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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/12/2025, n. 3747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3747 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7978/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Pio Me, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7978/2023 promossa da:
, nata a [...] l'[...] (c.f. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Gennaro Di Maio
- attore contro
(P.IVA ), in persona del Sindaco Dr. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Di Leo
- convenuto
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti ed esposizione dei fatti
Con atto di citazione parte attrice ha citato in giudizio il per chiedere Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, riconoscere e dichiarare il Controparte_1 responsabile ex art.2051 cod.civ. , ed ove occorra ex art.2054 cod.civ., delle lesioni derivate alla
Dr.ssa dalla caduta occorsa il giorno 14.11.2022 a causa del marciapiede Parte_1 dissestato di Via V. Veneto nel centro urbano di CP_1
In conseguenza voglia condannare esso convenuto, in persona del sindaco pro-tempore, al CP_1 pagamento in favore della convenuta della somma di €.48.356,30, quale risarcimento per le lesioni subite e l'invalidità permanente residuata, oltre la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT
e gli interessi calcolati sulle somme così rivalutate a far data dal sinistro e sino all'effettivo soddisfo,
o di quella maggiore e/o minor somma che sarà accertata in corso di causa. Con vittoria di compensi e spese tutte di giudizio.”
Parte convenuta si è costituita in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni:
“affinché l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni avversa e contraria eccezione, deduzione ed istanza, voglia: in via principale e nel merito: rigettare ogni avversa domanda in quanto totalmente infondata in fatto e diritto per le motivazioni illustrate in narrativa;
per l'effetto, condannare l'attrice alla rifusione delle spese e delle competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
In via subordinata e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della presente domanda, accertare e dichiarare la ricorrenza del concorso di responsabilità tra l'attrice e l'odierno convenuto, in relazione all'evento dannoso dedotto in contesa, ponendo quindi ogni eventuale emananda pronuncia, ancorché per gli importi inferiori che, se del caso, saranno accertati in corso di causa, a carico percentuale di entrambi;
per l'effetto, sussistendone giusti motivi, dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.”
Nel corso del giudizio parte attrice ha depositato le proprie memorie e, infine, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. con le parti che hanno concluso come in atti.
2. Nel merito: svolgimento dei fatti.
Dalla lettura degli atti di causa i fatti possono essere ricostruiti nella seguente maniera.
Il 14 novembre 2022, alle ore 17 circa, la percorreva a piedi il marciapiede di Via Vittorio Pt_1
Veneto di per recarsi sul posto di lavoro quando, a causa della pavimentazione dissestata e CP_1 della copiosa pioggia, cadeva rovinosamente sbattendo violentemente la spalla.
Prontamente soccorsa dal tale , il quale aveva un appuntamento per le ore 17,00 Persona_1 proprio con la parte attrice e, dopo poco, veniva raggiunta da un'ambulanza del servizio 118 chiamata dal collega dello studio notarile anch'esso prontamente accorso Persona_2 nell'immediatezza dell'evento.
Ricoverata presso il nosocomio di Scorrano alla Dr.ssa veniva riscontrata “frattura chiusa Pt_1 vertebre lombari senza lesione del midollo – frattura versante craniale del soma L2” il giorno 18 le veniva applicato un apparecchio ortesico (busto lombare) ed in data 21.11.2022 veniva dimessa con una prima prognosi di giorni 30.
La malattia si protraeva sino al 13 marzo 2023, come da certificazione INAIL
*** Circa il verificarsi dell'evento dannoso, i testi escussi in udienza hanno confermato la dinamica dell'evento dannoso per come riferita nell'atto di citazione individuando anche il luogo in cui si verificava e rappresentando l'esistenza del dissesto.
Parimenti, l'interrogatorio della danneggiata ha fornito elementi rilevanti alla decisione dei fatti di causa.
***
Nel corso del giudizio è stata disposta CTU medica che ha concluso nei seguenti termini:
“Ai quesiti formulati dalla S.V. rispondo:
a)- la lesione causalmente collegata al sinistro-infortunio di cui è causa,avvenuto in data 14 novembre 2022, è stata un trauma lombare con conseguenziale frattura amielica di L2 per distacco dello spigolo anterosuperiore della limitante somatica superiore della vertebra. Attualmente gli esiti fratturativi stabilizzati sono morfologicamente caratterizzati da una deformazione a cuneo anteriore del corpo vertebrale di L2 in assenza di un rilevante deficit funzionale rachideo lombare e tale lesione vertebrale determina una riduzione permanente della complessiva integrità psicofisica della sig.ra
Pt_1 non vi erano precedenti morbosi influenti sulla validità della periziata al momento del sinistro- infortunio da scivolata-caduta al suolo mentre ella camminava nella Città di CP_1
b)- la durata della Inabilità Temporanea Totale è stata pari a gg. 20 (venti), mentre la durata della
Inabilità Temporanea Parziale è stata complessivamente pari a gg. 100 (cento) di cui giorni 20 al
75%, giorni 38 al 50% e giorni 42 al 25%;
c)- i postumi stabilizzati-definitivi che hanno ridotto in modo permanente la complessiva integrità psicofisica della sig.ra sono da ritenere pari al 12 % (dodici per cento) in relazione ai barèmes Pt_1 della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni;
ai quesiti d), e), f), g) rispondo negativamente;
h)- al momento non sono necessarie protesi o terapie ad hoc da utilizzare per attenuare o eliminare
i postumi permanenti presenti nella periziata;
le spese mediche e di cura sostenute dalla sig.ra che sono da ritenere necessarie e congrue sono Pt_1 tutte quelle prodotte in sede di visita peritale, il cui importo totale è risultato pari ad euro 60,87
(sessanta/87).”
3. Diritto
Chiariti nei termini che precedono i fatti oggetto dell'odierna vicenda processuale non resta che pronunciarsi sulla richiesta risarcitoria avanzata dall'attore.
Il fatto per cui è causa è sussumibile sotto il disposto di cui all'art. 2051 c.c., per il quale “ciascuno è responsabile per il danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo il caso fortuito”. Si osserva che la responsabilità disciplinata da tale disposizione ha natura oggettiva, trovando il suo fondamento nella sola relazione sussistente tra la res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere e nell'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte dello stesso
(fra le altre, si veda C. 10860/2012).
Per il verificarsi della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. è, quindi, necessaria e sufficiente una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, che risulti così riconducibile ad un'anomalia
(originaria o sopravvenuta) nella struttura o nel funzionamento della cosa stessa, nonché l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenere il controllo onde evitare che produca danni a terzi, con il conseguente onere per l'attore, che agisce per il risarcimento del danno, di fornire la prova dell'esistenza di tali elementi, oltre al danno subito (cfr. ex multis C. 2481/2018; C. 11526/2017; C. 56/2016); resta a carico del custode convenuto offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, ovvero dell'impossibilità oggettiva della custodia, (C. 5808/2019).
Il caso fortuito, esimente la responsabilità, può consistere anche nel fatto naturale (c.d. forza maggiore), nel fatto del terzo ed anche nel fatto colposo del danneggiato, ravvisabile nel caso in cui lo stesso avrebbe potuto evitare il danno usando l'ordinaria diligenza ed osservando comuni regole di cautela e purché tale condotta costituisca causa esclusiva del danno.
Nel caso di specie, si osserva che non si rilevano elementi tali da far desumere un concorso di colpa del danneggiato nel verificarsi dell'evento.
In particolare, dalla descrizione dei luoghi è emerso che il marciapiede in cui si verificava la caduta era scarsamente illuminato e con una buca che, riempitasi di acqua piovana a causa delle forti piogge determinava la caduta della danneggiata.
Al contrario, non è stata fornita prova liberatoria da parte del custode sull'esistenza di un rischio eccentrico tale escludere il nesso di causalità tra la res e il danno patito.
Sul punto, si osserva che non può ritenersi la pioggia, per quanto copiosa, fattore imprevedibile tale da assurgere al rango di caso fortuito.
In particolare, si è affermato in giurisprudenza il principio di diritto secondo cui le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c. quando assumono i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi – sulla base delle prove offerte dalla parte onerata (cioè, il custode) – con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cc.dd. dati pluviometrici) di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della “res” oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico, restando, invece, irrilevanti i profili relativi alla diligenza osservata dal custode in ordine alla realizzazione e manutenzione dei sistemi di deflusso delle acque piovane (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord., 11.02.2022, n. 4588).
Tali elementi non sussistono nel caso di specie.
Alla luce delle superiori considerazioni la domanda di parte attrice deve essere accolta con riferimento all'an.
4. Sul risarcimento del danno.
Accertata la responsabilità dell'evento dannoso in capo al convenuto, è necessario soffermarsi sulla prova dei danni-conseguenza, dovendosi verificare, in particolare, la sussistenza dei pregiudizi non patrimoniali lamentati dall'attore, onde passare poi alla loro valutazione.
In particolare, in ordine al danno non patrimoniale e partendo dal danno biologico, il consulente, sulla base degli atti visionati, ha determinato un'invalidità temporanea assoluta per 20 gg.
Per quanto riguarda l'invalidità temporanea parziale può essere considerata di 20 giorni al 75%, 38 gg. al 50% ed infine di altri 42 giorni al 25%, relativi al periodo delle cure e della riabilitazione.
Inoltre, anche alla luce dell'esame obiettivo eseguito sulla persona dell'attrice, ha concluso nel senso che la danneggiata ha riportato postumi recanti un'invalidità permanente nella misura del 12%.
Le conclusioni, cui è pervenuta la CTU, possono essere fatte proprie dallo scrivente magistrato, in quanto raggiunte a seguito di indagine condotta con corretta metodologia ed in assenza di vizi logici.
A tal proposito non si ravvisa nelle argomentazioni sollevate dai C.T.P. argomenti tali da mutare le argomentazioni del C.T.U. avuto riguardo alla credibilità delle tesi scientifiche sostenute dall'ausiliario del giudice.
Appare condivisibile la richiesta di liquidazione di danno non patrimoniale – tenuto conto della lunga degenza e della natura dei postumi permanenti riportati – mentre non si ritiene accoglibile la domanda relativa alla personalizzazione massima poichè non sono stati provati gli ulteriori danni patiti.
Per questi motivi
, si ritiene di dover liquidare, alla luce delle più recenti tabelle milanesi, la somma di euro 30.882,00 per invalidità permanente (2.851,87 al punto di danno non patrimoniale per danneggiato che all'epoca del sinistro aveva 60 anni) e di complessivi euro 7.417,50, per invalidità temporanee, per un totale di euro 38.299,50, somma già rivalutata in quanto ottenuta mediante l'applicazione delle più recenti tabelle.
A detti importi devono essere aggiunti le spese sanitarie sostenute, ritenute da questo giudice, sulla scorta di quanto argomentato dal CTU, come congrue per un importo complessivo di euro 60,87. Infine, all'importo risultante deve essere sottratta la somma di euro 13.824,28 in ragione della liquidazione per il sinistro operata dall'INAIL, per come anche affermato dalla medesima parte attrice.
5. spese del giudizio.
Quanto alle spese del giudizio queste sono determinate secondo il criterio della soccombenza ai sensi del D.M. n. 55/2014.
Tenuto conto dell'accoglimento della domanda di parte attrice il convenuto deve Controparte_1 essere condannato al pagamento in favore della parte vittoriosa dei seguenti importi, con riferimento ai valori minimi (in ragione della minima complessità delle questioni in fatto e in diritto della causa) dello scaglione fino a 26.000,00 euro (determinato sulla scorta dell'ammontare del risarcimento del danno anche al netto degli importi già corrisposti dall'INAIL):
2.450,00 euro per compensi professionali e 381,00 euro per spese generali.
Le spese della C.T.U., sempre in virtù del principio della soccombenza, devono essere posti a carico della parte soccombente Controparte_1
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: accoglie parzialmente le domande formulate da nei confronti del Parte_1 CP_1
[...] condanna il al pagamento in favore di della somma di euro Controparte_1 Parte_1
24.536,09 oltre interessi condanna il al pagamento delle spese di lite in favore della parte attrice che si Controparte_1 determinano in 2.450,00 euro per compensi professionali e 381,00 euro per spese generali oltre iva e cpa se dovuti.
Pone le spese di CTU definitivamente a carico del Controparte_1
Lecce 15 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Pio Me
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Pio Me, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7978/2023 promossa da:
, nata a [...] l'[...] (c.f. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Gennaro Di Maio
- attore contro
(P.IVA ), in persona del Sindaco Dr. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Di Leo
- convenuto
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti ed esposizione dei fatti
Con atto di citazione parte attrice ha citato in giudizio il per chiedere Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, riconoscere e dichiarare il Controparte_1 responsabile ex art.2051 cod.civ. , ed ove occorra ex art.2054 cod.civ., delle lesioni derivate alla
Dr.ssa dalla caduta occorsa il giorno 14.11.2022 a causa del marciapiede Parte_1 dissestato di Via V. Veneto nel centro urbano di CP_1
In conseguenza voglia condannare esso convenuto, in persona del sindaco pro-tempore, al CP_1 pagamento in favore della convenuta della somma di €.48.356,30, quale risarcimento per le lesioni subite e l'invalidità permanente residuata, oltre la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT
e gli interessi calcolati sulle somme così rivalutate a far data dal sinistro e sino all'effettivo soddisfo,
o di quella maggiore e/o minor somma che sarà accertata in corso di causa. Con vittoria di compensi e spese tutte di giudizio.”
Parte convenuta si è costituita in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni:
“affinché l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni avversa e contraria eccezione, deduzione ed istanza, voglia: in via principale e nel merito: rigettare ogni avversa domanda in quanto totalmente infondata in fatto e diritto per le motivazioni illustrate in narrativa;
per l'effetto, condannare l'attrice alla rifusione delle spese e delle competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
In via subordinata e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della presente domanda, accertare e dichiarare la ricorrenza del concorso di responsabilità tra l'attrice e l'odierno convenuto, in relazione all'evento dannoso dedotto in contesa, ponendo quindi ogni eventuale emananda pronuncia, ancorché per gli importi inferiori che, se del caso, saranno accertati in corso di causa, a carico percentuale di entrambi;
per l'effetto, sussistendone giusti motivi, dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.”
Nel corso del giudizio parte attrice ha depositato le proprie memorie e, infine, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. con le parti che hanno concluso come in atti.
2. Nel merito: svolgimento dei fatti.
Dalla lettura degli atti di causa i fatti possono essere ricostruiti nella seguente maniera.
Il 14 novembre 2022, alle ore 17 circa, la percorreva a piedi il marciapiede di Via Vittorio Pt_1
Veneto di per recarsi sul posto di lavoro quando, a causa della pavimentazione dissestata e CP_1 della copiosa pioggia, cadeva rovinosamente sbattendo violentemente la spalla.
Prontamente soccorsa dal tale , il quale aveva un appuntamento per le ore 17,00 Persona_1 proprio con la parte attrice e, dopo poco, veniva raggiunta da un'ambulanza del servizio 118 chiamata dal collega dello studio notarile anch'esso prontamente accorso Persona_2 nell'immediatezza dell'evento.
Ricoverata presso il nosocomio di Scorrano alla Dr.ssa veniva riscontrata “frattura chiusa Pt_1 vertebre lombari senza lesione del midollo – frattura versante craniale del soma L2” il giorno 18 le veniva applicato un apparecchio ortesico (busto lombare) ed in data 21.11.2022 veniva dimessa con una prima prognosi di giorni 30.
La malattia si protraeva sino al 13 marzo 2023, come da certificazione INAIL
*** Circa il verificarsi dell'evento dannoso, i testi escussi in udienza hanno confermato la dinamica dell'evento dannoso per come riferita nell'atto di citazione individuando anche il luogo in cui si verificava e rappresentando l'esistenza del dissesto.
Parimenti, l'interrogatorio della danneggiata ha fornito elementi rilevanti alla decisione dei fatti di causa.
***
Nel corso del giudizio è stata disposta CTU medica che ha concluso nei seguenti termini:
“Ai quesiti formulati dalla S.V. rispondo:
a)- la lesione causalmente collegata al sinistro-infortunio di cui è causa,avvenuto in data 14 novembre 2022, è stata un trauma lombare con conseguenziale frattura amielica di L2 per distacco dello spigolo anterosuperiore della limitante somatica superiore della vertebra. Attualmente gli esiti fratturativi stabilizzati sono morfologicamente caratterizzati da una deformazione a cuneo anteriore del corpo vertebrale di L2 in assenza di un rilevante deficit funzionale rachideo lombare e tale lesione vertebrale determina una riduzione permanente della complessiva integrità psicofisica della sig.ra
Pt_1 non vi erano precedenti morbosi influenti sulla validità della periziata al momento del sinistro- infortunio da scivolata-caduta al suolo mentre ella camminava nella Città di CP_1
b)- la durata della Inabilità Temporanea Totale è stata pari a gg. 20 (venti), mentre la durata della
Inabilità Temporanea Parziale è stata complessivamente pari a gg. 100 (cento) di cui giorni 20 al
75%, giorni 38 al 50% e giorni 42 al 25%;
c)- i postumi stabilizzati-definitivi che hanno ridotto in modo permanente la complessiva integrità psicofisica della sig.ra sono da ritenere pari al 12 % (dodici per cento) in relazione ai barèmes Pt_1 della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni;
ai quesiti d), e), f), g) rispondo negativamente;
h)- al momento non sono necessarie protesi o terapie ad hoc da utilizzare per attenuare o eliminare
i postumi permanenti presenti nella periziata;
le spese mediche e di cura sostenute dalla sig.ra che sono da ritenere necessarie e congrue sono Pt_1 tutte quelle prodotte in sede di visita peritale, il cui importo totale è risultato pari ad euro 60,87
(sessanta/87).”
3. Diritto
Chiariti nei termini che precedono i fatti oggetto dell'odierna vicenda processuale non resta che pronunciarsi sulla richiesta risarcitoria avanzata dall'attore.
Il fatto per cui è causa è sussumibile sotto il disposto di cui all'art. 2051 c.c., per il quale “ciascuno è responsabile per il danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo il caso fortuito”. Si osserva che la responsabilità disciplinata da tale disposizione ha natura oggettiva, trovando il suo fondamento nella sola relazione sussistente tra la res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere e nell'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte dello stesso
(fra le altre, si veda C. 10860/2012).
Per il verificarsi della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. è, quindi, necessaria e sufficiente una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, che risulti così riconducibile ad un'anomalia
(originaria o sopravvenuta) nella struttura o nel funzionamento della cosa stessa, nonché l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenere il controllo onde evitare che produca danni a terzi, con il conseguente onere per l'attore, che agisce per il risarcimento del danno, di fornire la prova dell'esistenza di tali elementi, oltre al danno subito (cfr. ex multis C. 2481/2018; C. 11526/2017; C. 56/2016); resta a carico del custode convenuto offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, ovvero dell'impossibilità oggettiva della custodia, (C. 5808/2019).
Il caso fortuito, esimente la responsabilità, può consistere anche nel fatto naturale (c.d. forza maggiore), nel fatto del terzo ed anche nel fatto colposo del danneggiato, ravvisabile nel caso in cui lo stesso avrebbe potuto evitare il danno usando l'ordinaria diligenza ed osservando comuni regole di cautela e purché tale condotta costituisca causa esclusiva del danno.
Nel caso di specie, si osserva che non si rilevano elementi tali da far desumere un concorso di colpa del danneggiato nel verificarsi dell'evento.
In particolare, dalla descrizione dei luoghi è emerso che il marciapiede in cui si verificava la caduta era scarsamente illuminato e con una buca che, riempitasi di acqua piovana a causa delle forti piogge determinava la caduta della danneggiata.
Al contrario, non è stata fornita prova liberatoria da parte del custode sull'esistenza di un rischio eccentrico tale escludere il nesso di causalità tra la res e il danno patito.
Sul punto, si osserva che non può ritenersi la pioggia, per quanto copiosa, fattore imprevedibile tale da assurgere al rango di caso fortuito.
In particolare, si è affermato in giurisprudenza il principio di diritto secondo cui le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c. quando assumono i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi – sulla base delle prove offerte dalla parte onerata (cioè, il custode) – con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cc.dd. dati pluviometrici) di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della “res” oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico, restando, invece, irrilevanti i profili relativi alla diligenza osservata dal custode in ordine alla realizzazione e manutenzione dei sistemi di deflusso delle acque piovane (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord., 11.02.2022, n. 4588).
Tali elementi non sussistono nel caso di specie.
Alla luce delle superiori considerazioni la domanda di parte attrice deve essere accolta con riferimento all'an.
4. Sul risarcimento del danno.
Accertata la responsabilità dell'evento dannoso in capo al convenuto, è necessario soffermarsi sulla prova dei danni-conseguenza, dovendosi verificare, in particolare, la sussistenza dei pregiudizi non patrimoniali lamentati dall'attore, onde passare poi alla loro valutazione.
In particolare, in ordine al danno non patrimoniale e partendo dal danno biologico, il consulente, sulla base degli atti visionati, ha determinato un'invalidità temporanea assoluta per 20 gg.
Per quanto riguarda l'invalidità temporanea parziale può essere considerata di 20 giorni al 75%, 38 gg. al 50% ed infine di altri 42 giorni al 25%, relativi al periodo delle cure e della riabilitazione.
Inoltre, anche alla luce dell'esame obiettivo eseguito sulla persona dell'attrice, ha concluso nel senso che la danneggiata ha riportato postumi recanti un'invalidità permanente nella misura del 12%.
Le conclusioni, cui è pervenuta la CTU, possono essere fatte proprie dallo scrivente magistrato, in quanto raggiunte a seguito di indagine condotta con corretta metodologia ed in assenza di vizi logici.
A tal proposito non si ravvisa nelle argomentazioni sollevate dai C.T.P. argomenti tali da mutare le argomentazioni del C.T.U. avuto riguardo alla credibilità delle tesi scientifiche sostenute dall'ausiliario del giudice.
Appare condivisibile la richiesta di liquidazione di danno non patrimoniale – tenuto conto della lunga degenza e della natura dei postumi permanenti riportati – mentre non si ritiene accoglibile la domanda relativa alla personalizzazione massima poichè non sono stati provati gli ulteriori danni patiti.
Per questi motivi
, si ritiene di dover liquidare, alla luce delle più recenti tabelle milanesi, la somma di euro 30.882,00 per invalidità permanente (2.851,87 al punto di danno non patrimoniale per danneggiato che all'epoca del sinistro aveva 60 anni) e di complessivi euro 7.417,50, per invalidità temporanee, per un totale di euro 38.299,50, somma già rivalutata in quanto ottenuta mediante l'applicazione delle più recenti tabelle.
A detti importi devono essere aggiunti le spese sanitarie sostenute, ritenute da questo giudice, sulla scorta di quanto argomentato dal CTU, come congrue per un importo complessivo di euro 60,87. Infine, all'importo risultante deve essere sottratta la somma di euro 13.824,28 in ragione della liquidazione per il sinistro operata dall'INAIL, per come anche affermato dalla medesima parte attrice.
5. spese del giudizio.
Quanto alle spese del giudizio queste sono determinate secondo il criterio della soccombenza ai sensi del D.M. n. 55/2014.
Tenuto conto dell'accoglimento della domanda di parte attrice il convenuto deve Controparte_1 essere condannato al pagamento in favore della parte vittoriosa dei seguenti importi, con riferimento ai valori minimi (in ragione della minima complessità delle questioni in fatto e in diritto della causa) dello scaglione fino a 26.000,00 euro (determinato sulla scorta dell'ammontare del risarcimento del danno anche al netto degli importi già corrisposti dall'INAIL):
2.450,00 euro per compensi professionali e 381,00 euro per spese generali.
Le spese della C.T.U., sempre in virtù del principio della soccombenza, devono essere posti a carico della parte soccombente Controparte_1
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: accoglie parzialmente le domande formulate da nei confronti del Parte_1 CP_1
[...] condanna il al pagamento in favore di della somma di euro Controparte_1 Parte_1
24.536,09 oltre interessi condanna il al pagamento delle spese di lite in favore della parte attrice che si Controparte_1 determinano in 2.450,00 euro per compensi professionali e 381,00 euro per spese generali oltre iva e cpa se dovuti.
Pone le spese di CTU definitivamente a carico del Controparte_1
Lecce 15 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Pio Me