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Sentenza 29 novembre 2024
Sentenza 29 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 29/11/2024, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro verbale della causa n. r.g. 179 2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 29/11/2024 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv MONTAGLIANI ANTONIO il quale chiede la decisione riportandosi ai suoi atti e per l'avv. D'AMORE in sostituzione dell'avv. DE TULLIO CP_1
LUISA il quale si riporta alla memoria in atti e contesta la CTU. In subordine chiede la compensazione delle spese stante il divario tra quanto richiesto e quanto accertato.
L'avv. MONTAGLIANI si oppone ed insiste per la liquidazione delle spese.
IL GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo VALENZA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 179 2024 promossa da:
( , elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._1
Indirizzo Telematico con l'avv. MONTAGLIANI ANTONIO
( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._2
RICORRENTE contro
( , elettivamente domiciliato in C/O AVVOCATURA CP_1 P.IVA_1
REGIONALE I.N.A.I.L. 67100 L'AQUILA con l'avv. DE TULLIO LUISA
( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
RESISTENTE
Con ricorso depositato il 21.2.2024, adiva l'intestato Tribunale, Parte_1
nella funzione di Giudice del Lavoro – assumendo di aver inoltrato all CP_1
domanda diretta ad ottenere la costituzione di una rendita o un indennizzo per inabilità permanente in relazione all'infortunio lavorativo subito in data 21.4.2018 e lamentando che l' aveva accertato un'invalidità prima pari al 52% e CP_2
successivamente, a seguito di revisione, nella misura del 37% – chiedeva il riconoscimento del suo diritto a godere di un indennizzo per il danno biologico connesso all'infortunio subito con una menomazione in misura non inferiore al 67% e
- 2 - la condanna dell' al pagamento di quanto dovuto, anche a titolo di arretrati, CP_1
con gli interessi legali e con vittoria di spese.
L' chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. CP_1
La domanda proposta nei confronti dell è fondata e merita accoglimento. CP_1
Il C.T.U. Dott. ha accertato che, il sig. è affetto Persona_1 Parte_1
dagli esiti di un importante politrauma con: • esiti di frattura da scoppio della testa e del collo femorale a sinistra con parziale disabitazione della cavità acetabolare, trattata dapprima mediante intervento di protesi totale anca sinistra, successivamente complicato da processi infettivi infiammatori con necessità di ulteriori ripetuti interventi chirurgici, di cui tre per inserimento di uno spaziatore e tre di reimpianto protesico, accorciamento di tre centimetri dell'arto destro rispetto al contro laterale.
• Esiti di frattura rotulea sinistra tratta mediante intervento chirurgico di riduzione e sintesi. • Esiti di trauma cranio-facciale con frattura del pavimento dell'orbita sinistra, della parete mediale del seno mascellare omolaterale e frattura plurivettoriale scomposta delle ossa nasali, frattura longitudinale composta del manubrio sternale e composta dell'arco della IV costa, • Esiti di trauma contusivo della colonna dorso-lombare con frattura somatica anteriore e con coinvolgimento dello spigolo superiore di L3. • Esiti di focolaio lacero contuso al III medio di milza consistente in dolenzia in sede splenica e perisplenica;
• Disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso cronicizzato di rilevante entità. Si è prodotta una menomazione dell'integrità psico-fisica che è quantificabile nella misura del 47%
(quarantasette per cento), con decorrenza dalla data della visita della revisione che ha determinato, da parte dell , la riduzione nella stima del danno dal 54% CP_1
(valutato unitamente ad un pregresso Infortunio (509540388) dell'11/O8/2009 con valutazione del 3%, per “ESITI DI FRATTURA FALANGE INTERMEDIA 2° E 3°
DITO; CICATRICI LIEVEMENTE DISCROMICHE;
2° DITO: LIEVE DEFICIT
FLESSORIO DEL 1° E 2° NODO IF”,) al 37% (definito invece dall' senza CP_1
valutazione di quest'ultimo.
- 3 - La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate, perché frutto di una corretta indagine medico - legale.
Non vi sono ragioni per disporre il rinnovo della CTU come richiesto dall' . CP_1
Aderendo al parere del C.T.U. alla ricorrente deve, pertanto, essere riconosciuto il diritto a percepire una rendita commisurata alla suddetta percentuale di inabilità
(47%), con gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
Le spese di C.T.U. sono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda e dichiara che la ricorrente, in seguito all'infortunio del
21.4.2018, ha riportato un'inabilità permanente pari al 47%;
- condanna, di conseguenza, l' a corrispondere alla ricorrente un indennizzo CP_1
commisurato alla suddetta percentuale d'inabilità, con decorrenza dalla data della revisione da parte dell' , con gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
CP_1
- condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, CP_1
che si liquidano in €. 2.600,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali;
- pone le spese di C.T.U. a carico dell' CP_1
Avezzano, 29 novembre 2024
Il GOT
Dott. Massimo Valenza
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