente del quale "l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge l'atto per intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che la intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provveder il giudice, che è investito dei poteri di cognizione ordinaria a seguito della opposizione in ordine alla quantità del credito (Cass 27032/14; 5515/2008; 2938/92).
Conclusivamente, l'atto di precetto del 10.04.2024, notificato a Parte 1 permane valido ancorché debba essere rideterminato l'ammontare dovuto dal debitore ingiunto a titolo interessi, dovendosi ritenere riconosciuti dal titolo giudiziale gli interessi legali nel tasso ordinario applicabile ex art. 1284 comma 1 c.c. 4.1 Ancora, si reputa fondata la doglianza di parte opponente, Parte 1 in ordine alle somme richieste nell'atto di precetto a titolo di spese CTU.
La contestazione in parola si appunta sulla circostanza che non vi sia prova dell'effettivo versamento al CTU, per l'attività professionale espletata in corso di causa, della somma di euro 1130,75, quale anticipo corrisposto da parte dell'odierno opposto.
In buona sostanza, l'attrice deduce come non risulti provato il pagamento nelle mani dell'ausiliario del giudice degli importi indicati nell'intimazione de qua, con conseguente rischio in capo alla parte ingiunta di dover fronteggiare una richiesta di pagamento da parte del professionista per l'intero ammontare liquidato in proprio favore, con indebito arricchimento della parte creditoria. Di contro, la parte opposta a suffragio delle voci richieste in precetto allega due ordini di bonifico disposti dall'opposto nelle date del 20.02.2023 e 08.08.2023, in favore dello
Controparte_3 che aveva elaborato la relazione tecnica in giudizio.
La contestazione dell'attrice coglie nel segno nella misura in cui la parte opposta, pur radicando la richiesta sulla scorta della sentenza n. 5785/2023 che pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese per la consulenza tecnica disposta d'ufficio nel giudizio da cui origina il titolo esecutivo, nonché la ragione del proprio diritto di regresso, pur tuttavia non comprova il pagamento effettuato in via anticipata in favore del consulente.
Sul punto, infatti, non può ritenersi assolto l'onere probatorio relativo all'effettivo pagamento del debito. Le copie dei bonifici allegate non consentono di stabilire con certezza l'avvenuto pagamento degli importi in esse indicati, posto che non è possibile stabilire se l'istituto di credito abbia effettivamente preso in carico l'operazione economica e proceduto ad eseguirla in favore del creditore.
Invero, per giurisprudenza ormai granitica, la ricevuta di disposizione del bonifico, detta
"contabile", attesta unicamente l'ordine di pagamento disposto dal mittente, ma nulla prova in merito all'accredito delle somme sul conto del beneficiario. In particolare, il bonifico, finché non si verifica l'effettivo trasferimento delle somme, può essere revocato ovvero può rimanere inevaso allorquando il conto risulti privo di fondi. PE tale ragione, al fine di dimostrare l'avvenuto versamento delle somme, parte opposta avrebbe dovuto produrre ulteriori elementi a sostegno delle proprie pretese come l'estratto conto o la quietanza di pagamento rilasciata in favore dell'ordinante. La mancata prova del trasferimento delle somme comporta l'irrilevanza della questione relativa all'imputabilità dei pagamenti al credito azionato con il precetto (cfr. Cass. n. 19527/2012). Ciò che conta, come si è detto, è invece che le copie dei bonifici prodotte hanno il valore di meri ordini di pagamento e nulla attestano sull'effettivo esito del trasferimento di denaro. Ne discende che la contestazione di parte opponente debba trovare accoglimento, non essendo suffragata la circostanza dedotta in precetto dalla controparte. 5. Non resta che regolamentare le spese di lite che, attesa l'autonomia delle domande scandagliate, si deve liquidare separatamente. Quanto alla domanda spiegata da Parte_1
[...] si stima equo disporre la compensazione delle spese processuali ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., stante l'accoglimento parziale della domanda e la conseguente soccombenza reciproca tra le parti. attesaneMentre, con riguardo all'opposizione dispiegata da Controparte 1
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l'integrale infondatezza, le spese giudiziali vanno poste integralmente a carico dell'opponente, in ossequio al principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. A tal riguardo, va puntualizzato che "entro i limiti tabellari, il giudice opera liberamente non essendo neppure tenuto a specifica motivazione, tanto che nell'esercizio del suo potere discrezionale contenuto tra i valori minimi e massimi parametrici non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalle tabelle" (cfr. Cass. Civ. Sez. II, sent. n. 25788 del 13.11.2020).
Inoltre, nel procedere alla liquidazione delle spese di lite da rifondere alla parte vittoriosa il giudice tiene conto del valore della controversia, secondo l'ordinario criterio del petitum del giudizio, per le sole fasi di lite che abbiano avuto effettivamente luogo ed applicando i parametri medi, i sensi dell'art. 5 comma 1 DM 55/14. Tale principio, peraltro, non esclude che, come si desume dalla seconda parte dell'art. 5 cit., stesso comma 2, oltre che dalla prima parte del successivo comma 3, che si debba verificare se la somma domandata sia manifestamente diversa rispetto al "valore effettivo della controversia", così come determinato anche in ragione dell'entità economica dell'interesse sostanziale. In questi casi di manifesta sproporzione tra il formale
"petitum" e l'effettivo valore della controversia, si ritiene equo adeguare la misura dell'onorario all'effettiva importanza della prestazione, in relazione alla concreta valenza economica della controversia e in applicazione del formante giurisprudenziale (cfr.
Cassazione civile sez. II, 18/10/2023, n.28885).
Al lume di tali considerazioni, le spese del presente grado di giudizio sono calcolate in dispositivo secondo il D.M. 55/14, come aggiornato con D.M. 147 del 13.08.2022, alla luce del valore della causa e computando i valori minimi per fase di studio, introduttiva e decisionale, attesa la non complessità della questione decisa, ritenendo di escludere la fase istruttoria, che non ha avuto svolgimento (fase di studio della controversia: € 460,00; fase introduttiva del giudizio: € 389,00; fase decisionale € 851,00; totale: € 1700,00).
P. Q. M.
-Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. Accoglie parzialmente la domanda spiegata da Parte 1 e, per l'effetto, dichiara parzialmente inefficace l'atto di precetto del 10.04.2024 per quanto chiarito in parte motiva sub. 4) e sub 4.1); Controparte_1
2. Rigetta l'opposizione spiegata da
3. Spese di lite integralmente compensate tra Parte 1 e CP 4
[...]
Controparte 1 al pagamento delle spese di lite in favore della 4. Condanna che si liquidano in euro 1700,00 perControparte_2 parte opposta competenze legali, oltre iva e cpa, rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge.
Così deciso in Salerno lì, 7.01.25
Il Giudice
Dott.ssa Alessia Pecoraro