Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 23/03/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 151/2024
N. SENT. 313/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bari – Sezione lavoro composta dai magistrati: dott.ssa VITTORIA ORLANDO - Presidente dott.ssa ERNESTA TARANTINO - Consigliere dott.ssa MARIA GIOVANNA DECEGLIE - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta sul ruolo generale al n. su indicato TRA Parte_1
– p. i. – con domicilio in via delle Magnolie n° 6, 70026
[...] P.IVA_1
Modugno (BA) – assistita e difesa dall'avv. ANTONIO CAPODIECI – c. f.
–; C.F._1
-ricorrente in riassunzione-
CONTRO
– nato a [...] il [...], c. f. Controparte_1
– con domicilio in via G. Mandara n° 28, 71122 Foggia – C.F._2 assistito e difeso dall'avv. LEONARDO WALTER IANNELLA – c. f.
–; C.F._3
-resistente- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso del 28 maggio 2015 il ricorrente indicato in epigrafe adiva il Tribunale del lavoro di Foggia al fine di ottenere: a) l'accertamento delle mansioni superiori – di operaio specializzato -autista di mezzi speciali antincendio, con inquadramento nel V° livello contributivo del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale e idraulico-agraria del 7 dicembre 2010 – svolte alle dipendenze dell'
[...]
per n. 42 giornate nel corso dell'anno 2011; b) la condanna dell Pt_1 Pt_1 convenuta al proprio inquadramento nella menzionata fascia funzionale ed al pagamento in proprio favore delle differenze retributive corrispondenti alla qualifica riconosciuta, quantificate nella somma complessiva di euro 4.045,15, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi dalla maturazione dei singoli crediti;
c) la condanna della resistente al pagamento delle spese di lite. Il ricorrente esponeva di essere stato assunto dall con contratto a tempo Pt_1 indeterminato decorrente dal 17 maggio 2010 come operaio specializzato inquadrato nel IV° livello del CCNL di categoria e di aver svolto n. 42 giorni discontinui nell'anno 2011 con le mansioni di autista di mezzi antincendio sussumibili nel V° livello del CCNL cit.
1
nel merito, contestava la fondatezza dell'assunto difensivo attoreo, invocando il rigetto dell'avversa domanda. 2. Con sentenza n. 119 in data 10 gennaio 2019 il Tribunale del lavoro di Foggia accoglieva il ricorso e – in applicazione degli artt. 11 del 2009 e 8 del CP_2
CCNL di categoria – condannava l ad inquadrare il ricorrente nel V° livello Pt_1 retributivo con decorrenza dal 1° ottobre 2011 nonché a corrispondergli le relative differenze retributive, quantificate in euro 4.045,15, oltre agli interessi legali dal giorno del dovuto sino al soddisfo;
condannava altresì l' convenuta al pagamento Pt_1 delle spese di lite. 3. Con ricorso dell'8 febbraio 2019 l impugnava la sentenza di primo Parte_1 grado, lamentando che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto applicabile al rapporto di lavoro de quo la disciplina di matrice privatistica in luogo di quella dettata dall'art.52 del D. Lgs. n. 165 del 2001, trattandosi di rapporto di pubblico impiego;
sottolineava, in particolare, l'insussistenza dei presupposti per l'adibizione del dipendente a mansioni superiori nonché l'esiguità del lasso temporale in cui le stesse erano state espletate da (n. 42 giorni in totale); instava, quindi, per l'inquadramento del CP_1 lavoratore nel IV° livello retributivo e per la condanna di quest'ultimo alla restituzione in suo favore delle somme liquidate dal Giudice di prime cure.
resisteva in giudizio depositando memoria. Controparte_1
4. Con sentenza n. 1221 del 1° ottobre 2020 la Corte di Appello di Bari rigettava il gravame e, per l'effetto, confermava l'impugnata sentenza, condannando l al Pt_1 pagamento delle spese processuali, con distrazione. Nel menzionato arresto questa Corte evidenziava che il lavoratore aveva svolto nell'anno 2011 le mansioni di autista di mezzi antincendio per un totale di n. 42 giorni non continuativi, riconducibili – ai sensi dell'art.11 del Contratto Integrativo Regionale – al V° livello di inquadramento e che, conseguentemente, doveva essere inquadrato in tale categoria per effetto della disciplina di cui all'art.8 del CCNL privatistico, che prevedeva l'acquisizione della qualifica superiore a seguito dello svolgimento delle mansioni proprie di tale qualifica per n. 40 giorni, anche discontinui, nell'anno solare.
5. Avverso detta pronuncia l spiegava ricorso per cassazione, censurando Parte_1 la decisione impugnata:
1. per aver escluso l'applicabilità alla fattispecie in esame dell'art.52, comma 1, del D. Lgs. n. 165 del 2001, ritenendo invece che al rapporto di lavoro instaurato ai sensi dell'art.12, comma 2, lett. b) della L.R. n. 3 del 2010 risultasse applicabile il CCNL di natura privatistica;
2. per aver ritenuto che le mansioni di conducente di veicoli antincendio espletate – in maniera occasionale e discontinua
– dal lavoratore avessero integrato lo svolgimento delle mansioni riconducibili al V° livello dell'art.11 del CIRL , in violazione delle declaratorie contrattuali di Pt_1 matrice privatistica previste dall'art.49 del CCNL del 2010.
2 6. Con ordinanza n. 35643 del 20 dicembre 2023 la Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso proposto dall ed ha dichiarato assorbito il secondo. Pt_1
Nello specifico, ha evidenziato – in ossequio al proprio consolidato orientamento – che il lavoro pubblico privatizzato è in ogni caso regolato dai principi di cui al D. Lgs. n. 165/2001 e che al personale operaio dell – il cui rapporto, ai sensi dell'art.12, Pt_1 comma 3, della L.R. n. 3 del 2010, è regolato dal contratto collettivo nazionale privatistico per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico- agraria – si applica l'art.52 del cit. D. Lgs.; dunque, ha escluso che l'esercizio di fatto di mansioni superiori a quelle di formale inquadramento sia utile all'acquisizione definitiva della qualifica superiore rivendicata, dando diritto solo alle corrispondenti retribuzioni (punto 4 della motivazione). Ha inoltre dichiarato assorbito il secondo motivo, spettando al giudice di rinvio l'eventuale riconoscimento delle differenze retributive sulla base dell'effettivo espletamento delle mansioni superiori nell'arco del periodo oggetto di rivendicazione, non essendo a tal fine sufficiente la prova limitata al periodo di tempo previsto dal CCNL privatistico per la maturazione del diritto all'inquadramento superiore (punto 5 della motivazione). La Suprema Corte, dunque, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato a questa stessa Corte di Appello, in diversa composizione, affinché proceda “ad un nuovo esame, attenendosi ai principi di diritto enunciati nei punti 4 e 5, e provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione”. 7. Con ricorso dell'8 marzo 2024 l ha pertanto riassunto il giudizio Parte_1 dinanzi a questa Corte territoriale, insistendo per la riforma della sentenza cassata alla luce del principio di diritto formulato dalla Suprema Corte e chiedendo altresì di pronunciarsi sull'effettiva sussistenza del diritto del lavoratore a percepire le eventuali differenze retributive maturate nel periodo in cui aveva effettivamente svolto mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza nonché sulle spese del giudizio di cassazione.
ha resistito con memoria, instando per la conferma del proprio Controparte_1 diritto a percepire le differenze retributive così come determinate nella sentenza di prime cure.
8. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e i fascicoli d'ufficio relativi ai precedenti gradi del giudizio, all'udienza del 10 marzo 2025 la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
9. L'appello dell va accolto, per le ragioni di seguito esposte. Pt_1
9.1. Va innanzitutto rimarcato che, con riferimento alla domanda relativa al preteso diritto all'inquadramento superiore per effetto delle mansioni superiori espletate, la pronuncia della Suprema Corte ha definitivamente statuito che esso non può essere riconosciuto in capo al stante la ritenuta applicazione dell'art.52 del D. Lgs. CP_1
n. 165 del 2001, da cui deriva l'inapplicabilità ai rapporti di lavoro instaurati con enti pubblici non economici della disciplina dettata dal richiamato CCNL privatistico quanto agli effetti dell'avvenuto svolgimento di fatto di mansioni superiori.
3 Solo per completezza si deve aggiungere che, in relazione a tale domanda, il CP_1 ha dichiarato di prestare acquiescenza al principio di diritto fissato dalla pronuncia di legittimità (v. la memoria di costituzione in sede di giudizio di rinvio), insistendo sul capo della domanda diretto ad ottenere il pagamento delle differenze retributive derivanti dall'asserito svolgimento di mansioni superiori, in relazione al quale è stato disposto l'annullamento con rinvio dalla S.C. sul presupposto che questa Corte territoriale – una volta ritenuto erroneamente inapplicabile al rapporto di lavoro l'art.52 del D. Lgs. n. 165 cit. – avesse riconosciuto il diritto alle differenze retributive per l'intero periodo successivo al 1° ottobre 2011 senza tuttavia compiere alcun accertamento in merito all'effettivo svolgimento di mansioni superiori nell'intero arco temporale di interesse. 9.2. Ciò premesso in fatto, osserva la Corte che sulla scorta delle indicazioni contenute nel provvedimento rescissorio deve ritenersi che sia infondata anche la domanda del ricorrente diretta ad ottenere la condanna dell al pagamento delle differenze Pt_1 retributive con decorrenza dal 1° ottobre 2011 . 9.3. Al riguardo è utile in via del tutto preliminare osservare che, com'è noto, il giudizio di rinvio ha come “riferimento immediato” la sentenza di cassazione che, chiudendo la fase rescindente, circoscrive l'ambito della fase rescissoria, nella quale il giudice è vincolato alla regula iuris enunciata nella sentenza di cassazione con il solo limite dello ius superveniens e dell'eventuale incostituzionalità della norma applicata (cfr. Cass., Sez. un., n. 11844/2016 in motivazione;
cfr. altresì, più di recente, Cass. n.
30167/2022). Giova altresì rammentare che i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia ovvero per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art.384, primo comma, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza la possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e le decadenze già verificatesi;
nella terza, infine, la sua potestas iudicandi, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità (cfr., ex multis, Cass. n. 17790/2014 e n. 448/2020). 9.4. Quanto al caso di specie, mette conto osservare che con il ricorso ex art.414 c.p.c. depositato il 28 maggio 2015 il ha chiesto il riconoscimento del diritto alle CP_1 differenze retributive fra il livello di appartenenza (cioè il IV°) ed il superiore livello di riferimento delle mansioni di fatto espletate (ossia il V°), articolando la relativa domanda in due capi distinti: a) da un lato, con riferimento al periodo dal 1° ottobre 2011, rispetto al quale ha quantificato in euro 4.045,15 la somma differenziale di cui
4 ha chiesto il pagamento (giusta i conteggi allegati al ricorso, afferenti all'arco temporale compreso tra il 1° ottobre 2011 ed il 30 maggio 2014); b) dall'altro, in relazione al periodo successivo al 31 maggio 2014 e fino alla data dell'effettiva regolarizzazione da parte dell conseguente al riconoscimento del superiore Pt_1 livello contrattuale richiesto, rispetto al quale ha formulato una richiesta di condanna generica al pagamento delle differenze retributive. Orbene, dalla disamina del tenore del corpo e delle conclusioni del ricorso introduttivo del giudizio è agevole desumere che le domande di differenze retributive (lo si ripete, in forma specifica fino al 30 maggio 2014 e generica per il periodo successivo) sono state formulate dal ricorrente in relazione al periodo successivo alla decorrenza dell'auspicato inquadramento nel superiore livello contrattuale rivendicato, mentre nessuna ulteriore differenza retributiva il ha rivendicato in relazione alle n. CP_1
42 giornate di lavoro discontinuo in cui ha dedotto di aver espletato le mansioni di conducente di automezzi speciali antincendio (dal 5 luglio al 10 ottobre 2011). 9.5. Ciò posto, è evidente che le domande relative all'arco temporale da ottobre del 2011 in avanti non possono trovare accoglimento sulla scorta dei principi interpretativi enunciati dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 35643/2023, nella quale – come detto
– si è affermato a chiare lettere che «il diritto a ricevere il trattamento retributivo previsto per la qualifica o il livello diversi da quelli di inquadramento sorge, di tempo in tempo, in ragione del concreto esercizio delle mansioni medesime (cfr. Cass. n. 18901/2019) e, quindi, limitatamente al periodo in cui la prestazione lavorativa resa, per qualità e quantità, è stata diversa e superiore rispetto a quella prevista al momento dell'assunzione», soggiungendosi che «… è onere del dipendente allegare e dimostrare che l'esercizio di fatto delle mansioni superiori si sia protratto per l'intero periodo al quale la pretesa retributiva si riferisce». La domanda proposta dal in relazione al citato periodo di tempo, infatti, si CP_1 basa non già sull'esercizio di fatto di mansioni superiori bensì sul presupposto che, stante l'espletamento in concreto di mansioni superiori per n. 42 giornate discontinue nei mesi precedenti (da luglio ad ottobre 2011), egli aveva acquisito il diritto all'inquadramento nel 5° livello retributivo in virtù di quanto disposto dall'art.8 del CCNL privatistico (v. pagg 4 e 5 del ricorso di prime cure, in cui il lavoratore deduce di aver maturato il diritto ad essere inquadrato nel V° livello , con il diritto alle
“conseguenti maggiorazioni retributive e contributive previste, nonché a percepire gli importi innanzi precisati”; importi quantificati nei conteggi allegati nella misura di euro 4.045,15 in relazione all'arco temporale compreso tra il 1° ottobre 2011 ed il 30 maggio 2014). Né vale obiettare che nella menzionata ordinanza la Cassazione, pur negando il diritto all'inquadramento superiore, ha lasciato intendere che comunque il CCNL privatistico può essere utilizzato per l'attribuzione del trattamento economico corrispondente alle mansioni superiori espletate, in quanto la Suprema Corte ha chiaramente affermato che il diritto a ricevere il trattamento retributivo previsto per il livello superiore sorge, di tempo in tempo, in ragione del concreto esercizio delle mansioni, e quindi limitatamente al periodo in cui la prestazione lavorativa resa, per qualità e quantità, è
5 stata diversa e superiore rispetto a quella prevista al momento dell'assunzione. Non a caso nella motivazione si cita Cass. n. 18901/2019 – relativa ad un caso in cui i giudici di merito avevano ritenuto che la pacifica formazione del giudicato, in un altro processo, per un periodo di tempo antecedente comportasse l'estensione degli effetti anche al periodo successivo oggetto di causa – massimata nei seguenti termini: «Nel pubblico impiego contrattualizzato, il giudicato di accertamento dello svolgimento di mansioni superiori non comporta l'acquisizione della miglior qualifica, ma solo la condanna al pagamento delle differenze retributive, sicché esso ha efficacia vincolante anche per i periodi successivi solo se il lavoratore, immutata la disciplina collettiva, alleghi e provi il reiterarsi delle mansioni superiori anche in detto arco temporale». D'altra parte, il contenuto del vincolo scaturente dalla decisione della Suprema Corte è inequivocabile laddove si precisa che incombe sul dipendente l'onere di allegare e dimostrare che l'esercizio di fatto delle mansioni superiori si è protratto per l'intero periodo al quale la pretesa retributiva si riferisce (v. punto 5.1, ultimo periodo, della motivazione). Si deve rilevare, peraltro, che nel ricorso di primo grado il si è limitato a CP_1 chiedere di provare che in relazione al periodo luglio/ottobre 2011 aveva svolto mansioni di autista di specifici mezzi antincendio per n. 42 giorni (v. pag. 7 del ricorso di primo grado). Si tratta di una prova ininfluente ai fini della decisione, innanzitutto perché attiene in larghissima parte ad un periodo precedente rispetto al mese di ottobre 2011 [mentre, come appena visto, la prova dell'espletamento di mansioni superiori dev'essere fornita “di tempo in tempo” (per usare la stessa locuzione adoperata dalla Suprema Corte)] ed in secondo luogo perché (anche rispetto alle due giornate di ottobre 2011) è stata formulata dal ricorrente non al fine di ottenere le differenze retributive corrispondenti alle mansioni di fatto svolte (domanda, come detto, mai proposta) ma con l'esclusiva finalità di dimostrare la sussistenza dei presupposti per ottenere il superiore inquadramento contrattuale e le differenze retributive spettanti in via meramente conseguenziale rispetto ad esso. 9.6. Nemmeno depone in senso favorevole alle ragioni difensive del quanto CP_1 affermato da questa Corte territoriale con la sentenza n. 1036/2024, in cui si è ritenuto di riconoscere il diritto del lavoratore alla percezione delle differenze sulla scorta degli esiti delle prove, anche orali, acquisite in primo grado e non adeguatamente contrastate dall in sede di appello (v., in particolare, il punto 4.6 della motivazione, ove si Pt_1 legge: «Sotto altro profilo, tuttavia, va detto che ciò non osta, come chiarito anche dalla Cassazione, alla spettanza delle differenze retributive dovute per collettivo privatistico, alla stregua di quanto già accertato dal Tribunale all'esito dell'istruttoria espletata. Del resto, l , pur invocando il rigetto integrale della domanda proposta Pt_1 in prime cure, non censura significativamente, in questa sede di gravame, l'accertamento operato dal primo giudice sulla base di una rigorosa ed esaustiva analisi della documentazione in atti (attestazioni di servizio rilasciate dalla stessa
, che certificano l'adibizione alle mansioni di autista di mezzi antincendio, per Pt_1 il periodo e le giornate indicate nei ricorsi), delle risultanze della espletata prova orale e del contenuto delle declaratorie contrattuali privatistiche (prevedenti la col-
6 locazione dell' autista di mezzi antincendio nel V livello), che, anche nella nuova prospettiva delineata dalla S.C., continuano a trovare applicazione in relazione, appunto, «alle qualifiche di inquadramento dei lavoratori … alle mansioni esigibili, nonché al trattamento economico ivi previsto»). Analoga situazione non è riscontrabile nel presente giudizio, nel quale la prova per testi non è stata ammessa in primo grado. Del resto, a ben vedere tale prova – in quanto vertente su un periodo in larga parte antecedente - non sarebbe stata in alcun modo funzionale rispetto all'accertamento demandato in questa sede, ossia che nel periodo da ottobre del 2011 in avanti il
[...] aveva effettivamente svolto mansioni riconducibili, per qualità e quantità, al CP_1 livello 5° del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria; senza considerare che, anche rispetto alle uniche due giornate (del 7 e del 10 ottobre 2011) astrattamente ascrivibili all'arco temporale di riferimento delle richieste istruttorie, il nella presente fase processuale ha omesso – per un CP_1 verso - di produrre in giudizio le attestazioni di servizio versate in atti nei giudizi precedenti (all. sub 3 e 4 del fascicolo processuale di primo grado) e – per altro verso
– di reiterare la richiesta di ammissione della prova testimoniale articolata nel ricorso, dalla quale è di conseguenza decaduto (v. Cass., Sez. L, n. 11703/2019, secondo cui
“nel rito del lavoro…la parte appellata, vittoriosa in primo grado, non riproponendo alcuna richiesta di riesame della sentenza, ad essa favorevole, deve manifestare in maniera univoca la volontà di devolvere al giudice del gravame anche il riesame delle proprie richieste istruttorie sulle quali il primo giudice non si è pronunciato, richiamando specificamente le difese di primo grado, in guisa da far ritenere in modo inequivocabile di aver riproposto l'istanza di ammissione della prova”). 9.10. Da ultimo, deve senz'altro escludersi – come parrebbe auspicare l'appellato – che la nota prot. 001724 dell'11 gennaio 2019 – con la quale l gli ha Pt_1 Pt_1 assegnato la qualifica superiore del CCNL di categoria e gli ha riconosciuto le differenze retributive dovute - abbia valore dimostrativo dell'acquiescenza prestata dall alla sentenza di primo grado, risultando evidente dal tenore di detta nota Pt_1
(che dà testualmente atto di provvedere in esecuzione della sentenza n. 119 del 10 gennaio 2019, emessa dal Tribunale Ordinario di Foggia- Sezione lavoro) la mera volontà dell' di eseguire una sentenza di primo grado provvisoriamente Pt_1 esecutiva senza alcuna contestuale rinuncia alla sua contestazione nei successivi gradi del giudizio. 10. In conclusione, alla stregua delle esposte considerazioni l'appello spiegato dall avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 119/2019 dev'essere accolto Pt_1
e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, la domanda proposta dal CP_1 con il ricorso introduttivo del giudizio va integralmente rigettata. Resta assorbita ogni altra questione. 11. Le spese processuali di tutti i gradi del giudizio possono essere senz'altro compensate per intero tra le parti, considerata la complessità delle questioni dirimenti esaminate, con particolare riguardo alla questione relativa alle mansioni superiori dei dipendenti transitati dalla . Pt_1 CP_3
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari -Sezione lavoro, definitivamente pronunciando quale giudice del rinvio a seguito dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 35643/2023 sul ricorso in riassunzione proposto dall' in data 8 marzo 2024 nei confronti di Pt_1
così provvede: Controparte_1
-accoglie l'appello proposto dall' e per l'effetto, in riforma della sentenza del Pt_1
Tribunale di Foggia n. 119/2019, rigetta integralmente la domanda proposta dal
[...] con il ricorso introduttivo del giudizio;
CP_1
-compensa integralmente tra le parti le spese processuali di tutti i gradi del giudizio. Così deciso in Bari, il 10 marzo 2025
Il Presidente
dott.ssa Vittoria Orlando
Il Consigliere Estensore dott.ssa Maria Giovanna Deceglie
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